N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 maggio 2014
Ricorso per conflitto tra enti n. 4 depositato il 29 maggio 2014. Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Basilicata - Applicazione, a fini ricognitivi, del nuovo e piu' penetrante regime di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Basilicata relativi all'esercizio 2013 - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Basilicata contro lo Stato - Denunciata violazione dell'autonomia regionale, nonche' dell'autonomia del consiglio regionale e delle prerogative dei suoi componenti per l'adozione di un controllo esulante dai limiti del controllo esterno e documentale, teso a verificare, secondo la giurisprudenza costituzionale (v. sent. n. 39/2014), l'impiego delle somme in conformita' al modello predisposto in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni - Conseguente richiesta alla Corte di dichiarare che non rientra nelle attribuzioni dello Stato, e per esso della Corte dei conti, di effettuare un controllo sui rendiconti dei gruppi regionali della Regione Basilicata, per l'esercizio 2013, che esuli da un controllo meramente esterno e di natura documentale, secondo il modello di rendiconto di cui al d.P.C.M. 21 dicembre 2012 e che comunque comporti un sindacato prescrittivo sulle attivita' di provvista del personale compiuta dall'Ente, ai fini dell'assegnazione ai gruppi consiliari e, conseguentemente, di annullare le delibere emanate dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata, in data 18 marzo 2014, nn. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60. Istanza di sospensione. - Deliberazioni della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per la Regione Basilicata del 18 marzo 2014, nn. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60. - Costituzione, artt. 114, comma secondo, 117, 119, 121 e 123; Statuto della Regione Basilicata, artt. 11, 15 e 21; legge della Regione Basilicata 2 febbraio 1998, n. 8.(GU n.26 del 18-6-2014 )
La Regione Basilicata (C.F.: 80002950766), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dr. Maurizio Marcello Claudio Pittella (C.F.: PTTMZM62H04E483Y), rappresentata e difesa, in virtu' di pedissequa procura speciale, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maurizio Roberto Brancati (C.F.: BRNMZR59R21G942B) e Antonio Pasquale Golia (C.F.: GLONNP49R05L126W), giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 520 del 6 maggio 2014, elettivamente domiciliata con gli stessi in Roma, presso l'Ufficio di Rappresentanza dell'Ente, alla Via Nizza n. 56 (PEC: maurizio.brancati@cert.regione.basilicata.it; Fax: 06/84556307), contro la Presidenza del Consiglio del Ministri, in persona del Presidente pro tempore avverso le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata aventi ad oggetto il controllo dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali relativamente all'esercizio 2013: 1) Deliberazione n. 51/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione dell'irregolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo "P.D."; 2) Deliberazione n. 52/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione della regolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo consiliare "SEL", sino al termine della legislatura; 3) Deliberazione n. 53/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione della regolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo consiliare "IAL", sino alla data di sua estinzione; 4) Deliberazione n. 54/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione della regolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo consiliare "IDV", sino al termine della legislatura; 5) Deliberazione n. 55/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione dell'irregolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo "P.U."; 6) Deliberazione n. 56/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione dell'irregolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo "MISTO"; 7) Deliberazione n. 57/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione dell'irregolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo "P.D.L.", fino al termine della legislatura; 8) Deliberazione n. 58/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione dell'irregolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo "U.D.C.", fino al termine della legislatura regionale; 9) Deliberazione n. 