COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 13 ottobre 2014 

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle
altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n.  146  del
1990, e successive modificazioni, nel settore  del  trasporto  aereo.
(Delibera n. 14/387). (14A08196) 
(GU n.250 del 27-10-2014)

 
                           LA COMMISSIONE 
 
  Su proposta del prof. avv. Nunzio Pinelli, Commissario delegato per
il settore; 
  Premesso 
    che lo sciopero nel settore del trasporto  aereo  e'  attualmente
disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge
n. 83 del 2000,  nonche'  dalla  Regolamentazione  provvisoria  delle
prestazioni indispensabili e delle altre misure di  cui  all'art.  2,
comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge  n.
83 del 2000, adottata con delibera della Commissione  del  19  luglio
2001, n. 01/92, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  10  agosto
2001, n. 185; 
    che, nel periodo intercorso dall'entrata in vigore della predetta
disciplina di settore, sono intervenute rilevanti modificazioni negli
assetti organizzativi e  di  erogazione  del  servizio  di  trasporto
aereo; 
    che, pertanto, e' opportuno procedere  ad  un  adeguamento  delle
disposizioni in essa contenute, al fine di migliorare e rendere  piu'
attuale il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero  e
il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; 
    che, nel gennaio del 2013, la  Commissione,  nella  sua  costante
opera di mediazione, avendo appreso da Assohandlers dell'avvio  delle
procedure per il  rinnovo  del  CCNL  dell'8  luglio  2010,  pur  non
rinvenendo nel merito una diretta  competenza,  consapevole  che  una
crisi nel settore determinerebbe conseguenze gravi  sul  piano  delle
garanzie negate  ai  cittadini  utenti,  si  e'  resa  immediatamente
disponibile ad offrire la propria mediazione per la prosecuzione  del
dialogo  tra  le  parti,  anche  attraverso  un  tavolo  tecnico   da
costituire presso l'Autorita'; 
    che, successivamente, la Commissione ha espresso l'auspicio  che,
nel  predetto  CCNL,  trovassero  accoglimento  alcune   disposizioni
dirette a regolamentare  l'esercizio  dei  diritto  di  sciopero,  da
trasmettere per il prescritto  giudizio  di  idoneita',  al  fine  di
definire regole condivise, frutto di accordo,  le  quali,  una  volta
valutate idonee, modificherebbero  la  Regolamentazione  provvisoria,
attuando la volonta' del legislatore  di  regolamentare  i  conflitti
sindacali con regole basate, preferibilmente,  sul  consenso  tra  le
parti; 
    che, in mancanza di utili iniziative delle parti sociali, volte a
disciplinare, in via negoziale, le regole dello sciopero nel  settore
del trasporto aereo, il Commissario delegato per il settore, in  data
10 maggio 2013, ha trasmesso alle parti  un'ipotesi  di  lavoro,  con
invito a formulare, entro il 13  giugno  2013,  il  proprio  motivato
punto di vista, al fine di poter  sottoporre  alla  Commissione,  per
l'adozione della proposta di  modifica,  un  testo  che  avesse  gia'
acquisito chiarezza sui punti di  eventuale  convergenza  o  dissenso
delle parti e consentisse,  dunque,  una  maggiore  speditezza  nella
conclusione del procedimento; 
    che  le  Organizzazioni  sindacali  Filt  Cgil,  Fit  Cisl,   Uil
Trasporti e Ugl Trasporti, con riferimento alla suddetta  ipotesi  di
lavoro, hanno manifestato la volonta'  di  procedere,  autonomamente,
attraverso  un  Accordo  con  le  Associazioni  datoriali  coinvolte,
all'individuazione delle regole in materia di  sciopero  nel  settore
del trasporto aereo, chiedendo,  pertanto,  alla  Commissione,  nelle
more  della  definizione  del  suddetto  Accordo,  di  sospendere  il
procedimento di modifica della Regolamentazione provvisoria; 
    che, dai riscontri offerti, e' emersa  una  sostanziale  distanza
tra  le  parti  che  ha  indotto   a   ritenere   irrealizzabile   il
raggiungimento, in tempi ragionevoli, di un Accordo  in  ordine  alla
adozione di un insieme di  regole  comuni  per  la  disciplina  delle
prestazioni indispensabili e delle altre misure di  cui  all'art.  2,
comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
    che, conseguentemente, la Commissione, dopo un congruo periodo di
tempo, concesso alle  parti,  per  la  definizione  di  un  eventuale
Accordo, nella seduta del 24 marzo 2014, ha avviato la  procedura  ex
art. 13, comma 1,  lettera  a),  della  legge  n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni, con l'adozione della delibera n. 14/1254/A,
recante «Proposta di modifica della Regolamentazione provvisoria  del
trasporto aereo, di cui alla delibera n. 01/92, del 19  luglio  2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185, del 10 agosto 2001»; 
    che la  predetta  Proposta  e'  stata  notificata  alle  parti  e
trasmessa, per l'acquisizione del  parere,  alle  Associazioni  degli
utenti, di cui al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  e
successive modificazioni; 
    che, con riferimento alla predetta Proposta, decorso il  termine,
di quindici giorni, che la legge assegna alle parti, per  l'invio  di
eventuali osservazioni, sono pervenute alcune proposte  di  modifica,
di cui si da' conto nell'allegata Relazione del Commissario  delegato
per il settore; 
    che, nel predetto termine, non e' pervenuto  alcun  riscontro  da
parte delle Associazioni dei consumatori e degli utenti,  di  cui  al
decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.   206,   e   successive
modificazioni; 
    che si sono tenute le seguenti audizioni, delle  quali  e'  stato
redatto verbale, che hanno accertato la  perdurante  indisponibilita'
delle parti a raggiungere un accordo: 
      3 giugno 2014:  Filt  Cgil,  Fit  Cisl,  Uil  Trasporti  e  Ugl
Trasporti; 
      17 giugno 2014: Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e  Ugl
Terziario, Usb, Cub, Cobas, Legea Cisal e Cildi; 
      24  giugno  2014:  Anpac,  Anpav,  Avia,  Associazione   Piloti
Meridianafly, ATM-PP e Fiom Cgil; 
      8  luglio  2014:  Dipartimento  Funzione  Pubblica,   Ministero
interno,  Dipartimento  Vigili  del  Fuoco,  Assaereo,  Assaeroporti,
Assocatering, Assohandlers, Assocontrol, Enav, Enac, Fairo, Alitalia,
Meridianafly e Easyjet; 
  Considerato 
    che,  nel  periodo   concesso   alle   parti,   in   accoglimento
dell'istanza  sindacale  citata  in  premessa,  e'  stata  constatata
l'assenza di iniziative utili per la definizione  di  un  Accordo  di
regolamentazione dello sciopero nel settore del trasporto aereo; 
    di dover procedere, pertanto, ad una parziale revisione di alcune
disposizioni  contenute  nell'attuale  Regolamentazione   provvisoria
(delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001) e  di  doverla  rendere  piu'
adeguata alle trasformazioni intervenute medio tempore  nel  settore,
e' opportuno apportare le seguenti modifiche: 
    introdurre,  nell'ambito  di  applicazione  della  disciplina  di
settore, l'attivita' di radiomisure  in  quanto  tale  servizio,  che
consente di fornire ai velivoli le corrette indicazioni nelle fasi di
decollo,  atterraggio  e  navigazione,  si   ritiene   debba   essere
ricompreso tra i Servizi strumentali alla navigazione  aerea,  attesa
anche la diretta connessione funzionale con i sistemi  di  assistenza
al volo; 
    escludere  dal  campo  di  applicazione  della   Regolamentazione
provvisoria i servizi di ristorazione nelle c.d. «aree  sterili»  del
sedime  aeroportuale,  qualora  siano   presenti   adeguati   sistemi
automatici (distributori di snacks e bevande), in grado di offrire un
servizio alternativo in caso di sciopero. Quanto sopra, atteso che  i
bar e i ristoranti che insistono negli  scali  aeroportuali  svolgono
una attivita' che risponde a logiche puramente commerciali. Peraltro,
in caso di disponibilita', nelle  aree  successive  ai  controlli  di
sicurezza, di adeguati distributori automatici di snacks  e  bevande,
risulterebbe assicurato,  in  caso  di  sciopero  del  personale,  un
servizio valido e alternativo a quello offerto dai predetti  esercizi
commerciali; 
    precisare che, in caso di proclamazione di  scioperi  riguardanti
il personale addetto ai servizi di assistenza  e  manutenzione  degli
impianti e dei sistemi  utilizzati  per  il  controllo  del  traffico
aereo, le procedure da esperire preventivamente sono quelle  previste
dal CCNL di riferimento (valutate idonee dalla Commissione), in luogo
di  quelle  disciplinate  dalla  Parte  IV   della   Regolamentazione
provvisoria. L'opportunita' di tale modifica deriva dall'esigenza  di
ricondurre, analogamente agli altri servizi  aeroportuali  accessori,
alle  disposizioni  contenute  nelle  discipline   contrattuali,   le
procedure di raffreddamento  e  di  conciliazione  per  il  personale
addetto alle attivita' strumentali  all'assistenza  al  volo.  Quanto
sopra anche al fine di eliminare  una  ingiustificata  disparita'  di
trattamento per il personale addetto  all'assistenza  e  manutenzione
degli impianti di controllo del traffico  aereo,  rispetto  a  quello
addetto alle altre attivita' strumentali; 
    elevare il termine di preavviso minimo da  10  a  12  giorni,  il
termine di preavviso massimo da 45 a 60 giorni e il  termine  per  la
revoca «tempestiva» dello sciopero da 5  a  7  giorni.  Le  modifiche
proposte, da valutare in stretto coordinamento tra di loro, in quanto
mirate ad una rideterminazione piu' funzionale dei  termini  previsti
dalla disciplina, sono volte, da un lato, ad assegnare  alle  Aziende
un lasso di tempo maggiore per ottemperare agli adempimenti  relativi
agli obblighi  di  informazione  all'utenza  dello  sciopero  e  alla
predisposizione delle comandate in servizio, anche nell'interesse dei
lavoratori interessati  dall'astensione.  Dall'altro,  consentono  al
sindacato un piu' ampio ventaglio di opzioni nella scelta della  data
nella quale effettuare lo sciopero,  anche  in  considerazione  delle
modifiche che, al contempo, si ritiene opportuno proporre in  materia
di  rarefazione  oggettiva.  Infine,  verrebbe   limitato   l'effetto
annuncio dello sciopero in caso di revoca spontanea. Nel  settore  in
questione, infatti, una revoca (in limine) dello  sciopero  determina
comunque uno scarso ricorso al servizio da parte degli utenti, attesa
l'esigenza di programmare in anticipo l'utilizzo di tale servizio; 
    riformulare il testo della disposizione che disciplina i  periodi
di franchigia elettorale, atteso che l'attuale formulazione puo'  dar
luogo ad incertezze e  disorientamento  degli  utenti,  anche  tenuto
conto che il calendario delle franchigie risulta  essere  disomogeneo
rispetto a quello previsto in altre discipline di settore  (cfr.,  ad
es., Regolamentazione provvisoria del Trasporto Pubblico Locale); 
    prevedere, tra i destinatari  della  proclamazione  di  sciopero,
anche la Commissione  di  Garanzia,  al  fine  di  dare  certezza  al
procedimento amministrativo che prende avvio  con  la  ricezione  del
documento sindacale e si conclude con la valutazione dello stesso  da
parte   della   Commissione   e   con   l'adozione   della   relativa
deliberazione; 
    prevedere  un  obbligo  per  le  Aziende   di   comunicare   alle
Organizzazione sindacali proclamanti la data in cui si e'  provveduto
a dare informazione dello sciopero all'utenza. Quanto sopra, oltre ad
offrire  evidenti  maggiori  garanzie   in   ordine   alla   funzione
pubblicistica  dell'informazione   all'utenza,   consentirebbe   alla
Commissione  una  tempestiva  valutazione  in  ordine   al   corretto
adempimento, da  parte  datoriale,  degli  obblighi  di  informazione
all'utenza (come previsto dall'art. 2, comma 2, della  legge  n.  146
del 1990, e successive modificazioni); 
    ridefinire i bacini di utenza, al fine di «attualizzarli» in base
ai reali dati di traffico, in quanto profondamente mutati rispetto  a
quelli del 2001, sulla scorta dei quali e' stata redatta  la  vigente
Regolamentazione provvisoria; 
    elevare l'intervallo minimo tra le azioni di sciopero da 10 a  15
giorni liberi per il trasporto aereo e da 20 a 30 giorni  liberi  per
il  servizio  di  assistenza  al  volo.  Tali  modifiche  si  rendono
necessarie posto che, in un settore estremamente  interconnesso  come
quello del  trasporto  aereo,  occorre  distanziare  maggiormente  le
azioni di sciopero che incidono sullo stesso servizio finale e  sullo
stesso bacino di utenza, anche sul presupposto che e'  consentita  la
concentrazione di astensioni, salvaguardando, in tal modo, il diritto
degli utenti di usufruire, con una certa  continuita',  del  servizio
pubblico. Nel caso dell'assistenza al volo, l'esigenza  di  prevedere
un intervallo di 30 giorni deriva dalla circostanza che le astensioni
nel  predetto   settore   hanno   inevitabili   effetti   ultrattivi,
vulnerando, in ogni caso, il servizio finale del trasporto aereo,  in
quanto determinano limitazioni delle attivita' anche nella altre aree
dei  servizi  (servizi  erogati  dai   vettori   e   dalle   societa'
aeroportuali); 
    prevedere  la  garanzia  e  l'assistenza  di  un  ulteriore  volo
«monogiornaliero» (dalle isole verso un Aeroporto del Sud) in caso di
sciopero «generale» del comparto aereo, ovvero in  caso  di  sciopero
che coinvolge piu' vettori. La modifica si  rende  necessaria  atteso
che, nelle ipotesi  in  cui  si  viene  a  determinare,  per  effetto
dell'istituto della concentrazione, un addensamento di  scioperi  che
coinvolgono  piu'  vettori,  risulta  maggiormente  rispondente  alle
esigenze di contemperamento dei diritti  «integrare»  i  collegamenti
fuori fascia con le isole con un ulteriore volo dalle isole verso  un
aeroporto del Sud, con maggiore evidente garanzia per l'utenza; 
    prevedere che, in caso di concentrazione di scioperi  locali  con
scioperi nazionali (o di rilevanza  nazionale),  la  percentuale  dei
voli schedulati dalle singole Direzioni  Aeroportuali  di  Enac  deve
includere nel computo totale anche i voli autorizzati dalla Direzione
Centrale di Enac, individuando la relativa  procedura  operativa.  La
modifica e' frutto di una istruttoria che ha  coinvolto  Enac  ed  e'
volta ad evitare che, in caso di concentrazione di scioperi, si venga
a determinare un sorta di «effetto moltiplicatore» delle comandate da
parte delle Societa' aeroportuali, allorche'  difetti  il  necessario
coordinamento tra Direzione Centrale di Enac e Direzioni Aeroportuali
nell'individuazione dei voli da garantire nel corso dello sciopero; 
    prevedere l'obbligo per le Aziende di individuare,  entro  cinque
giorni dalla data dell'astensione,  oltre  ai  contingenti,  anche  i
nominativi del personale da esonerare dallo sciopero per la  garanzia
delle  prestazioni  indispensabili,  adottando,  ove  possibile,   un
criterio di rotazione (l'eventuale ritardo dovra'  essere  motivato).
La modifica e' finalizzata a consentire ai lavoratori  di  conoscere,
in un termine ritenuto congruo, se saranno comandati in servizio  nel
corso   dello   sciopero,   per   la   garanzia   delle   prestazioni
indispensabili,   ovvero   se   potranno   aderire    all'astensione.
L'introduzione di  un  criterio  di  rotazione  (ove  possibile)  del
personale comandato risponde all'esigenza di  consentire  a  tutti  i
lavoratori di esercitare il diritto di sciopero; 
    prevedere  l'obbligo  per  le  Aziende  di  redigere  un  verbale
all'esito   delle   procedure   conciliative,   contenente   succinte
motivazioni in ordine al mancato accordo tra le  parti,  al  fine  di
dare certezza al procedimento, dato che,  dalla  data  dell'incontro,
decorrono termini per la validita' delle procedure stesse; 
    prevedere l'obbligo per le Organizzazioni sindacali di proclamare
lo stato di agitazione  nei  confronti  delle  singole  Aziende,  con
impossibilita' di aprire le vertenze direttamente nei confronti delle
Associazioni datoriali. La modifica si rende necessaria, dal  momento
che, nel settore  del  trasporto  aereo,  le  Associazioni  datoriali
sovente  non  hanno  potere  di  rappresentanza  delle  Aziende  loro
associate e, conseguentemente,  le  procedure  conciliative,  qualora
attivate  nei  loro  confronti,  finiscono  col  divenire   un   mero
formalismo   burocratico   non    essendo    ipotizzabile,    neanche
astrattamente, una positiva composizione della vertenza; 
    elevare da 45 a 60 giorni il termine decorso il  quale,  ai  fini
della  proclamazione  di  una  seconda   azione   di   sciopero,   e'
obbligatorio ripetere le procedure stesse (non escludendo  dal  detto
termine gli eventuali periodi di franchigia). La  modifica  si  rende
necessaria atteso  che  l'eccessiva  densita'  del  calendario  degli
scioperi nel trasporto aereo e le regole sulla rarefazione  oggettiva
rendono,  in  alcuni  casi,  oggettivamente  difficile  trovare   una
«casella libera» per proclamare lo  sciopero.  La  modifica  relativa
alla non esclusione dal detto  computo  degli  eventuali  periodi  di
franchigia si fonda sul presupposto che,  per  la  ripetizione  delle
procedure di raffreddamento (in sede aziendale)  e  di  conciliazione
(in sede amministrativa), le  franchigie  di  cui  all'art.  8  della
Regolamentazione provvisoria non hanno alcun impatto ostativo; 
    integrare le disposizioni in materia  di  «Forme  alternative  di
azione sindacale», prevedendo disposizioni volte a favorire  il  c.d.
«sciopero virtuale», quale forma di astensione dalla  prestazione  di
lavoro alternativa a quella  ordinaria,  con  evidenti  benefici  per
l'utenza; 
  Ritenuto 
    di poter accogliere l'osservazione formulata da Enac, con nota n.
51994/PROT, del 19 maggio 2014, in ordine alla previsione del divieto
di procedere alla rischedulazione dei voli dopo la  proclamazione  di
uno sciopero,  salvo  in  occasione  di  circostanze  particolari  ed
eccezionali che interessino l'aeroporto, al fine di  evitare  un  uso
fraudolento della stessa rischedulazione,  in  termini  di  ulteriore
limitazione all'esercizio del diritto di sciopero.  Quanto  sopra  in
linea con le disposizioni contenute nella circolare Enac EAL-19,  del
21 dicembre 2012; 
    di poter accogliere l'osservazione formulata  dalle  Associazioni
datoriali   Assaereo,   Assaeroporti,   Assocontrol,    Assohandlers,
Assocatering, Fairo e Ibar, con nota del 24 aprile  2014,  in  ordine
alla modifica della denominazione delle strutture aeroportuali (SAAV,
CAAV, UAAV  e  NAAV),  secondo  la  nuova  denominazione,  concordata
recentemente con Enac, di «Centri Aeroportuali»; 
    di    poter     accogliere     le     osservazioni,     formulate
dall'Organizzazione sindacale Cildi, con nota prot.  103/SG/BVM,  del
30 giugno 2014, in ordine ad una riformulazione del  testo  dell'art.
1,  comma  2,  lettera  c),  della   Proposta   di   Regolamentazione
provvisoria (delibera n. 14/125/A, del 24 marzo  2014),  al  fine  di
rendere piu' chiara la disposizione; 
    di dover procedere, a seguito dell'approvazione, da  parte  della
Commissione, in data 26 maggio 2014, della delibera n.  14/231,  alla
soppressione del comma 3 dell'art.  17  della  suddetta  Proposta  di
Regolamentazione; 
  Ritenuto, altresi', 
    che, al fine di elaborare un testo coordinato e piu'  chiaro  per
l'utenza, e' opportuno che  le  varie  disposizioni  contenute  nelle
delibere  della  Commissione,  adottate  nel  corso  degli  anni   ed
applicabili al settore del  trasporto  aereo,  siano  trasfuse  nella
disciplina di settore, nella logica di adottare una sorta  di  «testo
unico» in materia di sciopero nel settore del trasporto aereo; 
  Formula 
    ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della  legge  n.  146
del 1990, come modificata dalla legge n. 83  del  2000,  la  seguente
Regolamentazione provvisoria: 
 
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle
  altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del
  1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel  settore  del
  trasporto aereo. 
 
                               Parte I 
 
       Disciplina comune al servizio finale «trasporto aereo» 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. La presente regolamentazione  si  applica  ai  lavoratori,  alle
imprese ed alle pubbliche amministrazioni che a  qualsiasi  titolo  -
ivi inclusi appalti, concessioni e sub-concessioni parziali o  totali
- concorrono alla erogazione di servizi funzionalmente connessi  alle
attivita' di aviazione civile e di navigazione aerea. 
  2. Rientrano nel campo di applicazione delle regole  dettate  nella
presente Regolamentazione provvisoria i seguenti servizi: 
Servizio di trasporto passeggeri. 
  (Piloti, Assistenti di volo, Tecnici di volo, Personale  di  terra,
Personale tecnico addetto alle manutenzioni, dipendenti  dai  Vettori
aerei). 
  E' assicurato, sia mediante i  voli  ricompresi  nelle  prestazioni
indispensabili, sia  mediante  voli  cargo,  il  trasporto  di  merci
deperibili, animali vivi, medicinali nonche' generi  qualificati,  di
volta in volta, dalle competenti autorita' come di prima necessita' e
come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per  la
continuita'  delle  attivita'   produttive   nei   servizi   pubblici
essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili. 
Servizio di Assistenza al volo. 
  Servizi strumentali alla navigazione aerea (conduzione dei  sistemi
di  assistenza   al   volo,   meteorologia   aeroportuale,   servizio
informazioni aeronautiche, radiomisure, assistenza manutenzione degli
impianti e dei sistemi  utilizzati  per  il  controllo  del  traffico
aereo); 
  Servizi professionali di supporto tecnico-legale  e  amministrativo
alla navigazione aerea. 
  Servizi aeroportuali: 
    A.  Servizi  relativi  al  flusso  (arrivi  e   partenze)   degli
aeromobili; servizi relativi al flusso di passeggeri  e  bagagli;  le
direzioni  aeroportuali,  il  servizio  di  controllo  radiogeno  dei
bagagli in stiva, ove previsto; il servizio lost  and  found  nonche'
gli altri servizi di cui agli Allegati A e B del decreto  legislativo
n. 18 del 1999. 
    B. Servizi di sicurezza  aeroportuale  (antincendi  aeroportuale;
servizi medici e veterinari; controllo degli accessi al varco). 
    C.  Servizi  aeroportuali  accessori  (pulizie   aerostazioni   e
toilettes; bar e ristoranti, questi  ultimi  presenti  esclusivamente
nelle aree sterili  del  sedime  aeroportuale  e  qualora  non  siano
presenti  nelle  aree   stesse   adeguati   sistemi   automatici   di
distribuzione di snack e bevande, in grado  di  offrire  un  servizio
alternativo in caso di sciopero del personale ivi impiegato). 
  3. Tutti  i  servizi  compresi  nel  campo  di  applicazione  della
presente regolamentazione provvisoria sono destinatari della Parte  I
(Disciplina  comune).  Il  campo  di  applicazione  della  Parte   II
(Intervalli minimi  tra  azioni  di  sciopero),  ad  eccezione  degli
articoli 14 e 15, che sono di generale applicazione,  e  della  Parte
III (Prestazioni indispensabili), e' definito in tali parti. La Parte
IV (Procedura di raffreddamento e conciliazione) non  si  applica  ai
servizi di pulizia degli aeromobili e di catering aereo;  ai  servizi
aeroportuali accessori  (pulizie  aerostazioni  e  toilettes,  bar  e
ristoranti); ai servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi; medici
e  veterinari,  controllo  degli  accessi  al  varco);   ai   servizi
professionali  di  supporto  tecnico-legale  e  amministrativo   alla
navigazione aerea ed ai servizi di assistenza  e  manutenzione  degli
impianti e dei sistemi  utilizzati  per  il  controllo  del  traffico
aereo. 
 
                               Art. 2 
 
                        Vincoli inderogabili 
 
  1. Vanno rispettati inderogabilmente  tutti  gli  obblighi  assunti
dalla Repubblica italiana in materia di servizi di aviazione  civile,
di navigazione aerea, di  trasporti  aerei.  In  particolare,  quelli
derivanti: 
    a) dalla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata  e  resa  esecutiva
con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge
17 aprile 1956, n. 561, nonche' dalle  norme  di  cui  agli  allegati
tecnici alla predetta Convenzione, recepiti nell'ordinamento italiano
con le procedure di cui all'art. 687  del  C.N.  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461,  ed  in  specifico
modo per quanto previsto in  relazione  al  diritto  di  sorvolo  del
territorio e di attraversamento dello spazio aereo italiano da  parte
del traffico  aereo  civile  internazionale  (salvo  quanto  previsto
all'art. 21, comma 2); 
    b) dalle specifiche previsioni di altre  convenzioni,  accordi  e
trattati internazionali, vigenti  in  materia  di  aviazione  civile,
navigazione   aerea   e   trasporto   aereo,   nonche'   di   accordi
bi-multilaterali in materia di trasporti aerei; 
    c) dalla normativa comunitaria. 
  2.  Vanno,  altresi',  salvaguardate,  in  qualsiasi   ipotesi   di
sospensione della prestazione lavorativa: 
    a) la continuita' delle azioni di governo e di difesa  nazionale;
in particolare l'esigenza di mantenere in attivita' i sensori  radar,
i sistemi di elaborazione automatica dei dati ed i  servizi  fissi  e
mobili  delle  telecomunicazioni  aeronautiche  utilizzati   per   le
attivita' del SCC/AM (servizio coordinamento e controllo  Aeronautica
Militare), dell'A.M.I. e dei centri della Difesa  aerea,  nonche'  la
necessita' di assicurare i coordinamenti tra il SCC/AM e i Centri  di
Controllo d'Area (ACC) per il regolare svolgimento del traffico aereo
operativo (OAT); 
    b) l'integrita' dei sistemi, dei  mezzi,  degli  apparati,  delle
installazioni e delle infrastrutture aeronautiche. 
  3. Restano fermi i vincoli derivanti dalla  legge  n.  242  del  23
maggio 1980, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge n.  146
del 12 giugno 1990, come modificata dalla legge n. 83 dell'11  aprile
2000. 
 
                               Art. 3 
 
       Astensioni dal lavoro nei servizi di navigazione aerea 
 
  1. Le amministrazioni e le imprese, nonche' i  relativi  dipendenti
individualmente e collettivamente, devono garantire, anche in caso di
sciopero, le capacita' sistemiche necessarie a consentire il regolare
svolgimento  delle  operazioni  di  volo,   indispensabili   per   le
necessita'  vitali  del  Paese,  per  il  rispetto   degli   obblighi
internazionali assunti dall'Italia e per la mobilita' di  navigazione
aerea; in particolare: 
    a) le misure di assistenza per gli  aeromobili  in  pericolo  nel
territorio nazionale e l'approntamento di  idonei  scali  tecnici  di
emergenza; 
    b) i voli di Stato nazionali come definiti dall'art. 744 del C.N.
e dalla legge 17 ottobre 1986, n. 732, ivi compresi i  voli  militari
ed assimilabili - Polizia  civile,  Forestale  ed  antincendi,  Radio
misure, e gli altri voli per servizi di  Stato  -,  i  voli  militari
condotti in regime GAT, i voli di Stato ed i voli militari  di  Paesi
esteri; 
    c) i voli, nazionali od internazionali, direttamente connessi con
esigenze di emergenza, soccorso, sanitarie ed umanitarie, interne  od
estere. 
  2. I soggetti di cui  al  primo  comma  sono,  altresi',  tenuti  a
garantire le capacita' sistemiche necessarie a consentire il regolare
svolgimento dei voli operati da vettori  italiani  e  stranieri,  nei
limiti di cui alla  presente  Regolamentazione  provvisoria,  con  il
rispetto degli obblighi di  non  discriminazione  imposti  all'Italia
dalla normativa internazionale e comunitaria. 
 
                               Art. 4 
 
                    Preavviso minimo di sciopero 
 
  1. Il preavviso ha la durata minima di dodici giorni.  Nel  computo
del termine di preavviso e' escluso il solo giorno iniziale. 
 
                               Art. 5 
 
                    Preavviso massimo di sciopero 
 
  1. Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla
oggettiva rarefazione  degli  scioperi  (articoli  16,  17,  18,  19)
rispettosa  della  garanzia  di   libero   esercizio   dell'attivita'
sindacale, e di evitare altresi' il ricorso a forme sleali di  azione
sindacale, il preavviso non puo' essere superiore a sessanta giorni. 
  2. I periodi di franchigia di cui all'art. 8 sospendono il  decorso
del termine massimo di preavviso. 
  3. Ai fini del computo del termine di preavviso  massimo,  si  deve
fare riferimento alla data e all'orario di ricevimento  dell'atto  di
proclamazione da parte della Commissione di garanzia. 
 
                               Art. 6 
 
             Revoca tempestiva dello sciopero proclamato 
 
  La revoca, la sospensione o  il  rinvio  spontanei  dello  sciopero
proclamato devono avvenire non meno di sette giorni prima della  data
prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6,  della  legge
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000,  il  superamento
di tale limite e' consentito quando sia stato  raggiunto  un  accordo
fra le parti, ovvero quando la revoca, la  sospensione  o  il  rinvio
dello sciopero siano giustificati da un intervento della  Commissione
di garanzia, ovvero dell'autorita' competente alla precettazione,  ai
sensi dell'art. 8 della stessa legge. 
 
                               Art. 7 
 
                    Durata massima dello sciopero 
 
  1. La durata massima della prima azione di sciopero e' di 4 ore; le
azioni di sciopero successive relative alla stessa vertenza hanno  la
durata massima di una giornata solare (dalle ore 0 alle 24). 
  2. La durata massima dell'astensione dal lavoro  straordinario,  e'
di trenta giorni. Il decorso del relativo termine rimane sospeso  per
i periodi di franchigia. 
 
                               Art. 8 
 
                             Franchigie 
 
  I periodi di franchigia, nei quali non potranno  essere  effettuati
scioperi sono i seguenti: 
    dal 18 dicembre al 7 gennaio; 
    dal 24 aprile al 2 maggio; 
    dal 27 giugno al 4 luglio; 
    dal 27 luglio al 5 settembre; 
    dal 30 ottobre al 5 novembre; 
    dal giovedi' precedente al giovedi' successivo alla Pasqua; 
    dal  terzo  giorno  precedente  al  terzo  giorno  che  segue  le
consultazioni  elettorali  nazionali,  europee  e  le   consultazioni
referendarie nazionali; 
    dal  giorno  precedente  al  giorno  successivo   alle   elezioni
regionali ed amministrative, per le sole aree interessate. 
  Le regole relative alla franchigia elettorale trovano  applicazione
anche in riferimento a eventuali turni di ballottaggio. 
 
                               Art. 9 
 
           Collocazione oraria delle astensioni dal lavoro 
 
  Ad eccezione dei servizi aeroportuali sub B (Servizi  di  sicurezza
aeroportuale), C (Servizi aeroportuali accessori) di cui all'art.  1,
comma 2, e dei servizi professionali  di  supporto  tecnico-legale  e
amministrativo alla navigazione aerea, in  tutti  gli  altri  servizi
compresi nel campo di applicazione  della  presente  Regolamentazione
provvisoria (trasporto aereo di  passeggeri,  assistenza  al  volo  e
servizi strumentali; servizi aeroportuali, radiomisure e  servizi  di
assistenza e manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per
il controllo  del  traffico  aereo  e'  garantita  piena  e  regolare
funzionalita' in due fasce orarie (antimeridiana  e  pomeridiana)  di
tre ore ciascuna, coincidenti con le fasce orarie in cui e' garantita
la partenza regolare dei voli, o comunque funzionali a  garantire  la
regolarita' di tutti i voli in  partenza  e  in  arrivo  nelle  fasce
orarie: 7-10 e 18-21. 
 
                               Art. 10 
 
                      Modalita' degli scioperi 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ogni proclamazione  deve
riguardare una sola astensione dal lavoro. 
  2.  La  proclamazione,  con  un  unico  atto,  di  sciopero   dello
straordinario e di astensione dall'ordinaria  prestazione  di  lavoro
puo' avvenire soltanto  se  quest'ultima  e'  contenuta  nel  periodo
interessato dall'astensione dal lavoro straordinario. 
  3.  Sono  esclusi  scioperi  articolati  per   singola   categoria,
qualifica  o  profilo  professionale  o  articolazione  organizzativa
dell'unita' produttiva  (cosiddetti  «scioperi  a  scacchiera»).  Per
vertenze  che  interessano  piu'  categorie,  livelli,  qualifiche  o
profili professionali, sono  esclusi  scioperi  articolati  per  piu'
unita' produttive. 
  4. Il documento sindacale di proclamazione deve contenere: 
    a) ove si tratti di prima azione di sciopero: 
      1)  l'esatta   indicazione   dei   soggetti   proclamanti   con
l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari; 
      2) l'indicazione delle motivazioni  dell'astensione  collettiva
dal lavoro; 
      3) l'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si  sono
svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con  eventuale
allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell'ipotesi  in
cui le  procedure  non  si  siano  potute  svolgere  per  la  mancata
convocazione  del  soggetto  proclamante  da  parte  dell'azienda   o
dell'autorita' amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi
o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della
procedura comunque inoltrate; 
      4) l'indicazione della data nella quale si intende  scioperare,
nonche' della durata e delle modalita' di attuazione  dell'astensione
collettiva dal lavoro; 
    b)  ove  si  tratti  di  proclamazione  di  sciopero  successiva,
relativa alla stessa vertenza,  in  aggiunta  agli  elementi  di  cui
sopra,  l'indicazione  della  data  o  delle  date  delle  astensioni
collettive precedentemente effettuate; 
    c)  ove  si  tratti  di  adesione  a  scioperi  gia'  proclamati,
l'espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato  da  altri
soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in  adesione  e
non di una proclamazione autonoma, peraltro,  non  esime  i  soggetti
proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i  termini  di
preavviso; nonche' dall'indicare anche essi la data,  la  durata,  le
modalita' e i motivi dell'astensione che dovranno essere  conformi  a
quelli indicati dai soggetti proclamanti. 
 
                               Art. 11 
 
               Comportamento in occasione di sciopero 
 
  1. In caso di proclamazione  di  sciopero,  fermo  restando  quanto
disposto dall'art. 2 comma 1, della  legge  n.  146  del  1990,  come
modificata dalla legge n. 83 del 2000, in ordine  alle  modalita'  di
comunicazione della proclamazione  dello  sciopero,  a  garanzia  del
rispetto degli obblighi di  rarefazione,  l'organizzazione  sindacale
deve  dare   immediata   comunicazione   della   proclamazione   alla
Commissione di garanzia e all'Osservatorio sui conflitti nel  settore
dei trasporti, istituito presso il Ministero delle  infrastrutture  e
dei  trasporti.  Prima   della   proclamazione   di   uno   sciopero,
l'Organizzazione sindacale e' tenuta a consultare i  calendari  degli
scioperi disponibili sui siti internet della Commissione di  garanzia
e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2.  Ricevuta  la  proclamazione  di  uno  sciopero,   le   societa'
aeroportuali e di trasporto  aereo  provvedono  ed  informare,  nello
stesso giorno della ricezione, gli organi centrali  e  periferici  di
Enac, in base alle rispettive competenze. 
  3. In ogni caso di agitazione che comporti modifiche  alla  normale
programmazione dei voli, le pubbliche amministrazioni  e  le  imprese
che assicurano il servizio informano l'utenza conformemente a  quanto
disposto  dall'art.  2,  comma  6  della  legge  n.  146/1990,   come
modificata  dalla  legge  n.  83/2000,  nonche'  dell'art.  13  della
presente Regolamentazione provvisoria. 
  4. Gli scioperi di qualsiasi  genere,  dichiarati  o  in  corso  di
svolgimento, vanno immediatamente  sospesi  in  caso  di  avvenimenti
eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. 
 
                               Art. 12 
 
                  Divieto di scioperi concomitanti 
 
  In  qualunque  settore  ed  a  qualsiasi  livello,  va  esclusa  la
proclamazione e l'effettuazione di scioperi concomitanti, anche  solo
parzialmente, con astensioni dal lavoro gia' programmate agli  stessi
livelli per gli stessi giorni ed orari da altre  categorie  nell'area
dei trasporti (ferroviario, automobilistico di linea, di  navigazione
di linea). 
 
                               Art. 13 
 
                      Informazione agli utenti 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146  del  1990,  come
modificata dalla legge n.  83  del  2000,  le  amministrazioni  e  le
imprese che  erogano  i  servizi  curano  la  tempestiva  e  corretta
informazione degli utenti in ordine alle prestazioni garantite e alle
modalita' di ripresa del servizio, dando precisa notizia  sui  propri
siti web e sui mezzi di comunicazione  di  massa  degli  scioperi  in
calendario, e avvertendo  delle  difficolta'  che,  secondo  le  loro
stime, dovranno essere affrontate  dai  passeggeri,  compresi  quelli
provenienti dall'estero in transito negli scali nazionali. 
  L'azienda comunica alle  Organizzazioni  sindacali  proclamanti  la
data dell'informazione all'utenza. 
 
                              Parte II 
 
              Intervalli minimi tra azioni di sciopero 
 
                               Art. 14 
 
                  Definizione dei bacini di utenza 
 
  1. Ai fini dell'applicazione delle regole  relative  all'intervallo
minimo tra l'effettuazione di uno sciopero  e  la  proclamazione  del
successivo (art. 15), ed alla oggettiva rarefazione delle  azioni  di
sciopero (articoli 16, 17,  18,  19),  i  bacini  di  utenza  vengono
definiti come segue. 
Bacino di utenza A (nazionale) 
  (a) Servizio di trasporto passeggeri: 
    Vettori che effettuano un numero rilevante  di  voli  settimanali
con  destinazioni   intercontinentali,   internazionali,   nazionali,
insulari. 
  (b) Servizio di assistenza al  volo  (e  servizi  strumentali  alla
navigazione aerea): 
    ACC Roma, ACC Milano, ACC Padova, ACC Brindisi; 
    Centri Aeroportuali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa  e  Milano
Linate. 
  (c) Servizi aeroportuali: 
    Aeroporti Hub (Roma Fiumicino, Milano Malpensa); 
    Aeroporto di Milano Linate. 
Bacino di utenza B (interregionale) 
  (a) Servizio di trasporto passeggeri: 
    Vettori che effettuano un numero rilevante  di  voli  settimanali
con  destinazioni   europee,   offrendo   allo   stesso   tempo   una
significativa copertura delle destinazioni  nazionali  e/o  insulari,
con incidenza percentuale sul volume passeggeri non inferiore  al  3%
del totale annuo. 
  (b) Servizio di assistenza al  volo  (e  servizi  strumentali  alla
navigazione aerea): 
    Centri Aeroportuali di Bologna Borgo  Panigale,  Torino  Caselle,
Venezia Tessera; Napoli Capodichino;  Catania  Fontanarossa;  Palermo
Punta Raisi; Cagliari Elmas; Olbia, Bergamo Orio al Serio, Bari, Roma
Ciampino e Verona Villafranca. 
  (c) Servizi aeroportuali: 
    Aeroporti con movimento passeggeri annuo superiore  a  3  milioni
(Venezia, Bergamo Orio al Serio, Bari, Pisa, Roma  Ciampino,  Torino,
Verona, Bologna, Napoli, Palermo,  Catania);  aeroporti  di  Cagliari
Elmas e Olbia. 
Bacino di utenza C (regionale) 
  (a) Servizio di trasporto passeggeri: 
    Vettori che, pur effettuando un numero di voli meno rilevante  di
quello indicato sub B, connettono con tali voli  una  regione,  e  in
particolare un'isola, ad uno scalo  internazionale  o  a  piu'  scali
nazionali, con incidenza sul volume passeggeri inferiore al 3% annuo. 
  (b) Servizio di assistenza al  volo  (e  servizi  strumentali  alla
navigazione aerea): 
    Centri Aeroportuali di Firenze Peretola,  Genova  Sestri,  Ronchi
dei Legionari e Lamezia Terme. 
  (c) Servizi aeroportuali: 
    Aeroporti di Alghero, Brindisi, Firenze, Genova,  Lamezia  Terme,
Trapani e Treviso. 
Bacino di utenza D (locale) 
  (a) Servizio di trasporto passeggeri: 
    Vettori che effettuano  voli  su  un  numero  limitato  di  rotte
specifiche, con volume di passeggeri inferiore  ai  livelli  indicati
sub C. 
  (b) Servizio di assistenza al  volo  (e  servizi  strumentali  alla
navigazione aerea): 
    I Centri Aeroportuali e tutti gli altri  enti  ATC  (Air  Traffic
Control) non elencati sub A, B, C, che gestiscono traffico locale. 
  (c) Servizi aeroportuali: 
    Aeroporti con volume di voli e di passeggeri inferiore al livello
minimo indicato sub C. 
  2.  Per  i  servizi  professionali  di  supporto  tecnico-legale  e
amministrativo alla navigazione aerea valgono gli  stessi  bacini  di
utenza definiti per il servizio di assistenza al volo. 
 
                               Art. 15 
 
         Intervallo minimo tra azioni di sciopero e divieto 
        di proclamazioni plurime (c.d. intervallo soggettivo) 
 
  1. Nell'ambito dello stesso  servizio  e  del  medesimo  bacino  di
utenza, ciascun soggetto sindacale non puo' proclamare  uno  sciopero
prima che sia trascorso un intervallo minimo  di  tre  giorni  liberi
dalla  data  di  effettuazione  dello  sciopero  precedente,  da  lui
medesimo proclamato. 
  2. Ogni proclamazione si riferisce ad un sola azione di sciopero. 
 
                               Art. 16 
 
           Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero 
             che incidono sullo stesso bacino di utenza 
 
  1. Le azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti  sindacali,
che incidono effettivamente sullo stesso servizio  finale  (trasporto
aereo) e sullo stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra
di loro da  un  intervallo  minimo  di  quindici  giorni  liberi.  E'
consentita la concentrazione degli scioperi nella stessa data e nello
stesso orario, quando interessano lo  stesso  servizio  e  lo  stesso
bacino di utenza e qualora sussista la  presenza  di  servizi  minimi
alternativi nell'ambito del servizio  del  trasporto  passeggeri  del
trasporto aereo. 
  2. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 (Servizio di  assistenza
al volo), all'art. 18 (Servizio di conduzione di apparecchiature  per
l'assistenza al volo), all'art. 19 (Servizi di pulizie  aeromobili  e
catering  aereo,   servizi   di   sicurezza   aeroportuale,   servizi
aeroportuali   accessori,   servizi   professionali    di    supporto
tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea). 
  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
alle astensioni  proclamate  per  il  personale  tecnico  addetto  al
servizio manutenzioni. 
 
                               Art. 17 
 
           Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero 
           nell'ambito del servizio di assistenza al volo 
 
  1. Le azioni di sciopero nell'ambito del servizio di assistenza  al
volo, anche se proclamate da diversi soggetti  sindacali  nell'ambito
dello stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di  loro
da un intervallo minimo di trenta giorni liberi. 
  2. E' consentita  la  concentrazione  degli  scioperi  nel  settore
dell'assistenza al volo nella stessa  data  e  nello  stesso  orario,
quando interessano lo stesso Centro di controllo. 
 
                               Art. 18 
 
Rarefazione  oggettiva  delle  azioni  di  sciopero  nell'ambito  dei
  servizi strumentali della navigazione aerea 
 
  1. Nell'ambito di  ciascun  servizio  (conduzione  dei  sistemi  di
assistenza   al   volo,   meteorologia   aeroportuale,   informazioni
aeronautiche),  tra  due  azioni  di  sciopero  deve  trascorrere  un
intervallo minimo di 10 giorni liberi, anche se lo sciopero e'  stato
proclamato da diversi soggetti sindacali. 
  2. Gli scioperi nell'ambito dei predetti servizi non sono tenuti in
considerazione  a  fini  della  rarefazione  oggettiva  di  cui  agli
articoli 16 e 17. 
 
                               Art. 19 
 
Rarefazione  oggettiva  delle  azioni  di  sciopero  nell'ambito  dei
  servizi di catering aereo e di pulizie aeromobili, dei  servizi  di
  sicurezza aeroportuale, dei  servizi  aeroportuali  accessori,  dei
  servizi professionali di supporto tecnico-legale  e  amministrativo
  alla navigazione aerea 
 
  1.  Nell'ambito  di  ciascun  servizio  (catering  aereo,   pulizie
aeromobili, servizi di sicurezza aeroportuale,  servizi  aeroportuali
accessori,  servizi  professionali  di  supporto   tecnico-legale   e
amministrativo alla navigazione aerea) tra  due  azioni  di  sciopero
deve trascorrere un intervallo minimo di 10 giorni liberi,  anche  se
lo sciopero e' stato proclamato da diversi soggetti sindacali. 
  2. Gli scioperi nell'ambito dei predetti servizi, ad esclusione del
servizio di controllo degli accessi ai varchi,  non  sono  tenuti  in
considerazione  a  fini  della  rarefazione  oggettiva  di  cui  agli
articoli 16 e 17. 
 
                              Parte III 
 
                     Prestazioni indispensabili 
 
                               Art. 20 
 
                     Prestazioni indispensabili 
                  nel servizio trasporto passeggeri 
 
  1. In caso di sciopero dei piloti, degli assistenti  di  volo,  dei
tecnici di  volo,  del  personale  addetto  alla  manutenzione  degli
aeromobili, del personale di terra dipendente  da  vettori  aerei,  i
soggetti che promuovono lo sciopero, i lavoratori che  esercitano  il
diritto  di  sciopero,   il   vettore,   garantiscono   la   regolare
effettuazione di tutti i voli (inclusi  i  voli  charter)  schedulati
negli orari pubblicati in partenza nelle fasce orarie 7-10  e  18-21,
nonche' dei  voli  internazionali  in  arrivo  entro  mezz'ora  dalla
scadenza delle predette fasce. Con riferimento a  detti  voli  devono
essere garantiti tutti i servizi compresi lo sbarco dei passeggeri  e
le attivita' di handling, anche se dette attivita' avvengono oltre la
mezz'ora dalle fasce protette. 
  2. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10/18-21, i  soggetti
che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero, il vettore garantiscono, oltre ai voli di  cui  all'art.  3
della  presente  Regolamentazione   provvisoria   (se   programmati),
l'effettuazione di: 
    un  volo  intercontinentale  in  partenza  per  continente  (aree
geografiche come definite dalla IATA), ove schedulato dal vettore; 
    un collegamento  monogiornaliero  (ove  schedulato  dal  vettore)
verso un solo aeroporto di ciascuna isola; 
    un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal  vettore)  da
ciascuna isola verso un aeroporto del nord e verso un  aeroporto  del
centro. 
  Il collegamento monogiornaliero  da  ciascuna  isola,  in  caso  di
sciopero che coinvolge piu' vettori, ovvero in caso di concentrazione
di  scioperi  di  vettori,  ai  sensi  dell'art.  16  della  presente
Regolamentazione,  e'  integrato  con  un  ulteriore  volo  verso  un
aeroporto del sud; 
    i  voli  charter  di  collegamento  con  le  isole,  regolarmente
autorizzati o notificati anteriormente  alla  data  di  proclamazione
dello sciopero (ove schedulati dal vettore). 
  3.  Al  fine  di  assicurare  la  regolarita'  dei  voli  garantiti
individuati da Enac, il vettore e' tenuto ad effettuare  i  necessari
voli di posizionamento (non commerciali), utilizzando a tal  fine  il
personale non scioperante o di riserva. 
  4. Nel caso in cui lo sciopero possa comportare la cancellazione di
voli charter autorizzati e  notificati  anteriormente  alla  data  di
proclamazione  dello  sciopero,  tenuto  conto  del  grave  e  talora
irreparabile pregiudizio del  diritto  degli  utenti  prodotto  dalla
cancellazione del volo, i soggetti sindacali proclamanti sono  tenuti
a dare un preavviso minimo di 15  giorni.  Al  fine  di  tutelare  il
diritto degli utenti di riprogrammare la partenza,  i  vettori  aerei
interessati sono tenuti ad informare immediatamente i tour  operators
sulle modalita' dello sciopero e sulle eventuali  misure  alternative
disponibili. 
 
                               Art. 21 
 
                     Prestazioni indispensabili 
                 nel servizio di assistenza al volo 
 
  1. I soggetti sindacali che promuovono lo  sciopero,  i  lavoratori
che esercitano  il  diritto  di  sciopero,  l'impresa  che  eroga  il
servizio garantiscono l'assistenza a: 
    tutti i voli la cui partenza e' schedulata negli orari pubblicati
nelle fasce orarie 7-10 e 18-21 nonche' dei  voli  internazionali  in
arrivo entro mezz'ora dalla scadenza delle predette fasce; 
    voli di posizionamento; 
    i sorvoli del territorio nazionale e  gli  attraversamenti  dello
spazio aereo di  responsabilita'  italiana  (in  base  a  convenzioni
internazionali  e  ad   accordi   (internazionali   plurilaterali   o
bilaterali); 
    i voli di Stato, di emergenza, di soccorso e umanitari; 
    tutti i voli intercontinentali in arrivo; 
    i voli intercontinentali in partenza nella  misura  del  50%  dei
voli che ricadono nella fascia oraria dello sciopero schedulati negli
orari pubblicati da ciascun vettore; 
    radiomisure; 
    un collegamento  monogiornaliero  (ove  schedulato  dal  vettore)
verso un solo aeroporto di ciascuna isola; 
    un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal  vettore)  da
ciascuna isola verso un aeroporto del nord e verso un  aeroporto  del
centro. 
  Il collegamento monogiornaliero  da  ciascuna  isola,  in  caso  di
sciopero che coinvolge piu' vettori, ovvero in caso di concentrazione
di scioperi di vettori e' integrato con un ulteriore  volo  verso  un
aeroporto del sud. 
  2. In via eccezionale, e non piu' di una volta l'anno, nel caso  di
sciopero che, mediante preventiva consultazione  referendaria,  abbia
ottenuto il consenso di una percentuale non inferiore alla meta' piu'
uno dei  lavoratori  addetti  all'assistenza  al  volo,  puo'  essere
sospesa l'assistenza ai sorvoli (con esclusione dei sorvoli  connessi
a voli garantiti). 
 
                               Art. 22 
 
         Prestazioni indispensabili nei servizi strumentali 
                       alla navigazione aerea 
 
  1. Nei servizi di conduzione dei sistemi  di  assistenza  al  volo,
meteorologia aeroportuale, informazioni aeronautiche, le  prestazioni
indispensabili a garantire la sicurezza dei  voli  devono  essere  in
ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi  presidi
h 24, o per il minor tempo corrispondente alla normale  durata  delle
prestazioni  erogate,  a  tal  fine  costituiti  dal  numero   minimo
necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che  le
prestazioni da erogare lo consentano, in reperibilita'. 
  2. La Commissione si riserva di valutare gli accordi tra  le  parti
diretti ad individuare modalita' e procedure per la costituzione  dei
predetti presidi, nonche' per la definizione dei tempi  eventualmente
corrispondenti alla normale durata delle prestazioni erogate. 
 
                               Art. 23 
 
Prestazioni indispensabili  nei  servizi  professionali  di  supporto
  tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea 
 
  Nei  servizi  professionali   di   supporto   tecnico,   legale   e
amministrativo alla navigazione  aerea  in  caso  di  sciopero  sara'
mantenuta una funzionalita' dei  servizi  nella  misura  del  50%  di
quella normalmente assicurata. 
 
                               Art. 24 
 
Prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali: servizi relativi
  al flusso (arrivi e partenze) degli aeromobili; servizi relativi al
  flusso di passeggeri e bagagli 
 
  1. I soggetti sindacali che promuovono lo  sciopero,  i  lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero,  le  imprese  garantiscono  la
piena efficienza dei servizi necessari ad assicurare  la  regolarita'
dei voli nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. Nelle ore al di fuori delle
fasce  orarie  7-10  e  18-21,  debbono  essere  erogate  prestazioni
sufficienti a mantenere una funzionalita' dei servizi  non  inferiore
al 20% di quella normalmente assicurata. 
  2. Nelle ore al  di  fuori  delle  fasce  orarie  7-10  /18-21,  le
direzioni aeroportuali sono tenute ad autorizzare  il  20%  dei  voli
schedulati negli  orari  pubblicati,  individuati  con  le  modalita'
determinate dalla Direzione centrale dell'ENAC. 
  3. In caso  di  concentrazione  di  scioperi  locali  con  scioperi
nazionali, ovvero di rilevanza nazionale,  la  percentuale  dei  voli
schedulati deve includere nel computo totale i voli autorizzati dalla
Direzione  Centrale  Enac,  ai  sensi  dell'art.  27  della  presente
Regolamentazione.  A  tal  fine  la  Direzione   Centrale   di   Enac
provvedera' ad inviare alle  Direzioni  aeroportuali  interessate  da
astensioni locali, entro il termine di 6 giorni antecedenti  la  data
dello sciopero, l'elenco dei voli  da  garantire,  emanato  ai  sensi
dell'art.  27,   affinche'   le   stesse   provvedano   all'eventuale
integrazione, nei limiti delle percentuali indicate ai commi 1 e 2. 
 
                               Art. 25 
 
Prestazioni  indispensabili  nei  servizi  di  sicurezza  (antincendi
  aeroportuali; servizi medici e veterinari; controllo degli  accessi
  al varco) 
 
  1. Nei servizi antincendi  aeroportuali  e  nei  servizi  medici  e
veterinari (ove normalmente erogati) le prestazioni indispensabili  a
garantire la sicurezza dei voli e dei  passeggeri  devono  essere  in
ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi  presidi
(h 24, o per il minor tempo corrispondente alla normale durata  delle
prestazioni  erogate),  a  tal  fine  costituiti  dal  numero  minimo
necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che  le
prestazioni da erogare lo consentano, reperibili. 
  2. Al fine  di  garantire  un  piu'  adeguato  contemperamento  tra
diritti  degli  utenti  costituzionalmente  tutelati  e  diritto   di
sciopero degli addetti al servizio antincendi aeroportuale, tenuti in
ogni caso ad assicurare il soccorso tecnico urgente,  la  Commissione
si riserva di valutare un accordo tra le parti  che,  senza  arrecare
sensibile  pregiudizio  al  diritto  alla  mobilita'  degli   utenti,
assicuri un'opportuna visibilita' all'azione sindacale  in  occasione
dei rinnovi contrattuali della categoria. 
  3. Gli addetti al controllo degli accessi al varco garantiscono  in
caso di sciopero, una funzionalita' del servizio nella misura del 50%
di  quella  normalmente  assicurata.  Nel  caso  in  cui  l'aeroporto
disponga di un solo varco, la funzionalita' di esso  deve  essere  in
ogni caso garantita. 
 
                               Art. 26 
 
Prestazioni  indispensabili  nei   servizi   aeroportuali   accessori
  (pulizie aerostazione e toilettes; bar e ristoranti) 
 
  Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, in materia di ambito di
applicazione, i soggetti sindacali  che  promuovono  lo  sciopero,  i
lavoratori che esercitano il diritto  di  sciopero,  le  imprese  che
erogano i servizi garantiscono prestazioni  sufficienti  a  mantenere
una  funzionalita'  dei  servizi  nella  misura  del  30%  di  quella
normalmente assicurata, elevata al 50% nei mesi da aprile  a  ottobre
(punte stagionali di attivita' aeroportuale). 
 
                               Art. 27 
 
                   Procedure per l'identificazione 
                 del programma dei voli autorizzati 
 
  1. I voli la cui effettuazione e' garantita  in  caso  di  sciopero
vanno effettuati mediante i normali standard di  compagnia  e,  salvo
casi di necessita' o di forza maggiore, con gli  aeromobili  previsti
dall'orario pubblicato. Essi sono individuati  in  via  preventiva  e
generale e indicati negli orari. In ogni caso di sciopero,  anche  se
di  breve  durata,  vanno  garantiti  i  voli  che,  in   base   alla
determinazione di cui sopra, sono compresi dall'orario  nell'arco  di
tempo interessato dallo sciopero. 
  2. Con riferimento  ai  voli  internazionali  ed  intercontinentali
assicurati  da  vettori  nazionali,  negli  orari  nazionali   vanno,
altresi', indicati i voli che dovranno  essere  assicurati,  qualora,
per scioperi del personale dei vettori stranieri o per  altre  cause,
le  compagnie  estere  non  siano  in  grado  di  garantire  tutti  i
collegamenti identificati come indispensabili. 
  3.  La  materiale  identificazione  dei   voli   garantiti,   viene
effettuata dai competenti organi, centrali  e  periferici,  dell'ENAC
sulla base della presentazione dell'attivita' prevista a programma. 
  4. Dopo la proclamazione di uno sciopero,  salvo  in  occasione  di
circostanze particolari ed eccezionali che  interessano  l'aeroporto,
e' fatto divieto di procedere a rischedulazione di voli. 
  5. Ai fini dell'identificazione dei voli predetti e delle  relative
destinazioni, l'ENAC e' tenuto a fare uso di criteri obiettivi, quali
il volume di traffico e la frequenza dei  voli,  nel  rispetto  degli
obblighi di non discriminazione imposti  all'Italia  dalla  normativa
internazionale ed europea. 
  6.  Ai  fini  della  presa  in   considerazione   per   l'eventuale
inserimento  nel  contingente  dei  collegamenti  indispensabili  del
traffico che non usufruisce delle procedure ripetitive  o  stored  di
presentazione dell'attivita' prevista a programma, si deve  inoltrare
la relativa richiesta e la prescritta documentazione alla  competente
Direzione Aeroportuale entro e non oltre i 6 giorni che precedono  la
data di inizio dello sciopero. 
  7. La procedura  di  autorizzazione  alla  partenza,  di  cui  agli
articoli 802 e seguenti del Codice della Navigazione, in presenza  di
scioperi, costituisce anche indice  di  appartenenza  a  collegamento
protetto che dovra' essere assistito ed effettuato. 
 
                               Art. 28 
 
                Contingenti di personale da impiegare 
                  nelle prestazioni indispensabili 
 
  1. I contingenti di personale e  i  nominativi  dei  lavoratori  da
impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati, dalle
singole amministrazioni,  aziende  ed  imprese,  tenuto  conto  delle
proprie peculiarita' e sentite le Organizzazioni sindacali  almeno  5
giorni  prima  dell'inizio  dell'astensione.  Per  comprovati  eventi
sopravvenuti, previa tempestiva  comunicazione  alla  Commissione  di
garanzia  ed  alle  Organizzazioni   sindacali   proclamanti,   sara'
possibile la conseguente nuova individuazione. 
  2. A questi fini si ricorre al personale  programmato  nei  normali
turni (salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore).
Eventuali ulteriori contingenti di personale da impiegare a tali fini
(o   da   utilizzare   come   riserve)   vanno   identificati   dalle
Amministrazioni  ed  Imprese,  sentite  le  Organizzazioni  sindacali
interessate. 
  3. La consistenza dei contingenti di cui  al  precedente  comma  va
commisurata alle effettive prestazioni indispensabili da  erogare  in
base alla presente Regolamentazione e deve  comunque  esser  tale  da
garantire i normali standard di servizio. 
  4. Nell'individuazione dei lavoratori da comandare in servizio  per
la garanzia delle prestazioni indispensabili,  le  aziende  adottano,
ove possibile, criteri di rotazione, al fine  di  poter  garantire  a
tutti i lavoratori  la  possibilita'  di  esercitare  il  diritto  di
sciopero. 
 
                              Parte IV 
 
             Procedure di raffreddamento e conciliazione 
 
                               Art. 29 
 
               Ambito di applicazione della procedura 
 
  1.  Sono  esclusi  dall'ambito  di  applicazione   della   seguente
procedura: i servizi di pulizia degli aeromobili e di catering aereo;
i servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni  e  toilettes,
bar e ristoranti); i servizi di sicurezza  aeroportuale  (antincendi;
medici e veterinari, controllo  dell'accesso  al  varco);  i  servizi
professionali  di  supporto  tecnico-legale  e  amministrativo   alla
navigazione aerea e i servizi di manutenzione degli  impianti  e  dei
sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo. 
  Nell'ambito di questi servizi  trovano  applicazione  le  procedure
contrattuali previste nell'ambito  di  ciascuna  categoria,  valutate
idonee  dalla   Commissione,   o   in   alternativa,   la   procedura
amministrativa di cui all'art. 2, comma 2, della  legge  n.  146/1990
come modificata dalla legge n. 83/2000. 
  2. Le procedure di raffreddamento in caso di rinnovo del  Contratto
collettivo nazionale e dei Contratti integrativi  sono  regolate  dai
Contratti collettivi nazionali di categoria vigenti ove  applicabili,
fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della  legge  n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. 
  3. Nell'ambito della stessa vertenza, per  la  proclamazione  della
prima azione  di  sciopero,  le  procedure  di  raffreddamento  e  di
conciliazione devono essere ripetute  solo  nel  caso  in  cui  siano
trascorsi  piu'  di  90  giorni  dall'ultimazione   della   fase   di
conciliazione. 
 
                               Art. 30 
 
                     Prima fase della procedura 
 
  1. Durante la prima fase della seguente procedura entrambe le parti
si astengono da iniziative unilaterali. 
  2. L'organizzazione sindacale che promuove uno stato di  agitazione
deve avanzare richiesta motivata di incontro all'ente o  all'azienda,
che entro 5 giorni dalla richiesta procede alla formale convocazione.
Il confronto deve comunque esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta. 
  3. Decorsi 5 giorni dalla formale convocazione, ove non  sia  stato
raggiunto un accordo,  la  prima  fase  della  procedura  si  intende
esaurita con esito negativo. 
  4. Se l'amministrazione o l'azienda non convocano  l'organizzazione
sindacale richiedente, decorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro,
la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo. 
  5. Al fine di dare  certezza  al  procedimento  amministrativo,  e'
obbligatoria  la  redazione  di  un   verbale   contenente   succinte
motivazioni in ordine al mancato accordo tra le parti. 
  6. La richiesta di esperimento delle procedure deve essere  diretta
ad una o piu' aziende. Non  e'  possibile  avviare  le  procedure  di
raffreddamento e di conciliazione nei  confronti  delle  Associazioni
datoriali. 
 
                               Art. 31 
 
                    Seconda fase della procedura 
 
  1. A seguito dell'esaurimento con esito negativo della  prima  fase
della  procedura,  la  procedura  prosegue  con   un   tentativo   di
conciliazione da esperirsi: 
    (a) in sede negoziale  di  livello  superiore.  Il  tentativo  di
conciliazione si esaurisce nei  termini  convenuti  dalle  parti.  Le
parti,  di  comune  accordo,  possono  esperire   il   tentativo   di
conciliazione nella sede amministrativa di cui al successivo punto b; 
    (b) in mancanza di accordo, nella  sede  amministrativa  prevista
dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata  dalla
legge n. 83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso  entro  5
giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti,  e
il tentativo di conciliazione deve in ogni caso  esaurirsi  entro  10
giorni dalla richiesta. Entrambe le parti  convocate  sono  tenute  a
presentarsi  ed   a   fornire   all'autorita'   amministrativa   ogni
informazione  utile  ai  fini  dell'esperimento  del   tentativo   di
conciliazione. 
  2. Ricevuta, da parte dell'Autorita' amministrativa la convocazione
per l'esperimento delle procedure di conciliazione, le  parti  devono
riscontrarla, salvo documentati casi eccezionali, non oltre il giorno
successivo alla  ricezione,  e  confermare  la  loro  partecipazione,
ovvero, indicare, nel predetto termine, i motivi per i quali  non  e'
possibile partecipare  all'incontro;  dell'impossibilita',  da  parte
dell'azienda,  di  partecipare   all'incontro,   deve   essere   data
comunicazione  anche  alla  controparte  della   vertenza   ed   alla
Commissione di garanzia,  ai  fini  della  valutazione  del  corretto
adempimento delle disposizioni di cui  all'art.  2,  comma  2,  della
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
  3. La richiesta di esperimento della seconda fase  della  procedura
deve avvenire entro novanta giorni dalla data  di  conclusione  della
prima fase di cui all'art. 30. 
 
                               Art. 32 
 
                     Ripetizione della procedura 
 
  Anche nell'ambito di una stessa vertenza, decorsi  sessanta  giorni
liberi dall'effettuazione del primo sciopero, il  soggetto  sindacale
che intenda proclamare un successivo sciopero e' tenuto  ad  esperire
nuovamente la procedura di cui agli articoli 30 e 31.  I  periodi  di
franchigia, di cui all'art. 8, non sospendono il termine  di  cui  al
comma precedente. 
 
                               Art. 33 
 
                Forme alternative di azione sindacale 
 
  1. Ove le parti concordino, anche con specifici accordi aziendali o
decentrati, forme alternative di azione sindacale,  dalle  quali  non
derivino   conseguenze   in   ordine   alla   tutela   dei    diritti
costituzionalmente tutelati degli utenti, a tali forme di  azione  si
applicheranno le sole disposizioni  della  presente  Regolamentazione
provvisoria di cui agli articoli  4  (preavviso  minimo);  6  (revoca
tempestiva); 7 (durata massima). 
  2.  A  fronte  della  proclamazione  di   uno   sciopero   virtuale
ritualmente effettuata, l'azienda,  almeno  sei  giorni  prima  della
prevista  astensione,  dichiara  formalmente  la  sua  adesione  allo
stesso. 
  In tal  caso,  il  personale  interessato  effettuera'  la  normale
prestazione,  rinunciando  alla  meta'   della   retribuzione   netta
spettante per il periodo dello sciopero. L'azienda versera' l'importo
corrispondente all'intera retribuzione netta per detto periodo. 
  Le somme risultanti da quanto sopra  previsto  saranno  devolute  a
soggetti  aventi  finalita'  benefiche   o   di   interesse   sociale
individuati su accordo  delle  parti,  o,  per  il  caso  di  mancato
accordo, all'Istituto Nazionale della  Previdenza  Sociale,  gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui  all'art.  24
della legge n. 88 del 1989. 
  Per gli scioperi  successivi,  relativi  alla  stessa  vertenza,  a
fronte della rinuncia del personale  alla  meta'  della  retribuzione
netta,  l'azienda  versera'  la  corrispondente  retribuzione   netta
maggiorata del 100%. 
  Le motivazioni della mancata adesione da  parte  dell'azienda  allo
sciopero virtuale proclamato saranno comunicate alla  Commissione  di
garanzia. 
 
                               Art. 34 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente Regolamentazione  provvisoria  entra  in  vigore  il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  2.   A   decorrere   dall'entrata   in   vigore   della    presente
Regolamentazione   provvisoria,   rimane   assorbita    ogni    altra
disposizione e deliberazione sin qui vigente. 
 
                               Dispone 
 
la comunicazione della presente  delibera,  ai  sensi  dell'art.  13,
comma 1, lettera c), della  legge  n.  146  del  1990,  e  successive
modificazioni,   alle    Segreterie    nazionali    delle    seguenti
Organizzazioni sindacali: Filt Cgil, Fit  Cisl,  Uil  Trasporti,  Ugl
Traspori - Settore Aereo, Filcams Cgil, Fisascat Cisl,  Uiltucs  Uil,
Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm  Uil,  Ugl  Metalmeccanici,  Fismic,  Legea
Cisal, Usb Lavoro Privato, Cub Trasporti,  Cobas,  Flai  Trasporti  e
Servizi, Fiadel,  Cildi,  Anpac,  Avia,  Anpav,  Associazione  Piloti
Meridiana,  Atm   PP;   a   Enav,   Enac,   Assaereo,   Assaeroporti,
Assohandlers, Assocatering, Assocontrol (presso Enav),  Ibar,  Fairo,
Techno Sky, Gruppo Alitalia, Gruppo Meridiana, EasyJet; 
la trasmissione  della  presente  delibera  alle  Organizzazioni  dei
consumatori e degli utenti, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005,  n.  206,  e  successive  modificazioni,  al   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  al  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, al Ministro dell'interno,  al  Dipartimento  della
Funzione Pubblica,  nonche',  per  conoscenza,  ai  Presidenti  delle
Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.
13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del  1990,  e  successive
modificazioni; 
  Dispone, altresi', la pubblicazione della presente  delibera  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nonche'  sul  sito
internet della Commissione. 
    Roma, 13 ottobre 2014 
 
                                                Il Presidente: Alesse