GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 22 maggio 2014 

Proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni  di  cui  al
provvedimento n. 192 del 12 maggio 2011, in materia  di  circolazione
delle informazioni bancarie. (Delibera n. 257). (14A04580) 
(GU n.137 del 16-6-2014)

 
 
 
                             IL GARANTE 
                PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il d.lg. 30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, di seguito «Codice»); 
  Visto il provvedimento n. 192  adottato  dal  Garante  in  data  12
maggio 2011, recante «Prescrizioni in materia di  circolazione  delle
informazioni in ambito bancario e di  tracciamento  delle  operazioni
bancarie» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127  del  3  giugno
2011 e sul  sito  www.garanteprivacy.it,  doc.  web  n.  1813953;  di
seguito, provvedimento n. 192/2011); 
  Visto il provvedimento n. 357  adottato  dal  Garante  in  data  18
luglio 2013, recante «Chiarimenti in ordine alla delibera n. 192/2011
in  tema  di  circolazione  delle  informazioni  riferite  a  clienti
all'interno dei gruppi bancari  e  'tracciabilita'  delle  operazioni
bancarie; proroga  del  termine  per  completare  l'attuazione  delle
misure  originariamente  prescritte»   (pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2013, doc. web n. 2573636; di seguito,
provvedimento n. 357/2013); 
  Viste le prescrizioni impartite con il provvedimento n. 192/2011 in
relazione al trattamento di dati personali della clientela effettuato
dalle banche «al fine  di  garantire  il  rispetto  dei  principi  in
materia di protezione dei dai personali ai sensi del d.lg. 30  giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)  in
ordine ai temi della "circolazione" delle  informazioni  riferite  ai
clienti in ambito bancario e della "tracciabilita'" delle  operazioni
bancarie effettuate dai dipendenti di istituti di credito»; 
  Vista la proroga al 3 giugno 2014 del termine  per  adempiere  alle
prescrizioni impartite con il menzionato provvedimento  n.  192/2011,
disposta con il provvedimento n. 357/2013; 
  Vista la nota dell'Associazione Bancaria Italiana (di seguito, ABI)
del 28 aprile 2014 con la quale si chiede di prorogare «almeno al  30
settembre 2014» il termine sopra riportato per i  motivi  di  seguito
indicati: 
    a.  «i  sistemi  informativi  degli  Associati  sono  gia'  stati
adeguati allo scopo di  adempiere  alle  prescrizioni  contenute  nel
Provvedimento [n. 192/2011]»; 
    b. tali sistemi «non potrebbero essere resi  operativi  senza  il
preventivo rispetto del[l'] art. 4 della legge n. 300 del  1970  che,
come ben noto, e' norma penalmente sanzionata»; 
    c.  in  data  15  aprile  2014  l'ABI  e  le  rappresentanze  dei
dipendenti del settore del credito  hanno  sottoscritto  un  «Accordo
quadro nazionale sull'applicazione del provvedimento del Garante  per
la protezione dei  dati  personali  del  12  maggio  2011,  n.  192»,
contenente «regole comuni da applicare presso tutte  le  aziende  del
settore,  considerata  la  necessaria  uniformita'  e  il   carattere
eccezionale   degli   adempimenti   connessi    all'attuazione    del
Provvedimento in oggetto»; 
    d. «sebbene l'ABI e i sindacati si  siano  impegnati  a  favorire
l'attuazione del Provvedimento  entro  il  3  giugno  2014  [...]  si
segnala che la realizzazione  di  tale  obiettivo  presenta  indubbie
complessita', considerato che sono 317.000 i lavoratori bancari al 31
dicembre 2013 dipendenti da 440 Associati ad ABI  conferenti  mandato
di rappresentanza sindacale»; 
    e. «per l'ipotesi in cui gli accordi siano raggiunti a livello di
Gruppo  [si  rappresenta  che]  i  Gruppi  bancari   sono   59;   per
l'eventualita' invece che le intese vengano  raggiunte  aziendalmente
con gli organi di coordinamento, e' utile ricordare che  il  relativo
numero e' stimabile in diverse centinaia»; 
    f. «nella denegata ipotesi in cui non  si  dovessero  raggiungere
degli  accordi,  la  legge  prevede  che  le  aziende  richiedano  la
specifica autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro»; 
    g.  la  richiesta  di  proroga  rivolta  all'Autorita'   dipende,
pertanto, dalla «molteplicita' dei soggetti coinvolti nell'operazione
ed il rilevante numero di accordi che dovranno essere  realizzati  in
un breve periodo»; 
  Considerato che il differimento viene richiesto essenzialmente  per
il perfezionamento delle misure prescritte anche  in  relazione  alla
disciplina  di  settore  in  materia  di  controllo  a  distanza  dei
dipendenti; 
  Considerata  l'effettiva  complessita'  dell'attivita'  legata   al
completamento della procedura prevista dall'art. 4 della legge n. 300
del 1970 in ragione dell'elevato numero di soggetti coinvolti e della
delicatezza dei temi posti; 
  Ritenuto congruo,  in  tale  prospettiva,  fissare  il  termine  di
proroga al 30 settembre 2014  per  il  completamento  dell'attuazione
delle prescrizioni indicate con provvedimento n. 192/2011; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il dott. Antonello Soro; 
 
                   Tutto cio' premesso, il Garante 
 
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett.  c)  del  Codice,  a  parziale
modifica del provvedimento n. 357/2013, dispone di  prorogare  al  30
settembre  2014  il  termine  precedentemente  fissato  al  fine   di
consentire   l'attuazione   delle    prescrizioni    contenute    nel
provvedimento n. 192/2011. 
  Si dispone la trasmissione di copia del presente  provvedimento  al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Ai sensi degli articoli 152 del codice e 10 del d.lg. n.  150/2011,
avverso il presente provvedimento puo'  essere  proposta  opposizione
all'autorita'  giudiziaria  ordinaria,  con  ricorso  depositato   al
tribunale ordinario del luogo ove ha la  residenza  il  titolare  del
trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni  se
il ricorrente risiede all'estero. 
    Roma, 22 maggio 2014 
 
                                       Il Presidente e relatore: Soro 
Il Segretario generale: Busia