MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 agosto 2014 

Autorizzazione  alla  riduzione  del  titolo  alcolometrico  volumico
totale minimo  delle  partite  destinate  all'elaborazione  del  vino
spumante DOP «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»  per  la
campagna vendemmiale 2014/2015. (14A06850) 
(GU n.205 del 4-9-2014)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 606 della Commissione  del  10  luglio
2009 recante talune modalita' di  applicazione  del  regolamento  del
Consiglio n. 479/2008 per quanto riguarda le  categorie  di  prodotti
vitivinicoli, le pratiche enologiche e le  relative  restrizioni,  in
particolare l'allegato II, sezione C,  punto  2,  del  Reg.  (CE)  n.
606/2009, che prevede che le partite destinate  all'elaborazione  dei
vini spumanti di qualita' a denominazione di origine protetta  "Colli
Asolani -Prosecco" o "Asolo - Prosecco" ed altri, elaborate a partire
da una sola varieta' di vite possono avere  un  titolo  alcolometrico
volumico totale non inferiore a 8,5 % vol.; 
  Visto il decreto legislativo n. 61 del 8  aprile  2010  recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,
n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, con il quale e' stato
approvato il disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di
origine controllata e garantita "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo -
Prosecco"; 
  Vista l'istanza presentata in data 7 agosto 2014 dal  Consorzio  di
tutela della DOCG "Colli Asolani - Prosecco" o  "Asolo  -  Prosecco",
con la quale tenendo conto delle  particolari  condizioni  climatiche
verificatesi,  e'   stata   richiesta   la   riduzione   del   titolo
alcolometrico volumico totale ad un  tenore  non  inferiore  all'8,5%
vol. delle partite,  ottenute  nella  corrente  campagna  vendemmiale
2014/2015, destinate all'elaborazione della sola  tipologia  spumante
della citata DOCG "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco", ai
sensi  ed  alle  condizioni   previste   dalla   predetta   normativa
comunitaria; 
  Visto il parere favorevole espresso sulla  predetta  istanza  dalla
Regione Veneto con nota n. 349271 del 18 agosto 2014; 
  Ritenuto che sussistono  le  condizioni  per  l'accoglimento  della
richiesta in questione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Per la campagna  vendemmiale  2014/2015,  il  titolo  alcolometrico
volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione della
sola tipologia spumante della DOCG "Colli Asolani -Prosecco" o "Asolo
- Prosecco", riconosciuta con il DM  17  luglio  2009  richiamato  in
premessa, e' fissato a 8,5 % vol., conformemente alle disposizioni di
cui all'allegato II, sezione C, punto 2, del Reg. (CE) n. 606/2009. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 agosto 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto