AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Fastum Antidolorifico» (14A05019) 
(GU n.158 del 10-7-2014 - Suppl. Ordinario n. 54)

 
 
 
      Estratto determinazione V & A n. 1138 del 19 giugno 2014 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale:  Fastum
Antidolorifico, nella forma e confezione: «1% gel" tubo in AL da  100
g, in aggiunta alle confezioni gia' autorizzate,  alle  condizioni  e
con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.:  A.  Menarini  Industrie  Farmaceutiche  Riunite
s.r.l., via Sette Santi, n. 3, cap. 50131 - Firenze (Italia),  codice
fiscale 00395270481. 
    Confezione: «1% gel» tubo in AL da 100 g -  A.I.C.  n.  040657025
(in base 10) 16SS41 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: gel. 
    Composizione: 100 g di gel contengono: 
      principio attivo: Diclofenac Dietilammonio 1,16 g (pari a  1  g
di Diclofenac sodico). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «1% gel» tubo in AL da 100 g -  A.I.C.  n.  040657025
(in base 10) 16SS41 (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: «1% gel» tubo in AL da 100 g -  A.I.C.  n.  040657025
(in base 10) 16SS41 (in base 32). 
    OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.