N. 95 ERRATA-CORRIGE 9 ottobre 2013
Comunicato relativo all'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 9 ottobre 2013, R.O. n. 95. (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - n. 25 dell'11 giugno 2014).(GU n.26 del 18-6-2014 )
Nell'ordinanza n. 95, pubblicata nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, per mero errore materiale, sono stati rilevati i seguenti errori di stampa: a pag. 83, l'intestazione dell'Autorita' rimettente deve intendersi correttamente: «IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione Terza)»; a pag. 84, al dodicesimo rigo, dove e' scritto: «...Luca Manico e...», leggasi: «...Luca Marsico e...»; a pag. 87, al punto 7. , al quarto rigo dove e' scritto: «...12, parte filiale),...», leggasi: «...12, parte finale),...»; a pag. 88, dopo il P.Q.M. , dove e' scritto: «Dichiara rilevante...», leggasi: «Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando, dichiara rilevante...»; alla stessa pagina, dopo la quarta riga, si intende inserito il seguente paragrafo: «dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' riguardante l'art. 1, comma 30, lett. d), della legge regionale della Lombardia n. 17 del 2012, relativo alla previsione di una soglia di sbarramento, per violazione degli artt. 3, 48, comma 2, 51, 121 e 122 Cost.»; al termine della ordinanza, tra la firma de Il Presidente: Bini e la firma del L'estensore: De Vita, si intende inserita la seguente firma: «Il Primo Referendario: Di Mario».