N. 95 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2013
Ordinanza del 9 ottobre 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Besostri Felice ed altri contro Regione Lombardia ed altri. Elezioni - Norme per le elezioni del Consiglio regionale della Regione Lombardia - Previsione dell'attribuzione di un premio di maggioranza alle liste che sono collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Regione - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di uguaglianza del voto - Lesione del principio di elettorato passivo - Indebita dipendenza della funzione del Consiglio regionale dai risultati elettorali del candidato eletto alla carica di Presidente della Regione. - Legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17, art. 1, comma 24 - Costituzione, artt. 3, 48, comma secondo, 51, 121, comma secondo, e 122. Elezioni - Norme per le elezioni del Consiglio regionale della Regione Lombardia - Previsione di una soglia di sbarramento per le liste che sono collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Regione - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di uguaglianza del voto - Lesione del principio di elettorato passivo - Indebita dipendenza della funzione del Consiglio regionale dai risultati elettorali del candidato eletto alla carica di Presidente della Regione. - Legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17, art. 1, comma 30, lett. d). - Costituzione, artt. 3, 48, comma secondo, 51, 121, comma secondo, e 122.(GU n.25 del 11-6-2014 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 947 del 2013, proposto da: - Felice Besostri, Andrea Giovanni Distefano, Piero Basso, Patrizia Virdis, Francesco Somaini, Giuseppina Cristadoro, Emilio Zecca, Raffaele Antonio Vilonna, Claudio Tani, Aldo Bozzi, Luciano Lunghi, Giancarlo Aosani e Roberto Biscardini, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Felice Besostri, Emilio Zecca e Claudio Tani, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Largo Ildefonso Schuster n. 6; Contro - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pio Dario Vivone e Maria Emilia Moretti, ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Citta' di Lombardia n. 1, presso la sede dell'Avvocatura regionale; - l'Ufficio Centrale Elettorale Regionale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; Nei confronti di - Marco De Paoli, Marco Osnato, Ivana Giulietta Gola, Daniela Angela Roveda, Camillo Piazza, Linda Dell'Acqua, Piero Tommaso Dragan, Elisabetta Fatuzzo; - Riccardo De Corato, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e Luca Raffaello Perfetti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via S. Barnaba n. 30; - Luca Marsico e Alessandro Sorte, rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo Salvemini, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Milano, Piazza Bertarelli n. 1; - Francesca Brianza, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ercole Romano, Andrea Mascetti e Paola Balzarini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Viale Bianca Maria n. 23; - Jari Colla, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ercole Romano, Andrea Mascetti e Paola Balzarini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, Viale Bianca Maria n. 23; - Antonio Saggese, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ercole Romano, Andrea Mascetti e Paola Balzarini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, Viale Bianca Maria n. 23; - Francesco Dotti e Stefano Carugo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e Luca Raffaello Perfetti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Milano, Via S. Barnaba n. 30; - Mauro Parolini e Fabio Fanetti, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e Luca Raffaello Perfetti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Milano, Via S. Barnaba n. 30; e con l'intervento di ad adiuvandum: Sergio Tremolada ed altri, rappresentati e difesi dall'Avv.ti Felice Besostri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Milano, Piazza Grandi n. 5; per l'annullamento: - in parte qua, del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale costituito presso la Corte d'Appello di Milano e dei presupposti verbali degli Uffici Centrali circoscrizionali costituiti presso i Tribunali di Milano, Monza, Lodi, Pavia, Cremona, Mantova, Brescia, Bergamo, Sondrio, Lecco, Como e Varese, relativamente alle elezioni regionali svoltesi il 24 e 25 febbraio 2013; - nonche' delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione Lombardia n. 128 del 12 maggio 2010 e n. 3 del 4 gennaio 2013, in parte qua, e nn. 314 e 315 del 20 dicembre 2012 e fin. 320, 321, 322 e 323 del 27 dicembre 2012 e degli atti connessi e conseguenti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto il decreto presidenziale n. 790/2013 con cui, tra l'altro, e' stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, di Riccardo De Corato, di Luca Manico e di Alessandro Sorte, dell'Ufficio Centrale Elettorale Regionale, di Francesca Brianza, di Jari Colla, di Antonio Saggese, di Francesco Dotti, di Mauro Parolini, di Stefano Carugo e di Fabio Fanetti; Visto l'intervento ad adiuvandum di Sergio Tremolada ed altri; Vista l'ordinanza collegiale n. 1723/2013 con cui sono stati ordinati incombenti istruttori a carico del Consiglio Regionale della Lombardia; Visti gli atti depositati in data 23 luglio 2013, in esito alla predetta istruttoria, da parte della Regione Lombardia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita; Uditi, all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2013, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e' considerato in diritto quanto segue. Fatto 1. Con ricorso elettorale proposto in data 16 aprile 2013, notificato il 23 aprile successivo e depositato, con la prova dell'inoltro delle notifiche, in data 10 maggio 2013, i ricorrenti, in qualita' di cittadini elettori, hanno chiesto l'annullamento, in parte qua, del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale costituito presso la Corte d'Appello di Milano e dei presupposti verbali degli Uffici Centrali circoscrizionali costituiti presso i Tribunali di Milano, Monza, Lodi, Pavia, Cremona, Mantova, Brescia, Bergamo, Sondrio, Lecco, Como e Varese, relativamente alle elezioni regionali svoltesi il 24 e 25 febbraio 2013, nonche' delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione Lombardia n. 128 del 12 maggio 2010 e n. 3 del 4 gennaio 2013, in parte qua, e nn. 314 e 315 del 20 dicembre 2012 e nn. 320, 321, 322 e 323 del 27 dicembre 2012 e degli atti connessi e conseguenti. Unitamente alla proclamazione dell'elezione alla carica di Presidente della Regione Lombardia del candidato Roberto Magoni (eletto con il 42,81%, pari a 2.453.437 voti), l'Ufficio Centrale Elettorale costituito presso la Corte d'Appello di Milano ha attribuito i seggi alle varie liste, riconoscendo ai, gruppi politici collegati al candidato eletto Presidente un numero di seggi pari a 48, cui si va ad aggiungere quello del Presidente stesso, su un totale di 80 consiglieri regionali. Tale ripartizione sarebbe illegittima, in quanto il numero dei seggi (48) attribuito alle liste collegate al Presidente eletto sarebbe legato al riconoscimento in favore delle stesse di un premio di maggioranza, senza il quale alle predette liste si sarebbero dovuti assegnare soltanto 37 seggi, avendo le medesime conseguito una cifra elettorale pari a 2.329.087 (cfr. Verbale allegato, par. 10). Con il primo motivo di ricorso si assume l'illegittimita' dell'attribuzione del premio di maggioranza per violazione, erronea e falsa applicazione degli art. 1, commi 24 e 30, lett. f, della legge regionale n. 17 del 2012, art. 1, comma 1, della legge n. 108 del 1968, art. 2, comma 3, e art. 12, comma 2, dello Statuto regionale della Lombardia e dello stesso art. 1, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2012: paragrafi 8, 12 e 13 del Verbale del 17 marzo 2013 dell'Ufficio Centrale Elettorale costituito presso la Corte, d'Appello di Milano e conseguente illegittimita' in parte qua del predetto Verbale, ovvero illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 24 e 30, lett. f, della legge regionale n. 17 del 2012 e conseguentemente del Verbale del 17 marzo 2013 dell'Ufficio Centrale Elettorale costituito presso la Corte d'Appello di Milano, per violazione degli artt. 3, 48, 49, 51, comma 1, e 122 della Costituzione. La contemporanea presenza di un premio di maggioranza e di una soglia di accesso violerebbe diverse previsioni costituzionali che qualificano il voto come personale e diretto. L'attribuzione di un premio di maggioranza, in una misura minima del 55% o massima del 60% (art. 1, comma 24, lett. a) e b), della legge regionale n. 17 del 2012), alle liste collegate al candidato eletto Presidente, subordinata al consenso raggiunto da quest'ultimo, sarebbe irragionevole sia per: la mancata previsione di una soglia minima per l'attribuzione dello stesso, sia per l'individuazione dell'entita' del premio, di