N. 103 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2014
Ordinanza del 30 gennaio 2014 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Ferone Nunzio ed altri contro Ministero dell'interno - Dipartimento vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.. Militari - Personale delle Forze armate - Trattamento economico - Indennita' di immersione - Riconoscimento nella stessa misura prevista per il personale delle FF.AA. anche ai sommozzatori dei vigili del fuoco - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee - Lesione del principio della retribuzione proporzionata ed adeguata - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge 23 marzo 1983, n. 78, art. 9. - Costituzione, artt. 3, 36 e 97.(GU n.27 del 25-6-2014 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA (Sezione Quarta) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 367 del 2012, proposto da: Nunzio Ferone, Michele Scarpato, Salvatore Colella, Orlando Di Muro, Giuseppe Petrone, Massimo Iodice, Massimiliano Senarcia, Francesco Paolo Morvillo, Giovanni Iacomino, Paolo Esposito, Cito Accennato, Ettore Monfrecola, Vincenzo Iardelli, Onofrio Polverino, Bernardo Polverino, Pasquale Cicatiello, Paolo Ruoppo, Ivan Canallo, Claudio Lizza, Marco Spallaccio, Fabrizio Grillo, Gianluca Tomeo, Enrico Di Vernieri, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta, Angelo Coppola, con domicilio in Napoli, Segreteria Tar Campania; Contro Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; Per l'annullamento della nota del Ministero dell'interno n. 22803/2011 avente ad oggetto diniego della piena corresponsione dell'indennita' di immersione, di cui alla legge 573/1967. Di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale tra cui la circolare n. 36 del 2 dicembre 1996 della Direzione generale protezione civile e la nota INPDAP Direzione centrale previdenza Ufficio I pensioni del 5 aprile 2011 n. 1516. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2013 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; I ricorrenti in epigrafe espongono di essere tutti appartenenti al nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, operativi nella Direzione regionale per la Campania, in possesso del brevetto di sommozzatore, e richiedono la corresponsione della indennita' di immersione di cui all'art. 1 legge 537/1967, nella stessa misura di analoghe organizzazioni civili e militari subacquee. Si e' costituito in giudizio il Ministero intimato, sostenendo la infondatezza della domanda nel merito. Con ordinanza istruttoria n. 3625 in data 15 maggio 2013 sono stati richiesti chiarimenti all'amministrazione resistente. L'ordinanza e' rimasta ineseguita Alla pubblica udienza del 27 novembre 2013 il ricorso e' stato ritenuto in decisione In via preliminare, giova ribadire la giurisdizione esclusiva, in subiecta materia, del Giudice Amministrativo in forza della c.d. «ripubblicizzazione», a partire dal 1 gennaio 2006, del rapporto di impiego del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (v. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 3 maggio 2006, n. 3095); ed invero, il Corpo dei vigili del fuoco e' stato posto, con legge 30 settembre 2004 n. 252, attesa la peculiarita' delle funzioni attribuite, nel compatto pubblicistico, essendosi aggiunto all'art. 3 d.lgs. n. 165 del 2001, il comma 1-bis, in forza del quale «in deroga all'art. 2 commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del corpo dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al d.P.R. in data 2 novembre 2000 e il personale di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali», con la conseguenza che le relative controversie, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 63 del citato d.lgs. n. 165 del 2001, risultano certamente devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (Consiglio Stato, sez. VI, 14 marzo 2006, n. 1349); Si tratta nella sostanza di una domanda di accertamento della spettanza dei benefici in questione, che prescinde dalle regola proprie di una azione impugnatoria, e non rimane soggetta ad alcun termine decadenziale, sicche' e' infondata l'eccezione di irricevibilita' sollevata dalla difesa erariale. Con sentenza parziale e' stata decisa la questione relativa ad altra indennita' contestualmente richiesta (cd. indennita' di navigazione), disponendo contestualmente lo stralcio della domanda relativa alla corresponsione della indennita' di immersione nella stessa misura erogata al personale delle Forze Armate. Il Collegio ritiene di sollevare, con riferimento a tale domanda, di ufficio, questione di legittimita' costituzionale nei sensi che seguono. Quanto alla indennita' di immersione, occorre precisare la sua evoluzione normativa. Viene in rilievo la richiesta dagli operatori vigili del fuoco in servizio presso i nuclei sommozzatori di avere riconosciuta l'erogazione della medesima indennita' corrisposta al resto dei Corpi dello Stato dotati di natanti ed attrezzature per tutela, ricerca e soccorso in ambienti acquatici, in particolare della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato. Va premesso che l'art. 1 della legge 9 luglio 1967 n. 573 prevede l'estensione delle indennita' di immersione delle Forze armate al personale sommozzatore dei vigili del fuoco. Tuttavia la stessa viene corrisposta secondo l'assunto attoreo in misura nettamente inferiore a quanto percepito dai nuclei corrispondenti delle Forze Armate e della Polizia. In proposito la difesa dell'amministrazione non nega tale circostanza, ma rileva che solo previo intervento legislativo, che preveda la necessaria copertura finanziaria, la contrattazione integrativa puo' incrementare la misura della indennita' di immersione percepita dagli operatori subacquei (cosi' come gia' avvenuto in parte per effetto della autorizzazione di spesa specifica prevista dalla legge 23 dicembre 2003 n. 350). Va premesso che, con l'intento di pervenire all'allineamento dell'ordinamento dei vigili del fuoco con quello del personale degli altri Corpi di polizia, il d.lgs. 217/2005 ha previsto una strutturazione dei ruoli, delle qualifiche e dei meccanismi retributivi analoga a quella delle Forze dell'ordine, tale da permettere l'adeguamento economico, da conseguire successivamente attraverso i procedimenti della contrattazione collettiva. Le disposizioni recate dal capo VI (artt. 34-38) istituiscono, in applicazione del criterio direttivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge di delega, il comparto autonomo di negoziazione "vigili del fuoco e soccorso pubblico" e disciplinano il procedimento negoziale per la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto d'impiego del personale non direttivo e non dirigenziale. Le disposizioni del capo VI del d.lgs. n. 217 presentano numerose analogie con quelle contenute nel d.lgs. 195/1995, che disciplina i procedimenti negoziali del personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e delle Forze armate. Le materie oggetto del procedimento negoziale (dettagliatamente indicate dall'art. 36) sono, tra le altre: il trattamento economico fondamentale e accessorio. Non vi e' dubbio che si sia operata una sorta di delegificazione della disciplina del rapporto di impiego del personale in questione, prescrivendo - a tale fine - l'emanazione di decreti del Presidente della Repubblica a seguito di accordi sindacali. In particolare, ha riconosciuto "oggetto di contrattazione" tutte le materie nel cui ambito figura anche "il trattamento economico fondamentale ed accessorio", I ricorrenti invocano l'estensione a loro favore delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 78/1983. La richiesta dei ricorrenti di ottenere in via interpretativa il riconoscimento di siffatta indennita' non puo' essere accolta, in quanto deve essere il Legislatore ad intervenire ed a porre le regole di condotta per la P.A. con norme ad hoc inserite nell'ordinamento di settore. Ritiene tuttavia il Collegio di sollevare di ufficio questione di legittimita' costituzionale della normativa vigente, e segnatamente dell' artt. 9 della legge n. 78/1983 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione nella parte in cui non prevedono il diritto dei sommozzatori dei VV.FF. di percepire, nella stessa misura delle altre categorie delle forze armate e dei corpi anche civili dello Stato, l'indennita' di immersione. Il Collegio prende le mosse dalla riforma dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei VV.FF. operata dal Legislatore al preciso, dichiarato scopo di allineare l'ordinamento dei VV.FF. a quello del personale di altri Corpi dello Stato. Per questi ultimi, il D.P.R. n. 78/1983, con disciplina innovativa del previgente regime, ha previsto e disciplinato le indennita' di impiego operativo, che costituiscono un trattamento economico accessorio connesso al rischio, ai disagi ed alle responsabilita' connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio» (art. 2). Tali situazioni sono dettagliate in una molteplicita' di previsioni normative (artt. 3 - 16), con riguardo alle specializzazioni ed alle attivita' dei militari, ferma restando l'attribuzione di un'indennita' di impiego operativo di base, consistente in una maggiorazione mensile spettante a tutti i militari a seconda del grado e dell'anzianita' di servizio (art. 2), Tutte le altre indennita' - supplementari e le altre ordinarie - sono rapportate, in percentuale, agli importi della predetta indennita' di base. Le indennita' operative, infatti, si distinguono in ordinarie (o fondamentali) e supplementari; tra queste ultime e' ricompresa quella cd. di immersione di cui all'art. 9 per il personale subacqueo. Art. 9: Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennita' supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. La stessa indennita' supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. L'indennita' di immersione prevista per il personale sommozzatore e' stata progressivamente aumentata per le Forze dell'ordine attraverso i D.P.R. di disciplina del trattamento economico, tra cui il D.P.R. n. 52/2009. L'aumento contrattuale previsto per il personale dei vigili del fuoco non ha seguito analoghi incrementi, sino ad arrivare alla sperequazione della quale si dolgono gli odierni ricorrenti. Nella sostanza l'amministrazione non contesta il dato di fatto della sperequazione esistente, evidenziando che per l'applicazione della disposizione normativa del 1967 si e' avviata una prima fase di perequazione per effetto delle risorse assegnate dalle leggi finanziarie del 2003 e del 2004. «Tale indennita' non ha ancora raggiunto una completa equiparazione economica rispetto all'indennita' percepita dal personale sommozzatore di analoghe professionalita' di altre organizzazioni dello Stato (circa il 50% in meno).». In particolare, con l'approvazione della Finanziaria 2003 (Legge 27.12.2002 n. 289), ai sensi dell'art. 33 comma 6 sono state assegnate per il personale del Comparto NVVF che espleta servizio nautico risorse pari ad euro 1.070.000. Con tale finanziamento e' stato riconosciuto il ruolo e la funzione del personale in possesso di brevetto nautico (Padrone di Barca, Motorista Navale e Comandante d'Altura) del Corpo nazionale dei VV.F. insieme con quello di sommozzatore e da elicotterista che gia' percepivano un beneficio forfettario chiamato impropriamente indennita' d'immersione e indennita' di volo. Il percorso finalizzato al progressivo allineamento retributivo alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e' stato iniziato, proseguito con la Finanziaria 2004 (Legge 24.12.2003 n. 350 art. 3 comma 156 che ha incrementato le risorse), ma non completato. Con l'art. 23 comma 1 del CCNL 2002-2005 e' stato normato l'aspetto legato all'istituzione ed erogazione di un'indennita' per il personale che, in possesso dei relativi brevetti, svolge le mansioni di Padrone di Barca, Motorista Navale e Comandante d'Altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I criteri, le modalita' di corresponsione e la misura di tale indennita' sono stati definiti successivamente in contrattazione integrativa. Infatti, l'accordo del 22 novembre 2004, sottoscritto dalle OO.SS. rappresentative e dal Dipartimento dei VV.F., ha definito le modalita' e i criteri per l'attribuzione delle indennita' al personale del settore aeronavigante, al personale specialista sommozzatore e nautico. Per quest'ultimo si prevede la corresponsione di un'indennita' individuale mensile lorda pari ad euro 116,55. Dunque, in base alla normativa vigente, esistendo un principio generico di equiparazione delle indennita', poi pretermesso dalla legge n. 78/1983, in quanto non ha previsto come destinatario dei benefici il personale dei vigili del fuoco, e per quest'ultimo la normativa contrattuale non ha provveduto alla effettiva equiparazione delle indennita', la domanda di parte non potrebbe trovare ingresso. Sulla rilevanza della questione. La pretesa azionata deve essere esaminata necessariamente in riferimento alla disposizione censurata che - cosi' come formulata e stante l'impossibilita' di attribuirle un significato diverso e piu' ampio non consentirebbe ai ricorrenti di ottenere la richiesta equiparazione dell'indennita' di immersione. Il testo dell'art. 9 legge 78/1983 nella sua formulazione attuale non contiene, con riguardo ai soggetti legittimati ad ottenete l'indennita' in identica misura, previsioni rilevanti in relazione alla posizione dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Alla luce di tale quadro normativo, il ricorso dovrebbe essere rigettato, conseguendone la rilevanza della prospettata questione di costituzionalita'. Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale osserva quanto segue. Non si tratta di ottenere in via di sindacato del GA l'annullamento di norme contrattuali, ma di rilevare una violazione di norme primarie che disciplinano la specifica materia, ovvero palesi illogicita'; - nel caso in esame, la disciplina pattizia ha stravolto i principi contenuti nella legge del 1967 , in quanto la successiva disposizione normativa di cui alla legge n. 78 del 23 marzo 1983, non ha previsto espressamente il personale dei vigili del fuoco tra i beneficiari della propria previsione. Non giova opporre che la mera pubblicizzazione del rapporto di lavoro, con pedissequo allineamento ordinamentale alle altre categorie, non comporta in automatico l'estensione dei medesimi trattamenti retributivi. Se e' vero che tra il personale dei VV.FF. e quello delle altre Forze armate esiste, e continua a permanere, una diversita' funzionale e strutturale che si coglie nel testo stesso della riforma laddove il Legislatore ha precisato che il rapporto di lavoro, ora di nuovo in regime di diritto pubblico, resta comunque disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali, e' anche vero che ai fini del presente giudizio tale diversita' non viene in rilievo, in quanto non attiene al proprium della richiesta avanzata. A giudizio del Collegio le differenze ontologiche esistenti tra le menzionate categorie non valgono a differenziare nello specifico la posizione del personale sommozzatore dei vigili del fuoco, che svolge compiti di soccorso in condizioni di calamita' pubbliche e di incidenti rilevanti, pienamente equiparabili a quelli svolti dalle Forze dell'ordine in possesso del brevetto di sommozzatore. Pertanto ne' l'estraneita' del personale del Corpo nazionale dei VV.FF. rispetto alla categoria delle forze armate e di polizia; ne' il mantenimento, anche dopo la ripubblicizzazione del rapporto di lavoro, di un apposito compatto di negoziazione che conserva una propria autonomia rispetto al compatto sicurezza, valgono a giustificare quel vulnus all'art. 3 della Costituzione insito nel deteriore trattamento che i sommozzatori ricevono per effetto della mancata equiparazione al personale delle forze dell'ordine in subiecta materia. Quanto all'evocato art. 36 Cost., il Collegio ravvisa, nella fattispecie, un vulnus al principio di corrispondenza della retribuzione alla qualita' e quantita' del lavoro prestato trattandosi di forme indennitarie, accessorie, ma volte a compensare un particolare rischio e disagio e quindi incorporate nel concetto di retribuzione adeguata alla "qualita'" del lavoro svolto. Invero, nonostante le attivita' prestate dai vigili del fuoco presentino un'identita' funzionale per quanto riguarda le finalita' di pubblica sicurezza, e di pubblico soccorso, vi e' una palese ed ingiustificabile disparita' di trattamento retributivo a fronte di mansioni e responsabilita' in particolare per quanto qui interessa, per i sommozzatori VV.F.: le indennita' di immersione della componente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono determinate in maniera completamente diversa rispetto agli altri Corpi dello Stato. La lettura del d.lgs. 2005 secondo il criterio teleologico, per cui il legislatore ha voluto evitare discriminazioni all'interno del comparto sicurezza, anche alla luce dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (che espressamente prevede che le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parita' di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi), costituisce un parametro di riferimento per la questione di costituzionalita', anche sotto il profilo della violazione dell'art. 97 Costituzione, inerente al principio del buon andamento della P.A. Non sarebbe sufficiente obiettare in contrario che la contrattazione collettiva ben puo' introdurre innovazioni rispetto alla disciplina legislativa vigente in precedenza, per poi divenire oggetto di appositi decreti del Presidente della Repubblica (cfr. - a livello di principi -Cass. Civ., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16038; Cass. Civ., Sez. Lav., 4 agosto 2008, n. 21062). Ritiene il Collegio che tale rilievo sarebbe inopponibile, qualora la denunciata disposizione normativa prevedesse l'equiparazione, quoad indennitate, del personale sommozzatore dei vigili del fuoco a quelle delle Forze Armate. Invero, anche nel rapporto di lavoro privato, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla sentenza Corte Cost. n. 103 del 1989, e' da ritenere che il potere dell'imprenditore di determinare, a parita' di mansioni, diversi livelli o categorie di inquadramento non ha carattere di pura discrezionalita' e tantomeno di arbitrio, ma deve trovare fondamento in una causa coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento. Del resto, il divieto di atti discriminatori nell'impiego del lavoratore, nell'organizzazione del lavoro e nella gestione del rapporto, anche con specifico riguardo all'assegnazione delle mansioni, e' sancito legislativamente negli artt. 15 e 16 dello Statuto dei lavoratori, ed, al giudice e' rimesso il controllo dell'inquadramento dei lavoratori nelle categorie e nei livelli retributivi in base alle mansioni svolte. Inoltre anche nei rapporti privati il diniego originario del principio di parita' di trattamento nei rapporti privati, ha subito attenuazioni, essendosi ritenuto in varie pronunzie di legittimita' che le eventuali disparita' sono legittime solo se