N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 2014

Ordinanza del 29 maggio 2014 del Tribunale  amministrativo  regionale
per la Calabria sul ricorso proposto da  Miroddi  Antonino  ed  altri
contro Ministero dell'interno. 
 
Impiego pubblico - Indennita' di impiego operativo per  attivita'  di
  imbarco spettante al personale delle Forze Armate e delle Forze  di
  Polizia sia ad ordinamento civile  che  militare  -  Estensione  al
  personale appartenente al Corpo dei Vigili  del  Fuoco  che  svolge
  attivita' di imbarco su motonavi - Mancata previsione - Lesione del
  principio di uguaglianza per ingiustificato  deteriore  trattamento
  del personale dei Vigili del Fuoco rispetto a  quello  delle  Forze
  Armate e delle Forze di Polizia a parita'  di  attivita'  svolta  -
  Violazione del  principio  della  proporzionalita'  ed  adeguatezza
  della retribuzione - Lesione dei principi di imparzialita'  e  buon
  andamento della pubblica amministrazione. 
- Legge 23 marzo 1983, n. 78, art. 4. 
- Costituzione, artt. 3, 36 e 97. 
(GU n.41 del 1-10-2014 )
 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA 
 
 
                 Sezione Staccata di Reggio Calabria 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 515 del 2012, proposto da: 
        Antonino   Miroddi,   Francesco   Mauro   Meduri,    Antonino
Lammendola, Giuseppe De Giovanni, Domenico Maugeri,  Claudio  Carmelo
Raccosta,  Tommaso  Fiasche',  Antonio   Canale,   Angelo   Barilla',
rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta,  con
domicilio  eletto  presso  Mariantonietta  Miccoli  Avv.  in   Reggio
Calabria, via Sbarre Centrali n. 124; 
    Contro il Ministero  dell'interno,  rappresentato  e  difeso  per
legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio
Calabria, via del Plebiscito, 15; 
    Avverso il silenzio della pubblica amministrazione,  dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,
sulle istanze formulate dai ricorrenti, per ottenere l'indennita'  di
impiego operativo per attivita' di imbarco di cui  all'art.  4  della
legge 23  marzo  1983  n.  78,  d.p.r.  16  aprile  2009  n.  51,  in
correlazione a quanto espressamente indicato nell'art. 19 della legge
4 novembre 2010 n. 183, 10 comma, al  pari  del  personale  imbarcato
degli altri corpi; 
    Per  l'accertamento  ed  il  riconoscimento  del   diritto   alla
percezione dell'indennita' di  impiego  operativo  per  attivita'  di
imbarco di cui all'art. 4 della legge n. 78 del 23 marzo 1983 con  le
maggiorazioni di cui  all'art.  5  co.  2  del  D.P.R.  n.  394/95  e
dell'art. 11 del D.P.R. n. 395/95,. D.P.R. n. 254 del 1999 (art. 66),
D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 (art. 11) in relazione all'art. 19  della
legge 4 novembre 2010 n. 183, 1°  comma,  pena  la  vulnerazione  dei
principi rivenienti dagli artt. 3, 36, 97 cost. e per la  conseguente
condanna al pagamento delle somme dovute oltre agli accessori; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'interno; 
    Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  6  marzo  2014  la
dott.ssa Angela Fontana  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue. 
    1) I ricorrenti, tutti  appartenenti  al  Corpo  dei  Vigili  del
Fuoco, operativi nella Direzione regionale per la  Calabria,  Sezione
Navale di Gioia Tauro richiedono la corresponsione  della  indennita'
di imbarco di cui all'art. 4 L. 78 del 1983 e delle maggiorazioni  di
cui all'art. 5 del DPR 394/95, dell'art. 11 del DPR 395/95,  del  DPR
254 del 1999 art. 66, cui assumono di avere  diritto  per  articolate
ragioni. 
    Piu' precisamente, i ricorrenti sono  inquadrati  nelle  seguenti
qualifiche e gradi: 
        Capo Squadra  Esperto  Miroddi  Antonino,  Vigile  Permanente
esperto Meduri Francesco Mauro, Vigile Permanente Esperto  Lammendola
Antonino, Vigile Permanente Coordinatore De Giovanni  Giuseppe,  Capo
Squadra Esperto Maugeri Domenico, Vigile Permanente Esperto  Raccosta
Claudio Carmelo, Vigile Qualificato  Fiaschk  Tommaso,  Capo  Squadra
Esperto Canale Antonio, Vigile  Permanente  Esperto  Barilla  Angelo,
appartenenti all'area portuale di Gioia Tauro (RC), e fanno parte del
Com.Prov.VV.F. di Reggio Calabria. 
    Presentavano tutti istanza per ottenere l'indennita'  di  impiego
operativo per attivita' di imbarco di cui all'art. 4 della  legge  23
marzo 1983 n. 78, D.P.R. 16 aprile 2009  n.  51,  in  correlazione  a
quanto espressamente indicato nell'art. 19  della  legge  4  novembre
2010 n. 183, l0 comma, al pari del personale  imbarcato  degli  altri
corpi (istanze Prot. n. 16340, n. 16333, 16335, 16336, 16337,  16132,
16339 del 15/12/2011, e le  istanze,  Prot.  n.  4991,  n.  4990  del
05/04/2012)  sulle  quali  l'Amministrazione  destinataria   non   si
pronunciava. 
    Stante il silenzio dell'Amministrazione,  hanno  dunque  proposto
l'odierno ricorso per l'accertamento della  sua  illegittimita',  che
affidano   ad   articolate   censure   tendenti   al   riconoscimento
dell'ingiustificata   disparita'   di   trattamento,   anche   previa
rimessione alla Corte  costituzionale  della  relativa  questione  di
legittimita'  delle  norme   che   disciplinano   la   corresponsione
dell'indennita'. 
    Si e' costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato  a  difesa
dell'Amministrazione intimata, che resiste al ricorso di  cui  chiede
il rigetto. 
    L'Avvocatura  ha  depositato  altresi'  una  nota  del  Ministero
dell'interno, prot. 6216 del 16 aprile 2013  indirizzata  al  Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, con la quale  si
espone che la richiesta dei vigili del fuoco istanti non puo'  essere
accolta ostandovi la mancanza di una norma di legge che ne preveda il
diritto. 
    I ricorrenti insistono nella domanda di  riconoscimento  di  tale
indennita' nella stessa misura in  cui  essa  viene  riconosciuta  al
personale  imbarcato  di  altri  corpi  militari  e  civili   ed   in
particolare alla Polizia di Stato  pure  facente  capo  al  Ministero
dell'interno. 
    Alla pubblica  udienza  del  6  marzo  2014  la  causa  e'  stata
trattenuta in decisione. 
    2)  Preliminarmente  va   esaminata   la   rilevanza,   ai   fini
dell'interesse alla pronuncia sul ricorso, della nota prot. 6216  del
16 aprile 2013 del Ministero dell'interno. 
    Tale  nota,  indirizzata  al  Comando  dal  quale  i   ricorrenti
dipendono, non risulta notificata ai  ricorrenti  stessi  e  pertanto
tale circostanza osta a ritenere che possa  essersi  determinata  una
situazione di sopravvenuta carenza  d'interesse  alla  pronuncia  sul
ricorso   per   l'accertamento    dell'illegittimita'    dell'inerzia
dell'Amministrazione. 
    Peraltro, l'odierno giudizio in sostanza introduce una domanda di
accertamento  della  pretesa  al  conseguimento  dell'indennita'   in
parola, ancorche' il relativo ricorso sia proposto nella specie di un
gravame avverso il silenzio, in considerazione  della  qualificazione
sostanziale  della  situazione  giuridica  dei  ricorrenti,  vertendo
l'odierna  controversia  in   materia   di   pubblico   impiego   non
contrattualizzato. 
    Sotto questo profilo, va  dunque  ritenuto  che  la  pretesa  dei
ricorrenti, soggetta alla cognizione del giudice  amministrativo,  va
qualificata secondo  il  contenuto  sostanziale  della  doglianza,  e
dunque nei termini di una vera e propria azione di  accertamento  del
diritto alla corresponsione di una specifica indennita',  ammissibile
nel processo amministrativo ai sensi dell'art. 31 e 34 del c.p.a. 
