N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 2014
Ordinanza del 29 maggio 2014 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria sul ricorso proposto da Miroddi Antonino ed altri contro Ministero dell'interno. Impiego pubblico - Indennita' di impiego operativo per attivita' di imbarco spettante al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare - Estensione al personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco che svolge attivita' di imbarco su motonavi - Mancata previsione - Lesione del principio di uguaglianza per ingiustificato deteriore trattamento del personale dei Vigili del Fuoco rispetto a quello delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a parita' di attivita' svolta - Violazione del principio della proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione - Lesione dei principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge 23 marzo 1983, n. 78, art. 4. - Costituzione, artt. 3, 36 e 97.(GU n.41 del 1-10-2014 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 515 del 2012, proposto da:
Antonino Miroddi, Francesco Mauro Meduri, Antonino
Lammendola, Giuseppe De Giovanni, Domenico Maugeri, Claudio Carmelo
Raccosta, Tommaso Fiasche', Antonio Canale, Angelo Barilla',
rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta, con
domicilio eletto presso Mariantonietta Miccoli Avv. in Reggio
Calabria, via Sbarre Centrali n. 124;
Contro il Ministero dell'interno, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio
Calabria, via del Plebiscito, 15;
Avverso il silenzio della pubblica amministrazione, dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
sulle istanze formulate dai ricorrenti, per ottenere l'indennita' di
impiego operativo per attivita' di imbarco di cui all'art. 4 della
legge 23 marzo 1983 n. 78, d.p.r. 16 aprile 2009 n. 51, in
correlazione a quanto espressamente indicato nell'art. 19 della legge
4 novembre 2010 n. 183, 10 comma, al pari del personale imbarcato
degli altri corpi;
Per l'accertamento ed il riconoscimento del diritto alla
percezione dell'indennita' di impiego operativo per attivita' di
imbarco di cui all'art. 4 della legge n. 78 del 23 marzo 1983 con le
maggiorazioni di cui all'art. 5 co. 2 del D.P.R. n. 394/95 e
dell'art. 11 del D.P.R. n. 395/95,. D.P.R. n. 254 del 1999 (art. 66),
D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 (art. 11) in relazione all'art. 19 della
legge 4 novembre 2010 n. 183, 1° comma, pena la vulnerazione dei
principi rivenienti dagli artt. 3, 36, 97 cost. e per la conseguente
condanna al pagamento delle somme dovute oltre agli accessori;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero
dell'interno;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 la
dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.
1) I ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo dei Vigili del
Fuoco, operativi nella Direzione regionale per la Calabria, Sezione
Navale di Gioia Tauro richiedono la corresponsione della indennita'
di imbarco di cui all'art. 4 L. 78 del 1983 e delle maggiorazioni di
cui all'art. 5 del DPR 394/95, dell'art. 11 del DPR 395/95, del DPR
254 del 1999 art. 66, cui assumono di avere diritto per articolate
ragioni.
Piu' precisamente, i ricorrenti sono inquadrati nelle seguenti
qualifiche e gradi:
Capo Squadra Esperto Miroddi Antonino, Vigile Permanente
esperto Meduri Francesco Mauro, Vigile Permanente Esperto Lammendola
Antonino, Vigile Permanente Coordinatore De Giovanni Giuseppe, Capo
Squadra Esperto Maugeri Domenico, Vigile Permanente Esperto Raccosta
Claudio Carmelo, Vigile Qualificato Fiaschk Tommaso, Capo Squadra
Esperto Canale Antonio, Vigile Permanente Esperto Barilla Angelo,
appartenenti all'area portuale di Gioia Tauro (RC), e fanno parte del
Com.Prov.VV.F. di Reggio Calabria.
Presentavano tutti istanza per ottenere l'indennita' di impiego
operativo per attivita' di imbarco di cui all'art. 4 della legge 23
marzo 1983 n. 78, D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51, in correlazione a
quanto espressamente indicato nell'art. 19 della legge 4 novembre
2010 n. 183, l0 comma, al pari del personale imbarcato degli altri
corpi (istanze Prot. n. 16340, n. 16333, 16335, 16336, 16337, 16132,
16339 del 15/12/2011, e le istanze, Prot. n. 4991, n. 4990 del
05/04/2012) sulle quali l'Amministrazione destinataria non si
pronunciava.
Stante il silenzio dell'Amministrazione, hanno dunque proposto
l'odierno ricorso per l'accertamento della sua illegittimita', che
affidano ad articolate censure tendenti al riconoscimento
dell'ingiustificata disparita' di trattamento, anche previa
rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione di
legittimita' delle norme che disciplinano la corresponsione
dell'indennita'.
Si e' costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato a difesa
dell'Amministrazione intimata, che resiste al ricorso di cui chiede
il rigetto.
L'Avvocatura ha depositato altresi' una nota del Ministero
dell'interno, prot. 6216 del 16 aprile 2013 indirizzata al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, con la quale si
espone che la richiesta dei vigili del fuoco istanti non puo' essere
accolta ostandovi la mancanza di una norma di legge che ne preveda il
diritto.
I ricorrenti insistono nella domanda di riconoscimento di tale
indennita' nella stessa misura in cui essa viene riconosciuta al
personale imbarcato di altri corpi militari e civili ed in
particolare alla Polizia di Stato pure facente capo al Ministero
dell'interno.
Alla pubblica udienza del 6 marzo 2014 la causa e' stata
trattenuta in decisione.
2) Preliminarmente va esaminata la rilevanza, ai fini
dell'interesse alla pronuncia sul ricorso, della nota prot. 6216 del
16 aprile 2013 del Ministero dell'interno.
Tale nota, indirizzata al Comando dal quale i ricorrenti
dipendono, non risulta notificata ai ricorrenti stessi e pertanto
tale circostanza osta a ritenere che possa essersi determinata una
situazione di sopravvenuta carenza d'interesse alla pronuncia sul
ricorso per l'accertamento dell'illegittimita' dell'inerzia
dell'Amministrazione.
Peraltro, l'odierno giudizio in sostanza introduce una domanda di
accertamento della pretesa al conseguimento dell'indennita' in
parola, ancorche' il relativo ricorso sia proposto nella specie di un
gravame avverso il silenzio, in considerazione della qualificazione
sostanziale della situazione giuridica dei ricorrenti, vertendo
l'odierna controversia in materia di pubblico impiego non
contrattualizzato.
Sotto questo profilo, va dunque ritenuto che la pretesa dei
ricorrenti, soggetta alla cognizione del giudice amministrativo, va
qualificata secondo il contenuto sostanziale della doglianza, e
dunque nei termini di una vera e propria azione di accertamento del
diritto alla corresponsione di una specifica indennita', ammissibile
nel processo amministrativo ai sensi dell'art. 31 e 34 del c.p.a.
3) In quanto i ricorrenti appartengono a categorie di dipendenti
non contrattualizzati della P.A., la pretesa dedotta nell'odierno
giudizio si fonda sulla natura dell'attivita' dagli stessi esercitata
che, per presupposti e contenuti delle mansioni, assumono identica ai
ruoli disimpegnati dai colleghi degli altri corpi militari e civili
che sono imbarcati.
Questi ultimi percepiscono l'indennita' di imbarco a mente
dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, disposizione che,
tuttavia, non elenca i Vigili del Fuoco tra i suoi destinatari e
dunque li esclude dal beneficio.
Secondo i principi generali desumibili dall'art. 81 della
Costituzione, una legge che attribuisce a determinate categorie del
personale pubblico, non prevedendone altre, non puo' essere
interpretata annoverando ulteriori categorie non menzionate (non
foss'altro perche' altrimenti si altererebbe la spesa, in assenza di
una specifica copertura).
Pertanto non pare possibile al Collegio operare una lettura
correttiva della disposizione in parola, anche secondo criteri di
interpretazione estensiva o costituzionalmente orientata, dal momento
che la norma esplicita puntualmente i propri destinatari e senza
formule di rinvio dinamico.
Tuttavia, di tale norma il Collegio sospetta la
incostituzionalita' nei sensi che seguono.
3. Cosi' come hanno prospettato in via subordinata i ricorrenti
(in assenza di specifiche contestazioni o confutazioni
dell'Amministrazione resistente), si puo' ragionevolmente affermare
che essi svolgono attivita' lavorativa pienamente corrispondente a
quella svolta dalle altre categorie del personale pubblico che
risulti «imbarcato».
Oltre alla corrispondenza tra le mansioni svolte dai ricorrenti e
quelle svolte dalle altre categorie elencate dall'art. 4, la
sostanziale assimilazione delle attivita' lavorative in comparazione
risulta anche da altre disposizioni, aventi un significativo rilievo
sistematico.
In primo luogo, viene in rilievo il D.P.R. n. 300/2005 (recante
il regolamento concernente le modalita' di istituzione e di gestione
del registro delle navi e di galleggianti in servizio governativo non
commerciale delle amministrazioni dello Stato), il quale ha previsto
che - non dissimilmente dalle altre unita' navali sulle quali svolge
l'attivita' lavorativa il personale elencato nell'art. 4 - anche le
unita' navali del Corpo dei Vigili del Fuoco siano iscritte nel
«registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non
commerciale» (NAVARM), presso il Ministero della difesa (con la
conseguente acquisizione delle immunita' e delle prerogative
attribuite dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione di Montego
Bay).
In secondo luogo, si deve avere riguardo al Codice
dell'Ordinamento Militare, approvato con il D.lgs. 15 marzo 2010, n.
66, il quale - nel sostituire le disposizioni del D.P.R. n. 300 del
2005 - ha precisato all' art. 244 quali siano i requisiti che deve
possedere una imbarcazione affinche' possa essere considerata in
servizio governativo: tali requisiti ricorrono precisamente anche per
le imbarcazioni a disposizione del Corpo dei Vigili del Fuoco.
In terzo luogo, l'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010,
n. 183, ha riconosciuto anche al Corpo Nazionale dei Vigili del
fuoco - analogamente a quanto gia' riconosciuto per le Forze Armate e
le Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare - la
specificita' del ruolo del personale imbarcato in dipendenza della
peculiarita' dei compiti di tutela delle istituzioni democratiche e
di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.
4. Tenuto conto di tali disposizioni, osserva il Collegio che - a
fronte di un quadro normativo che disciplina unitariamente sotto il
profilo oggettivo l'attivita' svolta «sulle navi» dal personale delle
Forze Armate e delle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che
militare - irragionevolmente l'indennita' di cui all'art. 4 della
legge n. 78 del 1983 non e' stata attribuita al legislatore al
personale «imbarcato» appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco, che
risulta essere il solo ad essere escluso dal beneficio.
Tale mancata attribuzione non appare rispettosa dei seguenti
parametri costituzionali:
del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3, perche' -
a fronte di attivita' lavorative sostanzialmente corrispondenti anche
in ordine ai relativi rischi, responsabilita', mansioni e disagi
(inclusa la peculiare incidenza sui rapporti familiari) - la
categoria degli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco non
ottiene l'appropriato ed apposito emolumento compensativo, attribuito
invece a tutti coloro che, ad altro titolo, svolgono la medesima
attivita' lavorativa quale imbarcati;
del principio della equa retribuzione, sancito dall'art. 36,
poiche' - una volta che il legislatore ha ritenuto equo uno specifico
compenso per quasi tutti coloro che svolgano l'attivita' lavorativa
quali «imbarcati» - la mancanza di tale compenso per l'attivita' in
parola rende non adeguata la retribuzione complessivamente percepita
dal personale della categoria esclusa, avendo riguardo anche al fatto
che essendo previsto tale emolumento sulla base di una disposizione
generale, quest'ultima connotazione di «generalita'» risulta solo
apparente, perche' invece eccettua una categoria (essendo irrilevante
a tal fine se tale mancata menzione risulti una dimenticanza o una
consapevole deductio);
del principio del buon andamento, sancito dall'art. 97,
poiche' non puo' che incidere negativamente sulla qualita'
dell'attivita' lavorativa (e dunque sulla qualita' del servizio
pubblico prestato) la mancata attribuzione di un emolumento,
attribuito alle altre categorie del personale che si trovano in una
corrispondente situazione.
6) Ritiene pertanto il Collegio di sollevare la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 78 del 1983
per violazione degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, nella
parte in cui non prevede il diritto «anche» per il personale
appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco - in possesso delle
specifiche qualifiche soggettive e che svolga attivita' di imbarco
sui natanti - a percepire la indennita' di imbarco nella stessa
misura delle altre categorie delle forze Armate e dei Corpi anche
civili dello Stato.
7. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, questo Tribunale - ritenendola rilevante
e non manifestamente infondata - solleva le sopra indicate questioni
di legittimita' costituzionale dell'articolo, e dispone la
sospensione del giudizio, riservando alla sentenza definitiva ogni
ulteriore decisione nel merito e sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione
Staccata di Reggio Calabria visto l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della
legge 23 marzo 1983, n. 78 dispone la sospensione del giudizio e la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Riserva ogni definitiva statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale, ai sensi
dell'art. 79 ed 80 del cpa.
Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati.
Cosi' deciso in Reggio Calabria nella Camera di consiglio del
giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Gatto Costantino, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Referendario
Angela Fontana, Referendario, Estensore
Il Presidente: Gatto Costantino
L'estensore: Fontana