AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto  della  determina  V  &
A/826  del 5  maggio  2014,  recante   modifica   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale  per  uso  umano  «Xanax».
(14A06015) 
(GU n.175 del 30-7-2014)

 
 
 
      Estratto determinazione V & A n. 1476 del 15 luglio 2014 
 
      L'estratto della determinazione V & A/826 del  5  maggio  2014,
concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio per modifica
stampati del  medicinale  XANAX,  pubblicato  nel  S.O.  n.  42  alla
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4  giugno  2014,  e'  rettificato,  nei
termini che seguono: 
    laddove e' riportato: 
      «In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di  Bolzano,
anche  in  lingua  tedesca.  Il  Titolare  dell'A.I.C.  che   intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
      Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
      Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'  altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
      Il Titolare  dell'Autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche al Riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina  di
autorizzazione.». 
    Leggasi: 
      «In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di  Bolzano,
anche  in  lingua  tedesca.  Il  Titolare  dell'A.I.C.  che   intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
      Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
      Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'  altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
      Il Titolare  dell'Autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche al Riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina  di
autorizzazione.». 
    Entro e non oltre i sei mesi dalla pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente  determinazione  i
nuovi lotti del medicinale devono essere confezionati con  il  foglio
illustrativo e l'etichettatura aggiornati. 
    I lotti gia' prodotti possono essere mantenuti in commercio  fino
al 3 giugno 2014. 
    Successivamente a tale data, i lotti gia' prodotti possono essere
mantenuti in commercio fino alla  data  di  scadenza  del  medicinale
indicata in etichetta, previa fermo restando l'obbligo di consegna da
parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato,
ai sensi di quanto previsto  dall'art.  1,  commi  1,  2  e  3  della
determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente  «Criteri
per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle
scorte dei medicinali» n.  371  del  14  aprile  2014,  adottata,  in
attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo  n.  219/2006,  cosi'
come modificato dall'art. 44, comma 4-quinquies del decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti  per  il  rilancio
dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge  9  agosto
2013, n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,  n.
101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014. 
    La presente determinazione e' efficace dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Titolare   A.I.C.:   Pfizer   Italia   s.r.l.   (codice   fiscale
06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in  via  Isonzo,  71
- 04100 Latina (LT) Italia. 
    Disposizioni finali: La presente determinazione e'  efficace  dal
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata
alla  Societa'   titolare   dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio del medicinale.