N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 2014
Ordinanza del 27 febbraio 2014 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Associazione Italiana Ospedaliera Privata per la Regione Lazio ed altri contro Regione Lazio, Commissario ad acta per la Sanita' della Regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei ministri.. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzioni della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione e dalla Provincia autonoma, tali da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Lesione del principio di liberta' ed iniziativa economica privata - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziche' di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 25, comma secondo, 41 e 117, comma terzo.(GU n.42 del 8-10-2014 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 11037 del 2012, proposto da: a) Associazione Italiana Ospedalita' Privata per la Regione Lazio, Soc Nuova Clinica Annunziatella Srl, Soc Incl - Istituto di Neuroscienze Srl, Soc Istituto Fisioterapico di Riabilitazione "C. Franceschini" Srl, Soc Casa di Cura Villa Verde Srl, Soc Sacli Societa' Cliniche Spa (Casa di Cura Fabia Mater), Soc Casa di Cura Guarnieri Srl, Soc Casa di Cura Villa Valeria Srl, Soc Clinica Siligato Srl, Soc Villa Silvana Spa, Casa di Cura Privata Madonna delle Grazie, Casa del Sole,. Clinica Polispecialistica "T. Costa", Soc Giomi Spa (Icot Latina Spa); Soc Policlinico Citta' di Pomezia Srl (Casa di Cura S. Anna), Soc Casa di Cura S. Rita Da Cascia Srl, Soc Casa di Cura Privata "S. Teresa" Srl, Soc Casa di Cura "Villa Serena" Srl, Soc Casa di Cura Privata "S. Anna" Srl, Soc Casa di Cura Santa Famiglia Srl, Soc Dolomiti Spa, Casa di Cura Nuova Itor, Soc S. Feliciano Srl, Soc Casa di Cura Villa Domelia Srl, Soc Clinica Latina Spa, Soc Casa di Cura Villa Aurora Spa, Soc Casa di Cura Salus Srl, Soc Policlinico Italia Srl, Soc Ini. Spa Societa' Unipersonale, Soc Le Cure Cliniche Moderne Srl (Casa di Cura Concordia Hospital), rappresentate e difese Gianluigi Pellegrino, presso il cui domicilio in Roma, corso Rinascimento, 11, sono elettivamente domiciliate; II) Casa di Cura "Citta' di Aprilia", in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Vito Bellini, Maria Luisa Bellini, Giuseppe Graziosi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Bellini in Roma, via Orazio, 3; contro - Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone e con questa elettivamente domiciliata presso i propri uffici legali in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; - Presidenza del Consiglio dei Ministri; - Commissario ad acta per la Sanita' della Regione Lazio; rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento - del decreto dei Presidente della Regione Lazio adottato in qualita' di Commissario ad acta n.349 del 22.11.2012 recante Legge del 7 agosto n. 135/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini - applicazione art. 15, comma 14 - Assistenza ospedaliera anno 2012": Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: Fatto e Diritto Le societa' ricorrenti gestiscono strutture sanitarie che erogano nella Regione Lazio in regime di accreditamento con il servizio sanitario prestazioni ospedaliere per acuti, di riabilitazione post acuzie e lungodegenza medica. Con il gravame in trattazione, proposto anche dall'Associazione di categoria, hanno impugnato il decreto del Presidente della Regione Lazio, in epigrafe indicato, che ha rideterminato i budget gia' assegnati a ciascuna struttura sanitaria per il 2012, disponendo una riduzione per ciascuno degli stessi nella misura del 6.8519%. Il suddetto decreto e' stato adottato in applicazione dell'art.15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, il quale dispone che "A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014". Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi di doglianza: 1) Violazione di legge (art.15 comma 14 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135/2012). Eccesso di potere; 2) Eccesso di potere. Violazione dell'affidamento. Violazione dei diritti contrattualmente Incostituzionalita' dell'art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni in L. n. 135/2012. Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse. Alla pubblica udienza del 19.11.2013 il ricorso e' stato assunto in decisione. Oggetto della presente controversia e' il decreto del Presidente della Regione Lazio n. 349/2012 che ha rideterminato i budget gia' assegnati per il 2012 alle strutture sanitarie in regime di accreditamento con il servizio sanitario ed eroganti prestazioni ospedaliere per acuti, di riabilitazione post acuzie e lungodegenza medica. Come sopra esposto il gravato decreto e' stato adottato in applicazione dell'art. 15, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito con modifiche con L. n. 135/2012, il quale testualmente stabilisce che " A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014". Secondo la prospettazione ricorsuale, formulata con il secondo motivo di doglianza e ulteriormente argomentata in sede di memoria conclusionale, la disciplina normativa che ha giustificato l'adozione del contestato decreto risulterebbe in palese contrasto con gli art. 117, comma 2, della Costituzione, con il principio di irretroattivita' delle leggi e con l'art. 41 della Costituzione. Relativamente alla prospettata violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e' stato evidenziato che: a) la Sanita' rientra, giusta quanto previsto dalla richiamata disposizione costituzionale, nelle materia di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato; b) in tale quadro normativo il menzionato art. 14, comma 5, nel prevedere un taglio generalizzato della spesa per il 2012 che le singole regioni sono chiamate a sostenere sulla base di accordi precedentemente stipulati con le singole strutture accreditate, non puo' in alcun modo essere annoverata tra la normativa che fissa i principi fondamentali, e, pertanto, per tale aspetto risulta in palese contrato con l'invocato art. 117, comma 3. Al riguardo il Collegio, pur tenendo presente l'orientamento della Corte Costituzionale secondo cui «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessita' di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007) e che, il legislatore statale puo' «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010), osserva che la suddetta disposizione proprio perche' individua specificatamente i settori ove conseguire i risparmi nella spesa sanitaria, senza limitarsi ad una mera quantificazione in via generale dei suddetti risparmi, lasciando alla discrezionalita' dell'amministrazione regionale l'individuazione dei comparti di spesa dove ottenerli e delle modalita' per conseguirli, risulterebbe non in linea con quanto disposto dal menzionato art 117, terzo comma, e pertanto, la prospettazione ricorsuale sotto tale aspetto non e' manifestamente infondata. Pure non manifestamente infondata e' la dedotta violazione dei principi individuati dalla Corte Costituzionale al fine di assicurare la costituzionalita' di una legge retroattiva. In particolare e' stato sottolineato che: a) giusta il consolidato e notorio orientamento della Corte occorre che siano rispettati una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva -delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo comma dell'art. 25, di altri fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; b) nella fattispecie in esame la richiamata disposizione nonche' il successivo decreto regionale attuativo, adottato quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il limite del budget era stato ormai sostanzialmente raggiunto, hanno inciso sul legittimo affidamento venutosi a creare in capo alle singole strutture sanitarie ad erogare le prestazioni e a ricevere il relativo corrispettivo cosi come stabilito nei contratti antecedentemente stipulati, per la corretta, esecuzione dei quali hanno allestito le relative risorse organizzative ed effettuato i correlati investimenti in materiali, personale ed attrezzature. Da ultimo, infine, risulta non manifestamente infondata anche la prospettata violazione dell'art. 41 della Costituzione in quanto la richiamata normativa nel decurtare i budget fissati antecedentemente verrebbe in sostanza ad impedire la remunerazione di prestazioni gia' erogate, con conseguente violazione del principio della liberta' dell'attivita' economica privata. La rilevanza e la pregiudizialita' della sollevata questione di costituzionalita' per la controversia in esame appare del tutto evidente, stante che investe la disciplina normativa in applicazione della quale e', stato adottato il contestato decreto del Commissario ad acta. Per le ragioni suesposte deve essere quindi disposta la remissione degli. atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III quater, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la sollevata questione di legittimita' costituzionale di cui in motivazione. Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Italo Riggio, Presidente Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore Giulia Ferrari, Consigliere