N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 2014
Ordinanza del 29 maggio 2014 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria sul ricorso proposto da Miroddi Antonino ed altri contro Ministero dell'interno. Impiego pubblico - Indennita' di impiego operativo per attivita' di imbarco spettante al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare - Estensione al personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco che svolge attivita' di imbarco su motonavi - Mancata previsione - Lesione del principio di uguaglianza per ingiustificato deteriore trattamento del personale dei Vigili del Fuoco rispetto a quello delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a parita' di attivita' svolta - Violazione del principio della proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione - Lesione dei principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge 23 marzo 1983, n. 78, art. 4. - Costituzione, artt. 3, 36 e 97.(GU n.41 del 1-10-2014 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA Sezione Staccata di Reggio Calabria Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 515 del 2012, proposto da: Antonino Miroddi, Francesco Mauro Meduri, Antonino Lammendola, Giuseppe De Giovanni, Domenico Maugeri, Claudio Carmelo Raccosta, Tommaso Fiasche', Antonio Canale, Angelo Barilla', rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta, con domicilio eletto presso Mariantonietta Miccoli Avv. in Reggio Calabria, via Sbarre Centrali n. 124; Contro il Ministero dell'interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Avverso il silenzio della pubblica amministrazione, dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulle istanze formulate dai ricorrenti, per ottenere l'indennita' di impiego operativo per attivita' di imbarco di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1983 n. 78, d.p.r. 16 aprile 2009 n. 51, in correlazione a quanto espressamente indicato nell'art. 19 della legge 4 novembre 2010 n. 183, 10 comma, al pari del personale imbarcato degli altri corpi; Per l'accertamento ed il riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennita' di impiego operativo per attivita' di imbarco di cui all'art. 4 della legge n. 78 del 23 marzo 1983 con le maggiorazioni di cui all'art. 5 co. 2 del D.P.R. n. 394/95 e dell'art. 11 del D.P.R. n. 395/95,. D.P.R. n. 254 del 1999 (art. 66), D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 (art. 11) in relazione all'art. 19 della legge 4 novembre 2010 n. 183, 1° comma, pena la vulnerazione dei principi rivenienti dagli artt. 3, 36, 97 cost. e per la conseguente condanna al pagamento delle somme dovute oltre agli accessori; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue. 1) I ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, operativi nella Direzione regionale per la Calabria, Sezione Navale di Gioia Tauro richiedono la corresponsione della indennita' di imbarco di cui all'art. 4 L. 78 del 1983 e delle maggiorazioni di cui all'art. 5 del DPR 394/95, dell'art. 11 del DPR 395/95, del DPR 254 del 1999 art. 66, cui assumono di avere diritto per articolate ragioni. Piu' precisamente, i ricorrenti sono inquadrati nelle seguenti qualifiche e gradi: Capo Squadra Esperto Miroddi Antonino, Vigile Permanente esperto Meduri Francesco Mauro, Vigile Permanente Esperto Lammendola Antonino, Vigile Permanente Coordinatore De Giovanni Giuseppe, Capo Squadra Esperto Maugeri Domenico, Vigile Permanente Esperto Raccosta Claudio Carmelo, Vigile Qualificato Fiaschk Tommaso, Capo Squadra Esperto Canale Antonio, Vigile Permanente Esperto Barilla Angelo, appartenenti all'area portuale di Gioia Tauro (RC), e fanno parte del Com.Prov.VV.F. di Reggio Calabria. Presentavano tutti istanza per ottenere l'indennita' di impiego operativo per attivita' di imbarco di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1983 n. 78, D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51, in correlazione a quanto espressamente indicato nell'art. 19 della legge 4 novembre 2010 n. 183, l0 comma, al pari del personale imbarcato degli altri corpi (istanze Prot. n. 16340, n. 16333, 16335, 16336, 16337, 16132, 16339 del 15/12/2011, e le istanze, Prot. n. 4991, n. 4990 del 05/04/2012) sulle quali l'Amministrazione destinataria non si pronunciava. Stante il silenzio dell'Amministrazione, hanno dunque proposto l'odierno ricorso per l'accertamento della sua illegittimita', che affidano ad articolate censure tendenti al riconoscimento dell'ingiustificata disparita' di trattamento, anche previa rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione di legittimita' delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennita'. Si e' costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato a difesa dell'Amministrazione intimata, che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto. L'Avvocatura ha depositato altresi' una nota del Ministero dell'interno, prot. 6216 del 16 aprile 2013 indirizzata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, con la quale si espone che la richiesta dei vigili del fuoco istanti non puo' essere accolta ostandovi la mancanza di una norma di legge che ne preveda il diritto. I ricorrenti insistono nella domanda di riconoscimento di tale indennita' nella stessa misura in cui essa viene riconosciuta al personale imbarcato di altri corpi militari e civili ed in particolare alla Polizia di Stato pure facente capo al Ministero dell'interno. Alla pubblica udienza del 6 marzo 2014 la causa e' stata trattenuta in decisione. 2) Preliminarmente va esaminata la rilevanza, ai fini dell'interesse alla pronuncia sul ricorso, della nota prot. 6216 del 16 aprile 2013 del Ministero dell'interno. Tale nota, indirizzata al Comando dal quale i ricorrenti dipendono, non risulta notificata ai ricorrenti stessi e pertanto tale circostanza osta a ritenere che possa essersi determinata una situazione di sopravvenuta carenza d'interesse alla pronuncia sul ricorso per l'accertamento dell'illegittimita' dell'inerzia dell'Amministrazione. Peraltro, l'odierno giudizio in sostanza introduce una domanda di accertamento della pretesa al conseguimento dell'indennita' in parola, ancorche' il relativo ricorso sia proposto nella specie di un gravame avverso il silenzio, in considerazione della qualificazione sostanziale della situazione giuridica dei ricorrenti, vertendo l'odierna controversia in materia di pubblico impiego non contrattualizzato. Sotto questo profilo, va dunque ritenuto che la pretesa dei ricorrenti, soggetta alla cognizione del giudice amministrativo, va qualificata secondo il contenuto sostanziale della doglianza, e dunque nei termini di una vera e propria azione di accertamento del diritto alla corresponsione di una specifica indennita', ammissibile nel processo amministrativo ai sensi dell'art. 31 e 34 del c.p.a. 3) In quanto i ricorrenti appartengono a categorie di dipendenti non contrattualizzati della P.A., la pretesa dedotta nell'odierno giudizio si fonda sulla natura dell'attivita' dagli stessi esercitata che, per presupposti e contenuti delle mansioni, assumono identica ai ruoli disimpegnati dai colleghi degli altri corpi militari e civili che sono imbarcati. Questi ultimi percepiscono l'indennita' di imbarco a mente dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, disposizione che, tuttavia, non elenca i Vigili del Fuoco tra i suoi destinatari e dunque li esclude dal beneficio. Secondo i principi generali desumibili dall'art. 81 della Costituzione, una legge che attribuisce a determinate categorie del personale pubblico, non prevedendone altre, non puo' essere interpretata annoverando ulteriori categorie non menzionate (non foss'altro perche' altrimenti si altererebbe la spesa, in assenza di una specifica copertura). Pertanto non pare possibile al Collegio operare una lettura correttiva della disposizione in parola, anche secondo criteri di interpretazione estensiva o costituzionalmente orientata, dal momento che la norma esplicita puntualmente i propri destinatari e senza formule di rinvio dinamico. Tuttavia, di tale norma il Collegio sospetta la incostituzionalita' nei sensi che seguono. 3. Cosi' come hanno prospettato in via subordinata i ricorrenti (in assenza di specifiche contestazioni o confutazioni dell'Amministrazione resistente), si puo' ragionevolmente affermare che essi svolgono attivita' lavorativa pienamente corrispondente a quella svolta dalle altre categorie del personale pubblico che risulti «imbarcato». Oltre alla corrispondenza tra le mansioni svolte dai ricorrenti e quelle svolte dalle altre categorie elencate dall'art. 4, la sostanziale assimilazione delle attivita' lavorative in comparazione risulta anche da altre disposizioni, aventi un significativo rilievo sistematico. In primo luogo, viene in rilievo il D.P.R. n. 300/2005 (recante il regolamento concernente le modalita' di istituzione e di gestione del registro delle navi e di galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato), il quale ha previsto che - non dissimilmente dalle altre unita' navali sulle quali svolge l'attivita' lavorativa il personale elencato nell'art. 4 - anche le unita' navali del Corpo dei Vigili del Fuoco siano iscritte nel «registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale» (NAVARM), presso il Ministero della difesa (con la conseguente acquisizione delle immunita' e delle prerogative attribuite dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione di Montego Bay). In secondo luogo, si deve avere riguardo al Codice dell'Ordinamento Militare, approvato con il D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il quale - nel sostituire le disposizioni del D.P.R. n. 300 del 2005 - ha precisato all' art. 244 quali siano i requisiti che deve possedere una imbarcazione affinche' possa essere considerata in servizio governativo: tali requisiti ricorrono precisamente anche per le imbarcazioni a disposizione del Corpo dei Vigili del Fuoco. In terzo luogo, l'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha riconosciuto anche al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - analogamente a quanto gia' riconosciuto per le Forze Armate e le Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare - la specificita' del ruolo del personale imbarcato in dipendenza della peculiarita' dei compiti di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna. 4. Tenuto conto di tali disposizioni, osserva il Collegio che - a fronte di un quadro normativo che disciplina unitariamente sotto il profilo oggettivo l'attivita' svolta «sulle navi» dal personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare - irragionevolmente l'indennita' di cui all'art. 4 della legge n. 78 del 1983 non e' stata attribuita al legislatore al personale «imbarcato» appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco, che risulta essere il solo ad essere escluso dal beneficio. Tale mancata attribuzione non appare rispettosa dei seguenti parametri costituzionali: del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3, perche' - a fronte di attivita' lavorative sostanzialmente corrispondenti anche in ordine ai relativi rischi, responsabilita', mansioni e disagi (inclusa la peculiare incidenza sui rapporti familiari) - la categoria degli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco non ottiene l'appropriato ed apposito emolumento compensativo, attribuito invece a tutti coloro che, ad altro titolo, svolgono la medesima attivita' lavorativa quale imbarcati; del principio della equa retribuzione, sancito dall'art. 36, poiche' - una volta che il legislatore ha ritenuto equo uno specifico compenso per quasi tutti coloro che svolgano l'attivita' lavorativa quali «imbarcati» - la mancanza di tale compenso per l'attivita' in parola rende non adeguata la retribuzione complessivamente percepita dal personale della categoria esclusa, avendo riguardo anche al fatto che essendo previsto tale emolumento sulla base di una disposizione generale, quest'ultima connotazione di «generalita'» risulta solo apparente, perche' invece eccettua una categoria (essendo irrilevante a tal fine se tale mancata menzione risulti una dimenticanza o una consapevole deductio); del principio del buon andamento, sancito dall'art. 97, poiche' non puo' che incidere negativamente sulla qualita' dell'attivita' lavorativa (e dunque sulla qualita' del servizio pubblico prestato) la mancata attribuzione di un emolumento, attribuito alle altre categorie del personale che si trovano in una corrispondente situazione. 6) Ritiene pertanto il Collegio di sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 78 del 1983 per violazione degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il diritto «anche» per il personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco - in possesso delle specifiche qualifiche soggettive e che svolga attivita' di imbarco sui natanti - a percepire la indennita' di imbarco nella stessa misura delle altre categorie delle forze Armate e dei Corpi anche civili dello Stato. 7. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questo Tribunale - ritenendola rilevante e non manifestamente infondata - solleva le sopra indicate questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo, e dispone la sospensione del giudizio, riservando alla sentenza definitiva ogni ulteriore decisione nel merito e sulle spese.
P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Riserva ogni definitiva statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale, ai sensi dell'art. 79 ed 80 del cpa. Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Reggio Calabria nella Camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Gatto Costantino, Presidente FF Filippo Maria Tropiano, Referendario Angela Fontana, Referendario, Estensore Il Presidente: Gatto Costantino L'estensore: Fontana