molto superiore alla maggioranza (assoluta) sufficiente per governare la Regione. Oltretutto il premio modificherebbe le scelte degli elettori, anche in relazione alle preferenze espresse nelle diverse circoscrizioni e comunque non rileverebbe il consenso ottenuto dalle diverse coalizioni o liste, ma sarebbe decisivo il collegamento con il candidato eletto alla carica di Presidente, unico elemento in grado di far scattare l'attribuzione del premio di maggioranza, nonostante la possibilita' di espressione del voto disgiunto da parte dell'elettore. Quanto evidenziato in precedenza sarebbe sufficiente per sollevare una questione di legittimita' costituzionale della normativa elettorale regionale. Con il secondo motivo di ricorso si assume l'illegittimita' della previsione di una soglia di accesso per concorrere alla ripartizione dei seggi per illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 30, lett. d), della legge regionale n. 17 del 2012, da cui deriverebbe l'illegittimita' in parte qua del paragrafo 11 del Verbale del 17 marzo 2013 dell'Ufficio Centrale Elettorale costituito presso la Corte d'Appello di Milano, per violazione degli artt. 3, 48, 49, 51, comma 1, 56, 57, 117 e 122 della Costituzione. La contestuale presenza di una soglia di accesso e di un premio di maggioranza sarebbe irrazionale in ragione degli esiti che vengono prodotti da questi due "correttivi", In primo luogo non sarebbe ragionevole la previsione di una soglia di sbarramento (del 3%) soltanto per quelle liste non collegate ad un candidato Presidente che non abbia ottenuto almeno il 5% dei voti: non si terrebbe conto del consenso della singola lista, ma soltanto dei voti conseguiti dal candidato Presidente, pur in presenza della possibilita' di voto disgiunto. Tale modalita' inciderebbe anche sul sistema di finanziamento dei vari gruppi politici, creando effetti distorsivi e rilevanti disparita' di trattamento. Con il terzo motivo si assume l'illegittimita' dell'esenzione dalla raccolta delle firme per illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 16, della legge regionale n. 17 del 2012 per violazione degli arti 3, 48, 49, 51, comma 1, 56, 57, 117 e 122 della Costituzione e conseguente illegittimita' in parte qua del Verbale del 17 marzo 2013 dell'Ufficio Centrale Elettorale costituito presso la Corte d'Appello di Milano, in particolare nella parte in cui ha previsto l'esenzione dalla raccolta delle firme per le liste Tremonti 3L, Fratelli d'Italia, Partito dei Pensionati, collegate al candidato Presidente proclamato eletto e/o cui siano stati attribuiti seggi. La costituzione di alcuni gruppi consiliari, in un momento successivo allo scioglimento del Consiglio regionale, sarebbe illegittima e avrebbe consentito a questi gruppi di presentare proprie liste alle elezioni senza dover raccogliere firme a sostegno. Per tali ragioni i ricorrenti chiedono l'accoglimento del ricorso, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale. 2. Con decreto presidenziale n, 790/2013, tra l'altro, e' stata fissata/l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito. Si sono costituiti in giudizio la Regione Lombardia, Riccardo De Corato, Luca Manico e Alessandro Sorte, l'Ufficio Centrale Elettorale Regionale, Francesca Brianza, Jari Colla, Antonio Saggese, Francesco Dotti, Mauro Parolini, Stefano Carugo e Fabio Fanetti, che dopo aver sollevato alcune eccezioni di carattere preliminare, nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso. Sono intervenuti ad adiuvandum dei ricorrenti Sergio Tremolada ed altri cittadini elettori. I controinteressati hanno eccepito altresi' l'inammissibilita' della costituzione dei predetti intervenienti. Con ordinanza collegiale n. 1723/2013 sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Consiglio Regionale della Lombardia; in data 23 luglio 2013, in esito alla predetta istruttoria, sono stati depositati da parte della Regione Lombardia gli atti richiesti. Alla pubblica udienza dell'8 ottobre 2013, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, la causa e' stata trattenuta in decisione. Diritto 1. In via preliminare vanno scrutinate le eccezioni di irricevibilita' e inammissibilita' del ricorso proposte dalle parti resistenti e dai controinteressati. 2. La difesa di alcuni controinteressati ha eccepito irricevibilita' del ricorso per violazione dell'art. 130, comma 4, del cod. proc. che disciplina il termine per depositare il ricorso, successivamente all'adozione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza pubblica e alla notificazione dello stesso. Il termine di dieci giorni non sarebbe stato rispettato, in quanto l'ultima notifica si sarebbe perfezionata in data 15 maggio 2013, mentre il deposito del ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, sarebbe avvenuto soltanto il 15 giugno successivo. 2.1. L'eccezione non e' fondata. In data 10 maggio 2013, i difensori delle parti ricorrenti hanno depositato in giudizio una copia, contenente il timbro dell'Ufficio UNEP di Milano (recante la data del 23 aprile 2013), con cui si attesta l'avvenuta presentazione del ricorso affinche' fosse notificato alle parti resistenti e ai controinteressati (l'ultima notifica risulta essersi perfezionata in data 11 maggio 2013 e il ricorso con la prova delle avvenute notifiche e' stato depositato il 15 giugno 2013). Nel caso di specie trova applicazione il principio di scissione del momento perfezionativo della notificazione elaborato dalla giurisprudenza secondo cui, per il destinatario, la notifica si ha per perfezionata con la conoscenza legale dell'atto, mentre, per il notificante, il procedimento notificatorio produrra' effetto sin dalla consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario (da ultimo, Cass. Civ, VI, 3, ord. 9 gennaio 2013, n. 371). 2.2. Cio' determina il rigetto della predetta eccezione. 3. Con due ulteriori eccezioni si assume l'inammissibilita' del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti sia in relazione alla natura dell'azione proposta, che in ragione della mancata diretta censura delle operazioni elettorali, come espressamente previsto dall'art. 130 del cod. proc. amm. 3.1. Le eccezioni non sono meritevoli di accoglimento. I ricorrenti hanno proposto il ricorso in qualita' di cittadini elettori e quindi hanno esercitato un'azione popolare che non puo' ritenersi preclusa dalla circostanza che non siano state censurate direttamente le operazioni elettorali, ma sia stata posta in dubbio la legittimita' costituzionale della disciplina legislativa regolante le stesse. Difatti e' proprio la struttura del giudizio di costituzionalita' in via incidentale che consente al giudice comune di adire la Corte costituzionale nel caso in cui e' posta in dubbio la legittimita' di una legge - o di un atto ad essa equiparato - anche nell'ipotesi di conforme applicazione della stessa. Quanto poi alla circostanza che non si censurano specificamente le operazioni elettorali, va rilevato che queste ultime sono strumentali ad una corretta ed effettiva espressione del diritto di voto, costituzionalmente tutelata e quindi dotata della massima ampiezza e garanzia anche in sede giurisdizionale, con la conseguenza che le norme regolanti il procedimento elettorale non possono essere sottratte ad una verifica di compatibilita' con i principi costituzionali (cfr. diffusamente sul punto Cass. Civ., I, ord. 17 maggio 2013, n. 12060). 3.2. Pertanto anche queste eccezioni vanno respinte. 4. Passando al merito, vanno affrontate le prime due doglianze del ricorso in quanto connesse e censurate in relazione ai medesimi aspetti. 4.1. Si assume, innanzitutto, che la normativa elettorale regionale lombarda relativa all'elezione del Consiglio regionale sia incostituzionale in quanto in contrasto con una pluralita' di parametri relativi alla personalita' e uguaglianza del voto (art. 48 Cost.), al rispetto della volonta' degli elettori, alla ragionevolezza e alla coerenza della disciplina elettorale regionale (artt. 3, 51, 121 e 122 Cost.). Nello specifico l'art. 1, comma 24, della legge regionale n. 17 del 2012 stabilisce che "le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione ottengono: a) almeno il cinquantacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto meno del quaranta per cento dei voti validi; b) almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto una percentuale di voti validi pari al quaranta per cento o superiore". In effetti la disciplina sopra riportata appare di dubbia costituzionalita' per diverse ragioni, legate al rispetto dei parametri costituzionali in precedenza richiamati. In primo luogo, la disciplina risulta irragionevole e in contrasto con il principio dell'uguaglianza del voto (art. 48 Cost.) nella parte in cui determina l'assegnazione dei seggi in seno al Consiglio regionale riconoscendo valore determinante al risultato conseguito dal candidato eletto alla carica di Presidente, visto che in tal modo si determina la sorte delle liste sulla base del solo collegamento effettuato con i candidati alla carica di Presidente della Regione. Difatti i seggi in seno al Consiglio vengono attribuiti senza considerare il quoziente elettorale delle varie liste concorrenti, che non rileva se non in modo molto limitato (ad esempio in caso di non superamento della soglia di sbarramento o per l'applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 30, lett. f, della legge regionale n.17 del 2012) e al fine del riparto dei seggi all'interno delle diverse coalizioni che ne hanno diritto. Nemmeno appare compatibile con i principi costituzionali, e in particolare con l'art. 121, secondo comma, Cost., la circostanza che la formazione dell'organo assembleare, massima espressione democratica regionale, sia determinata dai risultati elettorali riguardanti un organo diverso (id est, il Presidente); tale distorsione non puo' giustificarsi ne' valorizzando oltremisura il collegamento effettuato tra i candidati alla carica di Presidente e le varie liste in fase di presentazione delle candidature, ne' in virtu' della necessita' di assicurare la governabilita', che potrebbe ragionevolmente consentire soltanto una parziale deroga al principio democratico, ma non il suo completo stravolgimento (si veda, in senso diverso, la disciplina prevista dall'art. 73, comma 10, del D. Lgs. n. 267 del 2000; altresi', Cass. Civ., I, ord. 17 maggio 2013, n. 12060). Appare evidente a tal punto il rischio di neutralizzazione della competizione elettorale relativa all'elezione dei consiglieri regionali, visto che il premio di maggioranza viene assegnato senza prevedere alcuna soglia minima di consensi da raggiungere per potervi accedere, con il rischio concreto di trasformare una minoranza elettorale in maggioranza politica, capovolgendo il risultato del voto (probabilita' ben piu' rilevante di quanto segnalato rispetto alle elezioni politiche nazionali da Cass. Civ., I, ord. 17 maggio 2013, n. 12060). Altrettanto irragionevole appare la circostanza che non sia prevista una soglia minima di consensi che deve ricevere il candidato eletto alla carica di Presidente per attribuire il premio di maggioranza nell'ipotesi indicata dalla lett. a) dell'art. 1, comma 24, della legge regionale n. 17 del 2012 (cfr, Corte costituzionale n. 15 del 2008). Il tutto risulta ancor piu' incoerente in relazione alla possibilita' offerta all'elettore di esprimere il voto disgiunto, ossia dare la propria preferenza per un candidato Presidente e contemporaneamente scegliere una lista che sostiene un diverso candidato Presidente (cfr. comma 20, lett. c). L'attribuzione del premio di maggioranza, in quest'ultimo caso, risulta in assoluta contraddizione con il sistema di voto, visto che si disattende palesemente la scelta elettorale di coloro che hanno inteso dare un voto disgiunto (cfr. Corte costituzionale n. 107 del 1996). Non puo', in contrario, ritenersi che il sistema sia comunque coerente con la disposizione della legge statale n. 165 del 2004 (che ha attuato l'art. 122 Cost.) laddove impone al legislatore regionale di individuare "un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze" (art. 4, comma 1, lett. a). Come gia' evidenziato in precedenza, le esigenze legate alla governabilita' non possono addirittura ribaltate o alterare in maniera consistente l'esito elettorale. 4.2. Di conseguenza, il sistema elettorale in precedenza descritto. appare non compatibile con i principi costituzionali, visto che rischia di stravolgere del tutto la volonta' elettorale rispetto alle candidature al Consiglio regionale, ben potendo accadere che liste o coalizioni assolutamente minoritarie ottengano la maggioranza assoluta dei seggi, purche' collegate ad un candidato eletto Presidente, pure potenzialmente eletto con pochi voti, come puo' avvenire in caso di eccessiva frantumazione dell'elettorato e tenuto altresi' conto della presenza di un unico turno di votazione (diversamente da quanto si verifica invece per le elezioni comunali, dove e' previsto il doppio turno: art. 72, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 267 del 2000; Corte costituzionale n. 107 del 1996). 5. Poi viene censurata anche la norma che prevede una soglia di sbarramento, visto che il comma 30, lett. d) dispone di escludere "dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto nell'intera Regione meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione". 