N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2014

Ordinanza del 24 gennaio 2014  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Campania - sez.  staccata  di  Salerno  sul  ricorso
proposto  da  Tagliafierro  Luisa  n.q.  di  titolare  del   "Camping
L'Iscamare di Luisa Tagliafierro" e Tagliafierro Domenico c/Comune di
San Mauro Cilento. 
 
Edilizia e urbanistica - Turismo - Norme  della  Regione  Campania  -
  Strutture turistico-ricettive all'aria aperta - Previsione  che  le
  unita' abitative per il soggiorno di turisti quali tende  ed  altri
  mezzi autonomi di pernottamento, quali roulottes,  maxi  caravan  e
  case mobili, anche se collocati permanentemente entro il  perimetro
  delle   strutture   ricettive   regolarmente    autorizzate,    non
  costituiscono attivita' rilevanti ai fini  urbanistici,  edilizi  e
  paesaggistici a condizione che conservino meccanismi  di  rotazione
  in funzione, non possiedano alcun collegamento di natura permanente
  al traino e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori
  e le pertinenze siano rimovibili in ogni momento  -  Lesione  della
  sfera di competenza legislativa esclusiva  statale  in  materia  di
  tutela  dell'ambiente  -  Violazione  della  sfera  di   competenza
  legislativa  concorrente  statale  in  materia   di   governo   del
  territorio, per il contrasto con i principi  fondamentali  previsti
  dalla legislazione statale in materia (D.P.R. n. 380/2001). 
- Legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13, art. 2, comma 1,
  come sostituito dall'art. 1, comma 129, della legge  della  Regione
  Campania 15 marzo 2011, n. 4. 
- Costituzione art. 117, commi secondo, lett. s),  e  terzo;  decreto
  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  artt.  3  e
  10; decreto legislativo 24 febbraio 2004, n. 42, artt. 142,  149  e
  167; legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 11 e 13. 
(GU n.37 del 3-9-2014 )
 
        Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 
             Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 445 del 2012, proposto da Luisa Tagliafierro, nella
qualita' di titolare della struttura  ricettiva  denominata  "Camping
L'Iscamare  di  Luisa   Tagliafierro",   e   Domenico   Tagliafierro,
rappresentati e difesi dall'avv. Laura Clarizia, con domicilio eletto
in Salerno, l.go Dogana Regia,15 c/o studio dell'avv. A.  Brancaccio;
contro Comune di San Mauro Cilento,  in  Persona  del  Sindaco  p.t.,
rappresentato e  difeso  dall'avv.  Tiziana  Tortora,  con  domicilio
eletto in Salerno, via D. Vecchia, 40 c/o studio dell'avv. L. Visone;
per l'annullamento  del  provvedimento  comunale  prot.  n.  496  del
30-1-2012, di diniego autorizzazione alla prosecuzione  di  attivita'
di campeggio; del provvedimento comunale prot. n. 318 del  19.1.2012,
di diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria; di ogni
altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusi il parere
negativo della Commissione Locale per il Paesaggio e la comunicazione
dei motivi o stativi all'accoglimento dell'istanza di accertamento di
compatibilita' paesaggistica ex artt. 167 d.lgs. d.l.gvo n. 42/2004 e
36 dPR n. 380/2001; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di  San  Mauro
Cilento Persona del Sindaco P.T.; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott
Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato  nel
verbale; 
    1. - Con il ricorso in epigrafe viene  impugnato  il  diniego  di
rinnovo di autorizzazione per l'attivita'  di  campeggio  in  uno  al
diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria  per  opere
abusivamente realizzate all'interno del "Camping L'Iscamare di  Luisa
Tagliafierro",  quest'ultimo  reso  su  istanza  di  accertamento  di
compatibilita' paesaggistica presentato  ai  sensi  degli  artt.  167
d.1.gvo n. 42/2004 e 36 del dPR n. 380/2001. 
    Tale struttura ricettiva e' situata in agro  del  Comune  di  San
Mauro Cilento e trovasi  in  area  ricompresa  nel  Piano  del  Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di  Diano,  dunque,  paesaggisticamente
vincolata ex d.lgs. n. 42/2004 e  sottoposta  alle  prescrizioni  del
Piano Territoriale Paesistico approvato con d.m. 4-10-1997. 
    Il primo provvedimento comunale oggetto  di  ricorso  e'  fondato
sulla esclusiva circostanza che il campeggio non e' in regola con  la
normativa urbanistica ed ambientale, richiamandosi  in  proposito  il
diniego di sanatoria, espresso con atto prot n.  318  del  19-1-2012,
pure gravato nel presente giudizio. 
    Cio' posto, risulta  decisiva,  ai  fini  della  definizione  del
giudizio,   la   valutazione   di   legittimita'   di   tale   ultimo
provvedimento, il quale  consacra,  con  la  determinazione  negativa
assunta, la irregolarita' della struttura ricettiva sotto il  profilo
urbanistico ed ambientale. 
    Va, invero, osservato che, a fondamento dell'espresso diniego, la
nota  prot.  n.  318  del  19.1.2012  pone  la   considerazione   che
"dall'esame dei grafici  allegati  all'istanza  in  oggetto  e  dalla
documentazione fotografica si evince  che  l'intera  area  adibita  a
campeggio risulta occupata anche da roulotte e case mobili  inglobate
in strutture fisse, quali recinzioni,  cancelli,  aiuole  coperte  da
tettoie con telai in ferro, pannelli in lamiera o teli  ombreggianti;
tali strutture impediscono di fatto la immediata removibilita'  delle
roulotte o case mobili a chiusura della  stagione  balneare;  che  le
roulotte e le case mobili che  presentano  le  caratteristiche  sopra
descritte non rispettano  il  carattere  di  temporaneita'  e  facile
amovibilita', e, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e.5
del dpr 380/2001 sono da considerarsi a tutti gli effetti  interventi
di nuova costruzione con  aumento  di  superfici  e  volumi  che  non
risultano autorizzati agli atti di ufficio; che  ai  sensi  dell'art.
167, IV comma del d.lgs. 42/04 e' possibile  ottenere  l'accertamento
di compatibilita' paesaggistica solo per le  opere  che  non  abbiano
determinato creazione di superficie utile e di volumi...". 
    Parte ricorrente, peraltro,  contesta  la  legittimita'  di  tale
assunto, evidenziando la non abusivita' delle predette  installazioni
e  richiamando  in  proposito  la  disposizione  normativa  contenuta
nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale Campania  n.  13  del
26-3-1993, come  modificato  dall'art.  1,  comma  129,  della  legge
regionale Campania n. 4 del 15 marzo del 2001, il quale cosi'  recita
"I campeggi sono esercizi ricettivi aperti  al  pubblico  a  gestione
unitaria, attrezzati in aree  recintate  per  la  sosta  in  apposite
piazzole per il soggiorno di turisti provvisti, di norma,  di  unita'
abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali
roulotte, maxi caravan e case mobili.  Tali  installazioni  anche  se
collocate  permanentemente  entro  il   perimetro   delle   strutture
ricettive  regolarmente  autorizzate,  non  costituiscono   attivita'
rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine  i
predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in
funzione, non possedere alcun collegamento di  natura  permanente  al
terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli  accessori  e
le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento". 
    Orbene, risulta evidente al Collegio la rilevanza di  tale  norma
ai fini della definizione del presente giudizio, atteso  che  la  sua
applicazione  renderebbe  lecite  sotto   il   profilo   urbanistico,
paesaggistico ed ambientale le "roulotte e  case  mobili"  installate
all'interno del campeggio, pur nel carattere "permanente" della  loro
presenza (situazione non  revocabile  in  dubbio,  in  considerazione
della circostanza che le stesse non vengono concretamente  rimosse  a
fine stagione estiva e, pur non utilizzate a fini  abitativi  per  il
residuo periodo dell'anno,  permangono  all'interno  della  struttura
ricettiva, sia pur, come  sostenuto  in  ricorso,  per  finalita'  di
custodia e rimessaggio). 
    Il Tribunale, peraltro, dubita della legittimita'  costituzionale
della suddetta norma per le ragioni  che  di  seguito  si  espongono,
sotto molteplici e concorrenti profili,  ritenendo  di  sollevare  in
proposito  incidente  di   costituzionalita'   innanzi   alla   Corte
Costituzionale. 
    2.1 - Il richiamato articolo 2, comma 1,  della  legge  regionale
Campania n. 13 del 26-3-1993, come modificato dall'art. 1, comma 129,
della legge regionale n. 4 del 15-3-2001; nella parte in cui prevede,
con riferimento a roulotte, maxi caravan e  case  mobili,  che  "tali
installazioni anche se collocate permanentemente entro  il  perimetro
delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono
attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e  paesaggistici.  A
tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i  meccanismi  di
rotazione in funzione, non possedere  alcun  collegamento  di  natura
permanente col terreno e gli allacciamenti  alle  reti  tecnologiche,
gli accessori e  le  pertinenze  devono  essere  rimovibili  in  ogni
momento"  e'  in  contrasto  con  l'articolo  117,  comma   3   della
Costituzione (il quale qualifica materia di legislazione  concorrente
il  "governo  del  territorio"  disponendo  che  "nelle  materie   di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,  riservata
alla  legislazione  dello  Stato"),  in  quanto  contrasta   con   la
disciplina legislativa  statale  di  principio  emanata  in  materia,
ricavabile dagli artt. 3 e 10 del dPR 6 giugno 2001, n. 380. 
    In particolare, l'articolo 3, comma 1, lett.  e)  qualifica  come
"interventi di nuova costruzione" quelli di  trasformazione  edilizia
ed urbanistica del territorio, disponendo, tra l'altro, al punto e.5)
che e' comunque da  considerarsi  tale  "l'stallazione  di  manufatti
leggeri, anche prefabbricati, e di  strutture  di  qualsiasi  genere,
quali  roulottes,  campers,  case  mobili,  imbarcazioni  che   siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano  diretti  a  soddisfare  esigenze
meramente temporanee". 
    La norma risulta essere stata modificata dall'art. 41,  comma  4,
del d.l. 21-6-2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013 n. 98, con l'ulteriore specificazione "ancorche'  siano
installati,  contemporaneo  ancoraggio  al  suolo,   all'interno   di
strutture  ricettive  all'aperto,  in  conformita'   alla   normativa
regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti". 
    L'articolo 10 del citato dPR n. 380/2001 stabilisce, poi, che gli
interventi  di  "nuova  costruzione"   costituiscono   trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a  permesso
di costruire. 
    Dalle disposizioni citate si ricava  che  "la  normativa  statale
sancisce il principio per  cui  ogni  trasformazione  permanente  del
territorio necessita di titolo abilitativo e cio' anche ove si tratti
di strutture mobili allorche' esse non  abbiano  carattere  precario"
(cfr. Corte Cost. n. 171 del 6-7-2012; n. 278 del 22-7-2010). 
    Il giudice regolatore delle leggi (cfr. le sentenze  citate)  ha,
inoltre,  chiarito,  sul  piano  generale,  che  "il  discrimine  tra
necessita' o meno di titolo abilitativo e' dato dal duplice elemento:
precarieta' oggettiva dell'intervento, in  base  alle  tipologie  dei
materiali   utilizzati,   e   precarieta'   funzionale,   in   quanto
caratterizzata dalla temporaneita' dello stesso". 
    Orbene, nella fattispecie normativa in esame difetta il requisito
della precarieta'. 
    Manca, invero, la precarieta' oggettiva, giacche' altrimenti  "il
legislatore statale non avrebbe catalogato in modo espresso  tra  gli
interventi di nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri,
tra cui le case mobili" (cfr. Corte Cost. n. 171/2012, cit.). 
    Difetta, altresi',  la  precarieta'  funzionale,  atteso  che  la
disposizione regionale incriminata stabilisce che la installazione di
"unita'  abitative  quali  tende   ed   altri   mezzi   autonomi   di
pernottamento, quali, roulotte,  maxi  caravan  e  case  mobili"  non
costituisce attivita'  rilevante  ai  fini  urbanistico,  edilizio  e
paesaggistico anche se tali installazioni sono collocate  all'interno
della struttura ricettiva "permanentemente". 
    D'altra parte, il riferimento, da parte della  norma  statale,  a
"manufatti  leggeri  e  strutture  di  qualsiasi  genere",   con   la
specificazione che  gli  stessi,  al  fine  della  qualificazione  in
termini di nuova costruzione (e, dunque di trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio, soggetta a controllo) "non siano  diretti
a  soddisfare  esigenze  meramente  temporanee",  sembra   attribuire
carattere  essenziale   all'elemento   funzionale,   certamente   non
connotabile in termini di precarieta' nel caso in cui l'installazione
abbia - come la norma regionale consente - carattere permanente. 
    Ne' puo' dirsi,  a  sostegno  della  legittimita'  costituzionale
della disposizione regionale in esame, che trattasi di una previsione
meramente difforme da una norma statale di  dettaglio,  in  tal  modo
qualificandosi la  definizione  che  l'articolo  3  del  Testo  Unico
dell'Edilizia  offre  all'intervento  di  "nuova  costruzione"  nella
richiamata lettera e.5) del comma 1. 
    Vi e', invece, che  la  predetta  lettera  e.5),  precisando  gli
ambiti del significato di "opera precaria" e, dunque, del concetto di
"trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio" concorre alla
definizione dei contenuti del principio fondamentale (riservato  alla
legislazione dello Stato) sopra richiamato, costituito  dalla  regola
per cui "ogni trasformazione permanente del territorio  necessita  di
titolo abilitativo e cio' anche ove si  tratti  di  strutture  mobili
allorche' esse non abbiano carattere precario" (cfr. Corte  Cost.  n.
171 del 6- 7-2012; n. 278 del 22-7-2010). 
    Essa specifica, in buona sostanza, il significato degli  elementi
normativi di cui tale principio si compone. 
    E che, infine, siamo di fronte  alla  violazione,  da  parte  del
legislatore regionale, di una norma statale di principio, lo conferma
lo stesso contenuto definitorio di tale tipologia di norma. 
    La Corte Costituzionale ha, invero, piu' volte chiarito che  alla
normativa di principio spetta di prescrivere  criteri  ed  obiettivi,
mentre alla disciplina di  dettaglio  e'  riservata  l'individuazione
degli  strumenti  concreti   da   utilizzate   per raggiungere   tali
obiettivi. 
    Orbene,  la  qualificazione  degli  ambiti  di  operativita'  dei
concetti  di  opera  precaria  e  di  trasformazione  urbanistica  ed
edilizia del territorio appartiene alla statuizione di principio,  in
quanto concorre a definire i contenuti della  regola  generale  della
necessita' del titolo abilitativo (e, dunque,  del  controllo)  sulle
trasformazioni del  territorio  rilevanti,  in  quanto  di  carattere
permanente e non precario. 
    In tale regola, di poi, con cio' confermandosi la sua  natura  di
norma  di  principio,  si  rivela  l'esigenza  che  la  stessa  abbia
applicazione uniforme da parte di ogni Regione,  risultando  identico
l'interesse  pubblico  tutelato  e  perseguito  in  ogni  parte   del
territorio nazionale. 
    2.2. - Di poi, il richiamato articolo 2,  comma  1,  della  legge
regionale Campania n. 13 del 26-3-1993, come modificato dall'art.  1,
comma 129, della legge regionale n. 4 del 15-3-2001, nella  parte  in
cui prevede, con riferimento a roulotte, maxi caravan e case  mobili,
che "tali installazioni anche se collocate permanentemente  entro  il
perimetro delle strutture  ricettive  regolarmente  autorizzate,  non
costituiscono attivita' rilevanti  ai  fini  urbanistici,  edilizi  e
paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono:  conservare
i  meccanismi  di  rotazione  in  funzione,   non   possedere   alcun
collegamento di natura permanente col  terreno  e  gli  allacciamenti
alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze  devono  essere
rimovibili in ogni momento" e' in contrasto con l'articolo 117, comma
2, lettera s) della Costituzione (il  quale  attribuisce  allo  stato
potesta' legislativa esclusiva in materia  di  tutela  dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali), in  quanto  contrasta  con  la
relativa  disciplina   legislativa   statale   emanata   in   materia
paesaggistica, ricavabile dagli artt. 142, 146, 149 e 167 del decreto
legislativo n. 42 del 24-2-2004. 
    Va premesso che nella giurisprudenza della Corte  le  nozioni  di
tutela dell'ambiente e di  tutela  del  paesaggio  hanno  finito  per
subire una sostanziale assimilazione semantica,  con  la  conseguenza
che la  "materia"  della  tutela  dell'ambiente/paesaggio"  viene  ad
investire beni di carattere primario, la cui cura viene  affidata  in
via esclusiva alla potesta' legislativa dello Stato, senza che questa
possa essere scalfita dal legislatore regionale. 
    Orbene, l'articolo 142 del d.lgs. n.  42/2004  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio) individua le aree interessate per legge da
vincolo  paesaggistico,  in  quanto  di  interesse  paesaggistico  e,
pertanto, sottoposte alle disposizioni del Codice,  ricomprendendovi,
alla lettera f), "i  parchi  e  le  riserve  nazionali  o  regionali,
nonche' i territori di protezione esterna ai parchi)". 
    Il successivo articolo 146 regolamenta il controllo e la gestione
dei  beni  sottoposti  a  tutela,  prevedendo  che  "i   proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi  titolo  di  immobili  o  aree  di
interesse  paesaggistico  ...  non  possono  ...  distruggerli,   ne'
introdurvi  modificazioni   che   rechino   pregiudizio   ai   valori
paesaggistici  oggetto   di   protezione"   e   stabilendo   che   la
realizzazione di interventi su tali  aree  o  immobili  protetti  sia
soggetta a previa autorizzazione (nulla osta) da parte dell'autorita'
competente.  Prevede,   poi,   come   regola   generale,   che   tale
autorizzazione   non   possa   essere   rilasciata    in    sanatoria
successivamente alla realizzazione anche parziale  degli  interventi,
mentre il successivo articolo 167 (commi 4 e 5) individua le  ipotesi
eccezionali  in  cui   l'accertamento   postumo   di   compatibilita'
paesaggistica  e',  in  via  derogatoria  a  tale  regola   generale,
consentito. 
    Infine, l'articolo 149 elenca  gli  interventi  non  soggetti  ad
autorizzazione. 
    Cio' posto, rileva il Tribunale che la norma regionale in  esame,
nello stabilire  la "irrilevanza"  ai  fini  urbanistici,  edilizi  e
paesaggistici delle opere da  essa  contemplate  anche  se  collocate
permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive, si pone
in evidente contrasto con le citate disposizioni di legge statale. 
    In tal modo, invero, si sottrae alla disciplina  statale  dettata
in  materia  di  controllo  ed  autorizzazione  (preventiva   ed   in
sanatoria, ex citato artt. 146 e 167) una categoria di interventi che
non e' espressamente prevista dal  legislatore  statale  come  esente
dall'obbligo di autorizzazione (art. 149). 
    Sicche', per tale via,  si  finisce,  da  un  lato,  per  rendere
concretamente  non  applicabile  (in   quanto   sottratta   ad   ogni
possibilita' di verifica) la  regola,  stabilita  dall'articolo  146,
comma 1,  secondo  cui  nelle  aree  vincolate  non  sono  consentite
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto
di  protezione;  sotto  altro  profilo,  poi,  attraverso  la   piena
liberalizzazione degli  interventi,  si  finisce  in  definitiva  per
rendere l'area, in relazione  alla  possibilita'  di  realizzare  gli
interventi previsti dalla disposizione i  regionale,  sostanzialmente
priva di vincolo (non essendone applicabile la relativa disciplina di
protezione). 
    Calzante, in proposito, si appalesa il richiamo  al  ragionamento
svolto  dalla  Corte  Costituzionale  nella  sentenza  n.   235   del
22-7-2011. 
    2.3. - La  richiamata  violazione  dell'articolo  117,  comma  2,
lettera s), si configura, altresi', sotto lo specifico aspetto  della
violazione della competenza legislativa  esclusiva  dello  Stato  con
riferimento alla disciplina normativa dettata in materia di parchi ed
aree naturali protette, segnatamente gli artt. 11 e 13 della legge n.
394 del 6.12.1991 (v. Corte Cost. sent. n. 171 del 6-7-2012). 
    L'articolo 1  della  legge,  nel  definire  finalita'  ed  ambito
applicativo, dispone che essa "in attuazione degli artt. 9 e 32 della
Costituzione ed in attuazione  degli  accordi  internazionali,  detta
principi fondamentali per  Costituzione  e  la  gestione  delle  aree
naturali protette, al fine di garantire e  di  promuovere,  in  forma
coordinata, la  conservazione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio
naturale del paese". 
    Il successivo articolo 11 prevede il regolamento del  parco,  cui
demanda la disciplina dell'esercizio delle attivita' consentite entro
il territorio del parco  stesso,  stabilendo  pure  che  ad  esso  e'
affidata  l'individuazione  della  tipologia  e  delle  modalita'  di
costruzione di  opere  e  manufatti.  Il  comma  3  dell'articolo  11
dispone, poi, che "Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono
vietate  le  attivita'  e  le  opere  che  possono  compromettere  la
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti  naturali  tutelati,  con
particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi
habitat". 
    L'articolo 13, infine, prevede che "il rilascio di concessioni  o
autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere  all'interno
del parco e' sottoposto  al  nulla  osta  dell'Ente  Parco",  cui  e'
demandata la verifica della  "conformita'  tra  le  disposizioni  del
piano e del regolamento e l'intervento". 
    Orbene, la norma regionale  in  esame,  come  sopra  individuata,
contrasta con tale normativa statale e,  per  il  tramite  di  questa
(normativa interposta) con  l'art.  117,  comma  2,  lett.  s)  della
Costituzione, atteso che,  nel  definire  le  installazioni  da  essa
previste, pur se collocate in via permanente,  attivita'  irrilevanti
sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico,  non  prevede
iniziative  di  controllo  o  di  verifica  dell'impatto  ambientale,
sottraendole allo specifico meccanismo di disciplina e  di  controllo
previsto  dalla  legge  statale,  cosi'   sostanzialmente   impedendo
l'accertamento della osservanza del divieto sancito dall'articolo 11,
comma 3, della legge. 
    In tal modo viene gravemente compromessa la tutela dell'ambiente,
demandata  alla  competenza  legislativa   esclusiva   dello   Stato,
violandosi altresi' la regola, individuata dal  giudice  delle  leggi
(cfr. sent.  n.  235/2011)  secondo  cui  l'intervento  regionale  e'
possibile soltanto  in  quanto  introduca  una  disciplina  idonea  a
realizzare un ampliamento dei livelli di tutela e non derogatoria in.
senso peggiorativo. 
    3. - Ritiene il Tribunale che la questione di  costituzionalita',
come  sopra  prospettata  con  riferimento  alla   violazione   della
disciplina  costituzionale  in  materia   di   potesta'   legislativa
concorrente, deve  essere  sollevata  e  portata  all'esame  ed  alla
decisione  della  Corte  Costituzionale,  non  configurandosi   nella
presente vicenda - a giudizio del Tribunale - la fattispecie prevista
dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale  n.  62/1953  ("Le
leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di  cui
al primo comma dell'articolo precedente abrogano le  norme  regionali
che siano in contrasto con  esse"),  a  seguito  della  modificazione
dell'art. 3, comma 1, lett. e.5) del dPR n. 380/2001 intervenuta  per
effetto  dell'art.  41,  comma  4,  del  d.l.  21-6-  2013,  n.   69,
convertito, con modificazioni dalla legge 9-8-2013, n. 98. 
    Tale  modificazione,  invero,  ha   inserito   nella   originaria
formulazione della citata lett. e.5) l'inciso  "...  ancorche'  siano
installati,  con  temporaneo  ancoraggio  al  suolo,  all'interno  di
strutture  ricettive  all'aperto,  in  conformita'   alla   normativa
regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti". 
    Detta specificazione, invero, introdotta evidentemente a  seguito
dell'intervento in materia della Corte Costituzionale (sent.  n.  171
del 6-7-2012),  non  ha  carattere  innovativo  dei  contenuti  della
originaria previsione normativa,  costituendo  invece  specificazione
interpretativa di un contenuto normativo del  principio  fondamentale
gia' ricavabile dalla  originaria  formulazione  della  legge,  come,
peraltro,  e'  comprovato   dal   citato   intervento   della   Corte
Costituzionale,  gia'  intervenuto  nella  vigenza  della  originaria
disciplina statale. 
    Non vi e', pertanto, alcuna "modifica" del principio fondamentale
e,  dunque,  non  si  configura  il   presupposto   di   operativita'
dell'articolo 10 della legge n. 62/1953. 
    Si e', dunque, di fronte - a parere del Collegio - ad una ipotesi
di contrasto  tra  legge  regionale  e  norma  statale  di  principio
preesistente (che richiede l'intervento della Corte) e non  anche  di
sopravvenienza di nuova norma  statale  di  principio  rispetto  alla
quale la previgente legislazione regionale e' incompatibile. 
    Da ultimo, si  richiamano,  a  sostegno  della  necessita'  della
pronunzia del giudice delle leggi,  la  circostanza  della  rilevanza
della formulazione normativa esistente  alla  data  di  adozione  dei
provvedimenti oggetto di impugnativa, ai  fini  della  individuazione
del parametro normativo di riferimento per valutarne la legittimita',
nonche' la. diversa decorrenza dell'effetto  educatorio  della  norma
sospettata di non conformita' a  Costituzione  nelle  due  differenti
ipotesi sopra prospettate. 
    4. - Tutto quanto sopra esposto alla luce dei riassunti  rilievi,
la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 1,
della legge Regionale Campania n. 13 del 26-3-1993,  come  sostituito
dall'articolo 1, comma 129 della L.R. n. 5 del 15-3-2011, nella parte
sopra precisata, si appalesa prima facie: 
        rilevante, in quanto la  disposizione  costituisce  paradigma
normativo di riferimento per valutare la legittimita'  delle  ragioni
di diniego espresse negli atti oggetto  di  impugnativa,  cosi'  come
chiarito al punto 1) della motivazione; 
        non  manifestamente  infondata,  alla  luce   delle   esposte
considerazioni critiche. 
    Pertanto, in applicazione dell'art. 23 della legge costituzionale
n. 87 del 1953  e,  riservata  ogni  altra  decisione  all'esito  del
giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, alla quale va rimessa  la
soluzione dell'incidente di costituzionalita'; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Campania  sezione
staccata di Salerno (Sezione Prima) 
        a)  dichiara  rilevanti  per  la  decisione  dell'impugnativa
proposta con  il  ricorso  n.  445/2012  R.G.  e  non  manifestamente
infondate le questioni di legittimita'  costituzionale  dell'articolo
2, comma 1, della legge regionale Campania n. 13 del  26-3-1993  come
sostituito  dall'art.  1,  comma  129,  della  L.R.  Campania  4  del
15-3-2011, nei termini e per le ragioni esposti in  motivazione,  per
contrasto con: l' art. 117, comma 3, della Costituzione e artt.  3  e
10 del DPR 6 giugno 2001, n. 380; l' art.  117,  comma  2,  lett.  s)
della Costituzione e artt. 142, 149, 167 del decreto  legislativo  n.
42 del 24-2-2004, nonche' artt. 11  e  13  della  legge  n.  394  del
6-12-1991; 
        b) sospende il giudizio in corso; 
        c) ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura
della segreteria del Tribunale Amministrativo, a tutte  le  parti  in
causa ed al Presidente della Giunta Regionale della  Campania  e  che
sia comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Campania; 
        d) dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della
stessa Segreteria, alla Corte Costituzionale. 
    Cosi' deciso in Salerno nella camera di consiglio  del  giorno  5
dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati 
 
                      Amedeo Urbano, Presidente 
 
 
               Francesco Mele, Consigliere, Estensore 
 
 
                     Paolo Severini, Consigliere