DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2014
Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore. (14A04632)(GU n.137 del 16-6-2014)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in
particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto
delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei
responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative
dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti
gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi
dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante "Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto";
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
"Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive;
Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, riguardanti le modalita' e i termini di versamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con il quale e' stato approvato il regolamento recante
«Modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto»;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini
di versamento;
Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con
i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le
relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2014, per
il periodo d'imposta 2013, ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalita'
economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2013;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto l'art. 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
Considerata, l'opportunita' di differire i termini di versamento
delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno
2014 da parte dei soggetti che esercitano attivita' economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta
Art. 1
Differimento per l'anno 2014, dei termini di effettuazione dei
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale
sulle attivita' produttive e dalla dichiarazione unificata annuale
entro il 16 giugno 2014, che esercitano attivita' economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano
ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per
ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del
Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti
versamenti:
a) entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai
soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di
esclusione o di inapplicabilita' dagli stessi compresi quelli che
adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, anche a quelli che partecipano ai sensi degli
articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, a societa', associazioni e imprese con i requisiti
indicati nel predetto comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2014
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Renzi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan