N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2013
Ordinanza del 18 ottobre 2013 emessa dal Tribunale di Lecce sull'istanza proposta da Luceri Alessandro. Spese di giustizia - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio - Legittimazione a proporre istanza nei confronti dello Stato - Estensione, in base all'interpretazione giurisprudenziale costituente diritto vivente, al difensore designato dal giudice, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. - Irragionevolezza delle premesse e degli effetti di tale interpretazione - Ingiustificata disparita' di trattamento fra il sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p. di un difensore di fiducia e il sostituto ex art. 102 c.p.p. di un difensore di fiducia (l'uno e non l'altro legittimato alla liquidazione erariale). - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, artt. 116 e 117. - Costituzione, art. 3.(GU n.38 del 10-9-2014 )
TRIBUNALE DI LECCE in composizione Monocratica Sezione II Il Giudice dott. Fabrizio Malagnino, decidendo in camera di consiglio, Letta l'istanza depositata in data 13 maggio 2013 dall'avv. Alessandra Luceri, che ha chiesto la liquidazione dei compensi a lei spettanti, ex art. 117 d.P.R. 115/2002, in qualita' di difensore designato ex art. 97 comma 4 c.p.p. quale sostituto d'udienza del difensore di fiducia dell'imputato, avv. Enrico Cimmino, nel processo penale definito con sentenza pronunciata da questa sezione in data 19 giugno 2012; Letti gli atti prodotti dal difensore istante; Premesso A seguito della presentazione di un'istanza di liquidazione erariale avanzata ex artt.116-117 d.P.R. n. 115/2002 da difensore designato ex art. 97 comma 4 c.p.p. in sostituzione del titolare della difesa assente, questo stesso Giudice, con ordinanza in data 30 luglio 2012, aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale, relativa agli artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui detti articoli - secondo consolidato e dominante orientamento giurisprudenziale di legittimita' (1) (implicitamente invocato dal difensore istante ed alimentato anche dalle ordinanze n.8/2005 e n.176/2006 di Codesta Corte) - prevedono che anche il mero sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. avrebbe diritto alla liquidazione erariale delle proprie competenze nei casi previsti dai predetti artt. 116 e 117, al pari del vero e proprio difensore d'ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1-2-3 c.p.p. Nella suddetta ordinanza, il rimettente aveva rimarcato la profonda differenza ontologica e giuridica ravvisabile tra difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 1-2-3 c.p.p. e sostituto designato ex art. 97 comma 4 c.p.p., cosi dubitando della ragionevolezza e, quindi, della legittimita' costituzionale ex art.3 Cost., di una loro equiparazione ai fini della liquidazione del compenso da parte dello Stato. Con ordinanza n. 191/2013, la Corte costituzionale aveva dichiarato non fondata la sollevata questione, osservando che l'equiparazione o la differenziazione tra le procedure di remunerazione dei vari tipi di difensore «attiene, evidentemente, al novero delle valutazioni rimesse alla discrezionalita' di scelte normative riservate al legislatore e non puo' avere, conte tale, valenza di censura suscettibile di esame nella sede del sindacato di legittimita' costituzionale», non mancando peraltro di richiamare i propri precedenti arresti secondo cui, anzi, sarebbe proprio l'esegesi estensiva delle predette disposizioni (postulante l'equiparazione tra la remunerazione del difensore d'ufficio ex art.97 comma 1-2-3 c.p.p. e quella del sostituto ex art.97 comma 4 c.p.p.) a sottrarle al sospetto di' illegittimita' costituzionale per violazione, tra gli altri, dell'art.36 Cost. (per vulnus al diritto alla remunerazione di ogni prestazione lavorativa). Ritenuto Con la presente ordinanza, questo Giudice intende sollevare una nuova e differente questione di legittimita' costituzionale relativa alla predetta interpretazione estensiva degli artt. 116 e 117 D.P.R. n.115/2002, nella parte in cui ricomprendono come legittimato alla liquidazione erariale del compenso anche il sostituto ex art.97 comma 4 c.p.p. oltre al difensore d'ufficio ex art. 97 comma 1-2-3 c.p.p. Ed invero, in questa sede, lo Scrivente censura la legittimita' delle previsioni suddette sotto altro e diverso profilo rispetto a quello gia' esaminato e preso in considerazione dalla Corte costituzionale con la predetta ord. n. 191/2013. Nel presente provvedimento di rimessione, infatti, a prescindere dalle comunque ravvisabili differenze formali e sostanziali tra difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 1-2-3 c.p.p. e sostituto designato ex art.97 comma 4 c.p.p. (su cui la Consulta ha gia' espresso e manifestato la propria valutazione), si lamenta invece l'illegittimita' costituzionale ex art.3 Cost. delle previsioni di cui agli artt.116 e 117 d.P.R. n. 115/2002, cosi' estensivamente interpretate, per manifesta intrinseca irragionevolezza dell'interpretazione estensiva stessa e del percorso argomentativo posto alla sua base, nonche' per manifesta irragionevolezza degli effetti che tale interpretazione estensiva produce nel sistema normativo in cui le succitate norme sono inserite (su cui la Consulta mai si e' espressa, ne' ha manifestato la propria valutazione). In altre parole, in questa sede non si censura di nuovo, a monte, l'irragionevolezza dell'astratta equiparazione tra il difensore d'ufficio ed il mero sostituto, posta alla base del riconoscimento del diritto del secondo alla liquidazione erariale, bensi' si censura per la prima volta, a valle, l'irragionevolezza degli specifici e concreti effetti normativi paradossali che il riconoscimento di tale diritto, affermato secondo l'illogico percorso argomentativo seguito dalla giurisprudenza dominante, riverbera irreversibilmente su tutto l'ordinamento, in palese contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Trattasi, pertanto, di questione lasciata del tutto impregiudicata dalla predetta ordinanza n. 191 (e da quelle da essa richiamate), in ordine alla quale si chiede oggi espresso intervento della Corte costituzionale. In punto di rilevanza, ovviamente la presente questione e' pregiudiziale, nell'ambito del qui pendente procedimento di liquidazione, in quanto solo in virtu' della summenzionata interpretazione estensiva (della cui legittimita' costituzionale si dubita) il difensore istante (nella sua veste di sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.) andrebbe ritenuto legittimato ad avanzare la propria richiesta di liquidazione, dovendo in caso contrario la predetta richiesta dichiararsi inammissibile da questo Giudice. Osserva L'interpretazione estensiva della cui conformita' a Costituzione si dubita appare irragionevole sia nelle sue premesse che nei paradossali effetti che essa produce sull'ordinamento. Ed invero, come riconosciuto dalla giurisprudenza che la propugna, essa si fonda sulla considerazione che, a norma dell'art. 97 comma 4 c.p.p., al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell'art. 102 comma 2 dello stesso codice, secondo cui "il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore": in virtu' di tale richiamo ai diritti ed ai doveri del difensore sostituito, al sostituto verrebbe trasmesso dal suddetto difensore sostituito il diritto de quo, ossia la legittimazione ad avanzare pretese economiche nei confronti dello Stato ex articoli 116-117 c.p.p. Ma noi sappiamo che il sostituto ex art.97 comma 4 c.p.p. puo' essere designato in sostituzione sia di un difensore d'ufficio che di un difensore di fiducia assenti. Pertanto, l'affermazione appena riportata equivale necessariamente ad affermare che il sostituto ex art.97 co.4 c.p.p. di un difensore di fiducia non e' legittimato alla liquidazione erariale del proprio compenso, perche' il difensore di fiducia sostituito non puo' trasmettergli ex art.102 comma 2 c.p.p. tale originario diritto in quanto - com'e' noto - egli stesso non lo ha (non essendo il difensore di fiducia contemplato negli artt.116 e 117 d.P.R. 115/2002). Non vi sono alternative logiche. E allora? E allora e' evidente che la qui criticata esegesi estensiva si basa su premesse che, da una parte, non consentono ragionevolmente di ritenere legittimato alla liquidazione erariale ogni sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. (sostituto di un difensore d'ufficio e sostituto di un difensore di fiducia) e soprattutto, dall'altra parte, crea essa stessa una manifesta ingiustificata ed intollerabile disparita' di trattamento tra una figura di sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. legittimato alla liquidazione erariale (ossia il sostituto di un difensore d'ufficio) ed una figura di sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. non legittimato