N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 21 luglio 2014

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)
depositato in cancelleria il 21 luglio 2014. 
 
Parlamento - Immunita' parlamentari  -  Procedimento  civile  per  il
  risarcimento del danno per il reato di diffamazione a mezzo  stampa
  a carico del deputato Gianluca Pini per le  opinioni  espresse  nei
  confronti dell'Azienda Casa Emilia-Romagna della  Provincia  Forli'
  Cesena  -  Deliberazione  di  insindacabilita'  della  Camera   dei
  deputati in data 19 settembre 2013 - Conflitto di attribuzione  tra
  poteri dello Stato sollevato dalla Corte  d'appello  di  Bologna  -
  Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse  e
  l'esercizio dell'attivita' parlamentare. 
- Deliberazione della Camera dei deputati del 19 settembre 2013. 
- Costituzione, art. 68, primo comma. 
(GU n.35 del 20-8-2014 )
 
                    LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA 
 
    Il Collegio, riunito in Camera di  Consiglio  nelle  persone  dei
sotto indicati Magistrati: 
        Dott. Roberto Aponte - Presidente; 
        Dott. Mariapia Parisi - Consigliere; 
        Dott. Paola Montanari - Cons. rel. 
    Nella causa n. 152/2013 R.G. trattenuta in decisione  all'udienza
del 29 ottobre 2013, ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    Premesso: 
        che, con sentenza  n.  667/12,  il  Tribunale  di  Forli'  ha
accolto la domanda avanzata dall'Azienda Casa  Emilia  Romagna  della
Provincia Forli' Cesena volta ad ottenere il risarcimento  dei  danni
derivatile da una serie di  dichiarazioni  rilasciate  dall'Onorevole
Pini Gianluca alla stampa locale nel giugno 2009  con  l'utilizzo  di
espressioni ritenute dall'attrice diffamatorie; 
        che con atto di citazione in appello ritualmente  notificato,
Gianluca Pini ha impugnato la citata sentenza chiedendo che  l'azione
promossa da ACER sia dichiarata improcedibile ex artt. 68,  1  comma,
Cost. e 3  legge  n.  140/2003  o  che  tale  azione  sia,  comunque,
rigettata in applicazione dell'art. 51 cp; 
        che l'Azienda Casa  Emilia  Romagna  della  Provincia  Forli'
Cesena si e' costituita nel giudizio d'appello chiedendo  il  rigetto
delle avverse richieste; 
        che all'udienza collegiale del 29 ottobre 2013 le parti hanno
precisato le conclusioni e la causa e' stata trattenuta in decisione; 
        che, nella fattispecie,  Pini  Gianluca  ha  documentato  che
nella seduta  del  19  settembre  2013  la  Camera  dei  Deputati  ha
deliberato nel  senso  che  i  fatti  di  cui  al  presente  giudizio
concernono   opinioni   espresse   nell'esercizio   della    funzione
parlamentare e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art.  68,  1
comma della Costituzione; 
    Ritenuto: 
        che la legge  n.  140/2003  invocata  dall'appellante  e'  in
continuita' ideale con i 19 decreti-legge emanati tra il  1993  e  il
1996,  mai  convertiti,  che,  in  attuazione  dell'art.   68   della
Costituzione,  hanno  istituito  sul  piano   processuale   la   c.d.
«pregiudiziale parlamentare» che impone al Giudice di dichiarare,  in
ogni stato e grado del processo, l'improcedibilita' del  giudizio  in
caso di evidente applicabilita' del primo comma dell'art. 68 Cost. e,
in tutti gli altri casi, di sospendere il giudizio e trasmettere  gli
atti alla Camera competente a decidere; 
        che, nella fattispecie, la c.d. pregiudiziale parlamentare ha
gia' avuto luogo e ha condotto ad una decisione illegittima stante il
difetto del «nesso funzionale» che deve necessariamente sussistere ai
fini dell'operativita' dell'esimente in parola tra  le  dichiarazioni
rese dal parlamentare extra moenia e precedenti suoi atti tipici; 
        che, infatti,  per  consolidata  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale (n. 89/98; 329/99; 10, 11, 56, 58,  320  420/00;  137,
289/01; 50, 51, 79, 207, 257, 294, 448, 509, 521/02; 246/04; 28, 105,
