N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 aprile 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione Lombardia del 30 aprile 2014. Commercio - Norme della Regione Lombardia - Riconoscimento del "made in Lombardia" finalizzato alla certificazione della provenienza del prodotto - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria. - Legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11, art. 3, comma 1, lett. g). - Costituzione, art. 117, primo comma. Commercio - Norme della Regione Lombardia - Promozione della costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di moneta complementare - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di moneta. - Legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11, art. 4, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e). Impresa ed imprenditore - Norme della Regione Lombardia - Introduzione di un iter semplificato per lo svolgimento di attivita' economiche relative alla comunicazione unica regionale resa al SUAP, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nella parte in cui la normativa impugnata omette di escludere l'applicazione della comunicazione unica regionale ai casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. - Legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11, art. 6, commi 1, 2 e 13. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m) e s). Impresa ed imprenditore - Norme della Regione Lombardia - Accordi per la competivita' disciplinati dall'articolo 2, comma 1, lett. a) - Prevista efficacia sostitutiva di tutti i provvedimenti amministrativi, comunque denominati, necessari all'esercizio dell'attivita' di impresa - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali. - Legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11, art. 6, commi 4. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s). Impresa ed imprenditore - Norme della Regione Lombardia - Comunicazione unica regionale resa al SUAP - Previsione della salvezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riguardo alle dichiarazioni mendaci - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con l'art. 19, comma 6, l. n. 241/1990 - Conseguente violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento penale. - Legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11, art. 6, comma 5. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l). Impresa ed imprenditore - Norme della Regione Lombardia - Comunicazione unica regionale resa al SUAP - Previsione che in caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati alla conferenza dei servizi, ovvero di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti relativi si intendono positivamente espressi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, per l'ampliamento dell'istituto del silenzio-assenso. - Legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11, art. 7, comma 6, lett. b). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s). Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Previsione che i termini previsti dal comma 6, lett. b), ai fini dell'indizione della conferenza dei servizi, decorrono dalla comunicazione dell'esito favorevole delle procedure previste in materia di VIA, VAS, verifica di VIA, verifica di VAS, delle procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della L.R. 12/2005, delle procedure previste per le aziende a rischio d'incidente rilevante (ARIR) di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 334/1999 e delle procedure di autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. n. 152/2006 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, nella parte in cui la norma impugnata omette di escludere l'applicazione del silenzio-assenso nelle materie stesse. - Legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11, art. 7, comma 7. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).(GU n.25 del 11-6-2014 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Lombardia, in persona del suo Presidente p.t. per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera g); dell'articolo 4, comma 1; dell'articolo 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13; dell'articolo 7, comma 6, lettera b) e comma 7, della legge della Regione Lombardia 19.2.2014, n. 11, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 20.2.2014, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 18.4.2014. Fatto In data 20.2.2014, sul n. 8 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. e' stata pubblicata la legge regionale n. 11 del 19.2.2014, recante: «Impresa Lombardia: per la liberta' di impresa, il lavoro e la competitivita'». In particolare, al fine di promuovere la crescita e le innovazioni del sistema produttivo regionale, «nell'ambito delle potesta' e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione», l'art. 3 individua gli strumenti a mezzo dei quali perseguire i fini indicati prevedendo, tra l'altro (comma 1, lett. g)), la istituzione del «riconoscimento del "made in Lombardia" finalizzato alla certificazione della provenienza del prodotto, da attribuirsi secondo i requisiti definiti dalla Giunta previo parere della commissione consiliare competente». Con il successivo art. 4, con riferimento alle facilitazioni di accesso al credito, si disciplina poi la possibilita' da parte della Regione di promuovere «la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di moneta complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multimediale locale per lo scambio di beni e servizi». Indi, all'art. 6, in un'ottica di semplificazione dei procedimenti idonea a facilitare l'attivita' imprenditoriale, il legislatore regionale, regolamentando la comunicazione unica e l'efficacia degli accordi per la competitivita', prevede poi, ai commi l, 2, 4, 5 e 13, che «1. I procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attivita' economiche, nonche' per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilita' degli edifici funzionali alle attivita' economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti, sono sostituiti da una comunicazione unica regionale resa al SUAP, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', dal proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal titolare dell'attivita' economica che attesti il possesso dei documenti sulla conformita' o la regolarita' degli interventi o delle attivita'. L'avvio dell'attivita' e' contestuale alla comunicazione unica regionale alla quale non devono essere allegati documenti aggiuntivi, il cui onere di conservazione in fase di prima attuazione resta in capo al dichiarante presso l'unita' locale ovvero depositato nel fascicolo informatico d'impresa conservato presso la camera di commercio a seguito della piena attuazione del principio dell'interoperativita' entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui tale comunicazione risulti formalmente incompleta l'ufficio competente, per il tramite del SUAP, richiede le integrazioni necessarie da trasmettersi a cura del richiedente entro i successivi quindici giorni, pena la decadenza della comunicazione unica regionale. 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica regionale, le amministrazioni competenti, verificata la regolarita' della stessa, effettuano i controlli almeno nella misura minima indicata dalla Giunta regionale e fissano, ove necessario, un termine non inferiore a centottanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni, salvo non sussistano irregolarita' tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, con riferimento alla salute pubblica, all'ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attivita'. [...] 4. L'accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), previa comunicazione al comitato congiunto di cui all'articolo 3, comma 2, ha efficacia sostitutiva di tutti i provvedimenti autorizzativi comunque denominati necessari all'esercizio dell'attivita' di impresa. In sede di controllo le autorita' amministrative competenti, qualora rilevino delle difformita', invitano il titolare dell'impresa a regolarizzare la sua posizione entro un congruo termine, comunque non inferiore a centottanta giorni. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attivita'. 5. Resta salvo quanto previsto sulle dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). [...] 13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti riguardanti le medie e grandi strutture di vendita disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), nonche' ai procedimenti in cui la necessita' di un regime di autorizzazione sia giustificata dai motivi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)». L'art. 7 (Amministrazione unica), infine, nel disciplinare taluni profili del funzionamento dello Sportello Unico per le Attivita' Produttive-SUAP, dispone che, «1. Al fine di uniformare sul territorio regionale i livelli di servizio per le imprese dei SUAP, di facilitare l'interscambio informativo tra questi e il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, nonche' di dare piena attuazione all'informatizzazione dei processi amministrativi, la Giunta regionale, in accordo con il Ministero dello sviluppo economico, verifica il possesso dei requisiti previsti dall'allegato tecnico al D.P.R. n. 160/2010 presso tutti i SUAP iscritti all'elenco del relativo portale e provvede alla trasmissione dei dati di monitoraggio al Ministero dello sviluppo economico. 2. La Regione favorisce l'adeguamento dei SUAP e promuove la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai sistemi informatici non conformi alle specifiche inerenti le funzioni di compilazione in via telematica, creazione, invio e accettazione telematica della pratica, pagamento telematico degli oneri connessi, invio automatico della ricevuta e implementazione dell'interscambio informativo con il registro delle imprese. La Regione favorisce e promuove l'interoperabilita' tra i sistemi informativi delle amministrazioni coinvolte anche mediante la stipulazione di convenzioni. 3. Al fine di dare completa attuazione alla previsione dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio del sistema dei SUAP, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge individua i parametri organizzativi per garantire la massima efficienza, efficacia ed economicita' degli sportelli unici associati per le attivita' produttive e definisce gli interventi per la riqualificazione professionale del personale. 4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'approvazione dei parametri organizzativi di cui al comma 3, verifica il rispetto dei requisiti individuati dalle disposizioni regionali, promuovendo l'adozione di appositi piani di adeguamento. I comuni che, alla scadenza del termine stabilito dal relativo piano di adeguamento, non hanno istituito il SUAP associato nel rispetto dei requisiti individuati dalle disposizioni regionali, esercitano le relative funzioni delegandole alle camere di commercio, nel rispetto dell'articolo 4, comma 11, del D.P.R. n. 160/2010. 5. La domanda di avvio del procedimento e' presentata esclusivamente in via telematica al SUAP. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento, il SUAP, sulla base delle verifiche effettuate in via telematica dagli uffici competenti, puo' richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la domanda si intende completa e correttamente presentata. 6. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP: a) adotta il provvedimento conclusivo entro dieci giorni lavorativi, decorso il termine di cui al comma 5 ovvero dal ricevimento delle integrazioni, qualora non sia necessario acquisire, esclusivamente in via telematica, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale; b) convoca entro sette giorni dal decorso del termine di cui al comma 5, ovvero dal ricevimento delle integrazioni, la conferenza di servizi da svolgersi in seduta unica anche in via telematica entro i successivi quindici giorni lavorativi, qualora sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, di amministrazioni diverse da quella comunale. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilita' istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza. 7. Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o a valutazione ambientale strategica (VAS), verifica di VIA, verifica di VAS, alle procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della L.R. 12/2005, a quelle previste per le aziende a rischio d'incidente rilevante (ARIR) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), a quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i termini di cui alla lettera b), del comma 6, decorrono dalla comunicazione dell'esito favorevole delle relative procedure. 8. Qualora i progetti presentati risultino in contrasto con il piano di governo del territorio (PGT) ovvero con il piano regolatore generale (PRG), si applicano le procedure di cui all'articolo 97 della L. R. 12/2005. 9. Il procedimento e' espressamente concluso con provvedimento di: a) accoglimento, che costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attivita'; b) accoglimento condizionato, quando il progetto necessita di modifiche o integrazioni risolvibili mediante indicazione specifica o rinvio al rispetto della relativa norma. Il provvedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attivita' alla condizione del rispetto delle prescrizioni poste; c) rigetto, che puo' essere adottato nei soli casi di motivata impossibilita' ad adeguare il progetto presentato per la presenza di vizi o carenze tecniche insanabili. 10. Decorsi dieci giorni lavorativi dal termine di cui alla lettera a) del comma 6, ovvero dalla seduta della conferenza di servizi di cui alla lettera b) del comma 6, senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, il procedimento si intende concluso positivaniente. L'efficacia del provvedimento conclusivo e' subordinata al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti. 11. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della L.R. 12/2005 non connesse alla realizzazione di insediamenti produttivi e, in ogni caso, quelle afferenti le medie e le grandi strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 e alle disposizioni di cui alla L.R. 6/2010 e relativi provvedimenti attuativi, nonche' quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)». Le norme sopra riprodotte eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato, come si chiarira' dettagliatamente in prosieguo. La legge regionale n. 11 del 19.2.2014 della Regione Lombardia deve pertanto essere impugnata, come con il presente atto effettivamente la si impugna, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale con riferimento alle norme in epigrafe specificate, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1. Come visto, l'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge della Regione Lombardia 19.2.2014, n. 11, attribuisce alla Giunta Regionale il compito di istituire «il riconoscimento del "Made in Lombardia", finalizzato alla certificazione della provenienza del prodotto». Orbene, tale disposizione viola l'art. 117, comma 1, della Costituzione, in quanto in contrasto con i «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario». Invero, disposizioni analoghe sono state in passato contenute in altre disposizioni regionali, successivamente caducate: la legge Regione Marche n. 7/2011 (Legge comunitaria regionale 2011), che, con l'articolo 21, sostituiva l'articolo 34 della L.R. n. 20/2003 sancendo il diritto di talune imprese artigiane «di avvalersi del marchio di origine e di qualita' denominato «Marche Eccellenza Artigiana (MEA)»; la legge Regione Piemonte n. 10/2011 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011), istitutiva (art. 2, comma 7) di un «marchio di valorizzazione» per i prodotti del territorio regionale; la legge Regione Lazio n. 9/2011 (Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in Lazio). Invero, con la sentenza 5.11.2002 (C-325/00: Commissione contro Repubblica Federale di Germania), la Corte di Giustizia dell'Unione aveva ravvisato nella apposizione di un marchio di qualita' ai prodotti di quel Paese da parte di un soggetto pubblico una violazione dell'ordinamento comunitario, atteso che «un simile sistema di marcatura, seppur facoltativo, nel momento in cui esso e' imputabile ad autorita' pubblica, ha effetti, almeno potenzialmente, restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri, in quanto l'uso del marchio favorisce, o e' atto a favorire, lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti che non possono fregiarsene». Successivamente, codesta Ecc.ma Corte, con riferimento al sopra richiamato marchio «Made in Lazio» (sentenza n. 191/2012), richiamata la giurisprudenza comunitaria (oltre alla ora citata 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, anche Corte di giustizia, sentenze 6 marzo 2003, in causa C-6/2002, Commissione delle Comunita' europee contro Repubblica Francese), ha osservato che la detta legge, «mirando a promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale, garantendone siffatta origine, produce, quantomeno "indirettamente" o "in potenza", gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci che, anche al legislatore regionale, e' inibito di perseguire per vincolo dell'ordinamento comunitario». Ne ha pertanto dichiarato la incostituzionalita' per contrasto con l'ordinamento europeo. Non vi e' ragione per discostarsi oggi da tale orientamento. La norma impugnata, come altre analoghe, in quanto tesa a promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale, deve pertanto essere dichiarata incostituzionale per contrasto con l'art. 117, comma 1, della Carta, in quanto suscettibile di produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci. 2. L'articolo 4, comma 1 della legge della Regione Lombardia 19.2.2014, n. 11, come in precedenza richiamato, «promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di moneta complementare». Malgrado le limitazioni ivi previste, la disposizione prevede innegabilmente la costituzione di un vero e proprio sistema monetario su base locale. Ma, come noto, la materia della moneta rientra, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, nell'ambito della potesta' legislativa esclusiva statale. La disposizione impugnata e' pertanto invasiva di tale competenza e dovra' anch'essa essere dichiarata incostituzionale. 3. Con l'articolo 6 della legge della Regione Lombardia 19.2.2014, n. 11 il legislatore regionale introduce con distinti interventi, misure atte a disciplinare una procedura semplificata per l'avvio, lo svolgimento e la trasformazione di attivita' economiche a livello regionale. Le previsioni sopra richiamate (e, in particolare, i commi 1, 2, 4, 5, 13) presentano tuttavia evidenti profili di incostituzionalita'. 3.1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge della Regione Lombardia 19.2.2014, n. 11 introducono un iter semplificato per taluni aspetti delle attivita' economiche. La disciplina statale in materia e' posta dall'art. 19, L. n. 241/1990, il quale prevede che la Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (SCIA) sia corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonche', ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate da elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Rispetto alla disciplina statale, il procedimento regionale appare fortemente semplificato, essendo il complesso di attivita' indicate nella richiamata legge da «una comunicazione unica regionale resa al SUAP, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'» che attesta «il possesso dei documenti sulla conformita' o la regolarita' degli interventi o delle attivita'», senza onere di allegazione dei documenti medesimi. La presentazione della comunicazione consente l'avvio contestuale dell'attivita'. La normativa regionale, inoltre, prevede che «entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica regionale», le Amministrazioni competenti, verificata la regolarita' della stessa, «effettuano i controlli almeno nella misura minima indicata dalla Giunta regionale e fissano, ove necessario, un termine non inferiore a centottanta giorni per ottemperare le relative prescrizioni». L'art. 19, comma 3, della L. n. 241/1990, per contro, dispone che «in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ... nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione», l'Amministrazione «adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni». E' dunque evidente il contrasto tra la normativa regionale e quella contenuta nella disciplina statale regolante la SCIA. Ma la materia rientra nella competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Codesta Ecc.ma Corte, invero, con le sentenze nn.164 e 203 del 2012 ha chiarito che «la disciplina della SCIA ben si presta ad essere ricondotta al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Tale parametro permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione» (sent. ult, cit.). Conseguentemente, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2-quater, della L. n. 241/1990, le Regioni possono discostarsi dalla normativa nazionale solo per prevedere «livelli ulteriori di tutela». Nel caso di specie, la comunicazione unica regionale, lungi dal rappresentare un'ulteriore semplificazione, aggrava a ben vedere gli adempimenti a carico dell'impresa, cui e' richiesto di attestare, attraverso dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta', il possesso di documenti sulla conformita' o la regolarita' degli interventi o delle attivita', che comunque devono essere detenuti e conservati; inoltre, aggrava i controlli successivi da parte delle amministrazioni, che per essere effettuati presuppongono l'acquisizione dei documenti sulla conformita' o regolarita' degli interventi di cui l'impresa ha attestato il possesso. La disposizione censurata, inoltre, nella parte in cui omette di escludere l'applicazione della comunicazione unica regionale ai casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, si pone in contrasto con l'art. 19, comma 1, L. n. 241/1990 e quindi viola l'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione (tutela dell'ambiente e dei beni culturali). E, invero, l'avvio contestuale dell'attivita', con la previsione di un controllo minimo ed ex post, e' suscettibile di determinare la grave ed irreversibile lesione del delicatissimo bene ambientale tutelato, vanificando cosi' la funzione di tutela prevista dalla normativa nazionale. Il termine non inferiore a centottanta giorni che l'amministrazione deve concedere all'interessato affinche' ottemperi alle prescrizioni impartite, derogabile soltanto nel caso in cui sussistano «gravi pericoli» per l'ambiente, appare eccessivamente lungo e potenzialmente idoneo ad aggravare il danno ambientale. Ne' la clausola di esclusione di cui al comma 13 (secondo cui la comunicazione unica non si applica ai «procedimenti in cui la necessita' di un regime di autorizzazione sia giustificata dai motivi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 59/2010») sembra idonea a ritenere esclusi dall'ambito di applicazione della norma tutti i casi in cui vi siano vincoli ambientali, visto il riferimento ai «motivi imperativi di interesse generale». Sotto tale aspetto, anzi, la previsione contenuta al comma 13 si pone in contrasto con il principio della