N. 171 SENTENZA 11 giugno 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Comuni - Istituzione del Comune  di  Mappano,  mediante  distacco  di
  porzioni di territorio dai Comuni confinanti. 
- Legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 (Istituzione del
  Comune di Mappano), artt. 1, 2 e 3. 
-   
(GU n.26 del 18-6-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,
  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo   GROSSI,   Giorgio
  LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta  CARTABIA,  Sergio  MATTARELLA,  Mario
  Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e  3
della legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 (Istituzione
del  Comune  di  Mappano),  promosso  dal  Tribunale   amministrativo
regionale per il Piemonte nel giudizio  vertente  tra  il  Comune  di
Settimo Torinese ed  altri  e  la  Regione  Piemonte  ed  altri,  con
ordinanza del 28  giugno  2013,  iscritta  al  n.  229  del  registro
ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visti gli atti di costituzione del Comune di Settimo  Torinese  e
della Regione Piemonte; 
    udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2014 il Giudice relatore
Aldo Carosi; 
    uditi gli avvocati Sergio Viale per il Comune di Settimo Torinese
e Giulietta Magliona per la Regione Piemonte. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 28 giugno 2013, iscritta al  reg.  ord.  n.
229 del 2013, il Tribunale amministrativo regionale per il  Piemonte,
ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt.  1,
2 e 3 della legge della  Regione  Piemonte  25  gennaio  2013,  n.  1
(Istituzione del Comune di Mappano), in riferimento agli artt. 81, 97
e 119 della Costituzione. 
    1.1.- Il Tar  rimettente  riferisce  che  il  Comune  di  Settimo
Torinese  ha  impugnato  la  deliberazione  del  Consiglio  regionale
piemontese  ed  il  connesso  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale, con i quali e' stato indetto il referendum consultivo  per
l'istituzione del nuovo Comune di Mappano, per distacco  di  porzioni
di territorio rispettivamente dai Comuni di Settimo Torinese, Borgaro
Torinese, Caselle Torinese e Leini. Il collegio ha respinto l'istanza
cautelare ed  il  referendum  consultivo  ha  dato  esito  favorevole
all'istituzione del nuovo Comune. Successivamente e' stata  approvata
la proposta di legge del 1° dicembre 2011, n. 187, che  e'  diventata
la legge reg. n. 1 del 2013, istitutiva del Comune di Mappano. 
    A fronte della nomina del commissario del neo istituito Comune  e
dei primi provvedimenti per la sua costituzione, il Comune di Settimo
Torinese avrebbe proposto motivi aggiunti, chiedendo al Tar adito  di
sollevare la questione di legittimita' costituzionale  nei  confronti
della legge reg. n. 1 del 2013 in riferimento agli artt. 3,  5,  114,
119 e 133 Cost. L'illegittimita' della legge istitutiva del Comune di
Mappano comporterebbe l'illegittimita' derivata  di  tutti  gli  atti
inerenti all'organizzazione del nuovo ente gia' impugnati dinnanzi al
Tar. 
    Inoltre sarebbe stata  sottoposta  d'ufficio  al  contraddittorio
delle parti l'ulteriore possibile violazione  degli  artt.  81  e  97
Cost., poiche' la legge reg. n.  1  del  2013  non  avrebbe  previsto
alcuna forma di copertura finanziaria. 
    Nelle more del giudizio sono intervenute ad adiuvandum del Comune
ricorrente alcune societa' proprietarie di aree edificabili destinate
a transitare nel neo-istituito Comune di Mappano. 
    1.2.- A giudizio del Tar  i  prospettati  dubbi  di  legittimita'
costituzionale della legge reg. n. 1 del 2013 sarebbero  rilevanti  e
non manifestamente infondati, con riferimento alla  violazione  degli
artt. 81, 97 e 119 Cost. 
    Quanto alla rilevanza, il  collegio  afferma  che  il  Comune  di
Settimo Torinese contesta in se' la creazione  del  nuovo  ente,  che
avrebbe inevitabili ricadute  sulla  struttura  economico-finanziaria
dell'amministrazione  ricorrente,  poiche'  il  Comune   di   Mappano
acquisirebbe una significativa  porzione  di  territorio  di  Settimo
Torinese. Conseguentemente, ove fosse dichiarata incostituzionale  la
legge istitutiva del Comune di Mappano, l'intero  procedimento  volto
alla materiale e giuridica creazione del nuovo Comune ne risulterebbe
travolto, con piena soddisfazione delle pretese di parte ricorrente. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva  che
la legge istitutiva del Comune di Mappano non prevederebbe,  al  fine
di realizzare la complessa operazione di creazione di un  nuovo  ente
locale, alcun tipo di copertura finanziaria. 
    Il giudice rimettente riferisce che  l'originario  art.  2  della
proposta di legge, il quale prevedeva contributi in favore di Mappano
e dei Comuni scorporati, a titolo di compensazione  della  variazione
territoriale, e' stato stralciato  nella  versione  definitiva  della
legge reg. n. 1 del 2013. 
    A giudizio del collegio la creazione  di  un  nuovo  ente  locale
porterebbe necessariamente con se' la necessita' di regolamentare  la
successione nei rapporti giuridici  relativi  alle  aree  interessate
dallo scorporo e nuovi costi, circostanza quest'ultima da ascrivere a
fatti notori, dal momento che l'ente  moltiplicherebbe  le  strutture
politiche  e   burocratico-amministrative   presenti   sul   medesimo
territorio, non ricavabili pro quota da quelle dei Comuni  limitrofi.
Il  Tar  ricorda   sul   punto   la   giurisprudenza   costituzionale
sull'obbligo  di  copertura  finanziaria  delle   leggi,   prescritto
dall'art. 81 Cost., vincolante  anche  il  legislatore  regionale.  I
relativi   principi   sarebbero   stati   affermati    anche    dalla
giurisprudenza della Corte dei conti nella delibera 26 marzo 2013, n.
10/SEZAUT/INPR  (Prime  linee  di  orientamento  per   le   relazioni
semestrali  sulla  tipologia  delle  coperture  finanziarie  e  sulle
tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali). 
    L'evidenziato costo iniziale  comporterebbe  altresi'  ex  se  un
inevitabile vulnus all'autonomia  finanziaria,  presidiata  dall'art.
119 Cost., del novello  ente  e  dei  Comuni  limitrofi,  poiche'  il
ridimensionamento territoriale  privo  di  compensazioni  finanziarie
potrebbe impattare sui rispettivi equilibri di bilancio. 
    Il  rimettente  rileva  infine  che  la   genesi   economicamente
evanescente del Comune, ente naturaliter a fini generali e necessari,
contrasterebbe    con    il    principio    del    buon     andamento
dell'amministrazione  di  cui  all'art.  97  Cost.  Tale  conclusione
dovrebbe evincersi dalle ricadute pratiche della legge reg. n. 1  del
2013, in un contesto  in  cui  mancherebbe  ogni  forma  di  supporto
organizzativo e materiale del nuovo ente. 
    Peraltro il Tar rimettente  ritiene  di  non  aderire  ai  dubbi,
prospettati  da  parte   ricorrente   e   dagli   intervenienti,   di
legittimita' costituzionale dell'art. 3  della  legge  della  Regione
Piemonte  2  dicembre  1992,  n.  51  (Disposizioni  in  materia   di
circoscrizioni comunali, unione e fusione di  Comuni,  circoscrizioni
provinciali), nella parte in cui indica il numero minimo di  abitanti
necessario per la creazione di un nuovo Comune in misura  ridotta  da
10.000 ad 8.000 (rectius: 5.000) rispetto alla generale previsione di
cui all'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),  ed   in
controtendenza con le numerose norme di  carattere  finanziario,  che
incentivano la formazione di comunita'  di  maggiori  dimensioni.  Si
tratterebbe  di  un  limite   rimesso   alla   discrezionalita'   del
legislatore regionale e non intrinsecamente irrazionale. 
    2.- Con memoria depositata l'8 ottobre 2013 si e' costituita  nel
presente giudizio in persona del Presidente pro  tempore  la  Regione
Piemonte, gia' parte del processo principale. 
    Quest'ultima  sostiene  innanzitutto   l'inammissibilita'   delle
questioni di illegittimita' costituzionale sollevate. 
    In particolare, a giudizio  della  Regione  Piemonte  il  giudice
rimettente proporrebbe un petitum a contenuto creativo riservato alla
discrezionalita' del legislatore regionale, al quale competerebbe  la
decisione  politica  di  disporre  contributi  per  coprire  i  costi
connessi alla costituzione del Comune di Mappano  e  a  compensazione
degli altri Comuni interessati dalla variazione territoriale. 
    Inoltre, la questione sollevata in riferimento all'art. 81  Cost.
sarebbe  inammissibile,   in   quanto   il   ragionamento   del   Tar
presenterebbe vizi logici evidenti. 
    Da un lato, infatti, il giudice  rimettente  ammetterebbe  che  i
costi nascenti dalla  creazione  del  nuovo  ente  dovrebbero  essere
coperti attraverso la  mera  distribuzione  in  misura  proporzionale
delle  entrate  e  delle  spese  tra  gli  enti   locali   coinvolti;
dall'altro,  sosterrebbe  invece  che  tale  copertura  sarebbe  solo
parziale, in quanto vi sarebbero comunque costi che si sottrarrebbero
al fenomeno successorio. 
    Secondo la Regione, se l'impianto  argomentativo  del  rimettente
fosse plausibile, il giudice a quo avrebbe dovuto censurare l'art.  5
della legge reg. n. 51 del 1992, quale  disposizione  che  fonderebbe
l'obbligo della Regione di garantire la copertura  finanziaria  della
legge istitutiva. 
    Inoltre, la resistente rileva che la difficolta' di  individuare,
all'interno del complesso  delle  spese  legate  all'istituzione  del
nuovo  soggetto,  quelle  non  rientranti  nel  fenomeno  successorio
impedirebbe la puntuale indicazione ex ante  dei  relativi  mezzi  di
copertura. 
    Parimenti  inammissibili  -  oltre  che,   comunque,   totalmente
infondate - dovrebbero infine ritenersi le questioni di  legittimita'
costituzionale sollevate dal Tar in riferimento agli artt. 97  e  119
Cost. per difetto di  adeguata  motivazione  sulla  rilevanza  e  non
manifesta infondatezza delle medesime. Il giudice a quo  affermerebbe
infatti, in modo del tutto  generico,  la  violazione  dei  parametri
evocati, limitandosi ad evincere la lesione  dalle  «(sole)  ricadute
pratiche» della legge regionale istitutiva sul contesto generale. 
    Nel merito le questioni sollevate non sarebbero fondate. 
    La Regione Piemonte ricorda che - come gia'  rilevato  da  questa
Corte con  riferimento  alla  vicenda  relativa  all'istituzione  del
Comune di Cavallino Treporti  per  scorporo  dal  Comune  di  Venezia
(sentenza n. 32 del 2009) - la successione del Comune di  Mappano  ai
Comuni cedenti comprenderebbe ogni componente del loro patrimonio. 
    Se quindi il Comune istituendo  succede  «nella  titolarita'  dei
rapporti giuridici attivi e passivi che attengono  al  territorio  ed
alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine» (art.  5
della legge reg. n. 51 del 1992, richiamato dalla legge reg. n. 1 del
2013), e se spetta alla Provincia delegata definire, nel rispetto dei
criteri generali  individuati  dal  legislatore  regionale,  tutti  i
rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo  Comune  e  procedere
quindi  al  riparto  patrimoniale  in  proporzione  alla  consistenza
demografica e territoriale degli enti coinvolti (cosi' il citato art.
5, lettera b, della legge reg. n. 51 del 1992), nessun onere potrebbe
essere posto a carico della Regione a  garanzia  della  copertura  di
eventuali passivita' dei Comuni cedenti,  ne'  per  il  finanziamento
delle spese collegate alla creazione del nuovo Comune, alle quali  il
nuovo ente dovrebbe far fronte tramite le  risorse  in  cui  succede,
attraverso la finanza propria ex art. 119  Cost.,  e,  se  del  caso,
ricorrendo al fondo perequativo di cui  all'art.  119,  terzo  comma,
Cost. 
    La legge regionale impugnata sarebbe una (mera) legge  istitutiva
che si sarebbe limitata a disegnare un nuovo  assetto  organizzativo,
recependo  la  volonta'  autonomistica  espressa  dalle   popolazioni
interessate con il referendum consultivo. 
    Spetterebbe  al  legislatore  regionale  la  scelta  politica  di
istituire un  nuovo  Comune  senza  che  il  difetto  di  una  previa
regolamentazione di ogni profilo concernente la  vicenda  successoria
possa comportare la violazione dell'art. 97 Cost. 
    In conclusione, se la Regione  dovesse  sostenere  le  spese  del
nuovo  ente,  nonche'  sopperire  alle   eventuali   criticita'   per
l'equilibrio  finanziario  dei  Comuni  cedenti,  solo   le   Regioni
economicamente  dotate  potrebbero   istituire   nuovi   Comuni   con
conseguente vanificazione, visto anche l'attuale  contesto  di  crisi
economica,  delle  istanze  autonomistiche  espresse  dai   cittadini
dell'istituendo Comune. 
    La resistente rileva che sarebbe parimenti infondata  la  censura
di costituzionalita' sollevata  in  riferimento  all'art.  119  Cost.
Infatti, le funzioni ordinarie del Comune  di  Mappano  potrebbero  e
dovrebbero essere «coperte» (solo) mediante le tipologie  di  entrate
individuate dall'art. 119, secondo comma,  Cost.  Eventuali  esigenze
finanziarie  straordinarie  del  neo  istituito   ente   territoriale
dovrebbero essere fronteggiate o con la perequazione di cui  all'art.
119, terzo comma, Cost., se  attinenti  al  normale  esercizio  delle
funzioni comunali, ovvero con la perequazione di  cui  al  successivo
quinto comma, se trattasi di funzioni  esorbitanti  rispetto  a  tale
ambito. Entrambe  tali  forme  di  perequazione,  comunque,  sono  ad
esclusivo carico dello Stato. 
    3.- Con memoria depositata il 16 ottobre 2013 si e' costituito il
Comune di Settimo Torinese, il quale sostiene l'ammissibilita'  e  la
fondatezza della questione di  costituzionalita'  sollevata  dal  Tar
Piemonte, con riserva di depositare memoria difensiva e documenti nei
termini. 
    4.- Con memoria depositata il 4 aprile 2014 il Comune di  Settimo
Torinese insiste per l'accoglimento delle questioni  di  legittimita'
costituzionale sollevate dal Tar. 
    Il Comune  di  Settimo  Torinese  afferma  che  a  seguito  della
soppressione degli artt. 2 e 4 della proposta di  legge  regionale  -
rispettivamente  concernenti  contributi  in  favore  del  Comune  di
Mappano e dei Comuni scorporati e quantificazione e  copertura  delle
spese derivanti dall'istituzione del nuovo Comune - non sarebbe stata
prevista alcuna copertura  finanziaria  per  far  fronte  alle  spese
derivanti dall'istituzione  del  nuovo  ente  locale.  Il  Comune  di
Settimo Torinese rileva che la I Commissione del Consiglio  regionale
avrebbe espressamente precisato che la costituzione del nuovo  Comune
sarebbe avvenuta «senza oneri aggiuntivi per le casse regionali». 
    A tal riguardo, il Comune di Settimo Torinese richiama l'art.  81
Cost., come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012,  n.
l (Introduzione del principio del pareggio di  bilancio  nella  Carta
costituzionale), il quale avrebbe  recepito  principi  gia'  espressi
dalla giurisprudenza costituzionale e dalla legislazione  vigente  in
materia di copertura finanziaria delle leggi e di coordinamento della
finanza pubblica. 
    Sul fronte legislativo i principi  di  coordinamento  finanziario
sarebbero riassunti nelle disposizioni contenute nell'art. 19,  comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196  (Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica), il quale prevede in capo alle Regioni  e  Province
autonome l'obbligo di copertura delle leggi che  comportano  nuovi  o
maggiori oneri. 
    La Corte costituzionale avrebbe  confermato,  per  effetto  della
novella   legislativa,   la   propria    interpretazione    estensiva
dell'obbligo di copertura finanziaria alle leggi regionali. 
    Sarebbe  dunque  palese  il  contrasto  della   legge   regionale
impugnata con il nuovo art. 81 Cost., in  mancanza  dell'indicazione,
anche solo generica, dei mezzi per  far  fronte  all'istituzione  del
nuovo Comune. 
    Costituirebbe conferma dell'onerosita' della legge  regionale  in
esame  l'espunzione  dell'originaria   previsione   della   copertura
finanziaria, in assenza di una rivalutazione dei presupposti di fatto
circa la non  necessarieta'  di  risorse  finanziarie  per  la  nuova
istituzione. 
    L'interveniente rileva che l'istituzione di un nuovo  Comune  per
scorporo in assenza di una copertura di spesa e di una disciplina dei
rapporti giuridici ed economici pendenti con gli enti di appartenenza
determinerebbe l'illegittimita' costituzionale degli artt. l, 2  e  3
della legge reg. n. 1 del 2013 anche per violazione degli artt. 97  e
119 Cost., poiche'  realizzerebbe  un  vulnus  al  buon  andamento  e
all'autonomia  finanziaria  sia  del  nuovo  ente   sia   di   quelli
preesistenti, tra cui il Comune  ricorrente.  Secondo  il  Comune  di
Settimo Torinese sarebbe sufficiente pensare alle  due  grandi  opere
realizzate dal Comune ricorrente all'interno del territorio del nuovo
ente - cioe' la tangenziale  verde  e  il  canale  scolmatore  -  per
rendersi conto della palese violazione dell'art. 97 Cost. 
    Le disposizioni della legge regionale istitutiva  del  Comune  di
Mappano risulterebbero in contrasto con  il  principio  di  autonomia
finanziaria di cui all'art. 119 Cost., dal  momento  che  sarebbe  di
tutta evidenza  che  la  costituzione  di  un  nuovo  Comune  non  si
esaurirebbe in un fenomeno di mera riorganizzazione dell'esercizio di
funzioni amministrative. 
    Infine, nel caso di specie il  potere  demandato  alla  Provincia
dalla legge regionale censurata (rinvio all'art. 5 della  legge  reg.
n. 51 del 1992) risulterebbe indeterminato e generico,  in  tal  modo
violando il principio di legalita'  sostanziale  che  deve  orientare
l'istituzione di un nuovo ente pubblico. 
    5.- In data 15 aprile 2014  il  Comune  di  Settimo  Torinese  ha
depositato  una  seconda  memoria  in   replica   alla   memoria   di
costituzione della Regione Piemonte. 
    Il Comune, dopo aver riportato in sintesi  le  ragioni  sostenute
dalla  Regione  Piemonte,  afferma  che  la  prospettazione   sarebbe
assolutamente infondata ed in netto contrasto con gli artt. 81, 97  e
118 (recte: 119) Cost., nonche' con l'orientamento consolidato  della
giurisprudenza  della  Corte.   In   particolare,   l'interpretazione
dell'art. 5 della legge reg. n. 51 del  1992  operata  dalla  Regione
Piemonte non sarebbe costituzionalmente orientata,  dal  momento  che
sottrarrebbe all'applicazione degli artt. 81, 97 e 118  (recte:  119)
Cost. le leggi istitutive di nuovi Comuni, benche' comportanti  nuove
ed ingenti spese di organizzazione e di avvio. Il principio per cui i
Comuni si finanzierebbero con le entrate proprie e quelle erariali di
competenza  varrebbe,  infatti,  per  quelli   ormai   costituiti   e
perfettamente funzionanti, non gia' per quelli istituendi e ancora da
avviare. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con  l'ordinanza  in  epigrafe  il  Tribunale  amministrativo
regionale per il Piemonte ha sollevato - in  riferimento  agli  artt.
81,  97  e  119  della  Costituzione  -  questioni  di   legittimita'
costituzionale degli artt.  1,  2  e  3  della  legge  della  Regione
Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Mappano). 
    1.1.- Secondo  il  Tribunale  rimettente,  la  questione  sarebbe
rilevante nell'ambito di un giudizio avente per oggetto  alcuni  atti
amministrativi attinenti al procedimento legislativo finalizzato alla
creazione del Comune di Mappano (attraverso il distacco  di  porzioni
di territorio rispettivamente dai Comuni di Settimo Torinese, Borgaro
Torinese,  Caselle  Torinese  e  Leini)   ed   all'attuazione   della
sopravvenuta legge reg. n. 1 del 2013, tra i quali atti e' inclusa la
nomina del commissario preposto agli adempimenti per la  costituzione
del  Comune  di  nuova  istituzione.  Per  il  Tar  solo  a   seguito
dell'annullamento della legge impugnata sarebbe possibile  accogliere
il ricorso con cui il Comune  di  Settimo  Torinese  lamenta  che  la
creazione del  nuovo  ente  avrebbe  ricadute  pregiudizievoli  sulla
propria struttura economico-finanziaria, essendo stato privato di una
significativa porzione di territorio. 
    L'esegesi  degli  artt.  81,  97  e  119  Cost.  porterebbe  alla
conclusione che non sia possibile - come  invece  risulterebbe  dalla
legge impugnata - istituire un nuovo Comune senza adeguata  copertura
finanziaria.   Tale    assunto    troverebbe    indiretta    conferma
nell'originario art. 2 della  proposta  di  legge  -  successivamente
stralciato - il quale prevedeva contributi in favore  del  Comune  di
Mappano e dei Comuni scorporati,  a  titolo  di  compensazione  della
variazione  territoriale.  La  creazione  di  un  nuovo  ente  locale
porterebbe necessariamente con se' la necessita' di regolamentare  la
successione nei rapporti giuridici  relativi  alle  aree  interessate
dallo scorporo e nuovi costi, circostanza quest'ultima da ascrivere a
fatti notori, dal momento che l'ente  moltiplicherebbe  le  strutture
politiche  e   burocratico-amministrative   presenti   sul   medesimo
territorio. 
    Il Tar ritiene che le esigenze della finanza  pubblica  allargata
non consentirebbero  al  legislatore  regionale  di  sottrarsi  «agli
obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea» e
richiama in proposito la «giurisprudenza della Corte dei conti  nella
delibera della Sezione autonomie n. 10 del 26 marzo 2013 (Prime linee
di orientamento per le relazioni  semestrali  sulla  tipologia  delle
coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri
delle leggi regionali),  secondo  cui:  "deve  ritenersi  che  taluni
principi  della  riforma   riguardante   la   copertura   finanziaria
implicitamente anticipata  dalla  legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica n.  196/2009  siano  gia'  vincolanti  per  la  legislazione
regionale comportante nuovi e maggiori oneri finanziari"». 
    La genesi economicamente evanescente  del  Comune  contrasterebbe
con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di
cui all'art. 97 Cost., poiche' l'assenza  di  risorse  priverebbe  il
nuovo ente di ogni forma di supporto organizzativo e materiale. 
    La mancata copertura del costo iniziale comporterebbe altresi' un
inevitabile vulnus all'autonomia  finanziaria,  presidiata  dall'art.
119 Cost., dell'ente di nuova istituzione e  dei  Comuni  scorporati,
poiche'  il  ridimensionamento   territoriale   senza   compensazioni
finanziarie pregiudicherebbe i rispettivi equilibri di bilancio. 
    1.2.-  La  Regione  Piemonte  sostiene  l'inammissibilita'  delle
questioni   di   legittimita'   in   quanto   prospettate   in   modo
contraddittorio e,  comunque,  senza  corretta  individuazione  della
norma pregiudizievole, da identificarsi, semmai,  nell'art.  5  della
legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni  in
materia di circoscrizioni  comunali,  unione  e  fusione  di  Comuni,
circoscrizioni provinciali), che, nel disciplinare  la  creazione  di
nuovi Comuni, non prevede la corresponsione di alcun contributo. 
    Nel merito, la Regione sostiene la non fondatezza delle questioni
sollevate, richiamando in proposito la sentenza n.  32  del  2009  di
questa  Corte,  secondo  cui  il  distacco  del  nuovo  ente   locale
avverrebbe all'interno del  patrimonio  dei  Comuni  di  provenienza,
senza alcun aggravio per la finanza pubblica. 
    Nella fattispecie in esame spetterebbe  alla  Provincia  delegata
definire,  nel  rispetto  dei  criteri   generali   individuati   dal
legislatore regionale, tutti i rapporti  conseguenti  all'istituzione
del nuovo Comune e procedere,  quindi,  al  riparto  patrimoniale  in
proporzione alla consistenza demografica e  territoriale  degli  enti
coinvolti (cosi' l'art. 5, lettera b, della legge reg. Piemonte n. 51
del 1992). 
    La normativa regionale  impugnata  sarebbe  la  conseguenza,  una
volta verificati i requisiti di legge del procedimento  di  scorporo,
della volonta' autonomistica espressa dalle  popolazioni  interessate
con il referendum consultivo. 
    1.3.- Il Comune di Settimo Torinese ritiene fondata la  questione
di  costituzionalita'  sollevata  dal  Tar  Piemonte  in  riferimento
all'art. 81 Cost. Richiama in  proposito  le  disposizioni  contenute
nell'art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), il  quale  prevede,  in  capo  alle
Regioni e Province autonome, l'obbligo di copertura delle  leggi  che
comportino   nuovi   o   maggiori   oneri.   Costituirebbe   conferma
dell'onerosita'  della  legge   regionale   in   esame   l'espunzione
dell'originaria previsione della copertura finanziaria, in assenza di
una rivalutazione dei presupposti di fatto circa la non necessarieta'
di risorse finanziarie per la nuova istituzione. 
    Il Comune di  Settimo  Torinese  lamenta  anche  la  lesione  del
principio di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., e di quello di
autonomia finanziaria, di cui all'art. 119 Cost.,  anche  in  ragione
delle difficolta' obiettive di ripartire il patrimonio  e  gli  oneri
debitori  connessi  agli  intervenuti  investimenti.  Il  Comune   in
questione sostiene, inoltre, che  la  Regione  Piemonte  non  avrebbe
interpretato l'art. 5 della  legge  reg.  n.  51  del  1992  in  modo
costituzionalmente orientato, dal momento che la  formulazione  della
norma renderebbe implicito l'obbligo di supportare economicamente  le
leggi istitutive di nuovi Comuni in ragione delle  nuove  ed  ingenti
spese di organizzazione e di avvio. Il principio per cui i Comuni  si
finanzierebbero  esclusivamente  con  le  entrate  proprie  e  con  i
trasferimenti erariali di competenza varrebbe solo per  quelli  ormai
costituiti e perfettamente funzionanti, ma non per quelli in  via  di
istituzione ed ancora da avviare. 
    2.-   Deve   essere    preliminarmente    respinta    l'eccezione
d'inammissibilita' formulata dalla Regione Piemonte, secondo la quale
il Tar rimettente chiederebbe alla Corte  una  modifica  dei  criteri
indicati dal legislatore regionale, prospettando «quindi  un  petitum
legislativo  avente  carattere  creativo  rientrante  soltanto  nella
discrezionalita' del legislatore regionale». 
    In realta' il rimettente precisa che la legge  impugnata  sarebbe
ostativa dell'accoglimento delle pretese del  Comune  ricorrente,  le
quali consisterebbero nella richiesta di  impedire  lo  scorporo  del
proprio territorio a favore dell'ente in via di costituzione. In base
al principio di autosufficienza della motivazione, spetta al  giudice
a quo valutare se la  norma  della  cui  legittimita'  costituzionale
dubita debba essere applicata nel giudizio dinanzi  a  lui  pendente,
mentre in  questa  sede  occorre  procedere  ad  un  controllo  sulla
motivazione dell'ordinanza in punto di  rilevanza,  motivazione  che,
nel caso di specie, non risulta implausibile. 
    Analoga considerazione deve essere svolta in ordine ai contestati
vizi logici dell'ordinanza, che consisterebbero nella  contraddizione
tra il  dedotto  principio  di  integrale  successione  nei  rapporti
giuridici attivi e passivi e l'affermata necessita'  di  integrazione
delle risorse per fronteggiare parte dei costi  ereditati  dai  nuovi
enti. Tali censure, infatti, non integrano il petitum dell'ordinanza,
ma sono strumentali a motivare il preteso contrasto della legge con i
parametri costituzionali evocati. 
    3.- Sempre in via preliminare, e' necessario mettere in  evidenza
come le questioni sollevate in riferimento agli artt. 81,  97  e  119
della  Cost.   evochino,   in   realta',   un   comune   profilo   di
illegittimita', quello della copertura della spesa. Detto precetto si
ricava, in modo esplicito, dall'art. 81, quarto comma, Cost., vigente
al momento della rimessione, ma - nella prospettazione del rimettente
- viene richiamato anche in combinazione con  il  principio  di  buon
andamento di cui all'art. 97 Cost. - che sarebbe  pregiudicato  dalla
mancanza di risorse necessarie per assicurare, nel nuovo Comune e  in
quelli scorporati, un adeguato livello  dei  servizi  -  nonche'  con
quello di autonomia  finanziaria  di  cui  all'art.  119  Cost.,  che
verrebbe egualmente compromesso dall'assenza di entrate sufficienti a
garantire agli enti locali in questione  il  finanziamento  integrale
delle funzioni loro attribuite. Da  questo  rapporto  di  connessione
delle questioni deriva l'esigenza di  scrutinare  contestualmente  le
censure proposte dal giudice a  quo.  Queste  ultime  possono  essere
cosi'  sintetizzate:  a)  mancata  copertura  in  assenza  di  misure
incentivanti e compensative, a favore  degli  enti  coinvolti,  e  di
risorse necessarie al funzionamento del Comune di nuova  istituzione;
b) assenza di criteri nel  riparto  delle  risorse;  c)  pericolo  di
squilibri di natura economico-finanziaria ricavabili dagli  enunciati
della giurisprudenza della Corte dei conti. 
    4.- Cio' premesso, le questioni non sono fondate. 
    Nell'ambito del giudizio inerente allo  scorporo  del  Comune  di
Cavallino Treporti dal Comune di Venezia questa Corte ha  gia'  avuto
modo di precisare che la disciplina della divisione in piu'  enti  di
un preesistente ente territoriale e' sempre stata  regolata  in  modo
sintetico  attraverso  le  disposizioni  succedutesi  nel  tempo  con
diversa configurazione, ma sostanzialmente ispirate al  criterio  del
riparto delle risorse  in  base  al  territorio  e  alla  popolazione
(sentenza n. 32 del 2009). 
    Nella fase precedente all'adozione della Costituzione, l'art.  36
del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo  unico
della  legge  comunale  e  provinciale),  affidava  ad   un   decreto
prefettizio  la  «separazione  patrimoniale»  ed  il  «riparto  delle
attivita'   e   passivita'»   nell'ipotesi   di   «variazioni    alle
circoscrizioni dei Comuni». 
    Dopo l'entrata in vigore dell'art. 133  Cost.,  l'art.  1,  primo
comma, lettera a), del d.P.R. 14 gennaio 1972,  n.  1  (Trasferimento
alle  Regioni  a  statuto  ordinario  delle  funzioni  amministrative
statali in materia di circoscrizioni comunali  e  di  polizia  locale
urbana e rurale e del relativo personale), ha trasferito detti poteri
amministrativi alle Regioni. Successivamente,  l'art.  20,  comma  4,
della legge 8  giugno  1990,  n.  142  (Ordinamento  delle  autonomie
locali), con riguardo ai nuovi Comuni  nelle  aree  metropolitane,  e
l'art. 16, comma 2, lettera g), della medesima  legge,  con  riguardo
alle nuove Province, hanno stabilito l'obbligo di  garantire  a  tali
enti - in proporzione al territorio ed alla popolazione -  personale,
beni, strumenti operativi e risorse finanziarie  adeguati,  con  cio'
recependo alcuni dei principali criteri utilizzati  nella  precedente
prassi amministrativa. Successivamente,  il  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali) (TUEL), si e' limitato ad enunciare, per i  Comuni,  una
regola di favor per le fusioni e di correlato disfavore - ma  non  di
divieto - per gli scorpori, mentre,  per  le  Province,  ha  ribadito
espressamente  (art.  21,  comma  3,  lettera  g),  la   regola   del
trasferimento al nuovo ente, in proporzione  al  territorio  ed  alla
popolazione, del personale, dei beni,  degli  strumenti  operativi  e
delle risorse finanziarie adeguati. 
    Peraltro, per i Comuni  era  gia'  vigente  -  al  momento  della
emanazione del TUEL - l'art. 3 comma 17, del decreto-legge 27 ottobre
1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in  materia  di  finanza  locale),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  20
dicembre  1995,  n.  539,  il  quale  stabilisce  che,  in  caso   di
istituzione di nuovi enti locali,  eccezion  fatta  per  la  fusione,
l'attribuzione dei trasferimenti erariali spettanti al nuovo ente  ed
a quelli scorporati avviene con articolati  parametri,  tra  i  quali
spiccano territorio, popolazione e fabbisogno dei servizi. I dati  di
riferimento  devono  essere  elaborati  e  comunicati  dagli   organi
competenti allo scorporo. Il successivo comma 18 del  citato  art.  3
prescrive che, in attesa delle comunicazioni dei  dati  da  parte  di
detti  organi  e  dello  scorporo  definitivo,  la  ripartizione  «e'
disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per
il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla
data dell'istituzione e attestati  dalla  prefettura  competente  per
territorio». 
    Indicazioni in materia possono trarsi anche dalla legge 3  agosto
2009,  n.  117  (Distacco  dei   comuni   di   Casteldelci,   Maiolo,
Novafeltria, Pennabilli, San  Leo,  Sant'Agata  Feltria  e  Talamello
dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna,
nell'ambito della provincia di Rimini, ai  sensi  dell'articolo  132,
secondo comma, della Costituzione), la quale, in tema di scorporo  di
circoscrizioni provinciali, ha previsto  espressamente,  all'art.  2,
comma 6, che da tale operazione «non devono derivare nuovi o maggiori
oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  ne'  deroghe  ai  vincoli
stabiliti dal patto di stabilita' interno». 
