N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 luglio 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 1° luglio 2014. 
 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -   Regime   di
  autorizzazione  degli   studi   medici,   odontoiatrici   e   delle
  professioni sanitarie - Restrizione dell'elenco  delle  prestazioni
  di chirurgia ambulatoriale per  la  cui  erogazione  e'  necessaria
  l'autorizzazione   -   Conseguente   riduzione    dell'ambito    di
  applicazione del regime  autorizzativo  e  sostanziale  svuotamento
  della sua efficacia - Ricorso del Governo  -  Denunciato  contrasto
  con la normativa statale che assoggetta ad autorizzazione tutte  le
  prestazioni  di  chirurgia  ambulatoriale  e  tutte  le   procedure
  diagnostiche e  terapeutiche  di  particolare  complessita'  o  che
  comportino rischio per la sicurezza del paziente  -  Violazione  di
  principio fondamentale in materia di tutela della salute - Richiamo
  alle sentenze n. 150 e n. 245 del 2010 della Corte costituzionale. 
- Legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21, art. 1, comma 1,
  modificativo dell'art. 2, comma 1, lett. e), della legge  regionale
  31 luglio 2007, n. 32. 
- Costituzione,  art.  117,  comma  terzo;  decreto  legislativo   30
  dicembre 1992, n. 502, art. 8-ter, comma 2. 
(GU n.37 del 3-9-2014 )
    Ricorso per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (C.F.
97163520584),  in  persona  del  Presidente  pro  tempore,  ex   lege
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (C.F.
80224030587)  presso  i  cui  uffici  domicilia  in  Roma,  Via   dei
Portoghesi       n.       12,       fax        06-96514000        pec
ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it,  nei  confronti   della   Regione
Abruzzo, in persona del Presidente della  Giunta  Regionale,  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge n. 21  del
17 aprile 2014 pubblicata sul BUR n. 48 del 28 aprile 2014,  recante:
Modifica alla legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante «Norme
regionali in materia di autorizzazione, accreditamento  istituzionale
c accordi contrattuali delle strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie
pubbliche e private» e modifica alla legge regionale  n.  64  del  18
dicembre 2012. 
    La legge della regione Abruzzo 17 aprile 2014, n.  21,  «Modifica
alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 recante  "Norme  regionali
in materia di autorizzazione, accreditamento Istituzionale e  accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche  e
private e modifica alla legge regionale 18  dicembre  2012,  n.  64",
presenta i seguenti profili d'illegittimita' costituzionale. 
    L'art. 1, comma 1, modifica l'art. 2, comma 1,  lett.  e),  della
l.r. n. 32/2007, che prevede l'autorizzazione per gli  studi  medici,
odontoiatrici  e  delle  professioni   sanitarie   che   erogano   le
prestazioni di  chirurgia  ambulatoriale  elencate  nell'allegato  B4
della l.r. n.  20  del  2006,  ovvero  le  procedure  diagnostiche  e
terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un concreto
rischio per la sicurezza del paziente. 
    In particolare l'art. 1, comma 1, in esame sostituisce l'allegato
B4 della l.r. n. 20 del 2006 con un nuovo allegato A. 
    A seguito di analitico confronto tra i due elenchi di  procedure,
si' rileva che nel nuovo allegato A risultano eliminate  molte  delle
procedure chirurgiche presenti nel precedente allegato B4  e  che  le
procedure eliminate rappresentano  un  ventaglio  di  prestazioni  di
chirurgia ambulatoriale, erogabili nell'ambito di diverse discipline,
tra le quali la chirurgia plastica e l'odontoiatria. 
    Ne consegue che gli studi che erogano  le  prestazioni  non  piu'
ricomprese nel vigente allegato A, vengono ad essere esonerati  dalla
procedura di autorizzazione di cui al citato art. 2, comma  1,  lett.
e), della legge regionale  n.  32/2007,  ponendosi  in  tal  modo  in
contrasto con i principi fondamentali  in  materia  di  tutela  dalla
salute volti ad assicurare l'idoneita' e la sicurezza delle  cure  di
cui all'art. 8-ter, comma 2, del  d.lgs.  n.  502/92,  in  violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Tale   norma   statale   stabilisce   infatti    la    necessita'
dell'autorizzazione  per  l'esercizio   delle   attivita'   sanitarie
disponendo che «l'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie
e', altresi', richiesta per gli  studi  odontoiatrici,  medici  e  di
altre professioni sanitarie, ove attrezzati per  erogare  prestazioni
di  chirurgia  ambulatoriale,   ovvero   procedure   diagnostiche   e
terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un  rischio
per la sicurezza del paziente». 
    In considerazione dell'invasivita' e della delicatezza di  talune
delle prestazioni che vengono espunte dall'elenco,  risulta  evidente
il rischio per la salute pubblica derivante dalla  sottrazione  delle
stesse al regime di autorizzazione (si pensi, a  titolo  di  esempio,
che dal novero degli interventi odontoiatrici  vengono  eliminate  le
seguenti prestazioni: «Estrazione di radice residua; altra estrazione
chirurgica di  dente;  riparazione  di  dente  mediante  otturazione;
riparazione  di  dente  mediante  intarso;  applicazione  di  corona;
inserzione di ponte fisso;  inserzione  di  ponte  rimovibile;  altra
riparazione  dentaria;  impianto  di  dente;  impianto   di   protesi
dentaria;  terapia  canalare;  terapia  scanalare  con   irrigazione;
terapia  canalicolare  con  apicectomia;  apicectomia;  incisione  di
gengiva  e  di  osso  alveolare;  biopsia  della   gengiva;   biopsia
dell'alveolo;  altre  procedure  sui  denti,   gengive   o   alveoli;
gengivoplastica; altri interventi sulla  gengiva;  alveolo  plastica;
esposizione   chirurgica   di   dente;   applicazione   di   sussidio
ortodontico; altro intervento ortodontico»). 
    Anche la Corte costituzionale, con  sentenze  n.  150/2010  e  n.
245/2010, ha dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  di  alcune
disposizioni regionali (art. 3, l.r. Puglia  n.  45/2008  e  art.  1,
comma 1, l. r. Abruzzo n. 19/2009), che prevedevano l'esclusione  dal
regime dell'autorizzazione per gli  studi  medici  e  per  gli  studi
odontoiatrici privati che non intendevano  chiedere  l'accreditamento
istituzionale. La Consulta ha rilevato  che  le  citate  disposizioni
regionali disattendevano  il  principio  fondamentale  dettato  dagli
artt. 8, comma 4, e 8-ter  del  d.lgs.  n.  502  del  1992,  i  quali
stabiliscono la necessita' di'  tale  autorizzazione  per  gli  studi
medici ed  odontoiatrici  privati  al  fine  di  «assicurare  livelli
essenziali di sicurezza e di qualita' delle  prestazioni,  in  ambiti
nei quali il possesso della dotazione strumentale e la  sua  corretta
gestione e manutenzione assumono preminente interesse per  assicurare
l'idoneita' e la sicurezza delle cure», non rispettando, in tal modo,
i limiti imposti dall'art. 117, terzo comma, Cost . 
    La disposizione regionale in esame, peraltro, sembra far  seguito
proprio alla citata pronuncia della Corte costituzionale n. 245/2010,
la   quale   aveva   dichiarato,   per   i   sopraindicati    motivi,
l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione
Abruzzo  del  26  settembre  2009,  n.  19,  nella  parte  in  cui  -
modificando l'art. 2, comma 2, della legge della Regione  Abruzzo  n.
32 del 2007 - escludeva dal regime dell'autorizzazione  ivi  previsto
«gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere
l'accreditamento Istituzionale». 
    Il nuovo intervento regionale in esame appare finalizzato proprio
ad  eludere  il  disposto  della  citata  sentenza.  Il   legislatore
regionale,   infatti,   da   un   lato   ripristina   la   previsione
dell'autorizzazione per gli studi  privati  medici  e  odontoiatrici,
dall'altro circoscrive l'obbligo di'  tale  autorizzazione  solo  con
riferimento   a   talune   prestazioni,    elencate    nell'allegato.
Quest'ultimo, tuttavia, non annovera la gran parte delle  prestazioni
tipiche degli studi in questione, il che determina,  con  riferimento
agli stessi,  un  tale  restringimento  dell'ambito  di  applicazione
dell'istituto autorizzativo, ancorche' formalmente  ripristinato,  da
svuotarne quasi del tutto l'efficacia. 
    Pertanto l'art. 1, comma 1, della legge regionale in esame, nella
parte in cui, con riferimento  agli  studi  medici,  odontoiatrici  e
delle professioni sanitarie, circoscrive l'obbligo di  autorizzazione
solo  a  talune  specifiche  prestazioni,  e  non  gia'  a  tutte  le
prestazioni  di  chirurgia  ambulatoriale  e  a  tutte  le  procedure
diagnostiche  e  terapeutiche  di  particolare  complessita'  o   che
comportino un rischio per la sicurezza del  paziente,  come  previsto
dall'articolo 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, viola l'art.  117,  terzo
comma, Cost. 
    Per le motivazioni esposte, la disposizioni sopra indicata  viene
impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale,  ai  sensi  dell'art.127
Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude pertanto affinche'  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Abruzzo 17 aprile  2014,  n.
21 pubblicata nel B.U.R. n. 48 del 28 aprile 2014, nell'art. l, comma
1. 
        Roma, 25 giugno 2014 
 
             L'Avvocato dello Stato: Enrico De Giovanni