N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2014

Ordinanza del  5  marzo  2014  emessa  dal  Tribunale  di  La  Spezia
sull'istanza proposta da Tarchi Paolo. 
 
Patrocinio a spese dello Stato - Spese di giustizia  -  Compensi  del
  difensore   (nella   specie:   difensore   d'ufficio   di   persona
  irreperibile) - Modifiche normative, introdotte con la legge n. 147
  del 2013, dei criteri di determinazione dei compensi  -  Previsione
  che gli importi spettanti sono ridotti di un terzo - Applicabilita'
  della novella legislativa alle liquidazioni successive alla data di
  entrata  in  vigore  della  stessa  legge  (1   gennaio   2014)   -
  Ingiustificata  e  irragionevole  disparita'  di  trattamento   tra
  difensori  che   abbiano   presentato   istanza   di   liquidazione
  anteriormente  al  1  gennaio  2014,  a   seconda   che   l'ufficio
  giudiziario abbia provveduto o meno alla liquidazione prima di tale
  data - Incidenza sul diritto alla  difesa  tecnica  -  Lesione  del
  diritto di difesa dei non abbienti -  Violazione  dei  principi  in
  materia sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia  dei  diritti
  dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU). 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 607. 
- Costituzione, artt. 3, 24, commi secondo  e  terzo,  e  117,  primo
  comma,  in  relazione  all'art.  6,  comma  3,  lett.   c),   della
  Convenzione per la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
  liberta' fondamentali. 
(GU n.38 del 10-9-2014 )
 
                  TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA 
                           Sezione penale 
 
    Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale di questione di
legittimita' costituzionale  
    Il  giudice  dott.  Giuseppe   Pavich,   provvedendo   in   esito
all'istanza di liquidazione del compenso  spettante  per  l'attivita'
defensionale esercitata nel procedimento n.  887/2012  RG.  mod.  16,
istanza avanzata  dall'avv.  Paolo  Tarchi  del  Foro  della  Spezia,
difensore d'ufficio di Dobrin Liliana Mirela, irreperibile di  fatto,
ai sensi dell'art. 117 decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002. 
 
                          Osserva e rileva 
 
    Con l'entrata  in  vigore  della  legge  n.  147/2013,  e'  stato
modificato il regime di determinazione, da  parte  del  giudice,  dei
compensi  spettanti,   nei   procedimenti   penali,   al   difensore,
all'ausiliario del magistrato,  al  consulente  tecnico  di  parte  e
all'investigatore privato autorizzato. 
    Infatti, con l'art. 1, comma 606, lettera b) della  citata  legge
n. 147/2013, e' stato introdotto nel testo del decreto del Presidente
della Repubblica n. 115/2002 (testo unico sulle spese  di  giustizia)
l'art. 106-bis, in base al quale i  compensi  spettanti  ai  suddetti
professionisti sono ridotti di un terzo. 
    Con il successivo comma 607, la legge  n.  147/2013  ha  altresi'
stabilito che le disposizioni di cui al comma  606,  lettera  b),  si
applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore
della legge stessa, ossia a far data dal 1° gennaio 2014. 
    In base alla  collocazione  sistematica  della  norma  in  esame,
all'interno della parte III del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica  n.  115/2002  (patrocinio  a  spese   dello   Stato),   e
segnatamente  nel  capo  V  del  titolo  VI,  pare  evidente  che  le
previsioni  contenute  nel   testo   dell'art.   106-bis   di   nuova
introduzione trovino applicazione nell'ambito  della  disciplina  del
patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale;  cio'
avviene,  per  quanto  in  particolare  concerne  gli   onorari   dei
difensori, secondo i criteri all'uopo stabiliti  dall'art.  82  dello
stesso  decreto,  che   richiama   espressamente,   ai   fini   della
liquidazione, la tariffa professionale vigente. 
    Detti criteri, all'evidenza, valgono non solo per il patrocinio a
spese dello Stato per non abbienti (o per le particolari categorie di
soggetti di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 76 del decreto),  ma
altresi' per i casi di cui agli articoli da 115  a  118  del  decreto
medesimo (tra  i  quali  e'  compreso,  all'art.  117,  il  caso  del
difensore d'ufficio di persona irreperibile, oggetto dell'istanza  di
cui in premessa), come appare chiaro sia dall'enunciazione del titolo
III  in  cui  tali  disposizioni  sono   inserite   (titolo   recante
«Estensione, a limitati effetti, della disciplina  del  patrocinio  a
spese dello Stato prevista per il processo penale»), sia dallo stesso
richiamo all'art. 82 del medesimo decreto, richiamo  contenuto  nelle
disposizioni in esame, ivi compreso il citato art. 117. 
    Dall'esame sistematico che precede, ad  avviso  dello  scrivente,
l'art.  106-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002 deve percio' considerarsi riferito anche  alla  liquidazione
dei compensi del difensore d'ufficio di persona irreperibile, di  cui
all'art. 117 del decreto stesso. 
    Cio' posto, e' ben vero che nel caso di  specie  la  liquidazione
del compenso viene richiesta in riferimento  a  imputata  qualificata
come irreperibile di fatto, e non  quindi  con  riguardo  a  imputata
formalmente dichiarata irreperibile nelle forme di cui  all'art.  159
del codice di procedura penale; ma e' altresi' vero che la prevalente
(e, a sommesso avviso dello scrivente, preferibile) giurisprudenza di
legittimita'  [Il  richiamo  alla   giurisprudenza   sul   punto   e'
finalizzato a sottoporre la questione al  vaglio  del  giudice  delle
leggi anche sulla scorta del «diritto vivente» formatosi  sul  punto,
cui questo giudicante aderisce. Cio'  in  quanto,  anche  sulla  base
dello stesso insegnamento della Consulta, il giudice a quo  -  se  e'
pur libero di  non  uniformarvisi  e  di  proporre  una  sua  diversa
esegesi, essendo la «vivenza» della norma una vicenda per definizione
aperta, ancor piu' quando si tratti di  adeguarne  il  significato  a
precetti costituzionali - ha alternativamente la facolta',  comunque,
di  assumere  l'interpretazione  censurata  in  termini  di  «diritto
vivente»  e  di  richiederne  su  tal  presupposto  il  controllo  di
compatibilita' con parametri costituzionali (C.  Cost.,  sentenze  n.
117 del 2012 e n. 91 del 2004).] estende i casi di  liquidazione  dei
compensi  al   difensore   d'ufficio   anche   all'ipotesi   in   cui
l'irreperibilita' corrisponda a una situazione di fatto (sul punto si
richiama la recente Cass. Sez. 4, n. 4576 del 13 novembre  2012  dep.
29 gennaio 2013, Galli e altro, Rv. 254661;  e,  in  senso  conforme,
Cass. Sez. 4, n. 4153 del 17 ottobre 2007 -  dep.  28  gennaio  2008,
Galli, Rv. 238665; analogamente vds. Cass. Sez. 4, n.  28142  del  19
giugno 2007 - dep. 16 luglio 2007, Generoso, Rv. 236899;  Cass.  Sez.
1, n. 32284 del 3 luglio 2003 -  dep.  31  luglio  2003,  Lanni,  Rv.
225117). 
    Pertanto,  in  base  a  siffatto  indirizzo   e   alle   premesse
sistematiche  dianzi  illustrate,  deve  ritenersi  che  la   novella
legislativa introdotta dall'art. 1, commi  606,  lettera  b)  e  607,
legge  n.  147/2013,  in   quanto   modificativa   dei   criteri   di
determinazione dei compensi al difensore nell'ambito del patrocinio a
spese dello Stato, sia assolutamente rilevante anche  ai  fini  della
liquidazione richiesta nel caso di specie e richiamata in premessa. 
    Solo per amor di compiutezza lo  scrivente  osserva  che,  attesa
anche la natura giurisdizionale del procedimento di liquidazione  dei
compensi al difensore (vds. Cass. Sez. U, n. 25080 del 28 maggio 2003
- dep. 10 giugno 2003,  Pellegrino  S,  Rv.  224611;  Cass.  Sez.  3,
Sentenza n. 31392 del 27 giugno 2006; Cass. Sez. 3, n. 8840/2009), lo
scrutinio di  legittimita'  costituzionale  che  nella  specie  viene
sollecitato attiene a tipologia procedimentale analoga a  quelle  nel
cui ambito altre questioni sono state gia' sottoposte all'esame della
Corte costituzionale e hanno superato il vaglio di ammissibilita' (si
veda ad es. C. Cost. ord. n. 191/2013, cent.  n.  139/2010,  ord.  n.
160/2006 e altre). In poveri termini, e sulla scorta della  casistica
appena citata, ritiene lo scrivente che la questione di  legittimita'
costituzionale che si accinge ad esporre possa superare il vaglio  di
ammissibilita', perche' e' indubbio  che  essa  viene  sollevata  nel
corso di un giudizio (come previsto dall'art. 23, legge n.  87/1953),
tale dovendosi ritenere anche quello avente a oggetto la liquidazione
del compenso al difensore d'ufficio ai sensi  dell'art.  117  decreto
del Presidente della Repubblica n. 115/2002. 
    Venendo al merito della questione, mette conto  ribadire  che  la
novella legislativa recata dall'art. 1, comma 606. lettera  b)  della
legge n. 147/2013 -in base alla quale i compensi dei  difensori  sono
ridotti di un terzo - spiega i suoi effetti, in  base  al  successivo
comma 607, sulle liquidazioni successive  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge stessa, ossia a far data dal 1° gennaio 2014. 
    Non pare dubbio che il riferimento alla fase  della  liquidazione
richiami la concreta attivita'  di  determinazione  del  compenso  da
parte  del  giudice,  con   conseguente   esclusione   dell'attivita'
d'impulso costituita dall'istanza del difensore. 
    Se  ne  deve  desumere  che  la  riduzione  di  un  terzo   trova
applicazione anche  con  riferimento  alle  istanze  di  liquidazione
presentate dal difensore in data antecedente al 1° gennaio  2014,  ma
rimaste inevase, per ragioni che possono essere le piu' disparate (e,
si  osserva,  non   necessariamente   per   negligenza   dell'ufficio
giudiziario  o  del  giudice  competente,  ma  certamente   non   per
negligenza del difensore instante). 
    Si   pone,   insomma,   una   delicata   questione   di   diritto
intertemporale. 
    In concreto, se il difensore d'ufficio  di  persona  irreperibile
(come nel caso di specie) o - che e' lo  stesso  -  il  difensore  di
fiducia di persona ammessa al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  ha
depositato istanza di liquidazione prima del 1°  gennaio  2014,  tale
istanza potrebbe essere stata liquidata anch'essa in data antecedente
il 1° gennaio 2014 (e, quindi, secondo i piu' favorevoli parametri in
allora vigenti),  oppure  in  data  successiva  (e,  quindi,  con  la
riduzione di un terzo a  norma  dell'art.  106-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  115/2002,  di  nuova  introduzione),
senza che su tale possibilita' il  difensore  instante  abbia  alcuna
possibilita' di interferire, ma solo  in  dipendenza  del  fatto  che
l'ufficio giudiziario competente (e, per esso, il giudice chiamato  a
provvedere) si sia  o  meno  attivato  celermente  per  liquidare  il
compenso. 
    Ne consegue che l'ammontare del compenso spettante  puo'  variare
in peius, per il difensore avente diritto che abbia avanzato  la  sua
istanza prima dell'entrata in vigore della novella  legislativa,  per
ragioni del tutto indipendenti dalla sua iniziativa e legate  quindi,
unicamente,  alla  maggiore  o  minore   sollecitudine   dell'ufficio
giudiziario nel procedere  alla  liquidazione.  Venendo  al  caso  di
specie, il difensore  instante  avv.  Tarchi  ha  depositato  la  sua
istanza di liquidazione in data 17 dicembre 2013,  ma  la  stessa  e'
rimasta inevasa fino a epoca successiva al 1° gennaio  2014:  di  tal
che, ove lo scrivente dovesse provvedere  in  base  alla  legge  oggi
vigente (ossia in base all'art. 1, commi 606 e  607  della  legge  n.
