GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 12 giugno 2014 

Modifica del «Codice  di  deontologia  e  di  buona  condotta  per  i
trattamenti di dati personali  per  scopi  statistici  e  di  ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico  nazionale»
- Allegato A3 al Codice in materia di protezione dei dati  personali.
(Delibera n. 296). (14A05747) 
(GU n.170 del 24-7-2014)

 
 
 
                             IL GARANTE 
                PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice),  con
particolare riferimento agli articoli 12, 106 e 108; 
  Visto  il  Codice  di  deontologia  e  di  buona  condotta  per   i
trattamenti di  dati  personali  a  scopi  statistici  e  di  ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico  nazionale,
Allegato A3 al Codice, adottato con Provvedimento del Garante  n.  13
del  31  luglio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 1° ottobre 2002, n. 230 (di seguito Codice di
deontologia); 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  recante  le
norme sul  Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica; 
  Visto il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 166,  recante  il  regolamento
sul riordino dell'Istituto nazionale di statistica; 
  Visto il  d.P.C.M.  28  aprile  2011,  recante  il  regolamento  di
organizzazione dell'Istat e modifiche al disegno organizzativo; 
  Visto l'art. 8-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre  2013,
n. 125, che ha disposto l'abrogazione dell'art. 6-bis, comma  2,  del
decreto legislativo n. 322 del 1989, in base al quale «nel  Programma
statistico nazionale sono illustrate le  finalita'  perseguite  e  le
garanzie previste dal presente decreto  e  dalla  legge  31  dicembre
1996, n. 675. Il Programma indica anche i dati di cui  agli  articoli
22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono
trattati e le modalita' di  trattamento.  Il  Programma  e'  adottato
sentito il Garante per la protezione dei dati personali»; 
  Viste le note con le quali l'Istituto nazionale di  statistica  (di
seguito Istat) ha proposto una modifica  del  Codice  di  deontologia
affinche',  anche  a  seguito  del  mutato  quadro  normativo   sopra
descritto,  il  «Programma  statistico  nazionale  (PSN)  continui  a
costituire la sede naturale per illustrare e comprendere, in un unico
atto, il sistema di garanzie previsto dalla vigente normativa in tema
di  trattamento  di  dati   personali   connessi   alle   rilevazioni
statistiche ufficiali» (note del 20 marzo 2014 prot. n. sp/217.2014 e
del 23 aprile 2014, prot. n. sp/298.2014); 
  Vista la nota del Ministero per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione  del  17  febbraio  2014,  (prot.  n.  113/14/  UL/P;
allegato n. 1 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat); 
  Visto l'estratto del verbale della  seduta  del  18  febbraio  2014
durante la quale il Consiglio dell'Istat ha approvato la proposta  di
modifica del Codice di deontologia e «di dare seguito  ai  successivi
passaggi   istituzionali   di   competenza   dell'Istituto   connessi
all'adozione delle modifiche del Codice di deontologia ai sensi e per
gli  effetti  di  cui  al  decreto  legislativo  196/2003  e  s.m.i.»
(allegato n. 2 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat); 
  Visto l'estratto del verbale della seduta del 27 febbraio 2014  del
Comitato di indirizzo e  coordinamento  dell'informazione  statistica
(di seguito Comstat) durante la quale e' stato deliberato  il  «pieno
assenso sotto il profilo tecnico» del Comstat stesso alla proposta di
modifica del Codice di deontologia avanzata dall'Istat (allegato n. 3
alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat); 
  Considerato che la predetta seduta del Comstat si  e'  svolta  alla
presenza di tutti i componenti  della  Commissione  per  la  garanzia
della qualita' dell'informazione statistica (di seguito Commissione),
appositamente invitati dal Presidente del Comstat in  attesa  che  la
Commissione proceda all'insediamento  e  all'individuazione  del  suo
Presidente; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore la dott.ssa Augusta Iannini; 
 
                              Premesso 
 
  L'Istat ha avanzato al Garante la proposta di inserire  nel  Codice
di deontologia un nuovo articolo 4-bis, in base al quale  si  preveda
che «nel Programma statistico nazionale sono illustrate le  finalita'
perseguite e le garanzie previste dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322
e dal decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  e  dal  presente
codice deontologico. Il Programma  indica  altresi'  i  dati  di  cui
all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati  e  le
modalita' di trattamento. Il Programma e' adottato,  con  riferimento
ai dati personali, sensibili e giudiziari, sentito il Garante per  la
protezione dei dati personali, ai sensi  dell'art.  154  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196» (nota del 20 marzo 2014, prot. n.
sp/217.2014 e del 23 aprile 2014, prot. n. sp/298.2014). 
  Al riguardo, l'Istat ha rappresentato che l'esigenza di inserire il
citato articolo e' sorta a seguito della riforma normativa  apportata
dal  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101,   convertito   con
modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125 che,  all'art.  8-bis,
comma 1, lett. a), ha disposto l'abrogazione dell'art.  6-bis,  comma
2, del decreto legislativo n. 322 del 1989; tale disposizione prevede
che «nel Programma statistico nazionale sono illustrate le  finalita'
perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla  legge
31 dicembre 1996, n. 675. Il Programma indica anche  i  dati  di  cui
agli articoli 22 e 24 della medesima legge,  le  rilevazioni  per  le
quali i  dati  sono  trattati  e  le  modalita'  di  trattamento.  Il
Programma e' adottato sentito il Garante per la protezione  dei  dati
personali». 
  All'indomani  di  tale  riforma,  l'Istat  ha  «ritenuto  opportuno
avviare  una  serie  di  confronti   con   i   soggetti   interessati
dall'applicazione del suddetto articolo, all'esito delle quali si  e'
convenuto sulla necessita'  che  il  Programma  statistico  nazionale
(PSN) continui  a  costituire  la  sede  naturale  per  illustrare  e
comprendere, in un unico atto, il sistema di garanzie previsto  dalla
vigente normativa in tema di trattamento di dati  personali  connessi
alle rilevazioni statistiche ufficiali»  (nota  del  23  aprile  2014
dell'Istat). 
  In particolare, con  riferimento  alla  proposta  di  inserire  nel
Codice di deontologia  una  disposizione  sostanzialmente  analoga  a
quella di recente abrogata, l'Istat ha precisato  che  «il  permanere
nell'ambito del quadro  normativo  applicabile  di  una  disposizione
avente  tali  obiettivi  consentirebbe,  infatti,  di  continuare   a
mantenere l'organicita' del sistema di garanzie gia' assicurato dalla
normativa previgente e, al contempo, di continuare a riconoscere  nel
PSN un'opportunita' di semplificazione, coerente  con  la  ratio  dei
recenti interventi normativi rispetto all'assolvimento degli obblighi
altrimenti previsti dal decreto  legislativo  196/2003,  in  capo  ai
singoli  titolari  dei  trattamenti»  (nota  del   23   aprile   2014
dell'Istat). 
  L'Istat ha ritenuto opportuno condividere preventivamente anche con
il Garante, nell'ambito di uno specifico confronto  tecnico  tenutosi
in data 17 dicembre 2013, l'esigenza di mantenere  l'organicita'  del
sistema di garanzie in tema di  trattamento  di  dati  personali,  in
particolare sensibili e giudiziari, prospettando la possibilita'  che
fosse il Codice di deontologia «la sede piu' opportuna»  nella  quale
specificare tale quadro di garanzie. 
  La richiamata proposta di integrazione del Codice di deontologia e'
stata, quindi, sottoposta dall'Istat al  Ministero  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione che, nel  rappresentare  di  non
avere osservazioni da formulare al  riguardo,  ha  tuttavia  ritenuto
opportuno che la stessa fosse «condivisa» con il  Comstat  e  con  il
Garante per la protezione dei dati personali (allegato n. 1 alla nota
del 23 aprile 2014 dell'Istat). 
  Successivamente, il  Consiglio  dell'Istat,  nella  seduta  del  18
febbraio 2014, ha quindi  deliberato  la  proposta  di  modifica  del
Codice di deontologia, nei  termini  sopra  richiamati,  e  di  «dare
seguito ai successivi  passaggi  istituzionali  di  competenza  (...)
connessi  all'adozione  delle  modifiche  del  suddetto   Codice   di
deontologia» coinvolgendo, per i profili di relativa  competenza,  «i
soggetti  interessati  all'applicazione  della  suddetta   normativa»
(allegato n. 2 alla nota del 23 aprile 2014 dell'Istat). 
  L'Istat  ha,  quindi,  acquisito  i  pareri  del  Comstat  e  della
Commissione (art. 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989 e art. 3
del d.P.R. n. 166 del 2010; art.  5,  comma  1,  d.P.C.M.  28  aprile
2011). 
  Nel corso  della  seduta  del  27  febbraio  2014,  il  Comstat  ha
deliberato il «pieno assenso, sotto il profilo tecnico alla  proposta
di modifica del Codice di deontologia  e  di  buona  condotta  per  i
trattamenti di dati personali e  di  ricerca  scientifica  effettuati
nell'ambito del sistema statistico nazionale». La citata seduta si e'
svolta  alla  presenza  di  tutti  i  componenti  della   Commissione
appositamente invitati dal Presidente del Comstat, in attesa  che  la
predetta Commissione proceda  all'insediamento  e  all'individuazione
del suo Presidente (allegato n.  3  alla  nota  del  23  aprile  2014
dell'Istat). 
  Come anticipato, l'Istat, allegando tutta la  documentazione  sopra
richiamata ed alla luce delle considerazione  sopra  evidenziate  ha,
quindi, avanzato al Garante la proposta di  inserire  nel  Codice  di
deontologia il richiamato articolo 4-bis. 
 
                               Osserva 
 
  Il  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito   con
modificazioni  in  legge  30  ottobre  2013,  n.  125   ha   disposto
l'abrogazione dell'art. 6-bis, comma 2, del decreto  legislativo  322
del 1989, a tenore del quale «nel Programma statistico nazionale sono
illustrate  le  finalita'  perseguite  e  le  garanzie  previste  dal
presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il Programma
indica anche i dati di cui agli  articoli  22  e  24  della  medesima
legge, le rilevazioni  per  le  quali  i  dati  sono  trattati  e  le
modalita' di trattamento. Il Programma e' adottato sentito il Garante
per la protezione dei dati personali» (art.  8-bis,  comma  1,  lett.
a)). 
  Sulla  base  di  tale   abrogata   disposizione,   l'Istat,   prima
dell'adozione  dei  PSN,  ha  acquisito  annualmente  il  parere  del
Garante, apportando ai Programmi stessi, ove necessario, le opportune
modifiche   indicate   dall'Autorita'   affinche'   nell'ambito   dei
trattamenti  di  dati  personali,  anche  sensibili   e   giudiziari,
effettuati per finalita' statistiche ivi descritti fosse garantito il
piu'  elevato  livello  di  tutela  dei   diritti,   delle   liberta'
fondamentali e della  dignita'  degli  interessati,  con  particolare
riferimento alla loro riservatezza, identita' personale e al  diritto
alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice). 
  Inoltre, come  piu'  volte  evidenziato  nell'ambito  degli  stessi
programmi  sottoposti  all'Autorita',  il  rispetto  della  procedura
prevista dall'abrogato art. 6-bis, comma 2, del  decreto  legislativo
n. 322 del 1989, costituiva anche idoneo presupposto di  legittimita'
per  il  trattamento  di  dati  sensibili  e  giudiziari   effettuato
nell'ambito dei lavori statistici previsti dal PSN, alternativo  alle
regole generali poste del Codice per il trattamento di tali categorie
di dati personali (artt. 20-22 del Codice). 
  Cio'  premesso,  l'Istat,  istituzionalmente  tenuto  a  provvedere
all'esecuzione delle rilevazioni statistiche previste nel  PSN  (art.
15, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 322 del 1989) ha  ritenuto  opportuno
valutare delle possibili soluzioni interpretative delle norme vigenti
al fine, in particolare,  di  «conseguire  l'obiettivo  di  mantenere
l'organicita' del sistema di garanzie in tema di trattamento di  dati
personali, sensibili  e  giudiziari,  gia'  assicurato»  prima  della
richiamata riforma normativa «e al contempo di  specificare  elementi
di semplificazione coerenti  con  la  ratio  dei  recenti  interventi
normativi, in analogia con quanto previsto dall'abrogato art.  6-bis,
comma 2, del d.lgs. n. 322/1989» (allegato n.  2  alla  nota  del  23
aprile 2014 dell'Istat). 
  L'Istat ha, quindi, ritenuto che il  Codice  di  deontologia  e  di
buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici
e  di  ricerca  scientifica  effettuati   nell'ambito   del   Sistema
statistico nazionale, Allegato A3 al Codice, fosse la sede idonea per
approntare tale quadro di  garanzie,  cio'  tenuto,  in  particolare,
conto di quanto disposto dagli articoli 106 e 108 del Codice, in base
ai quali il trattamento di dati personali da parte  di  soggetti  che
fanno parte del Sistema statistico  nazionale  e'  disciplinato,  tra
l'altro, anche dal Codice di deontologia  del  quale  il  Garante  ha
promosso l'adozione. 
  L'Istat ha quindi, preliminarmente condiviso  tale  avviso  con  il
Garante nel corso di uno specifico incontro tecnico  tenutosi  il  17
dicembre 2013. 
  Da ultimo, l'Istat con le richiamate note del 20  marzo  e  del  23
aprile 2014, e producendo in allegato i citati pareri  del  Ministero
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del  Comstat  e
della Commissione ha, quindi, avanzato al  Garante,  la  proposta  di
inserire nel Codice di deontologia un nuovo articolo 4-bis,  in  base
al quale «nel  Programma  statistico  nazionale  sono  illustrate  le
