N. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 agosto 2014

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 agosto 2014 (del Commissario  dello  Stato  per  la
Regione Siciliana) . 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Contabilizzazione delle entrate tributarie al netto  degli  importi
  relativi ai rimborsi di tasse ed imposte dirette ed indirette sugli
  affari e relative addizionali - Ricorso del Commissario dello Stato
  - Denunciato effetto peggiorativo per i saldi di  finanza  pubblica
  in termini di indebitamento netto - Contrasto con  le  disposizioni
  statali  vigenti  in  tema  di  patto  di  stabilita',  costituenti
  principi di coordinamento della finanza pubblica. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 6, comma 2. 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, comma  secondo;  legge
  24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 449 a 472. 
Previdenza  e  assistenza  -  Norme   della   Regione   Siciliana   -
  Prosecuzione  dell'erogazione  dei   trattamenti   integrativi   di
  previdenza e quiescenza gia' in godimento  o  relativi  a  rapporti
  contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991 nonche'  di
  quelli in favore del personale in quiescenza dei Consorzi ASI (aree
  di sviluppo  industriale)  posti  in  liquidazione  -  Ricorso  del
  Commissario dello Stato - Denunciata mancanza di specifici elementi
  informativi nella relazione tecnica - Omessa quantificazione  degli
  oneri finanziari a carico del bilancio corrente e  dei  successivi,
  nonche'  della  quota  a  carico  dell'Istituto  regionale  per  lo
  sviluppo delle attivita' produttive. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 8, commi 1, limitatamente all'inciso  "fatta
  eccezione per quelli in godimento e per i rapporti contrattualmente
  avviati alla data del 31 dicembre 1991", 2, 3 e 4. 
- Costituzione, artt. 81 e 97. 
Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione  Siciliana  -  Gestione
  del servizio idrico  integrato  -  Temporanea  possibilita'  per  i
  Comuni, in forma  singola  o  associata,  di  gestire  il  suddetto
  servizio quando il gestore non sia stato individuato o sia  fallito
  e di utilizzare nella  fase  di  start  up  il  personale  gia'  in
  servizio  -  Ricorso  del  Commissario  dello  Stato  -  Denunciato
  contrasto con  il  principio  di  unitarieta'  della  gestione  del
  servizio idrico  e  con  la  normativa  statale  di  riferimento  -
  Violazione della competenza statale esclusiva in materia di  tutela
  dell'ambiente - Potenziale contrasto con la  normativa  europea  in
  materia di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza  -
  Violazione del principio della  selezione  pubblica  per  l'accesso
  agli impieghi nella P.A. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 17, commi 2 e 3. 
- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, comma secondo, lett. e) ed s);
  decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  artt.  147  e  150;
  decreto-legge 13 agosto [2014, recte:] 2011,  n.  138,  convertito,
  con modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148,  art.
  3-bis. 
Previdenza e assistenza - Norme della Regione Siciliana -  Contributo
  di solidarieta' sui trattamenti pensionistici superiori  a  50.0000
  euro  erogati  dal  Fondo  pensioni  della  Regione   Siciliana   -
  Previsione che i conseguenti risparmi sono versati in  entrata  nel
  bilancio della Regione e destinati al finanziamento  di  interventi
  sociali - Ricorso del Commissario dello Stato -  Denunciata  natura
  tributaria  del  prelievo   -   Irragionevole   e   discriminatoria
  imposizione a carico dei soli cittadini titolari di  trattamenti  a
  carico del predetto Fondo - Esorbitanza dalle competenze statutarie
  della Regione Siciliana - Richiamo alla sentenza n.  116  del  2013
  della Corte costituzionale. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 22, comma 3. 
- Costituzione, artt.  3  e  53;  Statuto  speciale  per  la  Regione
  Siciliana, art. 36. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 2014,  della  spesa  di
  235 migliaia di euro a favore dei lavoratori della  ex  Pirelli  di
  Villafranca  (ME)  e  di  Siracusa   destinatari   di   provvidenze
  economiche nel  1996  -  Ricorso  del  Commissario  dello  Stato  -
  Denunciata  mancanza  di  specifici  elementi   informativi   nella
  relazione tecnica - Conseguente  impossibilita'  di  verificare  la
  congruita' e l'adeguatezza delle risorse con cui  far  fronte  alla
  nuova spesa. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 23. 
- Costituzione, art. 81. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 2014,  della  spesa  di
  10.000 euro al fine di rafforzare gli organi preposti alla  ricerca
  delle persone scomparse nel  territorio  siciliano  -  Ricorso  del
  Commissario dello Stato - Denunciata mancanza dell'indicazione  dei
  destinatari  del  contributo  o  di  criteri  per  individuarli   -
  Conseguente impossibilita' di erogazione - Incongruenza della norma
  rispetto alla finalita' perseguita. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 47. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Autorizzazioni   di   spesa,   per   l'anno    2014,    finalizzate
  all'erogazione di contributi in favore di vari enti ed istituti per
  la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale  -  Ricorso
  del Commissario dello Stato - Denunciata attribuzione dei  benefici
  con  disposizioni  legislative  provvedimentali,  anziche'  con  le
  procedure  amministrative  previste  dall'art.  128   della   legge
  regionale n. 11 del 2010 (come modificato dalla legge regionale  n.
  16 del 2013) - Conseguente impossibilita' per i beneficiari di  far
  valere le ordinarie garanzie giurisdizionali a  tutela  dei  propri
  diritti e interessi. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), artt. 48, 49, 50 e 51. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 113. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Erogazione  di  un  contributo  regionale  in  conto  capitale   ad
  integrazione di incentivi previsti dalla normativa nazionale per il
  sostegno di specifiche iniziative dei contratti  di  filiera  o  di
  distretto -  Ricorso  del  Commissario  dello  Stato  -  Denunciata
  mancanza di specifici elementi informativi nella relazione  tecnica
  - Incertezza in ordine alla  quantificazione  degli  oneri  e  alle
  disponibilita' finanziarie. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 60. 
- Costituzione, art. 81. 
Banca e istituto di credito - Norme della Regione Siciliana - Impiego
  di fondi di  provenienza  regionale  gestiti  dall'IRCAC  (Istituto
  Regionale per  il  Credito  alla  Cooperazione)  -  Previsione  che
  l'IRCAC pubblichera' sul  proprio  sito  internet,  con  valore  di
  notifica per le cooperative  interessate,  la  delibera  contenente
  l'elenco dei finanziamenti disimpegnati - Ricorso  del  Commissario
  dello Stato - Denunciata  introduzione  di  modalita'  di  notifica
  ulteriori e difformi rispetto a quelle previste dagli  articoli  da
  137 a 151 c.p.c. - Indebita  ingerenza  del  legislatore  regionale
  nella materia ordinamento  civile  e  processuale,  riservata  alla
  competenza statale esclusiva. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 61, comma 2. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e). 
Banca e istituto  di  credito  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -
  Conferma della  qualificazione  dell'IRFIS-FInSicilia  S.p.A.  come
  intermediario finanziario obbligato ad operare nel  rispetto  della
  normativa  di  vigilanza  della  Banca   d'Italia   -   Contestuale
  abrogazione della norma regionale che escludeva lo stesso ente,  in
  quanto iscritto negli elenchi di cui al testo unico bancario, dalle
  norme relative alla generalita' delle societa' pubbliche  regionali
  -   Ricorso   del   Commissario   dello    Stato    -    Denunciata
  contraddittorieta' tra le due previsioni. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), artt. 62 e 64, comma 11 (abrogativo dell'art. 20,
  comma 6-quinquies, della legge regionale 12  maggio  2010,  n.  11,
  come introdotto dall'art. 23 della legge regionale 28 gennaio 2014,
  n. 5). 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Applicabilita'  ai
  dipendenti del soppresso Istituto regionale per l'integrazione  dei
  diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) delle procedure di mobilita'
  previste dall'art. 1, comma 463, della legge n. 147 del 2013 per il
  personale delle societa' a totale partecipazione pubblica - Ricorso
  del  Commissario  dello  Stato   -   Denunciata   possibilita'   di
  stabilizzazione di personale assunto senza procedura selettiva, con
  oneri non quantificati ne' quantificabili  a  carico  del  bilancio
  regionale. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 63, comma 3. 
- Costituzione, artt. 3, 81 e 97. 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -  Albo   dei
  dipendenti delle societa' in liquidazione a totale o  maggioritaria
  partecipazione    regionale    -    Iscrizione    dei    lavoratori
  momentaneamente riammessi in servizio a  seguito  di  provvedimenti
  giudiziali non definitivi e per i quali pende giudizio di gravame -
  Ricorso del Commissario dello Stato -  Denunciata  possibilita'  di
  assunzione  definitiva  dei  predetti  lavoratori  in  pendenza  di
  giudizi che potrebbero  definirsi  favorevolmente  per  la  P.A.  -
  Mancata  quantificazione  dell'onere  finanziario  ed  assenza   di
  specifici elementi informativi nella relazione tecnica. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n.  782),  art.  64,  comma  2,  limitatamente  all'inciso
  "nonche' i lavoratori ai quali  il  diritto  alla  riammissione  in
  servizio a tempo indeterminato presso le  societa'  partecipate  e'
  stato disposto come provvedimento giudiziale". 
