N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2014
Ordinanza del 5 marzo 2014 emessa dal Tribunale di La Spezia sull'istanza proposta da Tarchi Paolo. Patrocinio a spese dello Stato - Spese di giustizia - Compensi del difensore (nella specie: difensore d'ufficio di persona irreperibile) - Modifiche normative, introdotte con la legge n. 147 del 2013, dei criteri di determinazione dei compensi - Previsione che gli importi spettanti sono ridotti di un terzo - Applicabilita' della novella legislativa alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della stessa legge (1 gennaio 2014) - Ingiustificata e irragionevole disparita' di trattamento tra difensori che abbiano presentato istanza di liquidazione anteriormente al 1 gennaio 2014, a seconda che l'ufficio giudiziario abbia provveduto o meno alla liquidazione prima di tale data - Incidenza sul diritto alla difesa tecnica - Lesione del diritto di difesa dei non abbienti - Violazione dei principi in materia sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU). - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 607. - Costituzione, artt. 3, 24, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, in relazione all'art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.(GU n.38 del 10-9-2014 )
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA Sezione penale Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale di questione di legittimita' costituzionale Il giudice dott. Giuseppe Pavich, provvedendo in esito all'istanza di liquidazione del compenso spettante per l'attivita' defensionale esercitata nel procedimento n. 887/2012 RG. mod. 16, istanza avanzata dall'avv. Paolo Tarchi del Foro della Spezia, difensore d'ufficio di Dobrin Liliana Mirela, irreperibile di fatto, ai sensi dell'art. 117 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. Osserva e rileva Con l'entrata in vigore della legge n. 147/2013, e' stato modificato il regime di determinazione, da parte del giudice, dei compensi spettanti, nei procedimenti penali, al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato. Infatti, con l'art. 1, comma 606, lettera b) della citata legge n. 147/2013, e' stato introdotto nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) l'art. 106-bis, in base al quale i compensi spettanti ai suddetti professionisti sono ridotti di un terzo. Con il successivo comma 607, la legge n. 147/2013 ha altresi' stabilito che le disposizioni di cui al comma 606, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa, ossia a far data dal 1° gennaio 2014. In base alla collocazione sistematica della norma in esame, all'interno della parte III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (patrocinio a spese dello Stato), e segnatamente nel capo V del titolo VI, pare evidente che le previsioni contenute nel testo dell'art. 106-bis di nuova introduzione trovino applicazione nell'ambito della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale; cio' avviene, per quanto in particolare concerne gli onorari dei difensori, secondo i criteri all'uopo stabiliti dall'art. 82 dello stesso decreto, che richiama espressamente, ai fini della liquidazione, la tariffa professionale vigente. Detti criteri, all'evidenza, valgono non solo per il patrocinio a spese dello Stato per non abbienti (o per le particolari categorie di soggetti di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 76 del decreto), ma altresi' per i casi di cui agli articoli da 115 a 118 del decreto medesimo (tra i quali e' compreso, all'art. 117, il caso del difensore d'ufficio di persona irreperibile, oggetto dell'istanza di cui in premessa), come appare chiaro sia dall'enunciazione del titolo III in cui tali disposizioni sono inserite (titolo recante «Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale»), sia dallo stesso richiamo all'art. 82 del medesimo decreto, richiamo contenuto nelle disposizioni in esame, ivi compreso il citato art. 117. Dall'esame sistematico che precede, ad avviso dello scrivente, l'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 deve percio' considerarsi riferito anche alla liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio di persona irreperibile, di cui all'art. 117 del decreto stesso. Cio' posto, e' ben vero che nel caso di specie la liquidazione del compenso viene richiesta in riferimento a imputata qualificata come irreperibile di fatto, e non quindi con riguardo a imputata formalmente dichiarata irreperibile nelle forme di cui all'art. 159 del codice di procedura penale; ma e' altresi' vero che la prevalente (e, a sommesso avviso dello scrivente, preferibile) giurisprudenza di legittimita' [Il richiamo alla giurisprudenza sul punto e' finalizzato a sottoporre la questione al vaglio del giudice delle leggi anche sulla scorta del «diritto vivente» formatosi sul punto, cui questo giudicante aderisce. Cio' in quanto, anche sulla base dello stesso insegnamento della Consulta, il giudice a quo - se e' pur libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa esegesi, essendo la «vivenza» della norma una vicenda per definizione aperta, ancor piu' quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali - ha alternativamente la facolta', comunque, di assumere l'interpretazione censurata in termini di «diritto vivente» e di richiederne su tal presupposto il controllo di compatibilita' con parametri costituzionali (C. Cost., sentenze n. 117 del 2012 e n. 91 del 2004).] estende i casi di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio anche all'ipotesi in cui l'irreperibilita' corrisponda a una situazione di fatto (sul punto si richiama la recente Cass. Sez. 4, n. 4576 del 13 novembre 2012 dep. 29 gennaio 2013, Galli e altro, Rv. 254661; e, in senso conforme, Cass. Sez. 4, n. 4153 del 17 ottobre 2007 - dep. 28 gennaio 2008, Galli, Rv. 238665; analogamente vds. Cass. Sez. 4, n. 28142 del 19 giugno 2007 - dep. 16 luglio 2007, Generoso, Rv. 236899; Cass. Sez. 1, n. 32284 del 3 luglio 2003 - dep. 31 luglio 2003, Lanni, Rv. 225117). Pertanto, in base a siffatto indirizzo e alle premesse sistematiche dianzi illustrate, deve ritenersi che la novella legislativa introdotta dall'art. 1, commi 606, lettera b) e 607, legge n. 147/2013, in quanto modificativa dei criteri di determinazione dei compensi al difensore nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, sia assolutamente rilevante anche ai fini della liquidazione richiesta nel caso di specie e richiamata in premessa. Solo per amor di compiutezza lo scrivente osserva che, attesa anche la natura giurisdizionale del procedimento di liquidazione dei compensi al difensore (vds. Cass. Sez. U, n. 25080 del 28 maggio 2003 - dep. 10 giugno 2003, Pellegrino S, Rv. 224611; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31392 del 27 giugno 2006; Cass. Sez. 3, n. 8840/2009), lo scrutinio di legittimita' costituzionale che nella specie viene sollecitato attiene a tipologia procedimentale analoga a quelle nel cui ambito altre questioni sono state gia' sottoposte all'esame della Corte costituzionale e hanno superato il vaglio di ammissibilita' (si veda ad es. C. Cost. ord. n. 191/2013, cent. n. 139/2010, ord. n. 160/2006 e altre). In poveri termini, e sulla scorta della casistica appena citata, ritiene lo scrivente che la questione di legittimita' costituzionale che si accinge ad esporre possa superare il vaglio di ammissibilita', perche' e' indubbio che essa viene sollevata nel corso di un giudizio (come previsto dall'art. 23, legge n. 87/1953), tale dovendosi ritenere anche quello avente a oggetto la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 117 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. Venendo al merito della questione, mette conto ribadire che la novella legislativa recata dall'art. 1, comma 606. lettera b) della legge n. 147/2013 -in base alla quale i compensi dei difensori sono ridotti di un terzo - spiega i suoi effetti, in base al successivo comma 607, sulle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa, ossia a far data dal 1° gennaio 2014. Non pare dubbio che il riferimento alla fase della liquidazione richiami la concreta attivita' di determinazione del compenso da parte del giudice, con conseguente esclusione dell'attivita' d'impulso costituita dall'istanza del difensore. Se ne deve desumere che la riduzione di un terzo trova applicazione anche con riferimento alle istanze di liquidazione presentate dal difensore in data antecedente al 1° gennaio 2014, ma rimaste inevase, per ragioni che possono essere le piu' disparate (e, si osserva, non necessariamente per negligenza dell'ufficio giudiziario o del giudice competente, ma certamente non per negligenza del difensore instante). Si pone, insomma, una delicata questione di diritto intertemporale. In concreto, se il difensore d'ufficio di persona irreperibile (come nel caso di specie) o - che e' lo stesso - il difensore di fiducia di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha depositato istanza di liquidazione prima del 1° gennaio 2014, tale istanza potrebbe essere stata liquidata anch'essa in data antecedente il 1° gennaio 2014 (e, quindi, secondo i piu' favorevoli parametri in allora vigenti), oppure in data successiva (e, quindi, con la riduzione di un terzo a norma dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, di nuova introduzione), senza che su tale possibilita' il difensore instante abbia alcuna possibilita' di interferire, ma solo in dipendenza del fatto che l'ufficio giudiziario competente (e, per esso, il giudice chiamato a provvedere) si sia o meno attivato celermente per liquidare il compenso. Ne consegue che l'ammontare del compenso spettante puo' variare in peius, per il difensore avente diritto che abbia avanzato la sua istanza prima dell'entrata in vigore della novella legislativa, per ragioni del tutto indipendenti dalla sua iniziativa e legate quindi, unicamente, alla maggiore o minore sollecitudine dell'ufficio giudiziario nel procedere alla liquidazione. Venendo al caso di specie, il difensore instante avv. Tarchi ha depositato la sua istanza di liquidazione in data 17 dicembre 2013, ma la stessa e' rimasta inevasa fino a epoca successiva al 1° gennaio 2014: di tal che, ove lo scrivente dovesse provvedere in base alla legge oggi vigente (ossia in base all'art. 1, commi 606 e 607 della legge n. 147/2013, nonche' al nuovo art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002), la liquidazione dovrebbe essere determinata operando su di essa la riduzione di un terzo del compenso; mentre, laddove lo scrivente avesse provveduto a liquidare il compenso prima del 1° gennaio 2014 (cosa assolutamente possibile, atteso che l'istanza era stata presentata il 17 dicembre 2013 con deposito in cancelleria), la liquidazione non avrebbe risentito della riduzione di un terzo oggi prevista. Il fatto, quindi, che, in base alla novella legislativa oggetto di censura, quest'ultima riduzione del compenso spettante al difensore non dipenda da questi, ma unicamente dal momento in cui l'ufficio giudiziario provvede sul compenso, porta questo giudicante a ritenere costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 607, legge n. 147/2013, nella parte in cui esso prevede che le disposizioni di cui al comma 606, lettera b) dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (che ha aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 l'art. 106-bis) si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della stessa legge (ossia al 1° gennaio 2014). L'illegittimita' costituzionale di detta disposizione si profila, ad avviso di chi scrive, nella violazione degli articoli 3, 24, 117 Cost. (nonche' del parametro interposto costituito dall'art. 6, comma 3, lettera c) della convenzione EDU), come di qui a un attimo si andra' a chiarire. E' innanzitutto di palmare evidenza che la rilevanza della questione ai fini del giudizio a quo riposa sul fatto che, ove dichiarata, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 607, legge n. 147/2013, nella parte in cui esso prevede che le disposizioni di cui al comma 606, lettera b) dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (che ha aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, l'art. 106-bis) si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della stessa legge (ossia al 1° gennaio 2014), rimuoverebbe una previsione (ossia quella in base alla quale la riduzione di un terzo dei compensi professionali dipende dal momento della liquidazione dei compensi stessi) sicuramente pregiudizievole per il difensore instante nel procedimento attivato con l'istanza di liquidazione, per ragioni non riconducibili a errore o a inerzia dello stesso, ma unicamente al momento in cui l'ufficio giudiziario si e' attivato per liquidare il compenso a lui spettante. Ad avviso dello scrivente, pur in mancanza di disposizioni transitorie relative alle istanze gia' presentate alla data di entrata in vigore della legge, sarebbe invece applicabile, in base alle disposizioni generali in tema di irretroattivita' (art. 11 preleggi) e ai principi generali dell'ordinamento, la normativa vigente all'epoca della presentazione dell'istanza (atto introduttivo del procedimento di liquidazione), con la conseguenza che il compenso al difensore verrebbe determinato nella misura vigente all'epoca in cui l'istanza fu presentata, e senza la decurtazione di un terzo da ultimo introdotta e sopravvenuta all'avvio del procedimento conseguente all'istanza di liquidazione. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sulla base delle considerazioni critiche in precedenza svolte, essa ad avviso di questo giudice e' dunque configurabile: in relazione al parametro costituito dall'art. 3 Cost., atteso che il far dipendere l'ammontare del compenso al difensore a carico dell'erario dal momento in cui tale compenso viene liquidato (e, segnatamente, il prevedere che dalla liquidazione in data successiva al 1° gennaio 2014 dipenda la riduzione di un terzo dell'importo spettante al difensore) comporta un'ingiustificata e manifestamente irragionevole disparita' di trattamento tra difensori che abbiano presentato istanza di liquidazione in epoca antecedente il 1° gennaio 2014, a seconda che l'ufficio giudiziario competente abbia o meno provveduto alla liquidazione prima di tale data; in relazione al parametro di cui all'art. 24, comma 2 Cost., in quanto, ad avviso dello scrivente, l'entita' del compenso spettante al difensore e' suscettibile di riverberare effetti sul diritto alla difesa tecnica e alle connesse scelte defensionali nel procedimento sottostante, in senso evidentemente sfavorevole nel caso in cui sia prevista una diminuzione del compenso suscettibile di liquidazione al difensore; ora, se cio' puo' trovare giustificazione nel caso in cui i parametri di liquidazione vengano resi noti e operanti (mediante le modifiche legislative a cio' necessarie) in epoca antecedente la presentazione dell'istanza di liquidazione - con conseguente conoscibilita' ex ante, da parte del difensore instante, di quanto la legge puo' riconoscergli a titolo di compenso per l'opera prestata -, non vi e' analoga giustificazione nel caso in cui l'entita' della liquidazione subisca variazioni immediatamente applicative in epoca successiva alla presentazione dell'istanza di liquidazione del compenso da parte del difensore: con la conseguenza che questi e' soggetto a subire, in dipendenza di una novella legislativa sopravvenuta all'istanza, una non preventivabile decurtazione del compenso a lui spettante, decurtazione che puo' incidere, quanto meno in via indiretta, sulle scelte professionali che egli ha adottato nel corso del giudizio; in relazione al parametro costituito dall'art. 117, comma 1 Cost., al parametro interposto costituito dall'art. 6, comma 3, lettera c) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge n. 848/1955, nonche' al parametro costituito dall'art. 24, comma 3 Cost., atteso che la riduzione di un terzo dei compensi ai difensori - specie se prevista come dipendente da una fase procedimentale (quella della liquidazione) sulla quale il difensore instante non ha la possibilita' di interferire, e dal momento in cui l'ufficio giudiziario competente si attiva per liquidare il compenso - risulta pregiudizievole per l'assistenza gratuita da parte di difensore d'ufficio e/o di persona priva di mezzi per pagare, ossia per l'esercizio del diritto di difesa da parte di soggetti appartenenti a particolari categorie in favore delle quali e' previsto che l'assistenza in giudizio sia a carico dello Stato.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Provvedendo d'ufficio; Ritenutane la rilevanza ai fini del presente giudizio e la non manifesta infondatezza; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 607, legge n. 147/2013, nella parte in cui esso prevede che le disposizioni di cui al comma 606, lettera b) dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (che ha aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, l'art. 106-bis) si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della stessa legge (ossia al 1° gennaio 2014), nei termini e per le ragioni di cui in parte motiva, in relazione agli articoli 3, 24 e 117 Cost., e al parametro interposto costituito dall'art. 6, comma 3, lettera c) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge n. 848/1955; Sospende il corso del presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale; Ordina che la Cancelleria notifichi la presente ordinanza al difensore instante e all'Amministrazione della giustizia (quali parti nel procedimento a quo) e al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina altresi' che l'ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. La Spezia, 5 marzo 2014 Il giudice: Pavich