AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DETERMINA 29 luglio 2014 

Problematiche  in  ordine  all'uso  della  cauzione   provvisoria   a
definitiva  (articoli  75  e  133  del  Codice).  (Determina  n.  1).
(14A06423) 
(GU n.188 del 14-8-2014)

 
 
   Nella   presente   determinazione   vengono   presentate    alcune
indicazioni  operative  per  il  superamento  di  talune   criticita'
riscontrate  dall'Autorita',  nell'ambito  della  propria   attivita'
istituzionale,  in  ordine   all'applicazione   dell'istituto   della
cauzione. 
1. Quadro normativo di riferimento. 
  Partendo dal dato normativo, in tema di  cauzioni,  l'art.  75  del
Codice stabilisce per gli appalti  di  lavori,  servizi  e  forniture
l'obbligo di corredare l'offerta  di  una  cauzione,  detta  cauzione
provvisoria, in misura pari al 2% dell'importo indicato nel bando  di
gara o nella lettera d'invito, il cui scopo e' quello di garantire la
serieta' e l'affidabilita' dell'offerta stessa. La norma in  commento
consente al partecipante di prestare a garanzia dell'offerta,  a  sua
scelta, garanzie reali e/o personali. La  cauzione  provvisoria  puo'
essere costituita, infatti, in contanti ovvero in titoli  del  debito
pubblico garantiti dallo Stato oppure sotto  forma  di  fideiussione.
Quest'ultima puo' essere bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  da
intermediari finanziari purche' questi siano  iscritti  nell'albo  di
cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di  rilascio  di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di  una
societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.  161  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (1) . 
  L'art. 113 del Codice disciplina invece la cauzione  definitiva  il
cui scopo e' garantire la corretta esecuzione dell'appalto, imponendo
all'esecutore  del  contratto  la  costituzione   di   una   garanzia
fideiussoria  pari  al  10%  dell'importo  contrattuale  con  cui  il
fideiussore si impegna a risarcire la stazione appaltante del mancato
o  inesatto  adempimento  del  contraente  (art.   113,   comma   5).
L'ammontare di questa cauzione deve essere pari al  10%  dell'importo
del contratto, ma puo' variare, nel caso vi  sia  un  ribasso  d'asta
superiore al 10%, in base ad  un  particolare  tipo  di  calcolo  che
consente di quantificare l'importo della cauzione alle condizioni  di
aggiudicazione, imponendo  all'aggiudicatario  che  ha  formulato  un
ingente ribasso d'asta  la  presentazione  di  garanzie  direttamente
proporzionate allo sconto praticato in sede di offerta. 
  La garanzia deve necessariamente essere  prestata  sotto  forma  di
fideiussione e «deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del  codice  civile,
nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante». 
  A sua volta, l'art. 113 richiama espressamente l'art. 75, comma  3,
il quale estende  l'ambito  dei  soggetti  che  possono  prestare  la
cauzione, oltre che a banche e ad imprese di assicurazioni,  a  tutti
gli intermediari finanziari  iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui
all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  che
svolgono in via esclusiva  o  prevalente  attivita'  di  rilascio  di
garanzie.   Tale   garanzia   fideiussoria   sara'   progressivamente
svincolata a  misura  dell'esecuzione  nel  limite  massimo  dell'80%
dell'iniziale  importo  garantito.  Lo  svincolo  del   residuo   20%
dell'iniziale importo garantito va effettuato secondo quanto previsto
dalla normativa vigente. Entrambi gli strumenti (cauzione provvisoria
e cauzione definitiva) sono indispensabili a  garantire  il  corretto
svolgersi della procedura concorsuale sicche' la mancata costituzione
della garanzia porta - in  modo  sostanzialmente  automatico  -  alla
perdita di effetti dell'aggiudicazione. 
  In particolare, per quanto concerne la cauzione provvisoria non  vi
e'  uniformita'  di  vedute  circa  la  possibilita'   di   applicare
l'istituto del soccorso istruttorio; al riguardo,  l'Autorita'  nella
Determinazione n. 4 del 10 ottobre  2012,  ha  affermato  che:  «piu'
complessa  appare  l'ipotesi  di  presentazione   di   una   cauzione
provvisoria   di   importo   deficitario,   giacche'   parte    della
giurisprudenza  ammette,  in  tal  caso,  l'esercizio  del   soccorso
istruttorio volto a fare integrare la garanzia.  Si  ritiene  che  la
questione  vada  ricondotta  ai  principi  generali  che   presiedono
l'applicazione  dell'art.  46,  comma  1,  del  Codice  in  tema   di
integrazione documentale,  ammissibile  solo  ove  non  incida  sulla
parita' di trattamento tra i  concorrenti  e,  quindi,  nel  caso  di
specie, in ipotesi di evidente errore formale». 
2. L'applicabilita' degli articoli 75 e 113 ai settori speciali. 
  Le disposizioni normative di cui agli articoli 75 e 113 del  Codice
in tema di cauzioni negli appalti pubblici, ai  sensi  dell'art.  206
del  medesimo  Codice,  non  rientrano  tra  le  norme   di   diretta
applicazione ai settori cd. «speciali». L'art. 206, infatti, effettua
una puntuale ricognizione delle norme applicabili a tali settori,  ed
essendo una norma di stretta interpretazione, il mancato  riferimento
espresso alle disposizioni in  materia  di  cauzioni  per  i  settori
ordinari comporta che soltanto  con  la  lex  specialis  di  gara  la
stazione  appaltante  possa  discrezionalmente  autovincolarsi   alla
specifica  normativa  soprarichiamata.  A  tale  proposito,   occorre
ricordare che quando si tratta di amministrazioni aggiudicatrici o di
organismi di diritto pubblico ex art. 3  del  Codice,  l'applicazione
del regime semplificato previsto dalla terza parte del Codice  stesso
e' strettamente condizionata alla circostanza che  essi  operino  nei
settori  definiti   «speciali».   Al   di   fuori   delle   attivita'
summenzionate, per  ogni  appalto  non  strumentalmente  connesso  al
settore specifico,  torna  applicabile  la  disciplina  di  carattere
generale (vd. Consiglio di Stato n.  2919/2011).  Viceversa,  per  le
imprese pubbliche che non rientrino nel  novero  dei  soggetti  sopra
indicati, l'Adunanza Plenaria n. 16/2011 ha definitivamente  chiarito
che esse sono tenute all'osservanza della  disciplina  degli  appalti
pubblici solo nei settori speciali. 
  Quando un'impresa pubblica o organismo di diritto  pubblico  attivi
nei settori speciali decidono di richiedere una cauzione, provvisoria
o definitiva, necessariamente devono trovare applicazione i  principi
stabiliti all'art. 2 del Codice, di cui gli articoli 75 e 113. 
  In questo senso, l'operazione di applicare «altre» regole  rispetto
a quelle  elencate  nell'art.  206  non  puo'  condurre  le  stazioni
appaltanti a dettare regole «piu'  severe  e  piu'  stringenti»  che,
anziche' semplificare e aprire la partecipazione limitino, di  fatto,
l'ambito partecipativo, vanificando la stessa  specialita'  per  come
intesa dal legislatore (Parere del Consiglio di Stato al  Codice  dei
contratti Sezione consultiva - Adunanza del 6 febbraio 2006). 
  L'art. 206, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici,  come  pure
l'art. 339, comma 2, del Regolamento (D.P.R  n.  207/2010),  consente
agli  enti  aggiudicatori   nei   settori   speciali   di   applicare
parzialmente   o   di   far   riferimento   ad   altre   disposizione
dell'ordinamento  giuridico   degli   appalti,   dandone   preventiva
comunicazione nella lex specialis, a patto  pero'  che  sussista  una
giusta proporzione tra dette «regole» e la natura, la complessita'  e
l'importanza dell'appalto, senza che ulteriori vincoli procedimentali
e   sostanziali   possano   ostacolare   la    massima    concorrenza
nell'affidamento. 
  In buona sostanza la  discrezionalita'  accordata  dal  legislatore
agli enti aggiudicatori che indicono  appalti  nei  settori  speciali
incontra necessariamente dei limiti, poiche' se da un  lato  consente
di gestire le procedure di gara in modo piu' elastico e semplificato,
dall'altro e' chiaro che tale discrezionalita'  deve  essere  gestita
secondo criteri non discriminatori, di  logicita'  e  ragionevolezza,
rispettando  il  principio   di   proporzionalita'   e   di   congrua
motivazione, rispettando altresi' i principi e le disposizioni comuni
a tutti gli appalti sia dei settori ordinari che di  quelli  speciali
per come definiti nell'art. 2, comma 1 del Codice. 
  Viceversa,  nel  contenuto  dei  bandi,  si  riscontra  una  prassi
largamente diffusa tra  le  stazioni  appaltanti  di  richiedere  dei
requisiti che potrebbero produrre discriminazioni tra  i  concorrenti
impedendo  un  corretto  svolgimento  delle  procedure.  Le  stazioni
appaltanti, infatti: 
    a) tendono a limitare la scelta dei soggetti garanti,  includendo
solo banche o banche e assicurazioni ed escludendo l'estensione  agli
intermediari finanziari iscritti negli appositi albi (ex art. 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  TUB)  tenuti  dalla
Banca d'Italia; (vd. par. 3); 
    b) richiedono il possesso di determinati livelli di rating,  come
assegnati dalle principali agenzie internazionali. (vd. par. 4). 
  Inoltre, le imprese di assicurazione contestano  la  previsione  di
richiedere che le garanzie siano prestate nella forma del  «contratto
autonomo di garanzia», ossia nei termini di garanzia da  escutersi  a
prima richiesta e senza eccezioni. (vd. par. 5) 
  Le imprese, soprattutto di dimensioni medio piccole,  lamentano  di
essere penalizzate dalle indicazioni operative sopra richiamate e dal
rifiuto, di fatto, delle imprese di  assicurazione  di  accettare  di
sottoscrivere un contratto autonomo di garanzia; cio' le porrebbe  in
una situazione di svantaggio nella  competizione  in  violazione  del
principio di ampia partecipazione alle procedure selettive. 
3. Sull'esclusione delle garanzie degli intermediari finanziari. 
  Gli intermediari finanziari sono stati definitivamente abilitati  a
prestare la garanzia di esecuzione del contratto  dalla  modifica  al
Codice introdotta dal decreto legislativo n. 113  del  2007  (secondo
decreto correttivo) (2) . 
  Tale novella, come ricordato, riguarda solo i  settori  ordinari  e
non ha integrato la disciplina dei settori speciali. Diverse stazioni
appaltanti, operanti nei settori  speciali,  adducendo  una  presunta
minore affidabilita' della categoria degli intermediari rispetto alle
banche ed alle imprese di assicurazione, hanno ritenuto cosi' di  non
inserirla nel novero dei potenziali garanti. 
  Nella valutazione del legislatore  riferita  ai  settori  ordinari,
invece, tale affidabilita' e' stata pienamente recuperata, in  quanto
l'operativita'  degli  intermediari  finanziari  e'   sottoposta   al
controllo di Banca d'Italia e a uno specifico assenso ministeriale. 
  Tra l'altro la Banca d'Italia ha segnalato un fenomeno «allarmante»
rappresentato  dalle  gravi  difficolta'  incontrate  dalle  stazioni
appaltanti, anche quelle attive nei settori ordinari, nell'escussione
della garanzia prestata da alcuni intermediari finanziari. Si  tratta
di rischi assunti da intermediari non commisurati alle loro strutture
patrimoniali ed organizzative, o anche da soggetti non autorizzati  a
svolgere tali attivita' in quanto non iscritti  nell'elenco  speciale
di cui al richiamato art. 106 del TUB, ne' assoggettati  a  vigilanza
prudenziale da parte di Banca d'Italia bensi' sottoposti a  forme  di
controllo piu' blande (confidi ex art. 155, c. 4  e  intermediari  ex
art. 106 TUB). 
  Per superare tali criticita'  appare  necessario  che  le  stazioni
appaltanti richiedano che,  nel  caso  del  ricorso  ad  intermediari
finanziari,  il  modulo  di   fideiussione   contenga   gli   estremi
dell'autorizzazione di cui all'art. 127, comma 3, del Regolamento (3)
. 
  D'altro canto, occorre considerare  che  la  normativa  vigente  in
materia e' contenuta nel decreto legislativo n. 141 del 2010 (TUB) di
recente modificato dal  decreto  legislativo  n.  169  del  2012.  La
riforma ha unificato l'elenco dei soggetti di cui all'art. 107 e sono
state potenziate le  misure  sanzionatorie  che  la  Banca  d'Italia,
nell'ambito della propria attivita' di vigilanza  sugli  intermediari
finanziari, e' facultata ad adottare. Il  nuovo  art.  108,  infatti,
prevede che  ciascun  intermediario  dovra'  strutturarsi  secondo  i
dettami del disposto di  cui  al  decreto  legislativo  n.  141/2010,
nonche' nel  rispetto  delle  disposizioni  attuative  che  la  Banca
d'Italia  e'  tenuta  ad  emanare  e  che  interessano  «il   governo
societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento  del  rischio
nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione  amministrativa  e
contabile, i controlli  interni  ed  i  sistemi  di  remunerazione  e
incentivazione nonche' l'informativa da  rendere  al  pubblico  sulle
predette materie». 
  Si deve quindi  ritenere  che  la  nuova  normativa  possa  offrire
strumenti nel complesso adeguati per la valutazione  e  il  controllo
dell'affidabilita' dei soggetti  che  operano  sul  mercato,  facendo
venire meno le resistenze delle stazioni appaltanti ad  estendere  la
previsione normativa che ammette  la  possibilita'  che  la  cauzione
definitiva possa essere rilasciata dagli intermediari anche  per  gli
applati ricadenti nei settori speciali. 
  In ogni caso si ritiene che persista la necessita' di verificare la
loro idoneita' a rilasciare fideiussioni mediante l'inserimento degli
estremi dell'autorizzazione. 
  Si deve, infine, rammentare che sul sito della  Banca  d'Italia  e'
possibile verificare  se  l'intermediario  e'  abilitato  a  prestare
garanzie nei confronti  del  pubblico,  ai  sensi  dell'art.  11  del
decreto ministeriale n.  29/2009,  nonche'  e'  possibile  consultare
l'elenco dei soggetti, con sede in Italia o all'estero, che risultano
operare  sul  territorio  nazionale  in  assenza   delle   necessarie
autorizzazioni; tale lista  intende  offrire  un  contributo  per  il
«Contrasto dell'abusivismo bancario e finanziario». 
4. Sulla richiesta di livelli elevati di rating. 
  Il rating e' la valutazione della qualita' di una societa' o  delle
sue  emissioni  di  titoli  di  debito  sulla  base  della  solidita'
finanziaria  della  societa'  stessa   e   delle   sue   prospettive.
Letteralmente   vuol   dire    «classificazione»:    valutazione    e
classificazione  della  solvibilita'  e  redditivita'  di   debitore,
societa' o ente pubblico,  espressa  da  una  societa'  specializzata
attraverso un voto che fa parte di una scala di gradazione.  Il  voto
assegnato   dalle   agenzie   qualificate   e'   tenuto   in   grande
considerazione  dagli  investitori  istituzionali,  spesso  vincolati
anche dalle normative di vigilanza ad investire solamente  in  titoli
dotati di un rating minimo.  La  valutazione,  infatti,  puo'  essere
effettuata anche su titoli azionari ed obbligazionari. L`assegnazione
di un rating agevola gli emittenti nel  processo  di  fissazione  del
prezzo e di collocamento dei titoli  emessi.  Per  questi  motivi,  i
soggetti che  desiderano  collocare  titoli  sui  mercati  finanziari
internazionali sono indotti a richiedere  una  valutazione  del  loro
merito di credito alle agenzie di rating. 
  Alcune stazioni appaltanti attive nei  settori  speciali  ammettono
sia per la cauzione provvisoria, sia per la cauzione definitiva, solo
fideiubenti con un rating di  lungo  periodo  uguale  o  superiore  a
determinati livelli stabiliti ad esempio da Fitch, Standard &  Poor's
o Moody's Investor Service. In generale, le ragioni addotte dalle  SA
interpellate per giustificare la richiesta di rating ai garanti hanno
evidenziato che  nell'ottica  dell'ente  appaltante  il  «rating»  e'
considerato  quale  elemento  «tranquillizzante»  sul   livello   del
patrimonio di un'impresa o di una banca libero da impegni ed in grado
di garantire la correttezza  e  l'affidabilita'  e,  soprattutto,  la
solvibilita' dello stesso fideiussore. 
  Se  sono  comprensibili  le  ragioni  che  spingono   le   stazioni
appaltanti ad una tale richiesta, lo strumento utilizzato allo  scopo
non appare sufficiente a garantirle e potrebbe introdurre elementi di
distorsione nel mercato degli appalti pubblici. Infatti, la richiesta
di rating ai garanti inserita nei bandi di gara appare  in  grado  di
discriminare perche' determina disparita' tra i soggetti che  operano
nel    mercato    creditizio/finanziario    (intermediari,    banche,
assicurazioni) e potrebbe limitare la partecipazione alle gare  delle
imprese che segnalano difficolta' a reperire le  garanzie  necessarie
per accedere alla gara d'appalto. 
  Cio' in quanto, per  quel  che  riguarda  il  mercato  finanziario,
alcuni possibili fideiussori, anche se  in  possesso  di  margini  di
solvibilita' elevati, non sempre  hanno  un  rating,  in  quanto  non
procedono al  collocamento  di  titoli  sul  mercato;  inoltre,  come
confermano anche i pareri espressi dalla Banca d'Italia  e  dall'ABI,
non sempre il rating costituisce un indice certo di riferimento nella
stima dei parametri rilevanti per  la  determinazione  dei  requisiti
patrimoniali di un dato soggetto. Gli  approfondimenti  condotti  nel
tavolo tecnico non hanno dimostrato l'esistenza di  una  correlazione
tra la mancata corresponsione della cauzione e l'indice di rating che
la Societa' puo' vantare; le  segnalazioni  pervenute  all'Autorita',
infatti, mostrano che spesso il mancato pagamento della cauzione  e',
in diversi casi, riferibile anche  ad  aziende  con  rating  elevato.
Inoltre, il problema degli  inadempimenti  non  e'  proporzionalmente
correlato alle dimensioni dell'appalto, anzi spesso  si  verifica  in
appalti di entita' medio piccole  non  in  grado  di  incidere  sulla
situazione finanziaria complessiva del garante. 
  In ogni caso, anche ammessa la legittimita' di  introdurre  vincoli
sulla natura e qualita' dei fideiussori, attualmente  non  consentita
dal Codice, il rating non  rappresenta  un  criterio  di  valutazione
attendibile per stabilire la solvibilita'  dell'azienda.  L'Autorita'
nella Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013,  «Questioni  concernenti
l'affidamento  dei  servizi   assicurativi   e   di   intermediazione
assicurativa», ha osservato che, piuttosto che valutare  la  qualita'
delle imprese di assicurazione sulla base del rating, e'  preferibile
ricorrere  ad  altri  indicatori  quali  l'indice  di   solvibilita',
congiuntamente alla raccolta premi specifica. 
  Per quanto riguarda le piccole  e  medie  imprese,  le  limitazioni
poste ai garanti in merito alla possibilita' di  rilasciare  garanzie
potrebbero introdurre ostacoli elevati alla partecipazione alle gare.
Infatti, in tal modo aumentano sicuramente i costi di ricerca  e  gli
oneri  per  la  garanzie;  ad  esempio,  le  garanzie  bancarie  sono
assimilabili  a  tutti  gli  effetti  ai  crediti  e  cio'   potrebbe
introdurre una barriera insormontabile in un  periodo  caratterizzato
da restrizioni al credito. 
  Si deve, infine,  osservare  che  la  recente  crisi  economica  ha
determinato continue riduzioni  nel  rating  riconosciuto  all'intera
economia italiana e, di conseguenza, alcuni enti aggiudicatori  hanno
reso noto di provvedere periodicamente ad aggiornare  il  livello  di
rating richiesto, proprio  al  fine  di  tener  conto  dell'andamento
complessivo del sistema. 
  In conclusione, la richiesta da parte delle Stazioni appaltanti  di
rating pari o superiore ad un  determinato  minimo  attribuito  dalle
societa' di certificazione internazionale e' una  previsione  che  si
pone in violazione  dei  principi  di  cui  all'art.  2  del  Codice.
Infatti, introduce  restrizioni  non  previste  dal  Codice  che  non
appaiono neppure correlate e proporzionate con gli obiettivi  che  si
intende perseguire. I correttivi introdotti da talune amministrazioni
aggiudicatrici alleviano leggermente gli  effetti  delle  restrizioni
poste, ma non appaiono sufficienti a  garantire  condizioni  di  pari
concorrenza tra le imprese sul mercato. 
5. Sul contratto autonomo di garanzia. 
  Contrariamente a quanto sostenuto dalle imprese  di  assicurazione,
la richiesta di rilascio  di  garanzie  dal  contenuto  di  contratto
autonomo appare  compatibile  con  quanto  previsto  in  materia  dal
Codice. 
  La  normativa  primaria,  riferibile  ai  settori   ordinari,   con
riferimento  alla  «cauzione  definitiva»  stabilisce  al   comma   2
dell'art. 113, analogamente a quanto  gia'  stabilito  dall'art.  75,
comma 4, che le garanzie a corredo dell'offerta rechino  le  seguenti
clausole: 
    1) la rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del
debitore principale; 
    2) la rinuncia, all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., comma 2,
e cioe' all'eccezione di intervenuta scadenza della fideiussione; 
    3) l'operativita' della garanzia medesima entro quindici  giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Puo', dunque,
dirsi che  il  legislatore  ha  inteso  chiaramente  attribuire  alla
cauzione la forma di garanzia sostanzialmente autonoma ed astratta, a
differenza della fideiussione, priva del vincolo  dell'accessorieta',
al fine di tutelare la fase di esecuzione del  contratto  e,  quindi,
gli interessi pubblici e le esigenze della stazione appaltante. 
  Alcune imprese  di  assicurazione  sostengono  l'applicabilita'  al
fideiussore dell'art. 1945 c.c., ossia  la  facolta'  di  opporre  al
creditore tutte le eccezioni  che  spettano  al  debitore  principale
salvo quella derivante dall'incapacita'.  Le  imprese  invocano  tale
possibilita' perche' e' proprio la rinuncia all'eccezione tout  court
(piuttosto che il pagamento a prima richiesta o a semplice  richiesta
o l'esigibilita' nei 15 giorni) a rappresentare il  principale  punto
di distacco dallo schema tipico  della  fideiussione  codificato  dal
codice civile (Cass. Civ. III, 3  ottobre  2005,  n.  19300,  id.  20
aprile 2004, n. 7502). L'impresa di assicurazione, mantenendo in  tal
modo  salva  la  facolta'  di  invocare  le  eccezioni  previste  dal
contratto fideiussorio, conserverebbe la possibilita' di indennizzare
solo a condizione di aver verificato  in  concreto  la  presenza  del
danno o viceversa rifiutare il pagamento in caso di  sua  riscontrata
assenza o inferiore entita' rispetto al denunciato. 
  La tesi  non  sembra  accoglibile,  laddove  si  consideri  che  il
legislatore,  nel  prevedere  l'assimilabilita'  delle  cauzioni   ex
articoli  75  e  113  alle  garanzie  autonome,  ha  inteso  tutelare
prevalentemente l'interesse pubblico e gli interessi  delle  stazioni
appaltanti. L'Autorita' si e' piu' volte pronunciata sul tema in fase
di precontenzioso e,  in  presenza  di  bandi  o  lettere  di  invito
nell'ambito di settori speciali, che prevedevano  la  prestazione  di
cauzione definitiva con rinuncia alle eccezioni  sulla  validita'  ed
efficacia del contratto di appalto, secondo lo schema  del  contratto
autonomo di garanzia, affermandone la piena legittimita', (vd.  Prec.
Avcp n. 173 e n. 178 del 2012). Sulla questione, che ha  prodotto  un
acceso dibattito in  dottrina,  e'  intervenuta  la  pronuncia  della
Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 18  febbraio  2010,
n. 3947), nella quale si definisce il contratto autonomo di  garanzia
«una fattispecie atipica ai sensi dell'art. 1322  c.c.  comma  2  che
persegue  un  interesse   "meritevole   di   tutela,   identificabile
nell'esigenza condivisa  di  assicurare  l'integrale  soddisfacimento
dell'interesse     economico     del      beneficiario      vulnerato
dall'inadempimento del debitore  originario  e,  di  conseguenza,  di
conferire maggiore certezza allo scorrere dei  rapporti  economici".»
Con specifico riguardo alla funzione della cauzione, le Sezioni Unite
ritengono  cosi'  che  «la  clausola  "a  prima  richiesta  e   senza
eccezioni" dovrebbe di per se' orientare l'interprete verso l'approdo
alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, salva  evidente,
patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto "altro"  della
convenzione negoziale». 
6. Sullo svincolo della cauzione. 
  Per  gli   appalti   di   lavori,   la   cauzione   definitiva   e'
progressivamente svincolata, in base al  combinato  disposto  di  cui
agli art. 123, comma  1  del  Regolamento  e  113  del  Codice.  Essa
garantisce l'esecuzione del contratto, e potra'  essere  escussa  nei
limiti del danno effettivo e delle ulteriori voci previste  dall'art.
123 del Regolamento, ferma restando la possibilita' di agire  per  il
maggior danno, ove la somma accantonata non sia sufficiente. 
  Il suo svincolo e' legato allo stato di avanzamento dei lavori  nei
limiti dell'80% dell'importo garantito e alla consegna al garante del
certificato relativo allo stato di  avanzamento  lavori.  E'  rimessa
invece alla stazione  appaltante  la  decisione  circa  l'importo  da
svincolare,  nonche'  con  riguardo  alla  fase  temporale   in   cui
svincolare, atteso che gli unici parametri  offerti  dal  legislatore
sono  in  ordine   all'andamento   progressivo   dello   svincolo   e
all'ammontare massimo dello stesso. Il residuo 20% permane  oltre  la
conclusione dei lavori,  fino  alla  cessazione  di  efficacia  della
cauzione che interviene solo alla data di emissione  del  certificato
di collaudo o della verifica di conformita'  in  caso  di  servizi  o
forniture, ai sensi dell'art. 324 del Regolamento.  La  durata  della
garanzia deve permanere fino a 12 mesi dalla data di ultimazione  dei
lavori  risultante  dal  relativo  certificato  (art.  123,  comma  1
Regolamento).  Lo  svincolo  progressivo  risponde  al  principio  di
proporzionalita' e rappresenta un  utile  sistema  per  evitare  agli
appaltatori aggravi economici ingiustificati. 
  L'Autorita', come gia' specificato nella deliberazione n. 85 del 10
ottobre  2012,  ritiene  che  tali  previsioni   siano   direttamente
applicabili anche agli  appalti  di  servizi  e  forniture.  In  tale
deliberazione si e', infatti, osservato: «pur  non  essendo  previsto
espressamente un meccanismo di svincolo  progressivo  della  cauzione
definitiva equivalente a quello previsto dall'art. 113 del  codice  e
disciplinato  dall'art.  194  del  d.p.r.  n.  207/2010   (stato   di
avanzamento lavori), lo stesso puo' trovare  applicazione  anche  nel
settore dei servizi  e  delle  forniture.  Pertanto,  ai  fini  dello
svincolo  parziale  della  polizza   fideiussoria,   puo'   sopperire
un'analoga attestazione sullo stato  di  esecuzione  del  servizio  o
della  fornitura  emessa  dalla  stazione  appaltante  su   richiesta
dell'operatore, da produrre all'istituto bancario o assicurativo  che
ha prestato la garanzia fideiussoria». 
  Un tale  meccanismo  potrebbe  essere  senz'altro  di  ausilio  sia
all'appaltatore sia al garante: infatti, da un lato consente al primo
di essere tenuto a  corrispondere  un  premio  di  importo  inferiore
rispetto a quello originariamente previsto in polizza, diminuito  pro
quota rispetto alla  prestazione  eseguita;  dall'altro  consente  al
secondo di svincolare parte  delle  somme  garantite  nella  cauzione
aumentando la propria liquidita'. 
  Sempre in materia di collaudo, ma con maggiore attenzione ai lavori
specie quelli relativi all'alta velocita', e' utile ricordare che  il
legislatore ha introdotto l'art. 237-bis del Codice (art. 34-bis  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla
legge 17 dicembre  2012,  n.  221)  che  prevede  lo  svincolo  della
cauzione, per un importo pari ad almeno l'80% per le opere realizzate
nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o  in  parte,  poste  in
esercizio prima del relativo collaudo tecnico-amministrativo,  e  per
le quali vi sia stato un esercizio protratto per oltre  un  anno.  Lo
svincolo e' automatico  e  l'ente  aggiudicatore  puo'  opporsi  allo
stesso, con le modalita' e con le motivazioni di cui al comma  2  del
richiamato articolo. 
    Roma, 29 luglio 2014 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 agosto 2014. 
 
Il Segretario: Esposito 

(1) Le  caratteristiche  che  devono   possedere   gli   intermediari
    finanziari per rilasciare  fideiussioni  sono  quelle  risultanti
    dalle modifiche introdotte  dall'art.  28,  comma  1,  D.Lgs.  19
    settembre 2012, n. 169. In precedenza la normativa prevedeva  che
    gli intermediari dovessero essere iscritti negli  appositi  albi,
    di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.  385  (Testo
    Unico Bancario). 

(2) Con essa  scompare  l'inciso  "fideiussione  bancaria  o  polizza
    assicurativa" e viene sostituito con il rinvio alle modalita'  di
    costituzione della polizza contenute al  comma  3  dell'art.  75.
    Prima della  citata  modifica,  tale  estensione  soggettiva  era
    espressamente esclusa (cfr. sul punto Deliberazione n. 42/2007 di
    questa Autorita'). Tuttavia, la  giurisprudenza  all'indomani  di
    questo  ampliamento  ha  sovente   avanzato   dei   dubbi   circa
    l'immediata operativita' della norma in riferimento  al  rilascio
    della cauzione definitiva da parte degli intermediari finanziari,
    per difetto di coordinamento della normativa. Infatti, il  D.P.R.
    30 marzo 2004, n.115, abrogato dal D.Lgs n. 163/2006  (contenente
    i criteri per il rilascio dell'autorizzazione  alla  prestazione,
    da parte di intermediari finanziari, di fideiussione in relazione
    all'affidamento dei lavori pubblici)  al  suo  art.  2  comma  1,
    prevedeva e disciplinava unicamente la cauzione  provvisoria,  ma
    non la definitiva. Il Regolamento attuativo del Codice (art.  127
    rubricato in Requisiti dei Fideiussori) ha eliminato questi dubbi
    ed oggi ammette definitivamente la possibilita' che  la  cauzione
    definitiva possa essere rilasciata dagli intermediari  finanziari
    iscritti nell'elenco 106 del D.lgs. 1° settembre  1993,  n.  385,
    oltre che dalle banche e dalle imprese assicurative. 

(3) Si deve rilevare che nel sito della Banca d'Italia,  alla  pagina
    contenente l'elenco degli Intermediari finanziari ex art.  106  -
    Abilitati a prestare garanzie  nei  confronti  del  pubblico,  ai
    sensi dell'art.  11  del  decreto  ministeriale  n.  29/2009,  e'
    espressamente indicato: «Al  momento  nessuna  societa'  iscritta
    nell'elenco  generale  e'  abilitata  a  prestare  garanzie   nei
    confronti  del  pubblico  ai  sensi  dell'art.  11  del   decreto
    ministeriale n. 29/2009».