finalita' perseguite e le garanzie previste dal decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 e dal d.lgs. 30 giugno  2003,  n.  196  e  dal
presente codice deontologico. Il Programma indica altresi' i dati  di
cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati
e  le  modalita'  di  trattamento.  Il  Programma  e'  adottato,  con
riferimento ai dati personali, sensibili  e  giudiziari,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art.  154
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». 
  Al riguardo, l'Istat ha evidenziato di ritenere  opportuno  che  il
PSN  continui  a  costituire  la  sede  nella  quale   illustrare   e
comprendere  il  complesso  sistema  di  garanzie   predisposto,   in
relazione ai trattamenti di dati personali, in particolare, sensibili
e giudiziari, connessi alle rilevazioni statistiche ufficiali. 
  Con riferimento  a  tale  esigenza,  si  ritiene  condivisibile  la
necessita' rappresentata dall'Istat di  salvaguardare  "l'organicita'
del sistema di garanzie in tema di  trattamento  di  dati  personali"
effettuato per finalita' statistiche nell'ambito del PSN. 
  In tale quadro, si prende atto dei pareri favorevoli alla  proposta
di modifica del Codice  di  deontologia  in  esame  espressi,  per  i
profili di relativa competenza,  dal  Comstat  e  della  Commissione,
soggetti che, insieme all'Istat, sovraintendono all'adozione del  PSN
(art. 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989 e art. 3 del  d.P.R.
n. 166 del 2010). La Commissione, inoltre, contribuisce alla corretta
applicazione delle disposizioni del Codice di deontologia  segnalando
al Garante i casi di inosservanza (art. 9 del Codice di deontologia). 
  Al riguardo, considerati i ruoli del Comstat, della  Commissione  e
dell'Istat in relazione all'adozione  del  PSN,  si  ritiene  che  la
proposta  di  modifica  del  Codice  di  deontologia  in  esame   sia
condivisa, nel rispetto  del  principio  di  rappresentativita',  dai
soggetti  maggiormente  interessati  nella  predisposizione  del  PSN
(art.12 del Codice; artt. 12, comma 1, lett. c), 13, comma 3,  e  15,
comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo n. 322 del 1989;  art.
5, comma 1, d.P.C.M. 28 aprile 2011; art. 3, comma 6, del  d.P.R.  n.
166 del 2010). 
  Nel merito, si ritiene, in primo luogo, che la prospettata modifica
del Codice di deontologia, in base alla quale, in particolare, il PSN
deve essere adottato sentito preventivamente il Garante in  relazione
alle rilevazioni statistiche che comportano il  trattamento  di  dati
personali, con specifico riferimento a quelli sensibili e giudiziari,
sia idonea a consentire al Garante di  poter  effettuare  -come,  per
altro, avvenuto fino alla recente riforma normativa sopra richiamata-
le valutazioni di competenza relative al rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento
alle modalita' ed alle garanzie previste per il trattamento dei  dati
sensibili e giudiziari (art. 22 del Codice). 
  In secondo luogo, si condivide  quanto  prospettato  dall'Istat  in
ordine  alla  possibilita'  che  il  Codice  di   deontologia   possa
rappresentare una sede idonea a comprendere la  norma  in  esame,  in
quanto  reca  la  disciplina  del  trattamento  di   dati   personali
effettuato dai  soggetti  che  fanno  parte  del  Sistema  statistico
nazionale, in particolare, per quanto  riguarda  il  trattamento  dei
dati  sensibili  e  giudiziari  indicati  nel  Programma   statistico
nazionale (artt. 106 e 108 del Codice). 
  Appare importante  rilevare  che  il  rispetto  delle  disposizioni
contenute nel Codice di deontologia costituisce condizione essenziale
per la liceita' del trattamento  dei  dati  personali  (art.  12  del
Codice). 
  Infine, nel prendersi atto  della  scelta  sistematica  prospettata
dall'Istat di aggiungere nel corpo del Codice di deontologia un nuovo
articolo 4-bis, il Garante ritiene  opportuno  che  lo  stesso  venga
rubricato «Trattamento di dati  personali,  sensibili  e  giudiziari,
nell'ambito del Programma statistico nazionale». 
 
                   Tutto cio' premesso Il Garante 
 
  Vista la proposta formulata  dall'Istat,  ai  sensi  dell'art.  12,
comma 2, del Codice dispone: 
    che venga aggiunto al Codice di deontologia e di  buona  condotta
per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico  nazionale,
Allegato A3 al Codice, adottato con Provvedimento del Garante  n.  13
del  31  luglio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana del 1° ottobre 2002,  n.  230,  l'articolo  4-bis
rubricato «Trattamento di dati  personali,  sensibili  e  giudiziari,
nell'ambito del Programma statistico nazionale», avente  il  seguente
contenuto: «Nel Programma statistico  nazionale  sono  illustrate  le
finalita' perseguite e le garanzie previste dal decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 e dal decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196 e dal presente codice deontologico. Il Programma indica  altresi'
i dati di cui all'art. 4,  comma  1,  lett.  d)  ed  e)  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le rilevazioni  per  le  quali  i
dati sono trattati e le modalita' di  trattamento.  Il  Programma  e'
adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili e  giudiziari,
sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  ai  sensi
dell'art. 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»; 
    la trasmissione di copia del presente provvedimento al  Ministero
della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
nonche'  al  Ministro  della  giustizia,  affinche'   tale   aggiunta
dell'articolo 4-bis al Codice di deontologia e di buona condotta  per
i trattamenti di dati personali per scopi  statistici  e  di  ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico  nazionale,
Allegato A3 al Codice, sia riportata con decreto nell'Allegato A3  al
Codice. 
      Roma, 12 giugno 2014 
 
                            Il Presidente 
                                Soro 
 
                       Il segretario generale 
                                Busia 
 
                             Il relatore 
                               Iannini