N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2014
Ordinanza del 24 gennaio 2014 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sez. staccata di Salerno sul ricorso proposto da Tagliafierro Luisa n.q. di titolare del "Camping L'Iscamare di Luisa Tagliafierro" e Tagliafierro Domenico c/Comune di San Mauro Cilento. Edilizia e urbanistica - Turismo - Norme della Regione Campania - Strutture turistico-ricettive all'aria aperta - Previsione che le unita' abitative per il soggiorno di turisti quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulottes, maxi caravan e case mobili, anche se collocati permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici a condizione che conservino meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento di natura permanente al traino e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze siano rimovibili in ogni momento - Lesione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente statale in materia di governo del territorio, per il contrasto con i principi fondamentali previsti dalla legislazione statale in materia (D.P.R. n. 380/2001). - Legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13, art. 2, comma 1, come sostituito dall'art. 1, comma 129, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4. - Costituzione art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3 e 10; decreto legislativo 24 febbraio 2004, n. 42, artt. 142, 149 e 167; legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 11 e 13.(GU n.37 del 3-9-2014 )
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 445 del 2012, proposto da Luisa Tagliafierro, nella qualita' di titolare della struttura ricettiva denominata "Camping L'Iscamare di Luisa Tagliafierro", e Domenico Tagliafierro, rappresentati e difesi dall'avv. Laura Clarizia, con domicilio eletto in Salerno, l.go Dogana Regia,15 c/o studio dell'avv. A. Brancaccio; contro Comune di San Mauro Cilento, in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Tortora, con domicilio eletto in Salerno, via D. Vecchia, 40 c/o studio dell'avv. L. Visone; per l'annullamento del provvedimento comunale prot. n. 496 del 30-1-2012, di diniego autorizzazione alla prosecuzione di attivita' di campeggio; del provvedimento comunale prot. n. 318 del 19.1.2012, di diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusi il parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio e la comunicazione dei motivi o stativi all'accoglimento dell'istanza di accertamento di compatibilita' paesaggistica ex artt. 167 d.lgs. d.l.gvo n. 42/2004 e 36 dPR n. 380/2001; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Mauro Cilento Persona del Sindaco P.T.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. - Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il diniego di rinnovo di autorizzazione per l'attivita' di campeggio in uno al diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria per opere abusivamente realizzate all'interno del "Camping L'Iscamare di Luisa Tagliafierro", quest'ultimo reso su istanza di accertamento di compatibilita' paesaggistica presentato ai sensi degli artt. 167 d.1.gvo n. 42/2004 e 36 del dPR n. 380/2001. Tale struttura ricettiva e' situata in agro del Comune di San Mauro Cilento e trovasi in area ricompresa nel Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, dunque, paesaggisticamente vincolata ex d.lgs. n. 42/2004 e sottoposta alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico approvato con d.m. 4-10-1997. Il primo provvedimento comunale oggetto di ricorso e' fondato sulla esclusiva circostanza che il campeggio non e' in regola con la normativa urbanistica ed ambientale, richiamandosi in proposito il diniego di sanatoria, espresso con atto prot n. 318 del 19-1-2012, pure gravato nel presente giudizio. Cio' posto, risulta decisiva, ai fini della definizione del giudizio, la valutazione di legittimita' di tale ultimo provvedimento, il quale consacra, con la determinazione negativa assunta, la irregolarita' della struttura ricettiva sotto il profilo urbanistico ed ambientale. Va, invero, osservato che, a fondamento dell'espresso diniego, la nota prot. n. 318 del 19.1.2012 pone la considerazione che "dall'esame dei grafici allegati all'istanza in oggetto e dalla documentazione fotografica si evince che l'intera area adibita a campeggio risulta occupata anche da roulotte e case mobili inglobate in strutture fisse, quali recinzioni, cancelli, aiuole coperte da tettoie con telai in ferro, pannelli in lamiera o teli ombreggianti; tali strutture impediscono di fatto la immediata removibilita' delle roulotte o case mobili a chiusura della stagione balneare; che le roulotte e le case mobili che presentano le caratteristiche sopra descritte non rispettano il carattere di temporaneita' e facile amovibilita', e, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e.5 del dpr 380/2001 sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di nuova costruzione con aumento di superfici e volumi che non risultano autorizzati agli atti di ufficio; che ai sensi dell'art. 167, IV comma del d.lgs. 42/04 e' possibile ottenere l'accertamento di compatibilita' paesaggistica solo per le opere che non abbiano determinato creazione di superficie utile e di volumi...". Parte ricorrente, peraltro, contesta la legittimita' di tale assunto, evidenziando la non abusivita' delle predette installazioni e richiamando in proposito la disposizione normativa contenuta nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale Campania n. 13 del 26-3-1993, come modificato dall'art. 1, comma 129, della legge regionale Campania n. 4 del 15 marzo del 2001, il quale cosi' recita "I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unita' abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento". Orbene, risulta evidente al Collegio la rilevanza di tale norma ai fini della definizione del presente giudizio, atteso che la sua applicazione renderebbe lecite sotto il profilo urbanistico, paesaggistico ed ambientale le "roulotte e case mobili" installate all'interno del campeggio, pur nel carattere "permanente" della loro presenza (situazione non revocabile in dubbio, in considerazione della circostanza che le stesse non vengono concretamente rimosse a fine stagione estiva e, pur non utilizzate a fini abitativi per il residuo periodo dell'anno, permangono all'interno della struttura ricettiva, sia pur, come sostenuto in ricorso, per finalita' di custodia e rimessaggio). Il Tribunale, peraltro, dubita della legittimita' costituzionale della suddetta norma per le ragioni che di seguito si espongono, sotto molteplici e concorrenti profili, ritenendo di sollevare in proposito incidente di costituzionalita' innanzi alla Corte Costituzionale. 2.1 - Il richiamato articolo 2, comma 1, della legge regionale Campania n. 13 del 26-3-1993, come modificato dall'art. 1, comma 129, della legge regionale n. 4 del 15-3-2001; nella parte in cui prevede, con riferimento a roulotte, maxi caravan e case mobili, che "tali installazioni anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente col terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento" e' in contrasto con l'articolo 117, comma 3 della Costituzione (il quale qualifica materia di legislazione concorrente il "governo del territorio" disponendo che "nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato"), in quanto contrasta con la disciplina legislativa statale di principio emanata in materia, ricavabile dagli artt. 3 e 10 del dPR 6 giugno 2001, n. 380. In particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. e) qualifica come "interventi di nuova costruzione" quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, disponendo, tra l'altro, al punto e.5) che e' comunque da considerarsi tale "l'stallazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee". La norma risulta essere stata modificata dall'art. 41, comma 4, del d.l. 21-6-2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, con l'ulteriore specificazione "ancorche' siano installati, contemporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformita' alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti". L'articolo 10 del citato dPR n. 380/2001 stabilisce, poi, che gli interventi di "nuova costruzione" costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire. Dalle disposizioni citate si ricava che "la normativa statale sancisce il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e cio' anche ove si tratti di strutture mobili allorche' esse non abbiano carattere precario" (cfr. Corte Cost. n. 171 del 6-7-2012; n. 278 del 22-7-2010). Il giudice regolatore delle leggi (cfr. le sentenze citate) ha, inoltre, chiarito, sul piano generale, che "il discrimine tra necessita' o meno di titolo abilitativo e' dato dal duplice elemento: precarieta' oggettiva dell'intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati, e precarieta' funzionale, in quanto caratterizzata dalla temporaneita' dello stesso". Orbene, nella fattispecie normativa in esame difetta il requisito della precarieta'. Manca, invero, la precarieta' oggettiva, giacche' altrimenti "il legislatore statale non avrebbe catalogato in modo espresso tra gli interventi di nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri, tra cui le case mobili" (cfr. Corte Cost. n. 171/2012, cit.). Difetta, altresi', la precarieta' funzionale, atteso che la disposizione regionale incriminata stabilisce che la installazione di "unita' abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali, roulotte, maxi caravan e case mobili" non costituisce attivita' rilevante ai fini urbanistico, edilizio e paesaggistico anche se tali installazioni sono collocate all'interno della struttura ricettiva "permanentemente". D'altra parte, il riferimento, da parte della norma statale, a "manufatti leggeri e strutture di qualsiasi genere", con la specificazione che gli stessi, al fine della qualificazione in termini di nuova costruzione (e, dunque di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, soggetta a controllo) "non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee", sembra attribuire carattere essenziale all'elemento funzionale, certamente non connotabile in termini di precarieta' nel caso in cui l'installazione abbia - come la norma regionale consente - carattere permanente. Ne' puo' dirsi, a sostegno della legittimita' costituzionale della disposizione regionale in esame, che trattasi di una previsione meramente difforme da una norma statale di dettaglio, in tal modo qualificandosi la definizione che l'articolo 3 del Testo Unico dell'Edilizia offre all'intervento di "nuova costruzione" nella richiamata lettera e.5) del comma 1. Vi e', invece, che la predetta lettera e.5), precisando gli ambiti del significato di "opera precaria" e, dunque, del concetto di "trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio" concorre alla definizione dei contenuti del principio fondamentale (riservato alla legislazione dello Stato) sopra richiamato, costituito dalla regola per cui "ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e cio' anche ove si tratti di strutture mobili allorche' esse non abbiano carattere precario" (cfr. Corte Cost. n. 171 del 6- 7-2012; n. 278 del 22-7-2010). Essa specifica, in buona sostanza, il significato degli elementi normativi di cui tale principio si compone. E che, infine, siamo di fronte alla violazione, da parte del legislatore regionale, di una norma statale di principio, lo conferma lo stesso contenuto definitorio di tale tipologia di norma. La Corte Costituzionale ha, invero, piu' volte chiarito che alla normativa di principio spetta di prescrivere criteri ed obiettivi, mentre alla disciplina di dettaglio e' riservata l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzate per raggiungere tali obiettivi. Orbene, la qualificazione degli ambiti di operativita' dei concetti di opera precaria e di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio appartiene alla statuizione di principio, in quanto concorre a definire i contenuti della regola generale della necessita' del titolo abilitativo (e, dunque, del controllo) sulle trasformazioni del territorio rilevanti, in quanto di carattere permanente e non precario. In tale regola, di poi, con cio' confermandosi la sua natura di norma di principio, si rivela l'esigenza che la stessa abbia applicazione uniforme da parte di ogni Regione, risultando identico l'interesse pubblico tutelato e perseguito in ogni parte del territorio nazionale. 2.2. - Di poi, il richiamato articolo 2, comma 1, della legge regionale Campania n. 13 del 26-3-1993, come modificato dall'art. 1, comma 129, della legge regionale n. 4 del 15-3-2001, nella parte in cui prevede, con riferimento a roulotte, maxi caravan e case mobili, che "tali installazioni anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente col terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento" e' in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione (il quale attribuisce allo stato potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali), in quanto contrasta con la relativa disciplina legislativa statale emanata in materia paesaggistica, ricavabile dagli artt. 142, 146, 149 e 167 del decreto legislativo n. 42 del 24-2-2004. Va premesso che nella giurisprudenza della Corte le nozioni di tutela dell'ambiente e di tutela del paesaggio hanno finito per subire una sostanziale assimilazione semantica, con la conseguenza che la "materia" della tutela dell'ambiente/paesaggio" viene ad investire beni di carattere primario, la cui cura viene affidata in via esclusiva alla potesta' legislativa dello Stato, senza che questa possa essere scalfita dal legislatore regionale. Orbene, l'articolo 142 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) individua le aree interessate per legge da vincolo paesaggistico, in quanto di interesse paesaggistico e, pertanto, sottoposte alle disposizioni del Codice, ricomprendendovi, alla lettera f), "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna ai parchi)". Il successivo articolo 146 regolamenta il controllo e la gestione dei beni sottoposti a tutela, prevedendo che "i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico ... non possono ... distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione" e stabilendo che la realizzazione di interventi su tali aree o immobili protetti sia soggetta a previa autorizzazione (nulla osta) da parte dell'autorita' competente. Prevede, poi, come regola generale, che tale autorizzazione non possa essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale degli interventi, mentre il successivo articolo 167 (commi 4 e 5) individua le ipotesi eccezionali in cui l'accertamento postumo di compatibilita' paesaggistica e', in via derogatoria a tale regola generale, consentito. Infine, l'articolo 149 elenca gli interventi non soggetti ad autorizzazione. Cio' posto, rileva il Tribunale che la norma regionale in esame, nello stabilire la "irrilevanza" ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici delle opere da essa contemplate anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive, si pone in evidente contrasto con le citate disposizioni di legge statale. In tal modo, invero, si sottrae alla disciplina statale dettata in materia di controllo ed autorizzazione (preventiva ed in sanatoria, ex citato artt. 146 e 167) una categoria di interventi che non e' espressamente prevista dal legislatore statale come esente dall'obbligo di autorizzazione (art. 149). Sicche', per tale via, si finisce, da un lato, per rendere concretamente non applicabile (in quanto sottratta ad ogni possibilita' di verifica) la regola, stabilita dall'articolo 146, comma 1, secondo cui nelle aree vincolate non sono consentite modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione; sotto altro profilo, poi, attraverso la piena liberalizzazione degli interventi, si finisce in definitiva per rendere l'area, in relazione alla possibilita' di realizzare gli interventi previsti dalla disposizione i regionale, sostanzialmente priva di vincolo (non essendone applicabile la relativa disciplina di protezione). Calzante, in proposito, si appalesa il richiamo al ragionamento svolto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 235 del 22-7-2011. 2.3. - La richiamata violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s), si configura, altresi', sotto lo specifico aspetto della violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato con riferimento alla disciplina normativa dettata in materia di parchi ed aree naturali protette, segnatamente gli artt. 11 e 13 della legge n. 394 del 6.12.1991 (v. Corte Cost. sent. n. 171 del 6-7-2012). L'articolo 1 della legge, nel definire finalita' ed ambito applicativo, dispone che essa "in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione ed in attuazione degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per Costituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese". Il successivo articolo 11 prevede il regolamento del parco, cui demanda la disciplina dell'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del parco stesso, stabilendo pure che ad esso e' affidata l'individuazione della tipologia e delle modalita' di costruzione di opere e manufatti. Il comma 3 dell'articolo 11 dispone, poi, che "Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attivita' e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat". L'articolo 13, infine, prevede che "il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco e' sottoposto al nulla osta dell'Ente Parco", cui e' demandata la verifica della "conformita' tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento". Orbene, la norma regionale in esame, come sopra individuata, contrasta con tale normativa statale e, per il tramite di questa (normativa interposta) con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, atteso che, nel definire le installazioni da essa previste, pur se collocate in via permanente, attivita' irrilevanti sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, non prevede iniziative di controllo o di verifica dell'impatto ambientale, sottraendole allo specifico meccanismo di disciplina e di controllo previsto dalla legge statale, cosi' sostanzialmente impedendo l'accertamento della osservanza del divieto sancito dall'articolo 11, comma 3, della legge. In tal modo viene gravemente compromessa la tutela dell'ambiente, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, violandosi altresi' la regola, individuata dal giudice delle leggi (cfr. sent. n. 235/2011) secondo cui l'intervento regionale e' possibile soltanto in quanto introduca una disciplina idonea a realizzare un ampliamento dei livelli di tutela e non derogatoria in. senso peggiorativo. 3. - Ritiene il Tribunale che la questione di costituzionalita', come sopra prospettata con riferimento alla violazione della disciplina costituzionale in materia di potesta' legislativa concorrente, deve essere sollevata e portata all'esame ed alla decisione della Corte Costituzionale, non configurandosi nella presente vicenda - a giudizio del Tribunale - la fattispecie prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 62/1953 ("Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse"), a seguito della modificazione dell'art. 3, comma 1, lett. e.5) del dPR n. 380/2001 intervenuta per effetto dell'art. 41, comma 4, del d.l. 21-6- 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9-8-2013, n. 98. Tale modificazione, invero, ha inserito nella originaria formulazione della citata lett. e.5) l'inciso "... ancorche' siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformita' alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti". Detta specificazione, invero, introdotta evidentemente a seguito dell'intervento in materia della Corte Costituzionale (sent. n. 171 del 6-7-2012), non ha carattere innovativo dei contenuti della originaria previsione normativa, costituendo invece specificazione interpretativa di un contenuto normativo del principio fondamentale gia' ricavabile dalla originaria formulazione della legge, come, peraltro, e' comprovato dal citato intervento della Corte Costituzionale, gia' intervenuto nella vigenza della originaria disciplina statale. Non vi e', pertanto, alcuna "modifica" del principio fondamentale e, dunque, non si configura il presupposto di operativita' dell'articolo 10 della legge n. 62/1953. Si e', dunque, di fronte - a parere del Collegio - ad una ipotesi di contrasto tra legge regionale e norma statale di principio preesistente (che richiede l'intervento della Corte) e non anche di sopravvenienza di nuova norma statale di principio rispetto alla quale la previgente legislazione regionale e' incompatibile. Da ultimo, si richiamano, a sostegno della necessita' della pronunzia del giudice delle leggi, la circostanza della rilevanza della formulazione normativa esistente alla data di adozione dei provvedimenti oggetto di impugnativa, ai fini della individuazione del parametro normativo di riferimento per valutarne la legittimita', nonche' la. diversa decorrenza dell'effetto educatorio della norma sospettata di non conformita' a Costituzione nelle due differenti ipotesi sopra prospettate. 4. - Tutto quanto sopra esposto alla luce dei riassunti rilievi, la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge Regionale Campania n. 13 del 26-3-1993, come sostituito dall'articolo 1, comma 129 della L.R. n. 5 del 15-3-2011, nella parte sopra precisata, si appalesa prima facie: rilevante, in quanto la disposizione costituisce paradigma normativo di riferimento per valutare la legittimita' delle ragioni di diniego espresse negli atti oggetto di impugnativa, cosi' come chiarito al punto 1) della motivazione; non manifestamente infondata, alla luce delle esposte considerazioni critiche. Pertanto, in applicazione dell'art. 23 della legge costituzionale n. 87 del 1953 e, riservata ogni altra decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, alla quale va rimessa la soluzione dell'incidente di costituzionalita';
P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) a) dichiara rilevanti per la decisione dell'impugnativa proposta con il ricorso n. 445/2012 R.G. e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale Campania n. 13 del 26-3-1993 come sostituito dall'art. 1, comma 129, della L.R. Campania 4 del 15-3-2011, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con: l' art. 117, comma 3, della Costituzione e artt. 3 e 10 del DPR 6 giugno 2001, n. 380; l' art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione e artt. 142, 149, 167 del decreto legislativo n. 42 del 24-2-2004, nonche' artt. 11 e 13 della legge n. 394 del 6-12-1991; b) sospende il giudizio in corso; c) ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria del Tribunale Amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente della Giunta Regionale della Campania e che sia comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Campania; d) dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte Costituzionale. Cosi' deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati Amedeo Urbano, Presidente Francesco Mele, Consigliere, Estensore Paolo Severini, Consigliere