164/05) e della Corte di Cassazione  (da  ultimo  13346/04;  4582/06;
8626/06; 18689/07; 29859/08;  20285/11)  escluso,  in  premessa,  che
l'immunita'  ex  art.  68  Cost.  possa  coprire  qualsiasi  condotta
politica del parlamentare, il presupposto  per  la  sua  operativita'
viene individuato  nella  connessione  tra  le  opinioni  espresse  e
l'esercizio delle  attribuzioni  proprie  del  parlamentare  per  cui
proprio ed esclusivamente tale nesso funzionale marca  la  differenza
tra le varie manifestazioni dell'attivita' politica  dei  deputati  e
senatori e le opinioni che godono della garanzia dell'immunita';  con
l'ulteriore specificazione,  per  quanto  attiene  in  particolare  a
dichiarazioni rese  extra  moenia,  che  il  nesso  funzionale  delle
opinioni manifestate con l'attivita'  parlamentare  deve  consistere,
non gia' in una semplice forma di  collegamento  di  argomenti  o  di
contesto  con  l'attivita'  stessa,  ma   piu'   precisamente   nella
identificabilita'  della  dichiarazione  quale  espressione  e  forma
divulgativa di tale attivita',  per  cui  occorre  che  nell'opinione
manifestata  all'esterno   sia   riscontrabile   una   corrispondenza
sostanziale  di  contenuti  con  l'atto  parlamentare,  non   essendo
sufficiente, a questo riguardo, una mera comunanza di tematiche e con
la    conseguenza    che    resta     esclusa     dalla     copertura
dell'insindacabilita' quella opinione che non sia collegata da  nesso
con l'esercizio delle funzioni  parlamentari,  ancorche'  riguardante
temi al centro di un dibattito politico, ne'  basta  a  tal  fine  la
ricorrenza  di  un  contesto  genericamente  politico   in   cui   la
dichiarazione si inserisca (Corte cost. 10, 56, 82/2000); 
        che tali essendo i presupposti identificativi e  delimitativi
dell'immunita' parlamentare manifesta  ne  e'  l'obliterazione  nella
delibera in esame  la  quale,  nel  valutare  le  dichiarazioni  rese
dall'Onorevole Pini, ha omesso di valutarne  la  riconducibilita'  ad
alcun atto tipico (interpellanza, interrogazione, mozione  ecc.)  del
parlamentare  cosi'  aderendo  alla  proposta  della  Giunta  per  le
Autorizzazioni la quale da'  espressamente  atto  della  volonta'  di
ricercare parametri di giudizio piu' articolati  «rispetto  a  quello
(puramente formalistico) attualmente  definito  dalla  giurisprudenza
costituzionale, al fine di consentire ai deputati di partecipare piu'
liberamente al  dibattito  politico»  dal  che,  conclusivamente,  la
illegittimita' della delibera stessa  e  il  suo  carattere  invasivo
delle attribuzioni del potere giudiziario che induce questo  Collegio
a sollevare il presente conflitto. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti l'art. 134 Cost. e legge 11 marzo 1953, n. 87 art. 37; 
    dispone la sospensione del giudizio civile d'appello iscritto  al
n. 152/2013 R.G. e ordina l'immediata trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale sollevando conflitto di attribuzione tra  poteri
dello Stato e chiede che la Corte: 
        dichiari ammissibile il presente  conflitto  e,  nel  merito,
dichiari che non spettava alla Camera dei Deputati deliberare che  le
dichiarazioni rese dall'Onorevole Pini alla stampa locale nel  giugno
2009, oggetto della  domanda  risarcitoria  avanzata  da  ACER  della
Provincia di Forli' Cesena, concernono opinioni espresse da un membro
del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai  sensi  dell'art.
68 Cost. 
    Ordina che a cura della Cancelleria la su  estesa  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e al  Pubblico  Ministero  nonche'  al
Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
        Bologna, 17 dicembre 2013 
 
                        Il Presidente: Aponte 
 
Avvertenza 
    L'ammissibilita' del  presente  conflitto  e'  stata  decisa  con
ordinanza n. 161/2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª s.s.,
n. 25 dell'11 giugno 2014.