N. 98 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2014
Ordinanza del 14 febbraio 2014 emessa dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sul ricorso proposto da Facchini Giuseppe e Silvestri Flora contro Comune di Pergine Valsugana, Marchesini Raffaele e Negriolli Massimo.. Elezioni - Testo unico delle leggi regionali del Trentino-Alto Adige sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali - Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti - Prevista attribuzione del premio di maggioranza nella misura minima del sessanta per cento e massima del settanta per cento dei seggi del collegio, oltre al seggio del sindaco, alla lista o al gruppo di lista collegato al candidato eletto sindaco - Violazione del principio di sovranita' popolare - Lesione del principio di uguaglianza per irragionevolezza - Violazione del principio dell'uguaglianza del voto - Lesione del principio di rappresentanza democratica. - Decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1, art. 87, comma 1, lett. h). - Costituzione, artt. 1, comma secondo, 3, 48, comma secondo, e 67.(GU n.26 del 18-6-2014 )
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO (Sezione Unica) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 156 del 2013, proposto da: Giuseppe Facchini e Flora Silvestri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Ceola e Andrea Maria Valorzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Trento, via Cavour n. 34; Contro Comune di Pergine Valsugana, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; Nei confronti di Raffaele Marchesini e Massimo Negriolli, non costituiti in giudizio; Per l'annullamento delle elezioni comunali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Pergine Valsugana, i cui comizi elettorali sono stati convocati con decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto-Adige 22 marzo 2013, n. 21, per il giorno 26 maggio 2013 ed il giorno 9 giugno 2013, quanto al turno di ballottaggio; Dell'atto di proclamazione definitiva degli eletti avvenuto con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 25 giugno 2013, n. 32; Di ogni altro atto connesso, presupposto, e conseguente, compresi l'atto di proclamazione del Sindaco, avvenuto con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 25 giugno 2013, n. 31, ed il verbale delle operazioni dell'ufficio centrale per la votazione di ballottaggio, in particolare nella parte in cui procede al riparto dei seggi e procede alla proclamazione provvisoria degli eletti; Visti il ricorso, depositato il 24 luglio 2013, ed i relativi allegati; Visto il decreto presidenziale con cui e' stata fissata l'udienza pubblica di discussione il 26 settembre 2013; Visto il verbale dell'udienza del 26 settembre 2013 da cui risulta che la causa e' stata rinviata all'odierna udienza al fine di attendere la pronuncia della Corte costituzionale su analoga questione; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. 1. I ricorrenti espongono di essere cittadini elettori del Comune di Perline Valsugana (TN), nonche' candidati per la lista "verdi e democratici del Trentino" nelle elezioni comunali svoltesi il 26 maggio 2013 e (turno di ballottaggio) 9 giugno 2013. All'esito delle citate elezioni e' stato eletto sindaco il candidato Oss Emer Roberto, sostenuto da una coalizione di liste che hanno ottenuto, complessivamente, il 27,03 per cento di voti ma, quanto a seggi, ben 14 oltre a quello spettante al candidato sindaco eletto, mentre tutte le altre liste, che pure avevano ottenuto complessivamente il 72,97 per cento di voti, hanno avuti assegnati soltanto 7 seggi. La coalizione di liste di cui facevano parte i ricorrenti ("verdi e democratici del Trentino" e "Partito democratico del tentino") ha ottenuto un solo seggio (oltre a quello spettante al suo candidato alla carica di sindaco), pur avendo ottenuto il 18,42 per cento di voti. 2. Tale risultato, abnorme e sproporzionato, sarebbe il frutto del meccanismo premiale fissato dall'art. 87, primo comma, lett. h, del D.P. Reg. 1.2.2005, n. 1/L "Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", il quale non prevede alcuna soglia minima, oltre la quale scatti il premio di maggioranza. 3. Da cio' il presente ricorso contro l'atto di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale, con cui si deduce l'illegittimita' costituzionale della citata norma di legge regionale, per violazione del principio di eguaglianza dei cittadini e del voto (artt. 3 e 48, comma 2, Cost.), nonche' del principio di rappresentanza democratica (artt. 1, comma 2, e 67 Cost.). 4. Cio' premesso, ritiene il Collegio che sussista, anzitutto, la rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata nel presente giudizio. Se, infatti, l'art. 87, primo comma, lett. h, del D.P. Reg. 1.2.2005, n. 1/L fosse ritenuto non conforme al dettato costituzionale, l'impugnato atto di proclamazione degli eletti al consiglio comunale di Pergine Valsugana sarebbe illegittimo, perche' troverebbe il suo fondamento in tale norma, la quale dispone che, nelle elezione dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitatiti, se la lista o il gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco non abbiano conseguito il 60 per cento dei seggi del consiglio (detratto il seggio assegnato al candidato sindaco) viene assegnato, oltre al seggio del sindaco, il 60 per cento dei seggi, con eventuale arrotondamento all'unita' superiore. Nella specie, come detto sopra, il gruppo di liste collegato al candidato eletto sindaco ha ottenuto, complessivamente, soltanto il 27,03 per cento di voti ma, quanto a seggi, il 60 per cento, e cioe' ben 14 su 22. Inoltre, il presente giudizio ha un "petitum" separato e distinto dalla questione di costituzionalita', sul quale il giudice remittente sia legittimamente chiamato, in ragione della propria competenza, a decidere (cfr.: Corte Cost., sentt. n. 4 del 2000 e n. 38 del 2009). 5. La questione sollevata dai ricorrenti e' percio' rilevante e, a giudizio di questo Tribunale amministrativo, anche non manifestamente infondata. La citata disposizione di legge regionale e' sospettabile, invero, di contrasto con l'art. 3 Cost., congiuntamente agli artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, e 67 Cost., in quanto, non subordinando l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi, trasformando una maggioranza relativa di voti, anche modesta come nella fattispecie, in una maggioranza assoluta di seggi, finisce per determinare un'alterazione della rappresentanza democratica. 6. Essa, inoltre, ha introdotto un meccanismo premiale irragionevole ed incongruo, il quale, da un lato, non sembra in grado di assicurate del tutto la finalita' del meccanismo premiale, cioe' la governabilita', in quanto incentiva il raggiungimento di accordi tra liste anche non omogenee, al solo fine di accedere al premio, ma non scongiura il rischio che, dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio possa sciogliersi, o che uno o piu' partiti che ne facevano patte se ne distacchino. 7. Tale modalita' di attribuzione del premio di maggioranza appare, inoltre, in contrasto con il principio di eguaglianza del voto, in violazione dell'art. 48, secondo comma, Cost. poiche' il peso dei voti espressi per liste perdenti risulta infine assai inferiore di quello espresso alla lista o coalizione vincente. 8. Il convincimento del Collegio trae conforto dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, con cui sono state dichiarate incostituzionali analoghe norme di legge statale sul premio di mag-gioranza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In detta pronuncia la Corte ha rilevato che: a) il sistema elettorale, pur costituendo espressione dell'ampia discrezionalita' legislativa, non e' esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalita' quando risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 242 del 2012 e n. 107 del 1996; ordinanza n. 260 del 2002); b) con riguardo alle norme della legge elettorale della Camera ... relative all'attribuzione del premio di maggioranza in difetto del presupposto di una soglia minima di voti o di seggi... alcuni aspetti problematici sono stati ravvisati nella circostanza che il meccanismo premiale e' foriero di una eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi; c) in tal modo si puo' verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilita' con il principio di eguaglianza del voto (sentenze n. 15 e n. 16 del 2008); d) disposizioni (come quelle sul premio di maggioranza senza soglia minima: n.d.e.), infatti, non superano lo scrutinio di proporzionalita' e di ragionevolezza, al quale soggiacciono anche le norme inerenti ai sistemi elettorali; e) in ambiti connotati da un'ampia discrezionalita' legislativa, quale quello in esame, sfatto scrutinio impone a questa Corte di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalita' tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale; f) le disposizioni censurate (sul premio di maggioranza senza soglia minima: n.d.e.) sono dirette ad agevolare la formazione di una adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la stabilita' del governo del Paese e di rendere piu' rapido il processo decisionale, cio' che costituisce senz'altro un obiettivo costituzionalmente legittimo. Questo obiettivo e' perseguito mediante un meccanismo premiale destinato ad essere attivato ogniqualvolta la votazione con il sistema proporzionale non abbia assicurato ad alcuna lista o coalizione di liste un numero di voti tale da tradursi in una maggioranza anche superiore a quella assoluta di seggi (340 su 630). Se dunque si verifica tale eventualita', il meccanismo premiale garantisce l'attribuzione di seggi aggiuntivi (fino alla soglia dei 340 seggi) a quella lista o coalizione di liste che abbia ottenuto anche un solo voto in piu' delle altre, e cio' pure nel caso che il numero di voti sia in assoluto molto esiguo, in difetto della previsione di una soglia minima di voti e/ o di segg.; g) in tal modo, dette norme producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che e' al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volonta' dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranita' popolare, secondo l'art. 1, secondo comma, Cost... poiche' non impongono il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista (o coalizione di liste) di maggioranza relativa dei voti; e ad essa assegnano automaticamente un numero anche molto elevato di seggi, tale da trasformare, in ipotesi, una formazione che ha conseguito una percentuale pur molto ridotta di suffragi in quella che raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea; h) il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza...in quanto combinato con l'assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio, e' pertanto tale da determinare un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.). Esso, infatti, pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del 1961) ed assume sfumature diverse in funzione del sistema elettorale prescelto; i) le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual e' quello della stabilita' del governo del Paese e dell'efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare, dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. In definitiva, detta disciplina non e' proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell'assemblea, nonche' dell'eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente. 9. Cio' posto, il Collegio - con il supporto argomentativo di tali argomentazioni, relative ad una normativa statale sovrapponibile a quella regionale in controversia - sospetta di incostituzionalita' la norma recata dall'art. 87, primo comma, lett. h, del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 1/L "Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", in relazione agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 della Costituzione. Percio', in applicazione dell'art. 23, della l. cost. n. 87/1953, riservata ogni altra decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, il Collegio solleva l'incidente di costituzionalita' per le ragioni che precedono, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale. 10. Infine, il Collegio osserva che, qualora venisse accolto il presente incidente di costituzionalita', ai sensi dell'art. 27, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimita' costituzionale dovrebbe essere estesa, per coerenza logica, anche all'art. 86, comma 1, lett. e), dello stesso D.P.Reg. 1.2.2005, n. 1/L, che, per le elezioni nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, prevede l'assegnazione alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti di due terzi dei seggi.
P. Q. M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trenta (Sezione Unica) dichiara rilevante per la decisione del ricorso e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 87, primo comma, lett. h, del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 1/L "Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", in relazione agli artt. 1, secondo comma, 3 e 67 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso e rinvia ogni definitiva statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale di costituzionalita', ai sensi degli artt. 79 ed 80 del codice del processo amministrativo. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, a tutte le parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale e che sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati: Armando Pozzi, Presidente; Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore; Alma Chiettini, Consigliere. Il Presidente: Pozzi L'Estensore: Stevanato