    4.1.- Dalle pur eterogenee disposizioni che si sono succedute nel
tempo in materia emerge, in modo chiaro ed incontrovertibile, che  le
mutazioni delle circoscrizioni degli enti locali  -  fatte  salve  le
fusioni, per le quali il legislatore contempla un regime di  favor  -
devono avvenire senza aggravi per la finanza pubblica, attraverso  un
razionale ed equilibrato riparto delle risorse e delle spese tra  gli
enti  scorporati  e  quelli  di  nuova  istituzione  o  di   ampliata
dimensione e senza, quindi, che, in tal modo, vengano incrementati  i
costi amministrativi. Era stato gia' osservato da questa Corte che in
sede legislativa  «il  riparto  patrimoniale  fra  i  diversi  Comuni
interessati [ad] un processo  di  scorporo,  [assume]  come  naturale
principio, talvolta implicito, il riparto dei beni mobili ed immobili
in proporzione alla consistenza demografica e territoriale degli enti
coinvolti, nonche' [...] la collocazione fisica  dei  beni  immobili,
lasciando  all'Amministrazione  incaricata  o  delegata  al  riparto,
definire gli aspetti piu' dettagliati  della  vicenda  o  comunque  i
profili peculiari» (sentenza n. 32 del 2009). In quella sede e' stato
ulteriormente precisato che, comunque, l'attivita' amministrativa  di
riparto   e'   soggetta   a   tutte   le   garanzie   del   controllo
giurisdizionale. 
    Il principio dell'invarianza della spesa e' ancora piu' rilevante
nel vigente contesto economico e giuridico,  nel  quale  le  esigenze
della finanza pubblica allargata non consentono  deroghe  ai  vincoli
comunitari a favore degli  enti  che  concorrono  ai  suoi  risultati
complessivi. 
    In  definitiva,  la  legge  regionale  -  salva  l'ipotesi,   non
ricorrente nel caso di  specie,  di  un'importanza  strategica  dello
scorporo per il perseguimento di particolari politiche regionali,  il
cui onere comunque dovrebbe  essere  sostenuto  in  conformita'  alla
vigente legislazione - non avrebbe potuto assicurare alcuna forma  di
compensazione   o    copertura    finanziaria    all'operazione    di
rideterminazione delle circoscrizioni comunali interessate. 
    Essa si e' limitata, in conformita' alla propria legislazione  in
materia, a dare attuazione alla volonta' autonomistica espressa dalle
popolazioni interessate attraverso il referendum consultivo. 
    In proposito e' bene ribadire che lo stesso principio  di  scelta
delle popolazioni locali, il quale ha  dato  luogo  alla  fattispecie
legislativa     in     esame,     trova     nella      sostenibilita'
economico-finanziaria  il  limite  esterno  al  suo   esercizio.   Le
operazioni di scorporo, come quella in esame, non possono prescindere
da una  previa  analisi  di  fattibilita'  economico-finanziaria  dal
momento  che  l'attuazione  della  volonta'  autonomistica  non  puo'
gravare sulla fiscalita' generale come avverrebbe nel caso in cui  lo
Stato o la Regione fossero tenuti a finanziare gli equilibri di  tali
operazioni. 
    Compatibile con i suddetti principi  e'  l'impianto  dell'art.  5
della legge reg. Piemonte n. 51 del 1992, secondo cui «1. I  rapporti
conseguenti alla istituzione di nuovi  Comuni  o  alla  modificazione
delle  circoscrizioni  comunali   sono   definiti   dalla   Provincia
competente  per   territorio   con   deliberazione   del   Consiglio,
nell'ambito dei seguenti criteri generali:  a)  il  Comune  di  nuova
istituzione o  il  Comune  la  cui  circoscrizione  risulta  ampliata
subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici  attivi  e  passivi
che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o
ai Comuni di origine; b) il trasferimento di beni e  personale  viene
effettuato  tenuto  conto  della   dimensione   territoriale   e   di
popolazione  trasferita,  ferme  restando,  per  il   personale,   le
posizioni economiche e giuridiche gia' acquisite». Sul punto  non  e'
condivisibile l'assunto del  giudice  rimettente  e  dell'intervenuto
Comune di Settimo Torinese, i quali vorrebbero interpretare in  senso
additivo  un  precetto  che  invece  e'  chiarissimo  e  conforme  al
principio di invarianza finanziaria delle operazioni di scorporo. 
    Analogamente, non  e'  implausibile  la  scelta  legislativa  del
precedente art. 4 della medesima legge  regionale  che,  in  tema  di
modificazioni delle circoscrizioni comunali, prevede una relazione di
accompagnamento al progetto  di  legge  idonea  ad  individuare,  fra
l'altro, elementi quali: la descrizione dei nuovi  confini  proposti;
le indicazioni di natura demografica, socio-economica e  patrimoniale
relative agli  enti  locali  interessati  e  le  nuove  modalita'  di
gestione dei servizi inerenti al territorio soggetto a modificazione,
«evidenziandone i vantaggi». 
    Dette operazioni, in ossequio al principio di economicita',  sono
propedeutiche all'indizione del referendum  consultivo,  dal  momento
che sarebbe irragionevole attivare tale strumento in  assenza  di  un
previo riscontro di fattibilita' del mutamento  circoscrizionale.  In
ogni caso, anche dopo l'esito del  referendum,  il  predetto  art.  4
contempla una successiva valutazione del progetto di legge  da  parte
della competente commissione consiliare.  La  conformazione  di  tali
norme non appare  in  contrasto  con  alcun  precetto  contenuto  nei
parametri costituzionali evocati. 
