N. 46 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 giugno 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 giugno 2014. 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di  Trento  -
  Legge finanziaria  provinciale  di  assestamento  2014  -  Edilizia
  abitativa  agevolata  -  Criteri  per  l'accesso  ai   benefici   -
  Denunciata utilizzazione  quale  indicatore  di  reddito  dell'ICEF
  (indicatore della condizione economica familiare) -  Contrasto  con
  la disciplina  dell'ISEE  (indicatore  della  situazione  economica
  equivalente)  rientrante  nella  competenza  legislativa  esclusiva
  statale in quanto determinante concretamente il livello  essenziale
  delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
  essere garantiti su tutto il territorio nazionale. 
- Legge della provincia autonoma di Trento 22  aprile  2014,  n.  16,
  artt. 53, comma 2, lett. b), e 54, commi 5 e 8, lett. b). 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   m);   decreto
  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 1, comma 1. 
(GU n.36 del 27-8-2014 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi 12,  e'  domiciliato,  nei  confronti  della
Provincia Autonoma di  Trento  in  persona  del  suo  Presidente  pro
tempore per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale. 
    La legge della Provincia di  Trento  n.  1  del  22  aprile  2014
recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014  e
pluriennale 2014-2016  della  provincia  autonoma  di  Trento  (Legge
finanziaria provinciale di assestamento 2014)»  presenta  i  seguenti
profili di illegittimita' costituzionale: 
        art. 53 comma 2), lett. a) e b); 
        art. 54 comma 5) e comma 8) lett. b). 
    Le norme censurate cosi' dispongono: 
        art. 53 comma 2), lett. a) e b) «2.1. Il  canone  sostenibile
e' rideterminato dal mese successivo  a  quello  della  presentazione
della domanda di aggiornamento: 
          a)  in  presenza  di  una  invalidita'  permanente  pari  o
superiore al 75  per  cento  riconosciuta  in  corso  d'anno,  se  ha
determinato una  diminuzione  del  reddito  netto  valutato  ai  fini
dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) uguale  o
superiore al 25 per  cento;  la  predetta  diminuzione  deve  inoltre
determinare una variazione dell'ICEF superiore a 0,03 punti  rispetto
a quello risultante nelle  dichiarazioni  rese  nell'ultima  verifica
sostenuta; 
          b)  nel  caso  di  uscita  di  un  componente  dal   nucleo
familiare,  anche  a  seguito   di   provvedimento   di   separazione
dell'autorita' giudiziaria, se determina un indicatore ICEF inferiore
o pari allo 0,13.» 
        art. 54 comma 5) e comma 8) lett. b): «5. I  contributi  sono
concessi ed  erogati  dalle  comunita'  in  cui  sono  collocati  gli
immobili, sulla base della graduatoria approvata dalle  comunita'.  I
beneficiari che richiedono il contributo sono posti in graduatoria in
ordine  crescente  anche  in  base  all'indicatore  della  condizione
economica  familiare   (ICEF),   secondo   quanto   stabilito   dalla
deliberazione prevista dal comma 8». 
    «8. Con deliberazione della  Giunta  provinciale,  previo  parere
della competente commissione permanente del Consiglio  provinciale  e
del Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri  e  le
modalita' per l'attuazione dei commi da 1 a 6, escluso il comma 3,  e
in particolare: ... b) il limite  minimo  e  massimo  dell'indicatore
ICEF per l'accesso al contributo;». 
    Le disposizioni  sopra  indicate  utilizzando  per  l'accesso  ai
benefici previsti, come indicatore  di  reddito,  l'indicatore  della
condizione economica familiare (ICEF) contrastano  con  la  normativa
ISEE, che all'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 109, stabilisce «criteri unificati di valutazione della situazione
economica di coloro che richiedono prestazioni o  servizi  sociali  o
assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o  comunque
collegati  nella  misura  o  nel  costo  a   determinate   situazioni
economiche». 
    L'utilizzo  dell'ISEE  quale  strumento  di   valutazione   della
situazione economica di coloro  che  richiedono  prestazioni  sociali
agevolate, costituisce, infatti, livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera m) della Costituzione. 
    Sebbene,  infatti,  la  norma  istitutiva   dell'indicatore   sia
precedente  alla  riforma  del  titolo  V  della   Costituzione,   la
definizione dell'ISEE quale  livello  essenziale,  puo'  considerarsi
gia'  implicita  nella  definizione  originaria   di   strumento   di
valutazione nazionale attraverso criteri unificati. In tal  senso  si
e' anche espresso il Consiglio di Stato nella  Sezione  Normativa  n.
11645/2012 del 6 dicembre 2012, «circa l'inclusione  dell'ISEE  nella
materia  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i
diritti civili e sociali che devono  essere  garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale» ed affermando inoltre  «la  determinazione  dei
livelli essenziali da garantire in maniera  uniforme»  che  non  deve
necessariamente essere contenuta in provvedimenti legislativi statali
successivi alla riforma del Titolo V  della  Costituzione,  e'  stata
ricavata anche dal complesso della normativa antecedente, compreso il
decreto  legislativo  n.  109/98,  che  gia'   prevedeva   l'ISEE   -
l'indicatore della situazione economica equivalente (Cons. Stato,  16
marzo 2011 n. 1607). 
    Si rileva, peraltro, che la recente giurisprudenza amministrativa
(sentenza Cons. Stato Sez. V,  n  1607/2011)  ha  ritenuto  opportuna
l'inclusione  dell'ISEE,   con   riferimento   alla   sua   specifica
applicazione   alle   prestazioni   socio-sanitarie   per    i    non
autosufficienti,  nella  materia   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. 
    Infine, codesta Ecc.ma Corte costituzionale, con sentenza n.  297
del 2012, ha espressamente inquadrato la disciplina  dell'ISEE  nella
competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall'art.  117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, in quanto la normativa
ISEE determina concretamente il livello di accesso  alle  prestazioni
sociali essenziali, ovvero e' «l'indicatore  idoneo  a  costruire  un
reddito  utilizzabile  come  soglia  per  l'accesso   a   prestazioni
agevolate di assistenza sociale». Pertanto tale  disciplina,  secondo
codesta Ecc.ma Corte, si risolve nell'identificazione degli  standard
strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi
diritto su tutto il territorio nazionale. 
    Per i motivi  esposti  le  disposizioni  regionali  di  cui  agli
articoli 53 comma 2), lett. a) e b) e 54 comma 5) e comma 8) lett. b)
violano l'art. 117, secondo comma, lettera m), della  Costituzione  e
pertanto meritano di essere dichiarate costituzionalmente illegittime
ai sensi dell'art. 127 Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' l'art. 53 comma 2), lett. a) e b) e  l'  art.
54 comma 5) e comma 8) lett. b) della legge della Provincia di Trento
n.  1  del  22  aprile  2014  siano   dichiarati   costituzionalmente
illegittimi. 
    Si producono: 
        estratto della delibera del Consiglio  dei  Ministri  del  20
giugno 2014; 
        relazione, allegata alla medesima delibera, della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali; 
          Roma, 20 giugno 2014 
 
            L'Avvocato dello Stato: Pio Giovanni Marrone