certezza del diritto, poiche' risulta essere alquanto generica e di difficile applicazione, attesa la mancata ricognizione dei regimi autorizzatori esistenti e l'individuazione di quelli che possono essere mantenuti perche' «giustificati da motivi imperativi di interesse generale», secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 59/2010. La disposizione, inoltre, contrasta con l'articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 160/2010 nella parte in cui omette di escludere dall'ambito di applicazione della comunicazione al SUAP i procedimenti relativi a «gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attivita' connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonche' le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». I commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge della Regione Lombardia 19.2.2014, n. 11 devono pertanto essere dichiarati incostituzionali per le ragioni fin qui illustrate. 3.2. Censure analoghe a quelle da ultimo svolte debbono essere formulate con riferimento alla previsione di cui al successivo comma 4, che attribuisce ai su richiamati «accordi per la competitivita'» disciplinati all'articolo 2, comma 1, lettera a), «efficacia sostitutiva di tutti i provvedimenti amministrativi comunque denominati, necessari per l'attivita' di impresa», senza tuttavia escludere dall'ambito di applicabilita' dei suddetti accordi i casi in cui sussistano vincoli ambientali. E' evidente, infatti, che la discrezionalita' nel coinvolgimento di amministrazioni diverse dalla Regione e la natura negoziale degli accordi sono incompatibili con tutti quei casi nei quali sussistono i detti vincoli, per la cui tutela esiste una competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, anche in questo caso la disposizione viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. 3.3. Infine, il comma 5 dell'art. 6 della legge della Regione Lombardia 19.2.2014, n. 11, prevedendo che «resta salvo quanto previsto sulle dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445», contrasta con l'art. 19, comma 6, l. n. 241/1990, secondo il quale «ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni». La disposizione regionale censurata, prevedendo un regime sanzionatorio meno severo rispetto a quello statale per le medesime fattispecie, viola l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione (che pone una competenza statale esclusiva in materia di ordinamento penale). In proposito, giova rammentare che l'inasprito regime sanzionatorio posto dalla normativa statale e' volto a bilanciare l'ulteriore semplificazione procedimentale connessa alla SCIA. Pertanto, se si considera che le sanzioni penali in caso di false attestazioni sono funzionali a disincentivare abusi nel ricorso a forme procedimentali semplificate, e' evidente che la disposizione impugnata ha l'ulteriore conseguenza di determinare un livello inferiore di tutela dell'interesse pubblico rispetto a quello previsto dalla legge statale. 4. Da ultimo, non sfuggono a censura le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 6, lettera b) e comma 7 della legge della Regione Lombardia 19.2.2014, n. 11, le quali, nel disciplinare il ricorso alla conferenza di servizi nell'ambito del procedimento svolto dal SUAP, amplia l'ambito di applicazione del silenzio-assenso ad ipotesi espressamente escluse dalla normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali, e pertanto viola ancora una volta l'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. La lettera b) del comma 6, in particolare, prevede come visto che «in caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi». Il comma 7 precisa che i termini previsti dal comma 6, lettera b), ai fini dell'indizione della conferenza di servizi decorrono dalla comunicazione dell'esito favorevole delle procedure previste in materia di VIA, VAS, verifica di VIA, verifica di VAS, delle procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della L.R. n. 12/2005, delle procedure previste per le aziende a rischio di incidenti rilevanti (ARIR) di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 334/1999 e delle procedure in materia di Autorizzazione Integrata ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006. Le disposizioni richiamate omettono tuttavia di escludere l'applicazione del silenzio assenso per i procedimenti che coinvolgano vincoli di tipo ambientale, paesaggistico o culturale (in contrasto con l'art. 14-ter, comma 7 e 20, L. n. 241/1990), nel caso di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 208, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006), nonche' di autorizzazioni per gli impianti alimentati ad energia rinnovabile (al riguardo, l'art. 5, D.Lgs. n. 28/2011, assoggetta la costruzione e l'esercizio dei suddetti impianti di energia e delle opere connesse all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003). Appare dunque anche qui di piena evidenza la incostituzionalita' della disposizione impugnata.
P.Q.M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare, per i motivi tutti ut supra specificati, l'articolo 3, comma 1, lettera g); l'articolo 4, comma 1; l'articolo 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13; l'articolo 7, comma 6, lettera b) e comma 7, della legge della Regione Lombardia 19.2.2014, n. 11, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 20.2.2014, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 18.4.2014, per contrasto con l'art. 117, comma 1, comma 2, lettere e), l), m) ed s) come meglio specificato nella parte in diritto che precede. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 18.4.2014; 2. copia della legge regionale impugnata; 3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. Con ogni salvezza. Roma, 18 aprile 2014 L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli