MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 28 maggio 2014, n. 3728 

Circolare in merito alle  modalita'  di  attuazione  della  legge  29
luglio 1949, n. 717 e ss.mm. e ii. «Norme per  l'arte  negli  edifici
pubblici». (14A04363) 
(GU n.133 del 11-6-2014)
 
 Vigente al: 11-6-2014  
 

 
  La legge 29 luglio 1949, n. 717, al fine di tutelare  e  promuovere
la cultura e  l'arte,  pur  in  un  momento  storico  di  particolare
difficolta' per il sistema  economico  nazionale  qual  e'  stato  il
«dopoguerra», ha introdotto l'obbligo di destinare  all'abbellimento,
mediante opere d'arte, degli edifici di nuova costruzione, una  quota
percentuale della spesa del relativo progetto. 
  Dall'entrata in vigore  della  legge  ad  oggi  il  legislatore  e'
tornato ad  occuparsi  della  materia  disciplinata  dalla  legge  n.
717/49, con alcuni interventi normativi, succedutisi nel  tempo,  che
di seguito si richiamano. 
  La legge 3 marzo 1960,  n.  237,  oltre  ad  escludere  dall'ambito
oggettivo di applicazione nella legge n. 717/49 gli edifici destinati
ad uso industriale, ha  introdotto  nella  medesima  legge  un  nuovo
articolo, l'art. 2-bis, che, con l'evidente finalita'  di  rafforzare
la precettivita' della normativa in tema  di  opere  d'arte  connesse
alla  realizzazione  di  nuovi  edifici,  demanda   al   collaudatore
dell'opera  pubblica  il  compito  di  accertare,  sotto  la  propria
personale  responsabilita',  l'adempimento  degli  obblighi  previsti
dall'art. 1 della medesima legge. E' inoltre introdotta la previsione
secondo la quale, nel caso di mancato adempimento,  l'opera  non  sia
collaudabile finche' l'Amministrazione non  provvede  perlomeno  alla
pubblicazione del bando per l'esecuzione delle  opere  d'arte  o,  in
alternativa, non versi alla Soprintendenza competente per  territorio
la somma prevista, maggiorata del 5%. 
  Successivi interventi normativi hanno limitato  l'ambito  oggettivo
di applicazione delle disposizioni di che trattasi, escludendo alcune
tipologie di edifici pubblici ed in particolare: 
    l'edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 9 della legge 5  agosto
1975, n. 412 «Norme  sull'edilizia  scolastica  e  piano  finanziario
d'intervento»; 
    l'edilizia universitaria, ai sensi dell'art. 1, comma  22,  della
legge 19 febbraio 1979, n. 54; 
    l'edilizia sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 6  del  decreto
legge 2 ottobre 1993, n. 396 convertito nella legge 4 dicembre  1993,
n. 492, con riferimento ai  programmi  previsti  dall'art.  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67 e dell'art. 1,  comma  1,  della  legge  5
giugno 1990, n. 135. 
  Le piu' recenti modifiche  introdotte,  da  ultimo,  dall'art.  47,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, hanno infine  inciso
sull'ammontare della quota percentuale dell'importo  di  progetto  da
destinare alla  realizzazione  delle  opere  d'arte,  originariamente
previsto  nella  misura  fissa  del  2%  dell'importo  del  progetto,
nonche', nuovamente, sull'ambito oggettivo di applicazione, sia sotto
il  profilo  della  tipologia   di   opera,   escludendo   l'edilizia
residenziale sia di uso civile che militare, che sotto il profilo del
valore economico della stessa. 
  In particolare, a seguito delle modifiche di che trattasi: 
    le disposizioni in tema di opere d'arte  di  cui  alla  legge  n.
717/49 non trovano applicazione per i progetti di  importo  inferiore
ad un milione di euro a prescindere dalla destinazione  dell'edificio
da realizzare; non  trovano  altresi'  applicazione  per  i  progetti
relativi ad edifici  destinati  ad  uso  industriale  o  di  edilizia
residenziale pubblica, sia di uso civile che militare; 
    la quota dell'importo complessivo del progetto da destinare  alla
realizzazione delle opere d'arte e' modulata in base all'importo  del
progetto, secondo percentuali  inversamente  proporzionali,  come  di
seguito riportato: 
      a) 2% per i progetti di importo pari o superiore ad un  milione
di euro ed inferiori a cinque milioni di euro; 
      b) 1% per i progetti di  importo  pari  o  superiore  a  cinque
milioni di euro ed inferiori a venti milioni di euro; 
      c) 0,5% per gli importi pari o superiori  a  venti  milioni  di
euro. 
  Con decreto  datato  23  marzo  2006,  pubblicato  nel  S.O.  della
Gazzetta Ufficiale n. 23 del  29  gennaio  2007,  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  ha  adottato,  di  concerto  con  il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, al fine di fornire alle
stazioni appaltanti indicazioni sulle modalita' operative da  seguire
per la  corretta  applicazione  della  legge  n.717/49,  linee  guida
contenenti specifiche indicazioni operative;  cio'  dimostra  che,  a
distanza di molti  anni  dall'introduzione  della  normativa  di  che
trattasi,  e'  stata  riconosciuta  la   permanenza   del   carattere
dell'attualita'  e  dell'importanza  della  stessa,  quale   efficace
strumento di promozione della cultura e dell'arte. 
  Dette linee guida possono ritenersi ancora oggi, limitatamente alle
parti che risultano conformi alla normativa  vigente  in  materia  di
contratti  pubblici  nel  frattempo  evolutasi,  un  utile  punto  di
riferimento per le Amministrazioni destinatarie  della  normativa  de
qua. In tale ottica si sottolineano  in  particolare  le  indicazioni
tecniche contenute nel commento all'art. 2, le  indicazioni  relative
all'iter procedurale nonche' i Bandi tipo proposti negli allegati  2,
3 e 4, fermi restando i necessari adeguamenti da  operare  alla  luce
della vigente normativa in materia di contratti pubblici (si veda, in
particolare, il comma 4-bis  dell'art.  64,  decreto  legislativo  n.
163/2006,  introdotto  dall'art.  4,  comma  2,   lettera   h),   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106). 
  Con riferimento alla  vigente  normativa  di  settore  relativa  ai
contratti pubblici si rammenta che il richiamo alla legge  n.717  del
1949  e'  presente  nel  codice  dei  contratti   pubblici   (decreto
legislativo n. 163 del 2006) all'art. 141, recante la disciplina  del
collaudo dei lavori pubblici. Si rammenta inoltre che il decreto  del
Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  recante  il
Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del  Codice  dei  contratti
pubblici, agli articoli  16  e  178,  nell'individuare  le  voci  che
concorrono alla quantificazione del costo complessivo dell'opera e le
voci da inserire nel quadro economico di progetto,  annovera  tra  le
destinazioni delle somme a disposizione  della  stazione  appaltante,
rispettivamente al comma 1, lettera b), punto 10, dell'art. 16  e  al
comma 1, lettera o), dell'art. 178, le spese finalizzate  alle  opere
artistiche, ove previste. 
  Cio'  premesso,  al  fine  di  garantire  l'effettiva  ed  efficace
applicazione del sistema normativo  complessivamente  richiamato,  si
rammenta, in particolare, la  necessita'  del  puntuale  espletamento
delle seguenti attivita': 
    in sede di verifica, validazione, espressione di  parere  tecnico
ed approvazione di un progetto e del relativo  quadro  economico  sia
espressamente accertato se lo stesso rientri o  meno  nell'ambito  di
applicazione della legge n. 717/49 ed, in caso affermativo, se  siano
state  poste  correttamente  in  essere  le   necessarie   previsioni
economiche e tecniche. La stessa verifica dovra' essere effettuata in
sede di  espressione  di  parere  tecnico  e  di  approvazione  delle
relative eventuali varianti in corso d'opera; 
    il Responsabile del Procedimento, nell'ambito del compito ad esso
assegnato di curare il necessario raccordo tra la progettazione e  la
realizzazione dell'edificio pubblico, curi in  particolare  l'aspetto
relativo all'inserimento dell'opera  d'arte,  promuovendo,  in  tempi
adeguati, il relativo bando; 
    negli atti relativi all'affidamento degli incarichi  di  collaudo
di opere  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione  della  legge
n.717/49 sia  specificamente  richiamata  la  disposizione  dell'art.
2-bis  della  stessa  legge  che  prevede  la   non   collaudabilita'
dell'opera nel caso in cui non sia stata realizzata l'opera d'arte; 
    in  sede  di  approvazione  del  certificato  di   collaudo   sia
verificato che il  collaudatore  si  sia  espresso  positivamente  in
merito agli adempimenti derivanti dalla legge n. 717/49. 
      Roma, 28 maggio 2014 
 
                                                Il Capo dipartimento  
                                               per le infrastrutture, 
                                                 gli affari generali  
                                                   ed il personale    
                                                        Signorini