N. 174 SENTENZA 11 - 13 giugno 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giustizia  amministrativa  -   Competenza   territoriale   funzionale
  inderogabile del T.A.R. Lazio, sede di Roma,  per  le  controversie
  aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorita' di  polizia
  relativi  al  rilascio  di  autorizzazioni  in  materia  di  giochi
  pubblici con vincita in denaro. 
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
  44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
  il riordino del processo amministrativo), artt. 13, 14,  15,  16  e
  135, comma 1, lettera q-quater). 
-   
(GU n.26 del 18-6-2014 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Gaetano SILVESTRI; 
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli  artt.  13,  14,
15, 16 e 135, comma 1, lettera q-quater), del decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104  (Attuazione  dell'articolo  44  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per  il  riordino  del
processo  amministrativo),  promossi  dal  Tribunale   amministrativo
regionale per la Puglia, con quattro ordinanze del  23  maggio  2013,
dal Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Calabria,  sezione
staccata di Reggio Calabria, con tre ordinanze del 4 giugno 2013, dal
Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Piemonte,  con  cinque
ordinanze del 15 giugno 2013, rispettivamente iscritte  ai  nn.  188,
189, 190, 191, 208, 209, 210, 216, 217, 218, 219 e 220  del  registro
ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, n. 41 e n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  7  maggio  2014  il  Giudice
relatore Giuliano Amato. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- I Tribunali amministrativi regionali per la  Puglia,  per  la
Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria,  e  per  il  Piemonte,
hanno sollevato questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
135, comma 1, lettera q-quater), del  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, recante  delega  al  governo  per  il  riordino  del  processo
amministrativo), per violazione degli artt. 3,  24,  25,  111  e  125
della   Costituzione.   Tutti   i   giudici   rimettenti   denunciano
l'illegittimita'  della  disposizione  che  devolve  alla  competenza
funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, le  controversie
aventi ad oggetto i provvedimenti, emessi dall'autorita' di  polizia,
relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi  pubblici
con vincita in denaro. 
    Il  solo  TAR  Calabria  ha,  inoltre,  sollevato  questione   di
legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 dello  stesso
d.lgs. n. 104 del 2010, per violazione dell'art. 76 Cost. 
    2.- Con quattro ordinanze di analogo tenore, emesse il 23  maggio
2013, il TAR Puglia ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e  125
Cost. - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135, comma
1, lettera q-quater), del d.lgs. n. 104 del 2010,  il  quale  prevede
che  «Sono  devolute  alla  competenza  inderogabile  del   Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede   di   Roma   [...]   le
controversie  aventi  ad  oggetto  i   provvedimenti   [...]   emessi
dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di  autorizzazioni  in
materia di giochi pubblici con vincita in denaro». 
    Ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata si  porrebbe
in contrasto con l'art. 3 Cost.,  per  violazione  del  principio  di
ragionevolezza, in  quanto  -  in  mancanza  di  una  valida  ragione
giustificatrice - introdurrebbe una deroga agli ordinari  criteri  di
individuazione della competenza, legati agli indici  di  collegamento
territoriale; la norma violerebbe altresi' l'art. 125 Cost.,  poiche'
determinerebbe   l'alterazione    dell'equilibrio    del    controllo
giurisdizionale    sugli     atti     amministrativi,     vanificando
l'articolazione  su  base  regionale   del   sistema   di   giustizia
amministrativa. 
    2.1.- In ciascuna delle ordinanze di rimessione, il TAR riferisce
di essere chiamato a decidere in ordine ai ricorsi per l'annullamento
dei provvedimenti con i quali, rispettivamente, il Questore di Foggia
(ordinanza n. 188) ed il Questore di Bari (ordinanze n. 189, n. 190 e
n. 191) hanno rigettato le istanze, avanzate  dai  ricorrenti,  tutti
esercenti l'attivita' di  intermediari  nell'ambito  delle  scommesse
sportive, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per  attivita'  di
scommesse, prevista dall'art. 88 del r.d.  18  giugno  1931,  n.  773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);  il
giudice a quo  evidenzia  inoltre  che  ciascuno  dei  ricorrenti  ha
avanzato istanza in via cautelare. 
    Il Ministero  dell'interno  si  e'  costituito  in  ciascuno  dei
giudizi dinanzi al TAR, sollevando in via  preliminare  eccezione  di
incompetenza funzionale del Tribunale adito, ai sensi dell'art.  135,
comma 1, lettera q-quater), d.lgs. n. 104 del 2010. 
    2.2.-  In  punto  di  rilevanza  della  questione,   il   giudice
rimettente  osserva  che   dalla   soluzione   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dipende   l'affermazione,   ovvero   la
negazione,  della  propria  competenza  in  ordine  alla  domanda  di
annullamento del provvedimento  impugnato.  Il  giudizio  a  quo  non
potrebbe quindi essere definito, ne' in sede di merito, ne'  in  sede
cautelare, se non  a  seguito  della  risoluzione  dell'incidente  di
costituzionalita'.  D'altra  parte,  la   chiarezza   ed   univocita'
dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater),  del  d.lgs.  n.  104  del
2010, precluderebbero  qualsiasi  interpretazione  costituzionalmente
orientata della disposizione censurata. 
    2.3.- Il TAR ritiene non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale  della  norma  impugnata,  ravvisando  la
violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 125 Cost. 
    2.3.1.- Con particolare riferimento alla violazione  dell'art.  3
Cost.,  il  Collegio  si  dichiara  consapevole  dell'esclusione  del
sindacato giurisdizionale sul merito  delle  leggi,  essendo  rimessa
all'esclusivo apprezzamento del legislatore  ogni  valutazione  circa
l'opportunita', la completezza o l'equita' del dettato normativo.  Il
giudice a quo sottolinea infatti che spetta al legislatore  «un'ampia
potesta'   discrezionale   nella   conformazione    degli    istituti
processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di
strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati» (sentenza n.  341
del 2006); di tale  discrezionalita'  il  legislatore  fruisce  anche
nella disciplina della competenza. Il TAR rimettente osserva peraltro
che tale discrezionalita' incontra  il  limite  della  non  manifesta
irragionevolezza  delle  scelte  legislative  che   diano   luogo   a
situazioni giuridiche tra di loro differenziate. 
    Il Collegio evidenzia che  la  norma  in  esame  costituisce  una
deroga al  criterio  generale  di  individuazione  della  competenza,
fissato  nel  TAR  nella  cui  circoscrizione  territoriale  ha  sede
l'amministrazione autrice del provvedimento impugnato (art. 13, comma
1, prima parte, d.lgs. n. 104 del 2010). 
    2.3.2.- Il Collegio richiama i  principi  affermati  dalla  Corte
nella sentenza n. 189 del 1992, che ha  individuato  -  quale  motivo
idoneo a giustificare la deroga all'ordinario sistema di ripartizione
della  competenza  -  la   «esigenza   largamente   avvertita   circa
l'uniformita'  della  giurisprudenza  fin  dalle  pronunce  di  primo
grado». 
    Tuttavia,  ad  avviso  del  TAR,  tale   esigenza   non   sarebbe
ravvisabile nel caso in esame, in cui  si  controverte  in  ordine  a
provvedimenti  emessi  non  gia'  da  un'autorita'  centrale,  ma  da
un'autorita' periferica, e segnatamente dalla Questura, competente al
rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'art. 88,  r.d.  n.  773  del
1931. Pertanto, la possibilita' che  in  questa  materia  si  formino
pronunce contrastanti tra i  vari  uffici  giudiziari  dislocati  sul
territorio  si  porrebbe  nella  stessa  misura  in  cui  la   stessa
possibilita' sussiste in relazione a controversie  di  altra  natura.
Controversie rispetto alle quali,  tuttavia,  non  vi  e',  in  primo
grado, alcun accentramento di competenza in capo  ad  un  particolare
TAR, ma una ripartizione fondata sui criteri generali  dell'art.  13,
d.lgs.  n.  104  del  2010;  in  questi  casi,  l'uniformita'   della
giurisprudenza viene garantita, in sede di gravame, dal Consiglio  di
Stato, ed in particolar modo dall'Adunanza Plenaria (art.  99  d.lgs.
n. 104 del 2010). 
    2.3.3.- Ad avviso del Collegio rimettente, la deroga in esame  si
porrebbe  in  termini  del  tutto  distonici  rispetto  all'ordinario
sistema  di  riparto  delle  competenze  tra  i  vari  TAR  delineato
dall'art. 13 d.lgs. n. 104 del 2010, e  sarebbe  ispirata,  piu'  che
dall'«esigenza  largamente  avvertita   circa   l'uniformita'   della
giurisprudenza fin dalle pronunce di primo grado» (Corte cost. n. 189
del 1992), da una riedizione del criterio di riparto di giurisdizione
tra   giudice   ordinario   e   giudice    amministrativo,    fondato
esclusivamente sui cc.dd. «blocchi di  materie»,  criterio  censurato
dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 204 del 2004 e  n.  191
del 2006. 
    D'altra parte, l'accentramento di competenza operato dalla  norma
impugnata si porrebbe in antitesi rispetto allo stesso  obiettivo  di
garantire l'uniformita', e quindi la prevedibilita', delle  decisioni
sin dal primo grado  di  giudizio;  siffatto  obiettivo  non  sarebbe
compatibile con lo smisurato aumento, nel  corso  degli  anni,  delle
competenze  del  TAR  Lazio,  ne'  con  le  esigenze  di   efficiente
organizzazione  del  lavoro,  le  quali  comportano   la   necessaria
rotazione delle materie e dei giudici fra le sezioni. 
    2.3.4.- Il giudice a quo esamina altresi' la possibilita' che  la
deroga agli  ordinari  criteri  di  riparto  delle  competenze  possa
ritenersi giustificata  in  ragione  di  altre  finalita',  parimenti
dotate di rilievo costituzionale, individuate nella «straordinarieta'
delle situazioni di emergenza  (e  nella  eccezionalita'  dei  poteri
occorrenti per farvi fronte)», secondo  quanto  affermato  da  questa
Corte nella sentenza n. 237 del 2007. 
    Al contrario, ad avviso del TAR, il tipo di attivita' oggetto  di
autorizzazione   (attivita'   commerciale,    costituzionalmente    e
comunitariamente garantita, ancorche' sottoposta a controlli di varia
natura) e la natura dell'accertamento che la Questura e'  chiamata  a
svolgere,  sarebbero  indicativi  di  una  situazione   assolutamente
fisiologica, fronteggiata con mezzi ordinari (i normali  accertamenti
di polizia), e  disciplinata  da  disposizioni  normative  del  tutto
idonee al perseguimento degli scopi richiesti. 
    La disposizione censurata sarebbe quindi  irragionevole,  poiche'
non giustificata dalle finalita' (il dover fronteggiare straordinarie
situazioni di emergenza) considerate dalla citata sentenza n. 237 del
2007. 
    2.4.- Il TAR evidenzia inoltre un ulteriore profilo di  contrasto
della disposizione censurata,  in  riferimento,  questa  volta,  alla
previsione di cui all'art. 125 Cost. 
    Il rimettente ritiene infatti necessaria  una  rigorosa  verifica
della non manifesta irragionevolezza della disciplina processuale  in
esame, e cio' sia per il  suo  carattere  derogatorio  dell'ordinario
sistema di ripartizione della competenza  tra  i  diversi  organi  di
primo grado della giurisdizione amministrativa, sia per il  fatto  di
costituire solo l'ultimo esempio, in ordine di tempo, di una serie di
interventi legislativi che hanno concentrato presso il TAR del  Lazio
interi  settori  del  contenzioso  nei   confronti   della   pubblica
amministrazione. 
    In particolare, il TAR dubita che nel caso in esame  siano  stati
osservati quei «criteri rigorosi» che consentono di ritenere  che  ci
si trovi di fronte ad un esercizio non  manifestamente  irragionevole
della discrezionalita' legislativa. Ed invero, ad avviso del  giudice
a quo,  da  un  lato  non  sussisterebbero  particolari  esigenze  di
uniformita' di decisioni sin dal primo grado  di  giudizio,  tali  da
giustificare lo spostamento  di  competenza;  inoltre  non  sarebbero
ravvisabili le eccezionali e straordinarie situazioni  di  emergenza,
idonee a giustificare la deroga ai criteri ordinari. 
    Per tali ragioni, ad  avviso  del  TAR,  sarebbe  necessaria  una
rimeditazione dell'originario orientamento offerto dalla sentenza  n.
189 del 1992, che porti a riconoscere la fondatezza delle censure  di
costituzionalita', per contrasto con l'art. 125 Cost. 
    3.- Con tre ordinanze di analogo tenore emesse il 4 giugno  2013,
il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Calabria,  sezione
staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questione  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 135, comma 1, lettera q-quater), e 14  del
d.lgs. n. 104 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 25,  125,  24  e
111 Cost. 
    3.1.- In punto di fatto, il giudice a  quo  riferisce  di  essere
chiamato a decidere in  ordine  ai  ricorsi  per  l'annullamento  dei
provvedimenti con i quali il Questore di Reggio Calabria ha rigettato
le istanze, rispettivamente avanzate dai ricorrenti, per il  rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 88 del r.d. n. 773  del  1931.
Il  Ministero  dell'interno,  Questura  di  Reggio  Calabria,  si  e'
costituito in ciascuno dei giudizi dinanzi al TAR,  chiedendo  che  i
ricorsi siano  dichiarati  irricevibili,  inammissibili,  o  comunque
rigettati nel merito. 
