Estratto determinazione V & A n. 1277 del 24 giugno 2014
Modifica stampati relativamente al medicinale: CLOZAPINA HEXAL.
Procedure: NL/H/325/001-003/II/031, NL/H/325/001-003/II/027,
NL/H/325/001-003/IB/024, NL/H/325/001-003/R/002.
Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.
Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto
(paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.5
e 8) e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.
Modifiche di natura formale editoriale. Rinnovo dell'autorizzazione
con validita' di 5 anni dalla data del rinnovo europeo, relativamente
al medicinale Clozapina Hexal , nelle forme e confezioni
sottoelencate:
036638017 - "25 mg" 20 compresse in blister PP/AL;
036638029 - "25 mg" 28 compresse in blister PP/AL;
036638031 - "25 mg" 30 compresse in blister PP/AL;
036638043 - "25 mg" 40 compresse in blister PP/AL;
036638056 - "25 mg" 50 compresse in blister PP/AL;
036638068 - "25 mg" 84 compresse in blister PP/AL;
036638070 - "25 mg" 98 compresse in blister PP/AL;
036638082 - "25 mg" 100 compresse in blister PP/AL;
036638094 - "25 mg" 10 x 50 compresse in blister PP/AL;
036638106 - "25 mg" 100 x 50 compresse in blister PP/AL;
036638118 - "25 mg" 20 compresse in blister PVC/AL;
036638120 - "25 mg" 28 compresse in blister PVC/AL;
036638132 - "25 mg" 30 compresse in blister PVC/AL;
036638144 - "25 mg" 40 compresse in blister PVC/AL;
036638157 - "25 mg" 50 compresse in blister PVC/AL;
036638169 - "25 mg" 84 compresse in blister PVC/AL;
036638171 - "25 mg" 98 compresse in blister PVC/AL;
036638183 - "25 mg" 100 compresse in blister PVC/AL;
036638195 - "25 mg" 10 x 50 compresse in blister PVC/AL;
036638207 - "25 mg" 100 x 50 compresse in blister PVC/AL;
036638219 - "100 mg" 20 compresse in blister PP/AL;
036638221 - "100 mg" 28 compresse in blister PP/AL;
036638233 - "100 mg" 30 compresse in blister PP/AL;
036638245 - "100 mg" 40 compresse in blister PP/AL;
036638258 - "100 mg" 50 compresse in blister PP/AL;
036638260 - "100 mg" 60 compresse in blister PP/AL;
036638272 - "100 mg" 84 compresse in blister PP/AL;
036638284 - "100 mg" 98 compresse in blister PP/AL;
036638296 - "100 mg" 100 compresse in blister PP/AL;
036638308 - "100 mg" 10 x 50 compresse in blister PP/AL;
036638310 - "100 mg" 100 x 50 compresse in blister PP/AL;
036638322 - "100 mg" 20 compresse in blister PVC/AL;
036638334 - "100 mg" 28 compresse in blister PVC/AL;
036638346 - "100 mg" 30 compresse in blister PVC/AL;
036638359 - "100 mg" 40 compresse in blister PVC/AL;
036638361 - "100 mg" 50 compresse in blister PVC/AL;
036638373 - "100 mg" 60 compresse in blister PVC/AL;
036638385 - "100 mg" 84 compresse in blister PVC/AL;
036638397 - "100 mg" 98 compresse in blister PVC/AL;
036638409 - "100 mg" 100 compresse in blister PVC/AL;
036638411 - "100 mg" 10 X 50 compresse in blister PVC/AL;
036638423 - "100 mg" 100 x 50 compresse in blister PVC/AL.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla
determinazione.
Stampati
1. Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente determinazione al riassunto delle
caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.
2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano,
anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende
avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni
normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in
virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del
riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di
riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora
coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del
medicinale generico.
Smaltimento scorte
Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui
all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a
decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente
determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.