N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 luglio 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 luglio 2014 (della Regione Siciliana). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Riparto alle  Province  del  fondo
  sperimentale di  riequilibrio  -  Riduzione  dei  trasferimenti  di
  risorse  finanziarie  statali  alle  Province  siciliane,  mediante
  recupero sul gettito riscosso in territorio regionale  dell'imposta
  sulle assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante
  dalla circolazione dei veicoli  a  motore  (RCA)  -  Ricorso  della
  Regione Siciliana  -  Denunciata  sottrazione  del  gettito  di  un
  tributo  erariale  statutariamente   spettante   alla   Regione   -
  Insussistenza dei presupposti della riserva di gettito allo Stato -
  Contrasto con lo Statuto speciale e con le norme di  attuazione  in
  materia  finanziaria  -  Richiamo   alla   sentenza   della   Corte
  costituzionale n. 97 del 2013. 
- Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito,  con  modificazioni,
  dalla legge 2  maggio  2014,  n.  68,  art.  10,  nonche'  relativo
  allegato 1 per la parte che riguarda le Province siciliane. 
- Statuto speciale della Regione Siciliana (regio decreto legislativo
  15 maggio 1946, n.  455,  convertito  in  legge  costituzionale  26
  febbraio 1948, n. 2), art. 36, in combinato disposto con l'art.  2,
  primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. 
(GU n.40 del 24-9-2014 )
    Ricorso della Regione siciliana, in persona  del  Presidente  pro
tempore,  On.le  Rosario  Crocetta,  rappresentato  e   difeso,   sia
congiuntamente che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine  del
presente atto, dagli  Avvocati  Beatrice  Fiandaca  e  Marina  Valli,
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio  della  Regione
siciliana in Roma, via Marghera n.  36,  ed  autorizzato  a  proporre
ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna  370
presso gli Uffici della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale  dell'art.  10,  nonche'  del  relativo
allegato 1 per la parte  che  riguarda  le  Province  siciliane,  del
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante «Disposizioni  urgenti  in
materia di finanza  locale,  nonche'  misure  volte  a  garantire  la
funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», come
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  2
maggio  2014,  n.  68  per  violazione  dell'art.  36  dello  Statuto
d'Autonomia in combinato disposto con l'art. 2, comma 1 del d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074. 
 
                                Fatto 
 
    Sulla G.U.R.I. 5 maggio 2014, n. 102 e' stato pubblicato il testo
del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 recante: «Disposizioni  urgenti
in materia di finanza locale, nonche' misure  volte  a  garantire  la
funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»  come
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 2 maggio 2014, n. 68. 
    In particolare l'art. 10 del suindicato  provvedimento  normativo
in vigore dal 6 maggio 2014 e recante  «Proroga  delle  modalita'  di
riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio» dispone
che: 
    «1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalita' di riparto alle
province del fondo sperimentale di  riequilibrio  gia'  adottate  con
decreto del Ministro dell'interno 4  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle
risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze. Salvo  quanto  previsto  dal  comma  2
dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di  risorse
per la revisione della spesa di cui all'articolo  16,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  secondo  gli  importi  indicati
nell'allegato 1 al presente decreto. 
    2. Per l'anno  2014  i  trasferimenti  erariali  non  oggetto  di
fiscalizzazione corrisposti  dal  Ministero  dell'interno  in  favore
delle province appartenenti alla Regione  Siciliana  e  alla  Regione
Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate  dall'art.
4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e alle modifiche dei
fondi successivamente intervenute». 
    Il citato decreto-legge, nel testo come convertito in legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68
ha operato nei confronti delle Province siciliane  una  riduzione  di
risorse pari ad  euro  96.844.327,  come  da  allegato  al  succitato
provvedimento normativo, dei quali un ingente importo  da  restituire
trattenendola dall'imposta RCA. 
    Ora  l'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la  responsabilita'
civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  quale
tributo  erariale  di  spettanza  regionale,  ricade  nell'ambito  di
applicazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano e dell'art.  2  del
d.P.R. 1074 del  1965  e,  pertanto,  la  surriportata  disposizione,
unitamente all'allegato 1,  per  la  parte  riguardante  le  province
siciliane, si profila illegittima per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
Violazione  dell'art.  36  dello  Statuto  d'Autonomia  in  combinato
disposto con l'art. 2, comma 1 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. 
    Invero, l'art. 16, comma 7 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135
e richiamato dal comma 1 della norma censurata, prevede la  riduzione
del fondo sperimentale di riequilibrio,  come  determinato  ai  sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,  del
fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  23  del
medesimo decreto legislativo n. 68  del  2011,  e  dei  trasferimenti
erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna  a  decorrere  dal  2012  e  per  importi   progressivamente
maggiorati sino ad un tetto  massimo  di  1.250  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015 e mediante la  sottrazione  di  gettito  nei
confronti delle province a valere sull'imposta per la responsabilita'
civile automobilistica secondo meccanismi tecnicamente individuati. 
    Tuttavia, malgrado  tale  disposizione  genericamente  preveda  -
senza effettuare alcun distinguo fra Autonomie Speciali e  Regioni  a
statuto ordinario - che il recupero del gettito da parte dello  Stato
sia demandato all'Agenzia delle Entrate nei confronti delle  province
interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore, di cui all'art. 60 del d.lgs. 15 dicembre 1997,  n.
446, all'atto del riversamento  da  parte  dell'Erario  del  relativo
gettito alle province medesime, la sentenza di codesta  Ecc.ma  Corte
n. 97/2013 del 20 maggio 2013,  pubblicata  il  23  maggio  2013,  ha
compiutamente chiarito la portata ed il  collegamento  fra  tutte  le
suindicate previsioni normative precisando che "l'art. 17,  comma  1,
del decreto legislativo n. 68 del 2011 ha...disposto,  esclusivamente
per le Province ubicate nelle Regioni a  statuto  ordinario,  che,  a
decorrere dal 2012....l'imposta in questione assumesse la  natura  di
tributo proprio derivato  provinciale"  in  quanto  "le  disposizioni
contenute nel Capo II del citato  decreto  legislativo,  tra  cui  e'
ricompreso anche il menzionato art. 17, comma 1, si devono  intendere
riferite alle sole Regioni a statuto ordinario,  come  esplicitamente
prevede l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 68  del  2011"
e, sancendo il perdurare del sistema come delineato  dal  legislatore
regionale con la l.r. 2 del 2002, ha  ribadito  che  l'imposta  sulla
responsabilita'  civile  automobilistica  mantiene  ad  oggi  la  sua
connotazione di tributo il cui gettito spetta alla Regione  siciliana
nella misura in  cui  e'  riscosso  nell'ambito  del  suo  territorio
restando, pertanto, sottratto all'ambito  di  applicazione  dell'art.
17, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011  che  costituisce
l'antecedente normativo cui si riallaccia la previsione dell'art. 16,
comma 7 del d.l. 95/12. 
    E dunque la norma oggi all'esame di  codesta  ecc.ma  Corte,  nel
prevedere la sottrazione di gettito  a  valere  sull'  imposta  sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione   dei   veicoli   a   motore   iscritti   nei   registri
automobilistici delle province siciliane, si pone in contrasto con la
citata  pronuncia  n.  97/2013,  laddove  questa   esclude   che   il
legislatore statale possa disporre direttamente  l'assegnazione  alle
province del gettito di un tributo erariale riscosso  nel  territorio
regionale  siciliano,  quale  continua  ad  essere  l'imposta   sulle
assicurazioni in questione. 
    In proposito e' il caso di rilevare che, con  tale  sentenza  del
2013, codesta Corte, nel mettere ordine  nell'intricata  materia  del
riparto delle potesta' impositive  fra  Stato  ed  enti  territoriali
minori (nella specie, la regione Sicilia), ha compiutamente esaminato
una forma di prelievo da sempre destinata alle province  (in  ragione
del fatto che su di queste insisteva altresi' l'obbligo di tenere  il
registro dei veicoli) per il tramite della Regione siciliana. 
    Ed invero, nel caso  dell'imposta  sulle  assicurazioni  (tributo
indubbiamente erariale), regolarmente percepita  da  questa  regione,
essa viene autonomamente riversata alle province in base a una  legge
gia' adottata dalla Regione stessa. 
    Pertanto detti enti locali in Sicilia vengono a  beneficiare  del
detto  tributo  in  forza  di  una  scelta  politica  e  di  un  atto
legislativo regionale e non alla luce di  un  obbligo  imposto  dallo
Stato. 
    L'interpretazione fornita da codesta Corte circa le  peculiarita'
dell'imposta in questione fuga ogni dubbio sulla natura erariale e la
spettanza del tributo suindicato e, tuttavia, il legislatore  statale
tenta ancora di sottrarsi ai principi affermati  da  codesti  Giudici
con la citata sentenza che ha ribadito l'orientamento  risultante  da
precedenti statuizioni di codesta Corte. 
    Si  consideri  infatti  che  poiche'  il  gettito  devoluto  alle
Province siciliane proviene non dallo Stato  ma  dalla  Regione  solo
questa puo' - come ha fatto prima con la legge 2/2002, in conseguenza
dell'emanazione del decreto legislativo 446/97, e ha  poi  confermato
con l'art. 1, L.R. n. 21/2013 richiamando, al contempo, l'art. 17 co.
2, D.Lgs. n. 68/2011 per la misura dell'imposta e  per  le  modalita'
del prelievo- disporre  quale  conseguenza  di  tale  devoluzione  la
riduzione dei propri trasferimenti alle province per un importo  pari
al gettito riscosso  per  l'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore.( In tali termini si e' espressa di recente, alla  luce  della
giurisprudenza costituzionale, anche la Corte dei Conti,  Sezione  di
controllo  per  la  Regione   siciliana,   nella   deliberazione   n.
3/2014/PAR). 
    Ed invece con la norma che  oggi  si  sottopone  a  scrutinio  di
costituzionalita'  lo  Stato,  pretendendo  di  utilizzare  le  somme
spettanti alle province  siciliane  relativamente  all'imposta  sulle
assicurazioni in argomento in  riduzione  dei  propri  trasferimenti,
altro non fa che riproporre la sottrazione del gettito di cui codesta
Corte  ha  affermato  la  spettanza  alla  Regione  sul  rilievo  che
restandone  indiscussa  la  natura  di  tributo  erariale   l'imposta
"seguita a ricadere nell'ambito di applicazione  dell'art.  36  dello
statuto  di  autonomia  speciale  e  dell'art.  2  delle   norme   di
attuazione" 
    E' del tutto evidente infatti  che  la  previsione  che  oggi  si
contrasta e' equivalente a quella recata dall'art.  4,  comma  2  del
D.L.  16/2012,  con  la  quale  lo   Stato   disponeva   direttamente
l'assegnazione alle Province del gettito in parola, derivandone  alla
Regione identico pregiudizio stante che, dall'applicazione agli  enti
siciliani della  clausola  impugnata,  consegue  l'impossibilita'  di
operare la riduzione dei trasferimenti regionali per un importo  pari
al gettito riscosso per la predetta imposta. 
    Pertanto, l'art. 10 in esame, unitamente all'allegato  1  per  la
parte riguardante le Province  siciliane,  non  puo'  sottrarsi  alla
denunciata censura di violazione dei parametri rubricati. 
    Inoltre,   come    per    la    disposizione    gia    dichiarata
incostituzionale, nemmeno per quella che oggi si impugna ricorrono  i
presupposti perche' possa operare 1'eccezione contemplata dall'  art.
2 d.P.R. 1074/1965, "nuove entrate  tributarie  il  cui  gettito  sia
destinato con apposite  leggi  alla  copertura  di  oneri  diretti  a
soddisfare particolari finalita'  contingenti  o  continuative  dello
Stato". 
    Non  si  e'  in  presenza  di  alcuna  entrata  aggiuntiva,   non
comportando l'applicazione della norma alcun incremento  del  gettito
relativo all'imposta sulle assicurazioni in discorso,  e  difetta  in
ogni caso la specifica destinazione del gettito che lo stato pretende
di utilizzare a suo favore. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Per quanto sopra esposto e  per  quant'altro  si  fa  riserva  di
ulteriormente dedurre si chiede che voglia codesta ecc.ma corte 
    Respinta ogni avversa istanza, eccezione e difesa. 
    Ritenere e dichiarare l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
10, nonche' del relativo allegato 1 per  la  parte  che  riguarda  le
Province siciliane: del decreto-legge 6 marzo 2014,  n.  16,  recante
«Disposizioni urgentroo in materia di finanza locale, nonche'  misure
volte  a  garantire  la  funzionalita'  dei  servizi   svolti   nelle
istituzioni  scolastiche»,  come   convertito,   con   modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68 per violazione
dell'art. 36 dello Statuto  d'Autonomia  in  combinato  disposto  con
l'art. 2, comma 1 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.1074. 
    Si acclude copia della delibera di  Giunta  di  autorizzazione  a
ricorrere. 
        Palermo - Roma 27 giugno 2014 
 
             Avv. Beatrice Fiandaca - Avv. Marina Valli