MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 maggio 2014 

Recepimento  della   direttiva   di   esecuzione   2014/37/UE   della
Commissione,  del  27  febbraio  2014,  che  modifica  la   direttiva
91/671/CEE del Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture
di sicurezza e dei sistemi  di  ritenuta  per  bambini  nei  veicoli.
(14A05663) 
(GU n.169 del 23-7-2014)

 
 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto del Ministro per i  trasporti  19  novembre  1977,
contenente norme relative all'omologazione parziale CEE dei  tipi  di
veicoli a motore per quanto riguarda l'installazione delle cinture di
sicurezza  e  dei  sistemi  di  ritenuta  e   norme   relative   alla
omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta
dei veicoli a motore, che ha  recepito  la  direttiva  77/541/CEE  in
materia di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta dei  veicoli
a  motore,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario   alla   Gazzetta
Ufficiale n. 336 del 10 dicembre 1977, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 71 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,
«Nuovo codice della strada» che, ai commi 2, 3  e  4,  stabilisce  la
competenza del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  a
decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli  a
motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario; 
  Visto, altresi', l'art. 172  del  Nuovo  codice  della  strada,  in
materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi  di  ritenuta
per bambini a bordo dei veicoli; 
  Vista le  direttiva  91/671/CEE  del  16  dicembre  1991,  relativa
all'uso obbligatorio delle cinture di  sicurezza  e  dei  sistemi  di
ritenuta per bambini a bordo dei veicoli, le  cui  disposizioni  sono
state inserite nel citato art. 172; 
  Vista la direttiva 2003/20/CE dell'8 aprile 2003, recante modifiche
alla direttiva 91/671/CEE e recepita con decreto legislativo 13 marzo
2006, n. 150, che ha modificato il piu' volte richiamato art. 172; 
  Vista la direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione,  del
27 febbraio 2014, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio,
relativa all'uso  obbligatorio  delle  cinture  di  sicurezza  e  dei
sistemi  di  ritenuta  per  bambini  nei  veicoli,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L59 del 28 febbraio 2014; 
  Visto l'art. 229 del Nuovo  codice  della  strada,  recante  «Nuovo
Codice della  Strada»  che  delega  i  Ministri  della  Repubblica  a
recepire con proprio decreto, secondo le competenze loro  attribuite,
le direttive comunitarie concernenti le  materie  disciplinate  dallo
stesso codice; 
 
                               Adotta 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Caratteristiche dei sistemi di ritenuta dei bambini 
 
  1. I sistemi di ritenuta per bambini utilizzati a bordo dei veicoli
delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed  N3,  devono  essere  omologati
conformemente al: 
    a) regolamento UNECE 44/03  o  al  decreto  del  Ministro  per  i
trasporti  19  novembre  1977,   di   recepimento   della   direttiva
77/541/CEE, e successive modificazioni, oppure 
    b) al regolamento  UNECE  n.  129,  oppure  alle  loro  eventuali
successive modifiche. 
  2. Il sistema di ritenuta per bambini  deve  essere  installato  in
conformita' alle informazioni sul montaggio (ad esempio:  manuale  di
istruzioni, foglio illustrativo, pubblicazione  elettronica)  fornite
dal fabbricante, che precisano in quale  misura  e  su  che  tipi  di
veicolo  e'  possibile  utilizzare  tale  sistema  in  condizione  di
sicurezza. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 maggio 2014 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2014 
Ufficio controllo atti Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
registro n. 1, foglio n. 2567