59/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione dell'irregolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo "M.P.A.", fino al termine della legislatura regionale; 10) Deliberazione n. 60/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione della regolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo "P.S.I.", fino al termine della legislatura regionale. Premesse in fatto A conclusione di una complessa istruttoria venivano notificati alla Regione Basilicata, in data 18 marzo 2014, le predette deliberazioni concernenti gli esiti dei controlli operati sui rendiconti prodotti dai gruppi consiliari regionali di pertinenza dell'esercizio 2013. Benche' le deliberazioni pervengono a conclusioni diverse tra loro, l'approccio alla verifica contabile nonche' l'excursus logico-giuridico sono sostanzialmente identici. La Sezione di Controllo, infatti, ha ritenuto, sulla base di motivazioni fondamentalmente comuni, di poter spingere l'attivita' di controllo verso riscontri che non si risolvessero nella sola constatazione della corrispondenza del rendiconto (inteso come documento in concreto approvato dal Gruppo) al modello astratto approvato in sede di Conferenza permanente e adottato con le "linee-guida". Richiamandosi ad alcune pronunce del giudice delle leggi ha rivendicato la competenza a operare delle verifiche di tipo sostanziale che prendessero in esame scelte di merito nonostante non fosse possibile ricondurre a dette scelte una compromissione effettiva di quelle esigenze di armonizzazione e coordinamento della finanza regionale. Nella fattispecie concreta, e cio' sia per i casi in cui e' intervenuta una declaratoria di irregolarita' (delibere nn. 51/2014, 55/2014, 56/2014, 57/2014, 58/2014 e 59/2014) che nei casi di riscontrata regolarita' (delibere nn. 52/2014, 53/2014, 54/2014 e 60/2014) il controllo ha invaso ambiti di puro merito come tali sottratti alla cognizione di soggetti terzi, con evidente vulnus delle legittime prerogative dei gruppi consiliari. La Regione Basilicata, pertanto, con deliberazione assunta dalla Giunta regionale n. 520/2014, su sollecitazione del Consiglio regionale (mozione n. 59 del 6 maggio 2014), ha deliberato di proporre il presente conflitto di attribuzione, impugnando le deliberazioni assunte dalla Corte dei Conti come individuate in rubrica, per le seguenti ragioni. In diritto In forza dell'art. 1 del d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n. 213, e' rimesso alla Corte dei conti di effettuare il controllo del rendiconto presentato dai gruppi consiliari regionali. Trattasi di competenza riconosciuta anche dalla l.r. 21 dicembre 2012 n. 28 (pubblicata sul B.U.R. 21.12.2012 n. 48) che ha fondamentalmente recepito le disposizioni statali. Secondo Codesta Ecc.ma Corte - chiamata a pronunciarsi della legittimita' costituzionale di alcune norme della predetta disciplina - il controllo spettante alla Corte dei conti non lede l'autonomia politica dei gruppi interessati in quanto il legislatore ha semplicemente previsto un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, e' volta a verificare la prova dell'effettivo impiego in conformita' al modello predisposto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (sent. n. 39/2014). Il giudice delle leggi ha quindi chiarito che viene in rilievo una tipologia di controllo meramente "esterna" e di natura documentale, spettante alla Corte dei conti in un'ottica sostanzialmente "collaborativa" al fine di conciliare le somme acquisite dai gruppi con le risultanze del bilancio regionale. Le deliberazioni gravate esplicano una verifica che non si ritiene rispettosa di tali principi e comunque contrarie al necessario rispetto dell'autonomia e delle prerogative proprie della funzione istituzionale del Consiglio e dei gruppi che ne costituiscono suoi essenziali organismi. La Sezione di controllo della Corte dei Conti di Basilicata pur conferendo particolare enfasi a quello che essa stessa definisce "il perimetro del controllo affidato", col richiamo espresso alla recente decisione della Corte costituzionale, e' convinta, tuttavia, di doversi e potersi esprimere sui fatti di gestione (punto 10 delle comuni considerazioni in diritto) perche' a suo dire il rendiconto, inteso come documento conforme al modello approvato, si limita a dare di detti fatti una rappresentazione sintetica dei soli risultati espressi in termini di saldi finanziari. Precisa, infatti, che: a) "il quadro di regole, entro il quale ricondurre l'attivita' di verifica affidata alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, non puo' dirsi compiutamente rappresentato dalla sola normativa di fonte statale che rinvia a un modello di rendicontazione redatto secondo principi di tecnica contabile"; b)" ... la conformita' dei rendiconti dei Gruppi consiliari al modello di rendiconto recepito dal D.P.C.M., costituisce l'approdo - e non il presupposto - della "corretta rilevazione dei fatti di gestione e della regola tenuta della contabilita'". Tale rilevazione puo' essere effettuata solo mediante la verifica, in concreto, della legittimita' delle spese effettuate con i contributi erogati a valere sul bilancio regionale, e cio', sia in termini statici, come effettiva sussistenza della spesa (veridicita'), sia in termini dinamici, come coerenza (correttezza) della spesa con lo scopo istituzionale perseguito dal Gruppo consiliare ..."; c) "... sta a significare che il perimetro di controllo, pur circoscritto alla sola documentazione allegata e non potendo spingersi fino a sindacare il merito delle scelte sottese agli atti di gestione, non puo' esaurirsi nella verifica della mera corrispondenza del rendiconto, inteso come documento in concreto approvato dal Gruppo, al modello astratto approvato in sede di Conferenza Permanente e adottato con le "linee guida", ma deve conformarsi al controllo di regolarita' sostanziale gia' intestato alla Corte dei conti in veste di organo terzo..." (punto 9 delle comuni considerazioni in diritto). Ad avviso dell'ente Regione, l'organo di controllo ha travalicato, per sua esplicita ammissione, l'attivita' di controllo oltre il limite consentito ed al punto di invadere, con conseguente lesione, le specifiche prerogative regionali di rango costituzionale (art. 114, secondo comma, art. 117, in relazione all'autonomia istituzionale e legislativa, art. 119, in relazione all'autonomia finanziaria, art. 121 e 123, in relazione all'autonomia statutaria e all'autonomia del Consiglio regionale) nonche' di quelle prerogative aventi fondamento nello Statuto regionale (artt. 11, 15 e 21) e nella L.R. 2 febbraio 1998 n. 8 e succ. mod. ed int. Il controllo degli atti di gestione a cui la Sezione si riferisce riguarderebbe, invero, attivita' che non possono essere desunte dalla mera verifica del rendiconto strutturato secondo le linee guida della Conferenza permanente. Ma anche a voler ritenere estensibile l'analisi terza di siffatte attivita', in deroga al principio ordinamentale che eleva le linee guida della Conferenza permanente a specifico modello di riferimento della rendicontazione annuale (art. 1 comma 11 del D.L. 174/2012), un tale controllo sarebbe comunque viziato (eccesso di potere) perche' fondato su valutazioni che si ispirano a parametri di giudizio non predeterminati che, di conseguenza, erano ignoti al soggetto controllato al momento della consumazione delle condotte e delle scelte ritenute responsabili delle irregolarita' rinvenute. La Corte dei conti contesta, in sostanza, e con chiari riflessi sanzionatori (quali ad es. la disposta restituzione delle somme a valere sui fondi per le spese di personale rispetto a rapporti di collaborazione ritenuti in esubero), decisioni altamente discrezionali che sono state assunte dall'ente nel pieno e consapevole rispetto della legalita' e comunque senza l'elusione di previ differenti orientamenti (vincolanti e meno). Il diverso convincimento dell'organo di controllo si e' fondato su criteri che, per quanto possano apparire apprezzabili, in tanto potevano essere invocati quali parametri di condotta in quanto previamente sanciti come criteri sostanziali di legittimita' della spesa. E' il caso, in particolare, delle spese del personale. Secondo la Corte dei conti la disciplina regionale di riferimento (la L.R. 2 febbraio 1998 n. 8 e succ. mod. ed integ.) andrebbe interpretata ed applicata secondo criteri che non sarebbero stati seguiti da alcuni gruppi consiliari. La Sezione regionale sviluppa argomentazioni che pur partendo da presupposti condivisi pervengono a conclusioni differenti a quelle proprie del Consiglio regionale (ed a cui si sono uniformati i gruppi consiliari). Gia' questo tradisce lo spirito a cui si ispira la natura del controllo riconosciuto alla Corte dei Conti, definito come di tipo "collaborativo", che nel caso di ispecie andrebbe piu' propriamente inteso di tipo "oppositivo". In sintesi il ragionamento della Corte dei conti (deliberazione n. 51/2014/FRG e n. 57/2014/FRG). Il parametro di riferimento e' quello offerto dalla Conferenza Permanente del 21 dicembre 2012 secondo cui, a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del D. L. n. 174/2012, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unita' di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. Quanto, invece, alla legislatura regionale corrente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 174/2012, il deliberato della Conferenza Permanente prevede che "la spesa per il personale dei gruppi e' determinata (...) entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, in ogni caso, non puo' prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto legge in fase di conversione". Anche alla luce di quanto prevede lo Statuto regionale all'art. 21, quindi, la consistenza numerica dei consiglieri appartenenti al Gruppo rappresenta il fondamentale parametro per la determinazione dell'ammontare dei contributi da assegnare al Gruppo medesimo, affinche' le risorse messe a disposizione siano adeguate al conseguimento del fine istituzionale. Orbene, in un contesto normativo che la Corte dei conti evidenzia come "interessato da ripetuti interventi non sempre intrinsecamente coerenti e tecnicamente impeccabili" si e' ritenuto di concludere nel senso di identificare tale numero esattamente con quello del personale pubblico (sia regionale che di altro ente distaccato in posizione di comando) messo a disposizione dei gruppi consiliari cosi' da quantificarne una eccedenza. In verita' detto personale non grava affatto, in termini di spesa, sui contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare l'assistenza ai gruppi consiliari e ai consiglieri regionali (art. 6 L.R. n. 8/1998) in quanto detto personale, indipendentemente dalla sua destinazione allo svolgimento di mansioni in favore dei gruppi consiliari, e' di ruolo presso l'ente Regione o presso altra P.A. (con posizione di comando presso la Regione Basilicata) e quindi costituisce voce di spesa del personale dipendente a carico del bilancio regionale. A mente del comma 2 dell'art. 10-bis della L.R. n. 8/1998, infatti, "2. I dipendenti assegnati alle segreterie particolari e ai gruppi consiliari di cui agli articoli 2 e 10 della presente legge restano assegnati alla dotazione organica di appartenenza ed il rispettivo costo e' a carico della Giunta regionale o del Consiglio regionale, secondo il ruolo di provenienza.". L'art. 10 della L.R. n. 8/1998, peraltro, dispone testualmente: "1. L'Ufficio di Presidenza mette a disposizione di ciascun Gruppo Consiliare costituito a norma del Regolamento Interno del Consiglio regionale, il personale occorrente per il proprio funzionamento. 2. Il personale puo' essere scelto da dipendenti regionali o puo' essere richiesto in posizione di comando da altri enti pubblici o di diritto pubblico, enti locali, enti interregionali operanti in territorio regionale, enti o consorzi istituti con legge regionale, comparto scuola del Ministero della Pubblica Istruzione e da ogni altro Ministero. In tal caso il comando e' disposto con cadenza annuale, e' rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento a richiesta del Presidente del Gruppo interessato o del Consigliere del Gruppo Misto. Le unita' da assegnare a ciascun gruppo consiliare sono cosi' determinate: Gruppo consiliare composto da un consigliere: una unita' - distaccata o comandata; Gruppo consiliare composto da due consiglieri: due unita' - distaccate o comandate; Gruppo consiliare composto da un numero di consiglieri da tre a cinque: tre unita' - distaccate o comandate; Gruppo consiliare composto da oltre cinque consiglieri: una unita' per ogni due consiglieri - distaccata o comandata; Gruppo misto: una unita' per ogni consigliere assegnato - distaccata o comandata. Per il personale assegnato al Gruppo Misto, ogni consigliere appartenente al gruppo medesimo svolge, per l'unita' di personale cui ha diritto, le funzioni assegnate dalla presente legge e dal Regolamento Interno ai Presidenti dei gruppi (comma modificato dall'art. 1 della L.R. n. 32 del 27.08.2002, dall'art. 2 della L.R. n. 34 dell'8.09.1998, dall'art. 23 della L.R. n. 13 del 9.08.2007 e successivamente sostituito dall'art. 15 della L.R. n. 27 del 7.08.2009). 