N. 182 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2014
Ordinanza del 21 maggio 2014 emessa dalla Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da De Paoli Massimo contro Ministero della giustizia e Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.. Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) - Previsione che la Sezione disciplinare del C.S.M., nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla ricusazione, puo' disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Previsione che il trasferimento e' sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109/2006, nonche' nel caso in cui e' inflitta la sanzione della sospensione delle funzioni - Violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza, atteso l'automatismo della sanzione in contrasto con il principio della gradualita' sanzionatoria. - Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 13, comma 1, secondo periodo. - Costituzione, art. 3.(GU n.45 del 29-10-2014 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Luigi Antonio Rovelli - Primo Pres.te f.f.;
Dott. Roberto Michele Triola - Presidente Sezione;
Dott. Renato Rordorf - Presidente Sezione;
Dott. Luigi Piccialli - Consigliere;
Dott. Salvatore Di Palma - Consigliere;
Ettore Bucciante - Consigliere;
Dott. Sergio Di Amato - Consigliere;
Dott. Aurelio Cappabianca - Consigliere;
Dott. Giuseppe Napoletano - Consigliere.
Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
1430-2014 proposto da:
De Paoli Massimo, elettivamente domiciliato in Roma, via
Appennini 60, presso lo studio dell'avvocato di Zenzo Carmine, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato Iadecola Gianfranco,
per delega a margine del ricorso, ricorrente;
Contro Ministero della Giustizia, procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Cassazione, Intimati;
Avverso la sentenza n. 142/2013 del consiglio superiore della
magistratura, depositata il 2 dicembre 2013;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 8 aprile 2014 dal Consigliere Dott. Ettore Bucciante;
Uditi gli avvocati Carmine Di Zenzo, Gianfranco Iadecola;
Udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Umberto
Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che:
con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione disciplinare
del Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato il dott.
Massimo De Paoli «responsabile dell'incolpazione di cui all'art. 2
lettera a), decreto legislativo del 23 febbraio 2006, n. 109», lo ha
assolto «dall'incolpazione di cui 2 lettera g), decreto legislativo
del 23 febbraio 2006, n. 109 per essere rimasto escluso l'addebito» e
gli ha inflitto le sanzioni della censura e del trasferimento di
sede. Al magistrato era stato contestato l'«illecito disciplinare di
cui agli articoli 1 e 2, comma 1, lett. a) e g) del decreto
legislativo n. 109 del 2006, perche', quale magistrato in servizio
presso il Tribunale di Forli', con funzioni di giudice, ha gravemente
mancato al proprio dovere di diligenza, violando gli artt. 300, comma
3, e 306 c.p.p. In particolare, il dott. Massimo De Paoli, nella
qualita' di giudice del Tribunale di Forli', sezione distaccata di
Cesena, in relazione al procedimento penale iscritto al n. 109/10
R.G.P.M. (n. 635/10 R.G.DIB.) a carico degli imputati P. M. e C. A.
per i reati di cui agli artt. 582, 585, 576 e 337 c.p., definito con
sentenza del 25 febbraio 2011 (azione penale esercitata il 6 aprile
2010), ometteva di dichiarare tempestivamente la perdita di efficacia
della misura cautelare degli arresti domiciliari scaduta il 5 ottobre
2010, cui erano sottoposti entrambi gli imputati. Il dott. De Paoli,
invero, dichiarava la perdita di efficacia della misura, per
entrambi, solo in data 30 novembre 2010, con un ritardo di 56 giorni
per entrambi gli imputati, con grave violazione degli artt. 303 comma
I lett. b) nr. 1 e 306 c.p.p., determinata da negligenza
inescusabile. Con tale condotta, inoltre, il dott. De Paoli, in
violazione dei doveri di cui all'art. 1 del decreto legislativo n.
109 del 2006, arrecava un ingiusto danno ai predetti imputati, che
sono stati ingiustificatamente ristretti sine titulo per 1 mese e 25
giorni».
il dott. Massimo De Paoli ha proposto ricorso per cassazione,
in base a due motivi. Il Ministro della giustizia non ha svolto
attivita' difensive nel giudizio di legittimita';
con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta che
il giudice a quo, nell'escludere che il fatto contestato fosse
sanzionabile ai sensi sia della lettera a) sia della lettera g) del
primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.
109, ha erroneamente ritenuto la prima anziche' la seconda di tali
disposizioni, conseguentemente irrogando, oltre alla censura, anche
la sanzione del trasferimento di sede, comminata dall'articolo 13
dello stesso decreto legislativo come effetto automatico di «una
delle violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera a)».
secondo il ricorrente il rapporto di specialita' reciproca
tra le due norme e' ravvisabile in senso inverso rispetto a quello
ritenuto nella sentenza impugnata, poiche' in realta' e' la lettera
g) che contiene il maggior numero di elementi di specificazione;
d'altra parte la lettera a) riguarda esclusivamente comportamenti
intenzionali e solo in questa prospettiva si giustifica la previsione
dell'ulteriore sanzione che alla sua violazione consegue, dovendo
altrimenti dubitarsi della legittimita' costituzionale della norma
sotto il profilo dell'irragionevolezza, data la sottoposizione di
condotte sia dolose sia colpose a uno stesso particolarmente rigoroso
regime punitivo;
con il secondo motivo di ricorso il dott. Massimo De Paoli si
duole del mancato riconoscimento, da parte della Sezione disciplinare
del Consiglio superiore della magistratura, della specie dell'ipotesi
della scarsa rilevanza del fatto e quindi della non configurabilita'
dell'illecito, ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto
legislativo n. 109/2006. Sostiene il ricorrente che tale
riconoscimento era doveroso, poiche' il fatto addebitatogli era
conseguenza delle carenze organizzative del suo ufficio, sicche' non
aveva compromesso la sua immagine di magistrato;
Considerato che:
ai fini della valutazione della rilevanza della questione di
legittimita' costituzionale prospettata dal ricorrente, occorre
previamente procedere alla delibazione delle ragioni addotte a
sostegno dell'impugnazione: il loro accoglimento renderebbe superfluo
l'esame della suddetta questione, che rispetto ad esse si pone in
rapporto di subordinazione e rimarrebbe quindi assorbita;
l'esito di tale delibazione e' negativo per il ricorrente;
la giurisprudenza di questa Corte, relativamente proprio a
ipotesi come quella in considerazione, di ritardo nella scarcerazione
di imputato o «indagati», si e' stabilmente orientata nel senso che
le previsioni delle lettere a) e g) dell'art. 2, comma 1 del decreto
legislativo n. 109/2006 sono entrambe contestualmente applicabili,
poiche' non sussiste tra loro un rapporto di specialita', che
comporti l'esclusione dell'una dell'altra. Da questo principio,
enunciato da Cass. s.u. 11 marzo 2013 n. 5943, 22 aprile 2013 n.
9691, 29 luglio 2013 n. 18191, non vi e' motivo di discostarsi,
stante la sua coerenza con il disposto delle norme da cui e' stato
desunto, le quali delineano le fattispecie di cui si tratta come
comprese in cerchi non gia' concentrici ma adiacenti, anche se in
parte interferenti, sicche' l'ambito di ognuna non comprende
interamente quello dell'altra;
alla stregua della suddetta giurisprudenza, risulta altresi'
da disattendere l'assunto del ricorrente, secondo cui la lettera a)
attiene soltanto a comportamenti del magistrato intenzionalmente
diretti ad arrecare ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle
parti. La tesi e' contraddetta dal tenore della disposizione, che
configura l'illecito disciplinare di cui si tratta come conseguente
alle violazioni dei «doveri di cui all'art. 1», tra le quali sono
certamente comprese anche quelle colpose, in quanto riferite, tra
l'altro, al dovere della «diligenza» nell'esercizio delle funzioni
attribuite e al magistrato: appunto un difetto di diligenza e' stato
addebitato al dott. Massimo De Paoli, per non essersi avveduto della
scadenza del termine massimo della misura degli arresti domiciliari,
cui erano sottoposte due persone nei cui confronti procedeva il suo
ufficio, in un procedimento a lui affidato;
neppure si puo' aderire alla tesi del ricorrente, secondo cui
si sarebbe dovuta riconoscere, in applicazione dell'art. 3-bis del
decreto legislativo n. 109/2006, la non configurabilita' come
illecito del fatto contestatogli, stante la sua scarsa rilevanza. Il
tema attiene ad accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito,
insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dei vizi della
motivazione, dai quali pero' la sentenza impugnata risulta immune,
poiche' il giudice a quo ha dato adeguatamente conto delle ragioni
del mancato riconoscimento dell'esimente in questione nella
protrazione per 56 giorni, oltre i limiti di legge, dello stato di
detenzione di due persone, con conseguente gravita' del danno loro
arrecato, consistente nella privazione della liberta' personale per
un consistente periodo di tempo;
accertatane quindi la rilevanza, occorre verificare se la
questione in esame sia manifestamente infondata;
il primo comma dell'art. 13 del decreto legislativo n.
109/2006 stabilisce che «la sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura, nell'infliggere una sanzione diversa
dall'ammonimento e dalla rimozione, puo' disporre il trasferimento
del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la
condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso
ufficio appare in contrasto con il buon andamento
dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento e' sempre
disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall'art. 2,
comma 1, lettera a), nonche' nel caso in cui e' inflitta la sanzione
della sospensione dalle funzioni». Di regola, quindi, per tutti gli
illeciti puniti con una sanzione diversa da quella minima,
l'irrogazione di questa ulteriore sanzione, e' facoltativa e
condizionata all'accertamento dell'incompatibilita' della permanenza
del magistrato nella sede o nell'ufficio con il buon andamento
dell'amministrazione della giustizia.
Nel caso delle violazioni previste dalla lettera del primo
comma dell'art. 2, invece, il trasferimento deve essere sempre e
comunque disposto;
un tale meccanico automatismo fa apparire non implausibile la
tesi della violazione del principio di ragionevolezza e quindi di
uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione. La misura del
trasferimento di sede o di ufficio e' particolarmente afflittiva per
il magistrato, sotto il profilo sia morale sia materiale. Imporne
indefettibilmente l'irrogazione a tutti i «comportamenti che,
violando doveri di cui all'art. 1, arrecano ingiusto danno o indebito
vantaggio ad una delle parti» e quindi a ogni condotta contraria al
dovere del magistrato di esercitare le funzioni attribuitegli «con
imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo e
equilibrio», oltre che nel rispetto della «dignita' della persona»,
comporta l'equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, di un ampio
ventaglio di illeciti disciplinari, che sono bensi' accomunati
dall'elemento dell'ingiusto danno o dell'indebito vantaggio per una
delle parti, ma possono risultare di ben diversa gravita'. Vi sono
infatti inclusi, come gia' si e' detto, comportamenti sia
intenzionali sia soltanto colposi, che consistono inoltre
nell'inosservanza di doveri non tutti di pari importanza. Al giudice
disciplinare e' dunque impedito di tenere conto di volta in volta di
queste differenze e di verificare se l'inflizione della sanzione
accessoria sia necessaria per il conseguimento dello scopo che le e'
proprio: evitare il contrasto con il buon andamento
dell'amministrazione della giustizia, derivante dalla permanenza del
magistrato nella sede o nell'ufficio. Appare allora vulnerato il
principio della «indispensabile gradualita' sanzionatoria» e della
irrazionalita' di ogni «automatismo», enunciato dalla Corte
costituzionale con riferimento a norme in materia disciplinare
analoghe a quella ora in considerazione, con le sentenze 19 dicembre
1986 n. 270, 14 ottobre 1988 n. 971, 2 febbraio 1990 n. 40, 4 aprile
1990 n. 158, 19 aprile 1993 n. 197;
della questione deve pertanto essere investito il giudice
delle leggi;
P.Q.M.
La Corte solleva la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 13, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 23
febbraio 2006, n. 109, limitatamente alle parole da «quando ricorre»
a «nonche'», in relazione all'art. 3 della Costituzione; dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
sospende il giudizio in corso; ordina che a cura della cancelleria
questa ordinanza sia notificata alle parti in causa e al pubblico
ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e
comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Roma, 8 aprile 2014
Il Presidente: Luigi Antonio Rovelli