alla liquidazione erariale (ossia il sostituto di un difensore di fiducia). Ne' si potrebbe continuare a far finta di niente e superare questo allarmante impasse ritenendo che entrambi i sostituti ex art. 97 comma 4 c.p.p. (di difensore d'ufficio e di difensore di fiducia) siano legittimati alla liquidazione erariale sulla base di altre esigenze e principi, poiche', in primo luogo, non vi sono altre norme idonee allo scopo e, in secondo luogo, cio' non salverebbe comunque dalla manifesta incostituzionalita' per irragionevolezza l'esegesi estensiva qui criticata, che solamente all'inadeguato art. 102 comma 2 c.p.p. fa riferimento. Cio' solo basterebbe a condurre alla richiesta declaratoria di illegittimita' costituzionale. Ma v'e' di piu'. Affermare (come fa l'esegesi estensiva qui criticata) che sul menzionato art.102 comma 2 c.p.p. (richiamato dall'art. 97 comma 4 c.p.p.) si fonda il diritto del sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p, a chiedere la liquidazione del proprio compenso allo Stato equivale necessariamente ad affermare che analogo diritto l'art. 102 comma 2 c.p.p. conferisce al soggetto cui tale norma si riferisce in via primaria e diretta, ossia il sostituto nominato con delega, il quale per primo ex art. 102 comma 2 c.p.p. «esercita i diritti ed assume i doveri del difensore». Anche in questo caso, non vi sono alternative logiche. E allora? E allora e' evidente anche questo ulteriore profilo di irragionevolezza, poiche', seguendo tale necessitata impostazione, se il delegato (ex art.102 c.p.p.) di un difensore d'ufficio assume i diritti (economici) del difensore d'ufficio sostituito, allora a tale delegato deve spettare, in prima persona, anche il diritto a chiedere allo Stato la liquidazione del proprio compenso. Ed ancora, piu' in generale, se il delegato (ex art.102 c.p.p.) di un difensore (di fiducia o d'ufficio) assume i diritti (economici) del difensore sostituito, allora a tale delegato deve spettare, in prima persona, anche il diritto a riscuotere il proprio compenso direttamente dal cliente del titolare sostituito. E' evidente come tutto cio' sia in manifesto contrasto con i principi informatori del vigente codice di rito, dell'attuale disciplina sulla difesa d'ufficio e sulle spese di giustizia, nonche' - piu' in generale - con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico in tema di mandato, rappresentanza, collegamento negoziale e trasferibilita' delle obbligazioni. E' l'evidenza diventa paradosso allorche' si pongano a confronto la figura del sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. di un difensore di fiducia e la figura del sostituto ex art.102 c.p.p. di un difensore di fiducia. Orbene, se si ritiene che nessuno dei due sostituti sia legittimato alla liquidazione erariale (come imposto dall'interpretazione ortodossa e restrittiva degli artt. 116 e 117 d.P.R. 115/2002 che questo Giudice propone come l'unica, costituzionalmente legittima), nulla quaestio. Se, invece, si ritiene che il sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. di un difensore di fiducia sia legittimato alla liquidazione erariale (come la criticata esegesi estensiva propugna e questo Giudice nega), allora ne deriva necessariamente la seguente aberrante alternativa: o si ritiene per assurdo legittimato alla liquidazione erariale anche il sostituto ex art. 102 c.p.p. del difensore di fiducia, in spregio ad ogni disposizione normativa ed in assenza di qualsiasi pur minimo addentellato logico-giuridico in tal senso; oppure si ammette (non potendosi fare altrimenti) che il predetto sostituto ex art.102 c.p.p. del difensore di fiducia non sia legittimato alla liquidazione erariale. Pero', si determina cosi' un'inammissibile disparita' di trattamento tra il sostituto ex art.97 comma 4 c.p.p. di un difensore di fiducia (sostituto legittimato alla liquidazione) ed il sostituto ex art.102 c.p.p. di un difensore di fiducia (sostituto non legittimato alla liquidazione); senz'altro curiosa ed irragionevole appare tale disparita', ove si consideri che la legittimazione alla liquidazione del sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. viene fondata su una norma (l'art.102 comma 2 c.p.p.) riferita ad entrambi i sostituti (quello ex art. 97 comma 4 c.p.p. e quello con la delega di cui all'art. 102 comma 1 c.p.p.), dei quali pero' - misteriosamente - solo uno (il sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.) essa legittimerebbe alla liquidazione erariale, non valendo per contro essa a conferire analogo diritto proprio al soggetto (delegato ex art. 102 c.p.p.) in relazione al quale essa risulta specificamente dettata. Altre alternative logiche non esistono. Dunque, e nuovamente, la qui criticata esegesi estensiva crea essa stessa una nuova ed ulteriore manifesta ingiustificata ed intollerabile disparita' di trattamento. Ne consegue che l'unica via d'uscita e' quella di prendere atto della manifesta irragionevolezza della qui criticata esegesi estensiva e dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 116 e 117 d.P.R. 115/2002 cosi come estensivamente interpretati, ossia nella parte in cui contemplano il sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. (di qualunque difensore, di fiducia o d'ufficio) quale legittimato alla liquidazione erariale. Ne' cio' esporrebbe a sospetti di illegittimita' costituzionale gli stessi articoli, restrittivamente interpretati, per violazione degli artt. 3, 24 e 36 Cost. (come gia' paventato in passato da altre scuole di pensiero), poiche', a prescindere dall'ontologica e giuridica differenza ravvisabile tra difensore d'ufficio titolare e mero sostituto (che renderebbe tutt'altro che ingiustificata un'eventuale disparita' di trattamento fra gli stessi), comunque il sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. non risulterebbe affatto discriminato in peius da siffatta interpretazione restrittiva, in considerazione del suo indiscusso diritto a ricevere il proprio compenso dal difensore titolare sostituito, il quale e' per legge obbligato in tal senso (o ex art. 2041 c.c., o in virtu' della qualificazione della nomina del sostituto come mandato conferito ex lege nell'interesse del sostituito, percio' suo debitore). In altre parole, mentre il difensore d'ufficio ex art. 97 comma 1-2-3 c.p.p. corre il rischio di dover inseguire invano clienti irreperibili o impossidenti per poter ottenere il proprio compenso (e per questo motivo lo Stato lo agevola compensandolo in surroga ex artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002), il sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p., invece, tale rischio non corre affatto, avendo egli come proprio debitore il collega sostituito, che offre certamente adeguate garanzie di reperibilita' e solvibilita' (e per questo motivo lo Stato non ha previsto, in questo caso, forme di pagamento erariale in surroga ex artt.116 e 117 d.P.R. 115/2002). Pertanto, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice deve chiedere all'adita Corte di dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli in questione, nella parte oggetto di censura nella presente motivazione, per contrasto con l'art. 3 Cost. (1) Originato da Cass, Sez.IV, c.c. 10 aprile 2008 (dep. 5 maggio 2008) n.17721, secondo cui «il sostituto del difensore di fiducia nominato d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. ha diritto alla liquidazione del compenso per l'attivita' svolta ai sensi degli artt. 116, 117 d.P.R. n. 115 del 2002»
P.Q.M. Visti gli artt. 134 Cost. 1 L. Cost. n.1/1948, 23 L. n. 87/1953 e 1 Delibera C. Cost, 16 marzo 1956; Solleva la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., relativa agli artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002, nella loro comune e dominante interpretazione giurisprudenziale (diritto vivente) secondo cui legittimato ad avanzare istanza di liquidazione nei confronti dello Stato sia anche il sostituto designato ex art. 97 comma 4 c.p.p., oltre al difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 1-2-3 c.p.p. e, pertanto, Chiede che l'adita Corte dichiari l'illegittimita' costituzionale dei predetti articoli in parte qua; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale affinche' assuma le determinazioni di propria competenza; Ordina la sospensione del presente procedimento fino a quando la Corte adita dara' comunicazione a questo Giudice della propria decisione sulla prospettata questione; Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di rito, nonche' per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al difensore interessato; Dispone altresi' che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale unitamente alla presente ordinanza ed alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della L. n. 87 dell'11 marzo 1953. Lecce, addi' 15 ottobre 2013. Il Giudice: Malagnino