N. 179 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 2014

Ordinanza del 9 aprile 2014  emessa  dal  Tribunale  di  Trapani  sul
giudizio relativo a Soc. Elimi Costruzioni Srl. 
 
Misure di prevenzione - Codice delle leggi  antimafia  -  Tutela  dei
  terzi e rapporti  con  le  procedure  concorsuali  -  Disciplina  -
  Denunciato recepimento quasi integrale  della  disciplina  prevista
  dalla legge fallimentare per i rapporti in  corso  al  momento  del
  fallimento e per la formazione dello stato passivo - Ingiustificata
  equiparazione  di  situazioni   del   tutto   diverse   -   Lesione
  dell'iniziativa  economica  privata  a   fronte   della   lamentata
  ingiustificata  dissipazione  di  floride   attivita'   industriali
  sequestrate. 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, I libro,  titolo  IV,
  Capi I e II. 
- Costituzione, artt. 3 e 41. 
In subordine: 
Misure di prevenzione - Codice delle leggi  antimafia  -  Tutela  dei
  terzi e rapporti con le procedure concorsuali - Diritti dei terzi -
  Disciplina - Denunciata riduzione "dell'ambito di  tutela  ai  soli
  creditori che risultano da atti  aventi  data  certa  anteriore  al
  sequestro, cosi' escludendo i crediti dimostrabili con criteri meno
  rigidi di quelli previsti dall'art. 2704  cod.  civ.,  ma  comunque
  idonei a fornire adeguata certezza della sussistenza del credito  e
  della sua anteriorita'  al  sequestro"  -  Lesione  dell'iniziativa
  economica   privata   e   del   diritto   di   difesa   a    fronte
  dell'ingiustificata   incidenza   sull'attivita'   delle    imprese
  costretta  "in  adempimenti  incompatibili  con  il  suo  ordinario
  svolgimento" e per i previsti  "percorsi  probatori  aggravati"  ai
  fini dell'accertamento dei diritti di credito. 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 52, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 41. 
(GU n.44 del 22-10-2014 )
 
                        TRIBUNALE DI TRAPANI 
               Sezione Penale e Misure di Prevenzione 
                              Ordinanza 
 
    Il Tribunale di Trapani, composto dai signori magistrati: 
        dott. Piero Grillo Presidente rel. 
        dott. Franco Messina Giudice 
        dott. Chiara Badalucco Giudice 
    letta la proposta avanzata in data  30-12-2011  dal  Questore  di
Trapani nei confronti di T. Vi. 
    per l' applicazione di misura di prevenzione personale 
    nonche' per il sequestro e la successiva confisca  ai  sensi  del
Decreto legislativo n. 159 del 2011 di diversi beni e fra questi: 
        Societa'  pertinenti  complessi   aziendali   (beni   mobili,
immobili e mobili registrati), organi e quote sociali (a  prescindere
dalla loro formale titolarita') nonche'  conti  correnti  e  rapporti
bancari/postali di qualsiasi natura: 
Elimi Costruzioni  S.r.1.  Partita  IVA  02121100818  Codice  fiscale
02121100818 Nr REA (C.C.I.A.A.) TP-146861 
Attivita' Costruzione di  Edifici  Residenziali  e  non  Residenziali
Prov. Sede TP Comune Sede Trapani Indirizzo sede via Dell'Olmo 26 
Inizio Attivita': 02.10.2003 
    Visto il verbale di verifica dei  crediti  della  societa'  sopra
indicata nel procedimento di prevenzione a carico di T.V. 
    Viste  le  opposizioni  avverso  lo  stato   passivo   dichiarato
esecutivo proposte dai seguenti creditori non ammessi: 
        "Eurocalcestruzzi SRL Contrada Tribli Marino 91015  Custonaci
TP 
        Avv.                     Danilo                     Frattagli
danilo.frattagli@avvocatitrapani.legalmail.it 
        Mistretta Giuseppina via Vittoria, 43 91016 Erice Casa  Santa
TP 
        Avv. Vito Sergio Sciuto avv.sergiosciuto@legalmail.it 
        Gera SRL via Villaggio Rustico SN C.da Sciare 91019 Valderice
TP 
        gerasrl@cgn.legalmail.it Avv. Alberto Mazzeo 
        Fazio SRL via Pietro Morici, 21 91019 Valderice TP 
        Avv.                    Giuseppe                    Scarcella
giuseppe.scarcella@avvocatitrapani.legalmail.it 
        Parisi Edilegno SRL C.da Dara, 596 91025 Marsala TP 
        Avv. Vito Sergio Sciuto avv.sergiosciuto@legalmail.it 
        Virga Filippo via Garibaldi, 228 91010 Fraz Dattilo Paceco 
        Avv.                    Giuseppe                    Scarcella
giuseppe.scarcella@avvocatitrapani.legalmail.it 
        Basile SRL piazza Martiri d'Ungheria, 13/16 91100 Trapani TP 
        Avv Enrico Pucci enrico.pucci@avvocatitrapani.legalmail.it 
        Pavimenti Pietro Basile SRL Piazza M.  d'Ungheria,  12  91100
Trapani 
        Avv. Enrico Pucci enrico.pucci@avvocatitrapani.legalmail.it 
        Pellegrino Francesco C.da Tinpe Bianche  91010  San  Vito  Lo
Capo 
        Avv.                      Marco                      Siragusa
marco.siragusa@avvocatitrapani.legalmail.it 
        Riccobono Giovanni via Alba 39 91016 Casa Santa Erice 
        Avv.                     Antonino                     Santoro
antonino.santoro@avvocatitrapani.legalmail.it 
        Banca Unicredit S.P.A. sede legale via A. Specchi,16 Roma 
        Direzione generale p.zza Cordusio Milano 
        Avv Fabrizio Morabito fabriziomorabito@pecavvpa.it 
        De Luca Giuseppe e De Luca  Maria  Elvira  via  Giudecca,  69
91100 Trapani 
        Avv.                    Massimo                    Piacentino
massimo.piacentino@avvocatitrapani.legalmail.it 
        STN SRL C/da Rigaletta STR 440 N.1 91016 EriceTP 
        Avv.             Luca             Maria              Muccioli
luca.mucnioli@avvocatitrapani.legalmail.it 
        Eureka SAS di Ludovico Buttitta via Saffo, 67 90011  Bagheria
PA 
        Avv. Letizia Scardina letiziascardina@pecavvpa.it 
    Letta la  memoria  con  cui  si  e'  costituito  l'Amministratore
Giudiziario, Avv. Gaetano Cappellano Seminara, assistito  dall'  Avv.
Pietro Bruno 
    Sentite le parti in camera di consiglio 
 
                               Osserva 
 
    La  societa'  Unicredit  SPA  (C.F.  00348170101),  ha   proposto
opposizione, depositata in cancelleria in data 30/12/2013, avverso il
provvedimento di rigetto dell'istanza  di  accertamento  del  credito
"...non essendo stato provato compiutamente il requisito della  buona
fede; invero l'evoluzione della compagine sociale e della concessione
del  credito  fanno  ritenere  che  l'istituto  di  credito  fosse  a
conoscenza della qualita' di socio occulto del Tarantolo". 
    Si costituisce in opposizione la banca  Unicredit  Spa  deducendo
che il giudice non ha compiutamente motivato il rigetto. 
    La Basile Srl (P.IVA IT01366040812), La Eureka Srl  (gia'  Eureka
sas), (P.IVA 05446420829), La societa' *Eurocalcestruzzi  Sri  (P.IVA
02114670819), La societa' Fazio Srl (P.1VA 02143500813), La  societa'
Gera Srl (P.IVA 02385180811), La societa' Parisi Edilegno Srl  (P.IVA
01611040815), La Pavimenti Pietro Basile Srl  (P.IVA  IT01444080814),
*Pellegrino Francesco (P.IVA 01752360816),  La  societa'  S.T.N.  Srl
(C.F. 02352950816), Il Sig. Virga  Filippo  (C.F.  VRGFPP52C08L331V),
hanno proposto tempestiva opposizione  avverso  il  provvedimento  di
rigetto dell'istanza di accertamento del credito cosi' motivato:  "si
rigetta in quanto sfornito di data certa". 
    I signori Avv. Giuseppe De Luca, (C.F. DLCGPP62P27L331D) e  Maria
Elvira De Luca, (C.F. DLCMLV66B42L331H), hanno proposto  opposizione,
depositata in data 24/12/2013, avverso il  provvedimento  di  rigetto
parziale della loro  istanza  che  cosi'  recita  "€.  450.000,00  in
chirografo per Mustaccia Annamaria; €. 176.170,00 in  chirografo  per
De Luca Maria Elvira. Si rigetta la istanza di De  Luca  Giuseppe  in
quanto non risulta dimostrata la  sua  buonafede,  tenuto  conto  dei
rapporti professionali intrattenuti con il T. che dovevano  implicare
una conoscenza della sua  qualita'  di  indiziato.  Si  rigettano  le
richieste formulate per le addizioni e migliorie in  quanto  sfornite
di data certa" 
    La signora Mistretta Giuseppina (C.F. MSTGPP66L66331L) e  Inglese
Paolo (C.F. NGLPLA61A29D423G) hanno proposto opposizione,  depositata
in cancelleria il  24/12/13,  avverso  il  provvedimento  di  rigetto
parziale dell'istanza perche' "sfornita di prova opponibile". 
    Il Sig. Sortino Ferdinando (C.F.  SRTFDN55A27G273B)  ha  proposto
opposizione, depositata in  cancelleria  il  03/01/2014,  avverso  il
provvedimento di rigetto dell'istanza cosi' motivato "per assenza del
requisito di  buona  fede,  stante  la  qualita'  di  prestanome  del
proposto, peraltro l'importanza delle prestazioni sta  a  significare
un accordo interno per la renninerazione  delle  prestazioni;  infine
non e' stato sottoscritto disciplinare  d'incarico  o  contratto  che
determini compensi". 
    Una importante categoria dei creditori  opponenti  appartiene  al
ceto dei fornitori. Si tratta dei creditori Basile Srl,  Eureka  Sri,
Eurocalcestruzzi Srl, Fazio  Srl,  Gera  Srl,  Parisi  Edilegno  Srl,
Pavimenti Pietro Basile Srl, Pellegrino Francesco, S.T.N. Srl e Virga
Filippo, il cui credito non e' stato ammesso in quanto  "sfornito  di
data certa". 
    L' A.G. cosi' argomenta: 
        Nessuna prova ha fornito l'opponente  nel  rispetto  dell'art
2704 cod civ. e, pur  ritenendo  davvero  arduo  provvedere  a  detto
incombente a posteriori, nemmeno l'art.  2710  cod  civ  puo'  essere
d'ausilio in quanto, per espresso  rinvio  di  Legge  alla  normativa
fallimentare specie nella fase di accertamento del  passivo,  la  S.C
con la Sentenza n.20 febbraio 2013, n. 4213, ha  affermato  che  "Nei
confronti del creditore che proponga istanza di ammissione al passivo
del fallimento, in ragione di un suo preteso credito, il curatore  e'
terzo e non parte, circostanza da cui discende  l'applicabilita'  dei
limiti probatori indicati dall'art. 2704 c.c.  La  mancanza  di  data
certa nelle scritture prodotte si  configura  come  fatto  impeditivo
all'accoglimento della domanda oggetto di eccezione in senso lato, in
quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice." 
    Ne' le richieste prove testimoniali possono supplire alla carenza
del  requisito  della  data  certa  richiesto  dall'art.2704  c.c.  e
pertanto ci si oppone alla loro ammissione. 
    Per dovere d'Ufficio si informa il Tribunale che dalle  scritture
contabili della Elimi Srl emerge un debito del medesimo importo  oggi
vantato dall'istante. 
    Diversi fornitori chiedono di provare il credito con documenti  o
prove testimoniali, con le scritture contabili proprie e dell'impresa
sequestrata. 
    Il creditore Pellegrino Francesco, in via subordinata,  eccepisce
1'incostituzionalita' della disciplina di cui agli artt. 52 e ss  del
D. L.vo n. 159 del 2011, per violazione  delle  disposizioni  di  cui
agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione. 
    Nella presente ordinanza  il  collegio,  prima  di  esaminare  la
questione  proposta,  ritiene  opportuno  riepilogare,  nei   momenti
essenziali i tratti del nuovo procedimento introdotto dal D. L.vo  n.
159 del 2011. 
    Nel far cio' il collegio  porra',  d'ufficio,  una  questione  di
costituzionalita' non rappresentata dalla difesa. 
    Esaminera', quindi, l'eccezione proposta dai creditori. 
    Il procedimento di prevenzione  a  carico  di  T.  V.,  e'  stato
iniziato dopo il 13-10-2011. 
    Pertanto, a norma dell' art. 117 del D.L.vo n. 159 del  2011,  le
ragioni dei creditori vanno tutelate  con  lo  speciale  procedimento
previsto dagli artt. 52 e ss. del D.L.vo n. 159 del 2011. 
    Il presente procedimento  riguarda  le  opposizioni  proposte  da
alcuni dei creditori non ammessi al passivo all' udienza di  verifica
del 22-11-2013, riguardante le posizioni dei creditori della societa'
Elimi s.r.l., oggetto di sequestro per tutte le quote e per I' intero
patrimonio aziendale. 
    In particolare, la questione di costituzionalita' viene sollevata
per la posizione dei fornitori, non ammessi al  passivo  non  essendo
riusciti a documentare il loro credito con documenti forniti di  data
certa. 
    Vigente il regime della 1. n. 575 del 1965, era ius  receptum  il
principio secondo cui "la tutela accordata dalla legge per i terzi di
buona fede aventi un diritto reale sulla cosa oggetto di confisca  in
materia di misure di prevenzione" non si estendeva alle obbligazioni,
ma solamente ai creditori ipotecari. 
    Nella prassi venivano anche  tutelati  i  diritti  dei  creditori
aziendali di buona fede, sul presupposto che I' azienda sequestrata o
confiscata costituisce una universalita' che viene appresa con i suoi
rapporti positivi e negativi, inscindibilmente legati. (1) 
    Al di fuori  da  queste  ipotesi,  i  creditori  dell'  indiziato
mafioso si vedevano, di colpo, privati  della  garanzia  patrimoniale
sul patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.). 
    Diverse voci  si  erano  levate  contro  una  impostazione  cosi'
drastica. 
    Il D.L.vo n. 159 del 2011 la ha sovvertita  concedendo  ai  terzi
una tutela avanzata e affidando la trattazione  del  procedimento  di
verifica al giudice della prevenzione. 
    Il  sistema  adottato  e'  consistito  nel  recepimento  -  quasi
integrale,  quasi  una  operazione  di  copia  ed  incolla  -   della
disciplina prevista dalla legge fallimentare per i rapporti in  corso
al momento del fallimento e per la formazione dello stato passivo. 
    Nel far cio' non si e' tenuto conto delle  peculiarita'  dei  due
procedimenti: 
        Il fallimento nasce dall'insolvenza 
        Nel sequestro, spesse volte, sono in sequestro imprese vitali
che  debbono  proseguire  la  loro  attivita'  ed   incontrano,   nel
procedimento, seri ostacoli per la continuazione. 
    Il sistema ibrido adottato contiene diverse discrasie e  storture
ed in alcuni casi mal si presta alla corretta gestione delle  aziende
in sequestro. 
    Nel precedente regime era controversa la natura  della  confisca:
taluni ritenevano che i beni fossero acquisiti  al  patrimonio  della
Stato a titolo originario altri a titolo derivativo. 
    Il principio generale posto adesso dall' art. 45 e' quello  dell'
acquisizione dei beni confiscati al patrimonio dello Stato "liberi da
oneri e pesi". 
    Il  prezzo  pagato  alla  liberta'  da  pesi  ed  oneri   e'   la
"purgazione" del patrimonio con il procedimento volto a garantire  la
tutela dei diritti dei terzi. 
    Principio fondamentale del  nuovo  regime  e'  costituito  da  un
momento di cesura  fra  periodo  precedente  al  sequestro  e  quello
successivo. 
    La cesura e' chiaramente desumibile  dal  sistema  costruito  dal
legislatore, (2)  base al quale i crediti di  buona  fede,  con  data
certa anteriore alla esecuzione del sequestro, vanno accertati con lo
speciale procedimento di verifica previsto dagli artt. 57,  58  e  59
sul quale ritorneremo. 
    E qui,  bisogna  anticipare  che  il  soddisfacimento  di  questi
creditori e' posticipato dal legislatore ad un momento successivo: la
predisposizione di uno stato passivo, la liquidazione  di  parte  del
patrimonio e il riparto delle somme ricavate fra i creditori, secondo
lo schema tipico del diritto fallimentare. 
    Poiche' la verifica dei crediti puo' essere posticipata  fino  ad
un anno dopo la definitivita' della  confisca,  e'  evidente  che  il
pagamento dei creditori precedenti al sequestro avverra'  a  notevole
distanza di tempo dalla apertura della procedura. 
    Rileva, in primo luogo, il collegio che 1' impresa sequestrata e'
una realta' pulsante e produttiva, non una impresa decotta. 
    La irragionevole chiusura dei rapporti con i fornitori e  con  le
banche, con il rinvio dell' adempimento  delle  obbligazioni  a  data
lontana nel  tempo,  pregiudica  irrimediabilmente  il  rapporto  con
questa  essenziale  categoria  di  partner,  determinando  una  crisi
immediata dell' impresa sequestrata. 
    Si tratta di una constatazione di tutti gli  operatori,  ribadita
come un ritornello in tutti i convegni  dalla  data  di'  entrata  in
vigore del D. L.vo n. 159 del 2011. 
    Fra le tante prese di posizione merita di essere citata quella di
Luigi Donato, Anna Saporito  e  Alessandro  Scognamiglio  in  Aziende
sequestrate  alla  criminalita'  organizzata:  le  relazioni  con  il
sistema bancario pubblicato in Questioni di  Economia  e  Finanza  da
Banca d' Italia al n. 202, in cui il fenomeno e' stigmatizzato con la
chiarezza dell' operatore del settore: 
        "Si  pone  infine  l'accento  su  talune   criticita'   nella
regolamentazione dell'amministrazione dei beni  che  sembrano  minare
alla radice la  possibilita'  di  gestioni  improntate  a  canoni  di
economicita'.  Il  riferimento  e'  a  quelle  contraddizioni  insite
nell'impianto normativo che, se per un verso  individua  quale  scopo
esplicito dell'amministrazione  giudiziaria  quello  di  favorire  la
redditivita' e incrementare il valore economico dei beni sequestrati,
per altro verso, come accennato, innesta nel processo di  prevenzione
istituti, finalizzati alla  tutela  della  par  condicio  creditorum,
rispondenti a una logica di tipo  "fallimentare",  tanto  da  indurre
alcuni   commentatori   a   discorrere   di    "fallimentarizzazione"
dell'amministrazione giudiziaria. 
    Le disposizioni in materia di accertamento dei diritti dei  terzi
(di cui agli art. 57 e ss. Del codice antimafia)  nel  richiedere  la
formazione dello stato  passivo  attraverso  un'apposita  udienza  di
verifica dei crediti e nel prevedere la  liquidazione  (anche)  delle
aziende o dei rami d'azienda  -  con  procedure  quasi  integralmente
riprese da quelle della legge fallimentare - ove le  somme  "apprese,
riscosse o comunque ricevute" non siano sufficienti  a  soddisfare  i
creditori ivi utilmente collocati, conferiscono  alla  procedura  una
spiccata finalita' liquidatoria, nella sostanza incompatibile con  la
prosecuzione dell'attivita' imprenditoriale. 
    Situazione ancora piu' contraddittoria laddove si  consideri  che
l'amministrazione dei beni in  un'ottica  di  continuita'  del  ciclo
produttivo  assolve  alla  funzione  -  oltre  che  di  garantire  la
permanenza dei livelli occupazionali - di preservare i beni stessi in
vista del loro riutilizzo a fini sociali, riutilizzo cui  si  annette
uno specifico  valore  simbolico  ai  fini  della  disgregazione  del
consenso di cui godono le organizzazioni criminali". 
    Vengono, qui, in rilievo i parametri: 
        di cui all' art. 41  della  Costituzione,  sotto  il  profilo
della ingiustificata dissipazione di  floride  attivita'  industriali
sequestrate,  poi  bloccate  nell'  attivita'  da  questa  crisi  nei
rapporti con essenziali categorie di creditori. 
    Crisi, invece, agevolmente superata nelle imprese sequestrate nel
regime  precedente;  in  cui   l'azienda,   considerata   nella   sua
universalita', veniva appresa  in  tutte  le  sue  componenti,  anche
quelle negative costituite dai debiti,  che  venivano  onorati  dall'
A.G. secondo un prudente  apprezzamento  e  sotto  le  direttive  del
giudice delegato. 
        di cui all' art. 3 della Costituzione essendo  ingiustificata
la adozione dello schema tipico fallimentare per I'  accertamento  ed
il successivo adempimento dei crediti dell' impresa sequestrata,  che
equipara, come sopra evidenziato, situazioni del tutto diverse. 
    Venendo,  quindi,  all'esame   della   questione   proposta   dai
creditori, rileva il collegio, 
    La disciplina delle domande tempestive e' la seguente: 
        A Norma dell'  art.  57  T.U.  "l'amministratore  giudiziario
allega alle relazioni da  presentare  al  giudice  delegato  l'elenco
nominativo dei  creditori  con  l'indicazione  dei  crediti  e  delle
rispettive scadenze e  l'elenco  nominativo  di  coloro  che  vantano
diritti reali o personali sui  beni,  con  l'indicazione  delle  cose
stesse e del titolo da cui sorge il diritto. 
        2. Il giudice delegato, anche prima della  confisca,  assegna
ai creditori un termine perentorio, non superiore a  novanta  giorni,
per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi  diritti
e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro  i  trenta
giorni  successivi.  Il  decreto e'  immediatamente  notificato  agli
interessati, a cura dell'amministratore giudiziario. 
    A norma dell' Art. 59 
    1.   All'udienza   il   giudice   delegato,   con    l'assistenza
dell'amministratore giudiziario e con la  partecipazione  facoltativa
del  pubblico  ministero,  assunte anche   d'ufficio   le   opportune
informazioni, verifica le domande. 
    L' A.G.  predispone  un  progetto  di  verifica  facendo  le  sue
osservazioni e proposte. Vige il principio dispositivo; quindi, onere
della prova grava sul richiedente, la presenza di' tutti i  requisiti
va documentata. 
    Mutuando il sistema dell' accertamento del passivo  fallimentare,
la motivazione e' obbligatoria solamente  per  I'  esclusione.  (art.
59.1) 
    Costituiscono requisiti per ammissione: 
        1. Data certa 
        2. Insufficienza del patrimonio a soddisfare il credito  (cd.
Beneficium excussionis; «risulta insufficiente» ) 
        3. la natura non  strumentale  alla  attivita'  illecita  del
credito insinuato 
        4. Per i Titoli di credito e promessa pagamento e' necessario
provare il rapporto sottostante 
    Il requisito che viene qui in rilievo e' quello della data certa. 
    Poiche'  in   materia   di   procedimento   di   verifica   manca
giurisprudenza, appare opportuno procedere ad  una  ricognizione  dei
principi ormai consolidati del tema nel procedimento fallimentare. 
    Come  considerazione  preliminare,  la  valutazione   in   ordine
all'applicabilita'  o  meno  dei  disposto  dell'art.  2704  c.c.  al
Curatore  Fallimentare   presuppone   l'identificazione   della   sua
qualita', di parte o di' terzo, nel rapporto controverso, non essendo
coincidente per le due distinte posizioni la disciplina  in  tema  di
prova, atteso che per la prima vale il disposto dell'art. 2702  c.c.,
mentre per la seconda trova applicazione quello dell'art. 2704 c.c.. 
    In  questo  senso  la  pressoche'  unanime  giurisprudenza  della
Suprema Corte ( cfr. di recente Cass. Sez. Un. Sentenza n.20 febbraio
2013, n. 4213, ma nel medesimo senso vedi  anche  le  stesse  Sezioni
Unite, con sentenza N. 8879 del 1990 Rv.  469105,  nonche'  Cass.  N.
1370 del 2000 Rv. 533585,N. 9539 del 2000 Rv. 538588,  N.  13282  del
2012 Rv.  623389)  ritiene  che  "nei  confronti  del  creditore  che
proponga istanza di ammissione al passivo del fallimento, in  ragione
di un suo  preteso  credito,  il  curatore  e'  terzo  e  non  parte,
circostanza da cui discende  l'applicabilita'  dei  limiti  probatori
indicati dall'art. 2704 c.c". 
    Le Sezioni Unite hanno ritenuto la qualita' di terzo del Curatore
nel fallimento per un duplice ordine di rilievi: 
        "le norme da considerare  ai  fini  della  delibazione  della
questione oggetto di giudizio sarebbero quelle di cui alla L.  Fall.,
artt. 44 e 52, che darebbero luogo ad un conflitto  giuridico  fra  i
creditori  anteriori  e  quelli  posteriori  al  fallimento;  per  la
composizione  del  contrasto  sorgerebbe  dunque  la  necessita'   di
accertare la antecedenza  del  credito  azionato  all'apertura  della
procedura concorsuale; "la norma  che  sempre  dovra'  essere  tenuta
presente per stabilire la detta  anteriorita'  non  puo'  che  essere
quella piu' rigorosa, vale a dire quella dell'art. 2704  c.c.,  comma
1". 
        Comunque, indipendentemente da ogni considerazione in  ordine
alla  configurabilita'  di  un  conflitto  giuridico  fra   creditori
antecedenti e successivi al fallimento (per la cui risoluzione,  come
detto, sarebbe puntualmente evocabile la disciplina dettata dall'art.
2704), resta il fatto del tutto incontestabile che  il  curatore,  il
quale non e' un  successore  del  fallito,  non  ha  preso  parte  al
rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere
in sede di ammissione, ed e' dunque da considerare terzo rispetto  ad
esso. Ne consegue pertanto che, in sede di verifica dei  crediti,  ai
fini della determinazione della data di scritture private trova piena
applicazione l'art. 2704 c.c., comma 1. 
    Come nitidamente evidenziato dalla predetta sentenza: 
        La  conclusione  che  precede  da'  causa  ad   una   seconda
questione, vale a  dire  quella  concernente  l'individuazione  delle
modalita' attraverso le quali il profilo relativo alla data certa  di
una scrittura privata puo' trovare ingresso nel  processo  ed  essere
oggetto di esame da parte del giudice delegato. 
    In proposito  ritiene  il  Collegio  che  non  sia  condivisibile
l'orientamento secondo la quale l'elemento della data  certa  di  una
scrittura privata integrerebbe un fatto costitutivo del  credito.  Al
riguardo occorre innanzitutto precisare che l'art. 2704  e'  inserito
nel libro sesto (tutela dei diritti), titolo secondo  (delle  prove),
capo  secondo  (della  prova  documentale),  sezione  seconda  (della
scrittura privata),  e  regola  quindi  l'efficacia  dell'atto  senza
incidere  in  alcun  modo  sulla  sua  validita'.  Da  tale   rilievo
(consistente cioe' nel fatto che l'atto a sostegno della richiesta e'
valido, pur non essendo opponibile al terzo)  discende  pertanto  che
l'onere  probatorio  incombente  su  creditore  istante  in  sede  di
ammissione puo' ritenersi  soddisfatto  ove  prodotta  documentazione
idonea a dimostrare la fondatezza  della  pretesa  formulata,  mentre
l'eventuale  mancanza  di  data  certa  nella  detta   documentazione
costituisce un  semplice  fatto  impeditivo  del  riconoscimento  del
diritto fatto valere. 
    E' stato, allora, efficacemente detto che "la  prova  della  data
certa e' la risultante della prova dei fatti,  indicati  dalla  norma
citata, che consentano di ritenerla certa e computabile verso i terzi
e la caratteristica della prova  e'  che  questa,  in  tutti  i  casi
legalmente previsti,  non  riguarda  il  momento  di  formazione  del
documento e tantomeno  il  suo  contenuto,  ma  la  preesistenza  del
documento stesso ad  un  determinato  evento:  cosicche'  non  e'  il
contenuto della scrittura che bisogna accertare per darle data certa,
bensi' la sua semplice esistenza materiale prima della  dichiarazione
di fallimento. 
    La finalita' della norma di cui al primo comma  dell'  art.  2704
c.c. e', infatti, quella di tutelare i diritti dei terzi di fronte ad
eventuali collusioni altrui, che si traduce, nel caso del fallimento,
nell' intento di evitare che  possa  essere  ammesso  al  passivo  un
credito  portato  da  documenti  formati   dal   debitore   dopo   la
dichiarazione di fallimento e non di accertare  1'esatta  data  della
formazione  del  documento.  L'   inopponibilita'   derivante   dall'
applicazione del 1° comma dell' art. 2704 c.c. non riguarda,  quindi,
il negozio, ma la data della scrittura,  e  cioe'  attiene  non  all'
efficacia dell' atto, ma  solo  alla  prova  che  del  momento  della
stipulazione voglia darsi mediante la scrittura, sicche' la prova del
negozio e della sua anteriorita' rispetto al fallimento  puo'  essere
sempre fornita astraendo dal  documento  probatorio,  con  tutti  gli
altri mezzi consentiti dalla legge, anche nei confronti dei terzi  e,
quindi, del curatore. 
