N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2014
Ordinanza del 21 marzo 2014 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da Mossetto Anna Paola contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino. Imposte e tasse - Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi - Partecipanti che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5% (calcolata tendendo conto anche delle partecipazioni imputate ai familiari) - Obbligo di corrispondere una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5% del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo di imposta 2010 - Irragionevole revirement, con effetto retroattivo, nella determinazione legislativa della base imponibile (fino ad allora identificata con il valore netto del fondo) - Contrasto con il principio di ragionevolezza, sotto i profili dell'affidamento dei risparmiatori nella stabilita' dell'ordinamento giuridico (e dell'ordinamento tributario in particolare) nonche' della certezza dei rapporti giuridici (e della tassazione in particolare) - Incidenza sul buon andamento e sull'imparzialita' della pubblica amministrazione - Violazione del principio di affidamento e buona fede in materia tributaria, specificamente tutelato dallo statuto del contribuente. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 32, comma 4-bis, introdotto dall'art. 8, comma 9, [lett. c),] del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. - Costituzione, artt. 3, 53 e 97; legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1. Imposte e tasse - Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi - Applicazione dell'imposta sostitutiva sul valore medio delle quote possedute dal risparmiatore, nel caso in cui questi superi la soglia del 5% di partecipazione al patrimonio del fondo - Previsione che, ai fini del calcolo della percentuale, si tiene conto anche delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'art. 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi - Violazione del principio di capacita' contributiva - Commisurazione della tassazione del contribuente anche a quote di patrimoni altrui - Discriminazione fra contribuenti in base ad un elemento del tutto causale. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 32, comma 3-bis, introdotto dall'art. 8, comma 9, [lett. b),] del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. - Costituzione, art. 53.(GU n.29 del 9-7-2014 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO Sezione 1 Riunita con l'intervento dei Signori: Roggero Paolo, Presidente Collu Luisella, Relatore Matta Maria, Giudice. Ha emesso la seguente ordinanza Sul ricorso n. 2047/13 spedito il 2 agosto 2013 Avverso Diniego Rimborso n. 79357/13 Trib.Erariali 2011 Imp Sost contro: Ag.entrate direzione provinciale I di Torino proposto dai ricorrenti: Mossetto Anna Paola - Corso Giacomo Matteotti 3 - 10121 Torino (TO) difeso da: De Vergottini Giuseppe Via Santo Stefano 16 - 40125 Bologna (BO). difeso da: Mazzoni Simone - Via Barberia 13 - 40123 Bologna BO. difeso da: Verzelli Gabriele - Via Castiglione 47 40124 Bologna BO. Fatto e svolgimento del processo Alla data del 31 dicembre 2010 la signora Anna Paola Mossetto deteneva, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 78/2010 (convertito con legge 122/2010) quote di partecipazione ai fondi denominati «Realest 1» e «Realvenice 1» per un controvalore di euro 2.044.116,00. In relazione alle suddette quote di partecipazione, la signora dichiarava nel proprio modello Unico persone fisiche 2012 una imposta sostitutiva dovuta su tali quote di partecipazione pari a euro 102.205,00 e provvedeva ai relativi versamenti. Con istanza protocollata in data 22 marzo 2013, la Mossetto chiedeva peraltro all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale 1 di Torino, il rimborso della predetta somma. L'ufficio negava il rimborso con provvedimento 10 maggio 2013. Avverso tale rifiuto proponeva ricorso la signora Mossetto con atto spedito in data 2 agosto 2013 e ricevuto da questa Commissione tributaria provinciale in data 6 agosto 2013. Nel ricorso la contribuente svolgeva una serie di censure e sollevava questione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 32 comma 4-bis del decreto-legge 78/2010. Si costituiva ritualmente la Direzione provinciale di Torino 1 con controdeduzioni in base alle quali chiedeva di disattendere l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata nel ricorso e nel merito il rigetto dello stesso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio. La ricorrente in data 24 gennaio 2014 presentava memoria illustrativa. All'udienza del 7 febbraio 2014, dopo ampia discussione, la Commissione decideva come da dispositivo. Motivi della decisione Le eccezioni di illegittimita' costituzionale sollevate dalla ricorrente sono rilevanti e non manifestamente infondate nei termini di cui appresso. Con il d.l. 70 del 2011, convertito in legge 106/2011, all'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni: E' introdotto il comma 3-bis, che recita: «Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo e' rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'. Si tiene altresi' conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad attestare alla societa' di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonche' per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all' articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410». Il comma 4 e' stato sostituito come segue: «4. I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma 3-bis concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non residenti, sono soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento, con le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In caso di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono assimilate alle quote di partecipazione in societa' ed enti commerciali indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 3, del citato testo unico. In caso di cessione, il costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza degli risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi del presente comma non si applica la ritenuta di cui all' articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410". "4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010». Ritiene la commissione di dubitare della legittimita' costituzionale della norma da ultimo citata, e dunque dell'articolo 32 comma 4-bis decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010, nella versione introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge 70/2011, convertito con legge 106/2011, stabilisce che "i partecipanti, diversi da quelli indicati nel cornuta 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5%, determinata con i criteri di cui al comma 3 bis, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5% del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo di imposta 2010". In relazione alla presente fattispecie va subito detto che il presupposto impositivo previsto dall'articolo 32 decreto legislativo 78/2010 e' pacifico, in quanto effettivamente al 31 dicembre 2010 la signora Mossetto possedeva quote di partecipazione in fondi immobiliari di investimento. Ella ha effettuato i pagamenti previsti dalla norma in questione ed e' pacifico che, ove questa trovasse applicazione cosi' come formulata, nessun rimborso le sarebbe dovuto. In questi termini va pertanto affermata la rilevanza delle questioni di costituzionalita' prospettate nel ricorso, in quanto la norma impugnata e' non solo inerente al presente giudizio ma deve in esso trovare applicazione, come del resto confermato dalle difese delle parti. Deve ora essere affrontato il tema della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma di cui sopra, fermo restando che compete al giudice non gia' motivare in ordine ad una probabile incostituzionalita' della norma denunciata ma esporre gli elementi in base ai quali appare legittimo dubitare della conformita' a costituzione della norma stessa; e fermo restando che non si pongono problemi interpretativi delle disposizioni contenute nell'articolo 32 comma 4-bis decreto-legge 78/2010 e che in nessun modo e' possibile, nella fattispecie, una interpretazione adeguatrice che possa condurre a rimuovere i dubbi di costituzionalita'. Passando pertanto ad esaminare tale secondo presupposto, osserva la Commissione che i fondi comuni di investimento immobiliare, a norma dell'articolo 1 lett. j del decreto legislativo 58/98 come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 351/2001, non erano soggetti alle imposte sui redditi ne' all'Irap, ma al semplice versamento di un'imposta sostitutiva pari all'l% annuo calcolato sul valore netto del fondo (imposta abrogata con decreto-legge 269/2003 ma reintrodotta con decreto- legge 112/2008). Il titolare di quote del fondo, ai sensi dell'articolo 7 dello stesso decreto legge 351/2001 subiva, sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi, una ritenuta del 20% operata direttamente dalla societa' di gestione. L'imposizione veniva applicata quindi nel solo caso di proventi percepiti dall'investitore, mentre costui nulla doveva pagare per la mera detenzione della propria quota. Come esattamente osservato dalla difesa della ricorrente, il trattamento fiscale agevolato di cui alle nonne sopra riportate rispondeva palesemente all'interesse del legislatore allo sviluppo del settore immobiliare con uno strumento (i fondi comuni di investimento) ritenuto particolarmente affidabile sia per le modalita' di amministrazione (per essere il fondo gestito nell'interesse dei partecipanti ma in autonomia rispetto ai medesimi) sia per le caratteristiche dell'organo amministrativo, rappresentato da un soggetto istituzionale (SCR societa' di gestione del risparmio) assoggettata ad obblighi di trasparenza e indipendenza e sottoposta al controllo della Banca d'Italia. L'interesse pubblico di cui sopra e le caratteristiche dello strumento per realizzarlo, oggetto dell'intervento legislativo del 2001, non subirono mutamenti nel prosieguo e permanevano immutati nel 2010 e nel 2011, sicche' per cio' solo ben poteva dirsi che si fosse creato un legittimo affidamento del ceto dei contribuenti risparmiatori a che, in ossequio al criterio costituzionale della ragionevolezza, la relativa legislazione non subisse rivolgimenti radicali andando ad incidere su situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (imposta calcolata sul valore netto del fondo) e su uno dei presupposti fondamentali della tassazione (base imponibile: non piu' il valore netto del fondo, ma il valore medio delle quote possedute dal risparmiatore) Con la modifica del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 («Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi) operata dal decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, il legislatore ha invece