N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2013

Ordinanza  del  18  ottobre  2013  emessa  dal  Tribunale  di   Lecce
sull'istanza proposta da Luceri Alessandro. 
 
Spese di giustizia - Liquidazione  dell'onorario  e  delle  spese  al
  difensore  d'ufficio  -  Legittimazione  a  proporre  istanza   nei
  confronti dello Stato -  Estensione,  in  base  all'interpretazione
  giurisprudenziale  costituente  diritto   vivente,   al   difensore
  designato dal giudice, ai sensi dell'art. 97,  comma  4,  c.p.p.  -
  Irragionevolezza  delle  premesse   e   degli   effetti   di   tale
  interpretazione - Ingiustificata disparita' di trattamento  fra  il
  sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p. di un difensore di fiducia  e
  il sostituto ex art. 102 c.p.p. di un difensore di fiducia (l'uno e
  non l'altro legittimato alla liquidazione erariale). 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  artt. 116 e 117. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.38 del 10-9-2014 )
 
                         TRIBUNALE DI LECCE 
                     in composizione Monocratica 
                             Sezione II 
 
    Il Giudice dott.  Fabrizio  Malagnino,  decidendo  in  camera  di
consiglio, 
    Letta l'istanza depositata  in  data  13  maggio  2013  dall'avv.
Alessandra Luceri, che ha chiesto la liquidazione dei compensi a  lei
spettanti, ex art. 117 d.P.R.  115/2002,  in  qualita'  di  difensore
designato ex art. 97 comma 4 c.p.p.  quale  sostituto  d'udienza  del
difensore di fiducia dell'imputato, avv. Enrico Cimmino, nel processo
penale definito con sentenza pronunciata da questa sezione in data 19
giugno 2012; 
    Letti gli atti prodotti dal difensore istante; 
 
                              Premesso 
 
    A seguito  della  presentazione  di  un'istanza  di  liquidazione
erariale avanzata ex artt.116-117 d.P.R.  n.  115/2002  da  difensore
designato ex art. 97 comma 4  c.p.p.  in  sostituzione  del  titolare
della difesa assente, questo stesso Giudice, con ordinanza in data 30
luglio   2012,   aveva   sollevato    questione    di    legittimita'
costituzionale, relativa agli artt. 116 e  117  d.P.R.  n.  115/2002,
nella parte in cui detti articoli - secondo consolidato  e  dominante
orientamento giurisprudenziale di legittimita'  (1)   (implicitamente
invocato dal difensore istante ed alimentato  anche  dalle  ordinanze
n.8/2005 e n.176/2006 di Codesta Corte) - prevedono che anche il mero
sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. avrebbe diritto alla liquidazione
erariale delle proprie competenze  nei  casi  previsti  dai  predetti
artt. 116 e 117, al pari del  vero  e  proprio  difensore  d'ufficio,
nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1-2-3 c.p.p. 
    Nella  suddetta  ordinanza,  il  rimettente  aveva  rimarcato  la
profonda differenza ontologica e giuridica ravvisabile tra  difensore
d'ufficio  nominato  ex  art.  97  comma  1-2-3  c.p.p.  e  sostituto
designato  ex  art.  97  comma  4  c.p.p.,   cosi   dubitando   della
ragionevolezza e, quindi, della legittimita' costituzionale ex  art.3
Cost., di una loro  equiparazione  ai  fini  della  liquidazione  del
compenso da parte dello Stato. 
    Con  ordinanza  n.  191/2013,  la  Corte   costituzionale   aveva
dichiarato  non  fondata  la  sollevata  questione,  osservando   che
l'equiparazione  o  la   differenziazione   tra   le   procedure   di
remunerazione dei vari tipi di difensore «attiene, evidentemente,  al
novero delle valutazioni  rimesse  alla  discrezionalita'  di  scelte
normative riservate al legislatore e  non  puo'  avere,  conte  tale,
valenza di censura suscettibile di esame nella sede del sindacato  di
legittimita' costituzionale», non mancando peraltro di  richiamare  i
propri  precedenti  arresti  secondo  cui,  anzi,   sarebbe   proprio
l'esegesi   estensiva   delle   predette   disposizioni   (postulante
l'equiparazione tra  la  remunerazione  del  difensore  d'ufficio  ex
art.97 comma 1-2-3 c.p.p. e quella del sostituto ex  art.97  comma  4
c.p.p.) a sottrarle al sospetto di' illegittimita' costituzionale per
violazione, tra gli altri, dell'art.36 Cost. (per vulnus  al  diritto
alla remunerazione di ogni prestazione lavorativa). 
 
                              Ritenuto 
 
    Con la presente ordinanza, questo Giudice intende  sollevare  una
nuova e differente questione di legittimita' costituzionale  relativa
alla predetta interpretazione estensiva degli artt. 116 e 117  D.P.R.
n.115/2002, nella parte in cui ricomprendono  come  legittimato  alla
liquidazione erariale del compenso anche il sostituto ex art.97 comma
4 c.p.p. oltre al difensore d'ufficio ex art. 97 comma 1-2-3 c.p.p. 
    Ed invero, in questa sede, lo Scrivente censura  la  legittimita'
delle previsioni suddette sotto altro e diverso  profilo  rispetto  a
quello  gia'  esaminato  e  preso  in  considerazione   dalla   Corte
costituzionale con la predetta ord. n. 191/2013. 
    Nel presente provvedimento di rimessione, infatti, a  prescindere
dalle comunque  ravvisabili  differenze  formali  e  sostanziali  tra
difensore  d'ufficio  nominato  ex  art.  97  comma  1-2-3  c.p.p.  e
sostituto designato ex art.97 comma 4 c.p.p. (su cui la  Consulta  ha
gia' espresso e  manifestato  la  propria  valutazione),  si  lamenta
invece  l'illegittimita'  costituzionale   ex   art.3   Cost.   delle
previsioni di cui agli artt.116  e  117  d.P.R.  n.  115/2002,  cosi'
estensivamente     interpretate,     per     manifesta     intrinseca
irragionevolezza dell'interpretazione estensiva stessa e del percorso
argomentativo  posto   alla   sua   base,   nonche'   per   manifesta
irragionevolezza degli effetti  che  tale  interpretazione  estensiva
produce nel sistema normativo in cui le succitate norme sono inserite
(su cui la Consulta mai si e' espressa, ne' ha manifestato la propria
valutazione). 
    In altre parole, in questa sede non si censura di nuovo, a monte,
l'irragionevolezza  dell'astratta  equiparazione  tra  il   difensore
d'ufficio ed il mero sostituto, posta alla  base  del  riconoscimento
del diritto del secondo alla liquidazione erariale, bensi' si censura
per la prima volta, a valle,  l'irragionevolezza  degli  specifici  e
concreti effetti normativi paradossali che il riconoscimento di  tale
diritto, affermato secondo l'illogico percorso argomentativo  seguito
dalla giurisprudenza dominante, riverbera irreversibilmente su  tutto
l'ordinamento, in palese contrasto con il principio di ragionevolezza
di cui all'art. 3 Cost. 
    Trattasi,   pertanto,   di   questione   lasciata    del    tutto
impregiudicata dalla predetta ordinanza n. 191 (e da quelle  da  essa
richiamate), in ordine alla quale si chiede oggi espresso  intervento
della Corte costituzionale. 
    In punto  di  rilevanza,  ovviamente  la  presente  questione  e'
pregiudiziale,  nell'ambito  del   qui   pendente   procedimento   di
liquidazione,  in  quanto  solo   in   virtu'   della   summenzionata
interpretazione estensiva (della cui legittimita'  costituzionale  si
dubita) il difensore istante (nella sua veste di sostituto ex art. 97
comma 4 c.p.p.) andrebbe ritenuto legittimato ad avanzare la  propria
richiesta di liquidazione, dovendo  in  caso  contrario  la  predetta
richiesta dichiararsi inammissibile da questo Giudice. 
 
                               Osserva 
 
    L'interpretazione estensiva della cui conformita' a  Costituzione
si dubita  appare  irragionevole  sia  nelle  sue  premesse  che  nei
paradossali effetti che essa produce sull'ordinamento. 
    Ed  invero,  come  riconosciuto  dalla  giurisprudenza   che   la
propugna, essa si fonda sulla considerazione che, a  norma  dell'art.
97  comma  4  c.p.p.,  al  difensore  designato  in  sostituzione  si
applicano le disposizioni dell'art. 102 comma 2 dello stesso  codice,
secondo cui "il sostituto esercita i diritti ed assume i  doveri  del
difensore": in virtu' di tale richiamo ai diritti ed  ai  doveri  del
difensore sostituito, al sostituto verrebbe  trasmesso  dal  suddetto
difensore sostituito il diritto de quo, ossia  la  legittimazione  ad
avanzare pretese economiche nei confronti  dello  Stato  ex  articoli
116-117 c.p.p. 
    Ma noi sappiamo che il sostituto ex art.97 comma  4  c.p.p.  puo'
essere designato in sostituzione sia di un difensore d'ufficio che di
un difensore di fiducia assenti. 
    Pertanto,    l'affermazione     appena     riportata     equivale
necessariamente ad affermare che il sostituto ex art.97  co.4  c.p.p.
di un difensore di  fiducia  non  e'  legittimato  alla  liquidazione
erariale del  proprio  compenso,  perche'  il  difensore  di  fiducia
sostituito non puo' trasmettergli ex  art.102  comma  2  c.p.p.  tale
originario diritto in quanto - com'e' noto - egli stesso  non  lo  ha
(non essendo il difensore di fiducia contemplato negli artt.116 e 117
d.P.R. 115/2002). 
    Non vi sono alternative logiche. 
    E allora? 
    E allora e' evidente che la qui criticata  esegesi  estensiva  si
basa su premesse che, da una parte, non consentono ragionevolmente di
ritenere legittimato alla liquidazione  erariale  ogni  sostituto  ex
art. 97 comma  4  c.p.p.  (sostituto  di  un  difensore  d'ufficio  e
sostituto di un  difensore  di  fiducia)  e  soprattutto,  dall'altra
parte, crea essa stessa una manifesta ingiustificata ed intollerabile
disparita' di trattamento tra una figura  di  sostituto  ex  art.  97
comma 4 c.p.p.  legittimato  alla  liquidazione  erariale  (ossia  il
sostituto di un difensore d'ufficio) ed una figura  di  sostituto  ex
art. 97 comma 4 c.p.p. non  legittimato  alla  liquidazione  erariale
(ossia il sostituto di un difensore di fiducia). 
    Ne' si potrebbe continuare a  far  finta  di  niente  e  superare
questo allarmante impasse ritenendo che entrambi i sostituti ex  art.
97 comma 4 c.p.p. (di difensore d'ufficio e di difensore di  fiducia)
siano legittimati alla liquidazione  erariale  sulla  base  di  altre
esigenze e principi, poiche', in primo luogo, non vi sono altre norme
idonee allo scopo e, in secondo luogo, cio' non  salverebbe  comunque
dalla manifesta incostituzionalita'  per  irragionevolezza  l'esegesi
estensiva qui criticata, che solamente all'inadeguato art. 102  comma
2 c.p.p. fa riferimento. 
    Cio' solo basterebbe a condurre alla  richiesta  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale. 
    Ma v'e' di piu'. 
    Affermare (come fa l'esegesi estensiva  qui  criticata)  che  sul
menzionato art.102 comma 2 c.p.p. (richiamato dall'art.  97  comma  4
c.p.p.) si fonda il diritto del sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p, a
chiedere la liquidazione del proprio  compenso  allo  Stato  equivale
necessariamente ad affermare che analogo diritto l'art. 102  comma  2
c.p.p. conferisce al soggetto cui tale  norma  si  riferisce  in  via
primaria e diretta, ossia il sostituto nominato con delega, il  quale
per primo ex art. 102 comma 2 c.p.p. «esercita i diritti ed assume  i
doveri del difensore». 
    Anche in questo caso, non vi sono alternative logiche. 
    E allora? 
    E  allora  e'  evidente  anche  questo   ulteriore   profilo   di
irragionevolezza, poiche', seguendo tale necessitata impostazione, se
il delegato (ex art.102 c.p.p.) di un difensore  d'ufficio  assume  i
diritti (economici) del difensore d'ufficio sostituito, allora a tale
delegato deve spettare, in prima persona, anche il diritto a chiedere
allo Stato la liquidazione del proprio compenso. 
    Ed ancora, piu' in generale, se il delegato (ex  art.102  c.p.p.)
di un difensore (di fiducia o d'ufficio) assume i diritti (economici)
del difensore sostituito, allora a tale delegato  deve  spettare,  in
prima persona, anche il diritto  a  riscuotere  il  proprio  compenso
direttamente dal cliente del titolare sostituito. 
    E' evidente come tutto cio' sia  in  manifesto  contrasto  con  i
principi  informatori  del  vigente  codice  di  rito,   dell'attuale
disciplina sulla difesa d'ufficio e sulle spese di giustizia, nonche'
-  piu'  in  generale  -  con  i  principi  fondamentali  del  nostro
ordinamento   giuridico   in   tema   di   mandato,   rappresentanza,
collegamento negoziale e trasferibilita' delle obbligazioni. 
    E' l'evidenza diventa paradosso allorche' si pongano a  confronto
la figura del sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. di un difensore  di
fiducia e la figura del sostituto ex art.102 c.p.p. di  un  difensore
di fiducia. 
    Orbene,  se  si  ritiene  che  nessuno  dei  due  sostituti   sia
legittimato    alla    liquidazione    erariale     (come     imposto
dall'interpretazione ortodossa e restrittiva degli artt.  116  e  117
d.P.R.  115/2002   che   questo   Giudice   propone   come   l'unica,
costituzionalmente legittima), nulla quaestio. 
    Se, invece, si ritiene che il sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.
di un difensore di fiducia sia legittimato alla liquidazione erariale
(come la criticata esegesi estensiva propugna e questo Giudice nega),
allora ne deriva necessariamente la seguente aberrante alternativa: 
        o  si  ritiene  per  assurdo  legittimato  alla  liquidazione
erariale anche il sostituto ex  art.  102  c.p.p.  del  difensore  di
fiducia, in spregio ad ogni disposizione normativa ed in  assenza  di
qualsiasi pur minimo addentellato logico-giuridico in tal senso; 
        oppure si ammette (non  potendosi  fare  altrimenti)  che  il
predetto sostituto ex art.102 c.p.p. del difensore di fiducia non sia
legittimato alla liquidazione erariale.  Pero',  si  determina  cosi'
un'inammissibile disparita' di trattamento tra il sostituto ex art.97
comma 4 c.p.p. di un difensore di fiducia (sostituto legittimato alla
liquidazione) ed il sostituto ex art.102 c.p.p. di  un  difensore  di
fiducia (sostituto non  legittimato  alla  liquidazione);  senz'altro
curiosa ed irragionevole appare tale disparita', ove si consideri che
la legittimazione alla liquidazione del sostituto ex art. 97 comma  4
c.p.p. viene fondata su una norma (l'art.102 comma 2 c.p.p.) riferita
ad entrambi i sostituti (quello ex art. 97 comma 4  c.p.p.  e  quello
con la delega di cui all'art. 102 comma 1 c.p.p.), dei quali pero'  -
misteriosamente - solo uno (il sostituto ex art. 97 comma  4  c.p.p.)
essa legittimerebbe  alla  liquidazione  erariale,  non  valendo  per
contro essa a conferire analogo diritto proprio al soggetto (delegato
ex art. 102 c.p.p.) in relazione al quale essa risulta specificamente
dettata. 
    Altre alternative logiche non esistono. 
    Dunque, e nuovamente, la qui  criticata  esegesi  estensiva  crea
essa stessa  una  nuova  ed  ulteriore  manifesta  ingiustificata  ed
intollerabile disparita' di trattamento. 
    Ne consegue che l'unica via d'uscita e' quella di  prendere  atto
della  manifesta  irragionevolezza  della   qui   criticata   esegesi
estensiva e dichiarare l'illegittimita'  costituzionale  degli  artt.
116 e 117 d.P.R.  115/2002  cosi  come  estensivamente  interpretati,
ossia nella parte in cui contemplano il sostituto ex art. 97 comma  4
c.p.p.  (di  qualunque  difensore,  di  fiducia  o  d'ufficio)  quale
legittimato alla liquidazione erariale. 
    Ne' cio' esporrebbe a sospetti di  illegittimita'  costituzionale
gli stessi articoli, restrittivamente  interpretati,  per  violazione
degli artt. 3, 24 e 36 Cost. (come gia' paventato in passato da altre
scuole  di  pensiero),  poiche',  a  prescindere  dall'ontologica   e
giuridica differenza ravvisabile tra difensore d'ufficio  titolare  e
mero  sostituto  (che  renderebbe   tutt'altro   che   ingiustificata
un'eventuale disparita' di trattamento fra gli stessi),  comunque  il
sostituto  ex  art.  97  comma  4  c.p.p.  non  risulterebbe  affatto
discriminato in peius da  siffatta  interpretazione  restrittiva,  in
considerazione del suo  indiscusso  diritto  a  ricevere  il  proprio
compenso dal difensore titolare sostituito, il  quale  e'  per  legge
obbligato in tal senso (o ex  art.  2041  c.c.,  o  in  virtu'  della
qualificazione della nomina del sostituto come mandato  conferito  ex
lege nell'interesse del sostituito, percio' suo debitore). 
    In altre parole, mentre il difensore d'ufficio ex art.  97  comma
1-2-3 c.p.p. corre il  rischio  di  dover  inseguire  invano  clienti
irreperibili o impossidenti per poter ottenere il proprio compenso (e
per questo motivo lo Stato lo agevola  compensandolo  in  surroga  ex
artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002), il sostituto ex art. 97 comma  4
c.p.p., invece, tale rischio non  corre  affatto,  avendo  egli  come
proprio debitore il collega sostituito, che offre certamente adeguate
garanzie di reperibilita' e solvibilita'  (e  per  questo  motivo  lo
Stato non ha previsto, in questo caso, forme di pagamento erariale in
surroga ex artt.116 e 117 d.P.R. 115/2002). 
    Pertanto, alla luce di tutte le suesposte considerazioni,  questo
Giudice deve chiedere all'adita Corte di dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale degli articoli in questione, nella  parte  oggetto  di
censura nella presente motivazione, per contrasto con l'art. 3 Cost. 

(1) Originato da Cass, Sez.IV, c.c. 10 aprile  2008  (dep.  5  maggio
    2008) n.17721, secondo cui «il sostituto del difensore di fiducia
    nominato d'ufficio dal giudice ai  sensi  dell'art.  97  comma  4
    c.p.p. ha diritto alla liquidazione del compenso per  l'attivita'
    svolta ai sensi degli artt. 116, 117 d.P.R. n. 115 del 2002» 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost. 1 L. Cost. n.1/1948, 23 L. n. 87/1953 e
1 Delibera C. Cost, 16 marzo 1956; 
    Solleva  la  questione  di   legittimita'   costituzionale,   per
contrasto con l'art. 3 Cost., relativa agli artt. 116 e 117 d.P.R. n.
115/2002,   nella   loro   comune   e    dominante    interpretazione
giurisprudenziale  (diritto  vivente)  secondo  cui  legittimato   ad
avanzare istanza di liquidazione nei confronti dello Stato sia  anche
il sostituto designato ex art. 97 comma 4 c.p.p., oltre al  difensore
d'ufficio nominato ex art. 97 comma 1-2-3 c.p.p. e, pertanto, 
    Chiede che l'adita Corte dichiari l'illegittimita' costituzionale
dei predetti articoli in parte qua; 
    Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale  affinche'
assuma le determinazioni di propria competenza; 
    Ordina la sospensione del presente procedimento fino a quando  la
Corte adita  dara'  comunicazione  a  questo  Giudice  della  propria
decisione sulla prospettata questione; 
    Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di rito, nonche'
per la notifica della presente ordinanza al Presidente del  Consiglio
dei ministri, ai Presidenti  delle  due  Camere  del  Parlamento,  al
difensore interessato; 
    Dispone  altresi'  che  gli  atti  siano  trasmessi  alla   Corte
costituzionale unitamente alla presente ordinanza ed alla prova delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della  L.
n. 87 dell'11 marzo 1953. 
        Lecce, addi' 15 ottobre 2013. 
 
                        Il Giudice: Malagnino