GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 22 maggio 2014 

Modifica  parziale  del  provvedimento  14  maggio  2009  di  esonero
dall'informativa per  l'Associazione  nazionale  tra  le  imprese  di
informazioni  commerciali  e  di  gestione   del   credito   (ANCIC).
(Provvedimento 260). (14A04779) 
(GU n.146 del 26-6-2014)

 
 
 
                             IL GARANTE 
                PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della
dott.ssa Giovanni Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali  (d.lg.
30 giugno 2003, n. 196), con particolare riferimento  agli  artt.  2,
comma 2, 11, comma 1, lett. a), 13, comma 5, lett. c) e 154; 
  Visto il provvedimento del 14 maggio  2009,  con  il  quale  questa
Autorita', ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c)  del  Codice,  in
accoglimento dell'istanza formulata dall'Associazione  nazionale  tra
le imprese di informazioni commerciali  e  di  gestione  del  credito
(Ancic),  aveva  esonerato   le   imprese   alla   stessa   associate
dall'obbligo  di  rendere  una  informativa   individualizzata   agli
interessati (clienti, aziende, professionisti, imprenditori e persone
fisiche) in occasione del trattamento dei loro dati per finalita'  di
informazione commerciale; 
  Considerato che  questa  Autorita',  con  tale  provvedimento,  nel
ravvisare una "manifesta sproporzione per le societa' che operano nel
settore  (...)  dell'obbligo  di  rendere  un'informativa  in   forma
individualizzata  in  relazione  al  trattamento  di  dati  personali
provenienti da fonti pubblicamente accessibili  e  sulla  base  degli
stessi elaborate nel  rispetto  dei  principi  posti  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali",  aveva  imposto,   quali   "misure
appropriate" a garanzia degli interessati,  la  pubblicazione,  sulle
versioni cartacee di "Pagine Gialle" e di "Pagine  Bianche",  nonche'
sui   rispettivi   siti   web,   agli   indirizzi   di    riferimento
www.paginegialle.it e www.paginebianche.it, di  un'unica  informativa
contenente  gli  estremi  identificativi  di  tutti  i  titolari  del
trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1  e  2
del Codice, da effettuarsi, con cadenza annuale, a cura delle imprese
associate  ad  Ancic,  anche  per  il  tramite  dell'associazione  di
categoria;  inoltre,  era  stato  imposto  a  ciascuna  societa'   di
pubblicare permanentemente detta informativa anche sul  proprio  sito
web e, ad Ancic, di "tenere costantemente aggiornato  l'elenco  delle
societa' di informazione commerciale alla medesima aderenti (...)  in
modo da rendere piu' agevole per gli interessati anche l'acquisizione
degli elementi dell'informativa sul trattamento  dei  dati  personali
che li puo' riguardare mediante la consultazione del sito  web  delle
societa' associate"; 
  Visto il successivo provvedimento del  15  dicembre  2011,  con  il
quale il Garante, accogliendo un'apposita istanza formulata da Ancic,
ha disposto per le societa' ad  essa  aderenti  nuove  e  appropriate
modalita' per rendere noti agli  interessati  gli  elementi  indicati
dall'art.  13  del  Codice  anche  in   assenza   di   un'informativa
individualizzata; 
  Considerato che detta decisione e' stata motivata con il fatto  che
negli anni precedenti erano stati distribuiti "presso le imprese e le
famiglie italiane" diversi  milioni  di  copie  cartacee  di  "Pagine
Gialle" e di "Pagine Bianche", sicche', dovendosi presumere raggiunto
l'obiettivo di far conoscere ad un'estesa platea  di  interessati  le
caratteristiche essenziali del trattamento di dati effettuato a  fini
di informazione commerciale, potevano essere individuate nuove e meno
onerose "misure appropriate" a garanzia degli interessati  stessi,  e
precisamente: 1) la  pubblicazione  -  da  effettuarsi,  con  cadenza
annuale, a cura delle  imprese  associate  ad  Ancic,  anche  per  il
tramite dell'associazione di categoria-  "sulla  3ยช  di  copertina  e
sulla  contropagina  della  versione  cartacea  di   "Pagine   Gialle
(Lavoro)", di "un testo di  informativa  a  colori  avente  contenuto
identico rispetto a quella  attualmente  resa,  inserendo  alla  voce
"Ancic" riportata  nell'elenco  alfabetico  di  "Pagine  Bianche"  un
semplice rimando al testo pubblicato su "Pagine Gialle (Lavoro)""; 2)
l'inserimento,  "sui  siti  web  di  "Pagine  Gialle"  e  di  "Pagine
Bianche", agli indirizzi www.paginegialle.it e www.paginebianche.it",
di  "appositi   banner   (aventi   le   caratteristiche   individuate
nell'allegato  alla  nota  del  24  novembre  2011)  che   consentano
l'immediata apertura del testo dell'informativa";  il  tutto  con  la
conferma  dell'obbligo,  per   ciascuna   societa',   di   pubblicare
permanentemente detta informativa anche sul proprio sito web  e,  per
Ancic, di "tenere costantemente aggiornato l'elenco delle societa' di
informazione commerciale alla medesima  aderenti  (...)  in  modo  da
rendere piu' agevole per gli interessati anche  l'acquisizione  degli
elementi dell'informativa sul trattamento dei dati personali  che  li
puo' riguardare mediante la consultazione del sito web delle societa'
associate"; 
  Vista la nuova istanza datata 31 gennaio 2013, con la quale Ancic -
nel ribadire l'avvenuta diffusione dell'informativa negli ultimi anni
(2009 - 2013), oggetto di  pubblicazione  su  circa  120  milioni  di
volumi "Seat Pagine  Bianche"  e  "Seat  Pagine  Gialle"  distribuiti
presso le  imprese  e  le  famiglie  italiane,  nonche'  di  ripetute
"visualizzazioni (...) nei banner" di "molteplici siti internet"-  ha
chiesto a questa Autorita' di valutare la possibilita' di  modificare
parzialmente anche il provvedimento di esonero del 15 novembre  2011,
stabilendo  per  le   proprie   associate   modalita'   ulteriormente
semplificate e meno onerose per rendere  l'informativa  semplificata,
anche in ragione del fatto che i  mezzi  attualmente  utilizzati  per
fornire l'informativa semplificata,  valutati  anche  alla  luce  del
difficile momento sociale ed economico che il tessuto imprenditoriale
italiano si trova a vivere,  risulterebbero  comunque  ancora  troppo
costosi  e,  comunque,  manifestamente  sproporzionati  rispetto   al
diritto tutelato; 
  Considerato che Ancic, a tal fine, ha  proposto  di  poter  rendere
l'informativa in questione secondo nuove modalita',  suggerendo,  tra
l'altro, l'adozione di un piano di comunicazione via web ("Only Web")
in grado di ottimizzare il potenziale dei portali di SEAT, il  quale,
garantendo   "sinergia   ed   integrazione   sulle   piattaforme   di
consultazione", sarebbe in  grado  di  facilitare  la  ricerca  e  la
consultazione  dell'informativa  attraverso  la  "banneristica"  oggi
esistente; piu' specificamente, tale obiettivo verrebbe raggiunto con
l'implementazione di un  servizio  di  comunicazione  complesso  che,
avvalendosi  di  un   sistema   "multilocator   web",   assicurerebbe
all'utente che ricerchi il nominativo "ANCIC" o la ragione sociale di
una delle sue associate attraverso i siti di  "Pagine  Gialle"  e  di
"Pagine Bianche"  (www.paginegialle.it  e  www.paginebianche.it-)  di
accedere ad un  "ambiente"  in  grado  di  fornire,  oltre  al  testo
dell'informativa,  ulteriori  informazioni  -anche   georeferenziate-
sulle singole associate, nonche' il "link al sito proprietario  e  ad
eventuali  comunicazioni   da   advertising   (convegni,   conferenze
stampa...)"; 
  Rilevato che il provvedimento del  15  dicembre  2011  (cosi'  come
quello del 14 maggio 2009), prevedeva espressamente che "le modalita'
per rendere  l'informativa  agli  interessati  in  relazione  a  dati
raccolti presso terzi" avrebbero potuto "formare oggetto di ulteriore
valutazione, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo  maturata,
nell'ambito del codice di deontologia e di  buona  condotta  previsto
dall'art. 118 del Codice"; 
  Ritenuto, anche alla luce dei dati  forniti  da  Ancic  (della  cui
veridicita' l'Associazione ha  assunto  ogni  responsabilita',  anche
penale, ai sensi  dell'art.  168  del  Codice),  che  effettivamente,
stante la capillare diffusione dell'informativa intervenuta dal  2009
ad oggi (mediante la sua pubblicazione su circa 120 milioni di volumi
"Seat Pagine Bianche" e "Seat Pagine Gialle" e attraverso le ripetute
visualizzazioni  nei  banner  dei  molteplici  siti   Internet),   le
caratteristiche essenziali del trattamento dei dati effettuato a fini
di informazione commerciale da  parte  delle  associate  Ancic  siano
state portate a  conoscenza  di  una  quanto  mai  estesa  platea  di
possibili interessati, sicche' puo'  reputarsi  che  il  mantenimento
delle modalita' indicate nel provvedimento del 15 dicembre  2011  per
la diffusione  dell'informativa  sia  da  considerare  sproporzionato
rispetto al diritto tutelato; 
  Ritenuto  opportuno,  pertanto,  disporre  in  capo  alle  societa'
aderenti  ad  Ancic  che   effettuano   attivita'   di   informazione
commerciale  nuove  appropriate   modalita'   per   consentire   agli
interessati di venire a conoscenza degli elementi contenuti nell'art.
13 del Codice anche in  assenza  di  un'informativa  individualizzata
fornita da dette societa'; 
  Ritenuto, anche alla luce del principio di semplificazione (art.  2
del Codice), che un'ampia conoscibilita' da parte  degli  interessati
dei trattamenti effettuati per finalita' di informazione commerciale,
non solo tra gli operatori economici ma, piu' in generale, tra  tutti
i  possibili  soggetti  censiti  dalle   societa'   di   informazione
commerciale, possa essere oramai adeguatamente assicurata mediante la
diffusione   di   un'unica   informativa   contenente   gli   estremi
identificativi di tutti  i  titolari  del  trattamento  e  gli  altri
elementi  previsti  dall'art.  13,  commi  1  e  2  del  Codice,   da
effettuarsi, con cadenza annuale, a cura delle imprese  associate  ad
Ancic,  anche  per  il  tramite   dell'associazione   di   categoria,
attraverso  l'implementazione  di  un   servizio   di   comunicazione
complesso che, avvalendosi della "banneristica"  gia'  esistente  sui
Portali SEAT e di un sistema "multilocator web", assicuri  all'utente
che ricerchi il nominativo "ANCIC" o la ragione sociale di una  delle
sue associate sui siti di  "Pagine  Gialle"  e  di  "Pagine  Bianche"
(www.paginegialle.it  e  www.paginebianche.it)  di  accedere  ad   un
"ambiente"  virtuale  in   grado   di   fornire,   oltre   al   testo
dell'informativa,  ulteriori  informazioni  -anche   georeferenziate-
sulle singole associate, nonche'  il  link  al  sito  proprietario  e
l'immediato reperimento di ulteriori notizie di  specifico  interesse
(tra cui, a titolo di esempio, convegni, conferenze stampa, ecc.); 
  Ritenuto, inoltre, che  ciascuna  delle  societa'  di  informazione
commerciale  aderente  ad  Ancic  debba   continuare   a   pubblicare
permanentemente,  sul  proprio  sito  web,   l'informativa   prevista
dall'art. 13 del Codice,  evidenziandola  adeguatamente  in  autonomi
riquadri di immediata consultazione; 
  Ritenuto altresi' di ribadire, quale misura  opportuna,  che  Ancic
continui a tener costantemente aggiornato l'elenco delle societa'  di
informazione commerciale ad essa aderenti, allo stato  gia'  presente
sul proprio sito web; 
  Considerato  che  anche  tali   nuove   misure   vengono   ritenute
appropriate  in   considerazione   del   fatto   che,   per   effetto
dell'attivita'  di  informazione  commerciale,  i  soggetti  che   in
qualita' di committenti si avvalgono  di  tali  servizi  (solitamente
istituti di credito, finanziarie e imprese) sono comunque, a  propria
volta, tenuti, nei  termini  previsti  dall'art.  13,  comma  4,  del
Codice, a rendere l'informativa agli interessati  "comprensiva  delle
categorie di dati trattati" (cio' puo' avvenire, ad esempio, ad opera
del  committente,  in  relazione  ai  dati  personali  forniti  dalle
societa' di informazione commerciale, in occasione della richiesta di
finanziamento o  nella  fase  dell'instaurazione  di  nuovi  rapporti
contrattuali o nell'esecuzione degli stessi); 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore la prof.ssa Licia Califano; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante: 
 
