N. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2014
Ordinanza del 17 febbraio 2014 emessa dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile promosso da Studio infermieristico associato A. Parravicini ed associati contro INAIL e Equitalia Nord S.p.a.. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione obbligatoria - Professionisti associati in studi professionali in rapporto di dipendenza funzionale - Inclusione nell'elenco dei soggetti assicurati - Mancata previsione - Ingiustificato diverso trattamento dei professionisti associati in studi professionali in rapporto di dipendenza funzionale rispetto ad altri soggetti in situazione analoga - Lesione della garanzia previdenziale. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, comma 1, n. 7. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38, comma secondo.(GU n.38 del 10-9-2014 )
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Azzollini, a scioglimento
della riserva di cui all'udienza del 14-2-2014, letti gli atti di
causa, pronuncia la seguente ordinanza, premesso in fatto che: Lo
Studio Infermieristico Associato A. Parravicini ed associati ha
presentato opposizione avverso l'iscrizione a ruolo del credito di
€ 29.013,75 a titolo di premi INAIL omessi per gli anni dal 2005 al
2010, negandone la debenza per l'inapplicabilita' della copertura
assicurativa obbligatoria alle associazioni o studi professionali,
non ricompresi nelle previsioni di cui agli articoli 1 e 4 d.P.R. n.
1124/1965, evidenziando che tutti gli infermieri appartenenti allo
Studio erano iscritti all'albo professionale e all'ENPAPI nonche'
assicurati privatamente con un'apposita polizza RC per gli infortuni
professionali, e chiedendo l'annullamento della cartella; l'INAIL si
e' costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione e sostenendo che
le associazioni o studi professionali costituiti ai sensi della L.
1815/1939 (equiparati alle societa' semplici ai fini reddituali)
potevano essere ricompresi nell'ampia nozione di societa' di cui
all'art. 4, comma 1, n. 7) d.P.R. n. 1124/1965, alla luce
dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta,
sussistendo in concreto sia l'attivita' manuale (infermieristica)
soggetta a rischio, sia il rapporto di dipendenza funzionale fra i
singoli professionisti e lo Studio.
Osserva
Dal punto di vista oggettivo non e' in discussione lo svolgimento
da parte degli infermieri professionali di un'attivita' manuale
soggetta a rischio (rientrante nella voce 0311 della tariffa dei
premi di cui al DM 12-12-2000 fra le lavorazioni svolte nell'ambito
di strutture sanitarie).
L'art. 4, comma 1, n. 7) d.P.R. n. 1124/1965 prevede che siano
ricompresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali: «... i soci delle cooperative e
di ogni altro tipo di societa' anche di fatto, comunque denominata,
costituita od esercitata, i quali prestino attivita' manuale, oppure
non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2)».
Civilisticamente non e' possibile ricomprendere in tale
previsione anche gli studi professionali associati che, per quanto si
pongano come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e
siano dotati di capacita' di stare in giudizio (v. Cass. 17683/2010;
15694/2011) non sono tuttavia soggetti di diritto e non si
distinguono dai singoli professionisti che li compongono (v. Cass.
23060/2012).
Tuttavia paiono meritevoli di attenta considerazione, in quanto
involgenti questioni anche di rango costituzionale, le ragioni
dell'INAIL, che ha segnalato il carattere anacronistico e l'eccesso
di formalismo di un'impostazione prettamente civilistica in una
materia che dal 1965 in poi si e' evoluta nel senso di assicurare una
pari tutela a parita' di rischio infortunistico a soggetti
originariamente esclusi, sia ad opera della giurisprudenza -
costituzionale (v. C. Cost. 476/1987 per i partecipanti all'impresa
familiare, 160/1990 per gli agenti venatori della regione Sicilia,
332/1992 per gli associati in partecipazione, 171/2002 per i
lavoratori in aspettativa sindacale) e di legittimita' (v. Cass.
12095/2006 per i coniugi con gestione comune dell'azienda coniugale
ex art. 177 lettera d) cod. civ.), che ad opera del legislatore (v.
decreto legislativo n. 38/2000 per i lavoratori parasubordinati e gli
sportivi professionisti), a prescindere dalla natura giuridica del
rapporto in base al quale e' prestata l'attivita' lavorativa.
Cio' contrasta con l'art. 38, comma 2, Cost, che garantisce a
tutti i lavoratori il diritto «che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria»,
senza distinguere fra lavoratori subordinati e non, ma garantendo una
tutela indifferente al titolo o al regime giuridico del lavoro
protetto, considerato solo in quanto lavoro manuale (o di
sovrintendenza immediata al lavoro manuale) prestato con obiettiva
esposizione al rischio derivante dalle lavorazioni indicate nell'art.
1 D.P.R. n. 1124/1965.
Cio' contrasta inoltre con l'art. 3, comma 1, Cost. cioe' col
principio di uguaglianza in quanto non solo non viene offerta pari
tutela a situazioni che non differiscono sostanzialmente, in
relazione al diritto alla tutela assicurativa (da una parte
infermieri iscritti all'associazione professionale e dall'altra
infermieri facenti parte di una cooperativa, o anche, dopo il decreto
Bersani, di una vera e propria societa'), ma si rischia anche di
consentire la creazione di spazi di possibile elusione a danno dei
soggetti piu' deboli.
Il contrasto fra la lettera della norma e tali valori di rango
costituzionale non puo' tuttavia essere risolto in via meramente
interpretativa, ma e' necessario un intervento della Corte
Costituzionale, come e' gia' avvenuto per i precedenti citati.
Infatti non appare manifestamente infondato il dubbio,
prospettato dall'INAIL nelle note conclusive autorizzate e fatto
proprio da questo giudice, sulla legittimita' costituzionale
dell'art. 4 comma 1, n. 7) d.P.R. n. 1124/1965, per la possibile
violazione degli articoli 3, comma 1 e 38, comma 2, della
Costituzione, nella parte in cui non comprende fra i' soggetti
assicurati anche gli associati in studi professionali ove vi sia fra
gli stessi il rapporto di dipendenza funzionale che la giurisprudenza
ha enucleato come elemento qualificante, al fine della tutela contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per prescindere
dall'elemento della subordinazione (v. Cass. 2533/1981, 1077/1987,
291/1988, 3447/1988).
Nel caso di specie tale elemento deve ritenersi sussistente sulla
base delle previsioni statutarie che, stabilendo fra l'altro che gli
associati «devono conferire nello Studio Associato tutta la loro
attivita' professionale e tutti gli incarichi e i mandati che abbiano
ricevuto dalla clientela in ordine a prestazioni rientranti
nell'oggetto sociale», obbligandosi a non svolgere ne' in proprio ne'
in forma associata, attivita' concorrenziali con quelle dello Studio,
e a rendere nota «nello svolgimento degli incarichi professionali ...
la loro appartenenza allo Studio Associato», creano uno stretto
vincolo fra lo Studio e gli associati, anche dal punto di vista
economico, in quanto questi ultimi percepiscono compensi mensili
fissi a titolo di anticipo sugli utili, concordati in base al lavoro
svolto, salvo conguaglio finale e partecipazione percentuale agli
utili e alle perdite (v. anche dich. rese dalla legale rappresentante
in sede ispettiva, di cui a doc. 8 all. fasc. INAIL).
Diverso e' il caso degli infermieri che intrattengono rapporti
con lo Studio solo tramite propria partita IVA, per cui infatti
l'INAIL non ha chiesto alcunche'.
La questione oltre che non manifestamente infondata appare anche
rilevante in quanto unicamente dalla relativa decisione dipende la
fondatezza o meno della pretesa dell'INAIL e quindi l'esito della
causa.
P.Q.M.
Visti gli articoli 23 ss. L. n. 87/1953,
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 1, n. 7) d.P.R. n.
1124/1964 in relazione agli articoli 3, comma 1 e 38, comma 2. Cost.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale e sospende il giudizio.
Manda la Cancelleria di notificare copia della presente ordinanza
alle parti e al Presidente del Consiglio e di comunicare la stessa ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Brescia, 14 febbraio 2014
Il giudice: M. Vittoria Azzollini