2-bis. In aggiunta alle unita' previste dal comma precedente sono assegnate ulteriori unita' di personale comandato o distaccato, cosi' determinate: a) Gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri da 1 a 2: una unita' purche' gli stessi non abbiano incarichi di Presidente, Vicepresidente o Segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, non abbiano Presidenti di Commissione, nonche' di Presidente della Giunta o Assessori. b) Gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri da 3 a 5: una unita'; c) Gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri da 6 a 8: due unita'; d) Gruppi consiliari composti da oltre 8 consiglieri: tre unita'. (Comma inserito dall'art. 8 della L.R. n. 31 del 25.10.2010). 3. Sia il personale di ruolo regionale che quello comandato deve essere attinto nelle categorie dalla "A" alla "D". (Comma modificato dall'art. 15 della L.R. n. 27 del 7.08.2009). 4. Sul personale assegnato al Gruppo deve essere preventivamente acquisito l'assenso del Presidente del Gruppo medesimo. 5. I dipendenti assegnati ai Gruppi Consiliari conservano i diritti e i doveri del proprio stato giuridico ed economico ed operano in rapporto funzionale alle esigenze dei Gruppi. 6. Al personale assegnato ai Gruppi Consiliari vengono applicate, nelle parti compatibili, le stesse norme previste per il personale delle segreterie particolari al quanto e quinto comma dell'art. 3 della presente legge. 7. Nell'ambito della spesa consentita per il personale assegnato, comandato o distaccato ai sensi dei commi precedenti, in alternativa all'utilizzo di tali unita', i Gruppi possono procedere alla stipula di regolari contratti di lavoro di diritto privato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, secondo i medesimi criteri e parametri oggettivi di professionalita' presenti nella pubblica amministrazione, atti a garantire l'adeguata competenza dei soggetti di cui ci si avvale. In tal caso i contratti sono sottoscritti dal Presidente p.t. del Gruppo consiliare, in nome e per conto dei singoli Gruppi. Tali contratti sono sostitutivi delle unita' di personale comandato, distaccato o assegnato nei limiti della spesa prevista per tali unita'. (Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. n. 28 del 21.12.2012). 8. In via transitoria, fino al termine della IX legislatura, a far data dal 1° gennaio 2013, i rapporti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione del D.L. n. 174/2012, con i Gruppi consiliari e con i singoli Consiglieri regionali sono imputati esclusivamente ai Gruppi consiliari in ragione del numero dei consiglieri aderenti ai Gruppi stessi. L'Ufficio di Presidenza assegna ai singoli Gruppi le somme necessarie entro il limite di spesa sostenuta per tali collaborazioni nell'anno 2012, dai Gruppi e dai consiglieri, per garantire la continuita' dei rapporti di lavoro in essere. (Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. n. 28 del 21.12.2012). 9. La somma assegnata e' utilizzabile dai Gruppi consiliari esclusivamente per il personale. Le somme non spese per tali finalita' sono restituite. (Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. n. 28 del 21.12.2012). 10. I Presidenti dei Gruppi consiliari sottoscrivono per conto dei Gruppi medesimi i contratti di lavoro di diritto privato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, e dispongono le modalita' di collaborazione di detto personale con i Consiglieri del medesimo Gruppo. (Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. n. 28 del 21.12.2012). 11. Le spese per il personale contrattualizzato direttamente dai Gruppi, a sensi dei commi precedenti, non sono imputabili ai capitoli di spesa del bilancio regionale per il personale del Consiglio regionale. (Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. n. 28 del 21.12.2012).". La Corte dei Conti, in definitiva, benche' abbia riconosciuto espressamente che "la legge regionale n. 8/1998, come novellata, che impone e prescrive, tra gli altri, adempimenti e conseguenze che sarebbe precluso introdurre con legge di fonte statale" fornisce un'interpretazione di essa legge regionale contestualizzata al momento della verifica, scevra dal rispetto del modello organizzativo dell'ente e quindi difforme da quella seguita dalla Regione Basilicata, evidenziando irregolarita' nell'attivita' di provvista del personale finalizzato a prestare assistenza ai gruppi consiliari. Prescritta l'entita' dell'esubero la Corte dei Conti manda ai gruppi consiliari interessati l'onere di individuare e decidere dei rapporti eccedenti come se la garanzia della continuita' dei rapporti di lavoro in essere non costituisse (pur in presenza di discordanze interpretative della disciplina regionale) anche un suo preciso limite di pronunciamento. Il tutto nonostante fosse stata formalmente erudita sul contenimento della spesa, per l'esercizio 2013, entro i limiti di quelli relativi all'anno precedente e malgrado abbia potuto riscontrare, giusta espressa menzione contenuta nelle sue deliberazioni, che le spese per il personale contrattualizzato direttamente dal Gruppo non siano state imputate a capitoli di spesa di bilancio regionale per il personale del Consiglio regionale. Conclusioni L'esercizio del controllo cosi' come deliberato dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei conti e come posto in essere nelle deliberazioni oggetto di conflitto, costituisce una violazione delle attribuzioni regionali, esorbitando dalle attribuzioni dello Stato
P.Q.M. La Regione Basilicata, come rappresentata e difesa, insta affinche' l'Ecc.ma Corte costituzionale voglia: 1) Dichiarare che non rientra nelle attribuzioni dello Stato, e per esso della Corte dei conti, effettuare un controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali della Regione Basilicata per l'esercizio 2013, che esuli da un controllo meramente esterno e di natura documentale secondo il modello di rendicontazione di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e che comunque comporti un sindacato prescrittivo sulle attivita' di provvista del personale compiute dall'ente ai fini dell'assegnazione ai gruppi consiliari; 2) Annullare, conseguentemente, le deliberazioni assunte dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata in data 18 marzo 2014 nn. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60. Si depositano i seguenti documenti: 1) Deliberazione n. 51/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione dell'irregolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo "P.D."; 2) Deliberazione n. 52/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione della regolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo consiliare "SEL", sino al termine della legislatura; 3) Deliberazione n. 53/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione della regolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo consiliare "IAL", sino alla data di sua estinzione; 4) Deliberazione n. 54/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione della regolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo consiliare "IDV", sino al termine della legislatura; 5) Deliberazione n. 55/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione dell'irregolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo "P.U."; 6) Deliberazione n. 56/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione dell'irregolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo "MISTO"; 7) Deliberazione n. 57/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione dell'irregolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo "P.D.L.", fino al termine della legislatura; 8) Deliberazione n. 58/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione dell'irregolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo "U.D.C.", fino al termine della legislatura regionale; 9) Deliberazione n. 59/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione dell'irregolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo "M.P.A.", fino al termine della legislatura regionale; 10) Deliberazione n. 60/2014/FRG del 18 marzo 2014 di accertamento e dichiarazione della regolarita' del rendiconto prodotto dal Gruppo "P.S.I.", fino al termine della legislatura regionale; 11) Delibera regionale n. 55/2013 di recepimento del D.P.C.M. 21 dicembre 2012; 12) Nota prot. 2682/C dell'11 marzo 2014 del Presidente del Consiglio regionale Piero Lacorazza + allegata nota prot. 2677/C dell'11 marzo 2014 della Direzione Generale del Consiglio regionale. Potenza-Roma, 12 maggio 2014 Gli avvocati: Brancati - Golia Istanza di sospensione Si avanza domanda di sospensione delle deliberazioni gravate in ragione dell'esigenza, urgente ed indifferibile, di garantire la continuita' di tutti i rapporti di lavoro in essere. Potenza-Roma, 12 maggio 2014 Gli avvocati: Brancati - Golia