IL MINISTRO
del lavoro e delle politiche sociali
Visto l'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai
familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i
casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura
assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha
istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;
Visto che il medesimo articolo 1, comma 1187, ha previsto che con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale siano
definite le tipologie dei benefici concessi nonche' i requisiti e le
modalita' di accesso agli stessi;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
2 luglio 2007, con il quale sono state individuate le tipologie dei
benefici concessi e i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi
ai sensi dell'art.1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
Visto l'articolo 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'INAIL "eroga previo
trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del
lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre
2006, n. 296" e che " le somme eventualmente riversate all'entrata
del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione
realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del
lavoro della salute e delle politiche sociali";
Visto l'articolo 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'IPSEMA "eroga previo
trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del
lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 con riferimento agli infortuni nel settore marittimo" e
che " le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello
Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio
finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro della salute e delle politiche
sociali";
Visto il decreto del Ministro del lavoro della salute e delle
politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti,
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali il 3 dicembre 2008 registro n.6, foglio
147) con il quale si e' provveduto alla ridefinizione delle tipologie
dei benefici concessi, i requisiti e le modalita' di accesso agli
stessi;
Vista la circolare n. 5 del 26 marzo 2009, contenente le
indicazioni operative in merito ai requisiti e alle modalita' di
accesso alla prestazione prevista all'articolo 1, comma 1187, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
Visto lo stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2013
disponibile sul corrispondente capitolo di bilancio a tal fine
destinato, pari a €. 6.986.509,00;
Vista la nota n. 60104.21/03/2014.0001714 con la quale l'INAIL ha
trasmesso la stima della spesa, per l'esercizio finanziario 2013, per
l'erogazione della prestazione di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 19 novembre 2008 sopracitato;
Tenuto conto che occorre provvedere - cosi' come previsto al comma
2 dell'articolo 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali 19 novembre 2008 sopracitato - alla
determinazione per l'esercizio finanziario 2013 dell'importo delle
prestazioni in relazione alle risorse disponibili e alla numerosita'
degli aventi diritto per ciascun evento.
Decreta:
Articolo unico
1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalita' di
accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle
vittime di gravi infortuni sul lavoro con il decreto del ministro del
lavoro della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008
indicato in premessa, per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio
2013 ed il 31 dicembre 2013 l'importo della prestazione di cui
all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto 19 novembre 2008 e'
determinato secondo le seguenti quattro tipologie:
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| | | Importo per nucleo |
| Tipologia | N. superstiti | superstiti (euro) |
+===================+=====================+=====================+
| A | 1 | 4.550,00 |
+-------------------+---------------------+---------------------+
| B | 2 | 7.350,00 |
+-------------------+---------------------+---------------------+
| C | 3 | 10.150,00 |
+-------------------+---------------------+---------------------+
| D | Piu' di 3 | 15.750,00 |
+-------------------+---------------------+---------------------+
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 20 aprile 2014
Il Ministro: Poletti
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 2633