N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 giugno 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 giugno 2014 (del Presidente del Consiglio dei Ministri). Ambiente (Tutela dell') - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni urgenti in materia di OGM - Previsione dell'ammissibilita' del reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attivita' selvicolturali, da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purche' il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo culturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e i 5 centimetri nel caso delle ceneri - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5, art. 2. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 184-bis e 185, comma 1, lett. f); direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008.(GU n.28 del 2-7-2014 )
Ricorso n. 36 depositato il 3 giugno 2014 del Presidente del Consiglio dei Ministri pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma via dei Portoghesi, n. 12 Fax 06 - 96514000 - PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it Contro la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pt per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in parte qua della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5 Pubblicata nel B.U.R. n. 7 del 31 marzo 2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali)" in relazione all'art. 2. La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 maggio 2014 e si depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente. Con la legge regionale n. 5/2014, che consta di 4 articoli, e reca disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, (Norme in materia di risorse forestali), la Regione. autonoma Friuli Venezia Giulia provvede ad introdurre una moratoria alla semina nel proprio territorio di OGM a modificare regionale n. 9/2007 in materia di risorse forestali. Al riguardo va premesso che l'art. 4 dello Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche e integrazioni) attribuisce alla Regione la potesta' legislativa in materia di agricoltura e foreste. Tuttavia detta competenza, ai sensi della medesima norma statutaria, deve esercitarsi nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonche' degli obblighi internazionali. Cio' posto, la legge regionale de qua presenta profili di illegittimita' costituzionale in relazione alla disposizione contenuta nell'art. 2, che modifica l'art. 16 della legge regionale n. 9 del 23 aprile 2007. Tale norma infatti, inserendo il comma 3-ter, dispone che: "Ferme restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, e' ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno - cellulosici derivanti da attivita' selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purche' il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri.". L'articolo 2, presenta profili di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s). della Costituzione per i seguenti MOTIVI Violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2 lettera s) della Costituzione Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale ed, in particolare, l'art. 185 comma 1 lettera f) prevede che sono esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti "...paglia, sfalci e potatures nonche' altro materiale agricolo agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana". Dunque, tali materiali vegetali per poter essere esclusi dal campo di applicazione della parte IV del citato d.lgs. n. 152/2006 dovranno essere riutilizzati in attivita' agricole o impiegati in impianti aziendali per produrre energia, calore e biogas e soddisfare le condizioni previste dall'art. 184-bis del citato d.lgs. n. 152/2006, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2008/98/CE. Sempre l'art. 185 del d.lgs. 152/2006, prevede l'utilizzo di processi o metodi che non danneggino l'ambiente ne' mettano in pericolo la salute umana. Tuttavia la legge regionale censurata si pone in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento in materia di ambiente in quanto esclude i residui vegetali dalla disciplina sui rifiuti a priori ed in via generale. Appare opportuno sottolineare che i residui in esame rientrano nella nozione di sottoprodotto, e, come tali, esclusi dall'applicazione della disciplina sui rifiuti, ogni qualvolta risultino in concreto, contemporaneamente e cumulativamente sussistenti tutti i requisiti e le condizioni elencate nell'art. 184-bis Dlgs 152/2006, secondo una valutazione effettuata caso per caso non operabile in astratto. Conseguentemente, la disposizione censurata, operando una esclusione dei residui vegetali sottoposti ad abbruciamento dalla disciplina sui rifiuti a priori ed in via generale, contrasta con la disciplina nazionale di riferimento contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 e con la identica disciplina della Direttiva 2008/98/CE, e quindi eccede dalle Competenze statutarie in quanto viola l'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) della Costituzione.
P.Q.M. Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare, l'illegittimita' dell'art. 2 L.R. Friuli Venezia Giulia 28 marzo 2014 n. 5 Si allega: 1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2014; 2. relazione del Ministro proponente. Roma, 28 maggio 2014 L'Avvocato dello Stato: Marco Stigliano Messuti