N. 46 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 giugno 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 giugno 2014. Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria provinciale di assestamento 2014 - Edilizia abitativa agevolata - Criteri per l'accesso ai benefici - Denunciata utilizzazione quale indicatore di reddito dell'ICEF (indicatore della condizione economica familiare) - Contrasto con la disciplina dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) rientrante nella competenza legislativa esclusiva statale in quanto determinante concretamente il livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. - Legge della provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 16, artt. 53, comma 2, lett. b), e 54, commi 5 e 8, lett. b). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m); decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, art. 1, comma 1.(GU n.36 del 27-8-2014 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della Provincia Autonoma di Trento in persona del suo Presidente pro tempore per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale. La legge della Provincia di Trento n. 1 del 22 aprile 2014 recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della provincia autonoma di Trento (Legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)» presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale: art. 53 comma 2), lett. a) e b); art. 54 comma 5) e comma 8) lett. b). Le norme censurate cosi' dispongono: art. 53 comma 2), lett. a) e b) «2.1. Il canone sostenibile e' rideterminato dal mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggiornamento: a) in presenza di una invalidita' permanente pari o superiore al 75 per cento riconosciuta in corso d'anno, se ha determinato una diminuzione del reddito netto valutato ai fini dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) uguale o superiore al 25 per cento; la predetta diminuzione deve inoltre determinare una variazione dell'ICEF superiore a 0,03 punti rispetto a quello risultante nelle dichiarazioni rese nell'ultima verifica sostenuta; b) nel caso di uscita di un componente dal nucleo familiare, anche a seguito di provvedimento di separazione dell'autorita' giudiziaria, se determina un indicatore ICEF inferiore o pari allo 0,13.» art. 54 comma 5) e comma 8) lett. b): «5. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunita' in cui sono collocati gli immobili, sulla base della graduatoria approvata dalle comunita'. I beneficiari che richiedono il contributo sono posti in graduatoria in ordine crescente anche in base all'indicatore della condizione economica familiare (ICEF), secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 8». «8. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione dei commi da 1 a 6, escluso il comma 3, e in particolare: ... b) il limite minimo e massimo dell'indicatore ICEF per l'accesso al contributo;». Le disposizioni sopra indicate utilizzando per l'accesso ai benefici previsti, come indicatore di reddito, l'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) contrastano con la normativa ISEE, che all'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, stabilisce «criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche». L'utilizzo dell'ISEE quale strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, costituisce, infatti, livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. Sebbene, infatti, la norma istitutiva dell'indicatore sia precedente alla riforma del titolo V della Costituzione, la definizione dell'ISEE quale livello essenziale, puo' considerarsi gia' implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati. In tal senso si e' anche espresso il Consiglio di Stato nella Sezione Normativa n. 11645/2012 del 6 dicembre 2012, «circa l'inclusione dell'ISEE nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» ed affermando inoltre «la determinazione dei livelli essenziali da garantire in maniera uniforme» che non deve necessariamente essere contenuta in provvedimenti legislativi statali successivi alla riforma del Titolo V della Costituzione, e' stata ricavata anche dal complesso della normativa antecedente, compreso il decreto legislativo n. 109/98, che gia' prevedeva l'ISEE - l'indicatore della situazione economica equivalente (Cons. Stato, 16 marzo 2011 n. 1607). Si rileva, peraltro, che la recente giurisprudenza amministrativa (sentenza Cons. Stato Sez. V, n 1607/2011) ha ritenuto opportuna l'inclusione dell'ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Infine, codesta Ecc.ma Corte costituzionale, con sentenza n. 297 del 2012, ha espressamente inquadrato la disciplina dell'ISEE nella competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in quanto la normativa ISEE determina concretamente il livello di accesso alle prestazioni sociali essenziali, ovvero e' «l'indicatore idoneo a costruire un reddito utilizzabile come soglia per l'accesso a prestazioni agevolate di assistenza sociale». Pertanto tale disciplina, secondo codesta Ecc.ma Corte, si risolve nell'identificazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale. Per i motivi esposti le disposizioni regionali di cui agli articoli 53 comma 2), lett. a) e b) e 54 comma 5) e comma 8) lett. b) violano l'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e pertanto meritano di essere dichiarate costituzionalmente illegittime ai sensi dell'art. 127 Cost.
P.Q.M. Si conclude perche' l'art. 53 comma 2), lett. a) e b) e l' art. 54 comma 5) e comma 8) lett. b) della legge della Provincia di Trento n. 1 del 22 aprile 2014 siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. Si producono: estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2014; relazione, allegata alla medesima delibera, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali; Roma, 20 giugno 2014 L'Avvocato dello Stato: Pio Giovanni Marrone