  a parziale modifica del provvedimento del 14 maggio 2009 di esonero
delle  associate  ANCIC   dall'obbligo   di   rendere   l'informativa
individualizzata ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c) del Codice,
ed in sostituzione del successivo provvedimento del 15 dicembre 2011: 
    1. individua,  quali  nuove  modalita'  appropriate  per  rendere
l'informativa da parte delle societa' associate ad Ancic che trattano
dati personali per fornire servizi di informazione commerciale: 
      a. la diffusione di un'unica informativa contenente gli estremi
identificativi di tutti  i  titolari  del  trattamento  e  gli  altri
elementi  previsti  dall'art.  13,  commi  1  e  2  del  Codice,   da
effettuarsi,  con  cadenza  almeno  annuale,  a  cura  delle  imprese
associate  ad  Ancic,  anche  per  il  tramite  dell'associazione  di
categoria,   attraverso   l'implementazione   di   un   servizio   di
comunicazione complesso che, avvalendosi  della  "banneristica"  gia'
esistente sui Portali di SEAT e di  un  sistema  "multilocator  web",
assicuri all'utente che ricerchi il nominativo "ANCIC" o  la  ragione
sociale di una delle sue associate sui siti di "Pagine Gialle"  e  di
"Pagine  Bianche"  (www.paginegialle.it  e  www.paginebianche.it)  di
accedere ad un "ambiente" virtuale in  grado  di  fornire,  oltre  al
testo     dell'informativa,     ulteriori     informazioni     -anche
georeferenziate- sulle singole associate, nonche'  il  link  al  sito
proprietario  e  l'immediato  reperimento  di  ulteriori  notizie  di
specifico  interesse  (tra  cui,  a  titolo  di  esempio,   convegni,
conferenze stampa, ecc.); 
      b. la permanente pubblicazione, da parte di  ciascuna  societa'
di informazione commerciale aderente ad Ancic, sul proprio sito  web,
dell'informativa prevista dall'art. 13 del  Codice,  da  evidenziarsi
adeguatamente in autonomi riquadri di immediata consultazione; 
    2. ai  sensi  dell'art.  154,  comma  1,  lett.  c)  del  Codice,
prescrive, quale  misura  opportuna,  che  Ancic  continui  a  tenere
costantemente aggiornato  l'elenco  delle  societa'  di  informazione
commerciale ad essa aderenti, allo stato gia'  presente  sul  proprio
sito web; 
    3. dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa  al
Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti,  per
la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice. 
      Roma, 22 maggio 2014 
 
                         Il presidente: Soro 
 
 
                        Il relatore: Califano 
 
 
                    Il segretario generale: Busia