ragionevoli e conformi a buona fede. Nel rapporto di pubblico impiego poi va considerata la finalizzazione dell'attivita' della p.a. al soddisfacimento delle esigenze di imparzialita' e buon andamento, predeterminate dalla legge sulla base dei principi costituzionali, ancorche' questi non impediscano di distinguere fra la regolazione pubblicistica dell'organizzazione e quella privatistica del rapporto, riservata al contratto collettivo. Dall'art. 97 Cost. deriva pertanto il divieto implicito, anche in sede collettiva, di irragionevoli discriminazioni tali da compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione mortificando senza valide ragioni un determinato gruppo di lavoratori. La peculiarita' del contratto collettivo del pubblico impiego va ravvisata infatti proprio nel suo essere funzionale all'interesse pubblico sancito dall'art. 97 Cost. Del resto il principio di parita' di trattamento nel rapporto di lavoro pubblico, espresso dal d.lgs. n. 165 del 2001, va inteso non solo come obbligo per il datore pubblico di conformarsi alle previsioni della contrattazione collettiva ma come obbligo imposto alle stesse parti sociali cui e' demandato il compito di definire mediante il contratto il trattamento economico fondamentale ed accessorio. Il suddetto principio comporta che nel caso di trattamenti differenziati l'elemento di discriminazione deve risultare in concreto idoneo a giustificare una disciplina diversa. Ne deriva, per quanto attiene alla corresponsione di indennita' strettamente connesse all'essenza della prestazione resa, che a parita' di mansioni svolte deve corrispondere la stessa indennita', a meno che vi sia una ragione idonea a giustificare la differenza. Nel caso, di specie si e' in presenza di una discriminazione non sorretta da alcun motivo plausibile. Infatti, non sussiste alcuna proporzionalita' dell'indennita' in relazione al rischio e al disagio dell'attivita'. Si deve in contrario riconoscere, a parita' di funzione e attivita' svolta - anche al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le medesime indennita' riconosciute al personale del Comparto sicurezza e difesa, per il personale sommozzatore. Cio' premesso il Collegio ritiene che sussiste la rilevanza della questione di costituzionalita' in quanto coinvolge i presupposti normativi su cui si reggono gli atti impugnati, dal momento che il petitum sostanziale consiste nell'equiparazione della misura della indennita' di immersione a quella percepita dal personale delle Forze dell'ordine in possesso di identico brevetto ed adibito a medesime Mansioni operative. Detta censura ha carattere preliminare ed assorbente rispetto alle altre; infatti Va pertanto sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 9 legge 1983 n. 78, in riferimento agli artt. 3,36 e 97 Costituzione, laddove riserva il riconoscimento della indennita' di immersione e la sua effettiva determinazione esclusivamente al personale delle Forze armate e non anche a quello in possesso di analogo brevetto e svolgente identiche mansioni di soccorso e salvataggio, dei vigili del Fuoco. Visto l'art. 23 della legge cost. n. 87/1953; Riservata ogni altra decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, alla quale va rimessa la soluzione dell'incidente di costituzionalita'. Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della Segreteria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte Costituzionale; dispone la notificazione del presente provvedimento - sempre a cura della Segreteria - alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonche' la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta). Visto l'art. 9 della Costituzione, nonche' l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni ulteriore decisione in rito, in merito e sulle spese; Ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza, solleva ex ufficio la questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 9 legge 1983 n. 78 , in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Costituzione, laddove riserva il riconoscimento della indennita' di immersione e la sua effettiva determinazione esclusivamente al personale delle Forze armate e non anche a quello in possesso di analogo brevetto e svolgente identiche mansioni di soccorso e salvataggio, dei vigili del Fuoco. Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della Segreteria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione del presente provvedimento - sempre a cura della Segreteria - alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonche' la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati Angelo Scafuri, Presidente, Anna Pappalardo, Consigliere, estensore, Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario. Il Presidente: Angelo Scafuri L'estensore: Anna Pappalardo