    4.2.- Quanto alla pretesa lesione degli  equilibri  di  bilancio,
del buon andamento  dell'attivita'  amministrativa  e  dell'autonomia
finanziaria degli enti interessati alle operazioni di  scorporo,  non
ha fondamento l'assunto secondo cui  la  nascita  di  un  nuovo  ente
pregiudicherebbe di per se' detti valori. 
    Acclarata la necessita' dell'invarianza della spesa, e' la  terza
fase, successiva a quelle preliminari  e  propedeutiche  all'adozione
della legge istitutiva,  ad  incidere  sulla  conformazione  e  sugli
equilibri di bilancio delle  nuove  circoscrizioni  territoriali.  Si
tratta dell'attivita' affidata dalla legge regionale  alla  Provincia
di Torino, ai sensi della prescrizione generale contenuta nel  citato
art. 5 della legge reg. n. 51 del 1992. E' in questa sede applicativa
che  vengono  definiti  criteri  di  riparto   piu'   elaborati,   in
riferimento alle specifiche caratteristiche degli  enti  territoriali
interessati. Ferma restando l'attribuzione provvisoria delle  risorse
al nuovo ente prevista dall'art. 3 del  d.l.  n.  444  del  1995,  il
riparto  definitivo  sara'  redatto  attraverso  i   piu'   opportuni
coefficienti  di  assegnazione  con  modulazioni   proporzionali   al
maggiore  o  minore  rilievo  che  viene  dato  al  territorio,  alla
popolazione, alla tipologia  dei  servizi  pubblici,  ai  beni,  agli
investimenti ed al loro ammortamento. 
    Ancora  piu'   importante   e'   il   rilievo   che   l'attivita'
amministrativa inerente al riparto puo' essere assoggettata - ove gli
enti interessati non trovino sintonia circa le  sue  modalita'  -  al
controllo  giurisdizionale  ed  a  quello   di   legalita-regolarita'
assegnato alla Corte dei conti. 
    4.3.- Proprio in relazione all'ultimo profilo di censura, secondo
cui la Corte dei conti avrebbe messo  in  guardia  sui  pericoli  per
l'equilibrio del bilancio regionale derivanti dall'adozione di  leggi
prive di copertura finanziaria, non puo' essere condivisa  l'opinione
del rimettente circa la rilevanza di tali osservazioni  di  carattere
generale contenute nella delibera  della  Corte  dei  conti,  sezione
delle autonomie, 26 marzo 2013, n. 10, poiche' il controllo che entra
in gioco nella fattispecie in esame  non  e'  quello  afferente  alla
copertura    delle    leggi    regionali,    bensi'     quello     di
legittimita-regolarita' sugli enti locali di cui all'art. 148-bis del
TUEL, il quale, come appresso specificato, puo'  essere  svolto  solo
dopo che i bilanci degli enti di nuova  o  modificata  circoscrizione
siano stati effettivamente redatti. 
    Non a caso detto controllo e' generale e necessario (sentenze  n.
39 del 2014 e n. 60  del  2013)  e  si  svolge  su  tutti  i  bilanci
preventivi e consuntivi degli enti locali, in un  momento  successivo
all'intervenuto  riparto  delle  risorse,  il  quale  e'  presupposto
indefettibile per la loro redazione. 
    E' solo dopo l'adozione degli  atti  amministrativi  di  riparto,
presupposti dei nuovi bilanci, che la sezione regionale  della  Corte
dei conti puo' accertare «se i bilanci preventivi e  successivi  [dei
nuovi enti] siano o meno rispettosi del patto  di  stabilita',  siano
deliberati in equilibrio e non  presentino  violazioni  delle  regole
espressamente previste per  dette  finalita'»  (sentenza  n.  40  del
2014). 
    Sotto il profilo della prevenzione degli squilibri  di  carattere
economico-finanziario  e'  utile  ricordare  come  il  controllo   in
questione preveda «il conferimento alla Corte  dei  conti  di  poteri
atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del  principio
della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio  degli
enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013)» (sentenza  n.
40 del 2014). 
    Considerate l'indefettibile regola dell'invarianza della spesa  e
l'assenza, negli enti soggetti a scorporo, di situazioni di  dissesto
finanziario di cui all'art. 244  e  seguenti  del  TUEL,  un  riparto
effettuato secondo le regole della sana gestione finanziaria dovrebbe
consentire una situazione complessiva sostanzialmente  equivalente  a
quella iniziale. Cio' anche in considerazione del fatto che personale
e  beni  strumentali  dovranno   essere   ripartiti,   senza   alcuna
possibilita' di incremento,  tra  i  nuovi  enti  locali.  In  questo
contesto, il peso complessivo delle  operazioni  di  scorporo  dovra'
necessariamente avere lo stesso impatto, o comunque  un  impatto  non
superiore   a   quello   delle   aggregazioni   economico-finanziarie
precedenti, sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. 
    5.- Dunque, la  disposizione  impugnata  non  viola  i  parametri
costituzionali evocati dal rimettente, poiche' non istituisce  alcuna
spesa a carico del bilancio regionale e  neppure  comporta  ulteriori
oneri a carico delle costituende circoscrizioni territoriali. 
    Nell'ambito di queste ultime dovranno essere ripartiti risorse  e
costi secondo i  principi  e  le  disposizioni  vigenti  in  materia,
attraverso  la  necessaria  specificazione  degli  stessi  da   parte
dell'organo preposto all'attuazione della legge reg.  Piemonte  n.  1
del 2013. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione  Piemonte  25  gennaio
2013, n.  1  (Istituzione  del  Comune  di  Mappano),  sollevate,  in
riferimento agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per il Piemonte con l'ordinanza indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI