N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 giugno 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5  giugno  2014  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Professioni - Norme della Regione Liguria -  Attivita'  professionale
  sanitaria intramuraria  -  Previsione  della  possibilita'  per  il
  personale che esercita le professioni sanitarie di cui  alla  legge
  n.  251  del   2000   (Disciplina   delle   professioni   sanitarie
  infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della  prevenzione
  nonche' della professione ostetrica) di esercitare attivita' libero
  professionale,  al  di  fuori  dell'orario   di   servizio,   anche
  singolarmente all'interno  dell'Azienda  e  in  forma  intramuraria
  allargata presso le  Aziende  sanitarie  locali,  gli  Istituti  di
  ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e  gli  altri  enti
  equiparati - Ricorso del  Governo  -  Denunciato  contrasto  con  i
  principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in  materia
  di tutela della salute, cui e' connessa la disciplina della  libera
  professione intramuraria. 
- Legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6, artt. 1, commi  1,
  2 e 3; 2 e 3. 
- Costituzione,  art.  117,  comma  terzo;  decreto  legislativo   30
  dicembre 1992, n. 502, artt. 15-quinquies, comma 3, e 19, comma  1;
  legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 7; legge 23  dicembre
  1996, n. 662; decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con
  modificazioni, nella legge 4 agosto  2006,  n.  248,  art.  22-bis,
  comma 4; legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, come  modificato  dal
  decreto-legge  13  settembre  2012,   n.   158,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189. 
(GU n.29 del 9-7-2014 )
    Ricorso n. 37 depositato il 5  giugno  2014  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri (codice fiscale: 80188230587) rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello   Stato   (codice   fiscale:
80224030587), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in  Roma,
via     dei     Portoghesi     n.      12,      fax      06/96514000;
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, ricorrente. 
    Contro la  Regione  Liguria  (codice  fiscale:  00849050109),  in
persona del Presidente della Giunta regionale p.t.,  resistente,  per
la declaratoria di illegittimita' costituzionale della Legge  Regione
Liguria n. 6 del 31 marzo 2014 pubblicata  sul  B.U.R.  n.  4  del  2
aprile  2014,  recante  "Disposizioni  in  materia  di  esercizio  di
attivita' professionale da parte del personale di cui alla  legge  10
agosto  2000,  n.  251  (Disciplina   delle   professioni   sanitarie
infermieristiche, tecniche della  riabilitazione,  della  prevenzione
nonche' della professione ostetrica)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni". 
    Quanto all'art. 1, rubricato "Attivita'  professionale  da  parte
del personale di cui alla legge 10 agosto 2000,  n.  251  (Disciplina
delle  professioni   sanitarie   infermieristiche,   tecniche   della
riabilitazione,   della   prevenzione   nonche'   della   professione
ostetrica)" , commi 1, 2 e 3, in cui si prevede che: 
      "1. Al fine  di  conseguire  una  piu'  efficace  e  funzionale
organizzazione dei  servizi  sanitari  regionali,  il  personale  che
esercita le professioni sanitarie di cui alla  legge  n.  251/2000  e
successive modificazioni e integrazioni,  operante  con  rapporto  di
lavoro a  tempo  pieno  e  indeterminato  nelle  strutture  pubbliche
regionali, puo' esercitare  attivita'  libero  professionale,  al  di
fuori  dell'orario  di  servizio,  anche  singolarmente   all'interno
dell'azienda e in forma intramuraria  allargata,  presso  le  Aziende
sanitarie locali,  gli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico (IRCCS) e gli altri enti equiparati. 
      2. La Giunta regionale, entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge,  sentite  le  organizzazioni
professionali  e  sindacali  e  previo   parere   della   Commissione
consiliare competente per materia, da rendersi nel termine di  trenta
giorni dalla  richiesta,  trascorsi  i  quali  si  intende  espresso,
disciplina, con propria direttiva vincolante ai  sensi  dell'art.  8,
comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41  (Riordino  del
Servizio  Sanitario   Regionale)   e   successive   modificazioni   e
integrazioni,  l'organizzazione   e   le   modalita'   di   esercizio
dell'attivita' libero professionale di cui al comma 1. 
      3. Le Aziende sanitarie, entro sessanta giorni  dalla  data  di
adozione della direttiva di cui al comma  2,  adeguano  i  rispettivi
atti regolamentari ai contenuti della direttiva stessa, in  modo  che
non sorga contrasto con le loro finalita' istituzionali e si  integri
l'assolvimento  dei  compiti  di  istituto   assicurando   la   piena
funzionalita' dei  servizi  anche  nella  continuita'  della  cura  a
domicilio; quanto all'art. 2 rubricato "Relazione della  Giunta",  in
cui si prevede che: 
        "La Giunta regionale  presenta  annualmente  alla  competente
Commissione consiliare una relazione sull'attuazione  della  presente
legge". 
    Quanto all'art. 3 rubricato "Clausola di invarianza finanziaria",
in cui si prevede che: 
      "Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza regionale". 
    Le disposizioni riportate in epigrafe vengono  impugnate,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio  2014,  poiche'
in contrasto  con  l'art.  117,  comma  3,  della  Costituzione,  con
riferimento ai principi  fondamentali  in  materia  di  tutela  della
salute. 
    Con legge 31 marzo 2014, n. 6, la Regione Liguria  ha  introdotto
una disciplina speciale in materia di attivita' libero  professionale
intramuraria del personale sanitario non medico, al fine di una  piu'
efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari  regionali.
Il legislatore regionale ha, pertanto, previsto la possibilita',  per
il personale esercente le professioni di cui alla legge n. 251 del 10
agosto 2000 (professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,  della
riabilitazione,   della   prevenzione   nonche'   della   professione
ostetrica) in strutture pubbliche regionali,  di  svolgere  attivita'
libero professionale di natura intramuraria anche "singolarmente"  ed
anche in forma "allargata" a strutture sanitarie distinte  da  quelle
di afferenza. 
    La disciplina dell'organizzazione e delle modalita' di  esercizio
di tale attivita' libero professionale e' demandata all'adozione,  da
parte  della  Giunta  Regionale  della  Liguria,  di  una   direttiva
vincolante entro novanta giorni dall'entrata in  vigore  della  legge
regionale n. 6/2014 (art. 1, comma 2). 
    Le  disposizioni  in  epigrafe  palesano  evidenti   profili   di
illegittimita' costituzionali per le osservazioni che seguono: 
      1) Ai fini di un  corretto  inquadramento  della  questione  e'
necessaria una breve ricognizione del quadro  normativo  in  tema  di
professione sanitaria intramuraria. 
    La materia  e'  stata  oggetto  di  stratificati  interventi  del
legislatore statale, a partire dalla legge 30 dicembre 1991, n.  412,
la quale, al comma 7, ha introdotto  il  principio  di  unicita'  del
rapporto di lavoro con il Servizio  sanitario  nazionale.  La  stessa
legge  ha  ritenuto  compatibile  tale   rapporto   di   lavoro   con
l'esercizio, da parte dei medici dipendenti  del  Ssn,  di  attivita'
libero professionale intra ed extra moenia, purche' fuori dall'orario
di lavoro e non in strutture convenzionate con il Ssn. 
    La  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,   ha,   poi,   stabilito
l'incompatibilita' tra attivita' libero professionale intramuraria ed
extramuraria nonche' il  divieto  di  attivita'  professionale  extra
moenia all'interno di strutture sanitarie pubbliche diverse da quelle
di  appartenenza  o  presso  strutture   sanitarie   private,   anche
parzialmente. 
    Successivamente, il decreto legislativo 19 giugno 1999,  n.  229,
ha aggiunto gli artt. 15-quater e 15-quinquies al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502. 
    In particolare, l'art. 15-quater, comma 1,  ha  stabilito  che  i
dirigenti sanitari, il cui contratto di lavoro sia stato stipulato in
data successiva al 31 dicembre 1998 o che, alla data  di  entrata  in
vigore del  decreto  legislativo  n.  229/1999,  abbiano  optato  per
l'esercizio di  attivita'  libero  professionale  intramuraria,  sono
sottoposti al rapporto di lavoro esclusivo con il Ssn. Tale  rapporto
e' qualificato  dal  successivo  art.  15-quinquies,  comma  1,  come
implicante "la totale disponibilita' nello svolgimento delle funzioni
dirigenziali attribuite  dall'azienda,  nell'ambito  della  posizione
ricoperta  e  della  competenza  professionale  posseduta   e   della
disciplina  di  appartenenza,  con  impegno  orario  contrattualmente
definito". 
    Il comma  4,  dell'art.  15-quater,  cosi'  come  modificato  dal
decreto legge 29 marzo 2004, n.  81,  convertito  coli  modificazioni
dalla legge  26  maggio  2004,  n.  138,  ha,  inoltre,  previsto  la
possibilita', per i dirigenti medici, di optare per  il  rapporto  di
lavoro non esclusivo con il Ssn, mediante  richiesta  da  presentarsi
entro il 30 novembre di ciascun anno. 
    L'art. 1, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come modificato  dal
decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha, poi, demandato alle  Regioni
il compito  di  assumere  le  iniziative  piu'  idonee  alloscopo  di
individuare  gli  spazi  per  l'esercizio  della  libera  professione
intramuraria e  di  realizzare  gli  interventi  di  ristrutturazione
edilizia necessari per renderli disponibili. 
    2) L'art. 1, comma 1, della legge regionale Liguria n. 6/2014: 
      a) L'excursus normativo di cui al precedente punto 1) evidenzia
come il legislatore  statale  abbia  disciplinato  l'esercizio  della
libera   professione   intramuraria   quale   specificita'   prevista
esclusivamente per i dirigenti medici e i medici dipendenti del Ssn e
solo  a  particolari  condizioni,  al  fine   di   salvaguardare   un
equilibrato   rapporto   tra   attivita'   istituzionale   e   libero
professionale. 
    A maggior evidenza dell'assunto, giova ricordare come  l'art.  4,
comma 7, della legge n. 412/1991  abbia  improntato  il  rapporto  di
lavoro del personale medico con il Ssn ai principi  dell'esclusivita'
e dell'incompatibilita' con altro rapporto di lavoro dipendente,  con
altro rapporto  di  natura  convenzionale  con  il  Ssn  nonche'  con
l'esercizio di altra attivita' o con la titolarita' o  partecipazione
di quote di imprese che possano determinare un conflitto di interessi
con il Ssn. 
    La necessita'  di  conformare  ai  suddetti  principi  il  libero
esercizio della professione e' palesata dall'art. 15-quinquies, comma
3,  del  decreto  legislativo  n.  502/1991,  il  quale  dispone  che
l'attivita' libero professionale intramuraria non comporti un  volume
di  prestazioni  superiore  a  quello  assicurato   per   l'attivita'
istituzionale. Pertanto, la libera professione medica intra moenia e'
soggetta a verifica da parte di appositi organismi  con  possibilita'
di penalizzazioni (anche consistenti nella  sospensione  del  diritto
all'esercizio dell'attivita' intra moenia) in caso di violazione  del
suindicato limite. 
    Medesima esigenza di contemperamento dei  principi  in  esame  si
rinviene nell'art. 22-bis, comma 4, del decreto legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4  agosto  2006,  n.
248, che ha affidato  alle  Regioni  i  controlli  sullo  svolgimento
dell'attivita'  libero  professionale  intramuraria   dei   dirigenti
medici, con la possibilita' di esercizio, da parte delle stesse,  di,
interventi sostitutivi, "al fine di garantire il corretto  equilibrio
tra  attivita'   istituzionale   e   attivita'   libero-professionale
intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le  liste
di attesa". 
    E',  pertanto,  evidente  come  l'esercizio   della   professione
sanitaria  intra  moenia  costituisca   una   deroga   al   principio
dell'esclusivita' del rapporto di lavoro con il Ssn,  la  quale  puo'
giustificarsi solo alla luce  di  un  equilibrato  bilanciamento  tra
l'interesse allo svolgimento dell'attivita'  libero  professionale  e
quello  dello  Stato  a  garantire  l'imparzialita',  l'efficacia   e
l'efficienza delle funzioni preordinate alla tutela della salute. 
    Tale opera  di  contemperamento  necessariamente  presuppone  una
disciplina uniforme su tutto  il  territorio  nazionale,  laddove  lo
stesso sarebbe  inevitabilmente  frustrato  dall'adozione,  da  parte
delle regioni, di norme differenziate. 
    Ne deriva che i soggetti che possono  svolgere  attivita'  libero
professionale devono essere individuati  con  disciplina  uniforme  a
livello nazionale, essendo tale  profilo  soggettivo  espressione  di
principi fondamentali stabiliti dal legislatore nell'esercizio  delle
proprie competenze legislative. 