- Costituzione, artt. 3, 81 e 97. 
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Previsione che «al
  comma 6  bis  della  legge  regionale  12  maggio  2010,  n.  11  e
  successive modifiche ed integrazioni,  dopo  le  parole  "a  totale
  partecipazione pubblica" sono aggiunte  le  parole  "ad  esclusione
  della  SEUS  SCpA"»  -  Ricorso  del  Commissario  dello  Stato   -
  Denunciata  irragionevolezza   della   disposizione,   per   omessa
  indicazione dell'articolo di legge emendato. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 64, comma 12. 
- Costituzione, artt. 3, 81 e 97. 
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana -  Possibilita'  per
  la societa' partecipata SEUS SCpA di effettuare procedure selettive
  riservate al  personale  interno  per  la  copertura  di  posti  di
  qualifiche intermedie carenti di organico - Ricorso del Commissario
  dello Stato - Denunciata  inosservanza  dei  principi  sull'accesso
  agli impieghi  amministrativi  -  Violazione  di  un  principio  di
  coordinamento  della  finanza  pubblica  -  Mancanza  di   elementi
  informativi nella relazione tecnica. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 65. 
- Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo,  e  119,  comma  secondo;
  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, commi 1 e 2. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Possibilita' che le somme  autorizzate  dall'art.  55  della  legge
  regionale n. 9 del 2013  ed  impegnate  nell'esercizio  2013  siano
  riprogrammate nell'anno  2014  per  l'espletamento  delle  medesime
  funzioni  di  informazione  e  di  comunicazione  -   Ricorso   del
  Commissario dello Stato - Denunciata trasformazione delle  predette
  somme in residui passivi o in economie di  spesa,  con  conseguente
  impossibilita' di utilizzo dello stanziamento nell'anno in corso. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 68, comma 1. 
- Costituzione, art. 81. 
Amministrazione  pubblica  -  Norme   della   Regione   Siciliana   -
  Pubblicazione telematica dei decreti dirigenziali nel sito internet
  della Regione - Previsione che  il  mancato  rispetto  del  termine
  perentorio di 48 ore dalla data di emissione e' causa di  rimozione
  del dirigente responsabile del decreto -  Ricorso  del  Commissario
  dello  Stato  -  Denunciato   contrasto   con   il   principio   di
  ragionevolezza  -  Ingiustificato  addebito  al  dirigente   autore
  dell'atto delle conseguenze dell'inadempimento altrui. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 68, comma 5,  limitatamente  all'inciso  "e'
  causa di rimozione del dirigente responsabile del decreto". 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Estensione dell'obbligo di pubblicazione in  estratto  dei  bilanci
  (ex art. 6 della legge n. 67 del 1987) alle  societa'  a  totale  o
  maggioritaria partecipazione della Regione e degli enti locali,  ai
  Comuni con meno di 20.000 abitanti e ai consorzi tra enti locali  -
  Ricorso del Commissario dello Stato  -  Denunciata  imposizione  ad
  enti della finanza pubblica allargata di un nuovo  onere  di  spesa
  senza indicazione dei relativi mezzi di copertura. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 68, commi 6 e 7. 
- Costituzione, art. 81. 
Appalti pubblici - Norme della  Regione  Siciliana  -  Previsione  di
  forme di pubblicazione di avvisi, bandi e atti di  gara  diverse  e
  aggiuntive rispetto a quelle  previste  dal  codice  dei  contratti
  pubblici  -  Ricorso  del  Commissario  dello  Stato  -  Denunciato
  contrasto con la normativa nazionale adottata in  attuazione  delle
  prescrizioni dell'UE - Lesione della competenza  statale  esclusiva
  in materia di tutela della concorrenza - Imposizione  di  ulteriori
  oneri alle stazioni appaltanti. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 68, commi  8  [aggiuntivo  del  comma  5-bis
  all'art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n.  12),  9  e  10
  [modificativi, rispettivamente, dei commi 5 e 6 dell'art.  4  della
  legge regionale 12 luglio 2011, n. 12]. 
- Costituzione, artt. 3, 81, 97  e  117,  comma  secondo,  lett.  e);
  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, artt. 66,  comma  7,  e
  122, comma 5. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Siciliana  -  Contributo  alle
  spese di viaggio e soggiorno  per  gli  assistiti  residenti  nelle
  isole minori che si  rechino  presso  luoghi  di  cura  pubblici  e
  privati, accreditati e/o contrattualizzati con il SSN, ubicati  nel
  territorio regionale  -  Ricorso  del  Commissario  dello  Stato  -
  Denunciata erogazione di un livello aggiuntivo di  assistenza,  non
  consentita  dalla  normativa  statale  sui  Piani  di  rientro  dal
  disavanzo sanitario - Contrasto con i principi  fondamentali  della
  legislazione statale in materia  di  "assistenza  sanitaria"  e  di
  "coordinamento   della   finanza   pubblica"    -    Mancanza    di
  quantificazione e di copertura finanziaria della spesa. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 69. 
- Costituzione, artt. 81 e 117, comma terzo; Statuto speciale per  la
  Regione Siciliana, art. 17, comma 1, lett. c);  legge  23  dicembre
  2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95. 
Banca e istituti di credito - Norme della Regione Siciliana  -  Mutui
  concessi dall'Istituto regionale per il credito  alla  cooperazione
  (IRCAC) - Sospensione senza alcun  onere  aggiuntivo,  fino  al  31
  dicembre 2015, del pagamento delle rate scadute e non pagate  dalle
  cooperative siciliane con proprieta' divisa ed indivisa  -  Ricorso
  del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con le norme e i
  principi in materia di aiuti di  Stato  (in  particolare,  con  gli
  orientamenti  comunitari  sugli  aiuti  per  il  salvataggio  e  la
  ristrutturazione  di  imprese  in  difficolta')   -   Mancanza   di
  un'esplicita clausola che subordini l'applicazione  della  norma  a
  una positiva decisione della Commissione Europea. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 73. 
- Costituzione,  art.   117,   primo   comma;   comunicazione   della
  Commissione Europea n. 2004/C 244/02; Regolamento (CE) n.  659/1999
  del 22 marzo  1999;  art.  108  TFUE  (Trattato  sul  funzionamento
  dell'Unione Europea). 
Amministrazione  pubblica  -  Norme   della   Regione   siciliana   -
  Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI)
  - Previsione che gli  assegnatari  di  rustici  e/o  capannoni  e/o
  immobili industriali dei  Consorzi  in  liquidazione  possono  fare
  istanza di acquisto dell'immobile assegnato  e  che  il  prezzo  di
  vendita  e'  pari  a  quello  della  perizia  di  stima  effettuata
  dall'Agenzia  del  Territorio  decurtato  degli  eventuali   canoni
  versati dall'assegnatario  in  favore  del  Consorzio  soppresso  -
  Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata insussistenza  del
  dichiarato  carattere  interpretativo  della  norma   censurata   -
  Finalita'  di  favorire  l'interesse  del   privato   assegnatario,
  anziche' quello della pubblica amministrazione. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 74 (dichiaratamente interpretativo dell'art.
  19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8). 
- Costituzione, art. 97. 
Miniere, cave e torbiere - Norme della  Regione  siciliana  -  Canone
  annuo  di  produzione  a  carico  degli   esercenti   di   cave   -
  Commisurazione alla superficie e al volume di cava,  anziche'  alla
  quantita' di materiale estratto -  Ricorso  del  Commissario  dello
  Stato - Denunciata insussistenza di specifici elementi  informativi
  nella relazione tecnica -  Carenza  di  istruttoria  sugli  effetti
  finanziari del nuovo sistema - Omessa verifica che da esso derivino
  proventi comunque non inferiori. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1 agosto 2014 (disegno
  di legge n. 782), art. 75 [sostitutivo  dell'art.  12  della  legge
  regionale 15 maggio 2013, n. 9]. 
- Costituzione, art. 81. 
(GU n.44 del 22-10-2014 )
    L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 1° agosto 2014,
ha approvato il disegno di legge n. 782 dal titolo «Assestamento  del
bilancio della Regione per l'anno  finanziario  2014.  Variazioni  al
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014
e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5  'Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2014.  Legge  di  stabilita'
regionale'. Disposizioni varie.», pervenuto  a  questo  Commissariato
dello Stato per la Regione Siciliana, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 4 agosto 2014. 
    Nel provvedimento legislativo  sono  contenute  disposizioni  del
precedente  ddl  670  dal  titolo  «Disposizioni   programmatiche   e
correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita'  regionale»,  oggetto
di ricorso dinnanzi alla Corte  costituzionale  in  data  24  gennaio
2014, e  altre  gia'  sottoposte  al  vaglio  di  codesta  Corte  con
precedenti impugnative, nonche' norme delle quali non e' quantificato
l'ammontare degli oneri ed individuate le relative risorse per  farvi
fronte  non  rinvenibili  neppure  nell'allegata  relazione  tecnica,
prescritta dall'articolo 17, comma 7  legge  n.  196/2009,  trasmessa
allo scrivente dai competenti uffici regionali ai sensi  dell'art.  3
del D.P.R. n. 488/69. 
    Le disposizioni dei seguenti articoli danno adito  a  censure  di
costituzionalita' per le ragioni che di seguito si espongono. 
    L'articolo 6, comma 2 dispone che per il  corrente  esercizio  le
entrate tributarie siano contabilizzate, a differenza che negli  anni
precedenti, al netto degli importi relativi ai rimborsi di  tasse  ed
imposte dirette e  indirette  sugli  affari  e  relative  addizionali
nell'asserito intento di rendere confrontabili i dati di bilancio con
quelli delle altre regioni. 
    Siffatto cambiamento di contabilizzazione,  poiche'  rispetto  al
passato  comporto.  effetti  peggiorativi  per  i  saldi  di  finanza
pubblica in termini di indebitamento netto, pone in contrasto con  le
vigenti disposizioni statali in tema di patto di stabilita' contenute
nei commi da 449 a 472  dell'art.  1  della  legge  n.  228/2012  che
costituiscono principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza
pubblica, violando gli articoli 117, 3° comma e 119, 2°  comma  della
Costituzione. 
    L'art. 8 che si riporta, si pone in contrasto con gli articoli 81
e 97 della Costituzione. 
    «Art. 8 (Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza) 
    1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge e' fatto divieto, per l'Amministrazione  regionale  e  per  gli
enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge  regionale  30
aprile 1991, n. 10 e successive modifiche  ed  integrazioni,  nonche'
per  le  societa'  a  partecipazione  totale  o  maggioritaria  della
Regione,  di  erogare  trattamenti   di   previdenza   e   quiescenza
integrativi o sostitutivi, fatta eccezione per quelli in godimento  e
per i  rapporti  gia'  contrattualmente  avviati  alla  data  del  31
dicembre 1991, in assenza  di  una  espressa  previsione  legislativa
regionale e/o statale che ne definisca l'ambito  di  applicazione,  i
presupposti,  l'entita'  e  la  relativa  copertura  a   carico   dei
rispettivi bilanci. 
    2. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 19, comma 4,
terzo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n.  8,  ciascun
soppresso  Consorzio  per  le  aree  di  sviluppo  industriale  della
Regione,  in  liquidazione,  gestione  separata  IRSAP,  continua  ad
erogare i  trattamenti  previdenziali  previsti  dalle  leggi  o  dai
regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge
regionale 12 gennaio 2012, n. 8. 
    3. In caso di incapienza delle liquidazioni, l'Istituto regionale
per  lo  sviluppo  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato   ad
anticipare  agli  aventi  diritto  il   pagamento   dei   trattamenti
previdenziali  di  cui  al  comma  precedente.   Tali   anticipazioni
costituiscono  un  credito  dell'IRSAP  nei  confronti  dei   singoli
Consorzi per le  aree  di  sviluppo  industriale  della  Regione,  in
liquidazione, gestione separata IRSAP. 
    4. Successivamente all'adozione del decreto di  cui  all'articolo
19, comma 4, terzo periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n.
8, i trattamenti previdenziali di cui al comma 1 sono posti a  carico
dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive. 
    La norma sopra trascritta da un canto pone il divieto di  erogare
da parte dell'amministrazione regionale e di enti ed organismi  dalla
stessa dipendenti trattamenti di previdenza e quiescenza  integrativi
o sostitutivi in assenza di espressa previsione  legislativa  che  ne
definisca l'ambito di applicazione, i  presupposti,  l'entita'  e  la
relativa  copertura,  dall'altro  consente  la   prosecuzione   della
corresponsione  per  quelle  in  godimento  e  per  i  rapporti  gia'
contrattualmente avviati alla data  del  31  dicembre  1991,  nonche'
espressamente per quelli erogati dai soppressi consorzi per  le  aree
di sviluppo industriale. 
    Le cennate deroghe al principio generale di divieto costituiscono
sostanzialmente la riproposizione di norme in precedenza  oggetto  di
ricorso dinnanzi a codesta Corte da parte dello scrivente. 
    Preliminarmente si  rileva  che  l'esclusione  riguarda  tutti  i
trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi  e  sostitutivi  e
non soltanto quelli dell'EAS di cui questo Ufficio aveva  avuto  modo
di rilevare l'illegittimita', da ultimo con  l'impugnativa  dell'art.
6, comma 5  del  ddl  724  da  titolo:  «Variazioni  al  bilancio  di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche
alla  legge  regionale   28   gennaio   2014,   n   5   'Disposizioni
programmatiche e correttive per l'arino  2014.  Legge  di  stabilita'
regionale'. Disposizioni varie.»  Approvato  dall'ARS  il  28  maggio
2014. 
    Dai  chiarimenti  forniti   dall'Amministrazione   Regionale   in
occasione  dell'esame  del  suddetto  provvedimento  legislativo   e'
infatti emerso che il trattamento di previdenza integrativa in favore
dei dipendenti dell'EAS e' stato determinato con atti  amministrativi
non sorretti  da  un'espressa  previsione  legislativa.  Quest'ultima
norma peraltro riproponeva disposizioni analoghe "id est": l'articolo
2 del ddl 192 dal titolo «Norme in materia di gestione  del  servizio
idrico integrato e di personale» del dicembre 2008; l'articolo 3  del
ddl 630 dal titolo «Bilancio di previsione  della  regione  siciliana
per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2011-2013», nonche' l'articolo 6  del  ddl  729  recante:  «Norme  in
materia di aiuti alle imprese  e  ad  aiuti  al  lavoro  di  soggetti
svantaggiati, norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi  e
al personale EAS» anch'esso del 2011. 
    Tutte queste disposizioni hanno costituito oggetto di censure  in
quanto, come anche l'attuale, non sono mai state accompagnate da  una
relazione  tecnica  che  illustrasse  il  numero   dei   beneficiari,
l'ammontare  dei   benefici,   i   parametri   di   riferimento   per
l'individuazione dei destinatari e precipuamente la proiezione  negli
armi futuri dei costi posti  a  carico  del  bilancio  regionale  con
l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte. 
    Poiche' dell'attuale previsione legislativa non  e'  fatto  alcun
cenno nella relazione tecnica predisposta dal Ragioniere generale  ed
acquisita dallo scrivente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.  488/69,
non ci si puo' esimere dal sottoporre al vaglio di codesta  Corte  la
disposizione in questione per violazione degli articoli 81 e 97 Cost. 
    Analoga censura va posta per i successivi commi 2 e 3,  anch'essi
sostanzialmente riproducenti una disposizione gia' impugnata in  data
24 gennaio  2014  (art.  47,  7°  comma  del  ddl  670  «Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2014.  Legge  di  stabilita'
regionale.») disposizione quest'ultima concernente la convalida e  la
prosecuzione  della  corresponsione  di   trattamenti   pensionistici
integrativi in favore del personale in quiescenza  dei  consorzi  ASI
soppressi e posti in  liquidazione  di  cui  non  e'  dato  conoscere
peraltro l'ammontare complessivo degli esborsi effettuati e la  quota
di integrazione a carico dell'Ente subentrato ai citati consorzi. 
    Anche in questo caso l'allegata relazione  tecnica  non  contiene
alcuna menzione circa la quantificazione degli  oneri  a  carico  del
corrente  bilancio  e  dei  successivi,  ne'  l'individuazione  delle
risorse con cui farvi fronte. 
    L'art. 17 che di seguito si trascrive, consente nei commi 2 e  3,
che sino a quando non sia approvata la  legge  regionale  di  cui  al
quinto comma dell'articolo 1 della L.R. n. 2/2013, i comuni in  forma
singola o associata possano  gestire  il  servizio  idrico  integrato
qualora il gestore dello stesso  non  sia  stato  individuato  o  sia
fallito, utilizzando «il personale gia' in servizio». 
    «Art. 17 (Gestione impianti idrici) 
    1. Per le  finalita'  dell'articolo  46,  comma  1,  della  legge
regionale 15 maggio 2013,  n.  9,  e'  autorizzata,  per  l'esercizio
finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 6.500 migliaia  di  euro  (UPB
5.2.1.3.99 - cap. 242543). 
    2. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di  cui  al
comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013,  n.  2,
negli ambiti territoriali ottimali in cui  il  gestore  del  servizio
idrico integrato non e' stato individuato o e' fallito, i comuni,  in
forma singola o associata, possono gestire il suddetto servizio. 
    3. I comuni appartenenti agli ambiti di cui al comma 2, in  forma
singola o associata, nella fase di start up,  possono  utilizzare  il
personale gia' in servizio. 
    La norma si pone  in  evidente  contrasto  con  il  principio  di
unitarieta' della gestione del servizio idrico sancito dagli articoli
147 e 150 del d.lgs n. 152/2006. 
    In base al citato articolo 150, infatti, nel rispetto  del  piano
d'ambito e del principio di unitarieta' della gestione dello  stesso,
deve essere deliberata  la  forma  di  gestione  tra  quelle  di  cui
all'articolo 113, comma 5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
    Le linee generali relative alle modalita' dell'organizzazione del
servizio idrico stabilite  dalla  legislazione  statale,  secondo  la
giurisprudenza  di  codesta   Corte   (sent.   n.   246/2009),   sono
riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente  di  competenza
legislativa esclusiva  dello  Stato  nella  quale  rientra  anche  lo
stabilire  la  condizione  in  presenza  delle  quali  si  possa  non
partecipare alla gestione unica del servizio idrico. 
    La previsione  regionale,  nell'ammettere  la  forma  singola  in
alternativa  a  quella  associata   nella   gestione   del   servizio
costituisce un evidente «vulnus» alle sfere di competenza  attribuite
allo Stato dall'articolo 117, 2° comma lett. s) della Costituzione. 
    La medesima disposizione  inoltre,  nel  consentire  la  gestione
diretta del servizio in capo ai singoli e/o  associati  enti  civici,
introduce una modalita' di affidamento del servizio idrico  integrato
che invade anch'essa  la  sfera  di  competenza  statale  essendo  in
contrasto con  le  norme  statali  interposte  (art.  3-bis  d.l.  n.
138/2014) che sanciscono il principio della gestione  sovra  comunale
del servizio idrico integrato per ambiti  territoriali  ottimali.  La
norma censurata finisce, pertanto, per riconoscere  ai  singoli  enti
territoriali il diritto di provvedere direttamente alla gestione  del
servizio  idrico  attribuendo  agli  stessi  la  discrezionalita'  di
scegliere se applicare o meno le regole della concorrenza. 
    La norma regionale si pone in contrasto con quanto previsto dalla
normativa   europea   in   materia   di   libera   concorrenza,   non
discriminazione e trasparenza, qualora le amministrazioni decidessero
di gestire, in house,  con  una  propria  societa',  il  servizio  in
difformita'   delle   prescrizioni   individuate    dalla    costante
giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. 
    La norma regionale oltre che porsi in  contrasto  con  l'articolo
117, 2° comma lett. e) ed s), viola anche gli articoli  3,  51  e  97
della Costituzione laddove consente l'utilizzazione di  personale  in
servizio alle dipendenze di un gestore  privato  fallito  in  assenza
della prescritta selezione pubblica. 
    L'articolo  22  prevede  che,  fino  al  2016,  si  applichi   ai
trattamenti pensionistici superiori a 50.000 euro annui  erogati  dal
Fondo Pensioni Sicilia, nonche' dagli enti di cui all'articolo 1 l.r.
n. 10/2000, qualora a carico dei rispettivi bilanci, un contributo si
solidarieta' secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma  486  della
legge n.  147/2013.  Al  3°  comma  viene  previsto  che  i  risparmi
derivanti dalle misure di contenimento dell'introduzione del suddetto
contributo di solidarieta' siano versati nel bilancio della Regione e
destinati a finanziare gli interventi sociali previsti  dall'articolo
21. L'introduzione di questo comma da' adito a censure alla  luce  di
quanto acclarato da codesta Corte con sent. n. 116/2013,  poiche'  il
contributo in  questione  non  sarebbe  gia'  connotato  dall'intento
solidaristico  e  perequativo  finalizzato  al   riequilibrio   della
gestione  previdenziale,  ritenuto  ammissibile  da   codesta   Corte
nell'ordinanza n. 22/2003, bensi' assumerebbe natura  tributaria.  Il
contributo  apparirebbe  quindi  connotarsi  come  una   decurtazione
patrimoniale,   seppur   limitata   nel   tempo,   del    trattamento
pensionistico a seguito dell'acquisizione al bilancio  regionale  del
relativo ammontare che  presenterebbe  tutti  i  requisiti  richiesti
dalla giurisprudenza di codesta Corte per caratterizzare il  prelievo
tributario. 
    In tal senso la norma apparirebbe come un «intervento in positivo
irragionevole e discriminatorio ai danni di  una  sola  categoria  di
cittadini» in quanto il  legislatore  regionale  imporrebbe  ai  soli
titolari di trattamenti pensionistici a  carico  del  fondo  pensione
della Regione siciliana, uno speciale prelievo tributario  attraverso
una ingiustificata  limitazione  dei  soggetti  passivi,  esorbitando
dalle  competenze  attribuitegli  dall'art.36  dello  Statuto  ed  in
violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione. 
    L'articolo 23 riproduce la disposizione dell'art. 47 comma 10 del
ddl 670 «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'armo  2014.
Legge  di  stabilita'  regionale.»  Oggetto  di   impugnativa   dello
scrivente in data 24 gennaio 2014. 
    La norma autorizza la spesa di 235 migliaia di euro in favore dei
lavoratori della ex Pirelli di Villafranca e di Siracusa  destinatari
di provvidenze economiche nel 1996 in virtu' dell'art. 34 della  l.r.
n. 33/1996. 
    A parte la considerazione che non riesce facilmente comprensibile
per quale ragione il legislatore intervenga dopo  circa  18  anni  in
favore di una categoria di soggetti gia'  beneficiari  di  misure  di
sostegno al reddito, la disposizione in questione si  ritiene  essere
in contrasto con l'art. 81 della Costituzione in quanto,  in  assenza
di specifica menzione nella relazione tecnica che indichi  i  criteri
per la quantificazione degli oneri  finanziari  e  le  disponibilita'
attuali del fondo siciliano per l'assistenza ed il  collocamento  dei
lavoratori disoccupati, non e' possibile  valutare  la  congruita'  e
l'adeguatezza delle risorse con  cui  far  fronte  alla  nuova  spesa
disposta. 
    L'articolo 47 riproduce pedissequamente le disposizioni contenute
nell'articolo 17, comma 8 del ddl 670 «Disposizioni programmatiche  e
correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale»  impugnate
da parte dello scrivente con ricorso del 24 gennaio 2014. 
    La disposizione si pone in contrasto con  gli  articoli  3  e  97
della Costituzione in quanto autorizza la spesa di  10.000  euro  per
rafforzare gli organi proposti alla ricerca delle  persone  scomparse
nel territorio siciliano omettendo di individuare i  destinatari  del
contributo. L'assenza di indicazione del destinatario del beneficio o
dei criteri per  l'individuazione  dello  stesso,  rende  impossibile
l'attivita'  amministrativa  conseguente  in  quanto  e'  di  palmare
evidenza che gli uffici preposti all'erogazione  del  contributo  non
potrebbero procedere  all'emanazione  del  mandato  di  pagamento  in
quanto soggetti al principio di legalita' di cui all'art. 97 Cost. in
assenza di una norma legislativa che ne delimiti  l'ambito.  Da  cio'
l'incongruenza della norma rispetto alla finalita'  perseguita  e  la
violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    Gli artt. 48, 49, 50 e 51 prevedono tutti autorizzazioni di spesa
finalizzate alla erogazione  di  contributi  in  favore  di  enti  ed
istituti precedentemente inclusi nell'allegato 2 all'art. 74 del  ddl
69/2013 che ha costituito oggetto di impugnativa  in  data  9  maggio
2013 per violazione degli  artt.  3  e  97  Cost.  in  quanto  veniva
prevista l'erogazione di contributi  i  cui  presupposti  ed  entita'
erano definiti apoditticamente in sede legislativa in assenza di  una
previa istruttoria che consentisse la valutazione e  comparazione  di
singoli enti beneficiari rispetto ad altre istituzioni  operanti  nei
medesimi settori. A seguito  del  cennato  ricorso  e  dell'omissione
nella promulgazione dell'art. 74 della l.r. n. 9/2013, con la l.r. n.
16/2013, e' stato integrato e modificato l'art. 128 l.r.  n.  11/2010
che adesso contiene una disciplina  esaustiva  dell'iter  procedurale
finalizzato alla quantificazione ed erogazione di contributi a carico
della Regione in favore di fondazioni, associazioni e altri organismi
comunque denominati non aventi scopo di lucro, per  la  realizzazione
di iniziative aventi rilevanza sociale. 
    Le norme teste'  approvate  derogano  al  predetto  art.  128  ed
attribuiscono  un  beneficio  economico  agli  enti   a   prescindere
dall'espletamento delle ordinarie procedure, e dalla comparazione con
altri istituzioni eventualmente operanti nel medesimo settore. 
    Dai  lavori  parlamentari  non  emerge  un  particolare  esame  e
valutazione delle posizioni dei vari enti ed  istituzioni  a  cui  il
legislatore ha inteso erogare i contributi in quanto, sia in sede  di
commissione che nel corso  del  dibattito  parlamentare,  sono  stati
presentati numerosi emendamenti riguardanti diversi organismi  e  con
svariati importi in assenza di una reale istruttoria, seppure in sede
legislativa anziche' amministrativa. 
    La censura che si pone avverso le suddette disposizioni non verte
chiaramente sulla natura e la  valenza  dell'attivita'  svolta  dagli
enti  beneficiari,  cui,  verosimilmente,   seguendo   le   ordinarie
procedure amministrative, potrebbe essere riconosciuto  un  beneficio
economico  di  maggiore  entita',  ma  si   incentra   sulla   natura
provvedimentale  della  disposizione  legislativa  che   secondo   la
costante giurisprudenza di codesta Corte deve  essere  sottoposta  ad
uno  stretto  scrutinio  di   legittimita'   in   particolare   sulla
ragionevolezza della motivazione che induce ad escludere  il  ricorso
all'ordinaria procedura amministrativa. 
    In assenza di elementi espressi a sostegno dell'esclusione  degli
enti in questione dalle procedure previste dall'art. 128  della  l.r.
n. 11/2010 che tra l'altro,  preclude  agli  stessi  di  potere  fare
valere le ordinarie garanzie  giurisdizionali  a  tutela  dei  propri
diritti ed interessi, non ci si puo' esimere dal sottoporre al vaglio
di codesta Corte le norme in questione per violazione degli artt.  3,
97 e 113 Cost. 
    L'articolo  60  che  si  trascrive  prevede  l'erogazione  di  un
contributo regionale in conto capitale ad integrazione  di  incentivi
previsti dalla normativa nazionale  per  il  sostegno  di  specifiche
iniziative da contratti di filiera o di distretto. 
    «Art. 60 (Contratti di filiera e di distretto) 
    1.  Al  fine  di  favorire  lo  sviluppo  rurale  ed  un'armonica
integrazione tra politiche  economiche  e  politiche  del  territorio
siciliano, in considerazione  che  il  decreto  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007 relativo a
"Condizioni di accesso ai finanziamenti del  fondo  rotativo  per  il
sostegno alle  imprese  e  agli  investimenti  in  ricerca»  prevede,
all'articolo 9, comma 2,  lettera  b),  che  le  Regioni  e  Province
autonome possano disporre il cofinanziamento di specifiche iniziative
dei contratti di filiera  o  di  distretto,  l'Assessorato  regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e'
autorizzato a disporre il cofinanziamento nella forma  di  contributo
in conto capitale, ad integrazione degli incentivi recati dalla norma
nazionale, per il sostegno di specifiche iniziative che si realizzano
sul territorio regionale. 
    2. Il contributo in conto capitale concesso dalla Regione di  cui
al comma 1 non puo' superare  il  25  per  cento  degli  investimenti
ammissibili di cui alle tabelle l A, 2 A, 4 A e il 50 per cento degli
investimenti ammissibili di cui alle tabelle 3 A e 5 A  dell'allegato
A al decreto del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 21 aprile 2008, come modificato dal decreto ministeriale 17
febbraio 2009  che  fissa  le  spese  ammissibili  e  i  limiti  agli
investimenti ai sensi  dell'articolo  4,  comma  2,  del  decreto  22
novembre 2007. L'ammontare del contributo in conto capitale non  puo'
in nessun caso risultare superiore alla somma dei  due  finanziamenti
(agevolato e ordinario), per gli investimenti ammissibili di cui alle
tabelle IA e 2A dell'allegato A al decreto 17 febbraio 2009. La somma
del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato  e  del
finanziamento ordinario non puo' essere superiore  all'importo  degli
investimenti ammissibili. 
    3. La Giunta regionale con apposita deliberazione  stabilira'  le
modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  del   cofinanziamento
regionale. 
    4.  L'intervento  regionale  e'   concesso   conformemente   alla
decisione della Commissione europea relativa all'aiuto  di  Stato  n.
N379/2008/Italia. 
    5. Per le finalita' di cui al presente articolo si  provvede  con
le risorse discendenti dalle assegnazioni della legge 30 giugno 1998,
n. 208 e successive  modifiche  ed  integrazioni  e  dall'Accordo  di
programma  quadro  Sviluppo  Locale  attribuite  alla  Regione   (UPB
10.2.2.6.55 - capitolo 542055).». 
    La norma non quantifica l'onere ma lo pone  indeterminatamente  a
carico delle risorse «discendenti dalle assegnazioni della  legge  30
giugno 1998 n. 208 e dall'accordo di programma quadro sviluppo locale
attribuite alla regione UPB 10.2.2.6.55 - cap. 542055». 
    Orbene nella relazione  tecnica  non  e'  fatta  alcuna  menzione
riguardo ai  criteri  per  la  determinazione  degli  oneri  e  delle
relative coperture nonche' delle disponibilita' attuali del  capitolo
di spesa che peraltro non risulta presente nel decreto dell'assessore
al bilancio n. 30/2014  di  ripartizione  in  capitoli  delle  unita'
previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione
per l'anno finanziario 2014. 
    Come codesta Corte ha acclarato con costante giurisprudenza e  da
ultimo nella sentenza n.  224/2014,  il  principio  di  copertura  ha
natura di  precetto  sostanziale,  cosicche'  ogni  disposizione  che
comporta conseguenze finanziarie deve essere corredata da un'apposita
istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti  e  della
relativa compatibilita' con le risorse a disposizione. 
    L'obbligo di corredare le innovazioni legislative di  allegati  e
documenti  dimostrativi  degli  effetti   economici   delle   stesse,
costituisce naturale ottemperanza al principio sancito  dall'art.  81
della Cost. principio questo che deve essere «rispettato, in  primis,
nelle assemblee parlamentari deputate all'approvazione delle leggi». 
    Gia' la relazione al disegno di  legge  deve  informare  in  modo
analitico l'assemblea deliberante sugli  obiettivi  e  sui  correlati
nessi relativi a ciascuna disposizione  comportante  spese  ancorche'
incorporate in unita' previsionali a contenuto  finanziario.  Codesta
Corte avra' modo  di  riscontrare,  prendendo  atto  della  relazione
tecnica depositata in assemblea, come la stessa  sia  venuta  meno  a
tale prescrizione violando cosi' l'art. 81 Cost.. 
    I chiarimenti dati dai  competenti  uffici  regionali,  ai  sensi
dell'art. 3 del  D.P.R.  n.  488/1969,  non  hanno  fornito  peraltro
elementi certi riguardo sia alla quantificazione degli oneri, stimati
dall'Assessorato dell'agricoltura in un valore massimo di 12  milioni
di euro, sia sulla dotazione  del  capitolo  542055  che  attualmente
sarebbe pari a 858.631,00 euro cui potrebbero  aggiungersi  ulteriori
disponibilita', di cui  non  e'  specificato  l'ammontare,  derivanti
dalla riproduzione «delle somme oggi perenti». 
    L'articolo 61, 2° comma attribuisce valore di  notifica,  per  le
cooperative interessate a provvedimenti di  revoca  di  finanziamenti
precedentemente concessi  dall'IRCAC,  alla  pubblicazione  sul  sito
internet da parte del menzionato istituto. 
    La norma,  nell'introdurre  modalita'  di  notifica  ulteriori  e
difformi da quelle previste dagli articoli da 137 a 151 del codice di
procedura  civile  costituisce  una  palese  indebita  ingerenza  del
legislatore regionale in materia di ordinamento civile e  processuale
riservata alla competenza esclusiva dello Stato  ai  sensi  dell'art.
117, 2° comma lett. e) Cost. 
    Le disposizioni  contenute  negli  articoli  62  e  64  comma  11
risultano essere in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Cost.  in
quanto  contengono  discipline   fra   le   stesse   confliggenti   e
contraddittorie. 
    La prima disposizione sottopone l'IRFIS-Finsicilia ad operare nel
rispetto della normativa di vigilanza della Banca d'Italia in  quanto
soggetto iscritto nell'elenco generale ed in  quello  speciale  degli
intermediari finanziari previsto dal Titolo V del T.U. delle leggi in
materia bancaria e creditizia, confermando cosi' la qualificazione di
intermediario finanziario e l'obbligo di  soggiacere  a  ben  precise
limitazioni prescritte per gli operatori del settore finanziario. 
    La seconda norma invece  «id  est»,  l'11°  comma  dell'art.  64,
dispone l'abrogazione del comma  6-quinquies  dell'art.  20  l.r.  n.
11/2010 come introdotto dall'art. 23 l.r. n. 5/2014, che escludeva la
societa' IRFIS-Finsicilia, in quanto iscritta negli elenchi di cui al
T.U. bancario, dalle norme relative alla generalita'  delle  societa'
pubbliche regionali. 
    La disposta abrogazione comporterebbe l'immediata  applicabilita'
al suddetto  istituto  finanziario  della  disciplina  propria  delle
societa' a partecipazione totale o maggioritaria della Regione i  cui
effetti potrebbero non essere conformi alle prescrizioni poste  dalla
Banca  d'Italia  e  provocare  quindi  l'inoperativita'   in   ambito
finanziario e creditizio dell'IRFIS-Finsicilia. 
    L'articolo  63  dispone  la  soppressione  e  la  nomina  di   un
liquidatore  per  l'Istituto   regionale   per   l'integrazione   dei
diversamente abili di Sicilia (IRIDAS). 
    Il 3° comma prevede che ai dipendenti dell'Ente  siano  applicate
le procedure di mobilita' previste dal comma 563  dell'art.  1  della
legge  n.  147/2013  per  il  personale  delle  societa'   a   totale
partecipazione pubblica. 
    Ne' la disposizione  ne'  tanto  meno  la  relazione  tecnica  al
provvedimento legislativo contengono alcun elemento  che  circoscriva
gli effetti economico-finanziari  della  nonna,  ne'  contemplano  il
numero dei dipendenti, la natura del loro rapporto  di  servizio,  se
gli stessi siano di ruolo o meno, nonche'  la  quantificazione  e  la
copertura degli  oneri.  Dai  chiarimenti  pervenuti  dal  competente
Assessorato regionale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/69 si e'
avuto  modo  di  apprendere  che  i  dipendenti   interessati   dalla
disposizione sono 15 assunti con contratto a tempo  indeterminato  ma
non risulta dalla documentazione detenuta dal predetto Assessorato se
l'assunzione sia avvenuta o meno previo espletamento di procedure  di
selezione  pubblica.  Inoltre  le  mansioni   svolte   dai   suddetti
dipendenti,  ad  eccezione  di  5  (autista,  addetto  e   assistente
amministrativo)  non  apparirebbero  attinenti  all'attivita'   delle
societa'  pubbliche  partecipate  in  cui  dovrebbero   eventualmente
confluire. ( psicologa,  assistente  sociale,  insegnanti  didattici,
collaboratori  scolastici,  logopedista  ed  insegnati  informatici).
Dall'applicazione della norma potrebbe dunque derivare da un canto la
stabilizzazione di personale assunto senza alcuna procedura selettiva
e dall'altro oneri a carico del bilancio regionale  non  quantificati
ne' quantificabili. La norma appare pertanto essere in contrasto  con
gli articoli 3, 81 e 97 della Costituzione. 
    Analoghe censure vanno poste riguardo alla previsione di  cui  al
2° comma dell'art. 64, laddove si prevede l'inserimento  in  un  albo
dei  dipendenti  delle  societa'   in   liquidazione   a   totale   o
maggioritaria partecipazione regionale, di lavoratori momentaneamente
riammessi in servizio  a  seguito  di  provvedimenti  giudiziali  non
definitivi e per i quali pende  giudizio  di  gravame.  L'inserimento
nell'albo di tali  soggetti,  nei  fatti  comporterebbe  l'assunzione
definitiva e l'utilizzo attraverso l'istituto della mobilita'  presso
altre societa' a  capitale  pubblico,  in  pendenza  di  giudizi  che
potrebbero definirsi favorevolmente per la pubblica amministrazione. 
    Sotto questo profilo la norma  appare  essere  in  contrasto  con
l'art. 97 Cost.; peraltro la stessa  e'  censurabile  per  violazione
dell'art. 81 della Costituzione in quanto non quantifica ne'  prevede
l'onere derivante,  in  assenza  di  appositi  e  specifici  elementi
conoscitivi nella relazione tecnica di accompagnamento al disegno  di
legge. 
    Inoltre il comma 12  del  medesimo  articolo  64  risulta  essere
affetto di irragionevolezza in quanto stabilisce che al  comma  6-bis
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed
integrazioni, dopo le parole «a totale partecipazione pubblica»  sono
aggiunte le parole «ad esclusione  della  SEUS  SCpA»,  omettendo  di
indicare l'articolo di legge emendato. 
    L'art. 65 stabilisce che la societa' partecipata SEUS SCpA  possa
effettuare procedure selettive riservate al personale interno per  la
copertura di posti di qualifiche intermedie carenti di  organico.  Si
e' in presenza, ad avviso del ricorrente, di una selezione  riservata
in contrasto con l'art. 97 Cost. e con la costante giurisprudenza  di
codesta  Corte.   Peraltro   i   passaggi   interni   del   personale
comporterebbero inevitabilmente aumenti stipendiali per i  dipendenti
interessati dalla promozione in contrasto con le disposizioni di  cui
all'art. 9 commi 1 e 2 del d.l. n. 78/2010 che costituisce  principio
di coordinamento della finanza  pubblica  cui  la  Regione  non  puo'
derogare. 
    Anche  in  questo  caso  non  puo'  non  rilevarsi  l'assenza  di
qualsivoglia elemento informativo circa la platea dei  destinatari  e
gli effetti finanziari, nella relazione tecnica sul ddl. 
    La norma, per le considerazioni  svolte,  si  ritiene  essere  in
contrasto con gli artt. 97, 117, 3° comma e 119 2° comma della Cost. 
    L'articolo 68 testualmente recita: 
    «Art. 68 (Norme  in  materia  di  trasparenza  e  di  pubblicita'
dell'attivita' amministrativa) 
    1. Le somme autorizzate dall'articolo 55 della legge regionale 15
maggio 2013, n. 9 ed impegnate  nell'esercizio  2013  possono  essere
riprogrammate nell'anno 2014 per  l'espletamento  delle  funzioni  di
informazione e di comunicazione previste dal medesimo articolo 55. 
    2. E' fatto obbligo di pubblicare nel sito internet della Regione
siciliana per esteso,  compresi  gli  eventuali  allegati,  entro  le
successive  48  ore   dall'approvazione,   termine   perentorio,   le
deliberazioni della Giunta regionale. 
    3. L'atto  produce  effetti  dalla  sua  pubblicazione  che  deve
comunque avvenire entro cinque giorni, pena la sua nullita'. 
    4.  I   decreti   presidenziali   e   i   decreti   assessoriali,
contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  della
Regione siciliana, devono  essere  per  esteso  pubblicati  nel  sito
internet della Regione siciliana. 
    5. I decreti dirigenziali devono essere pubblicati per esteso nel
sito internet della Regione siciliana. La non pubblicazione entro  le
successive 48 ore dalla data di' emissione, termine perentorio, oltre
che essere ragioni di nullita' dell'atto e' causa  di  rimozione  del
dirigente responsabile del decreto. 
    6. Le societa' a  totale  o  maggioritaria  partecipazione  della
Regione pubblicano i bilanci, per estratto, su almeno due  quotidiani
e un periodico aventi diffusione regionale  certificata  a  norma  di
legge. 
    7. Le disposizioni di cui al primo comma  dell'articolo  6  della
legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni,
trovano applicazione nell'ordinamento regionale. All'osservanza della
presente norma sono  obbligati  la  Regione,  i  consorzi  di  liberi
comuni, le citta' metropolitane, i consorzi tra gli enti  locali,  le
aziende  del  settore  sanitario  nonche'  le  societa'  a  totale  e
maggioritaria partecipazione della Regione e degli enti locali. 
    8. All'articolo 4 della legge regionale 12 luglio  2011,  n.  12,
dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
    "5-bis. Fermo restando quanto stabilito  al  comma  6  in  quanto
compatibile, i soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rendere  noto
i dati di cui alle lettere a) e b) del  medesimo  comma  5,  mediante
pubblicazione per estratto, a scelta della  stazione  appaltante,  su
due quotidiani a diffusione nazionale, su due  quotidiani  a  maggior
diffusione locale del  luogo  ove  si  eseguono  i  lavori  e  su  un
periodico a diffusione regionale. Le testate  di  cui  al  precedente
alinea devono possedere i seguenti requisiti, alla data di entrata in
vigore della presente legge: 
        a) non meno di cinque giornalisti iscritti al  relativo  albo
professionale (sezione professionisti) tenuto ai sensi della legge 20
febbraio 1963, n. 69, assunti con contratto a tempo indeterminato; 
        b) attestazione di regolarita' contributiva  e  previdenziale
ai fini INPGI e CASAGIT; 
        c) non meno di tre anni  di  ininterrotta  pubblicazione  con
diffusione  regionale,  con  vendita  in   edicola   sul   territorio
regionale; 
        d) attestazione di copie  vendute,  certificata  a  norma  di
legge.». 
    9. Al comma 5, dell'articolo 4, della legge regionale n. 12/2011,
dopo la parola "forniture" sono inserite le parole "l'autorizzazione,
anche tacita, di subappalti, l'approvazione di perizie di variante". 
    10. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n.  12/2011,
dopo le parole "ribassi d'asta" sono aggiunte le  parole  "  e  sulla
quota del fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti per le
spese di pubblicita' ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera  o  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  207/2010.  La  mancata
comunicazione di tali dati e' sanzionata secondo le modalita' e nella
misura fissata alla lettera b) del comma 5 della presente legge.». 
    Il 1° comma si pone in contrasto con l'art. 81  Cost.  in  quanto
prevede  la  riprogrammazione  nel  corrente  esercizio  delle  somme
autorizzate dall'art. 55 l.r. n. 9/2013 pari a due  milioni  di  euro
impegnate nell'esercizio 2013 per le medesime finalita'. 
    Basti osservare che le somme autorizzate  dall'art.  55  si  sono
trasformate a seguito del giudizio di parifica del  conto  consuntivo
del decorso esercizio 2013 avvenuto  con  delibera  della  Corte  dei
conti del 3 luglio 2014 in residui passivi, qualora oggetto d'impegno
da parte dell'amministrazione o, in caso contrario, economie di spese
che hanno concorso alla  formazione  dell'avanzo  di  amministrazione
accertato. 
    Si allegano stralci  del  documento  contabile  parificato  dalla
Corte dei conti attinenti ai capitoli di spesa  finanziati  dall'art.
55 della l.r.  n.  9/2013  da  cui  puo'  desumersi  l'impossibilita'
dell'utilizzo per l'anno in corso dello stanziamento in questione. 
    Il 5° comma nell'ambito, di forme di  pubblicita'  dell'attivita'
amministrativa piu' ampie e cogenti di quelle disposte dal d.lgs.  n.
33/2013, prevede la pubblicazione telematica di decreti  dirigenziali
entro 48 ore dalla data di emissione. 
    Il mancato rispetto del  termine  perentorio  causa  la  nullita'
dell'atto e la rimozione del dirigente responsabile del decreto. 
    Quest'ultima previsione  non  appare  conforme  al  principio  di
ragionevolezza di cui agli articoli 3  e  97  della  Costituzione  in
quanto verrebbe posto a carico del dirigente autore  del  decreto  la
responsabilita' e la conseguente sanzione di un'inerzia eventualmente
non  propria  ed  esonerato  il   responsabile   della   stessa.   La
pubblicazione telematica dell'atto potrebbe, infatti,  non  rientrare
nella sfera di azione del predetto, giacche'  comunemente  tutti  gli
atti sono  trasmessi,  per  l'inserimento  nel  sito  telematico,  ad
un'altra struttura operativa tenuta  a  provvedere  entro  i  termini
previsti dalla legge. Al dirigente autore dell'atto verrebbero quindi
addebitate le conseguenze della omissione o  tardivo  adempimento  di
altri soggetti che invece rimarrebbero privi di sanzioni. 
    La  responsabilita'   sanzionabile   del   dirigente   firmatario
dell'atto non puo' che essere limitata alla trasmissione dello stesso
per la pubblicazione e non  anche  all'omesso  inserimento  nel  sito
internet della Regione di cui e' responsabile diverso soggetto. 
    I commi 6 e 7 del medesimo articolo sostanzialmente estendono  le
disposizioni di cui all'art. 6 della legge 25  febbraio  1987  n.  67
alle societa' a totale o  maggioritaria  partecipazione  regionale  e
degli enti locali, ai  comuni  con  meno  di  20.000  abitanti  e  ai
consorzi tra enti locali, introducendo per gli stessi un nuovo  onere
e non dando al contempo  indicazione  delle  risorse  necessarie  per
farvi fronte. 
    Gli enti in questione appartengono tutte  alla  finanza  pubblica
allargata e pertanto, secondo quanto sancito  da  codesta  Corte  con
sent. n. 92/1981, il legislatore e' obbligato ad indicare i mezzi  di
copertura con cui  fare  fronte  alle  nuove  spese  introdotte,  non
potendoli  riversare  indiscriminatamente  sui  bilanci  degli   enti
obbligati alle nuove onerose forme di pubblicita'. 
    I commi 8, 9 e 10, integrano la previsione dell'art. 4 della l.r.
n. 12/2011, in materia, di pubblicazione di avvisi e bandi  di  gara,
introducendo una disciplina difforme da quanto previsto  dagli  artt.
66 e 122 del d.lgs. n. 163/2006. 
    Le forme di  pubblicazione  di  avvisi,  bandi  e  atti  di  gara
ineriscono alle procedure di affidamento, secondo quanto acclarato da
codesta Corte nella sent. n. 411/2008, e  pertanto  rientranti  nella
materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello
Stato, ai sensi dell'art. 117, 2° comma lett. e) Cost. 
    Le norme del predetto codice costituiscono  un  legittimo  limite
all'esplicarsi  della  potesta'  legislativa  della  Regione  che  si
ritiene non possa adottare,  per  quanto  riguarda  la  tutela  della
concorrenza,  una  disciplina  con  contenuti  difformi   da   quella
assicurata dal legislatore statale con il suddetto d.lgs. n. 163/2006
in  attuazione  delle  prescrizioni  poste  dall'UE  (sent.  C.C.  n.
221/2010). 
    Le  diverse  ed  aggiuntive  forme   di   pubblicita'   previste,
obbligatorie per  le  stazioni  appaltanti,  comporterebbero  inoltre
oneri per le stesse discostandosi palesemente  da  quanto  prescritto
rispettivamente dagli artt. 66, comma 7 e 122 comma 5 del  d.lgs.  n.
163/2006. 
    L'articolo 69 dispone l'estensione  dei  benefici  gia'  previsti
dalla precedente legge regionale n.  202/1979,  recante  «Provvidenze
integrative in materia sanitaria»,  agli  assistiti  residenti  nelle
isole minori che si rechino presso luoghi di cura pubblici e  privati
e  accreditati  e/o  contrattualizzati  con  il  SSN,   ubicati   nel
territorio regionale. 
    Secondo quanto disposto dalla citata  legge  regionale,  l'unita'
sanitaria locale di appartenenza dell'assistito, nei casi di  ricorso
a luoghi di cura  non  convenzionati  ubicati  fuori  dal  territorio
regionale, in territorio nazionale o all'estero, previsti dagli artt.
14-bis, 14-ter,  14-quater,  14-quinquies  e  14-sexies  della  legge
regionale 3 giugno  1975,  n.  27,  e  successive  modifiche,  ovvero
autorizzati in  base  alla  vigente  normativa  in  materia  di  cure
all'estero, e' autorizzata, nel caso in cui il paziente appartenga  a
famiglia in condizioni economiche tali da  non  poter  affrontare  le
relative spese, a concedere un contributo, forfettario alle spese  di
viaggio e soggiorno del malato e  dell'eventuale  accompagnatore,  se
ritenuto indispensabile per l'assistenza. 
    Al riguardo, si rileva che, in  base  alla  normativa  nazionale,
solo il rimborso forfettario o chilometrico per raggiungere il Centro
dialisi erogato a favore dei soggetti affetti da uremia  cronica  che
si sottopongono a trattamento dialitico puo' essere  ricondotto  alla
previsione contenuta nel D.P.C.M. del 29 novembre  2001  sui  livelli
essenziali di assistenza. 
    Ogni altro sussidio garantito dalla normativa regionale a  titolo
di   rimborso    spese    di    viaggio/soggiorno    si    configura,
conseguentemente, come livello  ulteriore  di  assistenza  sanitaria,
finanziabile, in quanto tale, esclusivamente con risorse a carico del
bilancio regionale e, dunque, non erogabile dalle Regioni in Piano di
rientro. 
    La norma regionale in esame, pertanto, appare  in  contrasto  con
quanto previsto dalla normativa nazionale sui piani  di  rientro  dal
disavanzo sanitario, e in particolare con l'articolo 2,  commi  80  e
95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo cui «gli interventi
individuati dal piano di rientro sono vincolati per la  regione,  che
e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche  legislativi,  e  non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla  piena  attuazione  del
piano di rientro». 
    Quanto  all'illegittimita'  delle  disposizioni   regionali   che
prevedono, per le regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo
sanitario, prestazioni aggiuntive rispetto a quelle rientranti tra  i
livelli  essenziali  di  assistenza,  codesta  Corte  ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di  «norme  regionali  istitutive  di
misure di assistenza  supplementari  "in  contrasto  con  l'obiettivo
dichiarato del piano di rientro di riequilibrare il profilo erogativo
dei livelli essenziali di assistenza"  (sentenza  n.  32  del  2012),
ovvero istitutive di uffici al di fuori delle previsioni del Piano di
rientro  (sentenza  n.  131  del  2012),  o  ancora  di  disposizioni
regionali «in controtendenza rispetto all'obiettivo del  contenimento
della spesa sanitaria regionale»  (sentenza  n.  123  del  2011).  In
particolare, la Corte ha dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
di  norme  che,  "disponendo  l'assunzione  a  carico  del   bilancio
regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di  assistenza
supplementare in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano
di  rientro",  violano  il  principio  di  contenimento  della  spesa
pubblica sanitaria quale principio  di  coordinamento  della  finanza
pubblica  e,  in  definitiva,  l'art.   117,   terzo   comma,   della
Costituzione. 
    Nella suddetta  sentenza,  inoltre,  codesta  Corte  ha  altresi'
ricordato, da un lato, come l'interferenza con il  Piano  di  rientro
sussista anche in presenza di interventi non  previsti  nel  medesimo
che possano aggravare il disavanzo sanitario regionale  (sentenza  n.
131  del  2012);  e,  dall'altro,  come  «l'introduzione  di  livelli
essenziali di assistenza aggiuntivi» determini una «incoerenza  della
legislazione regionale rispetto agli obiettivi fissati dal  Piano  di
rientro del deficit sanitario» (sentenza n. 32 del 2012). 
    La relazione tecnica, inoltre, non  contiene  alcun  cenno  circa
l'ammontare degli oneri derivanti  dall'attuazione  della  norma  ne'
tantomeno l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte. 
    Gli allegati chiarimenti, forniti dall'amministrazione  regionale
ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969, quantificano in circa un
milione di curo la nuova maggiore spesa ma la relativa copertura  non
appare riconducibile, in assenza di indicazione  di  criteri  seguiti
per  la  determinazione  degli  eventuali  risparmi,  alle  modalita'
prescritte dall'art. 17 della legge n. 196/2009. 
    Si ritiene pertanto che l'articolo in questione violi  l'articolo
17, comma 1, lett.  c)  dello  Statuto  di  autonomia  speciale,  per
contrasto con i principi fondamentali della legislazione  statale  in
materia di «assistenza sanitaria»,  l'articolo  117,  comma  3  della
Costituzione,  per  contrasto  con  i  principi  fondamentali   della
legislazione statale  in  materia  di  «coordinamento  della  finanza
pubblica» nonche' l'articolo 81  poiche'  la  spesa  derivante  dalla
citata disposizione regionale non e'  ne'  quantificata  ne'  coperta
finanziariamente. 
    L'art. 73 prevede per le  cooperative  siciliane  con  proprieta'
divisa ed indivisa la  sospensione  fino  al  31  dicembre  2015  del
pagamento  delle  rate  scadute  e  non  pagate  senza  alcun   onere
aggiuntivo. La disposizione si pone in contrasto con le  norme  ed  i
principi in materia di aiuti di Stato  e,  in  particolare,  con  gli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e  la
ristrutturazione  di  imprese  in   difficolta'   adottati   con   la
comunicazione della  Commissione  n.  2004/C  244/02,  Le  misure  di
sostegno  alle  cooperative  siciliane  dovrebbero  conformarsi  agli
orientamenti sopra citati e preventivamente  essere  notificate  alla
Commissione Europea e attuate solo ed esclusivamente a seguito di una
positiva decisione in tal senso, come previsto dall'art. 3  del  Reg.
(CE)  22/2/1999  n.  659/1999  recante  modalita'   di   applicazione
dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.  In
assenza  di  un'esplicita  clausola  di  salvataggio  che   subordini
l'applicazione delle norme all'adozione  di  una  positiva  decisione
della Commissione Europea, si ritiene che l'articolo in questione  si
ponga in contrasto con l'art. 117, 1° comma della Costituzione. 
    L'art. 74 rubricato come interpretazione autentica  dell'articolo
19 l.r. n. 8/2012 da' adito  a  censure  di  incostituzionalita'  per
violazione dell'art. 97 Cost. 
    La  disposizione  in  esso  contenuta,  non  assume  i  caratteri
dell'interpretazione autentica in quanto non si salda alla precedente
disposizione «id est» art.  19  l.r.  n.  8/2012  formando  un  unico
precetto, ma introduce una disciplina speciale e derogatoria a quanto
prescritto dallo stesso ed in particolare dal comma 2 lett. e). 
    Secondo tale disposizione, il Commissario Straordinario  preposto
all'attivita' di liquidazione dei  disciolti  consorzi  ASI,  avrebbe
dovuto provvedere ad acquisire una relazione di stima da parte  della
competente Agenzia del Territorio per ogni singolo immobile e  cedere
lo stesso al privato assegnatario per l'importo stimato, fatte  salve
le  eventuali  pattuizioni  contenute  negli  atti  di   assegnazione
stipulati entro il 31 dicembre 2010. Gli assegnatari avrebbero dovuto
provvedere  al  pagamento  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione da parte del Commissario Straordinario. 
    Orbene il legislatore regionale, dopo oltre due anni dall'entrata
in vigore della cennata legge n. 8/2012, consente che gli assegnatari
di rustici o capannoni industriali possano far richiesta di  acquisto
entro 180 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. Il prezzo di  vendita,  seppur  pari  alla  perizia  di  stima
effettuata dall'Agenzia del Territorio, verrebbe decurtato dai canoni
di affitto versati dall'assegnatario in favore del Consorzio. Inoltre
all'istante verrebbe data facolta' di indicare il  termine,  comunque
non oltre il 31 dicembre 2015,  entro  cui  intenderebbe  versare  il
saldo dovuto per il perfezionamento della vendita. 
    La  norma,  che  sembra  essere  volta  a  favorire  il   privato
assegnatario cui viene  consentito  di  determinare  il  momento  del
pagamento e di ridurre il prezzo  di  acquisto  in  base  alle  somme
pagate  per  l'utilizzo  del  bene  ad  altro  titolo,  non  persegue
l'interesse della pubblica amministrazione che avrebbe ben  potuto  e
che potrebbe avviare una procedura pubblica per la vendita  del  bene
ottenendo maggiori e migliori possibilita' per la cessione  di  parte
del proprio patrimonio. 
    L'art. 75 muta il sistema di oneri a carico  degli  esercenti  di
cave rispetto a quanto disposto dall'art. 12  della  l.r.  n.  9/2013
rapportando la misura del canone alla superficie e al volume di  cava
autorizzati anziche' alla quantita' di minerale estratto. 
    Il legislatore ha introdotto siffatte  modifiche  in  assenza  di
un'apposita istruttoria, sulla quantificazione  e  valutazione  degli
effetti finanziari derivanti. Nella relazione tecnica infatti non  e'
fatta alcuna menzione riguardo alle conseguenze dell'introduzione  di
siffatta norma e della compatibilita' con le risorse  a  disposizione
della Regione. Inoltre non e' affatto  dimostrato  ne'  e'  possibile
evincerlo dal tenore letterale della norma  se  i  nuovi  criteri  di
quantificazione del canone  determinano  maggiori,  minori  o  uguali
proventi in favore della Regione e dei Comuni. 
    Il legislatore regionale e'  venuto  cosi'  meno  all'obbligo  di
correlare le proprie innovazioni legislative di allegati e  documenti
dimostrativi  degli  effetti  economici  delle  stesse  ponendosi  in
contrasto con l'art. 81 della Cost. 
    Il principio di copertura delle  spese  impone  invero  che  ogni
disposizione da cui derivino  conseguenze  finanziarie  di  carattere
positivo  o  negativo,  debba   essere   corredata   da   un'apposita
istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti  e  della
relativa compatibilita' con le risorse a disposizione; inoltre  nelle
norme a regime come quella in ispecie, dette operazioni devono essere
riferite all'esercizio di competenza e a quelli successivi in cui  la
norma esplichera' effetti. 
    Codesta Corte nella sent. n. 224/2014 ha chiarito che  sia  onere
del  legislatore  regionale  trovare  la  copertura   delle   proprie
disposizioni ed individuarne, sia pure in  via  presuntiva,  i  mezzi
necessari per la loro attuazione. 
    La  disposizione  inoltre  grava  i  comuni  su  cui  ricadono  i
giacimenti minerali  di  cave,  di  una  presumibile  minore  entrata
giacche' gli stessi hanno diritto al 60%  del  canone.  La  norma  in
questione pone quindi a carico degli enti appartenenti  alla  finanza
pubblica allargata una minore entrata senza determinare la copertura,
ponendosi cosi' in contrasto con l'art. 81 Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il sottoscritto Prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato
per la  Regione  Siciliana,  ai  sensi  dell'art.  28  dello  Statuto
Speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati  articoli  del
disegno di legge n. 782 dal titolo «Assestamento del  bilancio  della
Regione per  l'anno  finanziario  2014.  Variazioni  al  bilancio  di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche
alla  legge  regionale  28   gennaio   2014,   n.   5   "Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2014.  Legge  di  stabilita'
regionale". Disposizioni varie.», approvato dall'Assemblea  Regionale
Siciliana il 1° agosto 2014: 
        Art. 6, 2° comma per violazione degli articoli 117, 3°  comma
e 119, 2° comma della Costituzione; 
        Art. 8, 1° comma limitatamente  all'inciso  "fatta  eccezione
per quelli godimento e per i rapporti contrattualmente  avviati  alla
data del 31 dicembre 1991", 2°, 3° e 4° comma  per  violazione  degli
articoli 81 e 97 della Costituzione; 
        Art. 17, commi 2 e 3 per violazione degli articoli 3, 51,  97
e 117 comma 2 lett. e) e s) della Costituzione; 
        Art. 22, 3° comma per violazione degli articoli 3 e 53  della
Costituzione e dell'articolo 36 dello Statuto Speciale; 
        Art. 23 per violazione dell'articolo 81 della Costituzione; 
        Art.  47  per  violazione  degli  articoli  3  e   97   della
Costituzione; 
        Artt. 48, 49, 50 e 51 per violazione degli articoli 3,  97  e
113 della Costituzione; 
        Art. 60 per violazione dell'articolo 81 della Costituzione; 
        Art. 61, 2° comma per violazione dell'articolo 117, 2°  comma
lett. e) della Costituzione; 
        Art.  62  per  violazione  degli  articoli  3  e   97   della
Costituzione; 
        Art. 63, 3° comma per violazione degli articoli 3,  81  e  97
della Costituzione; 
        Art.  64,  2°  comma  limitatamente  all'inciso  "nonche'   i
lavoratori ai quali il diritto alla riammissione in servizio a  tempo
indeterminato presso le societa' partecipate e' stato  disposto  come
provvedimento giudiziale", 11°  e  12°  comma  per  violazione  degli
articoli 3, 97 e 81 della Costituzione; 
        Art. 65 per violazione degli articoli 97,  117,  3°  comma  e
119, 2° comma della Costituzione; 
        Art. 68, comma 1 e 5 limitatamente all'inciso  "e'  causa  di
rimozione del dirigente responsabile del decreto", 6, 7, 8,  9  e  10
per violazione degli articoli 3, 81, 97 e 117 2° comma lett. e) della
Costituzione; 
        Art. 69 per violazione degli articoli  81  e  117,  3°  comma
della Costituzione e 17, comma 1 lett. c) dello Statuto Speciale; 
        Art. 73 per violazione  dell'articolo  117,  1°  comma  della
Costituzione; 
        Art. 74 per violazione dell'articolo 97 della Costituzione; 
        Art. 75 per violazione dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
          Palermo, addi' 9 agosto 2014 
 
         Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana 
                               Aronica