N. 167 SENTENZA 11 giugno 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Edilizia e urbanistica - Riduzione del rischio sismico e modalita' di
  vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche. 
- Legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20  (Modifiche  alla
  legge  regionale  10  gennaio  2013,  n.  2  recante  «Disposizioni
  finanziarie  per  la  redazione  del  bilancio   annuale   2013   e
  pluriennale 2013-2015 della Regione  Abruzzo  -  Legge  Finanziaria
  Regionale 2013», modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n.
  3 recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario  2013
  -  bilancio  pluriennale  2013-2015»   e   ulteriori   disposizioni
  normative), art. 10. 
-   
(GU n.26 del 18-6-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,
  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo   GROSSI,   Giorgio
  LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  10  della
legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013,  n.  20  (Modifiche  alla
legge  regionale  10  gennaio  2013,  n.  2   recante   «Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e  pluriennale
2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale  2013»,
modifiche  alla  legge  regionale  10  gennaio  2013,  n.  3  recante
«Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013  -  bilancio
pluriennale 2013-2015» e ulteriori disposizioni normative),  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il
23-24 settembre 2013, depositato in cancelleria il 30 settembre  2013
ed iscritto al n. 89 del registro ricorsi 2013. 
    Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2014 il Giudice relatore
Sergio Mattarella; 
    udito l'avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo per il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notifica  il  23  settembre  2013,
ricevuto il successivo 24 settembre, e depositato  nella  cancelleria
di questa Corte il 30 settembre 2013 (reg. ric. n. 89 del  2013),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  promosso,  in  riferimento
all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),  e  terzo  comma,  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  10
della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013,  n.  20  (Modifiche
alla legge regionale 10 gennaio  2013,  n.  2  recante  «Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e  pluriennale
2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale  2013»,
modifiche  alla  legge  regionale  10  gennaio  2013,  n.  3  recante
«Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013  -  bilancio
pluriennale 2013-2015» e ulteriori disposizioni normative). 
    Il testo della disposizione impugnata e' il seguente: «1. Dopo il
comma 5-quater dell'art. 19 della  L.R.  n.  28/2011  (Norme  per  la
riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su
opere e costruzioni in zone sismiche) e' inserito il seguente  comma:
"5-quinquies. Non e' necessaria  l'acquisizione  del  parere  di  cui
all'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001  (ex  art.  13  della
Legge 3 febbraio 1974, n.  64)  per  varianti  urbanistiche  che  non
comportino un aumento della densita'  edilizia  e/o  modifiche  della
tipologia edilizia, qualora tale parere sia stato gia'  acquisito  in
sede di pianificazione generale pur  privo  della  valutazione  sullo
studio di microzonazione sismica di livello 1"». 
    1.1.- Osserva preliminarmente l'Avvocatura  dello  Stato  che  la
legge della Regione Abruzzo 11 agosto  2011,  n.  28  (Norme  per  la
riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su
opere e costruzioni in zone sismiche) ha stabilito che, nel  rispetto
dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale  e  in
particolare nel d.P.R. 6 giugno  2001,  n.  380  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -  Testo
A),  i  Comuni  integrano  i  propri  strumenti   di   pianificazione
urbanistica con gli studi di microzonazione sismica, che  individuano
il grado di pericolosita' locale di  ciascuna  parte  del  territorio
(artt. 1 e 5, comma 2). 
    Ne conseguirebbe che la disposizione  censurata,  prevedendo  che
non e' necessaria l'acquisizione del parere di cui  all'art.  89  del
d.P.R.  n.  380  del  2001  per  le  varianti  urbanistiche  che  non
comportino un aumento della densita'  edilizia  e/o  modifiche  della
tipologia edilizia, ove tale parere sia stato acquisito  in  sede  di
pianificazione generale,  ancorche'  privo  della  valutazione  sullo
studio di microzonazione sismica, si porrebbe  in  contrasto  con  il
richiamato art. 89 del  d.P.R.  n.  380  del  2001,  nonche'  con  il
disposto dell'art. 5, comma  3,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010,  che  impone  la
realizzazione del  richiamato  studio  per  tutti  gli  strumenti  di
pianificazione urbanistica. 
    1.2.- Secondo la difesa statale, al  «principio  generale»  posto
dalla  norma  interposta  evocata  a  parametro  sarebbe  stata  data
coerente attuazione dal legislatore regionale, avendo l'art. 5, comma
5, della richiamata legge  reg.  Abruzzo  n.  28  del  2011  previsto
l'adozione, da parte dei  Comuni,  della  «carta  delle  microaree  a
comportamento sismico omogeneo» sia  nel  caso  in  cui  il  suddetto
studio sia in linea con gli strumenti urbanistici  vigenti  (art.  5,
comma 5, lettera a), sia nel  caso  in  cui  la  realizzazione  della
richiamata carta  necessiti  della  previa  variante  agli  strumenti
stessi (art. 5, comma 5, lettera b). Inoltre,  l'art.  19,  comma  5,
della stessa legge reg. Abruzzo n. 28  del  2011  dispone  che,  sino
all'approvazione degli strumenti urbanistici generali che  contengono
la validazione regionale dello studio  di  microzonazione  sismica  e
l'adozione  della  carta  delle  microaree  a  comportamento  sismico
omogeneo, «l'adozione degli strumenti urbanistici particolareggiati e
loro varianti, l'approvazione  delle  lottizzazioni  convenzionate  e
loro  varianti,  nonche'  l'adozione  delle  varianti  parziali  sono
ammesse previa realizzazione dello studio di  microzonazione  sismica
redatto in attuazione agli indirizzi statali e regionali in  materia,
da allegare alla richiesta di  parere  di  cui  all'articolo  89  del
D.P.R. n. 380/2001». 
    Da cio'  seguirebbe  che,  per  espresso  disposto  dello  stesso
legislatore abruzzese, la Regione ha subordinato l'adozione di  tutti
gli strumenti  di  pianificazione  urbanistica  all'acquisizione  del
parere dell'ufficio  tecnico  regionale  previsto  dall'art.  89  del
d.P.R.  n.  380  del  2001  e  alla  realizzazione  degli  studi   di
microzonazione  sismica,  con  una  norma   di   indirizzo   generale
dichiaratamente rivolta  «alla  prevenzione  ed  alla  riduzione  del
rischio sismico nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  contenuti
nella legislazione statale»  (art.  1  della  richiamata  legge  reg.
Abruzzo n. 28 del 2011). 
    Al contrario - secondo l'Avvocatura dello Stato -  la  successiva
novella apportata dall'impugnato art. 10 della legge reg. Abruzzo  n.
20 del 2013 all'art. 19 della legge reg.  Abruzzo  n.  28  del  2011,
inserendo il censurato  comma  5-quinquies,  avrebbe  introdotto  una
deroga al principio fondamentale espresso dall'art. 89 del d.P.R.  n.
380 del  2001,  non  subordinando  in  alcun  modo  l'adozione  delle
varianti urbanistiche ne' all'acquisizione del  previsto  parere  del
competente ufficio tecnico regionale, ne' al previo svolgimento dello
studio di microzonazione sismica. 
    Ne conseguirebbe che la norma impugnata, dettando una  disciplina
derogatoria rispetto a quanto previsto dalla  disciplina  statale  di
principio circa le costruzioni  in  zone  sismiche,  si  porrebbe  in
contrasto con il richiamato  principio  fondamentale  in  materia  di
«governo  del  territorio»  e  di   «protezione   civile»,   violando
conseguentemente l'art. 117, terzo comma,  Cost.,  che  riserva  allo
Stato il compito di fissare i principi fondamentali in tali materie. 
    La difesa statale deduce altresi' la  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. 
    2.-  La  Regione  Abruzzo  non  si  e'  costituita  nel  presente
giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  10  della  legge
della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n.  20  (Modifiche  alla  legge
regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante «Disposizioni finanziarie per
la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015  della
Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013»,  modifiche  alla
legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante «Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015»  e
ulteriori disposizioni normative). 
    Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, prevedendo  che
non e' necessaria l'acquisizione del parere di cui  all'art.  89  del
d.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo  A),  per  le
varianti urbanistiche che non comportino un  aumento  della  densita'
edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, ove tale parere  sia
stato acquisito in sede di pianificazione generale,  si  porrebbe  in
contrasto con il richiamato art. 89, violando, in  tal  modo,  l'art.
117, terzo comma, della Costituzione. 
    L'Avvocatura dello Stato deduce altresi' la violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    2.-  La  risoluzione  della  questione  come  sopra   individuata
presuppone  che,  in  via  preliminare,  venga  individuato  l'ambito
materiale delineato dalle  disposizioni  del  Titolo  V  della  Parte
seconda della Costituzione a cui va ricondotta la norma impugnata. 
    Secondo   il   consolidato   orientamento   di   questa    Corte,
l'identificazione  della  materia   nella   quale   si   colloca   la
disposizione censurata richiede di  fare  riferimento  all'oggetto  e
alla disciplina stabilita dalla medesima,  tenendo  conto  della  sua
ratio, tralasciando gli aspetti marginali  e  gli  effetti  riflessi,
cosi' da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse
tutelato (ex plurimis, sentenze n. 119 del 2014, n. 300 del 2011,  n.
430 e n. 165 del 2007). 
    Occorre anzitutto ricordare che  questa  Corte  ha  costantemente
ricondotto disposizioni di leggi regionali  che  intervenivano  sulla
disciplina degli  interventi  edilizi  in  zone  sismiche  all'ambito
materiale del «governo del territorio»,  nonche'  a  quello  relativo
alla «protezione  civile»,  per  i  profili  concernenti  «la  tutela
dell'incolumita' pubblica» (sentenza n. 254 del 2010). In entrambe le
materie, di  potesta'  legislativa  concorrente,  spetta  allo  Stato
fissare i principi fondamentali (tra le tante, sentenze n. 300  e  n.
101 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010, n. 248 del  2009,  n.
182 del 2006). 
    3.- Tanto premesso circa l'ambito materiale a  cui  e'  possibile
ricondurre la disposizione impugnata, occorre ora prendere  in  esame
le censure  mosse  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in
riferimento ai singoli parametri evocati. 
    In relazione all'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  il  ricorrente
censura il contrasto della disposizione di legge regionale  impugnata
con l'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001. 
    3.1.- La questione e' fondata. 
    Ai   fini   della   definizione   del   presente   giudizio,   e'
preliminarmente necessario valutare se l'art. 89 del  d.P.R.  n.  380
del  2001  sia  qualificabile  come  «principio  fondamentale»  della
materia a cui e' ascrivibile la disposizione impugnata. 
    La norma evocata a parametro interposto impone a tutti  i  Comuni
di richiedere il parere  del  competente  ufficio  tecnico  regionale
sugli strumenti urbanistici  generali  e  particolareggiati,  nonche'
sulle loro varianti ai fini della verifica della compatibilita' delle
rispettive  previsioni  con   le   condizioni   geomorfologiche   del
territorio (comma 1); disciplina le modalita' e  i  tempi  entro  cui
deve pronunciarsi detto ufficio (comma 2); prevede che,  in  caso  di
mancato riscontro, il parere deve intendersi reso in  senso  negativo
(comma 3). 
    Nella  richiamata  giurisprudenza  di  questa  Corte   e'   ormai
consolidato  l'orientamento  secondo  cui  assumono  la  valenza   di
«principio fondamentale» le disposizioni contenute nel  Capo  IV  del
d.P.R. n. 380 del 2001, recante «Provvedimenti per le costruzioni con
particolari  prescrizioni  per  le  zone  sismiche»,  che  dispongono
determinati adempimenti procedurali, a condizione che  questi  ultimi
rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di  fronte
al rischio sismico (sentenze n. 300, n. 101 e n. 64 del 2013, n.  201
del 2012, n. 254 del 2010, n. 248 del 2009, n. 182 del 2006). 
    Alla stessa stregua delle norme  statali  gia'  qualificate  come
principi  fondamentali  della   materia   di   potesta'   concorrente
«protezione civile», anche quella evocata a parametro interposto  nel
presente  giudizio  appare  funzionale   ad   assicurare   l'«intento
unificatore della  legislazione  statale»,  palesemente  orientato  a
soddisfare quelle imprescindibili garanzie  valevoli  per  tutti  gli
strumenti urbanistici generali e particolareggiati  con  riguardo  al
rischio di calamita' naturali (ex plurimis, sentenze n. 254 del  2010
e n. 182 del 2006). 
    L'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001  ha  come  suo  oggetto  gli
strumenti urbanistici e le costruzioni nelle  zone  ad  alto  rischio
sismico e come sua  ratio  la  tutela  dell'interesse  generale  alla
sicurezza delle persone. Esso,  pertanto,  trascende  l'ambito  della
materia del «governo del territorio» o  altro  ambito  di  competenza
riservato al legislatore regionale, per attingere a valori di  tutela
dell'incolumita' pubblica e  della  «protezione  civile»,  come  piu'
volte affermato, in relazione a norme  ritenute  di  principio  dalla
giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le richiamate  sentenze
n. 300, n. 101 e n. 64 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254  del  2010),
anche in  specifico  riferimento  a  funzioni  ascritte  agli  uffici
tecnici della Regione analoghe a quella in esame (sentenze n. 64  del
2013 e n. 182 del 2006). 
    Da quanto detto segue che anche  la  norma  evocata  a  parametro
interposto nel presente giudizio riveste una posizione «fondante»  di
un determinato settore dell'ordinamento (ex plurimis, sentenze n. 282
del 2009, n. 364 del 2006, n. 336 del 2005), attesa la rilevanza  del
bene protetto,  che  involge  i  valori  di  tutela  dell'incolumita'
pubblica, i quali non tollerano alcuna differenziazione collegata  ad
ambiti territoriali. 
    3.2.- Cio' posto, la norma impugnata, come esattamente  osservato
dall'Avvocatura  dello  Stato,  introduce  una  deroga  al  principio
fondamentale espresso dall'art. 89 del d.P.R. n. 380  del  2001,  non
subordinando in alcun modo l'adozione delle varianti urbanistiche ne'
all'acquisizione del previsto parere del competente  ufficio  tecnico
regionale  su  tutti  gli  strumenti  urbanistici,  ne'   al   previo
svolgimento dello studio di microzonazione sismica. 
    Va dunque dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10
della legge reg. Abruzzo n. 20 del  2013,  per  violazione  dell'art.
117, terzo comma, Cost. 
    L'ulteriore profilo di censura rimane assorbito. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge
della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n.  20  (Modifiche  alla  legge
regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante «Disposizioni finanziarie per
la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015  della
Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013»,  modifiche  alla
legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante «Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015»  e
ulteriori disposizioni normative). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                    Sergio MATTARELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI