N. 164 ORDINANZA 7 maggio - 10 giugno 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Locazione di immobili urbani - Disciplina dei contratti di  locazione
  ad uso abitativo non registrati entro il  termine  stabilito  dalla
  legge. 
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
  di federalismo Fiscale Municipale), art. 3, comma 8. 
-   
(GU n.26 del 18-6-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,
  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo   GROSSI,   Giorgio
  LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma  8,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale), promossi dal Tribunale  ordinario
di Napoli, sezione di Casoria, con ordinanza del 25 settembre 2013  e
dal Tribunale ordinario di Tivoli con ordinanza del 24  giugno  2013,
iscritte ai nn. 2 e 14 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5 e 9, prima serie  speciale,
dell'anno 2014. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  7  maggio  2014  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 25 settembre 2013 (r.o. n. 2  del
2014), il Tribunale ordinario  di  Napoli,  sezione  di  Casoria,  ha
sollevato, in riferimento all'art. 76 della  Costituzione,  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 8, lettera c),  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia  di
federalismo Fiscale Municipale), attuativo della legge 5 maggio 2009,
n. 42 (Delega al  Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,  in
attuazione dell'articolo 119  della  Costituzione),  secondo  cui  «a
decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato
in  misura  pari   al   triplo   della   rendita   catastale,   oltre
l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento
degli indici ISTAT dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  degli
impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore,  si
applica comunque il canone stabilito dalle parti»; 
    che  il  giudice  a  quo  premette  di  essere  investito   dalla
richiesta, presentata da  un  proprietario  di  due  immobili,  della
dichiarazione di occupazione sine titulo dei medesimi «in conseguenza
della nullita' del contratto di locazione intercorso tra le parti per
difetto di forma scritta  e/o  per  la  mancata  registrazione  dello
stesso» nonche' dalla richiesta, in subordine, della «risoluzione del
contratto per inadempimento per l'autoriduzione del canone pattuito»; 
    che, in punto di rilevanza, il giudice rimettente osserva che «la
riduzione  del  canone  operata  dal  conduttore  a   partire   dalla
registrazione  tardiva,  avvenuta  nella  specie  mediante   denuncia
unilaterale di contratto verbale (anche se un  contratto  scritto  vi
era),   incide   sulla   sussistenza,    consistenza    e    gravita'
dell'inadempimento dedotto  come  risolutivo»,  sul  presupposto  che
«l'applicazione del comma 8 lett. c) dell'art. 3 appare  certa  e  da
essa non puo' prescindersi per la decisione»; 
    che, disattesi alcuni tra i motivi esposti dalla parte a sostegno
dell'eccezione di legittimita' costituzionale, il giudice  rimettente
reputa,  invece,  non  manifestamente  infondata  la   questione   in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, «per eccesso di delega»; 
    che, infatti, mentre la norma denunciata sarebbe «finalizzata, da
un lato, a scoraggiare il proprietario dall'omettere la registrazione
del contratto e, dall'altro, a rafforzare l'interesse del  conduttore
alla registrazione, ancorche' tardiva, con il premio della  riduzione
del canone», d'altra parte «nessun articolo della  legge  delega  (2,
11,  12,  13,  21  e  26)»  conterrebbe  «un  principio   che   possa
giustificare l'adozione, con il decreto legislativo,  delle  sanzioni
previste»; 
    che, in particolare, gli artt. 11, 12 e 13 della legge di  delega
riguarderebbero  materie  completamente  estranee   alla   disciplina
denunciata; l'art. 2, comma 2, pur concepito allo scopo di «garantire
agli enti locali un adeguato e piu' proporzionale livello di  entrata
tributaria», non potrebbe spingersi fino a «modificare un regolamento
di  interessi  privati»;  l'art.  26,  infine,  «pur  contenendo   un
riferimento  al  contrasto   all'evasione   fiscale»,   riguarderebbe
soltanto «forme collaborative degli enti pubblici»; 
    che, con ordinanza del 24 giugno 2013 (r.o. n. 14 del  2014),  il
Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 76 Cost., questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  3,
comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, attuativo della legge n.  42  del
2009, deducendo il vizio di eccesso di delega  e  la  violazione  del
principio di ragionevolezza; 
    che il giudice rimettente premette, in fatto,  che  la  causa  e'
stata generata da una intimazione  di  sfratto  per  morosita',  alla
quale  l'intimato  si  era  opposto  eccependo  l'applicazione  della
normativa in questione, derivante dalla ritardata  registrazione  del
contratto di locazione,  della  quale  normativa  l'intimante  aveva,
invece, dedotto l'illegittimita' costituzionale; 
    che, dalle disposizioni della richiamata legge di  delega  n.  42
del 2009, in particolare dagli artt. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26,
non emergerebbero principi o criteri direttivi dai  quali  trarre  il
fondamento della censurata disciplina,  premiale  per  uno  solo  dei
contraenti (il conduttore), il quale, procedendo  alla  registrazione
del contratto di locazione, otterrebbe la riduzione del canone ben al
di sotto dei valori di mercato; 
    che, del  resto,  nessuna  disposizione  della  legge  di  delega
legittimerebbe  il  legislatore   delegato   alla   introduzione   di
"sanzioni" quali quelle contenute nella norma denunciata; 
    che,  viceversa,  una  adeguata  sanzione  operante   sul   piano
civilistico sarebbe stata gia' introdotta  dall'art.  1,  comma  346,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2005), che prevede la nullita' dei contratti di  locazione  i  quali,
ricorrendone i presupposti, non siano stati registrati; 
    che   la   norma   censurata   sarebbe,   poi,    intrinsecamente
irragionevole, in quanto, determinando una riduzione del canone al di
sotto del valore di mercato o addirittura del minimo  imponibile  per
l'imposta di registro, genererebbe un minor afflusso tributario anche
ai fini della imposta sui redditi, danneggiando proprio le Regioni  e
gli enti locali; 
    che,  inoltre,   si   genererebbero   effetti   irragionevolmente
discriminatori, sia prevedendo un beneficio a favore di uno solo  dei
contraenti, sia riservando la disciplina soltanto alle  locazioni  di
immobili destinati ad uso abitativo; 
    che la normativa censurata determinerebbe, in combinazione con la
sanzione di nullita' di cui al richiamato art. 1,  comma  346,  della
legge n. 311 del 2004, la paradossale  conclusione  di  un  contratto
insanabilmente  nullo  ad  eccezione  della  durata  e  del   canone,
predeterminati per legge; 
    che la scelta della  rendita  catastale  come  parametro  per  la
rideterminazione del  canone  risulterebbe  incongrua,  non  essendo,
peraltro, consentito alle parti di determinarlo diversamente; 
    che il regime censurato non realizzerebbe  alcun  equilibrio  tra
l'interesse pubblico alla emersione delle locazioni "sommerse"  e  la
tutela  della   legalita'   violata   per   effetto   della   mancata
registrazione; 
    che questo equilibrio  sarebbe,  invece,  assicurato  dalla  gia'
evidenziata sanzione di nullita' prevista  dalla  legge  n.  311  del
2004, avuto riguardo anche alle pesanti sanzioni pecuniarie  previste
per l'omessa o ritardata registrazione del contratto; 
    che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, la quale  ha  chiesto  dichiararsi  inammissibile  e  comunque
infondata la proposta questione; 
    che, a proposito del  preteso  difetto  di  delega,  l'Avvocatura
sottolinea come il disegno tracciato dalla legge n. 42 del 2009 fosse
orientato verso l'approntamento  di  «piu'  stringenti  strumenti  di
contrasto all'evasione»; 
    che cio', specie nel quadro di  un  complessivo  riassetto  della
materia e del coinvolgimento degli  enti  locali,  non  potrebbe  non
comprendere  anche  «la   conseguente   correlata   possibilita'   di
determinare le sanzioni conseguenti all'inadempimento fiscale»; 
    che la materia delle locazioni sarebbe tra  quelle  piu'  esposte
all'evasione fiscale, considerata la diffusa prassi  delle  locazioni
"in nero"; 
    che, in tale prospettiva, si giustificherebbe il regime di favore
per il locatore, attraverso la previsione della cosiddetta  "cedolare
secca", potendosi, all'atto della stipula del contratto,  optare  per
il regime ordinario  o  per  l'applicazione  di  una  aliquota  fissa
sull'ammontare del canone dichiarato, sostitutivo anche della imposta
di registro e di bollo; 
    che questo meccanismo, in presenza di redditi alti, comporterebbe
un beneficio fiscale per il contribuente con correlativa  diminuzione
del gettito per lo Stato, compensato, pero',  dalla  emersione  degli
evasori; 
    che, con  le  previsioni  oggetto  di  censura,  il  legislatore,
adottando la soluzione del  conflitto  di  interessi  tra  le  parti,
avrebbe inteso premiare il conduttore in  modo  tale  da  indurre  il
locatore ad effettuare tempestivamente la registrazione del contratto
e a non mantenere il rapporto "al nero"; 
    che si tratterebbe,  dunque,  di  un  meccanismo  particolarmente
severo ma efficace,  funzionale  agli  interessi  del  fisco,  e  non
irragionevole. 
    Considerato che il Tribunale  ordinario  di  Napoli,  sezione  di
Casoria, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  comma  8,
lettera  c),  del  decreto  legislativo  14   marzo   2011,   n.   23
(Disposizioni  in  materia  di   federalismo   Fiscale   Municipale),
attuativo della legge 5 maggio 2009, n.  42  (Delega  al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione); 
    che il Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 76 Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dello stesso art. 3, comma 8, del predetto decreto legislativo n.  23
del 2011, deducendo il vizio di eccesso di delega e la violazione del
principio di ragionevolezza; 
    che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima disposizione,  vanno
riuniti per essere definiti con un'unica pronuncia; 
    che questa Corte, con la sentenza n. 50 del 2014, successiva alle
ordinanze   di    rimessione,    ha    dichiarato    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011; 
    che,   dunque,   le   questioni   proposte    vanno    dichiarate
manifestamente inammissibili, risultando ormai prive di  oggetto  (ex
plurimis, ordinanza n. 83 del 2014). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  comma  8,  del   decreto
legislativo  14  marzo  2011,  n.  23  (Disposizioni  in  materia  di
federalismo Fiscale Municipale), sollevate dal Tribunale ordinario di
Napoli, sezione di Casoria, e dal Tribunale ordinario di Tivoli,  con
le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI