N. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 2014

Ordinanza del 27 febbraio 2014 emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio sul  ricorso  proposto  da  San  Raffaele  Spa
contro Regione Lazio,  Commissario  ad  acta  per  la  Sanita'  della
Regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
Sanita'  pubblica  -  Razionalizzazione  e  riduzioni   della   spesa
  sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti  i
  singoli accordi regionali nell'esercizio 2012,  per  l'acquisto  di
  prestazioni  sanitarie  da   soggetti   privati   accreditati   per
  l'assistenza  specialistica  ambulatoriale   e   per   l'assistenza
  ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi  di
  acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla  Regione  e
  dalla Provincia autonoma, tali  da  ridurre  la  spesa  complessiva
  annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello  0,5
  per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2
  per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei  principi  di
  affidamento e di certezza del diritto - Lesione  del  principio  di
  liberta' ed iniziativa economica privata - Violazione  della  sfera
  di competenza legislativa concorrente regionale  per  l'imposizione
  di vincoli dettagliati, anziche' di principi fondamentali. 
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,
  dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. 
- Costituzione, artt. 25, comma secondo, 41 e 117, comma terzo. 
(GU n.42 del 8-10-2014 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
 
 
                       (Sezione Terza Quater) 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso n. 20  del  2013
proposto  dalla  San  Raffaele   S.p.A,   in   persona   del   legale
rappresentante  pro  tempore,  rappresentata   e   difesa   dall'avv.
Gianluigi Pellegrino presso il cui studio in Roma, Corso Rinascimento
n. 11, e' elettivamente domiciliata; 
 
                               contro 
 
    la  Regione  Lazio,  in  persona  del  Presidente  pro   tempore,
rappresentata e difesa  dall'avv.  Roberta  Barone  ed  elettivamente
domiciliata presso la sede dell'Avvocatura  Regionale  in  Roma,  Via
Marcantonio Colonna n. 27; 
    il Commissario  ad  acta  per  la  Sanita'  della  Regione  Lazio
nominato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2012, 
    la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in  persona   del
Presidente pro tempore; 
    rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato
presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per  legge
domicili; 
 
                         per l'annullamento: 
 
    del decreto  del  Presidente  della  Regione  Lazio  adottato  in
qualita' di Commissario ad acta n. 349 del 22 novembre  2012  recante
«Legge  del  7  agosto  n.  135/2012  -  Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto legge n. 95  del  6  luglio  2012  recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini - applicazione art. 15, comma  14
- Assistenza ospedaliera anno 2012»: 
    di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  delle  intimate
amministrazioni; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  19  novembre  2013  il
don.  Giuseppe  Sapone  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 
    Fatto e Diritto 
    La societa' ricorrente gestisce alcune case di cura  private  che
erogano nella Regione  Lazio  in  regime  di  accreditamento  con  il
servizio   sanitario   prestazioni   ospedaliere   per   acuti,    di
riabilitazione post acuzie e lungodegenza medica. 
    Con il proposto gravame ha impugnato il  decreto  del  Presidente
della Regione Lazio, in epigrafe indicato,  che  ha  rideterminato  i
budget gia' assegnati a ciascuna struttura  sanitaria  per  il  2012,
disponendo una riduzione per ciascuno degli stessi nella  misura  del
6.8519%. 
    Il suddetto decreto e' stato adottato in  applicazione  dell'art.
15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n.  135/2012,
il quale dispone che «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli
accordi  vigenti  nell'esercizio   2012,   ai   sensi   dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  per
l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti  privati  accreditati
per  l'assistenza  specialistica  ambulatoriale  e  per  l'assistenza
ospedaliera,  si   applica   una   riduzione   dell'importo   e   dei
corrispondenti  volumi  di  acquisto  in  misura  percentuale  fissa,
determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre
la spesa complessiva annua,  rispetto  alla  spesa  consuntivata  per
l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,  dell'1  per  cento
per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014». 
    Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi di doglianza: 
        1) Violazione di legge  (art.  15,  comma  14,  del  D.L.  n.
95/2012, convertito con modifiche in  L.  n.  135/2012).  Eccesso  di
potere; 
        2) Eccesso di potere. Violazione dell'affidamento. Violazione
di diritti contrattualmente stabiliti. Incostituzionalita'  dell'art.
15, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito  con  modifiche  in  l.  n.
135/2012. 
    Si sono costituite le  intimate  amministrazioni  contestando  la
fondatezza delle  prospettazioni  ricorsuali  e  concludendo  per  il
rigetto delle stesse. 
    Alla pubblica udienza del 19 novembre 2013 il  ricorso  e'  stato
assunto in decisione. 
    Oggetto della presente controversia e' il decreto del  Presidente
della Regione Lazio n. 349/2012 che ha rideterminato  i  budget  gia'
assegnati  per  il  2012  alle  strutture  sanitarie  in  regime   di
accreditamento con il  servizio  sanitario  ed  eroganti  prestazioni
ospedaliere per acuti, di riabilitazione post acuzie  e  lungodegenza
medica. 
    Come sopra esposto  il  gravato  decreto  e'  stato  adottato  in
applicazione dell'art. 15, comma 4, del D.L. n.  95/2012,  convertito
con modifiche con L. n. 135/2012, il  quale  testualmente  stabilisce
che «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi  vigenti
nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto  di  prestazioni
sanitarie  da   soggetti   privati   accreditati   per   l'assistenza
specialistica  ambulatoriale  e  per  l'assistenza  ospedaliera,   si
applica una riduzione dell'importo e  dei  corrispondenti  volumi  di
acquisto in misura percentuale fissa,  determinata  dalla  regione  o
dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua,
rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento
per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a
decorrere dall'anno 2014». 
    Secondo la prospettazione ricorsuale, formulata  con  il  secondo
motivo di doglianza e ulteriormente argomentata in  sede  di  memoria
conclusionale, la disciplina normativa che ha giustificato l'adozione
del contestato decreto risulterebbe in palese contrasto con gli  art.
117,   comma   2,   della   Costituzione,   con   il   principio   di
irretroattivita' delle leggi e con l'art. 41 della Costituzione. 
    Relativamente alla prospettata violazione dell'art. 117, comma 3,
della Costituzione e' stato evidenziato che: 
        a)  la  Sanita'  rientra,  giusta   quanto   previsto   dalla
richiamata disposizione costituzionale, nelle materia di legislazione
concorrente per le quali spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,  riservata
alla legislazione dello Stato; 
        b) in tale quadro normativo il menzionato art. 14,  comma  5,
nel prevedere un taglio generalizzato della spesa per il 2012 che  le
singole regioni sono chiamate  a  sostenere  sulla  base  di  accordi
precedentemente stipulati con le singole strutture  accreditate,  non
puo' in alcun modo essere annoverata tra la  normativa  che  fissa  i
principi fondamentali, e,  pertanto,  per  tale  aspetto  risulta  in
palese contrato con l'invocato art. 117, comma 3. 
    Al riguardo il  Collegio,  pur  tenendo  presente  l'orientamento
della  Corte  Costituzionale  secondo  cui  «l'autonomia  legislativa
concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in
particolare nell'ambito della gestione del  servizio  sanitario  puo'
incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica  e
del contenimento della spesa», peraltro in un  «quadro  di  esplicita
condivisione da parte delle  Regioni  della  assoluta  necessita'  di
contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012
e n. 193 del 2007) e che, il legislatore statale puo' «legittimamente
imporre alle Regioni  vincoli  alla  spesa  corrente  per  assicurare
l'equilibrio  unitario  della  finanza   pubblica   complessiva,   in
connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati
anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012,  n.  163  del
2011 e n. 52 del 2010), osserva che la suddetta disposizione  proprio
perche'  individua  specificatamente  i  settori  ove  conseguire   i
risparmi  nella  spesa  sanitaria,  senza  limitarsi  ad   una   mera
quantificazione in via generale dei suddetti risparmi, lasciando alla
discrezionalita' dell'amministrazione regionale l'individuazione  dei
comparti di spesa  dove  ottenerli  e  le  specifiche  modalita'  per
conseguirli, risulterebbe  non  in  linea  con  quanto  disposto  dal
menzionato art. 117,  terzo  comma,  e  pertanto,  la  prospettazione
ricorsuale sotto tale aspetto non e' manifestamente infondata. 
    Pure non manifestamente infondata e' la  dedotta  violazione  dei
principi individuati dalla Corte Costituzionale al fine di assicurare
la costituzionalita' di una legge retroattiva. 
    In particolare la societa' ricorrente ha sottolineato che: 
        a) giusta il consolidato e notorio orientamento  della  Corte
occorre  che  siano  rispettati  una   serie   di   limiti   generali
all'efficacia   retroattiva   delle   leggi,   che   attengono   alla
salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo
comma  dell'art.  25,  di  altri  fondamentali  valori  di   civilta'
giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e  dello  stesso
ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto  del  principio
generale di ragionevolezza che  ridonda  nel  divieto  di  introdurre
ingiustificate disparita' di trattamento, la tutela  dell'affidamento
legittimamente sorto nei soggetti quale  principio  connaturato  allo
Stato  di  diritto,  la  coerenza  e  la  certezza   dell'ordinamento
giuridico; 
        b) nella fattispecie  in  esame  la  richiamata  disposizione
nonche'  il  successivo   decreto   regionale   attuativo,   adottato
quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il  limite  del  budget  era
stato ormai sostanzialmente raggiunto,  hanno  inciso  sul  legittimo
affidamento  venutosi  a  creare  in  capo  alle  singole   strutture
sanitarie  ad  erogare  le  prestazioni  e  a  ricevere  il  relativo
corrispettivo cosi' come  stabilito  nei  contratti  antecedentemente
stipulati, per la corretta esecuzione dei quali  hanno  allestito  le
relative risorse organizzative ed effettuato i correlati investimenti
in materiali, personale ed attrezzature. 
    Da ultimo, infine, risulta non manifestamente infondata anche  la
prospettata violazione dell'art. 41 della Costituzione in  quanto  la
richiamata normativa nel decurtare i budget fissati  antecedentemente
verrebbe in sostanza ad impedire la remunerazione di prestazioni gia'
erogate, con conseguente  violazione  del  principio  della  liberta'
dell'attivita' economica privata. 
    La rilevanza e la pregiudizialita' della sollevata  questione  di
costituzionalita' per la  controversia  in  esame  appare  del  tutto
evidente, stante che investe la disciplina normativa in  applicazione
della quale e' stato adottato il contestato decreto  del  Commissario
ad acta. 
    Per  le  ragioni  suesposte  deve  essere  quindi   disposta   la
remissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione  del
giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e dell'art. 23 della  legge
11 marzo 1953, n. 87. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo  Regionale  del  Lazio,  Sezione  III
quater,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,   la
sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale  di   cui   in
motivazione. 
    Sospende il giudizio e ordina la  trasmissione  degli  atti  alla
Corte Costituzionale. 
    Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  19
novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: 
        Italo Riggio, Presidente; 
        Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore; 
        Giulia Ferrari, Consigliere. 
 
                     Il presidente: Italo Riggio 
 
 
                                         L'estensore: Giuseppe Sapone