N. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 2014
Ordinanza del 17 marzo 2014 emessa dal Giudice di pace di Gaeta nel procedimento penale a carico di G. E.M.. Processo penale - Incapacita' dell'imputato di partecipare coscientemente al processo - Accertata irreversibilita' - Sospensione obbligatoria del procedimento - Sospensione del corso della prescrizione - Disparita' di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della ragionevole durata del processo. - Codice penale, art. 159, primo comma. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo.(GU n.43 del 15-10-2014 )
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA
Giudice di Pace Avv. Maria Sabrina Scappaticcio, sciogliendo la
riserva in ordine alla questione pregiudiziale di legittimita'
costituzionale dell'art. 159 c.p., sollevata dalla difesa
dell'imputato, nella parte in cui prevede la sospensione del corso
della prescrizione, anche in presenza delle condizioni di cui agli
artt. 71 e 72 c.p.p., nel procedimento penale n. 9/07 a carico di G.
E.M, su querela sporta da F.I., ha emesso la seguente ordinanza
1 - Va premesso:
che a seguito di querela sporta da F.I. in data 20.09.04,
presso i CC di Formia, nei confronti di F. A. e G. E.M. per i reati
di violazione di domicilio e danneggiamento, veniva emesso decreto di
citazione a giudizio, in data 16.09.05, dai CC di Formia a carico
degli imputati, chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 635
c.p., «per avere in concorso tra loro danneggiato alcuni alberi di
F.I., spezzandone i rami e versando alle basi di esse sostanze
essiccanti»;
che all'udienza del 19.12.05 la difesa dell'imputato eccepiva
la nullita' del decreto di citazione a giudizio, in quanto
sottoscritto dall'Ufficiale di P.G. e non dal P.M. come stabilito
dall'art.4, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 144/05 cosi' come
convertito dalla legge n. 155/05 e chiedeva la restituzione degli
atti al P.M.;
che questo giudice, in accoglimento dell'eccezione di
nullita' del decreto, sul presupposto che la nuova normativa aveva
modificato l'art. 20 del decreto legislativo n. 274/00 ed aveva
stabilito che «il P.M. cita l'imputato davanti al giudice di pace e
la citazione deve essere sottoscritta a pena di nullita' o dal P.M. o
dall'assistente giudiziario» e che la nuova legge pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 01.08.05, era entrata in vigore il
giorno successivo, ovvero il 02.08.05, mentre il decreto era stato
emesso il 16.09.05, da Autorita' ormai incompetente per legge;
che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Latina, aveva proposto ricorso avverso la declaratoria di nullita'
del decreto di citazione a giudizio sul presupposto che il P.M. aveva
autorizzato la citazione in epoca antecedente all'entrata in vigore
della nuova normativa e che il problema investiva un notevole numero
di procedimenti penali ed era quindi necessario il ricorso al fine di
evitare la regressione di essi alla fase delle indagini preliminari;
che con sentenza n.11/07 la Suprema Corte di Cassazione
accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima la restituzione degli
atti al P.M., essendoci stata all'autorizzazione alla citazione prima
della modifica legislativa, anche se l'emissione del decreto era
stata successiva;
che veniva disposta la trasmissione del fascicolo al giudice
di pace per ulteriore corso del giudizio;
che con ordinanza depositata il 19.03.07 veniva fissata
l'udienza di comparizione delle parti;
che all'udienza del 20.10.09 la difesa dell'imputata G. E.M.
depositava certificato medico attestante lo stato fisico e mentale
dell'imputata;
che, acquisita la documentazione medica al fascicolo
dibattimentale, emergeva che la G. era affetta da patologia che la
rendeva incapace a partecipare coscientemente al processo, per cui
veniva disposta una perizia medico legale per la valutazione della
sussistenza della dedotta incapacita';
che la consulenza medica e l'escussione in udienza del CTU
evidenziavano l'incapacita' dell'imputata di intendere e di volere a
partecipare al processo, rilevando pero' l'impossibilita' di
retrodatare la comparsa della patologia rispetto alla documentazione
allegata dalla periziata, documentazione risalente al 17.11.05;
che il CTU precisava che la G. era «incapace di partecipare
coscientemente al processo in oggetto oggi e in futuro, essendo la
patologia psichica inemendabile e di sicuro peggioramento; l'imputata
non e' in grado di comprendere la situazione processuale di
interagire con la scena processuale»;
che stante tale quadro patologico, all'udienza del 18.01.10
veniva disposta ai sensi dell'art. 71 c.p.p. la sospensione del
processo nei confronti dell'imputata e nominato quale curatore
speciale F. A.; veniva disposta anche la separazione del processo
contro l'imputato F.A., per il quale si svolgeva regolarmente
l'istruttoria e si concludeva con sentenza di assoluzione ex art.
530, II° comma, c.p.p., «perche' il fatto non sussiste»;
che in data 30.01.12, ai sensi dell'art. 72 c.p.p., veniva
espletata una nuova perizia ed in quella sede il consulente si
avvaleva anche di due ausiliari, uno specialista psichiatrico ed uno
psicologo;
che la perizia confermava il grave decadimento cerebrale su
base organico vascolare dell'imputata e l'incapacita' di partecipare
coscientemente al processo e rappresentava anche che lo psicologo non
era stato in grado di somministrare i tests psico-diagnostici,
essendo presente una incapacita' di comprendere ed elaborare
contenuti dialogici anche i piu' elementari e che per la patologia
psicoorganica la G. era risultata incapace di rispondere alle domande
formulate e di interpretarne i contenuti. Incapacita' del pensiero
astratto, di concettualizzare informazioni ed esecuzione,
disorganizzazione comportamentale sono i concreti aspetti negativi
legati al deterioramento mentale confermato anche tra l'altro da una
TAC encefalo del 26.11.05 annoverata dallo specialista psichiatrico,
ausiliario del CTU;
che, stante il perdurare della malattia, il difensore
dell'imputata sollevava questione pregiudiziale di legittimita'
costituzionale dell'art. 159 c.p. nella parte in cui prevede la
sospensione del corso della prescrizione, anche in presenza delle
condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata
l'irreversibile incapacita' derivante da infermita' mentale
dell'imputata di partecipare coscientemente al processo e cio' per
ritenuto contrasto con gli artt. 3, 24, 27 comma 3° e 111 della
Costituzione;
che il P.M. si rimetteva alla Giustizia, mentre la difesa di
parte civile si opponeva ed in subordine si rimetteva alla decisione
del giudice.
2 - Il remittente, ritenendo la questione non manifestamente
infondata, la solleva, a sua volta, innanzi a codesta Ill.ma Corte,
nei termini e per i motivi sotto indicati.
3 - La esposta vicenda processuale evidenzia che l'imputata e'
affetta da «grave decadimento cerebrale su base organico vascolare»,
patologia cronica, irreversibile e non emendabile che la rendono dei
tutto incapace anche per il futuro di partecipare coscientemente al
processo.
Ne' sussistono ragionevoli motivi per dubitare
dell'attendibilita' dei certificati medici e della valutazione
espressa dal perito di ufficio dott. O. L. sull'obiettiva gravita'
delle condizioni dell'imputata in considerazione della
professionalita' ed esperienza di tale perito.
Ne consegue che appare altamente improbabile che l'imputata possa
riacquistare in futuro la capacita' processuale, sia per la gravita'
della patologia, sia per il tempo gia' trascorso in assenza di
qualsiasi cambiamento positivo delle condizioni patologiche
accertate.
Tuttavia, periodicamente, come prevede la legge, verrebbe a deve
celebrarsi un dibattimento per una vicenda di cui si conosce a priori
che non sussiste alcuna possibilita' di definizione, in quanto in
base agli accertamenti medici risulta definitivamente acclarato che
l'imputata non ha margini di miglioramento.
Inoltre, dovendosi sottoporre l'imputata a periodiche visite
mediche vengono sostenute spese a carico dell'Erario di alcuna
utilita'.
Nel contempo sono trascorsi quasi dieci anni dalla commissione
del reato.
Infatti, il contestato delitto di danneggiamento ex art. 635 c.p.
e' stato commesso il 24 giugno 2004, per cui, qualora non fosse stata
disposta la sospensione del processo ai sensi dell'art. 70 c.p.p. per
l'accertata patologia, il reato risulterebbe gia' estinto per
prescrizione, ai sensi dell'art. 159 c.p., essendo gia' ampiamente
decorso il termine prescrizionale di anni sette e mezzo dalla
commissione del reato.
Tale circostanza fa ritenere rilevante e non manifestamente
Infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159
c.p., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della
prescrizione, anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71
e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibile incapacita'
derivante da infermita' mentale dell'imputata di partecipare
coscientemente al processo, e cio' per contrasto con gli artt. 3, 24
e 111 comma 2 della Costituzione.
4 - In ordine alla rilevanza e' stato gia' evidenziato che se non
fosse intervenuta la sospensione del processo con la conseguente
sospensione dei decorso della prescrizione il reato alla data odierna
sarebbe gia' prescritto.
Ne' appare ipotizzabile una pronuncia di proscioglimento, ne'
emerge dagli atti la possibilita' di non luogo a procedere, ovvero
che siano utilmente esperibili mezzi di prova utili ai fini di una
simile pronuncia.
Infatti, si tratta di patologia che appare essere insorta dopo la
commissione del fatto contestato, avendo il perito asserito di non
essere in grado di retrodatare la comparsa della patologia rispetto
alla documentazione allegata dalla periziata, documentazione
risalente al 17.11.05.
La questione appare, inoltre, non manifestamente infondata alla
luce dei principi costituzionali di eguaglianza e di ragionevole
durata del processo.
5 - Questo giudice e' consapevole che la Corte Costituzionale
anche recentemente ha gia' esaminato la medesima questione con la
sentenza n. 23 del 14 febbraio 2013, con la quale ha dichiarato
l'inammissibilita' della questione di legittimita' dell'art. 159
comma 1 codice penale.
Nella stessa decisione ha, pero', rilevato che sussiste una reale
anomalia insita nelle norme correlate concernenti la sospensione
della prescrizione estintiva dei reati (art. 159, primo comma, cod.
pen.) e la sospensione del processo per incapacita' dell'imputato
(art. 71 e 72 cod. proc. pen.), poiche' consentono che, qualora sia
accertata (con le modalita' di cui all'art. 70 cod. pen.) la natura
irreversibile della infermita' mentale sopravvenuta al fatto, tale da
precludere la cosciente partecipazione al giudizio dell'interessato,
si verifichi una situazione di pratica imprescrittibilita' del reato.
La Corte ha, inoltre, affermato che la questione non era
risolvibile in sede di sindacato di costituzionalita', ma che non
sarebbe stato tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia
legislativa in ordine al grave problema individuato.
6 - Pur in presenza del monito delta Code Costituzionale, non
risulta che il legislatore si sia attivato per la risoluzione del
problema, per cui si reputa necessario riproporre la questione di
legittimita' costituzionale del citato articolo 159 comma 1 codice
penale, nella parte inerente la sospensione della prescrizione nel
caso di sopravvenuta patologia irreversibile dell'imputato, per
contrasto dei citati articoli 3, 24 e 111 comma 2 della Costituzione.
7 - Infatti, l'art. 159 comma 1° cp, nella parte in precedenza
richiamata, appare essere in contrasto con il principio di
uguaglianza stabilito dall'art. 3 Costituzione, sotto il profilo di
una irragionevole disparita' di trattamento tra l'imputato affetto da
patologia irreversibile, che non puo' usufruire della prescrizione, e
gli imputati che, non essendo affetti da grave malattia, possono
beneficiare del decorso del tempo ed essere mandati assolti per
prescrizione del reato.
Quindi situazioni sostanzialmente identiche vengono disciplinate
in modo ingiustificatamente diverso, poiche' l'imputato sano puo'
usufruire della prescrizione del reato dopo un determinato lasso di
tempo, mentre il prevenuto affetto da gravi irreversibili patologie,
per un identico reato, non puo' ottenere tale beneficio.
8 - Viene violato anche il diritto di difesa, garantito dall'art.
24 comma 2 cp Costituzione, poiche' l'imputato affetto da gravi
malattie, anche se, a seguito di nuove scoperte dalla scienza medica,
fosse successivamente, dopo un lungo lasso di tempo, in condizioni
fisiche per potere seguire coscientemente il processo, non sarebbe in
grado di potersi adeguatamente difendere.
Invero, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 470 del 22
ottobre 1990 ha ribadito il principio secondo il quale la tutela
giurisdizionale, pur potendo essere disciplinata dal legislatore con
modalita' particolari in relazione alle situazioni giuridiche a cui
si riferisce, deve essere sempre effettiva e la sua disciplina non
puo' risolversi in suo sostanziale svuotamento.
Del resto il diritto alla tutela giurisdizionale ed il diritto di
difesa sono stati sempre considerati tra i principi supremi del
nostro ordinamento costituzionale, in cui e' intrinsecamente
connesso, con lo stesso principio democratico, l'obbligo di
assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e
un giudizio.
9 - La predetta norma dell'art. 159 comma 1° cp, appare, inoltre,
in contrasto con l'art. 111 comma 2 Costituzione inerente il
principio della ragionevole durata del processo, mutuato dall'art. 6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali («ogni persona ha diritto ad una equa e
pubblica udienza entro un termine ragionevole»), poiche' l'imputato
affetto da malattia irreversibile resta di fatto sottoposto a
processo per tutta la vita.
La norma dell'art. 159 comma 1 cp gia' richiamata, che di fatto
determina «una situazione di pratica imprescrittibilita' del reato»,
come rileva la Corte Costituzionale con la citata sentenza n.
23/1013, non trova alcuna razionale giustificazione, ne' risponde ad
esigenze di effettivita' dei diritti di azione e di difesa, ne'
tantomeno di interessi razionalmente strutturati.
P.Q.M.
Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
159 c.p., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della
prescrizione, anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71
e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibile incapacita'
derivante da infermita' mentale dell'imputata di partecipare
coscientemente al processo, per ritenuto contrasto con gli artt. 3,
24 e 111 comma 2 della Costituzione, sospende il presente
procedimento a carico di G. E.M.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale
affinche' ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art.159 c.p. nella parte
indicata.
Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata
ai Presidenti delle Due Camere del Parlamento.
Cosi' deciso in Gaeta il 17 marzo 2014.
Il giudice di pace: Avv. Maria Sabrina Scappaticcio