PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 25 luglio 2014 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della regione Toscana nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della  situazione  di   criticita'   determinatasi   in   conseguenza
dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha  colpito  il  territorio
delle provincie  di  Lucca  e  Massa  Carrara.  (Ordinanza  n.  183).
(14A06054) 
(GU n.177 del 1-8-2014)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  26  giugno  2013,
con la quale e' stato dichiarato, per novanta  giorni,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha
colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  4  ottobre  2013,
con cui la durata della dichiarazione dello stato di emergenza di cui
alla delibera del 26 giugno 2013 e' stata estesa di ulteriori novanta
giorni; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre  2013,
con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 4,  della
delibera del Consiglio dei ministri  del  26  giugno  2013  e'  stato
integrato di 1,3 milioni di euro; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 dicembre  2013,
con cui la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata  prorogata
di centoventi giorni; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  18  aprile  2014,
con cui la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata  prorogata
di sessanta giorni; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  18  aprile  2014,
con cui, a fronte  della  richiesta  di  integrazione  delle  risorse
finanziarie pari a 21 milioni di euro, e'  stato  disposto  un  primo
stanziamento di 5 milioni di euro, a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'art. 1, comma 347, lettera c), della legge 27 dicembre  2013,  n.
147 per  l'avvio  degli  interventi  di  ripristino  di  strutture  e
infrastrutture danneggiate  e  messa  in  sicurezza  del  territorio,
oggetto di ricognizione ai sensi dell'art.  5,  comma  2,  lett.  d),
della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 102 del 5  luglio  2013  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti all'evento sismico  che  il  21  giugno
2013 ha colpito  il  territorio  delle  province  di  Lucca  e  Massa
Carrara»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 108 del 24 luglio 2013, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di
protezione civile relative all'evento sismico che il 21  giugno  2013
ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  129  del  22  novembre  2013  concernente  la  ricognizione   dei
fabbisogni per il ripristino delle strutture e  delle  infrastrutture
pubbliche e private  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti  dalle
attivita'  economiche  e  produttive,  dai  beni  culturali   e   dal
patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a
seguito dell'evento  sismico  che  ha  colpito  il  territorio  delle
province di Lucca e Massa Carrara il 21 giugno 2013; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  138  dell'8  gennaio  2014  concernente  «Ulteriori  disposizioni
urgenti di protezione civile relative all'evento sismico  che  il  21
giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa
Carrara.»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 168 del 19 maggio 2014 concernente «Ulteriori disposizioni urgenti
di protezione civile relative all'evento sismico  che  il  21  giugno
2013 ha colpito il  territorio  delle  provincie  di  Lucca  e  Massa
Carrara», con la quale, nelle more del  reperimento  delle  ulteriori
risorse  necessarie  per  la  realizzazione   degli   interventi   di
ripristino di strutture  e  infrastrutture  danneggiate  e  messa  in
sicurezza del territorio, sono state  disciplinate  le  modalita'  di
impiego dello stanziamento di 5 milioni di euro  di  cui  alla  sopra
citata delibera del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2014; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Toscana con nota del 18 giugno 2014; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  Toscana  e'  individuata   quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di  criticita'  determinatosi  nel  territorio  regionale  a
seguito dell'evento sismico che il  21  giugno  2013  ha  colpito  il
territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  dirigente  responsabile
del Settore «Sistema regionale di protezione  civile»  della  regione
Toscana  e'   individuato   quale   responsabile   delle   iniziative
finalizzate  al  definitivo  subentro  della  medesima  regione   nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati
alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a
porre    in    essere,    sulla     base     della     documentazione
amministrativo-contabile inerente  alla  gestione  commissariale,  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna, ivi comprese quelle di cui all'art. 2 dell'ordinanza  n.
102/2013 ed all'art. 1 dell'ordinanza n. 168/2014,  e  provvede  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 
  3.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  adozione  del  presente
provvedimento il Prof.  Giovanni  Menduni,  Commissario  delegato  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della  protezione  civile  n.  102/2013  provvede   ad   inviare   al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il dirigente responsabile  del  Settore  «Sistema  regionale  di
protezione  civile»  della  regione  Toscana,  che  opera  a   titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si avvale  delle  strutture  organizzative  della  medesima
Regione, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali  e  non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla  presente  ordinanza,  il  dirigente  responsabile  del  Settore
«Sistema  regionale  di  protezione  civile»  della  regione  Toscana
provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2  e
delle procedure amministrativo-contabili ad  essi  connessi,  con  le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale  n.  5769  aperta  ai
sensi dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 102/2013, che viene al medesimo  intestata
fino al 30 giugno  2015,  salvo  proroga  da  disporsi  con  apposito
provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita'
del  perdurare  della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il
cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di  avanzamento   degli
interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a   relazionare   al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale  il  dirigente
responsabile del Settore «Sistema  regionale  di  protezione  civile»
della regione  Toscana  puo'  predisporre  un  Piano  contenente  gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della
situazione  di  criticita',  da  realizzare  a  cura   dei   soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie  procedure  di  spesa.
Tale Piano deve essere sottoposto alla  preventiva  approvazione  del
Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la  rispondenza
alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della  regione  Toscana  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
rassegnazione al Fondo  della  Protezione  Civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente responsabile del  Settore  «Sistema  regionale  di
protezione civile» della regione Toscana, a  seguito  della  chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 luglio 2014 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli