CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

INTESA 29 maggio 2014 

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, recante modifica all'articolo 12 dell'intesa della Conferenza
Stato - Regioni il 1º luglio 2004  (Rep.  atti  n.  2037)  avente  ad
oggetto: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti  di
Ricovero  e  Cura  a  Carattere  Scientifico   non   trasformati   in
Fondazioni, ai sensi  dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288». (Rep. Atti n. 64/CSR). (14A04691) 
(GU n.145 del 25-6-2014)

 
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 29 maggio 2014: 
  Visto l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che
prevede la possibilita' per il Governo  di  promuovere,  in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza  Unificata,  la  stipula  di
intese  dirette  a   favorire   l'armonizzazione   delle   rispettive
legislazioni  o  il  raggiungimento  di  posizioni  unitarie   o   il
conseguimento di obiettivi comuni: 
  Vista la lettera pervenuta in data 8 maggio 2014 con  la  quale  il
Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del- perfezionamento  di
una  apposita  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato  -Regioni,  il
documento indicato in oggetto; 
  Considerato che, nel corso della riunione tecnica  svoltasi  il  20
maggio 2014, le Regioni hanno espresso il parere tecnico favorevole; 
  Acquisito, nel corso dell'odierna seduta,  l'assenso  del  Governo,
delle Regioni e  Province  autonome  di  Trento  e  di'  Bolzano  sul
documento in esame; 
 
                           Sancisce intesa 
 
  tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, nei seguenti termini: 
  Premesso che: 
  - l'articolo. 42, comma 1, lettera p) della legge 16 gennaio  2003,
n. 3 prevede  che  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico di diritto  pubblico,  non  trasformati  ai  sensi  della
lettera a) dello stesso articolo, adeguino la propria  organizzazione
e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui
alle lettere d), e), h) e n), nonche' al principio di separazione fra
funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo
sia composto da soggetti designati per la meta'  dal  Ministro  della
salute e per l'altra meta' dai presidente della regione, scelti sulla
base  di   requisiti   di   professionalita'   e   di   onorabilita',
periodicamente verificati, e dal presidente  dell'Istituto,  nominato
dal Ministro della salute,  e  che  le  funzioni  di  gestione  siano
attribuite  a  un  direttore  generale  nominato  dal  consiglio   di
amministrazione,  assicurando  comunque  l'autonomia  del   direttore
scientifico,  nominato  dal  Ministro  della   salute,   sentito   il
presidente della regione interessata; 
  - l'articolo 5 del decreto legislativo 16  ottobre  2003,  n.  288,
dispone che, con atto di intesa, da sancire  in  Conferenza  Stato  -
Regioni,  sono  disciplinate  le  modalita'  di  organizzazione,   di
gestione e di funzionamento degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico non trasformati in fondazioni, nel rispetto del
principio di separazione delle funzioni di indirizzo e  controllo  da
quelle di gestione e di attuazione,  nonche'  di  salvaguardia  delle
specifiche esigenze riconducibili alla attivita' di  ricerca  e  alla
partecipazione  alle  reti  nazionali  dei   centri   di   eccellenza
assistenziale,  prevedendo  altresi'  che  il  direttore  scientifico
responsabile della ricerca sia nominato dal  Ministro  della  salute,
sentito il presidente della regione interessata; 
  - l'Atto di intesa del 1  luglio  2004  recante  "  Organizzazione,
gestione  e  funzionamento  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico non trasformati in fondazioni", di cui all'art.
5 del D.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, ed, in particolare, l'articolo 1
in base al  quale  gli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico  di  diritto  pubblico,  per  i  quali  le  regioni   non
richiedono la  trasformazione  in  Fondazioni,  adeguano  la  propria
organizzazione  al  principio  di  separazione  tra  la  funzione  di
indirizzo e controllo e la funzione di gestione  e  di  attuazione  e
stabiliscono le  modalita'  del  proprio  funzionamento  al  fine  di
raggiungere gli obiettivi di ricerca stabiliti nei piani e  programmi
nazionali e regionali e gli  obiettivi  di  assistenza  previsti  dal
Piano sanitario nazionale e dalla programmazione sanitaria regionale,
secondo le disposizioni previste nell'atto di intesa e  nello  schema
tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS non
trasformati in Fondazioni allegato al predetto atto di intesa; 
  - si rende necessario modificare l'articolo 12 dello schema tipo di
regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  degli  IRCCS   non
trasformati in Fondazioni, allegato all'Atto di intesa del  1  luglio
2004,  nella  parte  in  cui   prevede   la   cessazione   automatica
dell'incarico al momento dell'insediamento  del  nuovo  Consiglio  di
indirizzo e verifica, considerata la piu' lunga e complessa procedura
prevista per la nomina dei  Direttori  scientifici  dal  Decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  febbraio  2007,  n.  42,   emanato
successivamente al citato  atto  di  intesa  e  la  differenza  delle
funzioni  svolte  dai  direttori  scientifici  e  dal  Consiglio   di
indirizzo e verifica, l'una prettamente tecnica, l'altra di indirizzo
politico; 
 
                             Si conviene 
 
  Modifica dell'articolo 12  dello  schema  tipo  di  regolamento  di
organizzazione funzionamento degli istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico  non  trasformati   in   fondazioni   allegato
all'Accordo 1° luglio 2004 tra il Ministro della salute, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano 
  Al comma 2 dell'articolo 12 dello schema  tipo  di  regolamento  di
organizzazione funzionamento degli Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico  non  trasformati  in   fondazioni,   di   cui
all'Accordo 1° luglio 2004 tra il Ministro della salute, le regioni e
le province autonome di Trento e  Balzano,  il  periodo:  "L'incarico
cessa comunque con l'insediamento del consiglio successivo  a  quello
in carica all'atto del  conferimento  e  puo'  essere  rinnovato"  e'
soppresso. 
    Roma, 29 maggio 2014 
 
                                              Il Presidente: Lanzetta 
Il segretario: Naddeo