GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 22 settembre 2014 

Provvedimento di blocco e prescrizione nei  confronti  di  organi  di
informazione per la diffusione di dati personali eccedenti tratti  da
un interrogatorio. (Delibera n. 424). (14A07501) 
(GU n.233 del 7-10-2014)

 
 
 
                             IL GARANTE 
                PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Rilevato che in data odierna, 22 settembre 2014, La  Repubblica  ha
diffuso un articolo «Guardavo siti porno con mia moglie ma non ho mai
cercato video  con  minorenni»  riportante  il  testo  di  una  parte
dell'interrogatorio del 6 agosto 2014 di Bossetti avvenuto in carcere
contenente,  tra  l'altro,  numerosi  particolari  relativi  ai  suoi
rapporti anche intimi con la moglie nonche' dati riferiti alla madre,
al padre, al fratello e al figlio minorenne; 
  Visto l'art. 137 del Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n.  196  (di  seguito  Codice),  il
quale dispone che in caso di diffusione o di  comunicazione  di  dati
personali per finalita' giornalistiche restano  fermi  i  limiti  del
diritto di cronaca a  tutela  dei  diritti  di  cui  all'art.  2  del
medesimo  Codice  (dignita',  riservatezza,  identita'  personale   e
protezione  dei  dati  personali)  e,  in  particolare,   il   limite
dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a  fatti  di  interesse
pubblico; 
  Rilevato che questo limite opera in termini  piu'  incisivi  se  le
informazioni riguardano aspetti delicati quali quelli attinenti  alla
sfera sessuale (art. 11, comma 2, del codice di deontologia); 
  Visto l'art.  7  del  citato  codice  di  deontologia  relativo  al
trattamento  dei   dati   personali   nell'esercizio   dell'attivita'
giornalistica, il quale - anche attraverso il richiamo alla Carta  di
Treviso - considera sempre prevalente  il  diritto  del  minore  alla
riservatezza  rispetto  al  diritto   di   cronaca   precludendo   al
giornalista la diffusione  di  dati  idonei  ad  identificare,  anche
indirettamente, minori comunque coinvolti in fatti di cronaca; 
  Rilevato che in presenza di un fatto di interesse pubblico -  quale
risulta essere quello alla base della vicenda - il  giornalista,  nel
diffondere notizie e  informazioni  personali,  e'  dunque  tenuto  a
rispettare il parametro dell'essenzialita' dell'informazione rispetto
alla rilevanza dei fatti riferiti; 
  Rilevato che, con specifico riferimento alla fattispecie in esame e
in considerazione di una possibile ulteriore  diffusione  di  notizie
relative alla stessa vicenda, la corretta applicazione del  principio
dell'essenzialita'  dell'informazione  impone   ai   giornalisti   di
effettuare un attento vaglio sulle  notizie  acquisite,  evitando  di
diffondere informazioni idonee a incidere gravemente  sulla  dignita'
delle persone terze estranee alla vicenda processuale ivi compreso il
minore coinvolto che rischia di subire un nuovo pregiudizio  a  causa
della possibile ulteriore illecita diffusione di informazioni  lesive
della sua dignita'; 
  Considerato che l'Autorita' si e' gia' espressa recentemente  sulla
vicenda specifica con un apposito comunicato  stampa  del  19  giugno
2014 con il quale ha richiamato l'attenzione dei  media  al  fine  di
evitare l'accanimento informativo intorno  ad  aspetti  intimi  delle
persone coinvolte e in particolare quando queste lo sono solo in modo
indiretto e marginale; 
  Rilevato, inoltre, che l'articolo pubblicato in data odierna da  La
Repubblica     contiene      ampie      citazioni,      virgolettate,
dell'interrogatorio  dal  quale  si  puo'  configurare  altresi'  una
violazione dell'art. 114 del codice di procedura penale; 
  Considerato che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio
il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati
personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando,
in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle  modalita'
del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi  e'  il
concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per  uno
o piu' interessati (artt. 154, comma 1, lett.  d)  e  143,  comma  1,
lett. c) del Codice); 
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di disporre in via d'urgenza,  ai
sensi delle predette disposizioni nei confronti del Gruppo Editoriale
l'Espresso S.p.a., la misura temporanea del blocco di ogni  ulteriore
diffusione, con  qualsiasi  mezzo  effettuata,  dei  dati  personali,
relativi all'interrogatorio del 6 agosto 2014 concernenti i familiari
dell'indagato, quali la  moglie,  il  figlio  minore,  la  madre,  il
fratello e il padre, con particolare attenzione a  quelli  di  natura
sensibile inerenti le abitudini sessuali;  ritenuto  di  disporre  il
predetto blocco con effetto  immediato  a  decorrere  dalla  data  di
ricezione  del  presente  provvedimento,  riservandosi   ogni   altra
determinazione all'esito della definizione  dell'istruttoria  avviata
sul caso; 
  Rilevato che, in caso di inosservanza del blocco  disposto  con  il
presente provvedimento nei confronti del Gruppo Editoriale l'Espresso
S.p.a., si rendera' applicabile la sanzione penale  di  cui  all'art.
170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa  di  cui  all'art.
162, comma 2-ter, del Codice; 
  Considerato che il Garante ha il compito altresi'  di  prescrivere,
anche d'ufficio, ai titolari del trattamento le misure  necessarie  o
opportune  al  fine  di  rendere   il   trattamento   conforme   alle
disposizioni vigenti (artt. 154, comma 1, lett. c) e  143,  comma  1,
lett. b), del Codice); 
  Ritenuto, pertanto, necessario prescrivere a tutti i  titolari  del
trattamento in ambito giornalistico  -  fermo  restando  il  rispetto
dell'art.  329  del  codice  di  procedura  penale  -  di  conformare
l'utilizzo delle informazioni riguardanti la vicenda  di  cronaca  in
esame alle disposizioni citate nel presente provvedimento a  garanzia
della riservatezza  e  della  dignita'  dei  familiari  dell'indagato
compreso il figlio minore,  vittime  della  vicenda  medesima,  e  di
procedere ad una  valutazione  piu'  attenta  ed  approfondita  circa
l'oggettiva essenzialita' di dettagli  e  informazioni  attinenti  ad
aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono ad
un'esigenza di giustificata  informazione  su  vicende  di  interesse
pubblico; 
  Considerato che in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni
si rendera' applicabile la sanzione amministrativa  di  cui  all'art.
162, comma 2-ter, del Codice; 
  Ritenuto di disporre l'invio di copia  del  presente  provvedimento
alla competente Procura della Repubblica  e  al  Consiglio  regionale
dell'Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di  relativa
competenza; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il dott. Antonello Soro; 
 
                  Tutto cio' premesso, il Garante: 
 
    a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 154, comma 1,  lett.  d)  e
143, comma 1, lett. c), del Codice  dispone  in  via  d'urgenza,  nei
confronti  del  Gruppo  Editoriale  l'Espresso   S.p.a.   la   misura
temporanea del blocco di ogni ulteriore  diffusione,  degli  articoli
relativi all'interrogatorio del 6 agosto 2014 concernenti i familiari
dell'indagato, in particolare la moglie,  il  figlio,  la  madre,  il
fratello e il padre; ritenuto di  disporre  il  predetto  blocco  con
effetto immediato a decorrere dalla data di  ricezione  del  presente
provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all'esito della
definizione dell'istruttoria avviata sul caso; 
    b) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e  143,  comma  1,
lett. b), del Codice e fermo restando il rispetto dell'art.  329  del
codice  di  procedura  penale,  prescrive  a  tutti  i  titolari  del
trattamento in ambito giornalistico di  conformare  l'utilizzo  delle
informazioni  riguardanti  l'interrogatorio   del   6   agosto   2014
richiamato alla  lett.  a)  alle  disposizioni  citate  nel  presente
provvedimento a garanzia della riservatezza e  della  dignita'  delle
persone terze coinvolte in modo indiretto e marginale  nella  vicenda
medesima  e  di  procedere  ad  una  valutazione  piu'   attenta   ed
approfondita  circa   l'oggettiva   essenzialita'   di   dettagli   e
informazioni   attinenti   ad   aspetti   intimi,   omettendone    la
pubblicazione quando non rispondono ad  un'esigenza  di  giustificata
informazione su vicende di interesse pubblico; 
    c) dispone l'invio del  presente  provvedimento  alla  competente
Procura della Repubblica e al  Consiglio  regionale  dell'Ordine  dei
giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza; 
    d) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa  al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.  
  Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  del  d.lg.  n.  150/2011,
avverso il presente provvedimento puo'  essere  proposta  opposizione
all'autorita'  giudiziaria  ordinaria,  con  ricorso  depositato   al
tribunale ordinario del luogo ove ha la  residenza  il  titolare  del
trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni  se
il ricorrente risiede all'estero. 
 
    Roma, 22 settembre 2014 
 
                                       Il Presidente e relatore: Soro 
 
Il segretario generale: Busia