    3) In quanto i ricorrenti appartengono a categorie di  dipendenti
non contrattualizzati della P.A.,  la  pretesa  dedotta  nell'odierno
giudizio si fonda sulla natura dell'attivita' dagli stessi esercitata
che, per presupposti e contenuti delle mansioni, assumono identica ai
ruoli disimpegnati dai colleghi degli altri corpi militari  e  civili
che sono imbarcati. 
    Questi  ultimi  percepiscono  l'indennita'  di  imbarco  a  mente
dell'art. 4 della legge 23  marzo  1983,  n.  78,  disposizione  che,
tuttavia, non elenca i Vigili del Fuoco  tra  i  suoi  destinatari  e
dunque li esclude dal beneficio. 
    Secondo  i  principi  generali  desumibili  dall'art.  81   della
Costituzione, una legge che attribuisce a determinate  categorie  del
personale  pubblico,  non  prevedendone  altre,   non   puo'   essere
interpretata annoverando  ulteriori  categorie  non  menzionate  (non
foss'altro perche' altrimenti si altererebbe la spesa, in assenza  di
una specifica copertura). 
    Pertanto non pare  possibile  al  Collegio  operare  una  lettura
correttiva della disposizione in parola,  anche  secondo  criteri  di
interpretazione estensiva o costituzionalmente orientata, dal momento
che la norma esplicita puntualmente  i  propri  destinatari  e  senza
formule di rinvio dinamico. 
    Tuttavia,   di   tale   norma    il    Collegio    sospetta    la
incostituzionalita' nei sensi che seguono. 
    3. Cosi' come hanno prospettato in via subordinata  i  ricorrenti
(in   assenza   di   specifiche    contestazioni    o    confutazioni
dell'Amministrazione resistente), si puo'  ragionevolmente  affermare
che essi svolgono attivita' lavorativa  pienamente  corrispondente  a
quella svolta  dalle  altre  categorie  del  personale  pubblico  che
risulti «imbarcato». 
    Oltre alla corrispondenza tra le mansioni svolte dai ricorrenti e
quelle  svolte  dalle  altre  categorie  elencate  dall'art.  4,   la
sostanziale assimilazione delle attivita' lavorative in  comparazione
risulta anche da altre disposizioni, aventi un significativo  rilievo
sistematico. 
    In primo luogo, viene in rilievo il D.P.R. n.  300/2005  (recante
il regolamento concernente le modalita' di istituzione e di  gestione
del registro delle navi e di galleggianti in servizio governativo non
commerciale delle amministrazioni dello Stato), il quale ha  previsto
che - non dissimilmente dalle altre unita' navali sulle quali  svolge
l'attivita' lavorativa il personale elencato nell'art. 4 -  anche  le
unita' navali del Corpo dei  Vigili  del  Fuoco  siano  iscritte  nel
«registro delle navi e dei galleggianti in servizio  governativo  non
commerciale» (NAVARM), presso  il  Ministero  della  difesa  (con  la
conseguente  acquisizione  delle  immunita'   e   delle   prerogative
attribuite dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione  di  Montego
Bay). 
    In  secondo   luogo,   si   deve   avere   riguardo   al   Codice
dell'Ordinamento Militare, approvato con il D.lgs. 15 marzo 2010,  n.
66, il quale - nel sostituire le disposizioni del D.P.R. n.  300  del
2005 - ha precisato all' art. 244 quali siano i  requisiti  che  deve
possedere una imbarcazione  affinche'  possa  essere  considerata  in
servizio governativo: tali requisiti ricorrono precisamente anche per
le imbarcazioni a disposizione del Corpo dei Vigili del Fuoco. 
    In terzo luogo, l'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre  2010,
n. 183, ha riconosciuto anche  al  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del
fuoco - analogamente a quanto gia' riconosciuto per le Forze Armate e
le Forze di Polizia sia  ad  ordinamento  civile  che  militare -  la
specificita' del ruolo del personale imbarcato  in  dipendenza  della
peculiarita' dei compiti di tutela delle istituzioni  democratiche  e
di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna. 
    4. Tenuto conto di tali disposizioni, osserva il Collegio che - a
fronte di un quadro normativo che disciplina unitariamente  sotto  il
profilo oggettivo l'attivita' svolta «sulle navi» dal personale delle
Forze Armate e delle Forze di Polizia sia ad ordinamento  civile  che
militare - irragionevolmente l'indennita' di  cui  all'art.  4  della
legge n. 78 del 1983  non  e'  stata  attribuita  al  legislatore  al
personale «imbarcato» appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco, che
risulta essere il solo ad essere escluso dal beneficio. 
    Tale mancata attribuzione  non  appare  rispettosa  dei  seguenti
parametri costituzionali: 
        del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3,  perche' -
a fronte di attivita' lavorative sostanzialmente corrispondenti anche
in ordine ai relativi  rischi,  responsabilita',  mansioni  e  disagi
(inclusa  la  peculiare  incidenza  sui  rapporti   familiari) -   la
categoria degli appartenenti  al  Corpo  dei  Vigili  del  Fuoco  non
ottiene l'appropriato ed apposito emolumento compensativo, attribuito
invece a tutti coloro che, ad  altro  titolo,  svolgono  la  medesima
attivita' lavorativa quale imbarcati; 
        del principio della equa retribuzione, sancito dall'art.  36,
poiche' - una volta che il legislatore ha ritenuto equo uno specifico
compenso per quasi tutti coloro che svolgano  l'attivita'  lavorativa
quali «imbarcati» - la mancanza di tale compenso per  l'attivita'  in
parola rende non adeguata la retribuzione complessivamente  percepita
dal personale della categoria esclusa, avendo riguardo anche al fatto
che essendo previsto tale emolumento sulla base di  una  disposizione
generale, quest'ultima connotazione  di  «generalita'»  risulta  solo
apparente, perche' invece eccettua una categoria (essendo irrilevante
a tal fine se tale mancata menzione risulti una  dimenticanza  o  una
consapevole deductio); 
        del principio  del  buon  andamento,  sancito  dall'art.  97,
poiche'  non  puo'  che   incidere   negativamente   sulla   qualita'
dell'attivita' lavorativa  (e  dunque  sulla  qualita'  del  servizio
pubblico  prestato)  la  mancata  attribuzione  di   un   emolumento,
attribuito alle altre categorie del personale che si trovano  in  una
corrispondente situazione. 
    6) Ritiene pertanto il Collegio  di  sollevare  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n.  78  del  1983
per violazione degli articoli 3, 36 e 97  della  Costituzione,  nella
parte in  cui  non  prevede  il  diritto  «anche»  per  il  personale
appartenente al Corpo  dei  Vigili  del  Fuoco -  in  possesso  delle
specifiche qualifiche soggettive e che svolga  attivita'  di  imbarco
sui natanti - a percepire  la  indennita'  di  imbarco  nella  stessa
misura delle altre categorie delle forze Armate  e  dei  Corpi  anche
civili dello Stato. 
    7. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 23,  secondo  comma,  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, questo Tribunale - ritenendola  rilevante
e non manifestamente infondata - solleva le sopra indicate  questioni
di  legittimita'   costituzionale   dell'articolo,   e   dispone   la
sospensione del giudizio, riservando alla  sentenza  definitiva  ogni
ulteriore decisione nel merito e sulle spese. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale  per  la  Calabria  Sezione
Staccata di Reggio Calabria visto l'art.  23  della  legge  11  marzo
1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la  non  manifesta  infondatezza
della questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4  della
legge 23 marzo 1983, n. 78 dispone la sospensione del giudizio  e  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Riserva ogni definitiva statuizione in rito, nel merito  e  sulle
spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale,  ai  sensi
dell'art. 79 ed 80 del cpa. 
    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati. 
    Cosi' deciso in Reggio Calabria nella  Camera  di  consiglio  del
giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati: 
        Salvatore Gatto Costantino, Presidente FF 
        Filippo Maria Tropiano, Referendario 
        Angela Fontana, Referendario, Estensore 
 
                   Il Presidente: Gatto Costantino 
 
 
                        L'estensore: Fontana