AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Dermomycin Cort» (14A05035) 
(GU n.158 del 10-7-2014 - Suppl. Ordinario n. 54)

 
 
 
    Estratto determinazione V & A n. 1186/2014 del 18 giugno 2014 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione  in  commercio  del  medicinale:  DERMOMYCIN
CORT, nella forma e confezione: «0,03% + 2% crema» tubo in al da 30 g
in aggiunta alle confezioni gia' autorizzate, alle condizioni  e  con
le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Avantgarde S.p.a. con sede  legale  e  domicilio
fiscale in via Treviso, 4 - 00040 Pomezia  (Roma)  -  Codice  fiscale
03724830587. 
    Confezione: «0,03% + 2% crema» tubo in al da 30  g  -  A.I.C.  n.
022705040 (in base 10) 0PNWWJ (in base 32). 
    Forma farmaceutica: crema. 
    Composizione: 100 g di crema contengono: 
      principio attivo: triamcinolone benetonide (TBI) 0,03 g;  acido
fusidico 2 g. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: A.I.C. n. 022705040 - «0,03% + 2% crema» tubo  in  al
da 30 g. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: A.I.C. n. 022705040 - «0,03% + 2% crema» tubo  in  al
da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da   questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determinazione di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.