    Ossia il creditore non puo' fornire la prova per testi,  ad  es.,
del momento di formazione del documento - giacche' il comma 2°  dell'
art. 2704, ammettendo la liberta' di prova con ogni mezzo solo per le
scritture contenenti dichiarazioni unilaterali  non  recettizie,  non
consente, evidentemente, di provare con ogni mezzo la data  apparente
delle altre scritture - puo', pero', fornire a mezzo testi  la  prova
del negozio riprodotto nel documento privo  di  data  certa  e  dell'
anteriorita' della stipula al fallimento, qualora la natura e oggetto
del negozio consentano  il  ricorso  a  tale  strumento  istruttorio.
Ovviamente cio' il creditore potra' fare, non in  sede  di  verifica,
ove il credito non puo' che essere escluso, se il documento e'  privo
di data certa anteriore al fallimento, ma in sede di opposizione allo
stato passivo. 
    Ed, in questa scia, la giurisprudenza  ha  ritenuto  che  "l'art.
2704 c.c. non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base  ai
quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi
certa  rispetto  ai  terzi  e  lascia  al  giudice  del   merito   la
valutazione, caso per caso, della sussistenza. di un  fatto,  diverso
dalla registrazione, idoneo  secondo  l'allegazione  della  parte,  a
dimostrare la data certa (Cass., sez. I, 28 giugno 1963, n. 1760,  m.
262702). E altrettanto vero e'  che  la  giurisprudenza,  se  esclude
l'ammissibilita' della prova per testi o per presunzioni direttamente
vertente sulla data (Cass., sez. I,  4  giugno  1986,  n.  3742,  in.
446622), ammette talora che la prova per testimoni o per  presunzioni
possa avere per oggetto i fatti idonei  a  stabilire  in  modo  certo
l'anteriorita' della formazione del documento (Cass.,  sez.  III,  11
ottobre 1985, n. 4945, m. 442318; contra, peraltro, Cass., sez.  III,
30 aprile 1969, n. 1430, in. 340200, Cass., sez. I, 9 giugno 1972, n.
1806, m. 358791, Cass.,  sez.  III,  23  gennaio  1976,  n.  217,  m.
378872)". 
    Salvo, poi, affermare ( Cass.  Sez.  3,  Sentenza  n.  13943  del
03/08/2012) che "e' vero che, secondo la giurisprudenza  consolidata,
l'art. 2704 col civ. non contiene una elencazione tassativa dei fatti
in base ai quali la data di una  scrittura  privata  non  autenticata
deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito
la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso
dalla registrazione, idoneo, secondo  l'allegazione  della  parte,  a
dimostrare la data certa; fatto che puo' essere oggetto di prova  per
testi o per presunzioni (da ultimo Cass. 22 ottobre 2009, n.  22430).
Tuttavia, in mancanza di una delle  situazioni  tipiche  di  certezza
contemplate dalla prima parte della citata norma,  la  giurisprudenza
di questa Corte richiede, rigorosamente, che si deduca e dimostri  un
fatto idoneo a stabilire  in  modo  ugualmente  certo  l'anteriorita'
della formazione del documento. Pertanto, la  suddetta  dimostrazione
puo' avvalersi anche di prove  per  testimoni  o  presunzioni,  ma  a
condizione che esse evidenzino un fatto munito  di  tale  attitudine,
non anche quando tali prove  siano  rivolte,  in  via  indiziarla  ed
induttiva, a provocare un giudizio di mera verosomiglianza della data
apposta sul documento (Cass. 22 novembre 2007,  n.  24329;  Cass.  11
ottobre 1985, n. 4945). 
    Ed infine, va precisato che, secondo la migliore giurisprudenza (
cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 4213 del  20/02/2013  )  "non  possono
essere utilizzate per l' accertamento le  scritture  contabili  dell'
imprenditore fallito o sottoposto a sequestro, in quanto "l'art. 2710
cod. civ., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori,  per
i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente
tenuti,  non  trova  applicazione  nei  confronti  del  curatore  del
fallimento il quale agisca non in via di successione di  un  rapporto
precedentemente facente capo al fallito, ma  nella  sua  funzione  di
gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in  tale  sua
veste, essere annoverato tra i soggetti considerati  dalla  norma  in
questione,  operante  soltanto  tra  imprenditori  che  assumano   la
qualita' di controparti nei rapporti d'impresa". 
    Questa premessa consente di affrontare,  adesso,  il  tema  della
data certa nel procedimento di prevenzione. 
    In primo luogo va rilevata la differente impostazione normativa. 
    Nel procedimento fallimentare applicazione della disciplina dell'
art. 2704 c.c. viene ritenuta applicabile argomentando dalle norme di
cui agli artt. 44 e 52 1.f. e dal fatto che il curatore non ha  preso
parte al negozio giuridico da cui nasce il credito insinuato. 
    La certezza della data e',  invece,  un  requisito  espressamente
previsto dall' art. 52 del D. L.vo n. 159 del 2011. 
    Su questa premessa, e dando per scontata  la  qualita'  di  terzo
dell' A.G. rispetto ali' accertamento, va affrontato il  problema  se
la "data certa" sia, in sede di prevenzione, un fatto costitutivo del
credito  o  se  l'eventuale  mancanza  di  data  certa  nella   detta
documentazione  costituisca  un   semplice   fatto   impeditivo   del
riconoscimento del diritto fatto valere. 
    Questo tema  presuppone  una  ulteriore  premessa:  per  espressa
disposizione di legge il procedimento di verifica ha natura meramente
endoprocedimentale ed i suoi esiti, contrariamente a  quanto  avviene
per il procedimento fallimentare, (3) non  sono  destinati  a  valere
fuori dal procedimento di prevenzione. Infatti, dispone 1' art.  59.4
D. L.vo n. 159 del 2011 che  "i  provvedimenti  di  ammissione  e  di
esclusione  dei  crediti  producono  effetti   solo   nei   confronti
dell'Erario". 
    E' allora evidente  che  non  ha  senso  in  questo  procedimento
distinguere fra requisiti di validita' e fatti impeditivi. 
    Distinzione, peraltro,  incompatibile  con  i  penetranti  poteri
istruttori concessi al giudice,  che  connotano  il  procedimento  di
verifica, in cui il suo convincimento  non  si  forma  in  base  alle
logiche proprie del procedimento civile, che  conosce  una  serie  di
questioni che possono essere introdotte solo su iniziativa di parte e
con una precisa scansione temporale. 
    Semplicemente: l'art. 52.1 del D. L.vo usa una formula che dirime
ogni dubbio: "diritti di credito dei  terzi  che  risultano  da  atti
aventi data certa anteriore al sequestro". 
    Il diritto  deve,  quindi,  per  ammissione  nella  procedura  di
verifica, risultare da un atto avente requisito della data certa. 
    Ci troviamo, quindi, ancora  una  volta,  ad  interrogarci  sulla
portata  del  termine  "risultano",   caro   al   legislatore   della
prevenzione. 
    Ad  un  primo  approccio  potrebbe  intendersi  il  termine  come
indicativo della  necessita'  che  il  diritto  sia  portato,  derivi
direttamente, da un atto avente data certa. Da un' altra prospettiva,
invece, si rileva che negli artt. 20 e 24 del D. L.vo n. 159 del 2011
la locuzione "risultano" fa riferimento all' approdo del procedimento
inferenziale:  i  beni  che  risultino  essere  frutto  di  attivita'
illecite, sono i beni che all'esito della valutazione degli  elementi
raccolti  risultino  [sia  dimostrato  che  siano]   di   provenienza
delittuosa. 
    Ancora una volta e' questa la scelta da perseguire, che  consente
tutela anche a situazioni non documentate in  uno  scritto,  come  il
credito da atto illecito o del lavoratore "in nero". 
    Ma un dato e' imprescindibile: nell'interpretazione  del  termine
"risultino" contenuto negli artt. 20 e 24 del D. L.vo n. 159 del 2011
e' sorto un dibattito sulla qualita' della  prova  richiesta  per  il
sequestro o la confisca; nell' interpretazione dell' art.  52  questo
problema non esiste, in quanto il risultato  della  dimostrazione  e'
quello della "data certa". 
    La locuzione costituisce un vero e proprio rinvio normativo,  (4)
atteso che la data certa e' quella prevista dall' art. 2704 c.c., che
cosi' dispone: "La data della scrittura privata della  quale  non  e'
autenticata la sottoscrizione non e' certa e computabile riguardo  ai
terzi se non dal giorno in cui la scrittura e' stata registrata o dal
giorno della morte o  della  sopravvenuta  impossibilita'  fisica  di
colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui
il contenuto della  scrittura  e'  riprodotto  in  atti  pubblici  o,
infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto  che  stabilisca
in  modo  egualmente  certo  l'anteriorita'  della   formazione   del
documento. 
    La  data  di  scrittura  privata   che   contiene   dichiarazioni
unilaterali non destinate a persona determinata puo' essere accertata
con qualsiasi mezzo di prova. 
    Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice,  tenuto
conto delle circostanze, puo' ammettere qualsiasi mezzo di prova". 
    Sicche', riprendendo  i  concetti  sopra  enucleati  in  tema  di
verifica fallimentare, deve trattarsi di crediti dimostrati anche con
prove  per  testimoni  o  presunzioni,  ma  a  condizione  che   esse
evidenzino un atto munito di tale attitudine non  anche  quando  tali
prove siano rivolte in via indiziaria ed induttiva,  a  provocare  un
giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento. 
    Anche in questa sede va,  poi,  aggiunto  che  non  costituiscono
prova utilizzabile fra  imprenditori  le  scritture  contabili  dell'
impresa sequestrata. 
    Ed allora, e' evidente come la categoria dei  fornitori  viene  a
trovarsi ingiustificatamente in  una  situazione  giuridico-economica
deteriore. 
    Come ben rilevato da Cass. Sez. Un. Sentenza n.20 febbraio  2013,
n. 4213, tale mutamento di regime nelle modalita' di accertamento del
credito, conseguente ad un evento  come  il  sequestro,  estraneo  al
creditore, "determina una non ragionevole  incidenza  negativa  sulla
parte creditrice, che oltre a non potersi avvalere  del  disposto  di
cui  all'art.  2702   c.c.,   si   troverebbe   senza   colpa   nella
pregiudizievole    situazione    di    dover    dare    dimostrazione
dell'antecedenza del proprio credito al fallimento; la necessita'  di
precostituirsi una prova idonea a dare dimostrazione di  una  pretesa
creditoria  eventualmente  successivamente  maturata   si   pone   in
contrasto con la peculiare natura dei rapporti  commerciali,  che  ha
indetto il legislatore a prevedere semplificazioni probatorie  (artt.
2709  e  2710  c.c.),  proprio  al  fine  di  favorire  le  relazioni
commerciali e di agevolare le definizioni delle relative transazioni;
la distribuzione dell'onere  della  prova  nell'ambito  dei  generali
principi  esistenti  deve  tener  conto  anche  del  principio  della
disponibilita'  dei  mezzi  di  prova,  che  induce  a   privilegiare
interpretazioni della legge che  non  rendano  impossibile  o  troppo
difficile il  diritto  di  azione  costituzionalmente  garantito  (C.
12/6008, C. 09/15406, C. 09/10744),  eccessiva  difficolta',  se  non
impossibilita', che si determinerebbe nel  caso  in  cui  si  volesse
imporre al creditore che formula istanza  di  ammissione  al  passivo
l'onere di dimostrare l'anteriorita' del credito  all'apertura  della
procedura concorsuale". 
    Ritiene il collegio  che  poco  cambi  ove  dovesse  optarsi  per
opzione interpretativa che qualifica 1'assenza  di  data  certa  come
fatto impeditivo. 
    Buona parte degli odierni fornitori operavano  nella  convulsa  e
dinamica realta' dell' impresa che non si presta ad essere  ingessata
negli schemi della precostituzione di una data certa del rapporto. 
    Diversi  creditori  all'  udienza  di  verifica   hanno   opposto
1'esistenza di prassi  commerciali  incompatibili  con  tali  schemi:
telefonata per ordinare le materie prime necessarie alla  produzione,
come il cemento o gli inerti. 
    Contratti assolutamente indimostrabili secondo gli schemi  tipici
richiesti dall' art. 52.1 T.U. 
    Per tali motivi ritiene il collegio che la norma sia  lesiva  del
disposto degli artt. 24 e 41 della Costituzione: 
        venendo  ad  incidere  ingiustificatamente,  ingessandola  in
adempimenti incompatibili con il  suo  ordinario  svolgimento,  sulla
attivita' delle imprese; e imponendo per accertamento dei diritti  di
credito percorsi probatori aggravati. Lesiva anche in  considerazione
del parametro costituzionale dell' art. 3 della Costituzione,  se  la
situazione dei fornitori e' paragonata a quella  di'  creditori  meno
dinamici  come  possono  essere  le  banche,  la  cui  posizione   di
supremazia consente sempre una precostituzione di scrittura con  data
certa. 
    Ritiene, pertanto, il collegio di proporre all' esame del Giudice
delle Leggi le due questioni sopra delineate, ed a tal fine evidenzia
gli ulteriori profili richiesti per la proposizione della  questione:
la rilevanza e l'intervento richiesto. 
 
                              Rilevanza 
 
    La questione proposta  d'  ufficio  e'  rilevante  in  quanto  il
procedimento di opposizione allo stato passivo costituisce  una  fase
del procedimento di verifica dei crediti. 
    L'illegittimita' costituzionale dell' intero sistema della tutela
dei  terzi  e'  destinata  a  travolgere,  con  una  vera  e  propria
espunzione della disciplina, anche  la  verifica  ed  il  conseguente
procedimento di opposizione. 
    La questione sollevata dai  creditori  e'  rilevante  in  quanto,
solamente con la modifica della disciplina posta dall' art.  52  T.U.
potra'  darsi  ingresso  alle  ragioni  dei   fornitori,   altrimenti
irrimediabilmente pretermessi. 
    La pronuncia necessaria a rimuovere i vizi denunciati 
    La  Corte,  dichiarando  incostituzionalita'   della   disciplina
prevista dal I e II capo del titolo IV del I libro del D.L.vo n.  159
del 2011, fara' rivivere il regime precedente in cui  i  diritti  dei
creditori delle imprese erano accertati secondo uno schema piu' agile
e meno artificioso e contrario agli interessi economici dell' impresa
in sequestro. 
    La Corte, infine, e chiaramente nell' ipotesi  in  cui  la  prima
questione sia ritenuta infondata, nel  dichiarare  l'  illegittimita'
costituzionale del disposto dell' art. 52.1 del D. L.vo  n.  159  del
2011 nella parte in  cui  restringe  I'  ambito  di  tutela  ai  soli
creditori che risultano  da  atti  aventi  data  certa  anteriore  al
sequestro,  potra'  estenderla,  con  pronuncia  additiva,  anche  ai
crediti dimostrabili con criteri meno rigidi di quelli previsti  art.
2704 c.c., ma comunque  idonei  a  fornire  adeguata  certezza  della
sussistenza del credito e della sua anteriorita' al sequestro. 

(1) Un accenno a tale prassi, non altrimenti documentabile,  si  puo'
    cogliere nella pubblicazione «Le misure  patrimoniali  antimafia.
    Interdisciplinarieta' e questioni di  diritto  penale,  civile  e
    amministrativo a cura di Aiello Andrea e Mazzarese  Silvio  nell'
    articolo del dott. Cesare Vincenti, allora Presidente della  Sez.
    Mis. Prevenzione di Palermo; 

(2) Art. 52.2 T.U. 

(3) L' art. 120 della 1.f. prevede  che,  in  caso  di  chiusura  del
    fallimento il decreto con il quale il creditore e' stato  ammesso
    al concorso costituisce prova scritta, ai sensi  dell'  art.  634
    c.p.c., al fine di ottenere un decreto ingiuntivo. 

(4) Mancante nella legge fallimentare, come ben rilevano  le  Sezioni
    Unite: «se e' del tutto condivisibile il richiamo alla L.  Fall.,
    artt. 44 e  52.  ai  fini  della  delibazione  della  istanze  di
    ammissione al passivo, cio' non  comporta  che  per  questo  solo
    fatto debba mutare  il  regime  probatorio  conseguente  all'atto
    originariamente posto in  essere,  atteso  che  l'art.  2704  non
    risulta   richiamato   da   alcuna   disposizione   della   legge
    fallimentare». 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale, visto  l'art.  23  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le   seguenti
questioni di legittimita' costituzionale: 
        1. dell' intera  disciplina  prevista  dal I  e II  capo  del
titolo IV del I libro del D.L.vo n. 159 del 2011, in riferimento alle
norme di cui agli artt. 3 e 41 della Costituzione 
        2.  dell'  art.  52.1  del  D.  L.vo  n.  159  del  2011,  in
riferimento  alle  norme  di  cui  agli  artt.  3,  24  e  41   della
Costituzione, nella  parte  in  cui  la  norma  denunciata  restringe
l'ambito di tutela ai soli creditori che  risultano  da  atti  aventi
data  certa  anteriore  al  sequestro,  cosi'  escludendo  i  crediti
dimostrabili con criteri meno rigidi di quelli  previsti  dall'  art.
2704 c.c. ma  comunque  idonei  a  fornire  adeguata  certezza  della
sussistenza del credito e della sua anteriorita' al sequestro. 
    Dispone la sospensione del giudizio in corso  e  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina la notifica, anche con le forme di cui all' art.  58.3  D.
L.vo n. 159 del 2011,  della  presente  ordinanza  alle  parti  e  al
Presidente del Consiglio dei  ministri  e  la  sua  comunicazione  ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. 
 
    Cosi' deciso in Trapani  a  scioglimento  della  riserva  assunta
all'esito della camera di consiglio del 5-3-2014. 
 
                     Il Presidente est.: Grillo