radicalmente innovato la disciplina di cui sopra prevedendo al comma 4-bis (inserito dall'articolo 8 comma 9 decreto-legge 70/2011 convertito in legge 106/2011) non soltanto che «i partecipanti... che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5%, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis (comprese cioe' le partecipazioni imputate ai familiari) dovessero «corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5%,» ma soprattutto stabilendo con effetto retroattivo che tale imposta in tale misura si applicava sul «valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dei prospetti periodici redatti nel periodo di imposta 2010». La norma pare contrastare con il principio di ragionevolezza riferito al paramento dell'affidamento dei risparmiatori nella stabilita' dell'ordinamento giuridico e nella certezza dei rapporti giuridici. Non ignora la Commissione che l'affidamento del cittadino non e' stato ritenuto costituzionalmente tutelabile ai fini della spettanza di agevolazioni o contributi la cui attribuzione postulava valutazioni e scelte, ampliamente discrezionali, di politica legislativa (sent. 11.374 del 2002). Ed ancora, che tale affidamento non impedisce al legislatore di' emanare norme modificatrici della disciplina dei rapporti di durata in senso sfavorevole per i beneficiari. Ma occorre in ogni caso che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irragionevole di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti (sent, n.393 del 2000). Ora, anche a non voler ritenere legittimo un affidamento sul mantenimento delle agevolazioni offerte al titolare di quote dei fondi comuni di investimento per circa un decennio, ben potendo i contribuenti prevedere che tali agevolazioni venissero ridotte o addirittura eliminate, non e' chi non veda come gli stessi, e quindi anche la signora Mossetto, potessero quanto meno fare legittimo affidamento sulla stabilita' del regime fiscale agevolativo e sulla conseguente certezza che l'imposta sostitutiva, quand'anche aumentata e di molto, venisse calcolata pero' sempre sul valore netto del fondo e non gia' sul valore della propria quota. L'art. 4-bis introdotto con l'art. 8 comma 9 D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011 costituisce un irragionevole revirement, soprattutto considerando che ancora nel 2010 (periodo di imposta di riferimento per la nuova tassazione) il decreto-legge 78/2010, prima della modifica, con l'art. 4 aumentava l'aliquota ma prevedeva che il prelievo (da parte della societa' di gestione del risparmio, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 5%) fosse applicato sempre sul valore netto del fondo come previsto dal legislatore del 2001, e tenuto conto del fatto che ancora perduravano gli interessi di sviluppo del mercato immobiliare e di tutela dei risparmiatori che erano oggetto di detta legislazione. Si ravvisa pertanto nella norma in esame una possibile contrarieta' con l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo dell'affidamento sulla stabilita' dell'ordinamento giuridico e in particolare dell'ordinamento tributario, sia sotto quello della certezza dei rapporti giuridici e della tassazione in particolare, nonche' una possibile contrarieta' della predetta nonna con l'articolo 97 della Costituzione (buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione). Il principio di affidamento e di buona fede deve ritenersi immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico, e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attivita' legislativa e amministrativa (Cass. 21513/2006; 7080/2004, ed altre). Il principio ha trovato una esplicita applicazione in materia tributaria con l'articolo 10 comma 1 legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente). Per quanto non esista un divieto costituzionale all'emanazione di leggi tributarie retroattive, qualora tali norme, come nel caso di specie, vengano effettivamente emanate, il principio della tutela del legittimo affidamento costituisce uno dei fondamentali valori di civilta' giuridica che deve essere salvaguardato, mentre e' dubbio che cio' sia avvenuto da parte dell'art. 32 comma 4-bis in questione come modificato. Si dice che la norma era necessaria e urgente per motivi sostanzialmente di deficit erariale impellente. Ma, se puo' ammettersi che una legge con effetto retroattivo venga emessa per far fronte alla necessita' di contenere la spesa pubblica oppure di far fronte ad evenienze eccezionali, il solo interesse finanziario dello Stato non consente di giustificare l'intervento legislativo retroattivo quando esso vada ad incidere su altro valore di rango costituzionale quale il legittimo affidamento del cittadino. In conclusione, questa Commissione ritiene rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' della norma di cui all'articolo 32 comma 4-bis decreto-legge 78/2010 convertito con legge 122/2010, nella versione introdotta dall'articolo 8 comma 9 del decreto legislativo n. 70/2011, convertito con legge n. 106/2011, nella parte in cui, dopo aver stabilito che "i partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5%, determinata con i criteri di cui al comma 3-bis, dispone che «sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5% del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo di imposta 2010». Il dubbio di costituzionalita' si solleva con riferimento al principio costituzionale del legittimo affidamento desumibile dagli 3, 53 e 97 della Costituzione. La commissione solleva altresi' questione di legittimita' costituzionale della norma di cui al comma 3-bis dell'art. 32 del decreto-legge 78 2000 e 10 convertito con legge 122 2010 della versione introdotta dall'articolo otto del decreto legislativo 70 2011 convertito con legge 100 su 2011, norma che recita, e' opportuno ripeterlo: "Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi da quelli di cui al comma 3, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione al fondo e' rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nel fondo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'. Si tiene altresi' conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad attestare alla societa' di gestione del risparmio la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5 per cento, individuate con i criteri di cui al presente comma, nonche' per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410». Nulla quaestio quanto alla rilevanza della norma ora in esame, in quanto la signora Mossetto si e' vista negare il rimborso dell'imposta sostitutiva di euro 102.205,00 proprio in virtu' del fatto che la stessa, pur detenendo quota di partecipazione ai fondi sopra menzionati in misura inferiore al 5%, per effetto del possesso di quote di partecipazione dei medesimi fondi da parte del fratello e' venuta a superare la soglia di legge. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, ritiene la commissione che effettivamente si possa dubitare della legittimita' costituzionale della norma ora in esame ai sensi dell'articolo 53 costituzione secondo cui «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva». La capacita' contributiva va definita come l'idoneita' economica dell'individuo a concorrere alle spese pubbliche, la quale si esprime attraverso indici economicamente valutabili, quali un patrimonio, un reddito, una spesa per consumi o investimenti; fenomeni, cioe', sempre suscettibili di valutazione economica (mentre sarebbero incostituzionali imposte che colpissero fenomeni diversi, per esempio lo stato civile di una persona). Questa interpretazione del principio di cui all'articolo 53 e' stata accolta pienamente anche dalla Corte costituzionale che, fin dalla sentenza numero 45 del 1964, affermava che: «Per capacita' contributiva si deve intendere l'idoneita' economica del contribuente a corrispondere la prestazione coattiva imposta». Ora, pur comprendendo le esigenze antielusive della disposizione secondo cui, ai fini del calcolo della percentuale di partecipazione al patrimonio del fondo, deve tenersi conto altresi' delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5 del TUIR (nel caso di specie, si ripete che la signora Mossetto e' titolare di una quota di partecipazione al fondo pari al 2,43% ma il fratello risulta possessore di una quota di partecipazione al medesimo fondo pari al 3,82% del patrimonio complessivo, con conseguente superamento della soglia del 5%), ritiene la Commissione che tale disposizione non sia conforme al principio di cui sopra, in quanto commisura la tassazione del soggetto non gia' soltanto al suo patrimonio ma anche a quote di un patrimonio altrui di cui non gode, non fruisce e che quindi non puo' essere considerato ai fini della sua capacita' contributiva. Inoltre, se la finalita' antielusiva potrebbe considerarsi prevalente e preminente nel caso di familiari conviventi, cui il contribuente potrebbe artificiosamente intestare le quote onde non essere assoggettato all'imposizione, non altrettanto puo' dirsi per familiari non conviventi e in ipotesi da anni non in rapporti con il contribuente e residenti magari in terre lontane, delle cui quote verrebbe quindi a tenersi conto in maniera del tutto ingiustificata. La nonna sembra avere che una portata discriminatoria, in quanto collega la tassazione ad un elemento del tutto casuale, in quanto da un lato prevede la non tassazione del contribuente possessore di quote di partecipazione al fondo inferiore al 5% e privo di familiari e/o di familiari titolari di quota non comportante un superamento della soglia, dall'altro la tassazione invece del contribuente possessore di quote di partecipazione al fondo ugualmente inferiori al 5% ma, senza sua "colpa", con familiari titolari di una quota comportante il superamento della soglia. Per le ragioni di cui sopra, pertanto, la commissione solleva altresi' questione di legittimita' costituzionale della norma di cui al comma 3-bis dell'art. 32 del decreto-legge 78 2000 e 10 convertito con legge 122 2010 della versione introdotta dall'articolo otto del decreto legislativo 70 2011 convertito con legge 100 su 2011 in relazione all'articolo 53 costituzione. Gli atti vanno pertanto rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio. Il presente giudizio deve essere sospeso.
P.Q.M. La Commissione tributaria provinciale di Torino, non definitivamente pronunziando: solleva eccezione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 32 comma 4-bis decreto-legge 78/2010 convertito con legge 122/2010 nella versione introdotta dall'articolo 8 comma 9 del decreto-legge 70/2011 convertito con legge 106/2011 in riferimento agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione; rimette gli atti alla Corte costituzionale; sospende il presente giudizio. Si comunichi alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Torino, 7 febbraio 2014 Il Giudice relatore: Collu Il Presidente: Roggero