147/2013, nonche' al nuovo art. 106-bis del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  115/2002),  la  liquidazione  dovrebbe  essere
determinata operando  su  di  essa  la  riduzione  di  un  terzo  del
compenso; mentre, laddove lo scrivente avesse provveduto a  liquidare
il compenso prima del 1° gennaio 2014 (cosa assolutamente  possibile,
atteso che l'istanza era stata presentata il  17  dicembre  2013  con
deposito in cancelleria), la liquidazione non avrebbe risentito della
riduzione di un terzo oggi prevista. 
    Il fatto, quindi, che, in base alla novella  legislativa  oggetto
di  censura,  quest'ultima  riduzione  del  compenso   spettante   al
difensore non dipenda da questi, ma unicamente  dal  momento  in  cui
l'ufficio giudiziario provvede sul compenso, porta questo  giudicante
a ritenere costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 607,  legge
n. 147/2013, nella parte in cui esso prevede che le  disposizioni  di
cui al comma 606, lettera b) dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (che
ha aggiunto al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  115/2002
l'art. 106-bis) si applicano alle liquidazioni successive  alla  data
di entrata in vigore della stessa legge (ossia al 1° gennaio 2014). 
    L'illegittimita' costituzionale di detta disposizione si profila,
ad avviso di chi scrive, nella violazione degli articoli 3,  24,  117
Cost. (nonche' del parametro interposto costituito dall'art. 6, comma
3, lettera c) della convenzione EDU), come di  qui  a  un  attimo  si
andra' a chiarire. 
    E' innanzitutto  di  palmare  evidenza  che  la  rilevanza  della
questione ai fini del giudizio  a  quo  riposa  sul  fatto  che,  ove
dichiarata, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  607,
legge  n.  147/2013,  nella  parte  in  cui  esso  prevede   che   le
disposizioni di cui al comma 606, lettera b) dell'art. 1 della  legge
n.  147/2013  (che  ha  aggiunto  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  115/2002,   l'art.   106-bis)   si   applicano   alle
liquidazioni successive alla data di entrata in vigore  della  stessa
legge (ossia al 1° gennaio 2014), rimuoverebbe una previsione  (ossia
quella in base alla quale la  riduzione  di  un  terzo  dei  compensi
professionali dipende dal momento  della  liquidazione  dei  compensi
stessi) sicuramente pregiudizievole per  il  difensore  instante  nel
procedimento attivato con l'istanza di liquidazione, per ragioni  non
riconducibili a errore o a inerzia dello  stesso,  ma  unicamente  al
momento in cui l'ufficio giudiziario si e' attivato per liquidare  il
compenso a lui spettante. Ad avviso dello scrivente, pur in  mancanza
di disposizioni transitorie relative  alle  istanze  gia'  presentate
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge,   sarebbe   invece
applicabile,  in  base  alle  disposizioni  generali   in   tema   di
irretroattivita'  (art.  11  preleggi)   e   ai   principi   generali
dell'ordinamento, la normativa vigente all'epoca della  presentazione
dell'istanza (atto introduttivo del  procedimento  di  liquidazione),
con la conseguenza che il compenso al difensore verrebbe  determinato
nella misura vigente all'epoca in  cui  l'istanza  fu  presentata,  e
senza la decurtazione di un terzo da ultimo introdotta e sopravvenuta
all'avvio del procedimento conseguente all'istanza di liquidazione. 
    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  della  questione   di
legittimita' costituzionale, sulla base delle considerazioni critiche
in precedenza svolte, essa ad avviso  di  questo  giudice  e'  dunque
configurabile: 
    in relazione al parametro costituito dall'art.  3  Cost.,  atteso
che il far dipendere l'ammontare del compenso al difensore  a  carico
dell'erario dal momento in cui  tale  compenso  viene  liquidato  (e,
segnatamente, il prevedere che dalla liquidazione in data  successiva
al 1° gennaio 2014 dipenda la  riduzione  di  un  terzo  dell'importo
spettante al difensore) comporta un'ingiustificata  e  manifestamente
irragionevole disparita' di trattamento  tra  difensori  che  abbiano
presentato istanza di liquidazione in epoca antecedente il 1° gennaio
2014, a seconda che l'ufficio giudiziario  competente  abbia  o  meno
provveduto alla liquidazione prima di tale data; 
    in relazione al parametro di cui all'art. 24, comma 2  Cost.,  in
quanto, ad avviso dello scrivente, l'entita' del  compenso  spettante
al difensore e' suscettibile di riverberare effetti sul diritto  alla
difesa tecnica e alle connesse scelte defensionali  nel  procedimento
sottostante, in senso evidentemente sfavorevole nel caso in  cui  sia
prevista una diminuzione del compenso suscettibile di liquidazione al
difensore; ora, se cio' puo' trovare giustificazione nel caso in  cui
i parametri di liquidazione vengano resi noti e operanti (mediante le
modifiche legislative a cio'  necessarie)  in  epoca  antecedente  la
presentazione  dell'istanza  di  liquidazione   -   con   conseguente
conoscibilita' ex ante, da parte del difensore instante, di quanto la
legge puo' riconoscergli a titolo di compenso per l'opera prestata -,
non vi e' analoga giustificazione nel caso  in  cui  l'entita'  della
liquidazione subisca variazioni immediatamente applicative  in  epoca
successiva  alla  presentazione  dell'istanza  di  liquidazione   del
compenso da parte del difensore: con la  conseguenza  che  questi  e'
soggetto  a  subire,  in  dipendenza  di  una   novella   legislativa
sopravvenuta all'istanza, una  non  preventivabile  decurtazione  del
compenso a lui spettante, decurtazione che puo' incidere, quanto meno
in via indiretta, sulle scelte professionali che egli ha adottato nel
corso del giudizio; 
    in relazione al  parametro  costituito  dall'art.  117,  comma  1
Cost., al parametro  interposto  costituito  dall'art.  6,  comma  3,
lettera  c)  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei   diritti
dell'uomo e delle liberta'  fondamentali,  ratificata  con  legge  n.
848/1955, nonche' al  parametro  costituito  dall'art.  24,  comma  3
Cost., atteso che la riduzione di un terzo dei compensi ai  difensori
- specie se prevista  come  dipendente  da  una  fase  procedimentale
(quella della liquidazione) sulla quale il difensore instante non  ha
la possibilita' di  interferire,  e  dal  momento  in  cui  l'ufficio
giudiziario competente si attiva per liquidare il compenso -  risulta
pregiudizievole per  l'assistenza  gratuita  da  parte  di  difensore
d'ufficio e/o di  persona  priva  di  mezzi  per  pagare,  ossia  per
l'esercizio del diritto di difesa da parte di soggetti appartenenti a
particolari  categorie  in  favore  delle  quali  e'   previsto   che
l'assistenza in giudizio sia a carico dello Stato. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Provvedendo d'ufficio; 
    Ritenutane la rilevanza ai fini del presente giudizio  e  la  non
manifesta infondatezza; 
    Solleva questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 607, legge n. 147/2013, nella parte in cui esso prevede che  le
disposizioni di cui al comma 606, lettera b) dell'art. 1 della  legge
n.  147/2013  (che  ha  aggiunto  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  115/2002,   l'art.   106-bis)   si   applicano   alle
liquidazioni successive alla data di entrata in vigore  della  stessa
legge (ossia al 1° gennaio 2014), nei termini e per le ragioni di cui
in parte motiva, in relazione agli articoli 3, 24 e 117 Cost.,  e  al
parametro interposto costituito dall'art.  6,  comma  3,  lettera  c)
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali, ratificata con legge n. 848/1955; 
    Sospende il corso del presente giudizio; 
    Ordina l'immediata trasmissione  dei  relativi  atti  alla  Corte
costituzionale; 
    Ordina che la Cancelleria  notifichi  la  presente  ordinanza  al
difensore instante e all'Amministrazione della giustizia (quali parti
nel procedimento a quo) e al Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Ordina altresi' che l'ordinanza sia comunicata al Presidente  del
Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. 
        La Spezia, 5 marzo 2014 
 
                         Il giudice: Pavich