MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Comunicato concernente l'etichettatura dei  medicinali  veterinari  a
base di stupefacenti. (14A05007) 
(GU n.154 del 5-7-2014)

 
    Con l'entrata in vigore del decreto-legge 20 marzo  2014  n.  36,
convertito con legge 16 maggio 2014, n. 79 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  115  del  20  maggio  2014),
recante  disposizioni  urgenti  in  materia   di   disciplina   degli
stupefacenti e sostanze psicotrope prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati  di  tossicodipendenza,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  nonche'  di
impiego di medicinali meno onerosi da parte  del  Servizio  sanitario
nazionale, tutti gli  stupefacenti  e  le  sostanze  psicotrope  sono
inseriti in cinque tabelle. 
    Nelle prime quattro sono  elencate  le  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale. 
    Nella quinta, Tabella Medicinali, sono indicati  i  medicinali  a
base di sostanze attive stupefacenti e psicotrope di corrente impiego
terapeutico ad uso umano o veterinario ed il regime di dispensazione.
La tabella e' suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere  A,
B,  C,  D  ed  E,  e  contiene  l'elenco  dei  medicinali  in  ordine
decrescente in relazione al decrescere del loro potenziale di  abuso.
I medicinali indicati per la  terapia  del  dolore,  restano  inclusi
nell'Allegato III Bis. 
    Per effetto  delle  modifiche  apportate  dalla  suddetta  legge,
pertanto,  le  aziende  titolari  di  AIC  di  medicinali  veterinari
soggetti alle sopracitate modifiche devono richiedere una  variazione
degli  stampati   illustrativi,   che   alla   voce   «Modalita'   di
dispensazione» riportino la dicitura: «Da  vendersi  soltanto  dietro
presentazione di  ricetta  medica  (indicare  il  tipo  di  ricetta).
Soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della  Repubblica
309/90 e successive modificazioni,  tabella  dei  medicinali  sezione
(indicare se A, B, C, D o E). 
    Restano invariate le disposizioni stabilite per alcune  tipologie
di  medicinali  riportate  nel  DM   28   luglio   2009   «Disciplina
dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso  esclusivo  del
medico veterinario»,  per  le  quali  quando  e'  prevista  anche  la
detenzione esclusiva da parte del medico veterinario, risulta vietata
la vendita al pubblico.