AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Biogermin». (14A08151) 
(GU n.249 del 25-10-2014)

 
 
 
   Estratto determinazione V & A n. 2089/2014 del 13 ottobre 2014 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
Biogermin nella forma e confezione: «2 mld/5 ml sospensione orale» 20
contenitori monodose da  5  ml,  (in  aggiunta/in  sostituzione  alle
confezioni gia' autorizzate), alle condizioni e con le specificazioni
di seguito indicate: 
    Titolare AIC: Union Health s.r.l. , con sede legale  e  domicilio
fiscale in Via Adige, n. 5, cap. 66020, San Giovanni Teatino, Chieti,
Italia, Codice fiscale 06831491003. 
    Confezione:  «2  mld/5  ml  sospensione  orale»  20   contenitori
monodose da 5 ml - AIC n. 035796022 (in base 10) 124F1Q (in base 32). 
    Forma Farmaceutica: Sospensione orale. 
    Composizione: un contenitore monodose contiene: 
      Principio Attivo: Spore di Bacillus Clausii 2 miliardi. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione:  «2  mld/5  ml  sospensione  orale»  20   contenitori
monodose da 5 ml - AIC n. 035796022 (in base 10) 124F1Q (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione:  «2  mld/5  ml  sospensione  orale»  20   contenitori
monodose da 5 ml - AIC n. 035796022 (in base 10) 124F1Q (in base 32). 
    OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.