    La disciplina della libera professione sanitaria intramuraria e',
infatti, riconducibile, per pacifica giurisprudenza di codesta Ecc.ma
Corte (sentenze 11 dicembre 2013, n. 301; 14 novembre 2008, n. 371; 5
maggio 2006, n. 186), alla materia  concorrente  della  tutela  della
salute di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    L'individuazione dei profili soggettivi e, dunque,  dei  soggetti
abilitati  all'esercizio   dell'attivita'   intramuraria   certamente
costituisce  esercizio  della   competenza   statale   in   tema   di
enunciazione dei principi fondamentali in  materia  di  tutela  della
salute. 
    Tale assunto e' desumibile,  innanzitutto,  dal  tenore  testuale
dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992,  in  base
al quale le disposizioni  del  detto  decreto  (quindi  anche  l'art.
15-quinquies che, come si e' detto sopra, disciplina  aspetti,  anche
soggettivi, della  libera  professione  intra  moenia)  costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. 
    Alla  medesima  conclusione  conduce  l'analisi   del   contenuto
normativo delle disposizioni legislative indicate al punto 1),  dalle
quali si evince come il legislatore nazionale abbia inteso creare  un
organico sistema di  esercizio  dell'attivita'  libero  professionale
intramuraria incentrato sulle  figure  del  dirigente  medico  e  del
medico dipendente del Ssn. 
    Si veda, in proposito, come codesta Ecc.ma Corte abbia  affermato
(sentenza 23 febbraio 2007, n. 50) che  "se  si  sposta  l'attenzione
alla valutazione sul piano sostanziale della natura  di  principio  o
meno   delle   disposizioni   relative    alla    disciplina    delle
caratteristiche del lavoro dei dirigenti sanitari ed  in  particolare
del loro rapporto di esclusivita' con l'amministrazione sanitaria  da
cui dipendono, non puo' negarsi  che  queste  disposizioni  (pur  nel
tempo varie volte mutate  dal  legislatore:  la  fondamentalita'  dei
principi peraltro deriva dalla volonta' in tal senso del  legislatore
e non dalla eventuale mutazione nel tempo della volonta' dei  diversi
legislatori) rappresentano un elemento  fra  i  piu'  caratterizzanti
nella disciplina del rapporto fra personale sanitario ed  utenti  del
servizio sanitario, nonche' della  stessa  organizzazione  sanitaria.
D'altra parte questa Corte ha avuto gia' occasione di  affermare  che
le innovazioni introdotte dall'art. 13, del  decreto  legislativo  n.
229 del 1999 «realizzano una nuova  organica  disciplina  dell'intera
materia» (sentenza n. 63 del 2000) e che le  ulteriori  modificazioni
introdotte dal decreto-legge n. 81 del 2004, quale  convertito  dalla
legge n. 138 del 2004, costituiscono rinnovato esercizio  del  potere
legislativo statale di determinazione dei principi fondamentali della
materia (sentenza n. 181 del 2006)". 
    L'individuazione   dei   soggetti   ammessi   allo    svolgimento
dell'attivita' intra moenia certamente integra l'esercizio dell'opera
di equilibrato contemperamento tra attivita' istituzionale  e  libero
professionale la  quale,  a  sua  volta,  costituisce  manifestazione
dell'attivita' di ricognizione dei principi fondamentali  in  materia
di tutela della salute che la  Costituzione  riserva  al  legislatore
statale e che, necessariamente, devono essere uniformi per  l'interno
territorio nazionale. 
    Infatti, la valutazione in merito  alle  categorie  professionali
cui deve riconoscersi la possibilita' di  svolgere  libera  attivita'
intramuraria non e' certo neutrale rispetto all'esposta  esigenza  di
conservazione di  un  equilibro  fra  le  opposte  istanze  -  libero
esercizio della professione ed esclusivita' del rapporto con il Ssn -
a sua volta strumentale alla tutela della salute, potendo,  pertanto,
da detta valutazione derivare la prevalenza di un interesse in  danno
dell'altro. 
    In proposito,  va  osservato  come  codesta  Ecc.ma  Corte  abbia
affermato  (sentenza  50/2007)  che  la  disciplina  in  materia   di
personale di cui al ruolo dei dirigenti sanitari ex legge n. 502/1992
riguardi "le caratteristiche fondamentali delle articolazioni  locali
del   Servizio   sanitario   nazionale   quale   disciplinato   dalla
legislazione nazionale e che per questa parte  vincola  espressamente
le stesse Regioni a statuto speciale e le Province autonome". 
    Codesta Ecc.ma Corte ha, altresi', sostenuto che "la «facolta' di
scelta tra i due regimi di lavoro dei dirigenti sanitari (esclusivo e
non  esclusivo)»,  e'  essa  stessa  «espressione  di  un   principio
fondamentale, volto a garantire una tendenziale  uniformita'  tra  le
diverse legislazioni ed i sistemi  sanitari  delle  Regioni  e  delle
Province autonome in ordine ad un profilo qualificante  del  rapporto
tra sanita' ed utenti. Ne consegue,  pertanto,  che  e'  destinata  a
partecipare di questo stesso  carattere  di  normativa  di  principio
anche quella volta ad assicurare che non resti priva di  conseguenze,
in termini di concrete  possibilita'  di  svolgimento  dell'attivita'
libero professionale intramuraria, l'opzione compiuta  dal  sanitario
in favore del rapporto di lavoro esclusivo.»" - (sentenza 371/2008). 
    Se, pertanto, la disciplina del rapporto di lavoro dei  dirigenti
sanitari e della facolta' di scelta degli stessi tra  diversi  regimi
di impiego integra la ricognizione, da parte del legislatore statale,
di principi fondamentali in tema di tutela della salute, ne  consegue
come la stessa conclusione debba ritenersi anche rispetto alla ancora
piu' generale valutazione circa le categorie professionali in  regime
di esclusivita'  da  ammettere  all'esercizio  dell'attivita'  libero
professionale intra moenia. 
    Coerentemente con tale assetto, l'accesso del  personale  di  cui
alla legge n. 251/2000 e' consentito dalla  legislazione  statale  in
relazione alla sola intra moenia d'equipe. 
    Le norme di cui all'art. 1, comma 1,  della  legge  regionale  n.
6/2014 appaiono,  pertanto,  manifestamente  illegittime  in  quanto,
permettendo  l'esercizio  di  attivita'  libero  professionale  intra
moenia da  parte  del  personale  di  cui  alla  legge  n.  251/2000,
disciplinano un profilo - quello soggettivo -  attinente  a  principi
fondamentali, in tema di tutela della salute, la  cui  individuazione
e' invece costituzionalmente riservata al legislatore statale. 
    b) L'illegittimita' dell'art. 1, comma 1, della  legge  regionale
in epigrafe, e', altresi',  evidente  laddove  si  consideri  che  lo
stesso  permette  al  personale  sanitario  non  medico   l'esercizio
dell'attivita' libero  professionale  anche  "in  forma  intramuraria
allargata, presso  le  Aziende  sanitarie  locali,  gli  Istituti  di
ricovero e cura a carattere  scientifico  IRCCS)  e  gli  altri  enti
equiparati". 
    Come si e' detto al precedente punto 1), l'art. 1, della legge n.
120/2007, modificata dal d.l. 158/2012, ha previsto  che  le  Regioni
assumano le iniziative piu' idonee per assicurare gli  interventi  di
ristrutturazione edilizia degli  spazi  da  destinarsi  all'attivita'
libero professionale intramuraria. 
    Occorre sottolineare come il comma 2 stabilisca che l'adozione di
tali iniziative avvenga entro il 31 dicembre 2012 e  che  le  Regioni
adottino le misure le  misure  idonee  ad  assicurare  il  definitivo
passaggio   al   regime   ordinario   del   sistema    dell'attivita'
libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria e medica. 
    Le disposizioni legislative statali in commento hanno,  pertanto,
previsto che le Regioni concorrano alla realizzazione di un  organico
rnodello di esercizio della professione  sanitaria  intramuraria,  in
base  al  quale  sono  le  aziende  sanitarie  locali,   le   aziende
ospedaliere,  le  aziende   ospedaliere   universitarie   nonche'   i
policlinici  universitari  a  gestione  diretta  e  gli  Istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico ad individuare gli  spazi  da
destinarsi all'attivita' libero professionale intra moenia (comma 4). 
    Nella suddetta sede, il legislatore statale ha, inoltre, previsto
che, "ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessita' e nel  limite
delle  risorse  disponibili",  le  Regioni  autorizzino  le   aziende
sanitarie ad  acquisire,  tramite  acquisto  o  locazione,  spazi  da
destinarsi alla  libera  professione  intramuraria  presso  strutture
sanitarie autorizzate non accreditate, nonche' tramite la stipula  di
convenzioni con altri soggetti pubblici. 
    Si noti che i detti spazi, secondo il comma 4, dell'art. 1, della
legge n. 120/2007, debbano corrispondere a criteri di  congruita'  ed
idoneita' per l'esercizio della libera professione sanitaria. 
    Il legislatore  statale  ha,  pertanto,  previsto  che  siano  le
strutture sanitarie a  rendere  possibile  l'esercizio  di  attivita'
libero professionale  intrarnuraria  attraverso  l'individuazione  di
appositi spazi per l'erogazione di prestazioni in ordinario regime di
intra moenia, solo in via residuale  -  e  previa  autorizzazione  da
parte  della  Regione  -  potendosi  ricorrere  alla   locazione   od
all'acquisto di spazi  presso  altre  strutture  sanitarie  od  altri
soggetti pubblici. 
    Al contrario, l'art. 1, comma 1, della  legge  regionale  prevede
che  il  personale  non  medico   eserciti   attivita'   intramuraria
"allargata" ad  altre  strutture  sanitarie,  diverse  da  quella  di
appartenenza, contravvenendo  all'organico  modello  configurato  dal
legislatore statale nei suoi principi fondamentali. 
    In base alle prescrizioni dell'art. 1, della legge  n.  120/2007,
infatti, e' la stessa struttura di appartenenza  ad  individuare  gli
spazi da assegnarsi all'attivita' intra moenia ordinaria,  senza  che
si  renda  necessario  il  ricorso  all'intra  moenia  "allargata"  o
all'extra moenia. 
    L'art. 1, comma 1, della legge regionale  in  epigrafe  contiene,
pertanto,  disposizioni  in   palese   contrasto   con   i   principi
fondamentali stabiliti dalla legge statale in tema  di  tutela  della
salute. 
    In proposito, codesta Ecc.ma Corte ha avuto modo di affermare che
"secondo  la  giurisprudenza  di  questa  Corte,  nelle  materie   di
competenza ripartita e' da ritenere vincolante anche ogni  previsione
che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, «e' da  considerare
per la finalita' perseguita, in "rapporto  di  coessenzialita'  e  di
necessaria integrazione" con le  norme  principio  che  connotano  il
settore» (ex plurimis sentenza n.  437  del  2005).  Con  particolare
riferimento  alla  disciplina  degli  spazi  per  l'esercizio   della
professione medica intramuraria che qui rileva, occorre ribadire  che
e' destinata a partecipare di questo stesso carattere di normativa di
principio anche quella volta ad assicurare che  non  resti  priva  di
conseguenze, in  termini  di  concrete  possibilita'  di  svolgimento
dell'attivita' libero professionale intramuraria, l'opzione  compiuta
dal sanitario in favore del rapporto di lavoro  esclusivo"  (sentenza
301/2013). 
    Anche in base a tali considerazioni, deve,  pertanto,  sostenersi
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  1,  della  legge
regionale n. 6/2014  per  violazione  dei  principi  fondamentali  in
materia di tutela della salute individuati dalla  legge  statale,  ex
art. 117, comma 3 della Costituzione. 
    3) Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  commi  2  e  3,
dell'art. 2 e dell'art. 3, della legge regionale n. 6/2014. 
    L'art. 1, commi 2 e 3, l'art. 2 e l'art. 3, della legge regionale
n. 6/2014 appaiono inscindibilmente connessi con l'art. 1,  comma  1;
se ne eccepisce, pertanto, l'illegittimita' per i medesimi motivi  di
cui ai precedenti punti 1) e 2). 
    Per tutte le esposte ragioni, il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, ut supra rappresentato e difeso, 
 
                              Conclude 
 
    Per l'accoglimento del presente  ricorso  e  per  la  conseguente
dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  delle  norme  della
legge regionale in esso denunciato. 
      Roma, 31 maggio 2014 
 
                L'Avvocato dello Stato: Diana Ranucci