N. 153 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 2014
Ordinanza dell'8 maggio 2014 emessa dal Tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di M.A.. Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope - Fatto di lieve entita' - Trattamento sanzionatorio nella formulazione introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2013 - Denunciata mancata distinzione tra condotte aventi ad oggetto le c.d. droghe leggere di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990 e quelle aventi ad oggetto le c.d. droghe pesanti di cui alle tabelle I e III del medesimo art. 14 - Disparita' di trattamento rispetto al diverso trattamento sanzionatorio delle condotte aventi ad oggetto le c.d. droghe pesanti e le c.d. droghe leggere previsto nei casi di non lieve entita', a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale. - Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10. - Costituzione, art. 3.(GU n.40 del 24-9-2014 )
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE PENALE
Ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale ai
sensi degli artt. 134 e ss. Cost. e 23 e ss. L. n. 87/1953
Il giudice, dott.ssa Anna Tirone, nel processo penale a carico di
M.A., nato ad A. (NA) il 15.10.1993, imputato del «reato p. e p.
dall'art. 73 co. 4 e 5 D.P.R. n. 309/1990 perche' senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 309/1990 cedeva a
D.M.G., - per il corrispettivo di euro 10,00 - n. 1 bustina di
cellophane trasparente sigillata, con all'interno sostanza
stupefacente del tipo Marijuana del peso complessivo di gr. 1,13,
nonche' n. 1 piccola sacca di stoffa con all'interno sostanza
stupefacente del tipo Marijuana, del peso complessivo di gr. 0.71,
fattispecie che per i mezzi, la modalita' o le circostanze
dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' della sostanza, e' di
lieve entita'. In A. il 29.03.2014»
Osserva
Con decreto del 31.03.2014, M.A., venne presentato, in stato di
arresto, dinanzi a questo Tribunale per essere sottoposto, previa
convalida, a giudizio nelle forme del rito direttissimo,
relativamente all'imputazione formulata a suo carico dal P.M.,
innanzi riportata. All'udienza del 31.03.2014, convalidato l'eseguito
arresto, il difensore avanzava richiesta di un termine a difesa,
preannunciando, unitamente all'imputato, la volonta' di definire il
processo nelle forme del rito abbreviato. Indi, alla successiva
udienza del 10.04.2014, rigettata la richiesta formulata, in via
principale, di definizione del processo nelle forme del rito
abbreviato condizionato, per ritenuta superfluita' della prova
richiesta, veniva ammesso il rito abbreviato non condizionato
richiesto dalla parte ed, acquisito il fascicolo del P.M., il
processo veniva rinviato per le conclusioni.
All'odierna udienza, invitate le parti a concludere, il giudice,
previa deliberazione in camera di consiglio, procede a dare lettura
della presente ordinanza, che si allega al verbale di udienza.
A parere di questo giudicante la decisione del presente giudizio
impone la previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale in
ordine alla soluzione della questione della legittimita'
costituzionale dell'art. 73 co. V applicabile ratione temporis al
presente giudizio, secondo la formulazione introdotta con d.l. n.
146/2013 convertito nella L. n. 10 del 21.02.2014, che unifica il
trattamento sanzionatorio delle condotte penalmente rilevanti aventi
ad oggetto droghe «pesanti» (tabelle I e III dell'art. 14 D.P.R. n.
309/1990) e «leggere» (tabelle II e IV dell'art. 14 D.P.R. n.
309/1990), nell'ipotesi di lieve entita', rispetto al principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., con riferimento alla
disciplina contenuta nella restante parte dell'art. 73 D.P.R. n.
309/1990, nella formulazione precedente alla riforma del 2005, in
vigore a seguito della sentenza della Corte delle Leggi n. 32/2014,
dal 25.02.2014, che distingue il trattamento sanzionatorio delle
condotte precipuamente descritte aventi ad oggetto sostanze
stupefacenti «pesanti» e «leggere», nei casi di non lieve entita'.
La contestazione di un fatto - reato previsto proprio dalla
previsione normativa sospetta di illegittimita' costituzionale, la
tipologia ed il quantitativo di sostanza stupefacente ceduta indicata
in imputazione, unitamente all'ammissione della cessione dello
stupefacente da parte dell'imputato nel corso dell'interrogatorio
reso all'udienza di convalida, rendono indubbiamente rilevante nel
presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 73 co. V D.P.R. n. 309/1990, introdotto dal d.l. 23.12.2013
n. 146, convertito nella L. n. 10/2014, applicabile ratione temporis
al presente giudizio.
Sotto tale aspetto, invero, nella citata sentenza n. 32/2014
della Consulta e' dato leggere «Inoltre, gli effetti del presente
giudizio di legittimita' costituzionale non riguardano in alcun modo
la modifica disposta con il decreto-legge n. 146/2013 ... in quanto
stabilita con disposizione successiva a quella qui censurata e
indipendente da quest'ultima».
Orbene, la questione non appare - a parere di chi scrive -
manifestamente infondata.
Ed invero, la norma censurata si pone in contrasto con il
principio di eguaglianza formale e sostanziale, consacrato nell'art.
3 Cost., che comporta che siano trattate egualmente situazioni eguali
e diversamente situazioni diverse, con la conseguenza che ogni
differenziazione, per essere giustificata, deve risultare
ragionevole, cioe' razionalmente correlata al fine per cui si e'
inteso stabilirla.
In particolare, a seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte
Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272/2005, convertito
nella L. n. 49/2006, per violazione dell'art. 77, secondo comma Cost.
- ossia «per difetto di omogeneita', e quindi di nesso funzionale,
tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte
nella legge di conversione» - e' nuovamente tornato in vigore il
testo dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, precedente alla novella del
2005, incentrato sulla distinzione a livello sanzionatorio delle
condotte penalmente rilevanti aventi ad oggetto droghe «pesanti» e
droghe «leggere».
Tanto, e' il frutto della ratio legis sottesa alla disciplina
previgente alla novella del 2005, che dava maggiore rilievo penale ai
fatti riguardanti droghe «pesanti» rispetto a quelli concernenti
tipologie di sostanza «leggere». In tale quadro, l'art. 73 co. V
vigente prima della riforma del 2005, coerentemente all'impostazione
riferita, contemplava un trattamento sanzionatorio differenziato tra
droghe «leggere» e droghe «pesanti» anche qualora il fatto integrasse
gli estremi della lieve entita'.
Orbene, come gia' evidenziato, la declaratoria di illegittimita'
costituzionale pronunciata con la sentenza n. 32/2014 dalla Corte
delle Leggi, non ha travolto, per sopravvenuti interventi normativi
di riformulazione dell'art. 73 co. V D.P.R., la fattispecie della
lieve entita' del fatto, riscritto con decreto-legge n. 146/2013,
convertito nella L. n. 10/2014.
Ebbene, la versione dell'art. 73 co. V D.P.R. prevista dal d.l.
del 23.12.2013 n. 146, convertito nella L. n. 10/2014, precedente
alla declaratoria di incostituzionalita', coerentemente alla riforma
del 2005 (che ha unificato nel trattamento sanzionatorio i fatti di
droga superando la rilevanza della distinzione tra droghe leggere e
droghe pesanti) prevede un trattamento sanzionatorio delle condotte
penalmente rilevanti ai sensi dei restanti commi dell'art. 73 D.P.R.
n. 309/1990, unitariamente considerato, senza distinguere in
relazione alla natura «pesante» o «leggera» dello stupefacente,
diversamente da quanto accade per le ipotesi piu' gravi, per le quali
- come detto - dopo l'intervento del Giudice delle Leggi la suddetta
differenziazione ha nuovamente acquisito rilevanza ai fini del
trattamento sanzionatorio.
Quindi, allo stato, convivono trattamenti sanzionatori diseguali
tra medesime condotte penalmente rilevanti, ai sensi dell'art. 73
D.P.R., per i fatti piu' gravi e meno gravi; tale disomogeneita'
interna all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, tuttavia, e' determinata
unicamente dalle vicissitudini normative della previsione in esame e
non da un criterio di ragionevole differenziazione,
costituzionalmente richiesto.
Non e', invero, individuabile una finalita', razionale rispetto
al contesto normativo in cui la norma censurata si pone,
nell'equiparazione a livello sanzionatorio tra condotte riguardanti
droghe «leggere» e condotte riguardanti droghe «pesanti» nell'ipotesi
di fatto di lieve entita'; la differenziazione del trattamento penale
fondata sulla natura della sostanza non puo' venir meno, invero,
nell'ipotesi di fatti di lieve entita', perche' pure per tale ipotesi
dovrebbe razionalmente rilevare la natura e tipologia della sostanza
oggetto di reato.
Peraltro, i paventati sospetti di illegittimita' costituzionale,
risultano sostenuti incidentalmente anche nella pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione (Cass. sez. III n. 11110 del 25.02 -
07.03.2014), che si richiama a sostegno della presente ordinanza di
rimessione.
Invero, la scrivente non sente di condividere l'orientamento,
pure sostenuto in altra pronuncia della Suprema Corte di
legittimita', dell'insussistenza della violazione della norma
costituzionale censurata, in virtu' dell'ampio potere discrezionale
del giudice nella individuazione della pena in concreto da irrogare,
idoneo a fronteggiare paventate diseguaglianze di trattamento (v.
Cass., sez. IV, 28.02.2014). In merito, non puo' non considerarsi che
il sistema sanzionatorio e' ordinariamente caratterizzato dalla
previsione di un minimo e massimo di pena entro cui il giudice, alla
stregua dei criteri fissati nell'art. 133 c.p., individua la pena in
concreto da irrogare, tenuto conto di un complesso di circostanze che
non puo' limitarsi alla valutazione della natura della sostanza
stupefacente. Tra l'altro, spetta al legislatore il compito di
indicare i limiti sanzionatori per le varie fattispecie criminose,
secondo il principio di legalita' consacrato dagli artt. 25 Cost. e 1
c.p..
Infine, non puo' non rilevarsi che la norma, nella parte
censurata, non appare prestarsi ad interpretazioni costituzionalmente
orientate nel rispetto del principio di ragionevolezza, essendo
oggetto di censura la parte della disposizione che prescrive in
maniera necessariamente tassativa e determinata, secondo quanto
previsto dagli art. 25 Cost. e 1 c.p., il trattamento sanzionatorio
di una condotta criminosa.
Ne', appare rispondente ad una mera attivita' interpretativa,
consentita al giudice, l'applicazione della previsione dell'art. 73
co. 5 D.P.R. n. 309/1990, nella formulazione precedente alla novella
del 2005, pure invocata in qualche pronuncia di merito, trattandosi -
a parere di questo giudice - di norma sostituita dalla nuova
formulazione, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del d.l. del 23.12.2013 n. 146 ed in alcun modo invocabile
nell'odierno procedimento (tale rilievo vale anche ai fini della
rilevanza della questione nel presente giudizio).
P.Q.M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva
nei termini innanzi indicati, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 73 co. V D.P.R. n. 309/1990 nella
formulazione introdotta dal d.l. n. 146/2013, convertito nella L. n.
10/2014, nella parte in cui non distingue, nel trattamento
sanzionatorio, tra fatti di cui alle tabelle I e III dell'art. 14
D.P.R. n. 309/1990 e fatti di cui alle tabelle II e IV del citato
art. 14 (droghe pesanti e droghe leggere).
Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale;
Dispone che, a cura della Cancelleria:
la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio
dei Ministri;
la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento;
gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte
costituzionale.
Da atto che la lettura, nell'odierna udienza, della presente
ordinanza al Pubblico Ministero ed al Difensore vale quale
notificazione.
Nola, 8 maggio 2014
Il giudice: dott.ssa Anna Tirone