MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2014 

Autorizzazione alla «ARIRI  -  Associazione  ricerche-interventi  sui
rapporti interpersonali» ad aumentare il numero degli allievi da 10 a
11 unita' per ciascun anno di corso. (14A06552) 
(GU n.193 del 21-8-2014)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per l'universita', lo studente 
               e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale  l'istituto
«ARIRI    -    Associazione    ricerche-interventi    sui    rapporti
interpersonali» e' stato abilitato ad  istituire  e  ad  attivare  un
corso di specializzazione in psicoterapia nella  sede  principale  di
Bari, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509  del
1998; 
  Visto il decreto in data 27 aprile 2001 di conferma di abilitazione
per la sede principale di Bari; 
  Visto il decreto in  data  23  maggio  2013  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede principale di Bari e  alla  diminuzione  del
numero degli allievi ammessi a ciascun  anno  di  corso  da  15  a  6
unita'; 
  Visto il decreto in data 26  novembre  2013  di  autorizzazione  ad
ampliare la sede principale di Bari e ad aumentare  il  numero  degli
allievi ammessi a ciascun anno di corso da 6 a 10 unita'; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi  ammissibili  a
ciascun anno di corso da 10 a 11 unita' e, per l'intero corso,  a  44
unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 16 aprile 2014; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca nella riunione del 2 luglio  2014  trasmessa  con  nota
prot. 2483 dell'8 luglio 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'«ARIRI  -  Associazione  ricerche-interventi   sui   rapporti
interpersonali» abilitata con decreto in data  16  novembre  2000  ad
istituire e ad attivare nella sede principale di  Bari  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia ai sensi  del  regolamento  adottato
con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzata  ad
aumentare il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso
a 11 unita' e, per l'intero corso, a 44 unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 luglio 2014 
 
                                         Il direttore generale: Livon