    La  questione  di  competenza  che   discende   dall'applicazione
dell'art. 135, lettera q-quater), d.lgs. n. 104 del  2010,  e'  stata
sollevata d'ufficio dallo stesso Tribunale rimettente,  il  quale  ha
evidenziato   in   particolare   che   le   controversie   in   esame
rientrerebbero nel novero degli affari  ricompresi  nella  competenza
funzionale del TAR del Lazio, sede di Roma, di cui all'art. 14 d.lgs.
n. 104 del 2010, che  vi  include  tutte  «le  controversie  indicate
dall'articolo 135 e dalla legge» e,  fra  queste,  quelle  aventi  ad
oggetto i provvedimenti «emessi dall'Autorita' di polizia relativi al
rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con  vincita
in denaro». 
    3.2.-  Il  TAR  dubita,  in  primo  luogo,   della   legittimita'
costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater,  del  d.lgs.
n. 104 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 25, 125, 24 e 111 Cost. 
    In via preliminare, il rimettente osserva che la norma  censurata
e'  stata  introdotta  dal  decreto-legge  2  marzo   2012,   n.   16
(Disposizioni urgenti in materia di  semplificazioni  tributarie,  di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento),  ed
in particolare dall'art. 10, comma 9-ter, dedicato al  «Potenziamento
dell'accertamento in materia di  giochi»,  inserito  dalla  legge  di
conversione 26 aprile 2012, n.  44;  tale  disciplina  contempla  una
serie di misure, ritenute funzionali al raggiungimento di determinati
obiettivi, espressamente individuati  nell'esigenza  di  «contrastare
efficacemente il pericolo  di  infiltrazioni  criminali»  nei  giochi
pubblici, «acquisire elementi  di  prova  in  ordine  alle  eventuali
violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative
al  divieto  di  gioco  dei  minori»,  nonche'  di   «assicurare   la
tracciabilita'  dei  flussi  finanziari,  finalizzata   a   prevenire
infiltrazioni criminali e il riciclaggio  di  denaro  di  provenienza
illecita». 
    3.3.-  Ad  avviso  del  TAR,  la  previsione  di  una  competenza
giurisdizionale accentrata sugli atti di autorita' locali di  polizia
non sarebbe connessa ad alcuna  di  queste  finalita',  ne'  potrebbe
ritenersi supportata da autonome ragioni, idonee  a  giustificare  un
siffatto eccezionale spostamento di competenza; da  cio'  il  TAR  fa
discendere l'irragionevolezza di tale previsione. 
    3.3.1.- A  questo  riguardo,  il  giudice  a  quo  evidenzia  che
l'autorita' emanante  (che  si  caratterizza  per  il  suo  peculiare
radicamento  e  contatto  col  territorio)  non  assumerebbe   alcuna
particolare   posizione   nell'ordinamento    costituzionale    della
Repubblica e nell'organizzazione dei pubblici poteri, tale da rendere
preferibile una cognizione dei suoi atti affidata ad un unico giudice
con sede in Roma. D'altra parte, i destinatari dei  provvedimenti  in
questione non rivestirebbero un peculiare status,  meritevole  di  un
diverso  trattamento,  e  neppure  vi  sarebbe  una   situazione   di
straordinaria emergenza, come nel caso delle misure  dettate  per  il
settore dei rifiuti, valutate nella sentenza n. 237 del 2007. 
    3.3.2.- Ne', ad avviso del  rimettente,  sarebbe  ravvisabile  la
giustificazione,  delineata  dalla  sentenza   n.   189   del   1992,
dell'uniformita' della giurisprudenza fin  dalle  pronunce  di  primo
grado. Il Collegio ritiene, infatti, che  il  rispetto  del  criterio
generale  della  sede  dell'autorita'  emanante,   piu'   chiaro   ed
oggettivo, sia ugualmente idoneo  a  garantire  la  stabilita'  delle
soluzioni giurisprudenziali. 
    L'individuazione del TAR Lazio quale unico giudice funzionalmente
competente si rivelerebbe come antitetica rispetto  all'obiettivo  di
assicurare l'uniformita' della giurisprudenza; infatti, l'ampliamento
della struttura del TAR Lazio, sede di Roma,  dovuto  allo  smisurato
aumento delle sue competenze, unitamente al problema  dell'efficiente
organizzazione del lavoro, compresa  la  necessaria  rotazione  delle
materie  e  dei  giudici  fra   le   sezioni,   paradossalmente,   lo
renderebbero  inidoneo  ad  assicurare  l'auspicata  uniformita'.   E
d'altra parte, nel processo amministrativo, la funzione nomofilattica
spetta, in sede di gravame, al Consiglio di Stato, ed  in  particolar
modo all'Adunanza Plenaria (art. 99 del d.lgs. n. 104 del 2010). 
    3.4.- All'irragionevolezza sopra evidenziata  si  accompagnerebbe
altresi' un'irrazionalita' estrinseca  della  previsione  legislativa
censurata rispetto all'art. 125 Cost., il quale sancisce il principio
del   decentramento   a   livello   regionale   della   giurisdizione
amministrativa, nell'ottica di una necessaria prossimita' del giudice
ai fatti dei quali e' chiamato a conoscere. 
    3.5.- Il giudice a quo sottolinea inoltre come,  con  riferimento
al sistema della giustizia amministrativa, il  concetto  di  «giudice
naturale» di cui all'art. 25  Cost.  presenti  una  valenza  autonoma
rispetto al carattere della sua precostituzione  per  legge,  per  lo
speciale assetto dei giudici di primo grado sul territorio voluto dal
titolo  V  della  Costituzione.  Infatti,  ad  avviso  del  TAR,   la
competenza  dei  giudici  amministrativi   deve   essere   non   solo
predeterminata dalla  legge,  ma  deve  rispettare  il  principio  di
naturalita', desumibile dagli artt. 25 e 125 Cost., nel senso di  una
maggiore idoneita'  del  giudice  individuato  su  base  regionale  a
fornire un'adeguata risposta di giustizia. 
    Ad avviso  del  giudice  a  quo,  la  deroga  al  criterio  della
competenza territoriale in favore  di  un  tribunale  unico  su  base
nazionale determinerebbe lo stravolgimento del sistema articolato  su
base regionale, ossia non verticistico ed accentrato, e provocherebbe
una profonda alterazione dell'equilibrio  del  controllo  sugli  atti
amministrativi, pensato dai Costituenti in maniera  svincolata  dalla
specializzazione per singole materie. 
    Il TAR Calabria  auspica  quindi  una  rinnovata  riflessione  in
ordine agli argomenti utilizzati nella sentenza n.  189  del  1992  a
sostegno della ragionevolezza della deroga agli ordinari  criteri  di
distribuzione della  competenza.  Tale  riflessione  dovrebbe  tenere
conto dell'evoluzione subita sia dal sistema delle  autonomie  locali
(in  dipendenza  della  riforma  del  Titolo  V,  attuata  con  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo  V
della parte seconda della Costituzione»), sia dal sistema processuale
amministrativo, ispirato ai principi di cui all'art.  125  Cost.,  il
quale non prevede alcuna differenziazione tra gli organi di giustizia
amministrativa di primo grado e non contempla un tribunale  centrale,
di diversa o maggiore importanza, al  quale  contrapporre  gli  altri
tribunali, quali «gangli periferici»,  ma  piuttosto  riconosce  pari
dignita' a tutti i TAR. 
    3.6.- Ritiene, inoltre,  il  giudice  rimettente  che  la  scelta
legislativa di incardinare le controversie sugli  atti  di  autorita'
decentrate di polizia presso il TAR Lazio si  porrebbe  in  contrasto
con gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto la concentrazione  presso  un
unico ufficio giudiziario, con sede in Roma,  renderebbe  assai  piu'
difficoltoso l'esercizio concreto del diritto di difesa e si porrebbe
in contrasto con il canone della ragionevole durata del processo. 
    In particolare, la disciplina censurata costringerebbe colui  che
intende  agire  (o  resistere)  a  tutela  della  propria   posizione
soggettiva ad affrontare spese ulteriori,  rispetto  a  quelle,  gia'
molto elevate,  comunque  richieste  per  l'accesso  alla  giustizia,
ostacolando in  modo  eccessivo  l'utile  esercizio  del  diritto  di
difesa;  nel  contempo,  si  renderebbe  piu'  difficoltosa  e   meno
tempestiva la difesa processuale dell'amministrazione resistente. 
    Inoltre, l'incremento smisurato del contenzioso presso  un  unico
TAR, estenderebbe la durata dei relativi processi, con gravi ricadute
sull'efficienza dell'intero Paese e sulla spesa pubblica, sulla quale
gravano i costi dei risarcimenti ai sensi della legge 24 marzo  2001,
n. 89 (Previsione di equa  riparazione  in  caso  di  violazione  del
termine ragionevole del processo e  modifica  dell'articolo  375  del
codice di procedura civile). 
    3.7.- Il TAR per la Calabria ha inoltre prospettato  un'ulteriore
questione di legittimita' costituzionale  relativa  alla  complessiva
disciplina della competenza prevista dagli artt. 13, 14, 15 e 16  del
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in riferimento all'art. 76 Cost. 
    3.7.1.- Osserva il rimettente che, tra i principi  ed  i  criteri
direttivi stabiliti dalla legge 18 giugno 2009, n.  69  (Disposizioni
per lo sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la  competitivita'
nonche' in materia di processo civile), contenente la delega  per  il
riassetto della disciplina del processo amministrativo, non ve ne era
alcuno che abilitasse il legislatore delegato a riformare  l'istituto
della competenza e, cio'  nonostante,  il  d.lgs.  n.  104  del  2010
stravolgerebbe il sistema vigente dal 1971, rendendo inderogabile  la
competenza per territorio, in passato sempre derogabile. 
    Tale innovazione  non  troverebbe  alcun  riscontro  nella  legge
delega; la relazione al codice da' atto del  cambiamento  («tutta  la
competenza del giudice amministrativo e' divenuta inderogabile  dalle
parti»), senza tuttavia far mai riferimento alla legge di delega. 
    Al riguardo sarebbe significativo, ad avviso del  TAR,  il  fatto
che la radicale innovazione del regime della competenza non sia stata
frutto  del  lungo  e  meditato  lavoro  della  Commissione  speciale
nominata ai sensi dell'art. 44, comma 4,  la  quale  aveva,  infatti,
varato il progetto di codice mantenendo  il  regime  ordinario  della
competenza territoriale sempre derogabile  su  accordo  delle  parti;
venivano inoltre enunciati i casi di devoluzione di  controversie  al
TAR Lazio (o al TAR Lombardia, sede  di  Milano,  limitatamente  alle
controversie  relative  ai  poteri  esercitati   dall'Autorita'   per
l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema  idrico)  qualificandoli,
pero', in termini di «competenza territoriale inderogabile». 
    3.7.2.- Ne', ancora, la  ratio  complessiva  sottesa  alla  legge
delega potrebbe giustificare una simile scelta innovativa: secondo la
prospettazione del giudice a quo, infatti, se l'obiettivo  principale
della delega per il riassetto di una normativa stratificata e caotica
era  quello  di  assicurare  maggiore  effettivita'   della   tutela,
trasfondendo  in  un  corpus  unitario  anche  principi  di   matrice
giurisprudenziale, l'innovativa opzione per  l'inderogabilita'  della
competenza, fin dalla sede cautelare, unitamente all'articolazione di
complessi  rimedi  per  far  valere  l'incompetenza,  non  solo   non
troverebbe  riferimenti  nel  sistema  previgente,  ma  avrebbe  pure
irrigidito e  reso  piu'  vischiosa  la  risposta  di  giustizia,  in
contrasto con la finalita' di snellire l'attivita' giurisdizionale. 
    3.7.3.- L'eccesso di delega avrebbe rilevanza anche rispetto alla
competenza  funzionale  (che  comprende  anche   l'ipotesi   prevista
dall'art. 135, comma 1, lettera q-quater),  del  d.lgs.  n.  104  del
2010); essa, infatti, da sempre ritenuta, in via interpretativa,  una
competenza inderogabile, in opposizione  alla  «ordinaria»  e  sempre
derogabile competenza per territorio, da eccezione  sarebbe  divenuta
espressione di un  parallelo  principio  generale,  operante  per  le
controversie indicate dall'art.  135  e,  piu'  in  generale,  «dalla
legge»,  che  si  affiancherebbe  a  quello  della   competenza   per
territorio,  concorrendo  con  esso  a  delineare  le  modalita'   di
radicamento delle controversie. 
    Ne discende - ad avviso del giudice a quo - un sistema del  tutto
nuovo, dove il regime della competenza risulterebbe  complessivamente
illogico e incoerente, atteso che l'attribuzione di controversie alla
cognizione  del  TAR  Lazio,  sede  di  Roma,  avverrebbe,  in  buona
sostanza, in ragione del criterio della  materia,  criterio  che  non
solo non avrebbe copertura costituzionale, ma non troverebbe  neppure
riscontro nella legge delega, con evidente  violazione  dell'art.  76
Cost. 
    4.- Con cinque ordinanze di analogo tenore, emesse il  15  giugno
2013, il TAR Piemonte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 125,
24 e 111 Cost., questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
135, comma 1, lettera q-quater), del d.lgs. n. 104  del  2010,  nella
parte in cui prevede la competenza funzionale  inderogabile  del  TAR
Lazio anche per i provvedimenti  «emessi  dall'Autorita'  di  polizia
relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi  pubblici
con vincita in denaro». 
    4.1.- Il rimettente riferisce di essere investito della decisione
dei ricorsi promossi da soggetti esercenti l'attivita' di raccolta  e
trasmissione di dati inerenti a scommesse su eventi sportivi, avverso
i provvedimenti con i quali  i  questori  competenti  per  territorio
hanno respinto - per mancanza della concessione statale  in  capo  al
richiedente e al soggetto ad esso collegato -  le  istanze  volte  al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del r.d. n.  773  del
1931. Il giudizio che ha dato luogo all'ordinanza  di  rimessione  n.
219 del 2013, invece, ha ad  oggetto  il  provvedimento  con  cui  il
questore  ha  ordinato  l'immediata  cessazione   dell'attivita'   di
raccolta  di  scommesse,   in   quanto   condotta   in   difetto   di
autorizzazione. Ciascuno dei ricorrenti, inoltre, ha avanzato istanza
in sede cautelare. 
    4.2.- In punto di rilevanza, il giudice a quo evidenzia di  dover
sollevare    preliminarmente    la    questione    di    legittimita'
costituzionale, non essendo cio' possibile dopo la trasmissione degli
atti al TAR Lazio, in applicazione della disposizione  sospettata  di
incostituzionalita'; e d'altra parte, non sarebbe  possibile  neppure
decidere sull'istanza cautelare, stante  il  disposto  dell'art.  15,
comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, ai sensi del quale «in ogni caso
il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla  domanda
cautelare e, se non riconosce la propria competenza  ai  sensi  degli
artt. 13 e 14, non decide sulla stessa». 
    Di qui la rilevanza della questione, intesa come pregiudizialita'
della sua soluzione per  ogni  determinazione  che  il  Tribunale  e'
chiamato ad assumere. Ad avviso  del  rimettente,  infatti,  dovrebbe
ritenersi rilevante non solo la questione che  involga  la  normativa
applicabile per la definizione del  giudizio  nel  merito,  ma  anche
quella che riguardi le regole che  disciplinano  il  processo  e,  in
primo luogo, le norme che delimitano i poteri del giudice. 
    4.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza della questione,  il
giudice a quo,  dopo  aver  sinteticamente  ricostruito  l'evoluzione
della competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio,  ritiene  che
la norma censurata leda, in primo luogo, il canone di  ragionevolezza
e di coerenza dell'ordinamento, desumibile  dall'art.  3  Cost.,  non
essendo ravvisabile una valida e sufficiente ragione  giustificatrice
della deroga. 
    Ad  avviso  del  rimettente,  a   differenza   della   competenza
funzionale  inderogabile  per  i  provvedimenti  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato - che potrebbe giustificarsi  in  base
al  carattere  centrale  dell'autorita'  emanante  -  nel  caso   dei
provvedimenti emessi dalle questure, l'attribuzione della  cognizione
ad un unico giudice centrale, non prossimo alla vicenda  contenziosa,
non risponderebbe ad alcuna esigenza  di  giustizia,  ne'  ad  alcuna
situazione di particolare  emergenza,  ne'  infine  ad  un  peculiare
status dei richiedenti i provvedimenti autorizzatori. 
    Ed anzi, ad avviso del rimettente, per i giudizi su provvedimenti
come quelli  impugnati,  proprio  il  peculiare  legame  del  giudice
decentrato con la realta' del luogo, potrebbe risultare utile ad  una
piu' profonda comprensione della controversia. 
    4.4.- Osserva il TAR che l'art. 135, comma 1, lettera  q-quater),
sarebbe incoerente con l'art. 125 Cost., che  sancisce  il  principio
del   decentramento   a   livello   regionale   della   giurisdizione
amministrativa,  nell'ottica  di  una  necessaria   prossimita'   del
giudice, rispetto ai fatti che e' chiamato a conoscere. 
    Ed invero,  per  la  giustizia  amministrativa,  il  concetto  di
«giudice naturale», di cui all'art. 25 Cost., assumerebbe una diversa
portata per lo speciale assetto dei giudici di primo grado voluto dal
Titolo V della Costituzione, con la conseguenza che la competenza dei
giudici amministrativi dovrebbe essere non  solo  predeterminata  per
legge, ma dovrebbe altresi' rispettare il principio  di  naturalita',
come desumibile dal combinato disposto degli artt. 25  e  125  Cost.,
nel senso della maggiore idoneita' del giudice  individuato  su  base
regionale a fornire una risposta di giustizia adeguata. 
    Viceversa, la deroga al criterio della competenza territoriale in
favore di un altro TAR, individuato in  base  alla  sua  collocazione
nella capitale, muterebbe totalmente la  prospettiva  di  un  sistema
articolato su base regionale, cioe' non  verticistico  e  accentrato,
alterando  profondamente  l'equilibrio  del  controllo   sugli   atti
amministrativi. 
    Pertanto, la ricostruzione offerta  dalla  sentenza  n.  189  del
1992, nella  parte  in  cui  afferma  che  il  sistema  di  giustizia
amministrativa  «consta  di  numerosi  gangli  periferici  e  di  uno
centrale, che  con  quelli  e'  collegato»  richiederebbe  una  nuova
riflessione, alla luce dell'evoluzione subita sia dal  sistema  delle
autonomie locali (in dipendenza della riforma del Titolo V), sia  dal
sistema processuale amministrativo. 
    Tale affermazione, infatti, non  rifletterebbe  adeguatamente  il
disposto dell'art. 125 Cost., che non prevede alcuna  differenza  tra
gli organi di giustizia amministrativa di primo grado, ne'  contempla
un tribunale centrale, di diversa o  maggiore  importanza,  al  quale
contrapporre «gangli periferici». 
    Ad  avviso  del  rimettente,  inoltre,  se  il  TAR  Lazio  fosse
qualificabile come un giudice di competenza centrale, si' da ritenere
legittime le norme che ne accrescano la competenza, dovrebbe assumere
maggior pregnanza  il  fondamento  giustificativo  di  queste  scelte
derogatorie, in base agli interessi che esse coinvolgono. 
    4.5.- Secondo il giudice a quo, infine, la scelta  di  attribuire
le controversie in esame alla competenza  esclusiva  del  TAR  Lazio,
violerebbe gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto la  concentrazione  in
un unico  ufficio  giudiziario  renderebbe  assai  piu'  difficoltoso
l'esercizio concreto del diritto di difesa e sarebbe in contrasto col
canone della ragionevole durata del processo. 
    Da una parte, infatti, si costringerebbe colui che intende  agire
o resistere a tutela della propria posizione soggettiva ad affrontare
spese ulteriori e aggiuntive, rispetto a quelle, gia' molto  elevate,
comunque richieste per l'accesso alla giustizia, ostacolando in  modo
eccessivo l'esercizio del diritto di difesa; dall'altra, l'incremento
smisurato del contenzioso davanti ad un unico TAR,  presso  il  quale
gia' si concentrano  numerose  liti  "ordinarie",  prolungherebbe  la
durata  dei  relativi  processi,  con  gravi  ricadute  sulla   spesa
pubblica, gia' gravata dei costi dei risarcimenti di cui  alla  legge
n. 89 del 2001. 
    5.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  con
distinte memorie, tutte di analogo tenore, rispettivamente depositate
il 1° ottobre 2013 (con riferimento alle ordinanze r.o.  n.  188,  n.
189, n. 190 e n. 191 del 2013), il 29 ottobre 2013  (con  riferimento
alle ordinanze r.o. n. 208, n. 209 e n.  210  del  2013),  ed  il  31
ottobre 2013 (con riferimento all'ordinanza r.o. n. 216 del 2013). 
    5.1.-  Osserva  l'Avvocatura  dello  Stato  che  il  tema   della
compatibilita'   costituzionale   della    competenza    territoriale
funzionale del TAR Lazio e' gia' stato affrontato da questa Corte che
- a partire dalla sentenza n. 189 del 1992, sino  alle  piu'  recenti
sentenze n. 239 e n. 237 del 2007 - ha  escluso  l'illegittimita'  di
tale disciplina processuale. 
    In tali pronunce, la Corte ha affermato la necessita' di valutare
di volta in volta la ricorrenza di ragioni idonee a  giustificare  la
deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli
organi di primo grado della giustizia  amministrativa;  tali  ragioni
devono portare a ritenere che vi sia stato un uso  non  irragionevole
della discrezionalita' legislativa, escludendo  cosi'  la  violazione
dell'art. 3 Cost. 
    5.2.- Con riferimento al caso in esame, l'Avvocatura  deduce  che
la competenza funzionale del TAR Lazio  non  sarebbe  frutto  di  una
scelta irragionevole del legislatore; ed  invero,  le  autorizzazioni
previste dall'art. 88 del r.d. n. 773 del 1931, pur essendo  adottate
dalle questure competenti per territorio, sono connesse all'attivita'
di raccolta di  capitali  sia  a  livello  nazionale  che  a  livello
europeo, in un  settore  particolarmente  soggetto  ad  infiltrazioni
criminali, potenzialmente destinatario del  riciclaggio  di  proventi
derivanti  da  attivita'  illecite  e,  come  tale,  di   particolare
rilevanza sotto il profilo della sicurezza pubblica. 
    Tali peculiari esigenze sarebbero state attentamente  considerate
dal legislatore con l'introduzione della norma in esame;  l'art.  10,
comma  2,  del  d.l.  n.  16  del  2012,  precisa  infatti  che   «in
considerazione dei particolari interessi coinvolti  nel  settore  dei
giochi pubblici  e  per  contrastare  efficacemente  il  pericolo  di
infiltrazioni criminali nel  medesimo  settore,  sono  introdotte  le
seguenti modificazioni [...]», tra le quali spicca l'obbligo in  capo
«a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del  sistema
gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di  moneta
contante e con modalita' che assicurino  la  tracciabilita'  di  ogni
pagamento». 
    Pertanto, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, sarebbe  erroneo
ritenere che, nella materia de qua, i  provvedimenti  delle  questure
abbiano effetti limitati al territorio  di  rispettiva  competenza  e
possano  ritenersi  sindacabili  da  giudici  diversi  senza   alcuna
esigenza di uniformita'. Infatti gli atti impugnati, rientranti nella
competenza del TAR Lazio, rivestirebbero anche un  rilievo  nazionale
ed  europeo,   in   funzione   dell'esigenza   di   contrasto   delle
infiltrazioni criminali in un settore  particolarmente  permeabile  a
tale rischio, cio' che giustifica pienamente la deroga agli  ordinari
criteri di distribuzione della competenza. 
    5.3.- L'Avvocatura generale evidenzia  inoltre  che  le  medesime
esigenze di contrasto di  fenomeni  di  criminalita'  economica  sono
state  sottolineate  anche  dalla  giurisprudenza  della   Corte   di
giustizia europea, laddove ha  affermato  che  l'obiettivo  attinente
alla lotta contro la criminalita' collegata ai  giochi  d'azzardo  e'
idoneo a  giustificare  le  restrizioni  alle  liberta'  fondamentali
derivanti da tale normativa, purche' tali restrizioni  soddisfino  il
principio di proporzionalita' e nella misura in cui i mezzi impiegati
siano coerenti e  sistematici.  La  Corte  di  giustizia  ha  inoltre
ribadito che un sistema di concessioni puo' costituire un  meccanismo
efficace che consente di controllare coloro che operano  nel  settore
dei giochi d'azzardo, allo scopo di prevenire l'esercizio  di  queste
attivita' per fini criminali o fraudolenti (Corte  di  giustizia  UE,
sentenza 16 febbraio 2012, in cause riunite C-72/10 e C-77/10,  Costa
e Cifone, punto 24). 
    5.4.- Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 125 Cost.
e al principio  del  decentramento  della  giustizia  amministrativa,
l'Avvocatura dello Stato ha richiamato la sentenza n. 189  del  1992,
nella quale si afferma che l'attribuzione della competenza al TAR del
Lazio, anziche' ai diversi TAR dislocati  sul  territorio  nazionale,
non altera il sistema di giustizia amministrativa e dunque non  viola
l'art. 125 Cost., specialmente  laddove  esistano  ragioni  idonee  a
giustificare la deroga agli ordinari criteri  di  ripartizione  della
competenza, come si verificherebbe anche nella fattispecie in esame. 
    Infatti l'art. 125 Cost. si limiterebbe soltanto ad  indicare  la
necessita' di istituire organi di giustizia amministrativa  di  primo
grado nella  Regione,  ma  non  impedirebbe  di  fissare  in  settori
specifici altri criteri distributivi della competenza. 
    Cio' si giustificherebbe in modo particolare in un settore,  come
quello oggetto  del  giudizio  a  quo,  in  cui  -  indipendentemente
dall'ambito geografico d'incidenza delle autorizzazioni di polizia  -
le funzioni esercitate  dalle  questure  territorialmente  competenti
«hanno  rilievo  nazionale  data  la  sussistenza  di   esigenze   di
unitarieta', coordinamento e direzione» (sentenza n. 237 del 2007). 
    Tali esigenze, evidenziate dalla  giurisprudenza  costituzionale,
si riflettono quindi nella necessaria  uniformita'  e  prevedibilita'
delle decisioni della  giustizia  amministrativa,  rimesse  in  primo
grado    ad    un'autorita'    giurisdizionale    centrale    e     -
nell'organizzazione  interna  dello  stesso  TAR  Lazio  -   devolute
integralmente alla sezione  I  ter,  proprio  al  fine  di  garantire
l'uniformita' della giurisprudenza, sin dal primo grado di giudizio. 
    5.5.- L'Avvocatura dello Stato deduce inoltre l'infondatezza  del
denunciato contrasto della disposizione censurata con gli artt. 25  e
111 Cost. 
    A questo  riguardo,  la  difesa  dello  Stato  evidenzia  che  la
concentrazione presso un unico ufficio giudiziario  della  competenza
in ordine alle controversie in questione e' in funzione  di  garanzia
dell'uniformita' e prevedibilita' delle decisioni giurisdizionali; la
norma censurata sarebbe quindi volta  a  realizzare,  sin  dal  primo
grado  del  giudizio,  obiettivi  di  certezza   e   uniformita'   di
trattamento  dei  rapporti  giuridici;  ed  invero,  proprio   quelle
esigenze di celerita' della risposta giudiziale, sottese alla censura
del  giudice  a  quo,  sarebbero  vanificate  laddove  i   differenti
orientamenti dei TAR locali dovessero trovare  componimento  soltanto
in sede di appello. 
    L'Avvocatura dello Stato ha inoltre escluso che  la  disposizione
denunciata determini un'alterazione delle regole sulla  competenza  e
sul giudice naturale, ai sensi degli artt. 25 e 111 Cost.;  a  questo
riguardo viene sottolineata l'efficacia,  eccedente  il  mero  ambito
regionale, della pronuncia sull'impugnativa del diniego del questore,
in particolar modo laddove la stessa sia  basata  sull'illegittimita'
derivata del bando di gara per le concessioni nazionali. 
    La difesa dello Stato ritiene quindi  che  il  legislatore  abbia
fatto buon uso del suo potere discrezionale nell'individuare nel  TAR
Lazio il giudice competente per tali controversie,  privilegiando  il
criterio  della  competenza  funzionale,  che  meglio  garantisce  in
concreto  l'esigenza   di   maggiore   specializzazione   dell'organo
giudicante  e  la   piu'   agevole   formazione   di   un   indirizzo
interpretativo uniforme. 
    5.6.- D'altra parte, con riferimento alla  denunciata  violazione
dell'art. 24 Cost., per effetto della concentrazione della competenza
nel TAR del Lazio e dei possibili  ostacoli  al  conseguimento  della
tutela giurisdizionale, l'Avvocatura dello Stato ha richiamato quelle
pronunce nelle quali la Corte, esaminando  fattispecie  analoghe,  ha
escluso che  le  stesse  impediscano  o  ostacolino  l'esercizio  del
diritto di azione, posto che l'art. 113, terzo comma, Cost.,  rimette
al legislatore ordinario il potere di regolare i modi  e  l'efficacia
di detta tutela. 
    5.7.- La  difesa  statale  deduce  inoltre  l'infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e  16
del  d.lgs.  n.  104  del  2010,  sollevata  dal  TAR  Calabria,  per
violazione dell'art. 76  Cost.,  sotto  il  profilo  dell'eccesso  di
delega. 
    5.7.1.- A questo riguardo, l'Avvocatura generale  ha  evidenziato
che l'art. 44 della legge n. 69 del 2009 ha assegnato al  Governo  il
compito di provvedere al «riassetto del processo avanti ai  tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare
le norme vigenti alla giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  e
delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice
di procedura civile in quanto espressione di principi generali  e  di
assicurare la concentrazione delle tutele». 
    Con l'innovazione apportata alla disciplina della competenza,  il
legislatore avrebbe quindi dato corretta  applicazione  al  principio
sopra riportato; spetta  infatti  al  legislatore  un'ampia  potesta'
discrezionale nella conformazione  degli  istituti  processuali,  col
solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti  di
tutela, pur se tra loro differenziati. Si tratterebbe, quindi, di una
chiara scelta di organizzazione, razionalmente fondata, rispetto alla
quale non sembra incompatibile la disposizione di concentrare  presso
un unico giudice controversie caratterizzate da specifici profili  di
interesse generale; tale disciplina trae origine  da  una  fonte  (la
legge n. 69  del  2009),  che  attribuisce  al  legislatore  delegato
l'esercizio del potere di coordinamento  e  di  armonizzazione  della
tutela giurisdizionale. 
    Alla luce di quanto sopra, la  peculiarita'  della  materia,  che
implica la tutela di  interessi  di  pubblica  sicurezza  di  rilievo
nazionale  ed  europeo,  spiegherebbe  la   scelta   legislativa   di
concentrare le relative controversie innanzi ad un unico  giudice  di
primo grado al fine di assicurare  quelle  esigenze  di  unitarieta',
coordinamento ed indirizzo alle  amministrazioni  preposte,  esigenze
che  la  giurisprudenza   costituzionale   ha   ritenuto   idonee   a
giustificare  la  deroga  all'ordinario  criterio  di  riparto  della
competenza. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- I Tribunali amministrativi regionali per la  Puglia,  per  la
Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria,  e  per  il  Piemonte,
hanno sollevato questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
135, comma 1, lettera q-quater), del  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, recante  delega  al  governo  per  il  riordino  del  processo
amministrativo), per violazione degli artt. 3,  24,  25,  111  e  125
della   Costituzione.   Tutti   i   giudici   rimettenti   denunciano
l'illegittimita'  della  devoluzione   alla   competenza   funzionale
inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, delle  controversie  aventi
ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorita' di polizia  relativi
al rilascio di autorizzazioni  in  materia  di  giochi  pubblici  con
vincita in denaro. 
    Il solo TAR per la Calabria ha, inoltre, sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del  medesimo
d.lgs. n. 104 del 2010, per violazione dell'art. 76 Cost. 
    2.-  Le  dodici  ordinanze  di   rimessione   pongono   questioni
identiche, o  tra  loro  strettamente  connesse,  in  relazione  alle
medesime norme. 
    I giudizi, pertanto,  vanno  riuniti  per  essere  congiuntamente
esaminati e decisi con unica pronuncia. 
    3.- La questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  135,
comma 1, lettera q-quater), del d.lgs. n. 104 del 2010, e' fondata. 
    3.1.- L'art. 14 del d.lgs. n. 104 del 2010 stabilisce, per quanto
rileva nel presente giudizio, che «sono devolute funzionalmente  alla
competenza inderogabile del Tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio, sede di Roma, le controversie  indicate  dall'articolo  135  e
dalla legge». A sua volta, l'art. 135 enumera - al comma  1,  lettere
da a) a  q-quater)  -  le  controversie  attribuite  alla  competenza
funzionale inderogabile del TAR Lazio, tra le quali  -  alla  lettera
q-quater) - sono previste quelle  relative  ai  provvedimenti  emessi
dall'autorita' di polizia relativi al rilascio di  autorizzazioni  in
materia di giochi pubblici con vincita in denaro. 
    3.2.- Ad avviso dei giudici rimettenti,  tale  devoluzione  delle
controversie in esame alla cognizione del  TAR  del  Lazio,  sede  di
Roma, in quanto derogatoria rispetto agli ordinari criteri di riparto
della competenza - fondati sull'efficacia  territoriale  dell'atto  e
sulla sede dell'autorita' emanante - determinerebbe la violazione del
principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., e del principio
di decentramento della giustizia amministrativa, di cui all'art.  125
Cost. 
    3.3.- Va preliminarmente rilevato che - mentre la verifica  della
compatibilita' con il  principio  dell'art.  3  Cost.  di  una  norma
processuale  derogatoria  comporta  la  valutazione  della  sua   non
manifesta irragionevolezza - con riferimento all'art. 125  Cost.,  le
deroghe alla ripartizione  ordinaria  della  competenza  territoriale
devono essere valutate secondo un «criterio  rigoroso»  (sentenza  n.
237 del 2007, punto 5.3.1. del Considerato in  diritto),  essendo  di
tutta evidenza che - laddove la previsione di ipotesi  di  competenza
funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, non  incontrasse
alcun  limite  -  il  principio  del  decentramento  della  giustizia
amministrativa e dell'individuazione del giudice di primo grado sulla
base del criterio territoriale, a livello regionale, sarebbe  esposto
al rischio di essere svuotato di concreto significato. 
    3.3.1.- Tale criterio rigoroso comporta quindi la  necessita'  di
«accertare che ogni deroga al  suddetto  principio  sia  disposta  in
vista di uno scopo legittimo, giustificato  da  un  idoneo  interesse
pubblico (che non si esaurisca  nella  sola  esigenza  di  assicurare
l'uniformita' della giurisprudenza sin dal primo grado, astrattamente
configurabile rispetto ad ogni categoria  di  controversie);  che  la
medesima deroga sia  contraddistinta  da  una  connessione  razionale
rispetto al fine perseguito; e che, infine, essa  risulti  necessaria
rispetto  allo  scopo,  in  modo  da  non  imporre  un  irragionevole
stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza  in
materia di giustizia amministrativa» (sentenza n. 159 del 2014 - par.
3.4). E' alla stregua di tali criteri che questa Corte e' chiamata  a
valutare le scelte operate dalla disposizione impugnata. 
    3.3.2.- La verifica  della  compatibilita'  costituzionale  della
disposizione impugnata, in applicazione dei  criteri  sopra  esposti,
conduce all'affermazione della sua illegittimita', per contrasto  con
il  principio   dell'articolazione   territoriale   della   giustizia
amministrativa, di cui all'art. 125 Cost. 
    Le controversie previste dalla disposizione impugnata  attengono,
infatti, a provvedimenti emessi non gia' da un'autorita' centrale, ma
da un'autorita' periferica, e segnatamente dalla questura, competente
al rilascio di autorizzazioni ex art. 88 del r.d. n. 773 del 1931. 
    E' bensi' vero che le controversie relative a tali  provvedimenti
possono presentare profili  di  connessione  con  atti  di  autorita'
centrali (e in particolare  con  quelli  emessi  dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato,  previsti  dalla  prima  parte  della
stessa lettera q-quater dell'art. 135, comma 1), ma cio' non  esclude
il carattere  squisitamente  locale  degli  interessi  coinvolti  nel
provvedimento. 
    D'altra parte, l'accentramento di competenza operato dalla  norma
impugnata non appare giustificato  neppure  in  ragione  delle  altre
finalita', parimenti dotate di  rilievo  costituzionale,  che  questa
Corte ha individuato  nella  «straordinarieta'  delle  situazioni  di
emergenza (e nella eccezionalita' dei  poteri  occorrenti  per  farvi
fronte)» (sentenza  n.  237  del  2007).  Al  contrario,  l'attivita'
oggetto delle autorizzazioni previste dall'art. 88 del r.d. 18 giugno
1931, n. 773, e la natura degli accertamenti  che  le  Questure  sono
chiamate a svolgere ai fini del rilascio di dette autorizzazioni, non
sono  qualificate   dal   carattere   della   straordinarieta',   ne'
dall'esigenza di fronteggiare situazioni  di  emergenza;  va  inoltre
escluso che la disciplina derogatoria introdotta  dalla  disposizione
censurata si giustifichi in  funzione  di  un  peculiare  status  dei
destinatari dei provvedimenti, come tale  meritevole  di  un  diverso
trattamento. 
    Quanto all'esigenza di uniformita' della giurisprudenza  sin  dal
primo grado di giudizio, va rilevato che questa Corte ha recentemente
escluso che tale esigenza sia da sola idonea a giustificare un regime
processuale differenziato (sentenza n. 159 del 2014); in  ogni  caso,
anche a prescindere da tale rilievo,  si  osserva  che  -  in  questa
materia - la probabilita' che si formino pronunce contrastanti tra  i
vari uffici giudiziari dislocati sul territorio non  e'  superiore  a
quanto accade nella generalita' delle  controversie  attribuite  alla
cognizione  dei   giudici   amministrativi,   rispetto   alle   quali
l'uniformita'  della  giurisprudenza  viene  garantita,  in  sede  di
gravame, dal Consiglio di Stato, ed  in  particolar  modo  dalla  sua
Adunanza Plenaria. 
    3.4.- Va, pertanto,  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater),  del  d.lgs.  n.  104  del
2010, nella parte in  cui  prevede  la  devoluzione  alla  competenza
inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del  Lazio,  sede
di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti  emessi
dall'autorita' di polizia relativi al rilascio di  autorizzazioni  in
materia di giochi pubblici con vincita in denaro. 
    Restano assorbite le ulteriori censure. 
    4.- La questione di legittimita' costituzionale degli  artt.  13,
14, 15 e 16 del d.lgs. n. 104 del 2010, sollevata nelle tre ordinanze
di rimessione del TAR Calabria, e' inammissibile. 
    La censure formulate dal Collegio  rimettente  hanno  ad  oggetto
l'intera disciplina della competenza, territoriale e funzionale,  dei
TAR, come ridisegnata dal d.lgs. n.  104  del  2010,  per  violazione
dell'art. 76 Cost. 
    La questione e' identica a quella sollevata dal medesimo  giudice
nell'ordinanza di rimessione n. 164 del 2013, decisa da questa  Corte
con sentenza n. 159 del 2014, che ne ha dichiarato l'inammissibilita'
per difetto di rilevanza. 
    Sussiste anche nel caso in esame la medesima carenza,  in  quanto
l'impugnazione congiunta degli artt. 13, 14, 15 e 16  del  d.lgs.  n.
104 del 2010 eccede di larga misura l'oggetto del giudizio a quo,  in
cui  il  giudice  rimettente  e'  chiamato  esclusivamente   a   dare
applicazione alle disposizioni concernenti la  competenza  funzionale
del TAR Lazio in ordine alle controversie relative  ai  provvedimenti
relativi alle  autorizzazioni  in  materia  di  giochi  pubblici  con
vincita in denaro, previste dal  solo  art.  135,  comma  1,  lettera
q-quater), del d.lgs. n. 104 del 2010. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 135,  comma
1, lettera q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104
(Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recente  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo), nella parte  in  cui  prevede  la  devoluzione  alla
competenza inderogabile del Tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio,  sede  di  Roma,  delle  controversie  aventi  ad  oggetto   i
provvedimenti emessi dall'autorita' di polizia relativi  al  rilascio
di autorizzazioni in  materia  di  giochi  pubblici  con  vincita  in
denaro; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16  del  d.lgs.  n.  104  del
2010, sollevata, con riferimento all'art.  76  Cost.,  dal  Tribunale
amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di  Reggio
Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014. 
 
                                F.to: 
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2014. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI