LA COMMISSIONE
Su proposta del prof. avv. Nunzio Pinelli, Commissario delegato per
il settore;
Premesso
che lo sciopero nel settore del trasporto aereo e' attualmente
disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge
n. 83 del 2000, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle
prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2,
comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n.
83 del 2000, adottata con delibera della Commissione del 19 luglio
2001, n. 01/92, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto
2001, n. 185;
che, nel periodo intercorso dall'entrata in vigore della predetta
disciplina di settore, sono intervenute rilevanti modificazioni negli
assetti organizzativi e di erogazione del servizio di trasporto
aereo;
che, pertanto, e' opportuno procedere ad un adeguamento delle
disposizioni in essa contenute, al fine di migliorare e rendere piu'
attuale il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e
il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
che, nel gennaio del 2013, la Commissione, nella sua costante
opera di mediazione, avendo appreso da Assohandlers dell'avvio delle
procedure per il rinnovo del CCNL dell'8 luglio 2010, pur non
rinvenendo nel merito una diretta competenza, consapevole che una
crisi nel settore determinerebbe conseguenze gravi sul piano delle
garanzie negate ai cittadini utenti, si e' resa immediatamente
disponibile ad offrire la propria mediazione per la prosecuzione del
dialogo tra le parti, anche attraverso un tavolo tecnico da
costituire presso l'Autorita';
che, successivamente, la Commissione ha espresso l'auspicio che,
nel predetto CCNL, trovassero accoglimento alcune disposizioni
dirette a regolamentare l'esercizio dei diritto di sciopero, da
trasmettere per il prescritto giudizio di idoneita', al fine di
definire regole condivise, frutto di accordo, le quali, una volta
valutate idonee, modificherebbero la Regolamentazione provvisoria,
attuando la volonta' del legislatore di regolamentare i conflitti
sindacali con regole basate, preferibilmente, sul consenso tra le
parti;
che, in mancanza di utili iniziative delle parti sociali, volte a
disciplinare, in via negoziale, le regole dello sciopero nel settore
del trasporto aereo, il Commissario delegato per il settore, in data
10 maggio 2013, ha trasmesso alle parti un'ipotesi di lavoro, con
invito a formulare, entro il 13 giugno 2013, il proprio motivato
punto di vista, al fine di poter sottoporre alla Commissione, per
l'adozione della proposta di modifica, un testo che avesse gia'
acquisito chiarezza sui punti di eventuale convergenza o dissenso
delle parti e consentisse, dunque, una maggiore speditezza nella
conclusione del procedimento;
che le Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil
Trasporti e Ugl Trasporti, con riferimento alla suddetta ipotesi di
lavoro, hanno manifestato la volonta' di procedere, autonomamente,
attraverso un Accordo con le Associazioni datoriali coinvolte,
all'individuazione delle regole in materia di sciopero nel settore
del trasporto aereo, chiedendo, pertanto, alla Commissione, nelle
more della definizione del suddetto Accordo, di sospendere il
procedimento di modifica della Regolamentazione provvisoria;
che, dai riscontri offerti, e' emersa una sostanziale distanza
tra le parti che ha indotto a ritenere irrealizzabile il
raggiungimento, in tempi ragionevoli, di un Accordo in ordine alla
adozione di un insieme di regole comuni per la disciplina delle
prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2,
comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
che, conseguentemente, la Commissione, dopo un congruo periodo di
tempo, concesso alle parti, per la definizione di un eventuale
Accordo, nella seduta del 24 marzo 2014, ha avviato la procedura ex
art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e
successive modificazioni, con l'adozione della delibera n. 14/1254/A,
recante «Proposta di modifica della Regolamentazione provvisoria del
trasporto aereo, di cui alla delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185, del 10 agosto 2001»;
che la predetta Proposta e' stata notificata alle parti e
trasmessa, per l'acquisizione del parere, alle Associazioni degli
utenti, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni;
che, con riferimento alla predetta Proposta, decorso il termine,
di quindici giorni, che la legge assegna alle parti, per l'invio di
eventuali osservazioni, sono pervenute alcune proposte di modifica,
di cui si da' conto nell'allegata Relazione del Commissario delegato
per il settore;
che, nel predetto termine, non e' pervenuto alcun riscontro da
parte delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni;
che si sono tenute le seguenti audizioni, delle quali e' stato
redatto verbale, che hanno accertato la perdurante indisponibilita'
delle parti a raggiungere un accordo:
3 giugno 2014: Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl
Trasporti;
17 giugno 2014: Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Ugl
Terziario, Usb, Cub, Cobas, Legea Cisal e Cildi;
24 giugno 2014: Anpac, Anpav, Avia, Associazione Piloti
Meridianafly, ATM-PP e Fiom Cgil;
8 luglio 2014: Dipartimento Funzione Pubblica, Ministero
interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, Assaereo, Assaeroporti,
Assocatering, Assohandlers, Assocontrol, Enav, Enac, Fairo, Alitalia,
Meridianafly e Easyjet;
Considerato
che, nel periodo concesso alle parti, in accoglimento
dell'istanza sindacale citata in premessa, e' stata constatata
l'assenza di iniziative utili per la definizione di un Accordo di
regolamentazione dello sciopero nel settore del trasporto aereo;
di dover procedere, pertanto, ad una parziale revisione di alcune
disposizioni contenute nell'attuale Regolamentazione provvisoria
(delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001) e di doverla rendere piu'
adeguata alle trasformazioni intervenute medio tempore nel settore,
e' opportuno apportare le seguenti modifiche:
introdurre, nell'ambito di applicazione della disciplina di
settore, l'attivita' di radiomisure in quanto tale servizio, che
consente di fornire ai velivoli le corrette indicazioni nelle fasi di
decollo, atterraggio e navigazione, si ritiene debba essere
ricompreso tra i Servizi strumentali alla navigazione aerea, attesa
anche la diretta connessione funzionale con i sistemi di assistenza
al volo;
escludere dal campo di applicazione della Regolamentazione
provvisoria i servizi di ristorazione nelle c.d. «aree sterili» del
sedime aeroportuale, qualora siano presenti adeguati sistemi
automatici (distributori di snacks e bevande), in grado di offrire un
servizio alternativo in caso di sciopero. Quanto sopra, atteso che i
bar e i ristoranti che insistono negli scali aeroportuali svolgono
una attivita' che risponde a logiche puramente commerciali. Peraltro,
in caso di disponibilita', nelle aree successive ai controlli di
sicurezza, di adeguati distributori automatici di snacks e bevande,
risulterebbe assicurato, in caso di sciopero del personale, un
servizio valido e alternativo a quello offerto dai predetti esercizi
commerciali;
precisare che, in caso di proclamazione di scioperi riguardanti
il personale addetto ai servizi di assistenza e manutenzione degli
impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico
aereo, le procedure da esperire preventivamente sono quelle previste
dal CCNL di riferimento (valutate idonee dalla Commissione), in luogo
di quelle disciplinate dalla Parte IV della Regolamentazione
provvisoria. L'opportunita' di tale modifica deriva dall'esigenza di
ricondurre, analogamente agli altri servizi aeroportuali accessori,
alle disposizioni contenute nelle discipline contrattuali, le
procedure di raffreddamento e di conciliazione per il personale
addetto alle attivita' strumentali all'assistenza al volo. Quanto
sopra anche al fine di eliminare una ingiustificata disparita' di
trattamento per il personale addetto all'assistenza e manutenzione
degli impianti di controllo del traffico aereo, rispetto a quello
addetto alle altre attivita' strumentali;
elevare il termine di preavviso minimo da 10 a 12 giorni, il
termine di preavviso massimo da 45 a 60 giorni e il termine per la
revoca «tempestiva» dello sciopero da 5 a 7 giorni. Le modifiche
proposte, da valutare in stretto coordinamento tra di loro, in quanto
mirate ad una rideterminazione piu' funzionale dei termini previsti
dalla disciplina, sono volte, da un lato, ad assegnare alle Aziende
un lasso di tempo maggiore per ottemperare agli adempimenti relativi
agli obblighi di informazione all'utenza dello sciopero e alla
predisposizione delle comandate in servizio, anche nell'interesse dei
lavoratori interessati dall'astensione. Dall'altro, consentono al
sindacato un piu' ampio ventaglio di opzioni nella scelta della data
nella quale effettuare lo sciopero, anche in considerazione delle
modifiche che, al contempo, si ritiene opportuno proporre in materia
di rarefazione oggettiva. Infine, verrebbe limitato l'effetto
annuncio dello sciopero in caso di revoca spontanea. Nel settore in
questione, infatti, una revoca (in limine) dello sciopero determina
comunque uno scarso ricorso al servizio da parte degli utenti, attesa
l'esigenza di programmare in anticipo l'utilizzo di tale servizio;
riformulare il testo della disposizione che disciplina i periodi
di franchigia elettorale, atteso che l'attuale formulazione puo' dar
luogo ad incertezze e disorientamento degli utenti, anche tenuto
conto che il calendario delle franchigie risulta essere disomogeneo
rispetto a quello previsto in altre discipline di settore (cfr., ad
es., Regolamentazione provvisoria del Trasporto Pubblico Locale);
prevedere, tra i destinatari della proclamazione di sciopero,
anche la Commissione di Garanzia, al fine di dare certezza al
procedimento amministrativo che prende avvio con la ricezione del
documento sindacale e si conclude con la valutazione dello stesso da
parte della Commissione e con l'adozione della relativa
deliberazione;
prevedere un obbligo per le Aziende di comunicare alle
Organizzazione sindacali proclamanti la data in cui si e' provveduto
a dare informazione dello sciopero all'utenza. Quanto sopra, oltre ad
offrire evidenti maggiori garanzie in ordine alla funzione
pubblicistica dell'informazione all'utenza, consentirebbe alla
Commissione una tempestiva valutazione in ordine al corretto
adempimento, da parte datoriale, degli obblighi di informazione
all'utenza (come previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146
del 1990, e successive modificazioni);
ridefinire i bacini di utenza, al fine di «attualizzarli» in base
ai reali dati di traffico, in quanto profondamente mutati rispetto a
quelli del 2001, sulla scorta dei quali e' stata redatta la vigente
Regolamentazione provvisoria;
elevare l'intervallo minimo tra le azioni di sciopero da 10 a 15
giorni liberi per il trasporto aereo e da 20 a 30 giorni liberi per
il servizio di assistenza al volo. Tali modifiche si rendono
necessarie posto che, in un settore estremamente interconnesso come
quello del trasporto aereo, occorre distanziare maggiormente le
azioni di sciopero che incidono sullo stesso servizio finale e sullo
stesso bacino di utenza, anche sul presupposto che e' consentita la
concentrazione di astensioni, salvaguardando, in tal modo, il diritto
degli utenti di usufruire, con una certa continuita', del servizio
pubblico. Nel caso dell'assistenza al volo, l'esigenza di prevedere
un intervallo di 30 giorni deriva dalla circostanza che le astensioni
nel predetto settore hanno inevitabili effetti ultrattivi,
vulnerando, in ogni caso, il servizio finale del trasporto aereo, in
quanto determinano limitazioni delle attivita' anche nella altre aree
dei servizi (servizi erogati dai vettori e dalle societa'
aeroportuali);
prevedere la garanzia e l'assistenza di un ulteriore volo
«monogiornaliero» (dalle isole verso un Aeroporto del Sud) in caso di
sciopero «generale» del comparto aereo, ovvero in caso di sciopero
che coinvolge piu' vettori. La modifica si rende necessaria atteso
che, nelle ipotesi in cui si viene a determinare, per effetto
dell'istituto della concentrazione, un addensamento di scioperi che
coinvolgono piu' vettori, risulta maggiormente rispondente alle
esigenze di contemperamento dei diritti «integrare» i collegamenti
fuori fascia con le isole con un ulteriore volo dalle isole verso un
aeroporto del Sud, con maggiore evidente garanzia per l'utenza;
prevedere che, in caso di concentrazione di scioperi locali con
scioperi nazionali (o di rilevanza nazionale), la percentuale dei
voli schedulati dalle singole Direzioni Aeroportuali di Enac deve
includere nel computo totale anche i voli autorizzati dalla Direzione
Centrale di Enac, individuando la relativa procedura operativa. La
modifica e' frutto di una istruttoria che ha coinvolto Enac ed e'
volta ad evitare che, in caso di concentrazione di scioperi, si venga
a determinare un sorta di «effetto moltiplicatore» delle comandate da
parte delle Societa' aeroportuali, allorche' difetti il necessario
coordinamento tra Direzione Centrale di Enac e Direzioni Aeroportuali
nell'individuazione dei voli da garantire nel corso dello sciopero;
prevedere l'obbligo per le Aziende di individuare, entro cinque
giorni dalla data dell'astensione, oltre ai contingenti, anche i
nominativi del personale da esonerare dallo sciopero per la garanzia
delle prestazioni indispensabili, adottando, ove possibile, un
criterio di rotazione (l'eventuale ritardo dovra' essere motivato).
La modifica e' finalizzata a consentire ai lavoratori di conoscere,
in un termine ritenuto congruo, se saranno comandati in servizio nel
corso dello sciopero, per la garanzia delle prestazioni
indispensabili, ovvero se potranno aderire all'astensione.
L'introduzione di un criterio di rotazione (ove possibile) del
personale comandato risponde all'esigenza di consentire a tutti i
lavoratori di esercitare il diritto di sciopero;
prevedere l'obbligo per le Aziende di redigere un verbale
all'esito delle procedure conciliative, contenente succinte
motivazioni in ordine al mancato accordo tra le parti, al fine di
dare certezza al procedimento, dato che, dalla data dell'incontro,
decorrono termini per la validita' delle procedure stesse;
prevedere l'obbligo per le Organizzazioni sindacali di proclamare
lo stato di agitazione nei confronti delle singole Aziende, con
impossibilita' di aprire le vertenze direttamente nei confronti delle
Associazioni datoriali. La modifica si rende necessaria, dal momento
che, nel settore del trasporto aereo, le Associazioni datoriali
sovente non hanno potere di rappresentanza delle Aziende loro
associate e, conseguentemente, le procedure conciliative, qualora
attivate nei loro confronti, finiscono col divenire un mero
formalismo burocratico non essendo ipotizzabile, neanche
astrattamente, una positiva composizione della vertenza;
elevare da 45 a 60 giorni il termine decorso il quale, ai fini
della proclamazione di una seconda azione di sciopero, e'
obbligatorio ripetere le procedure stesse (non escludendo dal detto
termine gli eventuali periodi di franchigia). La modifica si rende
necessaria atteso che l'eccessiva densita' del calendario degli
scioperi nel trasporto aereo e le regole sulla rarefazione oggettiva
rendono, in alcuni casi, oggettivamente difficile trovare una
«casella libera» per proclamare lo sciopero. La modifica relativa
alla non esclusione dal detto computo degli eventuali periodi di
franchigia si fonda sul presupposto che, per la ripetizione delle
procedure di raffreddamento (in sede aziendale) e di conciliazione
(in sede amministrativa), le franchigie di cui all'art. 8 della
Regolamentazione provvisoria non hanno alcun impatto ostativo;
integrare le disposizioni in materia di «Forme alternative di
azione sindacale», prevedendo disposizioni volte a favorire il c.d.
«sciopero virtuale», quale forma di astensione dalla prestazione di
lavoro alternativa a quella ordinaria, con evidenti benefici per
l'utenza;
Ritenuto
di poter accogliere l'osservazione formulata da Enac, con nota n.
51994/PROT, del 19 maggio 2014, in ordine alla previsione del divieto
di procedere alla rischedulazione dei voli dopo la proclamazione di
uno sciopero, salvo in occasione di circostanze particolari ed
eccezionali che interessino l'aeroporto, al fine di evitare un uso
fraudolento della stessa rischedulazione, in termini di ulteriore
limitazione all'esercizio del diritto di sciopero. Quanto sopra in
linea con le disposizioni contenute nella circolare Enac EAL-19, del
21 dicembre 2012;
di poter accogliere l'osservazione formulata dalle Associazioni
datoriali Assaereo, Assaeroporti, Assocontrol, Assohandlers,
Assocatering, Fairo e Ibar, con nota del 24 aprile 2014, in ordine
alla modifica della denominazione delle strutture aeroportuali (SAAV,
CAAV, UAAV e NAAV), secondo la nuova denominazione, concordata
recentemente con Enac, di «Centri Aeroportuali»;
di poter accogliere le osservazioni, formulate
dall'Organizzazione sindacale Cildi, con nota prot. 103/SG/BVM, del
30 giugno 2014, in ordine ad una riformulazione del testo dell'art.
1, comma 2, lettera c), della Proposta di Regolamentazione
provvisoria (delibera n. 14/125/A, del 24 marzo 2014), al fine di
rendere piu' chiara la disposizione;
di dover procedere, a seguito dell'approvazione, da parte della
Commissione, in data 26 maggio 2014, della delibera n. 14/231, alla
soppressione del comma 3 dell'art. 17 della suddetta Proposta di
Regolamentazione;
Ritenuto, altresi',
che, al fine di elaborare un testo coordinato e piu' chiaro per
l'utenza, e' opportuno che le varie disposizioni contenute nelle
delibere della Commissione, adottate nel corso degli anni ed
applicabili al settore del trasporto aereo, siano trasfuse nella
disciplina di settore, nella logica di adottare una sorta di «testo
unico» in materia di sciopero nel settore del trasporto aereo;
Formula
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146
del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la seguente
Regolamentazione provvisoria:
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle
altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del
1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel settore del
trasporto aereo.
Parte I
Disciplina comune al servizio finale «trasporto aereo»
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente regolamentazione si applica ai lavoratori, alle
imprese ed alle pubbliche amministrazioni che a qualsiasi titolo -
ivi inclusi appalti, concessioni e sub-concessioni parziali o totali
- concorrono alla erogazione di servizi funzionalmente connessi alle
attivita' di aviazione civile e di navigazione aerea.
2. Rientrano nel campo di applicazione delle regole dettate nella
presente Regolamentazione provvisoria i seguenti servizi:
Servizio di trasporto passeggeri.
(Piloti, Assistenti di volo, Tecnici di volo, Personale di terra,
Personale tecnico addetto alle manutenzioni, dipendenti dai Vettori
aerei).
E' assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni
indispensabili, sia mediante voli cargo, il trasporto di merci
deperibili, animali vivi, medicinali nonche' generi qualificati, di
volta in volta, dalle competenti autorita' come di prima necessita' e
come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la
continuita' delle attivita' produttive nei servizi pubblici
essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili.
Servizio di Assistenza al volo.
Servizi strumentali alla navigazione aerea (conduzione dei sistemi
di assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, servizio
informazioni aeronautiche, radiomisure, assistenza manutenzione degli
impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico
aereo);
Servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo
alla navigazione aerea.
Servizi aeroportuali:
A. Servizi relativi al flusso (arrivi e partenze) degli
aeromobili; servizi relativi al flusso di passeggeri e bagagli; le
direzioni aeroportuali, il servizio di controllo radiogeno dei
bagagli in stiva, ove previsto; il servizio lost and found nonche'
gli altri servizi di cui agli Allegati A e B del decreto legislativo
n. 18 del 1999.
B. Servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi aeroportuale;
servizi medici e veterinari; controllo degli accessi al varco).
C. Servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e
toilettes; bar e ristoranti, questi ultimi presenti esclusivamente
nelle aree sterili del sedime aeroportuale e qualora non siano
presenti nelle aree stesse adeguati sistemi automatici di
distribuzione di snack e bevande, in grado di offrire un servizio
alternativo in caso di sciopero del personale ivi impiegato).
3. Tutti i servizi compresi nel campo di applicazione della
presente regolamentazione provvisoria sono destinatari della Parte I
(Disciplina comune). Il campo di applicazione della Parte II
(Intervalli minimi tra azioni di sciopero), ad eccezione degli
articoli 14 e 15, che sono di generale applicazione, e della Parte
III (Prestazioni indispensabili), e' definito in tali parti. La Parte
IV (Procedura di raffreddamento e conciliazione) non si applica ai
servizi di pulizia degli aeromobili e di catering aereo; ai servizi
aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes, bar e
ristoranti); ai servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi; medici
e veterinari, controllo degli accessi al varco); ai servizi
professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla
navigazione aerea ed ai servizi di assistenza e manutenzione degli
impianti e dei sistemi utilizzati per il controllo del traffico
aereo.
Art. 2
Vincoli inderogabili
1. Vanno rispettati inderogabilmente tutti gli obblighi assunti
dalla Repubblica italiana in materia di servizi di aviazione civile,
di navigazione aerea, di trasporti aerei. In particolare, quelli
derivanti:
a) dalla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva
con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge
17 aprile 1956, n. 561, nonche' dalle norme di cui agli allegati
tecnici alla predetta Convenzione, recepiti nell'ordinamento italiano
con le procedure di cui all'art. 687 del C.N. e del decreto del
Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, ed in specifico
modo per quanto previsto in relazione al diritto di sorvolo del
territorio e di attraversamento dello spazio aereo italiano da parte
del traffico aereo civile internazionale (salvo quanto previsto
all'art. 21, comma 2);
b) dalle specifiche previsioni di altre convenzioni, accordi e
trattati internazionali, vigenti in materia di aviazione civile,
navigazione aerea e trasporto aereo, nonche' di accordi
bi-multilaterali in materia di trasporti aerei;
c) dalla normativa comunitaria.
2. Vanno, altresi', salvaguardate, in qualsiasi ipotesi di
sospensione della prestazione lavorativa:
a) la continuita' delle azioni di governo e di difesa nazionale;
in particolare l'esigenza di mantenere in attivita' i sensori radar,
i sistemi di elaborazione automatica dei dati ed i servizi fissi e
mobili delle telecomunicazioni aeronautiche utilizzati per le
attivita' del SCC/AM (servizio coordinamento e controllo Aeronautica
Militare), dell'A.M.I. e dei centri della Difesa aerea, nonche' la
necessita' di assicurare i coordinamenti tra il SCC/AM e i Centri di
Controllo d'Area (ACC) per il regolare svolgimento del traffico aereo
operativo (OAT);
b) l'integrita' dei sistemi, dei mezzi, degli apparati, delle
installazioni e delle infrastrutture aeronautiche.
3. Restano fermi i vincoli derivanti dalla legge n. 242 del 23
maggio 1980, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 146
del 12 giugno 1990, come modificata dalla legge n. 83 dell'11 aprile
2000.
Art. 3
Astensioni dal lavoro nei servizi di navigazione aerea
1. Le amministrazioni e le imprese, nonche' i relativi dipendenti
individualmente e collettivamente, devono garantire, anche in caso di
sciopero, le capacita' sistemiche necessarie a consentire il regolare
svolgimento delle operazioni di volo, indispensabili per le
necessita' vitali del Paese, per il rispetto degli obblighi
internazionali assunti dall'Italia e per la mobilita' di navigazione
aerea; in particolare:
a) le misure di assistenza per gli aeromobili in pericolo nel
territorio nazionale e l'approntamento di idonei scali tecnici di
emergenza;
b) i voli di Stato nazionali come definiti dall'art. 744 del C.N.
e dalla legge 17 ottobre 1986, n. 732, ivi compresi i voli militari
ed assimilabili - Polizia civile, Forestale ed antincendi, Radio
misure, e gli altri voli per servizi di Stato -, i voli militari
condotti in regime GAT, i voli di Stato ed i voli militari di Paesi
esteri;
c) i voli, nazionali od internazionali, direttamente connessi con
esigenze di emergenza, soccorso, sanitarie ed umanitarie, interne od
estere.
2. I soggetti di cui al primo comma sono, altresi', tenuti a
garantire le capacita' sistemiche necessarie a consentire il regolare
svolgimento dei voli operati da vettori italiani e stranieri, nei
limiti di cui alla presente Regolamentazione provvisoria, con il
rispetto degli obblighi di non discriminazione imposti all'Italia
dalla normativa internazionale e comunitaria.
Art. 4
Preavviso minimo di sciopero
1. Il preavviso ha la durata minima di dodici giorni. Nel computo
del termine di preavviso e' escluso il solo giorno iniziale.
Art. 5
Preavviso massimo di sciopero
1. Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla
oggettiva rarefazione degli scioperi (articoli 16, 17, 18, 19)
rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attivita'
sindacale, e di evitare altresi' il ricorso a forme sleali di azione
sindacale, il preavviso non puo' essere superiore a sessanta giorni.
2. I periodi di franchigia di cui all'art. 8 sospendono il decorso
del termine massimo di preavviso.
3. Ai fini del computo del termine di preavviso massimo, si deve
fare riferimento alla data e all'orario di ricevimento dell'atto di
proclamazione da parte della Commissione di garanzia.
Art. 6
Revoca tempestiva dello sciopero proclamato
La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero
proclamato devono avvenire non meno di sette giorni prima della data
prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6, della legge
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento
di tale limite e' consentito quando sia stato raggiunto un accordo
fra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio
dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione
di garanzia, ovvero dell'autorita' competente alla precettazione, ai
sensi dell'art. 8 della stessa legge.
Art. 7
Durata massima dello sciopero
1. La durata massima della prima azione di sciopero e' di 4 ore; le
azioni di sciopero successive relative alla stessa vertenza hanno la
durata massima di una giornata solare (dalle ore 0 alle 24).
2. La durata massima dell'astensione dal lavoro straordinario, e'
di trenta giorni. Il decorso del relativo termine rimane sospeso per
i periodi di franchigia.
Art. 8
Franchigie
I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati
scioperi sono i seguenti:
dal 18 dicembre al 7 gennaio;
dal 24 aprile al 2 maggio;
dal 27 giugno al 4 luglio;
dal 27 luglio al 5 settembre;
dal 30 ottobre al 5 novembre;
dal giovedi' precedente al giovedi' successivo alla Pasqua;
dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue le
consultazioni elettorali nazionali, europee e le consultazioni
referendarie nazionali;
dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni
regionali ed amministrative, per le sole aree interessate.
Le regole relative alla franchigia elettorale trovano applicazione
anche in riferimento a eventuali turni di ballottaggio.
Art. 9
Collocazione oraria delle astensioni dal lavoro
Ad eccezione dei servizi aeroportuali sub B (Servizi di sicurezza
aeroportuale), C (Servizi aeroportuali accessori) di cui all'art. 1,
comma 2, e dei servizi professionali di supporto tecnico-legale e
amministrativo alla navigazione aerea, in tutti gli altri servizi
compresi nel campo di applicazione della presente Regolamentazione
provvisoria (trasporto aereo di passeggeri, assistenza al volo e
servizi strumentali; servizi aeroportuali, radiomisure e servizi di
assistenza e manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per
il controllo del traffico aereo e' garantita piena e regolare
funzionalita' in due fasce orarie (antimeridiana e pomeridiana) di
tre ore ciascuna, coincidenti con le fasce orarie in cui e' garantita
la partenza regolare dei voli, o comunque funzionali a garantire la
regolarita' di tutti i voli in partenza e in arrivo nelle fasce
orarie: 7-10 e 18-21.
Art. 10
Modalita' degli scioperi
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ogni proclamazione deve
riguardare una sola astensione dal lavoro.
2. La proclamazione, con un unico atto, di sciopero dello
straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro
puo' avvenire soltanto se quest'ultima e' contenuta nel periodo
interessato dall'astensione dal lavoro straordinario.
3. Sono esclusi scioperi articolati per singola categoria,
qualifica o profilo professionale o articolazione organizzativa
dell'unita' produttiva (cosiddetti «scioperi a scacchiera»). Per
vertenze che interessano piu' categorie, livelli, qualifiche o
profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per piu'
unita' produttive.
4. Il documento sindacale di proclamazione deve contenere:
a) ove si tratti di prima azione di sciopero:
1) l'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con
l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
2) l'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva
dal lavoro;
3) l'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono
svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale
allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell'ipotesi in
cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata
convocazione del soggetto proclamante da parte dell'azienda o
dell'autorita' amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi
o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della
procedura comunque inoltrate;
4) l'indicazione della data nella quale si intende scioperare,
nonche' della durata e delle modalita' di attuazione dell'astensione
collettiva dal lavoro;
b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva,
relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui
sopra, l'indicazione della data o delle date delle astensioni
collettive precedentemente effettuate;
c) ove si tratti di adesione a scioperi gia' proclamati,
l'espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri
soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e
non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti
proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di
preavviso; nonche' dall'indicare anche essi la data, la durata, le
modalita' e i motivi dell'astensione che dovranno essere conformi a
quelli indicati dai soggetti proclamanti.
Art. 11
Comportamento in occasione di sciopero
1. In caso di proclamazione di sciopero, fermo restando quanto
disposto dall'art. 2 comma 1, della legge n. 146 del 1990, come
modificata dalla legge n. 83 del 2000, in ordine alle modalita' di
comunicazione della proclamazione dello sciopero, a garanzia del
rispetto degli obblighi di rarefazione, l'organizzazione sindacale
deve dare immediata comunicazione della proclamazione alla
Commissione di garanzia e all'Osservatorio sui conflitti nel settore
dei trasporti, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Prima della proclamazione di uno sciopero,
l'Organizzazione sindacale e' tenuta a consultare i calendari degli
scioperi disponibili sui siti internet della Commissione di garanzia
e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Ricevuta la proclamazione di uno sciopero, le societa'
aeroportuali e di trasporto aereo provvedono ed informare, nello
stesso giorno della ricezione, gli organi centrali e periferici di
Enac, in base alle rispettive competenze.
3. In ogni caso di agitazione che comporti modifiche alla normale
programmazione dei voli, le pubbliche amministrazioni e le imprese
che assicurano il servizio informano l'utenza conformemente a quanto
disposto dall'art. 2, comma 6 della legge n. 146/1990, come
modificata dalla legge n. 83/2000, nonche' dell'art. 13 della
presente Regolamentazione provvisoria.
4. Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di
svolgimento, vanno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali.
Art. 12
Divieto di scioperi concomitanti
In qualunque settore ed a qualsiasi livello, va esclusa la
proclamazione e l'effettuazione di scioperi concomitanti, anche solo
parzialmente, con astensioni dal lavoro gia' programmate agli stessi
livelli per gli stessi giorni ed orari da altre categorie nell'area
dei trasporti (ferroviario, automobilistico di linea, di navigazione
di linea).
Art. 13
Informazione agli utenti
Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come
modificata dalla legge n. 83 del 2000, le amministrazioni e le
imprese che erogano i servizi curano la tempestiva e corretta
informazione degli utenti in ordine alle prestazioni garantite e alle
modalita' di ripresa del servizio, dando precisa notizia sui propri
siti web e sui mezzi di comunicazione di massa degli scioperi in
calendario, e avvertendo delle difficolta' che, secondo le loro
stime, dovranno essere affrontate dai passeggeri, compresi quelli
provenienti dall'estero in transito negli scali nazionali.
L'azienda comunica alle Organizzazioni sindacali proclamanti la
data dell'informazione all'utenza.
Parte II
Intervalli minimi tra azioni di sciopero
Art. 14
Definizione dei bacini di utenza
1. Ai fini dell'applicazione delle regole relative all'intervallo
minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del
successivo (art. 15), ed alla oggettiva rarefazione delle azioni di
sciopero (articoli 16, 17, 18, 19), i bacini di utenza vengono
definiti come segue.
Bacino di utenza A (nazionale)
(a) Servizio di trasporto passeggeri:
Vettori che effettuano un numero rilevante di voli settimanali
con destinazioni intercontinentali, internazionali, nazionali,
insulari.
(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla
navigazione aerea):
ACC Roma, ACC Milano, ACC Padova, ACC Brindisi;
Centri Aeroportuali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano
Linate.
(c) Servizi aeroportuali:
Aeroporti Hub (Roma Fiumicino, Milano Malpensa);
Aeroporto di Milano Linate.
Bacino di utenza B (interregionale)
(a) Servizio di trasporto passeggeri:
Vettori che effettuano un numero rilevante di voli settimanali
con destinazioni europee, offrendo allo stesso tempo una
significativa copertura delle destinazioni nazionali e/o insulari,
con incidenza percentuale sul volume passeggeri non inferiore al 3%
del totale annuo.
(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla
navigazione aerea):
Centri Aeroportuali di Bologna Borgo Panigale, Torino Caselle,
Venezia Tessera; Napoli Capodichino; Catania Fontanarossa; Palermo
Punta Raisi; Cagliari Elmas; Olbia, Bergamo Orio al Serio, Bari, Roma
Ciampino e Verona Villafranca.
(c) Servizi aeroportuali:
Aeroporti con movimento passeggeri annuo superiore a 3 milioni
(Venezia, Bergamo Orio al Serio, Bari, Pisa, Roma Ciampino, Torino,
Verona, Bologna, Napoli, Palermo, Catania); aeroporti di Cagliari
Elmas e Olbia.
Bacino di utenza C (regionale)
(a) Servizio di trasporto passeggeri:
Vettori che, pur effettuando un numero di voli meno rilevante di
quello indicato sub B, connettono con tali voli una regione, e in
particolare un'isola, ad uno scalo internazionale o a piu' scali
nazionali, con incidenza sul volume passeggeri inferiore al 3% annuo.
(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla
navigazione aerea):
Centri Aeroportuali di Firenze Peretola, Genova Sestri, Ronchi
dei Legionari e Lamezia Terme.
(c) Servizi aeroportuali:
Aeroporti di Alghero, Brindisi, Firenze, Genova, Lamezia Terme,
Trapani e Treviso.
Bacino di utenza D (locale)
(a) Servizio di trasporto passeggeri:
Vettori che effettuano voli su un numero limitato di rotte
specifiche, con volume di passeggeri inferiore ai livelli indicati
sub C.
(b) Servizio di assistenza al volo (e servizi strumentali alla
navigazione aerea):
I Centri Aeroportuali e tutti gli altri enti ATC (Air Traffic
Control) non elencati sub A, B, C, che gestiscono traffico locale.
(c) Servizi aeroportuali:
Aeroporti con volume di voli e di passeggeri inferiore al livello
minimo indicato sub C.
2. Per i servizi professionali di supporto tecnico-legale e
amministrativo alla navigazione aerea valgono gli stessi bacini di
utenza definiti per il servizio di assistenza al volo.
Art. 15
Intervallo minimo tra azioni di sciopero e divieto
di proclamazioni plurime (c.d. intervallo soggettivo)
1. Nell'ambito dello stesso servizio e del medesimo bacino di
utenza, ciascun soggetto sindacale non puo' proclamare uno sciopero
prima che sia trascorso un intervallo minimo di tre giorni liberi
dalla data di effettuazione dello sciopero precedente, da lui
medesimo proclamato.
2. Ogni proclamazione si riferisce ad un sola azione di sciopero.
Art. 16
Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero
che incidono sullo stesso bacino di utenza
1. Le azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali,
che incidono effettivamente sullo stesso servizio finale (trasporto
aereo) e sullo stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra
di loro da un intervallo minimo di quindici giorni liberi. E'
consentita la concentrazione degli scioperi nella stessa data e nello
stesso orario, quando interessano lo stesso servizio e lo stesso
bacino di utenza e qualora sussista la presenza di servizi minimi
alternativi nell'ambito del servizio del trasporto passeggeri del
trasporto aereo.
2. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 (Servizio di assistenza
al volo), all'art. 18 (Servizio di conduzione di apparecchiature per
l'assistenza al volo), all'art. 19 (Servizi di pulizie aeromobili e
catering aereo, servizi di sicurezza aeroportuale, servizi
aeroportuali accessori, servizi professionali di supporto
tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea).
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle astensioni proclamate per il personale tecnico addetto al
servizio manutenzioni.
Art. 17
Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero
nell'ambito del servizio di assistenza al volo
1. Le azioni di sciopero nell'ambito del servizio di assistenza al
volo, anche se proclamate da diversi soggetti sindacali nell'ambito
dello stesso bacino di utenza, devono essere distanziate tra di loro
da un intervallo minimo di trenta giorni liberi.
2. E' consentita la concentrazione degli scioperi nel settore
dell'assistenza al volo nella stessa data e nello stesso orario,
quando interessano lo stesso Centro di controllo.
Art. 18
Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero nell'ambito dei
servizi strumentali della navigazione aerea
1. Nell'ambito di ciascun servizio (conduzione dei sistemi di
assistenza al volo, meteorologia aeroportuale, informazioni
aeronautiche), tra due azioni di sciopero deve trascorrere un
intervallo minimo di 10 giorni liberi, anche se lo sciopero e' stato
proclamato da diversi soggetti sindacali.
2. Gli scioperi nell'ambito dei predetti servizi non sono tenuti in
considerazione a fini della rarefazione oggettiva di cui agli
articoli 16 e 17.
Art. 19
Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero nell'ambito dei
servizi di catering aereo e di pulizie aeromobili, dei servizi di
sicurezza aeroportuale, dei servizi aeroportuali accessori, dei
servizi professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo
alla navigazione aerea
1. Nell'ambito di ciascun servizio (catering aereo, pulizie
aeromobili, servizi di sicurezza aeroportuale, servizi aeroportuali
accessori, servizi professionali di supporto tecnico-legale e
amministrativo alla navigazione aerea) tra due azioni di sciopero
deve trascorrere un intervallo minimo di 10 giorni liberi, anche se
lo sciopero e' stato proclamato da diversi soggetti sindacali.
2. Gli scioperi nell'ambito dei predetti servizi, ad esclusione del
servizio di controllo degli accessi ai varchi, non sono tenuti in
considerazione a fini della rarefazione oggettiva di cui agli
articoli 16 e 17.
Parte III
Prestazioni indispensabili
Art. 20
Prestazioni indispensabili
nel servizio trasporto passeggeri
1. In caso di sciopero dei piloti, degli assistenti di volo, dei
tecnici di volo, del personale addetto alla manutenzione degli
aeromobili, del personale di terra dipendente da vettori aerei, i
soggetti che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero, il vettore, garantiscono la regolare
effettuazione di tutti i voli (inclusi i voli charter) schedulati
negli orari pubblicati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21,
nonche' dei voli internazionali in arrivo entro mezz'ora dalla
scadenza delle predette fasce. Con riferimento a detti voli devono
essere garantiti tutti i servizi compresi lo sbarco dei passeggeri e
le attivita' di handling, anche se dette attivita' avvengono oltre la
mezz'ora dalle fasce protette.
2. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10/18-21, i soggetti
che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero, il vettore garantiscono, oltre ai voli di cui all'art. 3
della presente Regolamentazione provvisoria (se programmati),
l'effettuazione di:
un volo intercontinentale in partenza per continente (aree
geografiche come definite dalla IATA), ove schedulato dal vettore;
un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal vettore)
verso un solo aeroporto di ciascuna isola;
un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal vettore) da
ciascuna isola verso un aeroporto del nord e verso un aeroporto del
centro.
Il collegamento monogiornaliero da ciascuna isola, in caso di
sciopero che coinvolge piu' vettori, ovvero in caso di concentrazione
di scioperi di vettori, ai sensi dell'art. 16 della presente
Regolamentazione, e' integrato con un ulteriore volo verso un
aeroporto del sud;
i voli charter di collegamento con le isole, regolarmente
autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione
dello sciopero (ove schedulati dal vettore).
3. Al fine di assicurare la regolarita' dei voli garantiti
individuati da Enac, il vettore e' tenuto ad effettuare i necessari
voli di posizionamento (non commerciali), utilizzando a tal fine il
personale non scioperante o di riserva.
4. Nel caso in cui lo sciopero possa comportare la cancellazione di
voli charter autorizzati e notificati anteriormente alla data di
proclamazione dello sciopero, tenuto conto del grave e talora
irreparabile pregiudizio del diritto degli utenti prodotto dalla
cancellazione del volo, i soggetti sindacali proclamanti sono tenuti
a dare un preavviso minimo di 15 giorni. Al fine di tutelare il
diritto degli utenti di riprogrammare la partenza, i vettori aerei
interessati sono tenuti ad informare immediatamente i tour operators
sulle modalita' dello sciopero e sulle eventuali misure alternative
disponibili.
Art. 21
Prestazioni indispensabili
nel servizio di assistenza al volo
1. I soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero, l'impresa che eroga il
servizio garantiscono l'assistenza a:
tutti i voli la cui partenza e' schedulata negli orari pubblicati
nelle fasce orarie 7-10 e 18-21 nonche' dei voli internazionali in
arrivo entro mezz'ora dalla scadenza delle predette fasce;
voli di posizionamento;
i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello
spazio aereo di responsabilita' italiana (in base a convenzioni
internazionali e ad accordi (internazionali plurilaterali o
bilaterali);
i voli di Stato, di emergenza, di soccorso e umanitari;
tutti i voli intercontinentali in arrivo;
i voli intercontinentali in partenza nella misura del 50% dei
voli che ricadono nella fascia oraria dello sciopero schedulati negli
orari pubblicati da ciascun vettore;
radiomisure;
un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal vettore)
verso un solo aeroporto di ciascuna isola;
un collegamento monogiornaliero (ove schedulato dal vettore) da
ciascuna isola verso un aeroporto del nord e verso un aeroporto del
centro.
Il collegamento monogiornaliero da ciascuna isola, in caso di
sciopero che coinvolge piu' vettori, ovvero in caso di concentrazione
di scioperi di vettori e' integrato con un ulteriore volo verso un
aeroporto del sud.
2. In via eccezionale, e non piu' di una volta l'anno, nel caso di
sciopero che, mediante preventiva consultazione referendaria, abbia
ottenuto il consenso di una percentuale non inferiore alla meta' piu'
uno dei lavoratori addetti all'assistenza al volo, puo' essere
sospesa l'assistenza ai sorvoli (con esclusione dei sorvoli connessi
a voli garantiti).
Art. 22
Prestazioni indispensabili nei servizi strumentali
alla navigazione aerea
1. Nei servizi di conduzione dei sistemi di assistenza al volo,
meteorologia aeroportuale, informazioni aeronautiche, le prestazioni
indispensabili a garantire la sicurezza dei voli devono essere in
ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi
h 24, o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle
prestazioni erogate, a tal fine costituiti dal numero minimo
necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che le
prestazioni da erogare lo consentano, in reperibilita'.
2. La Commissione si riserva di valutare gli accordi tra le parti
diretti ad individuare modalita' e procedure per la costituzione dei
predetti presidi, nonche' per la definizione dei tempi eventualmente
corrispondenti alla normale durata delle prestazioni erogate.
Art. 23
Prestazioni indispensabili nei servizi professionali di supporto
tecnico-legale e amministrativo alla navigazione aerea
Nei servizi professionali di supporto tecnico, legale e
amministrativo alla navigazione aerea in caso di sciopero sara'
mantenuta una funzionalita' dei servizi nella misura del 50% di
quella normalmente assicurata.
Art. 24
Prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali: servizi relativi
al flusso (arrivi e partenze) degli aeromobili; servizi relativi al
flusso di passeggeri e bagagli
1. I soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero, le imprese garantiscono la
piena efficienza dei servizi necessari ad assicurare la regolarita'
dei voli nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. Nelle ore al di fuori delle
fasce orarie 7-10 e 18-21, debbono essere erogate prestazioni
sufficienti a mantenere una funzionalita' dei servizi non inferiore
al 20% di quella normalmente assicurata.
2. Nelle ore al di fuori delle fasce orarie 7-10 /18-21, le
direzioni aeroportuali sono tenute ad autorizzare il 20% dei voli
schedulati negli orari pubblicati, individuati con le modalita'
determinate dalla Direzione centrale dell'ENAC.
3. In caso di concentrazione di scioperi locali con scioperi
nazionali, ovvero di rilevanza nazionale, la percentuale dei voli
schedulati deve includere nel computo totale i voli autorizzati dalla
Direzione Centrale Enac, ai sensi dell'art. 27 della presente
Regolamentazione. A tal fine la Direzione Centrale di Enac
provvedera' ad inviare alle Direzioni aeroportuali interessate da
astensioni locali, entro il termine di 6 giorni antecedenti la data
dello sciopero, l'elenco dei voli da garantire, emanato ai sensi
dell'art. 27, affinche' le stesse provvedano all'eventuale
integrazione, nei limiti delle percentuali indicate ai commi 1 e 2.
Art. 25
Prestazioni indispensabili nei servizi di sicurezza (antincendi
aeroportuali; servizi medici e veterinari; controllo degli accessi
al varco)
1. Nei servizi antincendi aeroportuali e nei servizi medici e
veterinari (ove normalmente erogati) le prestazioni indispensabili a
garantire la sicurezza dei voli e dei passeggeri devono essere in
ogni caso assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi
(h 24, o per il minor tempo corrispondente alla normale durata delle
prestazioni erogate), a tal fine costituiti dal numero minimo
necessario di addetti comandati in servizio, ovvero, e sempre che le
prestazioni da erogare lo consentano, reperibili.
2. Al fine di garantire un piu' adeguato contemperamento tra
diritti degli utenti costituzionalmente tutelati e diritto di
sciopero degli addetti al servizio antincendi aeroportuale, tenuti in
ogni caso ad assicurare il soccorso tecnico urgente, la Commissione
si riserva di valutare un accordo tra le parti che, senza arrecare
sensibile pregiudizio al diritto alla mobilita' degli utenti,
assicuri un'opportuna visibilita' all'azione sindacale in occasione
dei rinnovi contrattuali della categoria.
3. Gli addetti al controllo degli accessi al varco garantiscono in
caso di sciopero, una funzionalita' del servizio nella misura del 50%
di quella normalmente assicurata. Nel caso in cui l'aeroporto
disponga di un solo varco, la funzionalita' di esso deve essere in
ogni caso garantita.
Art. 26
Prestazioni indispensabili nei servizi aeroportuali accessori
(pulizie aerostazione e toilettes; bar e ristoranti)
Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, in materia di ambito di
applicazione, i soggetti sindacali che promuovono lo sciopero, i
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le imprese che
erogano i servizi garantiscono prestazioni sufficienti a mantenere
una funzionalita' dei servizi nella misura del 30% di quella
normalmente assicurata, elevata al 50% nei mesi da aprile a ottobre
(punte stagionali di attivita' aeroportuale).
Art. 27
Procedure per l'identificazione
del programma dei voli autorizzati
1. I voli la cui effettuazione e' garantita in caso di sciopero
vanno effettuati mediante i normali standard di compagnia e, salvo
casi di necessita' o di forza maggiore, con gli aeromobili previsti
dall'orario pubblicato. Essi sono individuati in via preventiva e
generale e indicati negli orari. In ogni caso di sciopero, anche se
di breve durata, vanno garantiti i voli che, in base alla
determinazione di cui sopra, sono compresi dall'orario nell'arco di
tempo interessato dallo sciopero.
2. Con riferimento ai voli internazionali ed intercontinentali
assicurati da vettori nazionali, negli orari nazionali vanno,
altresi', indicati i voli che dovranno essere assicurati, qualora,
per scioperi del personale dei vettori stranieri o per altre cause,
le compagnie estere non siano in grado di garantire tutti i
collegamenti identificati come indispensabili.
3. La materiale identificazione dei voli garantiti, viene
effettuata dai competenti organi, centrali e periferici, dell'ENAC
sulla base della presentazione dell'attivita' prevista a programma.
4. Dopo la proclamazione di uno sciopero, salvo in occasione di
circostanze particolari ed eccezionali che interessano l'aeroporto,
e' fatto divieto di procedere a rischedulazione di voli.
5. Ai fini dell'identificazione dei voli predetti e delle relative
destinazioni, l'ENAC e' tenuto a fare uso di criteri obiettivi, quali
il volume di traffico e la frequenza dei voli, nel rispetto degli
obblighi di non discriminazione imposti all'Italia dalla normativa
internazionale ed europea.
6. Ai fini della presa in considerazione per l'eventuale
inserimento nel contingente dei collegamenti indispensabili del
traffico che non usufruisce delle procedure ripetitive o stored di
presentazione dell'attivita' prevista a programma, si deve inoltrare
la relativa richiesta e la prescritta documentazione alla competente
Direzione Aeroportuale entro e non oltre i 6 giorni che precedono la
data di inizio dello sciopero.
7. La procedura di autorizzazione alla partenza, di cui agli
articoli 802 e seguenti del Codice della Navigazione, in presenza di
scioperi, costituisce anche indice di appartenenza a collegamento
protetto che dovra' essere assistito ed effettuato.
Art. 28
Contingenti di personale da impiegare
nelle prestazioni indispensabili
1. I contingenti di personale e i nominativi dei lavoratori da
impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati, dalle
singole amministrazioni, aziende ed imprese, tenuto conto delle
proprie peculiarita' e sentite le Organizzazioni sindacali almeno 5
giorni prima dell'inizio dell'astensione. Per comprovati eventi
sopravvenuti, previa tempestiva comunicazione alla Commissione di
garanzia ed alle Organizzazioni sindacali proclamanti, sara'
possibile la conseguente nuova individuazione.
2. A questi fini si ricorre al personale programmato nei normali
turni (salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore).
Eventuali ulteriori contingenti di personale da impiegare a tali fini
(o da utilizzare come riserve) vanno identificati dalle
Amministrazioni ed Imprese, sentite le Organizzazioni sindacali
interessate.
3. La consistenza dei contingenti di cui al precedente comma va
commisurata alle effettive prestazioni indispensabili da erogare in
base alla presente Regolamentazione e deve comunque esser tale da
garantire i normali standard di servizio.
4. Nell'individuazione dei lavoratori da comandare in servizio per
la garanzia delle prestazioni indispensabili, le aziende adottano,
ove possibile, criteri di rotazione, al fine di poter garantire a
tutti i lavoratori la possibilita' di esercitare il diritto di
sciopero.
Parte IV
Procedure di raffreddamento e conciliazione
Art. 29
Ambito di applicazione della procedura
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della seguente
procedura: i servizi di pulizia degli aeromobili e di catering aereo;
i servizi aeroportuali accessori (pulizie aerostazioni e toilettes,
bar e ristoranti); i servizi di sicurezza aeroportuale (antincendi;
medici e veterinari, controllo dell'accesso al varco); i servizi
professionali di supporto tecnico-legale e amministrativo alla
navigazione aerea e i servizi di manutenzione degli impianti e dei
sistemi utilizzati per il controllo del traffico aereo.
Nell'ambito di questi servizi trovano applicazione le procedure
contrattuali previste nell'ambito di ciascuna categoria, valutate
idonee dalla Commissione, o in alternativa, la procedura
amministrativa di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990
come modificata dalla legge n. 83/2000.
2. Le procedure di raffreddamento in caso di rinnovo del Contratto
collettivo nazionale e dei Contratti integrativi sono regolate dai
Contratti collettivi nazionali di categoria vigenti ove applicabili,
fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
3. Nell'ambito della stessa vertenza, per la proclamazione della
prima azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di
conciliazione devono essere ripetute solo nel caso in cui siano
trascorsi piu' di 90 giorni dall'ultimazione della fase di
conciliazione.
Art. 30
Prima fase della procedura
1. Durante la prima fase della seguente procedura entrambe le parti
si astengono da iniziative unilaterali.
2. L'organizzazione sindacale che promuove uno stato di agitazione
deve avanzare richiesta motivata di incontro all'ente o all'azienda,
che entro 5 giorni dalla richiesta procede alla formale convocazione.
Il confronto deve comunque esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta.
3. Decorsi 5 giorni dalla formale convocazione, ove non sia stato
raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende
esaurita con esito negativo.
4. Se l'amministrazione o l'azienda non convocano l'organizzazione
sindacale richiedente, decorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro,
la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.
5. Al fine di dare certezza al procedimento amministrativo, e'
obbligatoria la redazione di un verbale contenente succinte
motivazioni in ordine al mancato accordo tra le parti.
6. La richiesta di esperimento delle procedure deve essere diretta
ad una o piu' aziende. Non e' possibile avviare le procedure di
raffreddamento e di conciliazione nei confronti delle Associazioni
datoriali.
Art. 31
Seconda fase della procedura
1. A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase
della procedura, la procedura prosegue con un tentativo di
conciliazione da esperirsi:
(a) in sede negoziale di livello superiore. Il tentativo di
conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti. Le
parti, di comune accordo, possono esperire il tentativo di
conciliazione nella sede amministrativa di cui al successivo punto b;
(b) in mancanza di accordo, nella sede amministrativa prevista
dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla
legge n. 83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5
giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e
il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10
giorni dalla richiesta. Entrambe le parti convocate sono tenute a
presentarsi ed a fornire all'autorita' amministrativa ogni
informazione utile ai fini dell'esperimento del tentativo di
conciliazione.
2. Ricevuta, da parte dell'Autorita' amministrativa la convocazione
per l'esperimento delle procedure di conciliazione, le parti devono
riscontrarla, salvo documentati casi eccezionali, non oltre il giorno
successivo alla ricezione, e confermare la loro partecipazione,
ovvero, indicare, nel predetto termine, i motivi per i quali non e'
possibile partecipare all'incontro; dell'impossibilita', da parte
dell'azienda, di partecipare all'incontro, deve essere data
comunicazione anche alla controparte della vertenza ed alla
Commissione di garanzia, ai fini della valutazione del corretto
adempimento delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
3. La richiesta di esperimento della seconda fase della procedura
deve avvenire entro novanta giorni dalla data di conclusione della
prima fase di cui all'art. 30.
Art. 32
Ripetizione della procedura
Anche nell'ambito di una stessa vertenza, decorsi sessanta giorni
liberi dall'effettuazione del primo sciopero, il soggetto sindacale
che intenda proclamare un successivo sciopero e' tenuto ad esperire
nuovamente la procedura di cui agli articoli 30 e 31. I periodi di
franchigia, di cui all'art. 8, non sospendono il termine di cui al
comma precedente.
Art. 33
Forme alternative di azione sindacale
1. Ove le parti concordino, anche con specifici accordi aziendali o
decentrati, forme alternative di azione sindacale, dalle quali non
derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti
costituzionalmente tutelati degli utenti, a tali forme di azione si
applicheranno le sole disposizioni della presente Regolamentazione
provvisoria di cui agli articoli 4 (preavviso minimo); 6 (revoca
tempestiva); 7 (durata massima).
2. A fronte della proclamazione di uno sciopero virtuale
ritualmente effettuata, l'azienda, almeno sei giorni prima della
prevista astensione, dichiara formalmente la sua adesione allo
stesso.
In tal caso, il personale interessato effettuera' la normale
prestazione, rinunciando alla meta' della retribuzione netta
spettante per il periodo dello sciopero. L'azienda versera' l'importo
corrispondente all'intera retribuzione netta per detto periodo.
Le somme risultanti da quanto sopra previsto saranno devolute a
soggetti aventi finalita' benefiche o di interesse sociale
individuati su accordo delle parti, o, per il caso di mancato
accordo, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24
della legge n. 88 del 1989.
Per gli scioperi successivi, relativi alla stessa vertenza, a
fronte della rinuncia del personale alla meta' della retribuzione
netta, l'azienda versera' la corrispondente retribuzione netta
maggiorata del 100%.
Le motivazioni della mancata adesione da parte dell'azienda allo
sciopero virtuale proclamato saranno comunicate alla Commissione di
garanzia.
Art. 34
Disposizioni finali
1. La presente Regolamentazione provvisoria entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
Regolamentazione provvisoria, rimane assorbita ogni altra
disposizione e deliberazione sin qui vigente.
Dispone
la comunicazione della presente delibera, ai sensi dell'art. 13,
comma 1, lettera c), della legge n. 146 del 1990, e successive
modificazioni, alle Segreterie nazionali delle seguenti
Organizzazioni sindacali: Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl
Traspori - Settore Aereo, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil,
Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil, Ugl Metalmeccanici, Fismic, Legea
Cisal, Usb Lavoro Privato, Cub Trasporti, Cobas, Flai Trasporti e
Servizi, Fiadel, Cildi, Anpac, Avia, Anpav, Associazione Piloti
Meridiana, Atm PP; a Enav, Enac, Assaereo, Assaeroporti,
Assohandlers, Assocatering, Assocontrol (presso Enav), Ibar, Fairo,
Techno Sky, Gruppo Alitalia, Gruppo Meridiana, EasyJet;
la trasmissione della presente delibera alle Organizzazioni dei
consumatori e degli utenti, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, al Ministro dell'interno, al Dipartimento della
Funzione Pubblica, nonche', per conoscenza, ai Presidenti delle
Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.
13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive
modificazioni;
Dispone, altresi', la pubblicazione della presente delibera nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito
internet della Commissione.
Roma, 13 ottobre 2014
Il Presidente: Alesse