5.1. Anche tale questione di costituzionalita' appare non priva di fondamento, atteso che l'elemento determinante ai fini dell'applicazione o meno della soglia di sbarramento e' rappresentato dal semplice collegamento della lista in questione ad un candidato alla carica di Presidente che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti. Come gia' evidenziato in precedenza, la possibilita' di voto disgiunto . rende del tutto irrazionale una tale previsione e stravolge in maniera non consentita il principio di uguaglianza del voto degli elettori (artt. 3 e 48 Cost.). 6. Le prospettate questioni di costituzionalita' delle norme indicate, ovvero l'art. 1, comma 24 e comma 30, lett. d, della legge regionale lombarda n. 17 del 2012 appaiono per le ragioni sopra descritte non manifestamente infondate in relazione agli artt. 3, 48, 51, 121 e 122 della Costituzione. 7. Quanto alla rilevanza delle predette questioni in relazione al presente giudizio va evidenziato che, a fronte di un consenso del 42,81% raggiunto dal candidato eletto alla carica di Presidente della Regione e di una percentuale di circa il 38% raggiunta dalle liste allo stesso collegate (corrispondente a 37 seggi: cfr. Verbale delle operazioni elettorali, par. 12, parte filiale), vi e' stata l'attribuzione di un premio di maggioranza del 60% (ovvero 48 seggi piu' quello spettante al Presidente eletto). Il rilevante divario tra i consensi ottenuti dalle liste collegate al Presidente e il numero dei seggi loro attribuiti rende evidente che in caso di accoglimento della questione di costituzionalita' verrebbe eliminato (o rimodulato) il premio di maggioranza, modificando sensibilmente la composizione del Consiglio regionale. Ugualmente l'eliminazione (o rimodulazione) della soglia di sbarramento determinerebbe una diversa attribuzione dei seggi alle liste c.d. minori, visto che alcune liste, pur avendo ottenuto un quoziente elettorale piu' elevato di altre non hanno ottenuto alcun seggio a differenza delle precedenti (ad esempio il Centro Popolare Lombardo che ha raggiunto il 1,18% non ha ottenuto alcun seggio, mentre lo ha ottenuto il Partito dei pensionati con lo 0,94%, in ragione del collegamento con il candidato Presidente eletto: cfr. Verbale delle operazioni elettorali, par. 13). 8. In ordine al possibile esito del giudizio di costituzionalita', nel caso di ritenuta fondatezza delle questioni sollevate, va evidenziato che venendo meno la previsione contenuta nel comma 24 della legge regionale lombarda n. 17 del 2012, residuerebbe una disciplina elettorale regionale in cui i seggi verrebbero attribuiti proporzionalmente al consenso raggiunto dalle singole liste o gruppi di esse e cio' la renderebbe comunque applicabile; ugualmente l'eliminazione della soglia di sbarramento di cui al comma 30, lett. d), determinerebbe l'attribuzione dei seggi anche alle liste con minor consenso, indipendentemente dal collegamento con un candidato alla carica di Presidente che abbia raggiunto la soglia minima del 5% dei voti. 9. In conclusione, il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte Costituzionale in quanto appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' relativa all'art. 1, comma 24, della legge regionale della Lombardia n. 17 del 2012, riguardante l'attribuzione di un premio di maggioranza alle liste che sono collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Regione, per violazione degli artt. 3, 48, comma 2, 51, 121 e 122 Cost.; appare altresi' rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' relativa all'art. 1, comma 30, lett. d), della legge regionale della Lombardia n, 17 del 2012, riguardante la previsione di una soglia di sbarramento, per violazione degli artt. 3, 48, comma 2, 51, 121 e 122 Cost. 10. Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese resta riservata alla decisione definitiva.
P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 24, della legge regionale della Lombardia n. 17 del 2012, riguardante l'attribuzione di un premio di maggioranza alle liste che sono collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Regione, per violazione degli artt. 3, 48, comma. 2, 51, 121 e 122 Cost.; Dispone la sospensione del presente giudizio. Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria della sezione, la presente sentenza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta Regionale della Lombardia e comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia. Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese. Cosi deciso in Milano nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2013. Il Presidente: Bini L'estensore: De Vita