N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 luglio 2014
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 luglio 2014 (della Regione Siciliana). Bilancio e contabilita' pubblica - Riparto alle Province del fondo sperimentale di riequilibrio - Riduzione dei trasferimenti di risorse finanziarie statali alle Province siciliane, mediante recupero sul gettito riscosso in territorio regionale dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata sottrazione del gettito di un tributo erariale statutariamente spettante alla Regione - Insussistenza dei presupposti della riserva di gettito allo Stato - Contrasto con lo Statuto speciale e con le norme di attuazione in materia finanziaria - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2013. - Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, art. 10, nonche' relativo allegato 1 per la parte che riguarda le Province siciliane. - Statuto speciale della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), art. 36, in combinato disposto con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.(GU n.40 del 24-9-2014 )
Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, On.le Rosario Crocetta, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10, nonche' del relativo allegato 1 per la parte che riguarda le Province siciliane, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68 per violazione dell'art. 36 dello Statuto d'Autonomia in combinato disposto con l'art. 2, comma 1 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Fatto Sulla G.U.R.I. 5 maggio 2014, n. 102 e' stato pubblicato il testo del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68. In particolare l'art. 10 del suindicato provvedimento normativo in vigore dal 6 maggio 2014 e recante «Proroga delle modalita' di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio» dispone che: «1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalita' di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. 2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute». Il citato decreto-legge, nel testo come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68 ha operato nei confronti delle Province siciliane una riduzione di risorse pari ad euro 96.844.327, come da allegato al succitato provvedimento normativo, dei quali un ingente importo da restituire trattenendola dall'imposta RCA. Ora l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, quale tributo erariale di spettanza regionale, ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano e dell'art. 2 del d.P.R. 1074 del 1965 e, pertanto, la surriportata disposizione, unitamente all'allegato 1, per la parte riguardante le province siciliane, si profila illegittima per i seguenti motivi di Diritto Violazione dell'art. 36 dello Statuto d'Autonomia in combinato disposto con l'art. 2, comma 1 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Invero, l'art. 16, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e richiamato dal comma 1 della norma censurata, prevede la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, e dei trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna a decorrere dal 2012 e per importi progressivamente maggiorati sino ad un tetto massimo di 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e mediante la sottrazione di gettito nei confronti delle province a valere sull'imposta per la responsabilita' civile automobilistica secondo meccanismi tecnicamente individuati. Tuttavia, malgrado tale disposizione genericamente preveda - senza effettuare alcun distinguo fra Autonomie Speciali e Regioni a statuto ordinario - che il recupero del gettito da parte dello Stato sia demandato all'Agenzia delle Entrate nei confronti delle province interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'art. 60 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, all'atto del riversamento da parte dell'Erario del relativo gettito alle province medesime, la sentenza di codesta Ecc.ma Corte n. 97/2013 del 20 maggio 2013, pubblicata il 23 maggio 2013, ha compiutamente chiarito la portata ed il collegamento fra tutte le suindicate previsioni normative precisando che "l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 ha...disposto, esclusivamente per le Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario, che, a decorrere dal 2012....l'imposta in questione assumesse la natura di tributo proprio derivato provinciale" in quanto "le disposizioni contenute nel Capo II del citato decreto legislativo, tra cui e' ricompreso anche il menzionato art. 17, comma 1, si devono intendere riferite alle sole Regioni a statuto ordinario, come esplicitamente prevede l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011" e, sancendo il perdurare del sistema come delineato dal legislatore regionale con la l.r. 2 del 2002, ha ribadito che l'imposta sulla responsabilita' civile automobilistica mantiene ad oggi la sua connotazione di tributo il cui gettito spetta alla Regione siciliana nella misura in cui e' riscosso nell'ambito del suo territorio restando, pertanto, sottratto all'ambito di applicazione dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 che costituisce l'antecedente normativo cui si riallaccia la previsione dell'art. 16, comma 7 del d.l. 95/12. E dunque la norma oggi all'esame di codesta ecc.ma Corte, nel prevedere la sottrazione di gettito a valere sull' imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore iscritti nei registri automobilistici delle province siciliane, si pone in contrasto con la citata pronuncia n. 97/2013, laddove questa esclude che il legislatore statale possa disporre direttamente l'assegnazione alle province del gettito di un tributo erariale riscosso nel territorio regionale siciliano, quale continua ad essere l'imposta sulle assicurazioni in questione. In proposito e' il caso di rilevare che, con tale sentenza del 2013, codesta Corte, nel mettere ordine nell'intricata materia del riparto delle potesta' impositive fra Stato ed enti territoriali minori (nella specie, la regione Sicilia), ha compiutamente esaminato una forma di prelievo da sempre destinata alle province (in ragione del fatto che su di queste insisteva altresi' l'obbligo di tenere il registro dei veicoli) per il tramite della Regione siciliana. Ed invero, nel caso dell'imposta sulle assicurazioni (tributo indubbiamente erariale), regolarmente percepita da questa regione, essa viene autonomamente riversata alle province in base a una legge gia' adottata dalla Regione stessa. Pertanto detti enti locali in Sicilia vengono a beneficiare del detto tributo in forza di una scelta politica e di un atto legislativo regionale e non alla luce di un obbligo imposto dallo Stato. L'interpretazione fornita da codesta Corte circa le peculiarita' dell'imposta in questione fuga ogni dubbio sulla natura erariale e la spettanza del tributo suindicato e, tuttavia, il legislatore statale tenta ancora di sottrarsi ai principi affermati da codesti Giudici con la citata sentenza che ha ribadito l'orientamento risultante da precedenti statuizioni di codesta Corte. Si consideri infatti che poiche' il gettito devoluto alle Province siciliane proviene non dallo Stato ma dalla Regione solo questa puo' - come ha fatto prima con la legge 2/2002, in conseguenza dell'emanazione del decreto legislativo 446/97, e ha poi confermato con l'art. 1, L.R. n. 21/2013 richiamando, al contempo, l'art. 17 co. 2, D.Lgs. n. 68/2011 per la misura dell'imposta e per le modalita' del prelievo- disporre quale conseguenza di tale devoluzione la riduzione dei propri trasferimenti alle province per un importo pari al gettito riscosso per l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.( In tali termini si e' espressa di recente, alla luce della giurisprudenza costituzionale, anche la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, nella deliberazione n. 3/2014/PAR). Ed invece con la norma che oggi si sottopone a scrutinio di costituzionalita' lo Stato, pretendendo di utilizzare le somme spettanti alle province siciliane relativamente all'imposta sulle assicurazioni in argomento in riduzione dei propri trasferimenti, altro non fa che riproporre la sottrazione del gettito di cui codesta Corte ha affermato la spettanza alla Regione sul rilievo che restandone indiscussa la natura di tributo erariale l'imposta "seguita a ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 36 dello statuto di autonomia speciale e dell'art. 2 delle norme di attuazione" E' del tutto evidente infatti che la previsione che oggi si contrasta e' equivalente a quella recata dall'art. 4, comma 2 del D.L. 16/2012, con la quale lo Stato disponeva direttamente l'assegnazione alle Province del gettito in parola, derivandone alla Regione identico pregiudizio stante che, dall'applicazione agli enti siciliani della clausola impugnata, consegue l'impossibilita' di operare la riduzione dei trasferimenti regionali per un importo pari al gettito riscosso per la predetta imposta. Pertanto, l'art. 10 in esame, unitamente all'allegato 1 per la parte riguardante le Province siciliane, non puo' sottrarsi alla denunciata censura di violazione dei parametri rubricati. Inoltre, come per la disposizione gia dichiarata incostituzionale, nemmeno per quella che oggi si impugna ricorrono i presupposti perche' possa operare 1'eccezione contemplata dall' art. 2 d.P.R. 1074/1965, "nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato". Non si e' in presenza di alcuna entrata aggiuntiva, non comportando l'applicazione della norma alcun incremento del gettito relativo all'imposta sulle assicurazioni in discorso, e difetta in ogni caso la specifica destinazione del gettito che lo stato pretende di utilizzare a suo favore.
P.Q.M. Per quanto sopra esposto e per quant'altro si fa riserva di ulteriormente dedurre si chiede che voglia codesta ecc.ma corte Respinta ogni avversa istanza, eccezione e difesa. Ritenere e dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, nonche' del relativo allegato 1 per la parte che riguarda le Province siciliane: del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante «Disposizioni urgentroo in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68 per violazione dell'art. 36 dello Statuto d'Autonomia in combinato disposto con l'art. 2, comma 1 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.1074. Si acclude copia della delibera di Giunta di autorizzazione a ricorrere. Palermo - Roma 27 giugno 2014 Avv. Beatrice Fiandaca - Avv. Marina Valli