MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 luglio 2014 

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a  Denominazione  di
Origine Controllata e Garantita «Ruche'  di  Castagnole  Monferrato».
(14A05506) 
(GU n.165 del 18-7-2014)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi del predetto d.lgs. 8 aprile  2010,  n.
61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2010 con il quale e'  stata
riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita  dei
vini «Ruche' di Castagnole Monferrato»,  ed  e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti  con  i  quali
sono state apportate modifiche al citato disciplinare; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  novembre   2011   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,  paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118 vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della DOP «Ruche' di Castagnole Monferrato»; 
  Vista la domanda presentata per il tramite della regione  Piemonte,
nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del  D.M.  7  novembre
2012, e previo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  della  Regione
medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa
domanda,  su  istanza  del  Consorzio  tutela  vini  d'Asti   e   del
Monferrato,  intesa  ad  ottenere  la  modifica   dell'art.   8   del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine
Controllata  e   Garantita   «Ruche'   di   Castagnole   Monferrato»,
relativamente   ai   sistemi   di   chiusure   consentiti   per    il
confezionamento di detti vini; 
  Considerato che detta richiesta di  modifica  non  comporta  alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 1, lettera d), del Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e  che
pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica  la  procedura
semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7  novembre  2012,
art. 10, comma 8, conformemente alle  disposizioni  di  cui  all'art.
118-octodecies, paragrafo 3, lettera  a),  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007; 
  Visto il parere favorevole  della  Regione  Piemonte  sulla  citata
domanda; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 12 giugno 2014; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  modifica  dell'art.   8   del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine
Controllata «Ruche' di Castagnole  Monferrato»  in  conformita'  alla
citata proposta; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino DOP «Ruche' di Castagnole Monferrato» cosi' come  approvato  con
il citato d.m. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in
questione alla  Commissione  U.E.,  ad  aggiornamento  del  fascicolo
tecnico  inoltrato  alla  Commissione   U.E.   ai   sensi   dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007,
tramite  il  sistema  di  informazione  messo  a  disposizione  dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)
del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di
Origine Controllata e Garantita  «Ruche'  di  Castagnole  Monferrato»
consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla
previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater,  paragrafo  2,
del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il  D.M.
30 novembre 2011  richiamato  in  premessa,  e'  modificato  come  di
seguito indicato: 
    All'art. 8, di seguito al comma 1, e' inserito il seguente  comma
2: 
      «2.  Per  la  chiusura  delle  bottiglie  del  vino  Ruche'  di
Castagnole Monferrato e' previsto l'utilizzo dei dispositivi  ammessi
dalla vigente normativa in materia,  con  l'esclusione  del  tappo  a
corona e del tappo sintetico (o in plastica). 
      Per la chiusura delle bottiglie del vino Ruche'  di  Castagnole
Monferrato con la menzione "vigna" seguita dal relativo  toponimo  e'
consentito esclusivamente l'uso del tappo di sughero.» 
  2. La modifica al disciplinare consolidato  della  DOP  «Ruche'  di
Castagnole Monferrato», di cui al comma 1, sara'  inserita  sul  sito
internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e  IGP
- e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento  del
relativo fascicolo tecnico gia'  trasmesso  alla  stessa  Commissione
U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento
(CE)  n.  1234/2007,  nel  rispetto  delle  procedure  richiamate  in
premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 luglio 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto