N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2014
Ordinanza del 24 gennaio 2014 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sez. staccata di Salerno sul ricorso proposto da Tagliafierro Luisa n.q. di titolare del "Camping L'Iscamare di Luisa Tagliafierro" e Tagliafierro Domenico c/Comune di San Mauro Cilento. Edilizia e urbanistica - Turismo - Norme della Regione Campania - Strutture turistico-ricettive all'aria aperta - Previsione che le unita' abitative per il soggiorno di turisti quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulottes, maxi caravan e case mobili, anche se collocati permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici a condizione che conservino meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento di natura permanente al traino e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze siano rimovibili in ogni momento - Lesione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente statale in materia di governo del territorio, per il contrasto con i principi fondamentali previsti dalla legislazione statale in materia (D.P.R. n. 380/2001). - Legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13, art. 2, comma 1, come sostituito dall'art. 1, comma 129, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4. - Costituzione art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3 e 10; decreto legislativo 24 febbraio 2004, n. 42, artt. 142, 149 e 167; legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 11 e 13.(GU n.37 del 3-9-2014 )
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 445 del 2012, proposto da Luisa Tagliafierro, nella
qualita' di titolare della struttura ricettiva denominata "Camping
L'Iscamare di Luisa Tagliafierro", e Domenico Tagliafierro,
rappresentati e difesi dall'avv. Laura Clarizia, con domicilio eletto
in Salerno, l.go Dogana Regia,15 c/o studio dell'avv. A. Brancaccio;
contro Comune di San Mauro Cilento, in Persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Tortora, con domicilio
eletto in Salerno, via D. Vecchia, 40 c/o studio dell'avv. L. Visone;
per l'annullamento del provvedimento comunale prot. n. 496 del
30-1-2012, di diniego autorizzazione alla prosecuzione di attivita'
di campeggio; del provvedimento comunale prot. n. 318 del 19.1.2012,
di diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria; di ogni
altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusi il parere
negativo della Commissione Locale per il Paesaggio e la comunicazione
dei motivi o stativi all'accoglimento dell'istanza di accertamento di
compatibilita' paesaggistica ex artt. 167 d.lgs. d.l.gvo n. 42/2004 e
36 dPR n. 380/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Mauro
Cilento Persona del Sindaco P.T.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott
Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
1. - Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il diniego di
rinnovo di autorizzazione per l'attivita' di campeggio in uno al
diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria per opere
abusivamente realizzate all'interno del "Camping L'Iscamare di Luisa
Tagliafierro", quest'ultimo reso su istanza di accertamento di
compatibilita' paesaggistica presentato ai sensi degli artt. 167
d.1.gvo n. 42/2004 e 36 del dPR n. 380/2001.
Tale struttura ricettiva e' situata in agro del Comune di San
Mauro Cilento e trovasi in area ricompresa nel Piano del Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, dunque, paesaggisticamente
vincolata ex d.lgs. n. 42/2004 e sottoposta alle prescrizioni del
Piano Territoriale Paesistico approvato con d.m. 4-10-1997.
Il primo provvedimento comunale oggetto di ricorso e' fondato
sulla esclusiva circostanza che il campeggio non e' in regola con la
normativa urbanistica ed ambientale, richiamandosi in proposito il
diniego di sanatoria, espresso con atto prot n. 318 del 19-1-2012,
pure gravato nel presente giudizio.
Cio' posto, risulta decisiva, ai fini della definizione del
giudizio, la valutazione di legittimita' di tale ultimo
provvedimento, il quale consacra, con la determinazione negativa
assunta, la irregolarita' della struttura ricettiva sotto il profilo
urbanistico ed ambientale.
Va, invero, osservato che, a fondamento dell'espresso diniego, la
nota prot. n. 318 del 19.1.2012 pone la considerazione che
"dall'esame dei grafici allegati all'istanza in oggetto e dalla
documentazione fotografica si evince che l'intera area adibita a
campeggio risulta occupata anche da roulotte e case mobili inglobate
in strutture fisse, quali recinzioni, cancelli, aiuole coperte da
tettoie con telai in ferro, pannelli in lamiera o teli ombreggianti;
tali strutture impediscono di fatto la immediata removibilita' delle
roulotte o case mobili a chiusura della stagione balneare; che le
roulotte e le case mobili che presentano le caratteristiche sopra
descritte non rispettano il carattere di temporaneita' e facile
amovibilita', e, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e.5
del dpr 380/2001 sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi
di nuova costruzione con aumento di superfici e volumi che non
risultano autorizzati agli atti di ufficio; che ai sensi dell'art.
167, IV comma del d.lgs. 42/04 e' possibile ottenere l'accertamento
di compatibilita' paesaggistica solo per le opere che non abbiano
determinato creazione di superficie utile e di volumi...".
Parte ricorrente, peraltro, contesta la legittimita' di tale
assunto, evidenziando la non abusivita' delle predette installazioni
e richiamando in proposito la disposizione normativa contenuta
nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale Campania n. 13 del
26-3-1993, come modificato dall'art. 1, comma 129, della legge
regionale Campania n. 4 del 15 marzo del 2001, il quale cosi' recita
"I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione
unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite
piazzole per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unita'
abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali
roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni anche se
collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture
ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono attivita'
rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i
predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di rotazione in
funzione, non possedere alcun collegamento di natura permanente al
terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e
le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento".
Orbene, risulta evidente al Collegio la rilevanza di tale norma
ai fini della definizione del presente giudizio, atteso che la sua
applicazione renderebbe lecite sotto il profilo urbanistico,
paesaggistico ed ambientale le "roulotte e case mobili" installate
all'interno del campeggio, pur nel carattere "permanente" della loro
presenza (situazione non revocabile in dubbio, in considerazione
della circostanza che le stesse non vengono concretamente rimosse a
fine stagione estiva e, pur non utilizzate a fini abitativi per il
residuo periodo dell'anno, permangono all'interno della struttura
ricettiva, sia pur, come sostenuto in ricorso, per finalita' di
custodia e rimessaggio).
Il Tribunale, peraltro, dubita della legittimita' costituzionale
della suddetta norma per le ragioni che di seguito si espongono,
sotto molteplici e concorrenti profili, ritenendo di sollevare in
proposito incidente di costituzionalita' innanzi alla Corte
Costituzionale.
2.1 - Il richiamato articolo 2, comma 1, della legge regionale
Campania n. 13 del 26-3-1993, come modificato dall'art. 1, comma 129,
della legge regionale n. 4 del 15-3-2001; nella parte in cui prevede,
con riferimento a roulotte, maxi caravan e case mobili, che "tali
installazioni anche se collocate permanentemente entro il perimetro
delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non costituiscono
attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A
tal fine i predetti allestimenti devono: conservare i meccanismi di
rotazione in funzione, non possedere alcun collegamento di natura
permanente col terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche,
gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni
momento" e' in contrasto con l'articolo 117, comma 3 della
Costituzione (il quale qualifica materia di legislazione concorrente
il "governo del territorio" disponendo che "nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato"), in quanto contrasta con la
disciplina legislativa statale di principio emanata in materia,
ricavabile dagli artt. 3 e 10 del dPR 6 giugno 2001, n. 380.
In particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. e) qualifica come
"interventi di nuova costruzione" quelli di trasformazione edilizia
ed urbanistica del territorio, disponendo, tra l'altro, al punto e.5)
che e' comunque da considerarsi tale "l'stallazione di manufatti
leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee".
La norma risulta essere stata modificata dall'art. 41, comma 4,
del d.l. 21-6-2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013 n. 98, con l'ulteriore specificazione "ancorche' siano
installati, contemporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di
strutture ricettive all'aperto, in conformita' alla normativa
regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti".
L'articolo 10 del citato dPR n. 380/2001 stabilisce, poi, che gli
interventi di "nuova costruzione" costituiscono trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso
di costruire.
Dalle disposizioni citate si ricava che "la normativa statale
sancisce il principio per cui ogni trasformazione permanente del
territorio necessita di titolo abilitativo e cio' anche ove si tratti
di strutture mobili allorche' esse non abbiano carattere precario"
(cfr. Corte Cost. n. 171 del 6-7-2012; n. 278 del 22-7-2010).
Il giudice regolatore delle leggi (cfr. le sentenze citate) ha,
inoltre, chiarito, sul piano generale, che "il discrimine tra
necessita' o meno di titolo abilitativo e' dato dal duplice elemento:
precarieta' oggettiva dell'intervento, in base alle tipologie dei
materiali utilizzati, e precarieta' funzionale, in quanto
caratterizzata dalla temporaneita' dello stesso".
Orbene, nella fattispecie normativa in esame difetta il requisito
della precarieta'.
Manca, invero, la precarieta' oggettiva, giacche' altrimenti "il
legislatore statale non avrebbe catalogato in modo espresso tra gli
interventi di nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri,
tra cui le case mobili" (cfr. Corte Cost. n. 171/2012, cit.).
Difetta, altresi', la precarieta' funzionale, atteso che la
disposizione regionale incriminata stabilisce che la installazione di
"unita' abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di
pernottamento, quali, roulotte, maxi caravan e case mobili" non
costituisce attivita' rilevante ai fini urbanistico, edilizio e
paesaggistico anche se tali installazioni sono collocate all'interno
della struttura ricettiva "permanentemente".
D'altra parte, il riferimento, da parte della norma statale, a
"manufatti leggeri e strutture di qualsiasi genere", con la
specificazione che gli stessi, al fine della qualificazione in
termini di nuova costruzione (e, dunque di trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio, soggetta a controllo) "non siano diretti
a soddisfare esigenze meramente temporanee", sembra attribuire
carattere essenziale all'elemento funzionale, certamente non
connotabile in termini di precarieta' nel caso in cui l'installazione
abbia - come la norma regionale consente - carattere permanente.
Ne' puo' dirsi, a sostegno della legittimita' costituzionale
della disposizione regionale in esame, che trattasi di una previsione
meramente difforme da una norma statale di dettaglio, in tal modo
qualificandosi la definizione che l'articolo 3 del Testo Unico
dell'Edilizia offre all'intervento di "nuova costruzione" nella
richiamata lettera e.5) del comma 1.
Vi e', invece, che la predetta lettera e.5), precisando gli
ambiti del significato di "opera precaria" e, dunque, del concetto di
"trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio" concorre alla
definizione dei contenuti del principio fondamentale (riservato alla
legislazione dello Stato) sopra richiamato, costituito dalla regola
per cui "ogni trasformazione permanente del territorio necessita di
titolo abilitativo e cio' anche ove si tratti di strutture mobili
allorche' esse non abbiano carattere precario" (cfr. Corte Cost. n.
171 del 6- 7-2012; n. 278 del 22-7-2010).
Essa specifica, in buona sostanza, il significato degli elementi
normativi di cui tale principio si compone.
E che, infine, siamo di fronte alla violazione, da parte del
legislatore regionale, di una norma statale di principio, lo conferma
lo stesso contenuto definitorio di tale tipologia di norma.
La Corte Costituzionale ha, invero, piu' volte chiarito che alla
normativa di principio spetta di prescrivere criteri ed obiettivi,
mentre alla disciplina di dettaglio e' riservata l'individuazione
degli strumenti concreti da utilizzate per raggiungere tali
obiettivi.
Orbene, la qualificazione degli ambiti di operativita' dei
concetti di opera precaria e di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio appartiene alla statuizione di principio, in
quanto concorre a definire i contenuti della regola generale della
necessita' del titolo abilitativo (e, dunque, del controllo) sulle
trasformazioni del territorio rilevanti, in quanto di carattere
permanente e non precario.
In tale regola, di poi, con cio' confermandosi la sua natura di
norma di principio, si rivela l'esigenza che la stessa abbia
applicazione uniforme da parte di ogni Regione, risultando identico
l'interesse pubblico tutelato e perseguito in ogni parte del
territorio nazionale.
2.2. - Di poi, il richiamato articolo 2, comma 1, della legge
regionale Campania n. 13 del 26-3-1993, come modificato dall'art. 1,
comma 129, della legge regionale n. 4 del 15-3-2001, nella parte in
cui prevede, con riferimento a roulotte, maxi caravan e case mobili,
che "tali installazioni anche se collocate permanentemente entro il
perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate, non
costituiscono attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e
paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono: conservare
i meccanismi di rotazione in funzione, non possedere alcun
collegamento di natura permanente col terreno e gli allacciamenti
alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere
rimovibili in ogni momento" e' in contrasto con l'articolo 117, comma
2, lettera s) della Costituzione (il quale attribuisce allo stato
potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali), in quanto contrasta con la
relativa disciplina legislativa statale emanata in materia
paesaggistica, ricavabile dagli artt. 142, 146, 149 e 167 del decreto
legislativo n. 42 del 24-2-2004.
Va premesso che nella giurisprudenza della Corte le nozioni di
tutela dell'ambiente e di tutela del paesaggio hanno finito per
subire una sostanziale assimilazione semantica, con la conseguenza
che la "materia" della tutela dell'ambiente/paesaggio" viene ad
investire beni di carattere primario, la cui cura viene affidata in
via esclusiva alla potesta' legislativa dello Stato, senza che questa
possa essere scalfita dal legislatore regionale.
Orbene, l'articolo 142 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio) individua le aree interessate per legge da
vincolo paesaggistico, in quanto di interesse paesaggistico e,
pertanto, sottoposte alle disposizioni del Codice, ricomprendendovi,
alla lettera f), "i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonche' i territori di protezione esterna ai parchi)".
Il successivo articolo 146 regolamenta il controllo e la gestione
dei beni sottoposti a tutela, prevedendo che "i proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di
interesse paesaggistico ... non possono ... distruggerli, ne'
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione" e stabilendo che la
realizzazione di interventi su tali aree o immobili protetti sia
soggetta a previa autorizzazione (nulla osta) da parte dell'autorita'
competente. Prevede, poi, come regola generale, che tale
autorizzazione non possa essere rilasciata in sanatoria
successivamente alla realizzazione anche parziale degli interventi,
mentre il successivo articolo 167 (commi 4 e 5) individua le ipotesi
eccezionali in cui l'accertamento postumo di compatibilita'
paesaggistica e', in via derogatoria a tale regola generale,
consentito.
Infine, l'articolo 149 elenca gli interventi non soggetti ad
autorizzazione.
Cio' posto, rileva il Tribunale che la norma regionale in esame,
nello stabilire la "irrilevanza" ai fini urbanistici, edilizi e
paesaggistici delle opere da essa contemplate anche se collocate
permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive, si pone
in evidente contrasto con le citate disposizioni di legge statale.
In tal modo, invero, si sottrae alla disciplina statale dettata
in materia di controllo ed autorizzazione (preventiva ed in
sanatoria, ex citato artt. 146 e 167) una categoria di interventi che
non e' espressamente prevista dal legislatore statale come esente
dall'obbligo di autorizzazione (art. 149).
Sicche', per tale via, si finisce, da un lato, per rendere
concretamente non applicabile (in quanto sottratta ad ogni
possibilita' di verifica) la regola, stabilita dall'articolo 146,
comma 1, secondo cui nelle aree vincolate non sono consentite
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto
di protezione; sotto altro profilo, poi, attraverso la piena
liberalizzazione degli interventi, si finisce in definitiva per
rendere l'area, in relazione alla possibilita' di realizzare gli
interventi previsti dalla disposizione i regionale, sostanzialmente
priva di vincolo (non essendone applicabile la relativa disciplina di
protezione).
Calzante, in proposito, si appalesa il richiamo al ragionamento
svolto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 235 del
22-7-2011.
2.3. - La richiamata violazione dell'articolo 117, comma 2,
lettera s), si configura, altresi', sotto lo specifico aspetto della
violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato con
riferimento alla disciplina normativa dettata in materia di parchi ed
aree naturali protette, segnatamente gli artt. 11 e 13 della legge n.
394 del 6.12.1991 (v. Corte Cost. sent. n. 171 del 6-7-2012).
L'articolo 1 della legge, nel definire finalita' ed ambito
applicativo, dispone che essa "in attuazione degli artt. 9 e 32 della
Costituzione ed in attuazione degli accordi internazionali, detta
principi fondamentali per Costituzione e la gestione delle aree
naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma
coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturale del paese".
Il successivo articolo 11 prevede il regolamento del parco, cui
demanda la disciplina dell'esercizio delle attivita' consentite entro
il territorio del parco stesso, stabilendo pure che ad esso e'
affidata l'individuazione della tipologia e delle modalita' di
costruzione di opere e manufatti. Il comma 3 dell'articolo 11
dispone, poi, che "Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono
vietate le attivita' e le opere che possono compromettere la
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con
particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi
habitat".
L'articolo 13, infine, prevede che "il rilascio di concessioni o
autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno
del parco e' sottoposto al nulla osta dell'Ente Parco", cui e'
demandata la verifica della "conformita' tra le disposizioni del
piano e del regolamento e l'intervento".
Orbene, la norma regionale in esame, come sopra individuata,
contrasta con tale normativa statale e, per il tramite di questa
(normativa interposta) con l'art. 117, comma 2, lett. s) della
Costituzione, atteso che, nel definire le installazioni da essa
previste, pur se collocate in via permanente, attivita' irrilevanti
sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, non prevede
iniziative di controllo o di verifica dell'impatto ambientale,
sottraendole allo specifico meccanismo di disciplina e di controllo
previsto dalla legge statale, cosi' sostanzialmente impedendo
l'accertamento della osservanza del divieto sancito dall'articolo 11,
comma 3, della legge.
In tal modo viene gravemente compromessa la tutela dell'ambiente,
demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
violandosi altresi' la regola, individuata dal giudice delle leggi
(cfr. sent. n. 235/2011) secondo cui l'intervento regionale e'
possibile soltanto in quanto introduca una disciplina idonea a
realizzare un ampliamento dei livelli di tutela e non derogatoria in.
senso peggiorativo.
3. - Ritiene il Tribunale che la questione di costituzionalita',
come sopra prospettata con riferimento alla violazione della
disciplina costituzionale in materia di potesta' legislativa
concorrente, deve essere sollevata e portata all'esame ed alla
decisione della Corte Costituzionale, non configurandosi nella
presente vicenda - a giudizio del Tribunale - la fattispecie prevista
dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 62/1953 ("Le
leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui
al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali
che siano in contrasto con esse"), a seguito della modificazione
dell'art. 3, comma 1, lett. e.5) del dPR n. 380/2001 intervenuta per
effetto dell'art. 41, comma 4, del d.l. 21-6- 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni dalla legge 9-8-2013, n. 98.
Tale modificazione, invero, ha inserito nella originaria
formulazione della citata lett. e.5) l'inciso "... ancorche' siano
installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di
strutture ricettive all'aperto, in conformita' alla normativa
regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti".
Detta specificazione, invero, introdotta evidentemente a seguito
dell'intervento in materia della Corte Costituzionale (sent. n. 171
del 6-7-2012), non ha carattere innovativo dei contenuti della
originaria previsione normativa, costituendo invece specificazione
interpretativa di un contenuto normativo del principio fondamentale
gia' ricavabile dalla originaria formulazione della legge, come,
peraltro, e' comprovato dal citato intervento della Corte
Costituzionale, gia' intervenuto nella vigenza della originaria
disciplina statale.
Non vi e', pertanto, alcuna "modifica" del principio fondamentale
e, dunque, non si configura il presupposto di operativita'
dell'articolo 10 della legge n. 62/1953.
Si e', dunque, di fronte - a parere del Collegio - ad una ipotesi
di contrasto tra legge regionale e norma statale di principio
preesistente (che richiede l'intervento della Corte) e non anche di
sopravvenienza di nuova norma statale di principio rispetto alla
quale la previgente legislazione regionale e' incompatibile.
Da ultimo, si richiamano, a sostegno della necessita' della
pronunzia del giudice delle leggi, la circostanza della rilevanza
della formulazione normativa esistente alla data di adozione dei
provvedimenti oggetto di impugnativa, ai fini della individuazione
del parametro normativo di riferimento per valutarne la legittimita',
nonche' la. diversa decorrenza dell'effetto educatorio della norma
sospettata di non conformita' a Costituzione nelle due differenti
ipotesi sopra prospettate.
4. - Tutto quanto sopra esposto alla luce dei riassunti rilievi,
la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 1,
della legge Regionale Campania n. 13 del 26-3-1993, come sostituito
dall'articolo 1, comma 129 della L.R. n. 5 del 15-3-2011, nella parte
sopra precisata, si appalesa prima facie:
rilevante, in quanto la disposizione costituisce paradigma
normativo di riferimento per valutare la legittimita' delle ragioni
di diniego espresse negli atti oggetto di impugnativa, cosi' come
chiarito al punto 1) della motivazione;
non manifestamente infondata, alla luce delle esposte
considerazioni critiche.
Pertanto, in applicazione dell'art. 23 della legge costituzionale
n. 87 del 1953 e, riservata ogni altra decisione all'esito del
giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, alla quale va rimessa la
soluzione dell'incidente di costituzionalita';
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione
staccata di Salerno (Sezione Prima)
a) dichiara rilevanti per la decisione dell'impugnativa
proposta con il ricorso n. 445/2012 R.G. e non manifestamente
infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo
2, comma 1, della legge regionale Campania n. 13 del 26-3-1993 come
sostituito dall'art. 1, comma 129, della L.R. Campania 4 del
15-3-2011, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per
contrasto con: l' art. 117, comma 3, della Costituzione e artt. 3 e
10 del DPR 6 giugno 2001, n. 380; l' art. 117, comma 2, lett. s)
della Costituzione e artt. 142, 149, 167 del decreto legislativo n.
42 del 24-2-2004, nonche' artt. 11 e 13 della legge n. 394 del
6-12-1991;
b) sospende il giudizio in corso;
c) ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura
della segreteria del Tribunale Amministrativo, a tutte le parti in
causa ed al Presidente della Giunta Regionale della Campania e che
sia comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Campania;
d) dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della
stessa Segreteria, alla Corte Costituzionale.
Cosi' deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5
dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati
Amedeo Urbano, Presidente
Francesco Mele, Consigliere, Estensore
Paolo Severini, Consigliere